Criticità in materia di Tasi Imu Tari e riscossione La gestione delle entrate di ultima generazione San Michele al Tagliamento (VE), 23 ottobre 2014 Cristina Carpenedo (Funzionario Responsabile Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Jesolo (VE) - Componente Osservatorio Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L) Aggiornato al 19 ottobre 2014
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI E TARI modifiche DL 16/2014 Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonchè tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI (e della TASI), prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 2
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI E TARI modificato La norma viene scritta “in deroga all’articolo 52” quindi non modificabile con il regolamento Delega di pagamento F24 Bollettino postale conforme alle disposizioni dettate per la delega F 24 SOLO PER TARI Altre modalità di pagamento relative a servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali. Si tratta di una terminologia che nel sistema di pagamento comprende RID, MAV, Giroconto bancari, Carte di credito-debito, ATM, POS e bollettini premarcati. SERVIZI CON TRACCIABILITA’ - VEDI LINEE GUIDA PAGAMENTI ELETTRONICI PA (GENNAIO 2014 – ART. 6) Questa disposizione legittima l’uscita dal circuito dell’agenzia fiscale dell’F24 e apre a delle possibilità di vario genere ove determinante è la tracciabilità del pagamento. Con decreto sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del MEF. 3
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI E TARI Scadenze differenziate per Tasi e Tari confermano in questo modo che l’incasso è indipendente e non dovrà seguire la regola del versamento contestuale. La norma stabilisce che è possibile anche differenziarle con ciò intendendo che il comune può optare per il versamento unitario delle due oppure separarlo. Se ne ricava che si tratta di versamenti distinti, soluzione che ammette la gestione separata delle due. 4
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI E TARI NUOVO CAPOVERSO DEL DL 16/2014 (quinto capoverso) Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ARTICOLO 9 COMMA 3 D. LGS 23/ I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 5
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI E TARI DL 16/2014 (sesto capoverso) È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (settimo capoverso) Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 6
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI NUOVO CAPOVERSO DEL DL 16/ il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 7
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI NUOVO CAPOVERSO DEL DL 16/2014 (ottavo capoverso) L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. (nono capoverso) I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani 8
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI periodo sostituito da DL 88 spostato nel dl 66 (decimo capoverso) A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli NON E’ LIQUIDAZIONE D’UFFICIO E’ OBBLIGO DI SUPPORTARE IL CONTRIBUENTE 9
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI periodo sostituito da DL 88 spostato nel DL 66 (undicesimo capoverso) Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale SOLO 2014 Non si distingue più tra abitazione principale e altri immobili Norma TARDIVA A RIDOSSO SCADENZA contenuta nel DL 88/2014 del 10 giugno RISOLUZIONE 1/DF del 23 giugno 2014: si ritiene applicabile l’articolo 10 della Legge 212/2000 (statuto diritti contribuente) sia per TASI che per IMU 10
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI CAPOVERSO DL 16/2014 – versamento anno 2014 cancellato Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 11
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI RISOLUZIONE 1/DF del 23 giugno 2014 Non applicazione di sanzioni e interessi in presenza di obiettive condizioni di incertezza che in questo caso hanno riguardato l’adempimento dell’imposta e la tempisitica di versamento Sia per TASI che per IMU vista la stretta connessione Anche per gli enti non commerciali oggetto di esenzione articolo 7 comma 1 lettera i) D.Lgs 504/92 in quanto non ancora approvato il modello dichiarativo Termine ragionevole 30 giorni dalla scadenza entro 16 luglio
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI RISOLUZIONE 1/DF del 23 giugno 2014 Pertanto, si ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi Critica sollevata: in questo passaggio della Risoluzione sembra che sia nella facoltà del comune di riconoscere la sanatoria. In realtà l’aver reso ufficiale questo stato di incertezza comporta l’oggettiva inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi La delibera non è indispensabile 13
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI periodo sostituito da DL 88 spostato nel dl 66 (dodicesimo capoverso) Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 14
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI periodo sostituito da DL 88 spostato nel dl 66 (tredicesimo capoverso) Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. (quattordicesimo capoverso) La Tasi dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale 15
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TASI NUOVO CAPOVERSO DEL DL 16/2014 – versamento anno 2014 Modello delibera anutel azzeramento NOTA ANCI E.R. 15 MAGGIO 2014 Il consiglio comunale può adottare una delibera con aliquote a zero riservandosi di variarla entro il termine ultimo di approvazione del bilancio La possibilità non è preclusa per i comuni in elezione in quanto la delibera può rientrare tra gli atti urgenti e improrogabili di cui all’articolo 38 tuel MEF circolare 7 dicembre 2007: rientrano tra gli atti adottabili anche quelli che non hanno un termine perentorio per l’adozione purchè vi sia adeguata motivazione. La valutazione della necessità è rimessa all’apprezzamento dell’organo che deve emanarlo (ESEMPIO: I RIMBORSI DA EFFETTUARE CON GLI INTERESSI DA RENDERE) Va considerato che questa manovra tarderà gli incassi a dicembre 16
TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DM INTERNO 18 LUGLIO 2014 Scadenza bilancio 30 settembre 2014 ATTENZIONE! NON E’ STATO MODIFICATO IL COMMA 688 CHE CONFERMA PER LA TASI LA PUBBLICAZIONE ENTRO IL 18 SETTEMBRE CON OBBLIGO DI INVIO ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2014 IN CASO CONTRARIO SI APPLICA L’1 PER MILLE NON SI PUO’ MODIFICARE L’ALIQUOTA DOPO IL 10 SETTEMBRE 17
L’ APPROVAZIONE DEL BILANCIO E’ possibile approvare il regolamento e le tariffe dopo l’approvazione del bilancio dell’ente? La risposta è sicuramente negativa. Prima di tutto per iscrivere in bilancio un’entrata è necessario che esista e sia stata disciplinata. Sono oramai sempre più rari i casi in cui basta la legge istitutiva. Dunque, iscrivere un’entrata in bilancio significa avere in mano regolamenti e tariffe. E’ possibile variare il regolamento e le tariffe dopo l’approvazione del bilancio dell’ente pur entro il termine di approvazione finale previsto dalla legge? Il tema di approvare regolamenti e tariffe dopo l’approvazione del bilancio è una questione fortemente dibattuta. Esigenza che ultimamente si è fatta più viva a causa delle manovre centrali sul fondo di solidarietà. Corte dei conti sezione reg controllo Lombardia 431/2012 Risoluzione MEF 2/
L’ APPROVAZIONE DEL BILANCIO Corte dei conti sezione reg controllo Lombardia 431/2012 Anche gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione possono alla luce delle sopravvenienze normative provvedere all’approvazione di un nuovo bilancio e a tal fine rimodulare le aliquote (nel caso specifico si parla di addizionale comunale irpef) Il provvedimento può essere riadottato purchè ciò sia giustificato da ragioni di fatto o di diritto che mutino il contesto all’interno del quale è intervenuta l’originaria adozione Nel momento in cui interviene tale necessità permane anche il potere di rimodulare le aliquote delle entrate fiscali da deliberare anteriormente all’approvazione del bilancio 19
L’ APPROVAZIONE DEL BILANCIO Corte dei conti sezione reg controllo Lombardia 431/2012 Il Ministero dell’Economia (Ris. 2/2011), anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero dell’interno, conclude ritenendo che i Comuni che abbiano già deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio 2011 e che, a seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 23/2011 (caso di specie portato all’attenzione dell’amministrazione finanziaria), hanno adottato delibere di istituzione o di variazione dell’addizionale IRPEF, devono provvedere, altresì, ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla discendente maggiore entrata. Va precisato, sotto quest’ultimo profilo, che non appare sufficiente, al fine di fondare il potere del Comune di aumentare le addizionali IRPEF, l’adozione di un mero provvedimento di variazione al bilancio approvato, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio di previsione, come evidenziato nei sopra citati pareri della Corte dei conti. 20
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 689 = INVIO MODELLI DI PAGAMENTO TASI E TARI 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori TRIBUTO IN LIQUIDAZIONE O E’ UNA FORMA DI AUTOLIQUIDAZIONE CON SUPPORTO DELL’ENTE? LA NORMA RIGUARDA TARI E TASI 21
L’interpretazione Non è ravvisabile leggere in questo comma un processo di riscossione volontaria d’ufficio in quanto manca una piattaforma dichiarativa e un compiuto processo di riscossione...” Cristina Carpenedo 22
Il consiglio pratico per la TASI Introdurre una norma regolamentare per la riscossione anno 2014 Bisogna fare una scelta: Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali previsti dal comma 689 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, per l’anno 2014 il versamento della tasi avviene nella seguente modalità: Il comune invia i modelli di pagamento Il modello di pagamento costiuisce una proposta di versamento non siamo ancora nella liquidazione Al fine di agevolare l’adempimento del versamento nel rispetto delle scadenze indicate all’articolo , il comune rende disponibile i seguenti strumenti:(autoliquidazione) Spedizione informative Calcolatore Sportello 23
