Certificazioni di prodotti Giocattoli per la prima infanzia misure di sicurezza NUOVA Direttiva 2009_48_CE sicurezza giocattoli Direttiva che stabilisce le nuove norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità Europea. Si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»). La direttiva specifica gli obblighi di tutti gli operatori della catena di fornitura dei giocattoli: fabbricanti, importatori e distributori, definendone le responsabilità. La direttiva specifica le caratteristiche della marcatura CE, mediante la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti da tutta la normativa comunitaria. La nuova direttiva introduce sostanziali ed importanti nuovi adempimenti in materia di avvertenze e marcature di legge. L’attenzione viene focalizzata sulle modalità di contatto con eventuali inquinanti considerando la particolare situazione dell’individuo nei primi anni di età
Emissione di sostanze volatili Contatto con la cute Contatto con la saliva Occorre garantire che i materiali siano idonei considerando tutte le possibili emissioni ed i possibili effetti delle sostanze su un organismo in rapida crescita
Tutti questi aspetti vengono regolamentati a livello Europeo Tutti questi aspetti vengono regolamentati a livello Europeo. In particolare vengono definiti metodi e procedure analitiche con la serie di norme UNI EN 71 UNI EN 71-1 proprietà meccaniche e fisiche UNI EN 71-2 infiammabilità UNI EN 71-3 migrazione di alcuni elementi UNI EN 71-4 set sperimentali per chimica e attività connesse UNI EN 71-5 giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica UNI EN 71-6 simbolo grafico per l’etichettatura di avvertimento sull’età UNI EN 71-7 pitture a dito UNI EN 71-8 giocattoli di attività per uso domestico UNI EN 71-9 composti chimici organici – requisiti UNI EN 71-10 composti chimici organici – preparazione del campione ed estrazione UNI EN 71-11 composti chimici organici – metodi di analisi
Oltre all’ovvio requisito di assenza di sostanze teratogene, cancerogene o tossiche, in tutti i metodi viene valutato anche il rilascio di sostanze chimiche che possono disturbare la crescita dell’individuo
EN 71-3 migrazione di alcuni elementi Si verifica la possibilità di cessione dei seguenti elementi Sb (0,2μg) As (0,1μg) Ba (25,0μg) Cd (0,6μg) Cr (0,3μg) Pb (0,7μg) Hg (0,5μg) Se (5,0μg) Quantità massime ingeribili giornalmente
Si ricavano di conseguenza dei limiti massimi per la cessione di queste sostanze dai giocattoli Elemento Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Migrazione massima (mg/kg giocattolo) 60 25 1000 75 90 500
Si utilizzano i simulanti più drastici per la determinazione della migrazione, in questo caso acido cloridrico 0,2 N, per ottenere il massimo rilascio possibile delle specie metalliche. La successiva determinazione può essere realizzata in ICP o AAS
UNI EN 71-10 composti chimici organici – preparazione del campione ed estrazione UNI EN 71-11 composti chimici organici – metodi di analisi Vengono presi in considerazione moltissimi composti organici potenzialmente pericolosi: dai coloranti azoici, ai monomeri liberi nelle plastiche, alla formaldeide, ecc. Ovviamente le tecniche di determinazione saranno diverse a seconda degli analiti da ricercare, ma l’estrazione viene effettuata utilizzando per ogni matrice acqua distillata, mettendo il tutto sotto agitazione per 24 ore
Composti organici dannosi per la crescita: il caso degli ftalati Composti utilizzati come plastificanti in molti formulati polimerici In questo caso si vuole valutare la cessione in caso di contatto prolungato con la pelle e con la saliva
Definizione dei “simulante saliva” e “simulante sudore” Protocollo 2001 EUR 19899EN Definizione dei “simulante saliva” e “simulante sudore” Cloruro di magnesio Cloruro di calcio Fosfato acido di potassio Potassio carbonato Cloruro di sodio Cloruro di potassio Simulante saliva + acido acetico Sudore Saliva
In questo caso risulta fondamentale l’utilizzo dell’oggetto per la scelta del simulante, si vuole valutare la conformità dell’oggetto in condizioni prossime a quelle d’uso Simulante sudore Simulante saliva
La semplice applicazione delle norme non è però sufficiente a stabilire l’idoneità di un prodotto, occorre anche valutare la possibile presenza di ulteriori sostanze (anche se non normate) che possono rappresentare un pericolo. Il requisito fondamentale è evitare l’insorgere di pericoli per la salute dell’individuo
Materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti Sono definiti "materiali a contatto" quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola quali pentole, posate, piatti e bicchieri, i recipienti e contenitori, le pellicole-fogli etc). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico. I materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che comunitari. Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
Materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti Conformemente alle norme sopra indicate con il Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, sono stati disciplinati, i seguenti materiali: materie plastiche gomma cellulosa rigenerata carta e cartone vetro acciaio inossidabile. Il Decreto ministeriale 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento. Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare. Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici: banda stagnata banda cromata verniciata ceramica alluminio. L’inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo riportato nell’allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall’allegato I del Decreto 3 giugno 1994, n. 511.
DM_21_marzo_1973.pdf La scelta dei simulanti, delle condizioni di prova e degli analiti da ricercare dipende dalle considerazioni fatte dal tecnico: occorre sempre rispettare i requisiti generali “non si devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche” Queste considerazioni risultano particolarmente importanti quando si parla di imballaggi attivi
Gli imballaggi attivi interagiscono con l’alimento o con l’atmosfera all’interno della confezione assorbendo sostanze indesiderate o rilasciandone di utili. In altre parole eliminano i gas indesiderabili, o producono altri gas in modo da mantenere inalterato l’ambiente iniziale. Il risultato è un aumento della durata (shelf-life) e il miglioramento della conservazione.
La priorità è quella di garantire che il rilascio delle sostanze non implichi una alterazione dei cibi, e non serva a “mascherarne” la freschezza, impedendo di rilevarne il deterioramento