Fascicolo 2 LE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE, QUELLE ASSIMILATE, I SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI ALL’ESPORTAZIONE INTERNAZIONALE E LE IMPORTAZIONI A CURA.

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Fascicolo 2 LE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE, QUELLE ASSIMILATE, I SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI ALL’ESPORTAZIONE INTERNAZIONALE E LE IMPORTAZIONI A CURA DI GIAMPAOLO GIULIANI Ultimo aggiornamento 18/10/02

CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE ARTICOLO 8, 1° COMMA, LETT. A) DEL DPR N. 633 DEL 1972 [1] Costituiscono cessioni all'esportazione: “a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita` economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e` prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;”

CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTE SENZA COMMISSIONARIO TRAMITE COMMISSIONARIO DIRETTE “TRIANGOLARI”

ESPORTAZIONI DIRETTE CESSIONE MEDIANTE TRASPORTO/SPEDIZIONE A CURA O A NOME DEI CEDENTI L’OPERAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA TRAMITE COMMISSIONARI I BENI POSSONO ESSERE (PER CONTO DEL CESSIONARIO A CURA DEL CEDENTE O DI TERZI) SOTTOPOSTI A LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, MONTAGGIO PROVA DELL'ESPORTAZIONE: ESPORTAZIONE SENZA COMMISSIONARIO DOCUMENTO DOGANALE DI ESPORTAZIONE “DAU 3“ O DOCUMENTO CORRISPONDENTE NEI CASI DI DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA ENTRAMBI MUNITI DI VISTO ESPORTAZIONE TRAMITE COMMISSIONARIO A) COMMISSIONARIO DAU3 VISTATO B) COMMITTENTE COPIA O FOTOCOPIA DEL DAU 3 VISTATO IN POSSESSO DEL COMMISSIONARIO OVVERO DOCUMENTO DI TRASPORTO “DDT” INTEGRATO VISTATO

DOCUMENTO UNICO DOGANALE (DAU) CONTRADDISTINTO DAL N. 3 L’ESPORTATORE DEVE AVERE CURA DI CONSERVARE L’ESEMPLARE DEL DOCUMENTO DOGANALE DI ESPORTAZIONE CHE DEVE ESSERE MUNITO DEL VISTO APPOSTO DALLL’UFFICIO DOGANALE DI USCITA DI CUI ALL’ART. 793 DEL REGOLAMENTO 11/10/1993, N. 2454/CE. LA FATTURA DI VENDITA EMESSA DALL’OPERATORE ECONOMICO CHE VIENE PRESENTATA IN DOGANA A CORREDO E COMPLETAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE, ANCHE SE CONTENENTE GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DOGANALE EMESSO, NON RAPPRESENTA DI PER SE STESSA UNA PROVA IDONEA A DIMOSTRARE CHE I BENI SONO USCITI DAL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA

PROVA ESPORTAZIONE DATI IDENTIFICATIVI CEDENTE 1)DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; 2) RESIDENZA O DOMICILIO OVVERO UBICAZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE PER I NON RESIDENTI 3) NUM. P. IVA DATI IDENTIFICATIVI CESSIONARIO 1) DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; 2) RESIDENZA O DOMICILIO OVVERO UBICAZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE PER I NON RESIDENTI -------------------------- -------------------------- NUMERAZIONE DEL DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO N. ..................... DEL .............. DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DESCRIZIONE DEI BENI NATURA ....................... QUALITA’ .................... QUANTITA’ ................ DESCRIZIONE DEI BENI DATI IDENTIFICATIVI DI CHI CURA IL TRASPORTO 1)DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; 2) RESIDENZA O DOMICILIO OVVERO UBICAZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE PER I NON RESIDENTI PROVA ESPORTAZIONE 1) INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE ESTERA DEI BENI 2) INDICAZIONE DEL TIPO DI OPERAZIONE (ESPORTAZIONE TRAMITE COMMISSIONARIO, OPPURE ESPORTAZIONE “TRIANGOLARE”) -------------------------- --------------------------

