Attività accertativa ed applicazione delle sanzioni per i nuovi tributi comunali Messina 12 novembre 2014 Luigi D’Aprano.

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Attività accertativa ed applicazione delle sanzioni per i nuovi tributi comunali Messina 12 novembre 2014 Luigi D’Aprano

L’imposta unica comunale (commi dal 639 al 708) IUC TASI TARI IMU

Autoliquidazione / liquidazione Avviso di accertamento Titolo esecutivo Azioni esecutive / solleciti

Attività accertativa Comma 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Attività accertativa Comma 693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Attività accertativa Comma 694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Comma 701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attività accertativa Comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio.

controlli Attività accertativa Liquidazioni Rettifiche Accertamenti Omesso, parziale o tardivo versamento Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione

Attività accertativa Comma 162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali é possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Liquidazioni Verifica della corrispondenza tra dichiarazione e versamento effettuato nei termini di legge o di regolamento (autoliquidazione) o comunque comunicati al contribuente (liquidazione). IMU TASI TARI AUTOLIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE

Rate stabilite dal regolamento o da avvisi di pagamento Liquidazioni Termini di versamento IMU TASI TARI 16 giugno 16 dicembre 16 giugno 16 ottobre 16 dicembre Rate stabilite dal regolamento o da avvisi di pagamento

Liquidazioni Comma 161. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. IMU 2014 31 dicembre 2019 TASI 2014 31 dicembre 2019 TARI 2014 dipende dalle scadenze

Liquidazioni In fase di liquidazione occorre tenere presente anche le eventuali componenti di competenza erariale, che in fase accertativa diventano comunque di competenza comunale IMU dovuta = IMU STATO + IMU COMUNE TARES dovuta = TARES + quota provinciale + magg. Erariale In fase di liquidazione occorre considerare l’ammontare complessivo del tributo indifferentemente dalla suddivisione tra Stato e Comune (commi 725 e 727 legge 147/2013)

Liquidazioni Versamento imposta di competenza comunale all’Erario Comma 725 Legge 147/2013 Versamento imposta di competenza comunale all’Erario Il comune, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

Liquidazioni Versamento imposta di competenza erariale al Comune Comma 727 Legge 147/2013 Versamento imposta di competenza erariale al Comune Il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario

Liquidazioni IMU dovuta €. 1000 Esempio 1 IMU dovuta €. 1000 Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune Il contribuente versa €.1.000 tutto su quota comune La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque IMU dovuta 1.000 – IMU versata 1.000 = Differenza 0 (rimane l’onere del Comune di restituire 500,00 all’Erario)

Liquidazioni IMU dovuta €. 1000 Esempio 2 IMU dovuta €. 1000 Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune Il contribuente versa €.1.000 tutto su quota Stato La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque IMU dovuta 1.000 – IMU versata 1.000 = Differenza 0 (rimane l’onere del Comune di richiedere 500,00 all’Erario)

Liquidazioni IMU dovuta €. 1000 Esempio 3 IMU dovuta €. 1000 Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune Il contribuente versa €.500.00 quota comune e 700,00 quota Stato La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque IMU dovuta 1.000 – IMU versata 1.200 = Differenza - 200,00 (somma che deve essere rimborsata dall’Erario)

Liquidazioni IMU dovuta €. 1000 Esempio 4 IMU dovuta €. 1000 Di cui €. 500 quota Stato ed €. 500,00 quota Comune Il contribuente versa €.500.00 quota comune e 200,00 quota Stato La liquidazione a carico del contribuente sarà comunque IMU dovuta 1.000 – IMU versata 700 = Differenza + 300,00 (somma da versare interamente al Comune)

Liquidazioni L’art. 1 comma 4 del D.L. 16/2014 ha esteso le procedure di cui ai commi 722 al 727 anche a tutti gli altri tributi locali che presentano e presenteranno la medesima problematica di ripartizione tra quota Stato e quota Comune (ad oggi sicuramente l’IMU 2013 e seguenti e la TARES 2013)

Rettifiche Verifica della corrispondenza tra dichiarazione e reale situazione relativa agli elementi di determinazione della base imponibile. IMU TASI TARI Termine presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell’anno successivo