Liquidazione/Autoliquidazione cosa cambia? Liquidazione: Il contribuente versa solo con la richiesta di pagamento del comune, liquidata sulla base di dichiarazioni o accertamenti. Non scatta inadempimento del cittadino fino a quando non viene notificata la richiesta di pagamento. In caso di mancato pagamento non è necessario l’atto di accertamento ai fini coattivi che assume importanza per l’irrogazione della sanzione Autoliquidazione: Il contribuente deve versare ALLE PRESCRITTE SCADENZE autocalcolando l’imposta Il mancato rispetto di quelle scadenze fa scattare l’omissione da accertare con apposito avviso di accertamento e irrogazione della sanzione 24
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 690 = RISCOSSIONE IUC 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’APPLICAZIONE DI TARI E TASI E’ DEL COMUNE (competenza atti e somme) LA TARIFFA CORRISPETTIVA E’ APPLICATA E RISCOSSA DAL GESTORE DEI RIFIUTI..dunque è esclusa dal bilancio dell’ente in quanto concepita come entrata del gestore Nel comma successivo, vengono indicate le alternative di gestione del tributo rispetto alla forma diretta sancita nel comma
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 691 = RISCOSSIONE TARI e TASI DL 16/ I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 la deroga riguarda la procedura selettiva prevista come principio generale. In tal caso invece l’affidamento avviene in forma diretta. delimitazione temporale 26
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 691 = RISCOSSIONE TARI e TASI modifiche Con il nuovo decreto viene eliminata la parte che consentiva la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno (il 2013) risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. NON SONO PREVISTE FORME DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN DEROGA A PROCEDURE GARE O AFFIDAMENTI IN HOUSE No TASI al gestore rifiuti (!) No TASI a chi gestiva Tares se non con gara 27
640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. PIU’ NUOVO COMMA DL 16/2014 0,8 COMPLESSIVO SU 1° E 2° PERIODO TASI: aliquota base 1 per mille TASI: aliquota max ,5 per mille SECONDO LIMITE TETTO MASSIMO IMU + TASI 10,6 – 6(A1/A8/A9) – 1 RURALI PRIMO LIMITE IMPOSTA UNICA COMUALE LIMITI DI ALIQUOTA 28
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”; TASI (commi da 669 a ) – LE ALIQUOTE TASI – 0,8 DL 16/
Circolare 2/DF del 29 luglio 2014: Primo limite: somma aliquote TASI+IMU per ciascuna tipologia di immobile (max 10,6 altri fabbricati / 6 abit principale A1, A8,A9 / 1 rurali str no magg 0,8) Secondo limite 2,5 per mille Si può utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti Si può distribuire tra i due limiti Tra gli esempi vengono riportati i casi non conformi alla normativa TASI (commi da 669 a ) – LE ALIQUOTE TASI – 0,8 DL 16/
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. TASI (commi da 669 a ) – LE ALIQUOTE TASI 31
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Abitazione principale: il 6 per mille può costituire limite massimo derivante dalla somma Imu e Tasi? La risposta sembra limitata solo ai fabbricati per i quali continua ad applicarsi il concetto di abitazione principale (A1, A8 e A9). 32 TASI (commi da 669 a ) – LE ALIQUOTE TASI
L’intreccio delle norme concede ampi margini di flessibilità LE ALIQUOTE SI POSSONO DIFFERENZIARE PER: Tipologia di immobile (FABBRICATI, AREE, CATEGORIA CATASTALE) DESTINAZIONE (ES. ABITAZIONE PRINCIPALE) SETTORE DI ATTIVITA’ LE ALIQUOTE SI POSSONO RIDURRE FINO ALL’AZZERAMENTO ANCHE SOLO AD ALCUNE TIPOLOGIE I PROBLEMI DELLO 0,8: -DESTINATO A FINANZIARE DETRAZIONI SU ABITAZIONE PRINCIPALE -PRINCIPIO EQUIVALENZA SUL CARICO D’IMPOSTA NON CHIARO! I VINCOLI SONO CONNATURATI ALLA STRUTTURA DELL’IMPOSTA: -NON SI PO’ AZZERARE L’ALIQUOTA SOLO ALL’INQUILINO -LA PERCENTUALE DAL 10 AL 30 NON E’ DIFFERENZIABILE -LA PERTINENZA DI UN’ABITAZIONE PRINCIPALE E’ SOLO C2 C6 C 7 E NON SE NE POSSONO AGGIUNGERE ALTRE ATTENZIONE AL GETTITO ALL’1 PER MILLE AI FINI DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ Considerazione sulle aliquote 33
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli NUOVA FORMULAZIONE STESSA FORMULA TARI: il possessore è colui che esercita un potere di fatto sull’immobile corrispondente a quello esercitata dal titolare di diritti reali Il detentore è colui che dispone dell’immobile a qualsiasi titolo, anche senza essere necessariamente titolare di diritti reali NO TERRENI (DI NESSUN GENERE) TASI (commi da 669 a ) 669 – 670 IL PRESUPPOSTO modifiche del DL 16/
Comma 669 riscritto.... come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria FABBRICATO. Art. 13 comma 2 che rinvia all’articolo 2 comma 1 lettera a) D. Lgs 504/92 l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato “la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero quella anteriore di utilizzazione del fabbricato acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale e sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta” Cassazione n del 23/06/2010; n del 16/12/2011. TASI (commi da 669 a ) 669 – 670 IL PRESUPPOSTO - FABBRICATI 35
ABITAZIONE PRINCIPALE l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile CASI DI ASSIMILAZIONE: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purchènon locata l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado TASI (commi da 669 a ) 669 IL PRESUPPOSTO – L’ABITAZIONE PRINCIPALE 36
AREE FABBRICABILI. Art. 13 comma 2 che rinvia all’articolo 2 comma 1 lettera b) D. Lgs 504/92 le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità NORMATIVA E GIRUSPRUDENZA IMU SUL MOMENTO EDIFICATORIO TASI (commi da 669 a ) 675 IL PRESUPPOSTO- AREE EDIFICABILI 37
675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n TASI (commi da 669 a ) 675 LA BASE IMPONIBILE 38
671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il soggetto passivo del tributo: possessore, dunque il titolare del diritto reale detentore (il possessore di fatto) delle unità immobiliari (fabbricati e aree) FAQ MEF 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Si tratta di un’unica obbligazione solidale a norma dell’articolo 1292 c.c. «L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri». TASI (commi da 669 a ) IL SOGGETTO PASSIVO 39
681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. In questo caso si assiste a una duplice obbligazione tributaria commisurata sulla medesima base imponibile che dunque non raddoppia ma si ripartisce con l’occupante sulla quale grava nella misura che va dal 10 al 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi. TASI (commi da 669 a ) 681 L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DUPLICE 40
4) Nel silenzio della norma, la Tasi va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo casi, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)? RISPOSTA. Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU 5) E’ leggittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia quindi rapportata al periodo di riferimento (es. Trimestre, semestre, ecc)? RISPOSTA. Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi Nella circolare mef 2 del 23 amggio 2013 si richiamava la situazione effettiva 41 La tasi verso l’imu Faq del MEF
8)INAGIBILI E STORICI COME IMU: ll comma 675 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 prevede che la base imponibile della Tasi è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertaneto si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concerenti la determinazione della base imponibile IMU comprese quelle attinnti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbicati inagibili o inabitabili 9) FICTIO JURIS AREE COME IMU Sono esclusi dalla Tasi i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’artcolo 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole 7)IN CASI DI AFFITTO DI AREA ANCHE SE A CD O IAP SI MANTIENE LA CARATTERISTICA DI AREA CON REGOLA DELLA RIPARTIZIONE CON L’AFFITTUARIO La tasi verso l’imu Faq del MEF 42
11) POSTO CHE L’ART. 1 COMMA 671 DELLA EGGE DI STABILITA’ PER L’ANNO 2014 DISPONE CHE I POSSESSORI SONO COOBBLIGATI IN SOLIDO AL PAGAMENTO DELLA TASI, A PRESCINDERE QUINDI DALLA QUOTA DI POSSESSO, QUALORA UN FABBRICATO SIA POSSEDUTO DA DUE SOGGETTICON PERCENTUALI DI PROPRIETA’ DIVERSE (ES. COMPRORPIETARIO A 70% E COMPROPRIETARIO B 30%) E SOLO PER UNO DEI DUE QUELL’IMMOBILE SIA ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE, COME DEVONO PAGARE I DUE SOGGETI NEL CASO IN CUI IL COMUNE ABBIA FISSATO UN’ALIQUOTA DEL 3 PER MILLE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLO ZERO PER MILLE PER GLI ALTRI IMMOBILI? OGNUNO DEI POSSESSORI PAGA IN BASE ALLA PROPRIA QUOTA E APPLICA L’ALIQUOTA IN BASE ALLA PROPRIA CONDIZIONE SOGGETTIVA. Pertanto se uno solo dei comproprietari ha adibio ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applichertà l’aliquota per l’abitazione principale e l’eventuale detrazione deliberata dal comune. La disposizione del comma 671 consente di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero dbito tributario. La solidarietà passiva previst a dalla norma non incide quindi sulla determinazione del tributo La tasi verso l’imu Faq del MEF 43
13) COME SI RIPARETISCE LA TASI NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE E’ LOCATO? L’imposta complessiva deve essere deve essere determinata con riferimento alle comdizioni del titolare del diritto reale e successivmente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune Nell’ipotesi di un immobile locato l’imposta è determinata applicando l’aliquota per gli immobili locati senza tener conto dell’eventuale utilizzo da parte dell’inquilino come abitazione principale. L’imposta così determinata va ripartita tra proprietario e inquilino sulla base della percentuale fissata dal comune La tasi verso l’imu Faq del MEF 44
15) NEL CASO IN CUI I FABBRICATI POSSEDUTI A EX IACP SIANO ASSOGGETTATI A IMU, POICHE’ NON HANNO I REQUISITI DELL ALLOGGIO SOCIALE, PER L’IMU E’ PREVISTA LA SOLA APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE. COME DEVE ESSERE CALCOLATA LA TASI? In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale. La tasi deve quindi essere calcolata sul valore complssivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal comune per gli immobili diversdi dall’abitazione principale, sottraendo poi per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario IACP e in parte dall’assegnatario occupante secondo le quote delibeeate dal comune La tasi verso l’imu Faq del MEF 45
16) IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELLA PROPRIA QUOTA TASI DA PARTE DELL’INQUILINO, IL PROPRIETARIO E’ RESPONSABILE DEL MANCATO PAGAMENTO? No,ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore. La tasi verso l’imu Faq del MEF 46