A B ESPORTAZIONI DIRETTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND PER A A RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO B NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA ADEMPIMENTI: CEDENTE A - FATTURA IMMEDIATA PROVA ESPORTAZIONE DAU 3 VISTATO

RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ESPORTAZIONI DIRETTE A RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO B NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA A A1 IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 A1 B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND PER A A1 COMMISSIONARIO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND CONDIZIONATO INCONDIZIONATO PER A1 ADEMPIMENTI COMMITTENTE A - FATTURA IMMEDIATA (OPPURE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO DM 18/11/76) FATTURA DIFFERITA CON EMISSIONE DEL DDT SE IN POSSESSO DEI BENI AL MOMENTO DELLA CESSIONE PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO O DEL DDT INTEGRATO E VISTATO COMMISSIONARIO A1 FATTURA IMMEDIATA PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO

ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI QUALORA IL BENE NON TRANSITI MATERIALMENTE PRESSO IL CESSIONARIO RESIDENTE, BENSI' VENGA DIRETTAMENTE INVIATO IN DOGANA SI REALIZZA LA C.D. "ESPORTAZIONE TRIANGOLARE". L’OPERAZIONE E' POSSIBILE ANCHE CON L’INTERVENTO DI COMMISSIONARI IL TRASPORTO O LA SPEDIZIONE DEI BENI FUORI DALLA UE DEVE AVVENIRE A CURA O A NOME DEL CEDENTE (ART. 13 L. N. 413/91) I BENI POSSONO ESSERE (PER CONTO DEL CESSIONARIO A CURA DEL CEDENTE O DI TERZI) SOTTOPOSTI A LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, MONTAGGIO PROVA DELL'ESPORTAZIONE: A) CEDENTE FATTURA CON GLI ESTREMI DEL DAU 3 INTEGRATO SUCCESSIVAMENTE CON L’ATTESTAZIONE DELL’USCITA DEI BENI DALLA UE APPOSTA DALL’UFFICIO DOGANALE, OPPURE FATTURA EMESSA CON COPIA (O FOTOCOPIA) DEL DAU 3 VISTATO O DEL DDT INTEGRATO E VISTATO B) CESSIONARIO DAU3 VISTATO

ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND PER A A B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 B RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO B C IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND CONDIZIONATO INCONDIZIONATO PER B C NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA ADEMPIMENTI CEDENTE A - FATTURA IMMEDIATA FATTURA DIFFERITA CON EMISSIONE DEL DDT INTEGRATO PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO DALLA DOGANA IN USCITA O DEL DDT INTEGRATO E VISTATO CESSIONARIO B FATTURA IMMEDIATA PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO

ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND PER A A1 B A IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 A RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO B C IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 B RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A1 COMMISSIONARIO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND CONDIZIONATO INCONDIZIONATO PER A1, B C NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA ADEMPIMENTI CEDENTE A FATTURA IMMEDIATA (OPPURE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO DM 18/11/76) FATTURA DIFFERITA CON EMISSIONE DEL DDT INTEGRATO SE IN POSSESSO DEI BENI AL MOMENTO DELLA CESSIONE PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO DALLA DOGANA IN USCITA O DEL DDT VISTATO COMMISSIONARIO A1 FATTURA IMMEDIATA FATTURA DIFFERITA CON EMISSIONE DEL DDT INTEGRATO PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO DALLA DOGANA IN USCITA O DEL DDT VISTATO CESSIONARIO B FATTURA IMMEDIATA PROVA ESPORTAZIONE COPIA DEL DAU 3 VISTATO

ESPORTAZIONI DIRETTE CESSIONE DI BENI ALL’ESPORTAZIONE A MEZZO POSTA: DM 2/1/77 - CIR P.T. 1/2/77 N. 1-2-326-119 PE 9-75 - CIR MIN. FIN. 6.4.77 N. 17/410410 non è consentita per le merci inviate mediante lettere: ordinarie raccomandate assicurate è consentita soltanto a mezzo di: stampe (prova esportazione distinta munita di bollo a calendario) pacchetti postali (prova esportazione dichiarazione doganale munita di bollo a calendario) pacchi postali - prova esportazione (esportazione agevolata mod C2-CP3 munito di bollo a calendario) (procedura normale bolletta doganale munito di bollo a calendario)

CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE ARTICOLO 8, 1° COMMA, LETT. B) DEL DPR N. 633 DEL 1972 “ b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; ”

ESPORTAZIONI A CURA DEL NON RESIDENTE LE OPERAZIONI PREVISTE DALL’ART 8 LETT. B HANNO PER OGGETTO LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE A FAVORE DI UN SOGGETTO NON RESIDENTE CHE INTENDE ESPORTARLI. L’AGEVOLAZIONE E’ RICONOSCIUTA IN PRESENZA DI DUE CONDIZIONI: I BENI OGGETTO DELL'OPERAZIONE DEVONO ESSERE ESPORTATI SENZA SUBIRE LAVORAZIONI LE CESSIONI (PASSAGGIO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA) DEVONO AVVENIRE CON TRASPORTO O SPEDIZIONE ENTRO 90 GIORNI DALLA CONSEGNA, A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE O PER SUO CONTO A FINI PROBATORI IL VENDITORE DEVE FARSI INVIARE DALL’ACQUIRENTE UNA COPIA DELLA FATTURA ORIGINARIAMENTE EMESSA MUNITA DEL VISTO DELL’UFFICIO DOGANALE A CONDIZIONE DI RECIPROCITA’ L’ACQUIRENTE PURCHE’ SIA SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA NELLO STATO EXTRA- U.E. NEL QUALE HA FISSATO LA PROPRIA RESIDENZA, AI SENSI DELL’ART 38-TER PUO’ BENEFICIARE DEL RIMBORSO IVA CORRISPOSTO AI RESIDENTI

ESPORTAZIONI A CURA DEL NON RESIDENTE B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. b BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 B NON RESIDENTE A RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO L'OPERAZIONE PRODUCE PLAFOND PER A B NON RESIDENTE NB: L'AGEVOLAZIONE E' RICONOSCIUTA IN PRESENZA DI DUE CONDIZIONI I BENI OGGETTO DELL'OPERAZIONE DEVONO ESSERE ESPORTATI SENZA SUBIRE LAVORAZIONI LE CESSIONI (PASSAGGIO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA) DEVONO AVVENIRE CON TRASPORTO O SPEDIZIONE ENTRO 90 GIORNI DALLA CONSEGNA, A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE O PER SUO CONTO

ESPORTAZIONI A CURA DEL NON RESIDENTE A RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ESEMPLARE MUNITO DI VISTO DOGANALE A B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. b BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 A B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. b BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 B NON RESIDENTE B NON RESIDENTE 90 GIORNI 30 GIORNI OLTRE OPERAZIONE NON IMPONIBILE OPERAZIONE IMPONIBILE REGOLARIZZAZIONE FATTURA (ART. 7, C. 1 DLGS 471/97) VERSAMENTO IVA DOVUTA SANZIONE DA UNA META’ AD UNA VOLTA L’IVA DOVUTA (SALVO LE IPOTESI DI RAVVEDIMENTO DI CUI ALL’ART.13 DLGS 472/97)

CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE ARTICOLO 8, 1° COMMA, LETT. C) DEL DPR N. 633 DEL 1972 “ c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta` di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta;”

ESPORTAZIONI INDIRETTE L’ESPORTAZIONI PREVISTE DALL'ART. 8, PRIMO COMMA LETT. C) HANNO PER OGGETTO LE CESSIONI DI BENI O LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A FAVORE DI UN SOGGETTO RESIDENTE CHE ABBIA ACQUISITO LO STATUS DI “ESPORTATORE ABITUALE”. CHI BENEFICIA DELLA NON IMPONIBILITA E IL CESSIONARIO, CIOE' L'ACQUIRENTE DEI BENI O DEI SERVIZI CHE RICHIEDE MEDIANTE LA “LETTERA D’INTENTO” LA NON APPLICAZIONE DELL’IVA. LA RICHIESTA PER RENDERE L’OPERAZIONE NON IMPONIBILE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I LIMITI DEL COSIDDETTO "PLAFOND"