Rettifiche IMU Rendita Percentuale e mesi di possesso aliquote agevolate, pertinenze e inagibilità TASI Detentore Casi particolari di riduzioni o agevolazioni TARI Superficie calpestabile Mesi/giorni di possesso Utilizzo dell’area o locale

Rettifiche Determinazione della base imponibile (commi 645 – 648) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Determinazione della base imponibile (comma 647) Rettifiche Determinazione della base imponibile (comma 647) Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Rettifiche Determinazione della base imponibile (Art. 2 lett. d-bis legge di conversione D.L. 16/2014) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647»;

Rettifiche Determinazione della base imponibile fabbricati cat. A,B,C 2013 Avvio del sistema di interscambio Base imponibile = superficie calpestabile 2014 Base imponibile = Superficie calpestabile 2015 ---------------------- Ipotizziamo che il sistema di interscambio diventi operativo il 30 giugno 2016 2016 Base imponibile = Superficie calpestabile 2017 Base imponibile = 80% Superficie catastale

Rettifiche Determinazione della base imponibile fabbricati cat. D, E ed aree scoperte 2013 Avvio del sistema di interscambio Base imponibile = superficie calpestabile 2014 Base imponibile = Superficie calpestabile 2015 ---------------------- Ipotizziamo che il sistema di interscambio diventi operativo il 30 giugno 2016 2016 Base imponibile = Superficie calpestabile 2017 Base imponibile = Superficie calpestabile

Accertamento Rilevazione di situazioni imponibili non dichiarate. IMU TASI TARI Termine presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell’anno successivo

Accertamento Dichiarazione (comma 684 - 687) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;

Dichiarazione (comma 684 - 687) Accertamento Dichiarazione (comma 684 - 687) Comma 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Comma 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Comma 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Accertamento Tutte le dichiarazioni presentate ai fini ICI, anche quelle trasmesse tramite i MUI, sono valide anche ai fini IMU. La dichiarazione degli Enti non commerciali esenti ai sensi della lett. i) art. 7 del D.Lgs. 504/92 sono rinviate a dopo l’approvazione del regolamento di cui al comma 3 dell’art. 91 bis D.L. 1/2012 (Decreto semplificazioni). 31

In quali casi di deve presentare la dichiarazione TASI Accertamento In quali casi di deve presentare la dichiarazione TASI Immobili che godono di riduzioni: a) Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati b) Fabbricati di interesse storico c) Immobili che godono di aliquota ridotta o di altre forme di riduzione, esenzione 32

Accertamento Qualora il comune non sia in possesso delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento tributario: Immobile oggetto di locazione finanziaria Immobile con uso diverso dal possessore e diverso dalla locazione L’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile Il terreno agricolo divenuto area fabbricabile Area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato 33

Accertamento f) Immobile assegnato al socio di cooperativa edilizia divisa in via provvisoria g) Immobile assegnato al socio di cooperativa edilizia indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio h) Immobile concesso in locazione dall’ATER i) Immobili esenti 34

Accertamento l) Fabbricati cat. D non accatastato m) Riunione di usufrutto non dichiarata in catasto n) Estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie non dichiarata in catasto o) Tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale 35

Accertamento Casi particolari Per immobili locati a partire dal 1°luglio 2010 non deve essere presentata dichiarazione. Per l’abitazione principale non deve essere presentata dichiarazione Nel caso di coniugi residenti in due immobili diversi ubicati nello stesso comune, la dichiarazione deve essere presentata 36

Accertamento Nel caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione non deve essere presentata solo se l’immobile è ubicato nel comune dove è avvenuto il matrimonio o è nato il coniuge assegnatario. Per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero la dichiarazione deve essere presentata 37

Accertamento Per gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero (qualora deliberata l’assimilazione alla abitazione principale) la dichiarazione non và presentata Per i fabbricati rurali ad uso strumentale la dichiarazione non và presentata Per gli atti di successione la dichiarazione non và presentata 38

Accertamento Per tutte le variazioni catastali oggettive e soggettive, relative ai dati di classamento e rendita o all’intestazione catastale, la dichiarazione non và presentata 39