17) NON CONDIVISIBILE!! Ai fini tasi in casi di abitazione principale parzialmente locata (es. Viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? L’ imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizionio del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale La tasi verso l’imu Faq del MEF 47
18) IN CASO DI PRORIETARI DI UN IMMOBILE, PER QUOTE DIVERSE, LA DETRAZIONE TASI EVENTULMENTE DELIBERATA DAL COMUNE DEVE ESSERE RIPARTITA IN PARTI UGUALI TRA I PROPRIETARI CHE UTILIZZANO L’IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE? Si. La detrazione Tasi, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzino l’immobile come abitazione principale. La tasi verso l’imu Faq del MEF 48
19) I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di alloggi sociali devono esere considerati occupanti ai fini tasi? In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento Tasi ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio l’imposta grava sulla cooperativa edilizia a proprietà indivisa applicando l’aliquota prevista dal comune per l’abitazione principale e l’eventuale detrazione. NUIlla e’ dovuto dal socio La tasi verso l’imu Faq del MEF immobili equiparati all’abitazione principale 49
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per e quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 (INSERITA) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. L’ABITAZIONE PRINCIPALE NEL COMMA 2 DEL’ARTICOLO 13 50
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ((l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, )) nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare L’ABITAZIONE PRINCIPALE NEL COMMA 2 DEL’ARTICOLO 13 51
L'imposta municipale propria non si applica, altresi': a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; PAGA COOPERATIVA b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; ABITAZIONE PRINCIPALE IL PROPRIETARIO PAGA TASI c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; PAGA CONIUGE ASSEGNATARIO d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L’ABITAZIONE PRINCIPALE NEL COMMA 2 DEL’ARTICOLO 13 52
20) QUALI SONO I REQUISITI DI ALLOGGIO SOCIALE PER POTER BENEFCIARE DELLE AGEVOLAZIONI IMU E TASI? Sono equiparati all’abitazione principale solo se presentano requisiti e caratteritiche del decreto A tal proposito si fa presente che l’articolo 2 comma 5 bis del DL 102/2013 prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione..il proprietario deve barrare il campo 15 “Esenzione” e riportare nelle annotazioni la seguente frase “ l’immobili possiede le cartteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera d) comma 2 dell’articolo 13 del DL 201/2011” La dichiarazione imu vale anche ai fini tasi La tasi verso l’imu Faq del MEF immobili equiparati all’abitazione principale 53
Alloggi sociali DM delle infrastrutture 22 aprile 2008: unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono funzione di interesse generale di coesione sociale, riduzione disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato Alloggi realizzati o recuperati da soggetti pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni o alla proprietà Locali a canone sociale definiti dalle Regioni di concerto con l’ANCI ALLOGGI SOCIALI 54
21) NEL CASO DI UN MILITARE CHE HA CASA A PALERMO, IN COMPROPRIETA’ CON LA MOGLIE, MA CHE PER MOTIVI DI LAVORO, HA FISSATO LA RESIDENZA A ROMA, DOVE RISIEDE ANCHE LA MOGLIE, L’EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 COMMA 2 LETT. D DEL DL 201/2011 VALE SOLO PER LUI? Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma. Caso di equiparazione all’abitazione pricipale. Ai sensi del dl 102/2013 va presentata la dichiarazione. Campo 15 della dichiarazione + annotazione L’ABITAZIONE PRINCIPALE NEL COMMA 2 DEL’ARTICOLO 13 55
22) NEL CASO DI UNITA’ MMOBILIARE ASSEGNATA DAL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE, IL CONIUGE ASSEGNATARIO E’ CONSIDERATO AI FINI IMU COME TITOLARE DI UN DIRITTO DI ABITAZIONE; PERTNTO, IN QUANTO TITOLARE DI UN DIRITTO REALE, E’ SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO. LA STESSA CONCLUSIONE VALE ANCHE PER LA TASI? Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla tasi. In tal caso il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la tasi con l’aliquota e la detrazione eventualmente prevista per l’abitazione principale. Se invece la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai conigi prima della separazione, poi assegnata dal giudice ad uno di essi), la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario La tasi verso l’imu Faq del MEF immobili equiparati all’abitazione principale 56
23) Ai fini IMU in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la Tasi? Trattandosi in sostanza di una equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tale ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’articolo 13 DL 201/2011. Si deve inoltre precisare che l’assimilazione effettuata dal comune opera come una franchigia La tasi verso l’imu Faq del MEF immobili equiparati all’abitazione principale 57
24) NEL CASO IN CUI L’UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO AD UN PARENTE IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO, ASSIMILATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, E’ DI PROPRIETA’ DI PIU’ SOGGETTI COME SI RIPARTISCE LA DETRAZIONE AI FINI IMU O TASI? La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà La tasi verso l’imu Faq del MEF immobili equiparati all’abitazione principale 58
(secondo capoverso) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonchè tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (terzo capoverso) Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. (quarto capoverso) Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI (e della TASI), prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TARI 59
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 688 = versamento e scadenze TARI Il comune individua le scadenze del tributo SOLO PER LA TARI NELLA NUOVA VERSIONE Resta ferma la disciplina dell’IMU (comma 703) con delle scadenze ben precise Il vincolo normativo da rispettare nell’esercizio di questa potestà di natura regolamentare è la definizione di almeno due rate a scadenza semestrale. Ciò significa che: In caso di due rate, tra la scadenza della prima e della seconda devono intercorrere almeno 6 mesi (esempio 30 aprile – 31 ottobre oppure 16 giugno – 16 dicembre) “DI NORMA” Per rispettare i limiti di legge è possibile ipotizzare altre scadenze purchè tra la prima e l’ultima venga rispettato l’intervallo semestrale, fino alla possibilità di introdurre quattro rate trimestrali In merito alla possibilità di fissare scadenze che superino l’anno d’imposta, la norma nulla dice, anche se la scrittura originaria finalizzava alla conclusione dell’incasso nell’anno di competenza. 60
IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) NOTA MEF SULLA TARI – ACCONTI SU ANNO PRECEDENTE Risposta mef del 24 marzo 2014 a un quesito sulla possibilità di emettere acconti sulla Tari Il comma 688 riconosce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente scadenze e numero rate prevedendo come unico limite almeno due rate semestrali Non è necessaria una apposita norma che ammetta acconti sulla base delle somme corrisposte l’anno precedente essendo il comune libero di determinare le modalità Il comune, anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare della tari, potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, di differente importo e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi dell’anno precedente Praticamente si può già chiedere acconti adottando delibera consigliare..nelle more dell’approvazione del regolamento 61
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc. (indicare le modalità prescelte) Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Bozza regolamento art. 48 per la TARI – LIQUIDAZIONE ENTE 62
Liquidazione: Il contribuente versa solo con la richiesta di pagamento del comune, liquidata sulla base di dichiarazioni o accertamenti. Non scatta inadempimento del cittadino fino a quando non viene notificata la richiesta di pagamento. In caso di mancato pagamento non è necessario l’atto di accertamento ai fini coattivi che assume importanza per l’irrogazione della sanzione Autoliquidazione: Il contribuente deve versare ALLE PRESCRITTE SCADENZE autocalcolando l’imposta Il mancato rispetto di quelle scadenze fa scattare l’omissione da accertare con apposito avviso di accertamento e irrogazione della sanzione Liquidazione/Autoliquidazione cosa cambia? 63
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo 3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 34. ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE Bozza regolamento Tares MEF ripetibile per Tari 64
Consiglio del prototipo MEF AVVISO DI PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO CON AVVERTENZA DI SANZIONI: questo è l’atto tipico contro cui ricorrere nel merito DECADENZA 5 ANNI INGIUNZIONE CON SANZIONI: ricorso solo per motivi di procedura e vizi propri DECADENZA 31 DICEMBRE 3° ANNO Fonte normativa Legge 296/2006 art. 1 comma 161 Art 13 D. Lgs 471/97 (30%) D. Lgs 472/97 art. 17 (irrogazione mediante iscrizione a ruolo ora IF) ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE PROCEDURA Tares MEF ripetibile per Tari 65
ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE TARSU/TIA1 Le possibili procedure in caso di liquidazione d’ufficio PROCEDURA TARSU/ TIA1 AVVISO DI PAGAMENTO SOLLECITO CON AVVERTIMENTO SANZIONATORIO INGIUNZIONE CON SANZIONI: questo e’ l’atto tipico contro cui ricorrere nel merito DECADENZA: DA EMETTERE ENTRO IL QUINQUENNIO Fonte normativa Legge 296/2006 art. 1 comma 161 Art 13 D. Lgs 471/97 (30%) Cassazione 11722/2010 D. Lgs 472/97 art. 17 (irrogazione mediante iscrizione a ruolo ora IF) PROCEDURA TARSU TIA1 CON ACCERTAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO SOLLECITO AVVISO DI ACCERTAMENTO SANZIONI : questo è l’atto tipico contro cui ricorrere nel merito DECADENZA 5 ANNI INGIUNZIONE: ricorso solo per motivi di procedura e vizi propri DECADENZA 31 DICEMBRE 3° ANNO Fonte normativa Legge 296/2006 art. 1 comma 161 Art 13 D. Lgs 471/97 (30%) D. Lgs 472/97 art
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’APPLICAZIONE DI TARI E TASI E’ DEL COMUNE (competenza atti e somme) LA TARIFFA CORRISPETTIVA E’ APPLICATA E RISCOSSA DAL GESTORE DEI RIFIUTI..dunque è esclusa dal bilancio dell’ente in quanto concepita come entrata del gestore Nel comma successivo, vengono indicate le alternative di gestione del tributo rispetto alla forma diretta sancita nel comma 690 IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 690 = RISCOSSIONE IUC 67