ESPORTAZIONI INDIRETTE B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. C BOLLO L.2500 SE L’IMPORTO E’ SUPERIORE A L. 150.000 B (RESIDENTE) ESPORTATORE ABITUALE LETTERA DI INTENTO A (RESIDENTE) L'OPERAZIONE NON PRODUCE PLAFOND PER A ACQUISTI AMMESSI CON LA LETTERA D’INTENTO NEI LIMITI DEL “PLAFOND” 1) - MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, ECC 2) - BENI AMMORTIZZABILI (ESCLUSI I FABBRICATI E LE AREE EDIFICABILI) 3) - SERVIZI DI TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE, MONTAGGIO E SIMILI 4) - PRESTAZIONI DI SERVIZI 5) - ALTRE SPESE GENERALI

ESPORTAZIONI INDIRETTE ESPORTATORE ABITUALE ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT A DEL D.L. 29 DICEMBRE 1983 N 746: “a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita` da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta` di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;”

ESPORTAZIONI INDIRETTE LETTERA D’INTENTO ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT C DEL D.L. 29 DICEMBRE 1983 N 746: “c) che l'intento di avvalersi della facolta` di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita` del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche` l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo` riguardare anche piu` operazioni tra le stesse parti. ”

ESPORTAZIONI INDIRETTE LETTERA D’INTENTO ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 29 DICEMBRE 1983 N 746: “...... La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma delle stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa. “

ESPORTAZIONI INDIRETTE PLAFOND ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “ 2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita`, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.........“

ESPORTAZIONI INDIRETTE PLAFOND ARTICOLO 8, COMMA 2, DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “...... I soggetti che intendono avvalersi della facolta` di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'I.V.A. entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta` di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. .......“

ESPORTAZIONI INDIRETTE ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA L 18 FEBBRAIO 1997 N.28: “ 2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti. “

ESPORTAZIONI INDIRETTE ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS, DEL DL 31 MAGGIO 1994 N. 330: “3 bis. E` soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E` altresi` soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984.”

ESPORTAZIONI INDIRETTE DPR 10 novembre 1997 n. 442: Opzione e revoca 1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili. La validita' dell'opzione e della relativa revoca e' subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. 2. In presenza di fusione o scissione di societa' il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ESPORTAZIONI INDIRETTE ESPORTATORE ABITUALE ACQUISISCONO LO 'STATUS' DI 'ESPORTATORE AGEVOLATO' QUEI SOGGETTI CHE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE OVVERO NEGLI ULTIMI DODICI MESI ABBIANO REGISTRATO ESPORTAZIONI O ALTRE OPERAZIONI ASSIMILATE PER UN AMMONTARE SUPERIORE AL 10% DEL VOLUME D'AFFARI. LE ESPORTAZIONI E LE OPERAZIONI ASSIMILATE SONO QUELLE DI CUI AL PRIMO COMMA DEGLI ARTICOLI 8, LETTERE A) E B), 8 BIS E 9 NONCHE' DEGLI ARTICOLI 71 E 72 DEL DPR 633 DEL 1972, E LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DI CUI AGLI ARTICOLI 41, 40, COMMI 4-BIS, 5, 6 E 8, 52 E 58 DEL DL 331 DEL 1993. LE OPERAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 8 BIS E 9 DEL DPR 633/72 E QUELLE AD ESSE ASSIMILATE DEVONO RIENTRARE NELL'ATTIVITA' PROPRIA DEL SOGGETTO CHE EFFETTUATA LE CESSIONI O LE PRESTAZIONI. PER DETERMINARE TALE REQUISITO VANNO CONSIDERATE LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI REGISTRATE NELL'ANNO O NEI DODICI MESI PRECEDENTI, MENTRE NEL VOLUME D'AFFARI NON SI TIENE CONTO DELLE CESSIONI DI BENI IN TRANSITO O DEPOSITATI IN LUOGHI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALE.

