GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

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GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI bisogna volersi bene GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI bisogna volersi bene GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Gli accordi di ristrutturazione costituiscono un ulteriore strada per risolvere le crisi di impresa. Lo strumento introdotto con l’Art. 182 bis L.F. si differenzia dal concordato preventivo: a. poiché non v’è la necessità di rispettare la par condicio creditorum, dovendo essere raggiunto con la maggioranza dei creditori (60% dei crediti) b. i creditori non aderenti all’accordo devono essere soddisfatti integralmente, per cui non v’è nessuna votazione Anche a questo strumento di regolazione della crisi di impresa è stato esteso un più ampio ombrello protettivo, quale: la tutela della nuova finanza, nella fase antecedente l’omologazione (cd. finanziamento ponte) e nella fase di esecuzione dell’accordo omologato (cd. finanziamento alla ristrutturazione) cfr. Art. 182 quater L.F. dalla data della pubblicazione della richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati tale protezione può essere chiesta anche nella fase delle trattative con i creditori e deve essere accordata dal tribunale, anche se la sola presentazione sospende la possibilità per i creditori di agire o acquisire titoli di prelazione (Art. 186 bis, sesto e settimo comma, L.F.) entro trenta giorni dalla pubblicazione il tribunale provvede in camera di consiglio omologato l’accordo, i creditori a questo estranei, che dovranno essere integralmente pagati, sono costretti a una moratoria di 120 giorni dall’omologazione se il credito è scaduto o 120 dalla scadenza, se, appunto, non ancora scaduto si raggiunge lo stesso risultato, depositando una domanda di concordato, poiché questa si può trasformare, in un accordo di ristrutturazione di cui all’Art. 182 bis L.F. mentre, nell’ipotesi di iniziale richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione, è possibile depositare una richiesta di concordato preventivo, conservando gli effetti di cui ai commi sesto e settimo dell’Art. 182 bis L.F.

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI bisogna volersi bene GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Gli accordi di ristrutturazione costituiscono un ulteriore strada per risolvere le crisi di impresa. La procedura di cui all’Art. 182 bis L.F. per molti aspetti simile a quella che conduce all’apertura della fase di ammissibilità della proposta concordataria, è caratterizzata: a. dall’allegazione alla domanda di omologazione dell’accordo, della documentazione di cui all’Art. 161 b. di una relazione di un professionista – designato dal debitore - che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei c. deposito presso il tribunale ove l’impresa ha la sua sede centrale d. il tribunale non deve nominare giudice delegato e commissario giudiziale e. l’accordo viene pubblicato presso l’ufficio del registro delle imprese f. il tribunale decide con decreto motivato, decise le opposizioni dei creditori o di ogni altro interessato g. se non vi sono opposizioni il tribunale omologa l’accordo h. se vi sono opposizioni, v’è da ritenere che la controversia si estenda al merito dell’accordo stesso i. si ritiene che la procedura applicabile alle opposizioni sia quella del concordato preventivo j. avverso il decreto è reclamabile in corte di appello ai sensi dell’Art. 183, in quanto applicabile, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI bisogna volersi bene GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Gli accordi di ristrutturazione costituiscono un ulteriore strada per risolvere le crisi di impresa. Non si applica la disciplina afferente all’esecuzione del concordato, potendosi immaginare che le eventuali che si possono verificare sono quelle del mancato adempimento alle obbligazioni assunte con l’accordo e il mancato integrale pagamento dei creditori: i creditori non aderenti all’accordo potranno utilizzare gli strumenti ordinari di tutela, agendo in danno del debitore decorso il periodo di protezione offerto dall’Art. 182 bis L.F. i creditori aderenti all’accordo possono utilizzare lo strumento della risoluzione di cui all’Art. 1453 cod. civ. l’accordo può essere impugnato con l’azione di annullamento