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 la deroga riguarda la procedura selettiva prevista come principio generale. In tal caso invece l’affidamento avviene in forma diretta. delimitazione temporale IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 691 = ACCERTAMENTE E RISCOSSIONE TARI 68
L’attività di accertamento e di riscossione della TARI e della tariffa può essere affidata direttamente ai soggetti che al risultano affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 L’affidamento avviene in forma diretta e configura un rapporto di concessione, non di prestazione di servizi che seguono regole di acquisizione ben diverse ( si tratta dei servizi di supporto all’ente per la riscossione diretta). L’affidamento della riscossione sembra ammettere anche l’incasso delle somme (soprattutto grazie ai servizi elettronici di incasso e pagamento). Resta un’entrata del comune che dovrà far transitare le somme nel proprio bilancio Fa eccezione la tariffa corrispettiva che è anche applicata, oltre che riscossa, dal gestore rifiuti. ! La norma iniziale non era ad ampio raggio. Solo con la nuova riformulazione si possono recuperare i gestori dell’anno scorso ! L’individuazione di un gestore diverso dovrà avvenire con selezione nel rispetto delle regole europee. IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 691 = ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TARI 69
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n La tariffa corrispettiva e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Entrata patrimoniale Tariffa corrispettiva 70
667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea. Tariffa corrispettiva 71
Viene riscossa dal gestore ma può restare in capo al comune Spesa da gestore Non transita per il bilancio del comune E’ affidata all’ente l’individuazione dei canali di versamento ( non è d’obbligo l’F24 come era accaduto nell’articolo 14 del DL 201/2011) e la determinazione delle rate e scadenze. IUC – DISCIPLINA GENERALE (commi da 682 a 706) 691 = RISCOSSIONE TARIFFA CORRISPETTIVA 72
RISCOSSIONE COATTIVA Delega fiscale, Equitalia e Ingiunzione di pagamento 73
Delega fiscale: L. 23 del Art. 10 comma 1 lettera c) Riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di rivedere la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarita' della riscossione locale; la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entita', adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita' e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro; 74
Delega fiscale: L. 23 del Art. 10 comma 1 lettera c) individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti loc75ali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle societa' del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione; 75
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE IL D.L. 248/2007 MILLEPROROGHE – ART. 36 La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97; b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione Nel richiamare il ricorso all’ingiunzione si recepisce anche la possibilità si semplificazione del procedimento mediante l’applicazione delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73 Il riferimento è all’articolo 4 comma 2 sexies dl 209/2002 legge 265/
LA NORMA DI PROROGA DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 DL 35/2013 articolo 10 comma 2 ter come sostituito dal dl 69/2013 articolo 53 e legge 147/2013 art. 1 comma "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014.“ DDL STABILITA’ 2015 PREVEDE PROROGA FINO AL
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL (DL35/2013) gg ter) a decorrere dal 31 dicembre 2014, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate criterio lex specialis derogat generali La legge speciale prevale nel criterio cronologico salva diversa volontà del legislatore Non c’è una fase transitoria Termine prorogato dall’art. 10 co. 13 octies del DL 201/2011 e DL 174/2012 e dal DL 35/
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL (DL35/2013) RIVOLTA SOLO AI COMUNI TUTTE LE ENTRATE SENZA DISTINZIONE NO FASE TRANSITORIA NOTA EQUITALIA MAGGIO 2013: CESSAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ IN ESSERE E RESTITUZIONE PENDENZE AGLI ENTI CREDITORI INVOCARE ARTICOLO 19 E 20 D.LGS 112/99 79
DL 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 –seconda versione DECORRENZA DAL gg- quater) A decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie : 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare; In questa disposizione si riconosce al Comune l’Ingiunzione fiscale rinforzata. Si estende anche agli altri soggetti previsti dal comma 5 dell’articolo 52? SI 80
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Il DL 16/2012 sostituisce interamente il contenuto della lettera gg septies neutralizzando le abrogazioni normative in gran parte efficaci dal 2013, e stabilisce che, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs 446/97, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. 81
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente; Al netto aggio e spese anticipate Entro prima decade del mese Contratti in essere diversi? Se peggiorativa prevale la norma di legge Possono esserci diverse situazioni instaurate nel rapporto contrattuale 82
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Ripristino del comma 2 articolo 36 DL 248/2007 Riconoscimento esplicito del ricorso alla concessione a terzi Ingiunzione fiscale rinforzata anche per le province Ricorso ai soggetti del comma 5 dell’articolo 52 83
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 84
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 85
IL RAPPORTO GIURIDICO CONCESSIONE/APPALTO L’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell’amministrazione: rapporto a due. L’adozione degli atti a rilevanza esterna è dell’ente La concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l’amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio. La concessione è unilaterale, surrogatoria, accrescitiva perché implica il trasferimento di potestà pubbliche La gestione delle entrate dell’art. 52 comma 5 riguarda le formule concessorie Cosa dice il codice dei contratti? ART. 30 CODICE CONTRATTI La remunerazione non è attraverso un prezzo bensì attraverso la stessa gestione di un servizio 86
LA CONCESSIONE DI SERVIZIO ARTICOLO 30 D. LGS. 163/ Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. Comma 2: nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 87
LA CONCESSIONE DI SERVIZIO ARTICOLO 30 D. LGS. 163/2006 La gara ufficiosa è una procedura concorsuale che comprende un invito a più imprese a presentare offerte. Gli inviti possono far richiamo a capitolati d’oneri La giurisprudenza identifica come gara informale (o ufficiosa) il procedimento attraverso il quale la stazione appaltante non tratta con un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le offerte e sceglie sulla base di criteri obiettivi predeterminati l’informalità della gara non può dar luogo ad arbitri, poiché la scelta del contraente deve comunque rispondere a criteri di logicità ed attenersi a principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento È una sorta di procedura ad evidenza pubblica depotenziata TAR 2768/2007 La gara informale per la concessione di servizi è un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell’Amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell’evidenza pubblica, ferma restando la sola necessità del rispetto dei principi di logicità e parità di trattamento tra i concorrenti. Tar Lazio 2014/2009: utilizzabilità schema gara classica e lex specialis 88
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (incaricati in genere) (537)sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538 (538) ENTRO 90 GIORNI dalla notifica del primo atto riscossione o di procedura cautelare o esecutiva il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: 89
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emèsso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. 90
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto: a confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta con racc AR o PEC in caso di soggetti obbligati all’attivazione ovvero avvertire dell’inidoneità della documentazione a mantenere sospesa la riscossione A trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio o l’inidoneità per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo. 91
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi DISCARICO AUTOMATICO 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI DUECENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 10 giorni tempo entro il quale il concessionario trasmette atti all’ente 60 giorni dall’ undicesimo al settantesimo 220 giorni (dalla dichiarazione) l’ente deve INVIARE COMUNICAZIONE SE NON PRESENTA IL CONCESSIONARIO E’ AUTOMATICAMENTE DISCARICATO E PARTITE ANNULLATE DI DIRITTO !! 92
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo. 93
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi NOTE IFEL Nota ifel del 4 febbraio 2013 Nota Equitalia del 14 gennaio 2013 Nota Equitalia del 6 maggio
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi PREGRESSO 543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 95
Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi PREGRESSO PREGRESSO il comune è tenuto entro 90 giorni dalla pubblicazione legge 228/2012, vale a dire 29 marzo 2013, a informare il debitore dell’idoneità o meno della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di pubblicazione della Legge 228/2012, vale a dire 6 agosto 2013, le quote oggetto della richiesta di sospensione sono annullate di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato CONSIGLI. Verificare se siano pervenute almeno dal 6 maggio 2010 (data direttiva Equitalia) domande di sospensione della riscossione Richiedere al concessionario quante domande sono state inviate 96
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ Sono disciplinate dal D. Lgs. 112/99 articolo 19 e 20 ARTICOLO 19, COMMA 1: “ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze”. 97