ESPORTAZIONI INDIRETTE PLAFOND SONO DUE I METODI PER DETERMINARE IL PLAFOND: A) METODO SOLARE (DETTO ANCHE PLAFOND FISSO O ANNUALE) RIFERITO ALL'ANNO SOLARE PRECEDENTE; B) METODO MENSILE (DETTO ANCHE PLAFOND MOBILE) RIFERITO AI DODICI MESI PRECEDENTI. LA MANIFESTAZIONE DEL TIPO DI PLAFOND ADOTTATO VA EVIDENZIATA A POSTERIORI IN SEDE DI DICHIARAZIONE IVA DELL'ANNO DI RIFERIMENTO. L’ESPORTATORE ABITUALE PUO' UTILIZZARE IL PLAFOND DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO DI INIZIO DELL'ATTIVITA', MENTRE CHI VUOLE UTILIZZARE IL 'PLAFOND MOBILE' DEVE ATTENDERE ALMENO DODICI MESI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'. SIA IL PLAFOND SOLARE CHE QUELLO MENSILE HANNO DURATA ANNUALE E I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO MODIFICARE OGNI ANNO IL TIPO DI PLAFOND SCELTO

ESPORTAZIONI INDIRETTE PLAFOND LA DISCIPLINA DELLE OPZIONI È STATA RIVISTA CON IL DPR 10/11/1997 N. 442. L’OPZIONE O LA REVOCA DEI REGIMI DI AGEVOLAZIONE RIFERITO AL PLAFOND FISSO O AL PLAFOND MOBILE SI DESUME DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI DEL CONTRIBUENTE O DALLE MODALITÀ DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI: LA VALIDITÀ DELL’OPZIONE E DELLA RELATIVA REVOCA È SUBORDINATA UNICAMENTE ALLA SUA CONCRETA ATTUAZIONE; IL CONTRIBUENTE È OBBLIGATO A COMUNICARE L’OPZIONE (CHE HA VALIDITÀ ANNUALE PER L’USO DEL PLAFOND) NELLA PRIMA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DA PRESENTARE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCELTA OPERATA.

ESPORTAZIONI INDIRETTE PLAFOND PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND SI DEVE TENERE CONTO DELLE OPERAZIONI REGISTRATE NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI: DELLE ESPORTAZIONI DIRETTE (ART. 8, LETT. A, DPR 633/72) CESSIONI A CLIENTE ESTERO CHE ESPORTA (ART. 8, LETT. B, DPR 633/72) CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ARTT. 41, 52 E 58, D.L. 331/93) CESSIONI E PRESTAZIONI ASSIMILATE (ART. 8-BIS, DPR 633/72) SERVIZI INTERNAZIONALI (ART. 9, DPR 633/72) SERVIZI INTRACOMUNITARI (ARTT. 4O, COMMI 4-BIS, 5, 6 E 8 DEL D.L. 331/93) IL PLAFOND E’ UNICO INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA ORIGINE IN BASE ALL’UTILIZZO SI DEVE DISTINGUERE IL PLAFOND CONDIZIONATO DA QUELLO LIBERO: NELLE ESPORTAZIONI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE TRAMITE COMMISSIONARIO O IN TRIANGOLAZIONE IL PLAFOND PER IL CESSIONARIO O IL COMMISSIONARIO E’ RIDOTTO DI UN IMPORTO PARI AL COSTO D’ACQUISTO SOSTENUTO PER I BENI. TALE AMMONTARE COSTITUISCE UN PLAFOND CONDIZIONATO CHE PUO’ ESSERE SPESO PER BENI CHE DEVONO ESSERE ESPORTATI ENTRO SEI MESI E SENZA SUBIRE ALCUNA TRASFORMAZIONE