LA TASI (commi dal 669 al 683) Casi particolari I concessionari di aree demaniali non sono soggetti passivi TASI La dichiarazione TASI non va presentata perché escluse dalla tassazione

LA TASI (commi dal 669 al 683) Casi particolari La casa coniugale non è assimilata alla abitazione principale ma è stato costituito ai soli fini IMU un diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario. Il versamento TASI segue le normali regole: 1 – Coniuge assegnatario possessore al 50% è tenuto a versare la TASI solidalmente con l’ex coniuge 2 – Coniuge non assegnatario possessore al 100% è tenuto a versare la TASI come fabbricato a disposizione dividendo l’obbligazione tributaria con l’ex coniuge assegnatario 3 – Coniuge assegnatario possessore al 100% è tenuto a versare la TASI come abitazione principale La dichiarazione TASI non va presentata perché informazioni già in possesso del Comune

LA TASI (commi dal 669 al 683) Casi particolari Gli immobili ATER/IACP non sono assimilati ai fini IMU all’abitazione principale, per cui versano la TASI come altri immobili eventualmente dividendo l’obbligazione con l’assegnatario La dichiarazione TASI va presentata perché informazioni non in possesso del Comune Per le cooperative a proprietà indivisa esiste invece l’assimilazione ai fini IMU, per cui versa la TASI solo la cooperativa con aliquota prevista per l’abitazione principale.

LA TASI (commi dal 669 al 683) Casi particolari Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, L’aliquota è quella dell’abitazione principale con ripartizione dell’obbligazione tributaria tra possessore e comodatario. La dichiarazione TASI va presentata perché informazioni non in possesso del Comune

LA TASI (commi dal 669 al 683) Casi particolari Art. 9-bis D.L. 47/2014 convertito con legge 80/2014 IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: « l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno (2014 e 2015), in misura ridotta di due terzi. La dichiarazione TASI va presentata perché informazioni non in possesso del Comune

Dichiarazione Enti non commerciali D.M. 26 giugno 2014 E’ approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) da utilizzare, a decorrere dall’anno di imposta 2012, ai sensi dell’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui all’articolo 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Dichiarazione Enti non commerciali D.M. 26 giugno 2014 La dichiarazione essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014 (prorogato al 30 novembre 2014 con DM 23/09/14)

Dichiarazione Enti non commerciali Esenzioni (Art. 1 comma 3 D.L. 16/2014) Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Dichiarazione Enti non commerciali Esenzione art. 91 bis D.L. 1/2012 Immobili utilizzati da soggetti senza scopo di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciale, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente di applicano le disposizioni del D.L. 262/2006 convertito con legge 286/2006, con effetto dal 1 gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, determinabile con futuro regolamento ministeriale.

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Art. 3 – Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali Lo statuto o l’atto costitutivo devono contenere: Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione; L’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente non commerciale in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Art. 4 Fatti salvi i requisiti generali, le attività istituzionali si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti specificatamente elencati per le singole attività previste dall’art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs 504/92.

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Art. 5 Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 art. 91 bis D.L. 1/2012 è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità non commerciali e al tempo.

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività esenti rispetto a quelle svolte in modalità non commerciale. Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un’utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività.

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Nel caso in cui l’utilizzazione mista, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività non esenti. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Art. 6 – Dichiarazione Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, nonché gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi.

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Art. 7 – Disposizioni finali Entro il 31 dicembre 2012 gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio Statuto a quanto previsto dal regolamento. (termine ordinativo non perentorio – Ris. n. 3/DF) (non si applica agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti – Ris. N. 1/DF) Gli enti tengono a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell’attività di accertamento e controllo, dalla quali risultano gli elementi rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall’applicazione del regolamento.