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ La comunicazione di inesigibilità dovrà essere redatta e trasmessa secondo le modalità contenute nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 22 ottobre L’articolo 1 del decreto dispone che “per i ruoli sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999 la comunicazione di inesigibilità prevista dall’articolo 19, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è redatta in conformità al modello di cui all’allegato 1; la trasmissione di tale comunicazione al soggetto creditore avviene con modalità centralizzate e, se effettuata in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 2” 98
99
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE STATO DELLA RISCOSSIONE L’art. 2 del DM contiene “informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni” Comma 1.“per i ruoli di cui al comma 1 le informazioni previste dall’articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono fornite dai concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle singole quote comprese nei ruoli ad essi consegnati in uno stesso mese e in conformità alle specifiche tecniche di cui allo stesso allegato 2” Comma 1. “La trasmissione di tali informazioni avviene in via telematica o su supporto magnetico in conformità alle specifiche di cui all’allegato 2” 100
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO Il comma 2 dell’articolo 19 elenca le cause che costituiscono motivo di perdita del diritto proprio del concessionario/agente, di vedersi riconoscere il discarico della quota; dal diniego scaturirebbero le conseguenze contenute nel successivo articolo 20 a carico dell’Ag. Della R. L’accoglimento del discarico comporta per il comune: cancellare i residui attivi, pagare le spese di procedura 101
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO Mancata notificazione della cartella nei termini previsti Mancata comunicazione dello stato delle procedure Mancata presentazione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità Mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio Vizi e irregolarita compiute dal concessionario nell’attività di notifica e nella procedura esecutiva 102
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO COMMA 2 LETTERA a): LA NOTIFICA DOPO IL 31 OTTOBRE 2009 mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il NONO mese successivo alla consegna del ruolo nonché, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo La lettera b) prevede l’utilizzo di avvisi bonari precedenti la cartella; la prima rata dell’avviso deve cadere entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla consegna del ruolo, salvo altri termini fissati dalla convenzione 103
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO co. 2, lett. b): informazioni stato della riscossione “la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese” La prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con DM 22 ottobre 99 Il D.LGS. 159/2007, all’articolo 39, ha per la prima volta introdotto un termine, stabilendo che la comunicazione dei dati della lett. b), relativi all'attività di riscossione dei ruoli svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO co. 2, lett. c): la presentazione della comunicazione La mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario” TERMINI COSTANTEMENTE PROROGATI Dl 203/2005 art. 3 comma 12 “Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 DICEMBRE
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE IL DISCARICO AUTOMATICO DEL COMMA 3 – IL SILENZIO ASSENSO La lettera c) del comma 2 va analizzata contestualmente alla disposizione del successivo comma 3 “Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, il concessionario è automaticamente discaricato …” 106
Termini comunicazioni di inesigibilità: ART. 50 D. LGS 112/99; ART. 3, comma 12 DL. 203/2005 circolare 12/2006 modifica termini DL 159/2007, DL 194/2009;DL 98/2011 art. 23, comma 34, DL 216/2011 art. 4 comma 29, L. 228/2012 Art. 1 comma giugno 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 e per le comunicazioni delle società concessionarie che non aderiscono alla sanatoria e che non cedono a Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale sociale. 30 settembre 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003 e per le comunicazioni delle società concessionarie che aderiscono alla sanatoria e che non cedono a Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale Per i ruoli dal 1 ottobre 2006 fino allo scorporo disciplina dell’articolo 19 del 112/99. Dopo lo scorporo sono applicabili le regole dell’articolo 19 sulla riscossione con ingiunzione? 31 dicembre 2014 per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 per le comunicazioni di inesigibilità delle società che sanano e che cedono a Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale sociale. 107
Proroga inesigibilità DL 248/2007, Articolo 36 modificato dal DL 98/2011, dal DL 216/2011, L. 228/2012 L’art. 36 commi 4 quinquies e sexies prevede che le disposizioni che slittano i termini di presentazione delle comunicazioni si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria acquisite da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 108
Proroga inesigibilità DL 248/2007; DL 194/2009; DL 98/2011-, DL 216/2011 art. 29 NUOVI TERMINI LEGGE 228/2012 Il decreto effettua anche un importante bilanciamento tra i tempi dell’Agente della R. e quelli del comune sulla maturazione del discarico automatico Art. 36 comma 4 sexies “Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º gennaio 2015”. Ne consegue che per la fattispecie “concessionari acquisiti da Equitalia che hanno aderito alla sanatoria”, ad oggi non esistono comunicazioni sulle quali sia maturato il discarico automatico Il primo caso maturerà il 1 gennaio
Comma 2, lettera d): mancato svolgimento dell’azione esecutiva sui beni del debitore dopo le modifiche del DL 98/2011 “il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4” 110
Comma 2, lettera d-bis): Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni di azioni esecutive o cautelari dell’ente impositore La lettera d-bis dà rilievo alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio ai sensi del successivo comma 4, Il comma 4 fa salvo il potere dell’ente impositore di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 111
Comma 2, lettera e) vizi ed irregolarità “… sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura” Esempio: vizi di notifica, omessa notifica, sentenze su vizi di notifica che neutralizzino la cartella 112
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 CAUSE lettere a), d), d-bis), e) Il comma 1 stabilisce che, qualora la causa di diniego sia riconducibile alle lettere a), d), d-bis) ed e) del comma 2 dell’articolo 19, l’ente creditore dovrà notificare apposito atto al concessionario che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. La contestazione consente all’AG. Della R. di difendersi su cause non solo formali ma sostanziali Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con provvedimento definitivo. 113
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 CAUSE lettere b) e c) Il comma 2 dell’articolo 20 considera il caso del diniego motivato dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 19. In tal caso, trattandosi di ipotesi automatiche, non è necessario notificare richieste al concessionario ma è possibile procedere immediatamente con l’emissione del provvedimento di diniego definitivo adeguatamente motivato 114
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 COMMA 3 “In caso di diniego al discarico, il concessionario è tenuto a versare all’ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all’articolo 17, commi 6 e 7 ter, se rimborsate dall’ente creditore”. 115
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20 DEFINIZIONE AGEVOLATA Il comma 4 prevede a favore del concessionario/agente la possibilità di definizione agevolata della controversia, da esercitare entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego definitivo mediante il pagamento di metà dell’importo iscritto a ruolo al fine di evitare l’intero pagamento delle somme iscritte a ruolo. Diversamente, entro lo stesso termine, può invece decidere di presentare ricorso alla Corte dei conti. 116
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 117
Per le entrate TRIBUTARIE cartella o ingiunzione devono essere preceduti dall’avviso di accertamento per le entrate PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO la cartella o l’ingiunzione devono essere preceduti dall’atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. contestazione di addebito, i verbali di contravvenzione per violazione al CDS regolarmente notificati). per le entrate patrimoniali di diritto privato l’ingiunzione deve essere supportata da un atto propedeutico privatistico IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI 118
Le norme sui tributi locali prevedono l’inderogabile necessità di un previo atto di accertamento. Eccezione per le entrate liquidate dall’ente (tarsu/tia) ove rileva la denuncia. L’atto di accertamento o liquidazione, se definitivi e incontestabili, rappresentano il titolo esecutivo. L’ingiunzione o la cartella conservano l’efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l’ingiunzione o la cartella. Vedi cassazione n del 7 ottobre 1996 IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE TRIBUTARIE 119
Le entrate patrimoniali originate da rapporti di diritto privato non vanno confuse con le entrate a carattere patrimoniale che hanno natura pubblicistica. Le entrate di natura pubblicistica hanno fonte in un atto amministrativo (Esempio: concessione COSAP – oneri edilizi) Rientrano tra le entrate patrimoniali di diritto pubblico, le tariffe per i servizi a domanda individuale: rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI 120
Per le sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l’ordinanza ingiunzione Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo esecutivo il verbale di accertamento Quando la legge non prevede un titolo esecutivo, per le entrate di diritto pubblico, sarà la stessa ingiunzione ad assumere questo ruolo e potrà essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per questioni attinenti alla pretesa debitoria IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI 121