ESPORTAZIONI INDIRETTE LETTERA D’INTENTO GLI ESPORTATORI AGEVOLATI DEVONO RILASCIARE APPOSITA DICHIARAZIONE (COSIDDETTA 'LETTERA DI INTENTO') A CIASCUN FORNITORE OVVERO ALLA DOGANA IN DATA ANTERIORE A QUELLA NELLA QUALE SONO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI ACQUISTO O DI IMPORTAZIONE. TALI COMUNICAZIONI DI INTENTO, PER LE QUALI E' PREVISTO UN MODELLO, DEVONO ESSERE NUMERATE E ANNOTATE IN UN APPOSITO REGISTRO OVVERO IN APPOSITA SEZIONE NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE O DEI CORRISPETTIVI. LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE RILASCIATE AI FORNITORI O PRESTATORI DI SERVIZI ANCHE NEL MESE DI DICEMBRE CON RIFERIMENTO A OPERAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE NELL'ANNO SUCCESSIVO, RIPORTANDO UN'APPOSITA DISTINTA NUMERAZIONE RIFERITA ALL'ANNO SEGUENTE. LA MOVIMENTAZIONE DEL PLAFOND VA ANNOTATA NEL REGISTRO DELLE VENDITE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO NEL QUALE SI ANNOTANO LE DICHIARAZIONI DI INTENTO, ENTRO IL SECONDO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO (A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2002, L’ART. 10 DEL DPR N. 435 DEL 7 DICEMBRE 2001 HA SOPPRESSO TALE OBBLIGO).

ESPORTAZIONI ASSIMILATE ARTICOLO 8 BIS, DEL DPR N. 633 DEL 1972 [1] Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita` commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita` da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50; b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche` dotati di personalita` giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

ESPORTAZIONI ASSIMILATE ARTICOLO 8 BIS, DEL DPR N. 633 DEL 1972 e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche` le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b). [2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita` propria dell'impresa.

ESPORTAZIONI ASSIMILATE L’ART. 8-BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972 ASSIMILA ALLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE LE CESSIONI: DI NAVI DESTINATE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI O SIMILI ESCLUSE LE UNITÀ DA DIPORTO; DI AEROMOBILI COMPRESI I SATELLITI AD ORGANI DELLO STATO O DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA CHE EFFETTUANO VOLI PREVALENTEMENTE INTERNAZIONALI; NAVI E AEROMOBILI (DI QUALSIASI TIPO) CEDUTI AD ORGANI DELLO STATO CESSIONE DI APPARATI MOTORE, PARTI DI RICAMBIO DOTAZIONI DI BORDO RIFORNIMENTO E VETTOVAGLIAMENTO; PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LAVORI NAVALI E AEREI

ESPORTAZIONI ASSIMILATE Sono non imponibili: Cessione di navi (nozione di cui all’art. 136 del codice della navigazione “qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo”) escluse le unità da diporto destinate: all’esercizio di attività commerciali o della pesca ad operazioni di salvataggio o assistenza alla demolizione; Le operazioni suddette devono avvenire nell’ambito dell’esercizio di un’attività d’impresa ovvero da un soggetto d’imposta; Per navi destinate all’esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati all’attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino art. 2, co. 4 L. 18/2/97 n. 28 Le cessioni di qualsiasi tipo di nave a delle amministrazioni dello Stato ovvero ad enti dotati di personalità giuridica

ESPORTAZIONI ASSIMILATE Sono non imponibili: CESSIONE DI AEROMOBILI (nozione di cui all’art. 743 del codice della navigazione “ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o di cose da un luogo ad un altro”) E DI SATELLITI (“veicoli lanciati nello spazio e posti in orbita intorno alla terra o ad altri corpi celesti” c.m 11/8/76 n. 28/520372) EFFETTUATE: NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA CHE EFFETTUANO PREVALENTEMENTE TRASPORTI INTERNAZIONALI il criterio della prevalenza dei trasporti internazionali va rilevato con riferimento ai corrispettivi delle prestazioni eseguite in tutto o in parte all’estero, rispetto a quelle eseguite interamente all’interno del territorio dello stato (risoluzione ministeriale 13 marzo 1992 n. 450016) Le cessioni di qualsiasi tipo di nave a delle amministrazioni dello Stato ovvero ad enti dotati di personalità giuridica