Decreto 19 novembre 2012 n. 200 Risoluzione n. 4/DF L’esenzione spetta anche in caso di comodato ad altro Ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’Ente concedente, per lo svolgimento di un’attività meritevole ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 504/92

Rettifiche ed accertamenti Comma 161. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. IMU 2014 31 dicembre 2020 TASI 2014 31 dicembre 2020 TARI 2014 31 dicembre 2020

Importo minimo accertabile e riscuotibile (comma 736) All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014. D.L. 16/2012 art. 3 comma 10 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Compensazione (comma 167 legge 296/2006) Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Autoliquidazione / liquidazione Termini decadenziali Avviso di accertamento Termini decadenziali Titolo esecutivo Termini prescrizionali Azioni esecutive / solleciti

Sanzioni IUC Comma 695 In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13 D.Lgs. 471/97 Modificato dall'articolo 23, comma 31, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, é soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. (2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° ed il 30% per pagamenti successivi al 15° giorno non ravveduti) 16/09/2018

Sanzioni IUC Comma 696 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Sanzioni IUC Comma 697 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Sanzioni IUC Comma 699 Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni), interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

L’applicazione delle sanzioni (D.Lgs. 472/97)

Principio della personalità ( Art. 1 ) La sanzione è riferibile alla persona fisica o giuridica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Art. 8) L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Principio della legalità ( Art. 3 ) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Principio del Favor Rei (Art. 3 ) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Principio del favor rei ( Art. 3 ) Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Principio della imputabilità ( Art. 4 ) Non può essere assoggettato a sanzione chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base a criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Principio della colpevolezza (Art. 6) Ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Principio della colpevolezza (Art. 6) E’ colposa quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato della norma violata.

Principio della colpevolezza (Art. 6) E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento.

Principio della colpevolezza (Art. 6) Non è soggetto a sanzione l’azione dovuta ad un errore sul fatto, purché non determinato da colpa. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Criteri di determinazione della sanzione (Art. 7 ) Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Concorso di persone (Art. 9 ) Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Concorso di violazioni (Art. 12) E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.

Concorso di violazioni (Art. 12) Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Concorso di violazioni (Art. 12) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata fino a un terzo.

Concorso di violazioni (Art. 12) La continuazione è interrotta dalla contestazione delle violazioni. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Ravvedimento operoso Art. 13 D.Lgs. 472/1997 La sanzione é ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

2% x 1/10 = 0,2% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° Ravvedimento operoso Art. 13 D.Lgs. 472/1997 a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; Ravvedimento Sprint 2% x 1/10 = 0,2% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° Ravvedimento Breve 30% x 1/10 = 3% per pagamento effettuati tra il 15° ed il 30° giorno

Ravvedimento operoso Art. 13 D.Lgs. 472/1997 b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; Ravvedimento Lungo 30% x 1/8 = 3,75%

Ravvedimento operoso Art. 13 D.Lgs. 472/1997 c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni 100% x 1/10 = 10%

Evoluzione in fase di approvazione con la legge di stabilità 2015 Ravvedimento operoso Evoluzione in fase di approvazione con la legge di stabilità 2015 A-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore; Sanzione 30% x 1/9 = 3,34%

Evoluzione in fase di approvazione con la legge di stabilità 2015 Ravvedimento operoso Evoluzione in fase di approvazione con la legge di stabilità 2015 b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; Sanzione 30% x 1/7 = 4,29%

Evoluzione in fase di approvazione con la legge di stabilità 2015 Ravvedimento operoso Evoluzione in fase di approvazione con la legge di stabilità 2015 b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; Sanzione 30% x 1/6 = 5,00%

Termini e percentuali per ravvedersi IMU/TASI Descrizione Termine sanzione Versamento spontaneo 16 giugno 2014 16 dicembre 2014 Ravvedimento sprint Entro il 30 giugno 2014 ed il 30 dicembre 2014 0,2% per ogni giorno di ritardo Ravvedimento breve Entro il 16 luglio 2014 ed il 15 gennaio 2015 3% Entro il 14 settembre 2014 ed il 16 marzo 2015 3,34%

Termini e percentuali per ravvedersi IMU/TASI Descrizione Termine sanzione Ravvedimento lungo Entro il 30 giugno 2015 3,75% Entro il 16 giugno 2016 ed il 16 dicembre 2016 4,29% Oltre il 16 giugno 2016 ed il 16 dicembre 2016 5%

La tassa sui rifiuti (TARI)

LA TARI (commi dal 641 al 668) Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati (commi 649 e 661) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 661) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero (comma 649).