L’articolo 206 del codice della strada disciplina, con ampio rinvio ad altre normative, il meccanismo di esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per cui non sia avvenuto tempestivo pagamento in misura ridotta ovvero siano scaduti i termini per l’attivazione di rimedi difensivi, ovvero siano ormai definite le procedure difensive attivate dall’interessato. In tutti questi casi, infatti, la presenza di un verbale di contestazione, una ordinanza-ingiunzione o una sentenza del Giudice di Pace (o altro di cui nel prosieguo), divenuti titolo esecutivo, aprono la strada all’avvio della fase esecutiva del procedimento sanzionatorio. La procedura richiamata è quella regolata dall’articolo 27 della legge n. 689/1981 che attribuisce al prefetto la competenza di procedere alla formazione del ruolo per tutti i proventi spettanti allo Stato e rimette ai singoli enti di appartenenza degli accertatori la predisposizione di quelli restanti. IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – COATTIVO 122
la contestazione delle violazioni diverse da quelle previste dal codice della strada è regolata dall’articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, diversamente da ciò che accade in ambito di violazioni stradali, impone di considerare la redazione e la materiale consegna del verbale, operazioni comprese nel concetto di contestazione della violazione che, pertanto, non può prescindere da una predisposizione cartacea di un verbale, dal contatto diretto tra organo di polizia e trasgressore e dalla materiale consegna del verbale al trasgressore; Ordinanza ingiunzione (TITOLO ESECUTIVO SOSTANZIALE MA NON PRECETTIVO) IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI: SANZIONI AMMINISTRATIVE 123
Sono entrate di diritto pubblico e comprendono: le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 13 della legge 765 del 1967 per le costruzioni abusive le sanzioni in materia urbanistico edilizia: l’art. 43 della d. lgs. 378/2001 “disposizioni legislative in materia di edilizia” prevede che i contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali Altre sanzioni in genere le infrazioni al codice della strada IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE 124
Art. 27 comma 6. Salvo quanto previsto nell'art.26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e‘ trasmesso all'esattore Corte costituzionale ordinanza 308/99: non ha funzione risarcitoria bensì di sanzione aggiuntiva IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE maggiorazione semestrale – ART. 27 LEGGE 689/81 125
L’art. 203 del codice stradale dispone di fatto il raddoppio della multa in caso di mancato pagamento in misura ridotta e in mancanza di ricorso. Il successivo art. 206 cds rinvia invece la riscossione delle somme all’art. 27 della legge 689/1981 il quale prevede espressamente la maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre di ritardo. La Cassazione però, con la sentenza n del 16 febbraio 2007 della Seconda sezione Civile, ha messo tutto in discussione evidenziando che in caso di mancato pagamento di una multa stradale (o di mancato ricorso), il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese del procedimento. Ma senza l’applicazione di alcun tasso di interesse. la corte di cassazione con sentenza n del 22 ottobre 2007 ha espresso orientamento opposto ritenendole legittime Numerose pronunce recenti propendolo per l’illegittimità della sanzione semestrale per i verbali al CdS SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DALLO STRUMENTO (CARTELLA O INGIUNZIONE) DALLA DATA DI FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO ALLA CONSEGNA DEL RUOLO Legittima la maggiorazione semestrale delle multe stradali? 126
Oneri di urbanizzazione: una obbligazione di diritto pubblico collegata all’emanazione da parte del comune del titolo edilizio (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056). Non tributario. Così anche il contributo costo costruzione Tar lombardia 4267/2002 La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 10 del 1977, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi (Cons. Stato, V, 6 maggio 1997, n. 462). Esso ha natura di corrispettivo di diritto pubblico. ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO 127
Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato, l’Ingiunzione e la cartella avranno natura di mero atto di precetto essendo NECESSARIA la PREESISTENZA del titolo esecutivo previsto dal cpc ART. 474 CPC: Sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva Scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce l’efficacia Gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA 128
In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo avente efficacia esecutiva. Il principio vale sia per il ruolo che per l’Ingiunzione Sul ruolo Art. 21 D. Lgs. 46/99 “ … le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” Tuttavia se non si ha il titolo esecutivo, l’importante è avere gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito da presentare in caso di ricorso Cassazione 17628/2011 SERVIZIO IDRICO ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA - FONTE 129
Il decreto lgs. 150/2011 si pone l’obiettivo di censire tutte le norme speciali che individuano procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alle norme del codice di procedura civile e di ricondurle a uno dei tre modelli processuali - individuati, per la prima volta, dalla stessa delega - di cui si compone il medesimo codice di rito: a) il processo del lavoro; b) il procedimento sommario di cognizione; c) il processo ordinario di cognizione. L'art. 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione di cui agli artt 163 e ss cpc. Le novità processuali sull’opposizione per le entrate patrimoniali 130
Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Conseguentemente il comma 40 dell’articolo 34 riscrive l’articolo 3 del RD 639/1910 “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 D. Lgs 150/2011 articolo 32 e
La disposizione rafforza l’ingiunzione l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa chiedendo una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento. Dopo la notificata della sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto. La novità è rilevante per le entrate di natura privatistica per le quali la legge richiede di procurarsi un titolo esecutivo. In tal caso anche se l’ente non lo possiede, è possibile chiederne il riconoscimento in sede giudiziale D. Lgs 150/2011 articolo 32 e
Dl 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 septies ancora vigente “i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari” procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”. Dl 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 sexies ancora vigente ai fini del comma 2 sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono, altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario Comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”. INGIUNZIONE RINFORZATA nel dl 209/2002 Ancora norma di riferimento 133
gg- sexies) ai fini di cui alla lettera gg - quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; VIGE ANCORA IL DL 209/2002 È confermata la necessaria idoneità a ufficiale di riscossione INGIUNZIONE RINFORZATA DL SVILUPPO 70/2011 Art. 7 comma 2 UFFICIALE DI RISCOSSIONE 134
la maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell’esecuzione sono affidate all’ente che procede alla riscossione; le funzioni demandate all’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della riscossione; L’agente della riscossione gode dell’esenzione dei tributi e diritti per trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche; tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore; importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento; Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica; La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell’ipoteca quale misura cautelare Pignoramento crediti diretta INGIUNZIONE RINFORZATA I privilegi del Titolo II DPR 602/73 (artt ) 135
Comma 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.(introdotto dal dl 40/2010) Autonomia procedurale Comma 2. “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’art. 26”Comma 2. “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’art. 26” LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art
Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione La figura dell’ufficiale della riscossione, già esistente nel sistema delle esattorie, compie le funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari Esegue le notificazioni Esegue le notificazioni Esegue i pignoramenti Esegue i pignoramenti Esegue i pubblici incanti Esegue i pubblici incanti Requisiti: articolo 42 l’ufficiale della riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali che compie nell’esercizio delle proprie funzioni. Il registro cronologico dell’ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con DM 26 maggio 2000 deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell’ufficiale giudiziario LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE 137
Fino al : disciplinato dal DL 209/2002 Dal : disciplinato dal DL 70/2011 La disciplina è sostanzialmente la stessa Identità ufficiale di riscossione e funzionario riscossione Non è il funzionario responsabile del procedimento amministrativo! Non adotta le ingiunzioni fiscali Non firma il preavviso di fermo né il fermo Non firma l’ipoteca Non decide il pignoramento COSA FA: Esegue il pignoramento mobiliare e immobiliare Esegue i pubblici incanti Notifica ogni atto Per il pignoramento di credito presso terzi non è più indispensabile LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE 138
Comma 1 “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento” se l’espropriazione non è iniziata dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” perdita dell’efficacia del precetto che nel sistema ordinario avviene dopo 90 giorni dalla notifica del precetto L’avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 50 INIZIO DELL’ESPROPRIAZIONE 139
“Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi DUECENTO ( ex senza che sia stato effettuato il primo incanto”. “Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi DUECENTO ( ex centoventi) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto”. Termini e riferimenti sono dunque diversi dal cpc In caso di trascrizione nei pubblici registri, l’agente della riscossione dovrà curare la cancellazione entro 10 giorni LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73 principi dell’art. 53 EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO 140