ESPORTAZIONI ASSIMILATE Prestazioni di servizi attinenti il settore navale e aeronautico riferite a navi e aeromobili e loro apparati motori nonché alle dotazioni di bordo: 1 - costruzione 2 - manutenzione 3 - riparazione 4 - modificazione 5 - trasformazione 6 - assiemaggio 7 - allestimento 8 - arredamento 9 - demolizione 10 - tutti i servizi per l’uso dei bacini di carenaggio

ESPORTAZIONI ASSIMILATE I soggetti che effettuano operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione possono applicare le disposizioni per gli “esportatori agevolati”. Le operazioni cui fare riferimento per lo “status” di esportatore abituale e per l’utilizzo del plafond, devono essere operazioni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, sono quindi escluse le operazioni relative ad attività occasionali A B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. C BOLLO L.2500 SE L’IMPORTO E’ SUPERIORE A L. 150.000 LETTERA DI INTENTO B (RESIDENTE) ESPORTATORE ABITUALE A (RESIDENTE) L'OPERAZIONE NON PRODUCE PLAFOND PER A

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 1 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “[1] Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;”

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 1 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : TRASPORTO DI PERSONE A COMMITTENTE B VETTORE UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO TERRITORIO DELLO STATO TERRITORIO EXTRA UE OPERAZIONE FUORI CAMPO OPERAZIONE IN CAMPO IVA B A IVA non imp. art. 9, 1° c, n. 1 BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 OPERAZIONE NON IMPONIBILE

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche` i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;”

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 2 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : TRASPORTO DI BENI B A IVA non imp. art. 9, 1° c, n. 2 BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 A COMMITTENTE B VETTORE UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO UNICITA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO TERRITORIO DELLO STATO TERRITORIO EXTRA UE OPERAZIONE IN CAMPO IVA OPERAZIONE FUORI CAMPO OPERAZIONE NON IMPONIBILE 1 IN ESPORTAZIONE 2 IN TRANSITO 3 IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA 4 IN IMPORTAZIONE DEFINITIVA I CUI CORRISPETTIVI SONO GIA ASSOGGETTATI AD IVA (MERCE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, COMMISSIONE E IMBALLAGGIO FINO AL PRIMO LUOGO DI DESTINAZIONE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DOGANALE CHE RISULTA DAL DOCUMENTO DI TRASPORTO E PRESTAZIONI ACCESSORIE FINO AL LUOGO CITATO)

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 3 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche` a quelli relativi a beni in importazione sempreche` i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 4 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche` ai trasporti di beni in importazione sempreche` i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 5 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche` i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 6 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche` quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 7 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione;“

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 7-BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “7 bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74 ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita` economica europea; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 8 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 8 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “MANIPOLAZIONI USUALI” A TERMINI DEL CITATO ART. 152, 1° COMMA, DELLE LEGGI DOGANALI, SONO QUELLE OPERAZIONI DESTINATE AD ASSICURARE ALLE MERCI IMMESSE NEI DEPOSITI DOGANALI, LA CONSERVAZIONE OVVERO IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESENTAZIONE O DELLE QUALITA COMMERCIALI IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI ADDOTTATE DAL CONSIGLIO UE DIRETTIVA UE 21/06/1971 N. 71/235 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: APPOSIZIONE DI MARCHI, RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELL’IMBALLAGGIO, CERNITA, PULITURA ECC). DEPOSITO DOGANALE

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 9 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “9) i trattamenti di cui all'art. 176 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati nonche` su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 9 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : LE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 176 LAVORAZIONE, COMPRESI IL MONTAGGIO, L’ASSIEMAGGIO E L’ADATTAMENTO AD ALTRE MERCI LA TRASFORMAZIONE LA RIPARAZIONE, COMPRESI IL RIATTAMENTO E LA MESSA A PUNTO L’UTILIZZAZIONE, CON CONSEGUENTE CONSUMO PARZIALE O TOTALE, COME CATALIZZATORI, ACCELLERATORI O RALLENTATORI DI REAZIONI CHIMICHE PER FACILITARE LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DA ESPORTARE O RIESPORTARE, ESCLUSA L’UTILIZZAZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA, DEI LUBRIFICANTI E DEGLI ATTREZZI ED UTENSILI SONO NON IMPONIBILI SE ESEGUITE SU BENI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE NAZIONALI O NAZIONALIZZATI ACQUISTATI DA UN OPERATORE NON RESIDENTE A CONDIZIONE CHE: I TRATTAMENTI SIANO EFFETTUATI ANTERIORMENTE ALL’ESPORTAZIONE L’ESPORTAZIONE VENGA EFFETTUATA DALLO STESSO ACQUIRENTE DEI BENI O DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO OVVERO PER LORO CONTO