LA TARI (commi dal 641 al 668) Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati (commi 649 e 661) Rifiuti Urbani Privativa comunale Aree tassate Rifiuti speciali Smaltimento autonomo Aree escluse Rifiuti Assimilati Privativa comunale Aree tassate

LA TARI (commi dal 641 al 668) Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati (commi 649 e 661) Prima stesura del D.L. 16/2014 Viene soppresso l’ultimo periodo del comma 649 per cui viene eliminata la possibilità di ridurre la parte variabile e si conferma l’esenzione del comma 661. Approvazione finale con legge di conversione Viene abrogato il comma 661 relativo all’ipotetica esenzione e modificato il comma 649 ritornando all’obbligo della riduzione.

LA TARI (commi dal 641 al 668) Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati Art. 2 comma 1 lett. e) legge di conversione D.L. 16/2014 al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Concetto di Recupero e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati LA TARI (commi dal 641 al 668) Concetto di Recupero e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati Art. 183 D.Lgs. 152/2006 lett. t recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Art. 183 D.Lgs. 152/2006 lett. u Riciclaggio (o riciclo): qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

LA TARI (commi dal 641 al 668) Ipotesi di calcolo della percentuale di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo basato sul medesimo criterio di determinazione delle tariffe di cui al DPR 158/99 % di riduzione parte variabile = T.R.A.R. / ( Kd X mq) T.R.A.R. = totale rifiuti avviati al riciclo dall’azienda nel corso dell’anno precedente Kd = è il coefficiente potenziale di produzione di rifiuto riferito alla parte variabile della tariffa per la singola attività. T = TF + ( TV ↓ della quantità avviata al recupero)

LA TARI (commi dal 641 al 668) Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati Art. 2 comma 1 lett. e) legge di conversione D.L. 16/2014 Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

LA TARI (commi dal 641 al 668) Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650) Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651)

LA TARI (commi dal 641 al 668) Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652)

LA TARI (commi dal 641 al 668) Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) Art. 2 comma 1 lett. e-bis della legge di conversione D.L. 16/2014 al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (kb parte variabile UD), 3a, 3b (kc parte fissa UND), 4a e 4b (kd parte variabile UND) dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (ka parte fissa UD) del medesimo allegato 1»;

LA TARI (commi dal 641 al 668) Determinazione delle tariffe (commi 650 - 654) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654). A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653)

Il Piano Finanziario Tn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn LA TARI (commi dal 641 al 668) Il Piano Finanziario Tn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn

LA TARI (commi dal 641 al 668) CG Costi operativi di gestione CC   - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL -costo fisso) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT - costo variabile) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS- costo variabile) - altri costi (AC - costo fisso) - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD- costo variabile) - costi di trattamento e riciclo (CTR- costo variabile) CC Costi comuni - costi amministrativi (CARC -costo fisso) - costi generali di gestione (CGG - costo fisso) - costi comuni diversi (CCD - costo fisso) CK - costo fisso Costi d'uso del capitale -ammortamento (Amm) -accantonamento (Acc) -remunerazione del capitale (R)

LA TARI (commi dal 641 al 668) Il Piano Finanziario I ricavi provenienti dal recupero o riciclo dei rifiuti devono essere decurtati dai relativi costi variabili e non incidere solo ed esclusivamente come riduzione dei costi di smaltimento.

LA TARI (commi dal 641 al 668) Il Piano Finanziario Nei costi amministrativi di accertamento e riscossione del tributo devono essere gestite anche le variazioni di assestamento del precedente esercizio finanziario, ovvero devono essere rilevati sia le somme accertate che quelle discaricate.

LA TARI (commi dal 641 al 668) Il Piano Finanziario I costi che ripartiscono la loro utilità per più esercizi devono trovare imputazione per ogni singolo esercizio in proporzione. I costi rappresentano in questo caso una componente fissa da imputare nella voce accantonamenti.

LA TARI (commi dal 641 al 668) Il Piano Finanziario Il rischio quote inesigibili soprattutto alla luce del nuovo sistema contabile che obbliga gli enti ad accantonare delle somme per rischio inesigibilità dei crediti in relazione all’andamento medio delle riscossioni degli ultimi tre esercizi, non può non essere inserito come voce di costo fisso tra gli accantonamenti.