E’ disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 recante il testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici La giurisprudenza ne riconosce il legittimo utilizzo per tutte le entrate in genere. Cassazione 2 agosto 1995 n “lo stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale strumento ingiunzionale previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non solo per la riscossione dei tributi o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili...” Con il rinvio al Titolo II DPR 602/73 la fase esecutiva è disciplinata dalle stesse disposizioni della cartella di pagamento L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA 141
Ordinanza a ss uu Cassazione 10958/2005: assimilazione cartella esattoriale all’ingiunzione fiscale emessa dal Comune o dal concessionario abilitato di cui all’articolo 53. L’ingiunzione ha la stessa funzione della cartella e deve poter essere impugnata come una cartella L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA 142
E’ un titolo esecutivo speciale unilateralmente formato dalla PA. L’art. 2 del RD afferma che “il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, la quale consiste nell’ordine emesso dal competente ufficio dell’ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” Si tratta di un ordine di pagamento preordinato all’espropriazione dei beni del debitore L’Ingiunzione, in quanto titolo esecutivo, se notificata in modo irregolare ha effetti interruttivi della prescrizione ai fini della riscossione. REGIO DECRETO 639/1910 Articolo 2: Ingiunzione Titolo esecutivo 143
Anche se è accompagnata da un titolo esecutivo conserva la sua natura esecutiva e non diviene un mero atto di precetto; in questo caso l’ingiunzione assorbe il titolo esecutivo ordinario trasformandolo in un titolo esecutivo speciale idoneo ad attivare le procedure del RD non attivabili da un titolo esecutivo ordinario. Non abbisogna di alcun precetto, in quanto ne contiene gli elementi: intimazione ad adempiere sotto minaccia degli atti esecutivi L’ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto. È il primo atto del procedimento di coazione ma non atto del processo esecutivo che inizia col pignoramento. REGIO DECRETO 639/1910 TITOLO ESECUTIVO SPECIALE 144
Ai sensi del comma 163 dell’art. 1 della Legge 269/2006 “ nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo ”. LA DECADENZA PER LA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE TRIBUTI 145
per le entrate patrimoniali si applica il codice civile : articolo 2946 codice civile, 10 anni di prescrizione ordinaria articolo 2948 cc che prevede 5 anni per la breve Il termine quinquennale è proprio dei canoni, degli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque anni Il termine quinquennale è anche delle sanzioni amministrative La cassazione, con sentenza n /2003 ha stabilito che il termine prescrizionale si interrompe anche con il semplice invito al pagamento LA PRESCRIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA 146
Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. L’ingiunzione deve essere notificata dall’ufficiale giudiziario nelle forme delle citazioni ( e dunque secondo le disposizioni degli artt. 137 e ss. cpc) REGIO DECRETO 639/1910 ARTICOLO 2 : vidimazione e notificazione 147
L’art. 2 del RD prevedeva che l’ingiunzione fosse vidimata e resa esecutoria dal pretore Obiettivo del visto era il controllo di aspetti formali come la sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario responsabile, l’indicazione della somma da pagare, la motivazione, errori di calcolo, la legittimazione dell’organo emittente, la competenza dello stesso ad emanare l’atto ed il tipo di entrata che con l’ingiunzione si andava a riscuotere. Il visto è stato abolito dall’art. 229 della legge 51/1998 che ha stabilito che l’ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal funzionario responsabile del servizio. Apporre sull’ingiunzione il visto di ESECUTORIETA’ DEL FUNZIONARIO REGIO DECRETO 639/1910 ABOLIZIONE VISTO PRETORILE 148
CHI NOTIFICA L’INGIUNZIONE? Ufficiale giudiziario Funzionario responsabile per la riscossione, per analogia all’art. 26 del DPR 602/73 Legge 890/82 Messo notificatore finanziaria 2007 Raccomandata A R per analogia alla cartella (la più rischiosa) L’INGIUNZIONE LA NOTIFICA 149
Articolo 12 legge 890/82: le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso. L’art. 14 della stessa legge stabilisce che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali. INGIUNZIONE – NOTIFICA APPLICABILITA’ DELLA LEGGE 890/82 150
“Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni e delle Province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori”. gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali gli atti di cui alla procedura del Regio Decreto 639/1910 gli inviti di pagamento e le contestazioni di addebito delle entrate extra tributarie. non è ancora chiaro se tale soggetto possa notificare l’ingiunzione fiscale L’incertezza deriva dall’inciso ferme restando le disposizioni vigenti e dal preciso riferimento agli atti afferenti le procedure esecutive del RD LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158: IL MESSO NOTIFICATORE 151
Dipendenti dell’Amministrazione Dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’art. 52 comma 5 lettera b) D. lgs 446/97 Soggetti di qualifica professionale LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158: IL MESSO NOTIFICATORE : I SOGGETTI NOMINABILI 152
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.. INGIUNZIONE CONTENUTI STATUTO DEL CONTRIBUENTE ARTICOLO 7 153
l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento dell’ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni Il richiamo al precedente atto di accertamento l’indicazione dell’autorità competente per il riesame in sede di autotutela l’indicazione dell’autorità giurisdizionale presso cui è possibile impugnare, termini e modalità del ricorso La sottoscrizione del funzionario Il visto di esecutorietà INGIUNZIONE - REQUISITI 154
l’indicazione del debitore l’intimazione ad adempiere l’obbligo il termine entro cui adempiere che sarà di 30 giorni (si consiglia 60 come la cartella) anziché di 10 come nell’ordinario atto di precetto La minaccia degli atti esecutivi in caso di mancato pagamento compreso il fermo amministrativo l’indicazione della somma dovuta, della causa del debito e di tutti gli altri elementi necessari su cui si fonda la pretesa. INGIUNZIONE – REQUISITI 155
la motivazione, consistente nel richiamo dell’atto propedeutico di accertamento o di liquidazione notificato al contribuente (per i tributi locali è OBBLIGO). Quando l’ingiunzione è preceduta da atto di accertamento o liquidazione, questi, se definitivi e incontestabili, rappresentano il titolo esecutivo. L’ingiunzione conserva l’efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l’ingiunzione. Vedi cassazione n del 7 ottobre 1996 L’ordinanza ingiunzione, il verbale di contestazione, la contestazione di addebito o l’atto propedeutico previsto al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per quanto concerne le entrate patrimoniali di diritto pubblico; il titolo esecutivo di natura civilistica (sentenza, decreto ingiuntivo e gli altri atti del 474 cpc) INGIUNZIONE – MOTIVAZIONE 156
La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse La disposizione è da tenere presente anche nella formulazione dell’ingiunzione Cassazione Ordinanza n del 4 settembre 2012 ha ribadito che l’indicazione del responsabile riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 1° giugno del INGIUNZIONE - REQUISITI DL 248/2007 art. 36, comma 4, ter: indicazione del responsabile 157
L’Ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente per diverse annualità di un medesimo tributo o entrata. Non si consiglia che la stessa venga emessa cumulativamente per tributi ed entrate di diversa natura, anche per questioni di impugnativa Riguardo il tema dell’obbligazione solidale, la notifica ad uno solo dei debitori non può valere come titolo esecutivo nei confronti degli altri mentre è in grado di interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri. In tal senso Corte cost. sentenza 16 maggio 1968 n. 48 INGIUNZIONE CUMULO E OBBLIGAZIONE SOLIDALE 158
L’art. 3 del RD prevedeVA che, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il debitore poteva produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio emittente secondo la rispettiva competenza a norma del cpc. NUOVO TESTO: Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 L’autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo ATTENZIONE! Bisogna distinguere se l’ingiunzione sia stata emessa per la riscossione di entrate tributarie o patrimoniali. REGIO DECRETO 639/1910 ART. 3 OPPOSIZIONE 159
Entrate patrimoniali: la giurisdizione spetta al giudice ordinario (giudice di pace o al tribunale sulla base del valore della controversia ai sensi dell’articolo 7 e 9 del cpc.) Per stabilire il valore della controversia si dovrà tener conto dell’entità della somma richiesta con l’Ingiunzione ai sensi dell’art. 14 cpc Non c’è un termine decadenziale per l’opposizione che comunque deve avvenire prima che sia conclusa l’esecuzione (cassazione 6670/2007) INGIUNZIONE OPPOSIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI 160
Nel caso di entrate tributarie il giudice competente è la commissione tributaria provinciale Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Con ordinanza delle ss. uu /2005 la cassazione ha stabilito che anche l’ingiunzione emessa sulla base del RD 639 quando riguarda tributi non può che essere assegnata alle commissioni tributarie, nè può essere d’ostacolo il fatto che non sia espressamente prevista dall’articolo 19 del D lgs 546/92 poichè ha la stessa funzione della cartella RICORSO VERSO ENTRATE TRIBUTARIE 161
MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE TITOLO II DPR 602/73 162
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è abrogata. La comunicazione per gli importi fino a 1000 euro Legge 228/2012 art
1 “decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2 La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione...” In precedenza esisteva unicamente il fermo dell’articolo 91 bis esperibile dopo infruttuosa esecuzione L’articolo 86 è stato inserito dal D. Lgs. n. 46/99 eliminando il riferimento alla riscossione coattiva ed estendendo la possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri Fermo amministrativo: Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/
Ha eliminato ogni riferimento al preventivo esperimento del pignoramento confermandone la natura cautelare Potere al concessionario Condiziona l’utilizzo del fermo all’emanazione di un decreto ministeriale, ad oggi non ancora approvato Il DL 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998 Fermo amministrativo: Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013 IL D. LGS. 193/
l’ACI (art. 2 DM) mette a disposizione un sistema di interscambio Ci sono due convenzioni con l’ACI: per la consultazione della banca dati del PRA; per effettuare la richiesta del fermo. Il SIC dell’ACI, dopo un controllo automatizzato, invia telematicamente la richiesta di iscrizione del fermo all’ufficio provinciale ACI Si deve distinguere tra il provvedimento di fermo e l’iscrizione nel PRA: due momenti tecnicamente distinti ma giuridicamente vale solo l’iscrizione nel PRA FERO AMMINISTRATIVO MODALITA’ OPERATIVE 166
Il veicolo non può circolare Sanzioni del CDS La compagnia assicurativa in caso di sinistro può rivalersi sull’assicurato MIN. INTERNO Circ. m/ del 25/1/ 2008: sanzione pecuniaria ma non alla confisca; il successivo pignoramento compete all’Ag della R. in quanto il fermo non comporta vera e propria violazione al CDS ma è misura provvisoria a garanzia di un credito. Gli organi di polizia dovranno trasmettere il verbale di accertamento a chi ha disposto il fermo FERMO AMMINISTRATIVO EFFETTI 167
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri DL 70/2011 SU CANCELLAZIONE DEL FERMO 168
Il fermo amministrativo è soggetto a tre voci di spesa: iscrizione, revoca e cancellazione. La lettera in commento sembra riferirsi alla sola cancellazione e non anche alle spese di iscrizione (euro 20,92) e all’imposta di bollo (29,24 se si utilizza il retro del Certificato di Proprietà come nota di richiesta oppure euro 43,86 se si utilizza il modello NP-3). Dubbio sulle spese per l’emissione del provvedimento di revoca (12,40) dovute all’Agente della Riscossione o altro ente procedente. La disposizione si applica a tutte le formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo presentate al PRA dal giorno di entrata in vigore della norma ossia il 13 luglio FERMO AMMINISTRATIVO VOCI DI SPESA 169
Cassazione ss.uu del 5 giugno 2008: è competente il giudice tributario solo se la pretesa è tributaria. Diversamente è competente il giudice ordinario PREAVVISO DI FERMO ORDINANZA 10672/2009 Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva». FERMO AMMINISTRATIVO LE REGOLE DELL’IMPUGNAZIONE 170
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma L’IPOTECA SUI BENI IMMOBILI ARTICOLO 77 DPR 602/73 171
Le conservatorie sono tenute a iscrivere senza riserva le ipoteche sugli immobili anche quando l’istanza viene presentata dai comuni o concessionari sulla base di ingiunzione non pagata Questa misura cautelare, infatti, non è un'esclusiva della riscossione a mezzo ruolo, poiché sussiste un'identità di funzione tra ingiunzione e cartella esattoriale. E quanto affermato da una serie di decreti dei Tribunali di Ravenna, Roma e Catania, emanati, rispettivamente, il 4,9 e 13 novembre 2009 L’IPOTECA SUI BENI IMMOBILI ARTICOLO 77 DPR 602/73 172
L' art. 2808, secondo comma, Codice civile fissa il principio dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione: "l'ipoteca (....) si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari” Due sono gli elementi fondamentali per l'iscrizione: il titolo, che ne attesta il diritto, e la nota, ovvero l'istanza rivolta al Conservatore IPOTECA ISCRIZIONE 173
L' art Codice civile, al secondo comma, indica il contenuto soggettivo ed oggettivo della nota Contenuto soggettivo: individuazione del soggetto titolare del bene o diritto vincolato: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca b) per le persone giuridiche, le società prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, deve indicarsi la denominazione o ragione sociale ed il codice fiscale. Per le società semplici e le associazioni riconosciute vanno aggiunte le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza secondo l'atto costitutivo c) il creditore può eleggere domicilio nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari. In tal caso, ciò deve risultare dalla nota IPOTECA CONTENUTO SOGGETTIVO DELLA NOTA 174
contenuto oggettivo: serve ad individuare la fonte del diritto di garanzia: a) indicazione del titolo ipotecario, della sua data e nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto b) importo della somma per la quale l'iscrizione é effettuata c) interessi ed annualità che il credito produce d) tempo dell'esigibilità, cioè la scadenza del termine che eventualmente sia stato pattuito per il pagamento e) natura e situazione dei beni gravati IPOTECA CONTENUTO OGGETTIVO DELLA NOTA 175
Ricevuto il titolo e la nota in doppio originale, il Conservatore deve provvedere: al deposito del titolo a registrare la nota sul registro generale d'ordine, rilasciandone ricevuta provvisoria (art Codice civile ); ne riporterà copia sul registro particolare delle iscrizioni ( art Codice civile ) ed effettuerà la registrazione nei registri di classificazione Salvo patto contrario, le spese di iscrizione sono a carico del debitore, anche se il richiedente é tenuto ad anticiparle IPOTECA – IL CONSERVATORE 176
Art. 479 cpc : l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto ai sensi dell’art. 137 e ss.: TITOLO ESECUTIVO: atto da cui risulta un diritto di credito CERTO LIQUIDO ESIGIBILE PRECETTO Art. 480 cpc. E’ l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata art. 481cpc. Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione I FONDAMENTI DEL CPC ATTI PREORDINATI ALL’ESECUZIONE 177
L’ESPROPRIAZIONE FORZATA: E’ la sottrazione dei beni al debitore per soddisfare il creditore procedente E’ diretta da un giudice nominato dal presidente del tribunale Inizia con il PIGNORAMENTO art. 491cpc: 492cpc. Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e i suoi frutti 497cpc: il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita I FONDAMENTI DEL CPC ESPRORPIAZIONE FORZATA E PIGNORAMENTO 178
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO IL CANCELLIERE I FONDAMENTI DEL CPC LE FIGURE COINVOLTE 179
514 cpc: cose mobili assolutamente impignorabili (cose sacre, fede nuziale, vestiti, letti, lavatrice, fornelli, frigorifero, ecc) 515 comma 3: Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro Scelta delle cose da pignorare: denaro, preziosi, titoli di credito e ogni bene di sicura realizzazione I FONDAMENTI DEL CPC LE COSE MOBILI IMPIGNORABILI 180
La disciplina generale della struttura di tutti i procedimenti sanzionatori irrogativi di Art Sono impignorabili: CREDITI ALIMENTARI, tranne che per cause di alimenti Sussidi ai poveri, maternità, malattie ecc Le somme dovute a titolo di stipendio e altre indennità di lavoro possono essere pignorate nella misura di 1/5 In presenza di cause simultanee il pignoramento non può estendersi oltre la metà I FONDAMENTI DEL CPC I CREDITI IMPIGNORABILI 181
Art il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore Deve contenere l’intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di quantità I FONDAMENTI DEL CPC IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 182
Si esegue sul posto mediante verbale di pignoramento dell’ufficiale di riscossione La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L’agente della riscossione non può essere nominato custode In mancanza di persone idonee i beni sono presi in consegna dal comune Il verbale del pignoramento è notificato al debitore Disciplina del DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE 183
ARTICOLO I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto Disciplina del DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 62 dopo DL 69/
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 602/73 e’ possibile avvalersi dell’Istituto di Vendite Giudiziarie: DM 12 MARZO 2004: MODELLO CONVENZIONE DM 455/2001 COMPENSI Fasi: asportare, custodire e vendere i beni mobili anche registrati Disciplina del DPR 602/73 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 71 IVG 185
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore vanta nei confronti di un soggetto terzo o beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi. La caratteristica essenziale del pignoramento presso terzi è il suo perfezionarsi previo accertamento che il debitore è il titolare del credito nei confronti del terzo. Pignoramento presso terzi: le disposizioni particolari del 602/73 186
Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme 1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n Non è prevista la dichiarazione di quantità, sulla base del quale, nel sistema ordinario, è il giudice a impartire l’ordine di pagamento PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L’art. 72 bis DPR 602/73 dopo dl 69/
DPR 602/73 – Inserimento articolo 72 ter. Limiti di pignorabilità 1 Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2500 euro; b) in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro. 2 Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, d salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. (DL 69/2013) PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Art. 72 ter (DL 16/2012 Art. 3 comma 5 e DL 69/2013) 188
L’ordinanza si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 72 bis in merito alla procedura semplificata di pignoramento che non garantirebbe il contribuente rispetto a quella ordinaria La corte respinge il rilievo ritenendo che comunque il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA 393 DEL 28 NOVEMBRE
. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. La risposta del terzo deve essere data nel termine indicato, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione Si tratta di una dichiarazione resa sotto la piena responsabilità In caso di inadempimento è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Art. 75 bis: dichiarazione stragiudiziale 190
L’art. 73 manteneva la procedura del cpc per il possesso di cose presso terzi, caso nel quale era ancora il giudice dell’esecuzione a ordinare la consegna dei beni all’agente della riscossione Con la legge 244/2007 (finanziaria 2008), il comma 143 dell’art. 1 estende la stessa veloce procedura al pignoramento di cose presso terzi PIGNORA MENTO PRESSO TERZI DELLE COSE 191
1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Disp. particolari art. 76 dpr 602/73 dopo dl 69/
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro CONNESSIONE TRA LIMITI IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE 193