SERVIZI INTERNAZIONALI B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 A RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO B NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA A1 PRESTATORE RESIDENTE A1 A OPERAZIONE IMPONIBILE IVA A1 B IVA non imp. art. 9, 1° c, N. 9 BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 A1 B OPERAZIONE IMPONIBILE IVA I IPOTESI COMMITTENTE A PRESTAZIONE IMPONIBILE II IPOTESI COMMITTENTE B PRESTAZIONE NON IMPONIBILE PURCHE’ IL TRASPORTO SIA CURATO DA O PER CONTO DEL PRESTATORE O DEL COMMITTENTE NON RESIDENTE DIVERSAMENTE LA PRESTAZIONE E’ IMPONIBILE

SERVIZI INTERNAZIONALI B IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 B RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO B C IVA non imp. art. 8, 1° c, lett. a BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72 A RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A1 B OPERAZIONE IMPONIBILE IVA A1 A OPERAZIONE IMPONIBILE IVA C NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA A1 PRESTATORE RESIDENTE I IPOTESI COMMITTENTE A PRESTAZIONE IMPONIBILE II IPOTESI COMMITTENTE B II IPOTESI COMMITTENTE C PRESTAZIONE NON IMPONIBILE PURCHE’ IL TRASPORTO SIA CURATO DA O PER CONTO DEL PRESTATORE O DEL COMMITTENTE NON RESIDENTE DIVERSAMENTE LA PRESTAZIONE E’ IMPONIBILE A1 B IVA non imp. art. 9, 1° c, N. 9 BOLLO esente art. 15 Tab B DPR 642/72

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 1° COMMA, N. 11 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “11) il transito nei trafori internazionali; “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9, 1° COMMA, N. 12 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita` economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita` stessa. “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 2° COMMA DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “[2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita` propria dell'impresa. “

I SERVIZI INTERNAZIONALI ARTICOLO 9 , 2° COMMA DEL DPR N. 633 DEL 1972 : I soggetti che effettuano servizi internazionali possono applicare le disposizioni per gli “esportatori agevolati”. Le operazioni cui fare riferimento per lo “status” di esportatore abituale e per l’utilizzo del plafond, devono essere operazioni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, sono quindi escluse le operazioni relative ad attività occasionali Gli operatori il cui plafond è costituito da operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 9, possono importare senza il pagamento dell’IVA solo se hanno effettuato operazioni previste al n. 9, co. 1 dello stesso articolo (lavorazioni internazionali). Tale limitazione non opera per i beni acquistati nel mercato internazionale

IMPORTAZIONI ARTICOLO 67 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita` e che non siano stati gia` immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita` medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita` a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b): a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunita` economica europea; b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita` economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione; d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare; e) [lettera abrogata] 2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita` economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita` medesima.”

IMPORTAZIONI BENI PROVENIENTI DA: PAESI EXTRA U.E. I TERRITORI NON RIENTRANTI NELLA COMUNITA' (LIVIGNO, CAMPIONE D'ITALIA, LE ISOLE CANARIE, IL MONTE ATHOS ECC.) OPERAZIONI: IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA: I BENI PROVENIENTI DA PAESI EXTRAUE PER LE QUALI SIANO STATE ADEMPIUTE IN UN PAESE MEMBRO LE FORMALITA DI IMPORTAZIONE (ESCLUSO L’IVA) E RISCOSSI I DAZI DOGANALI REGIMI SOSPENSIVI BENI IMPORTATI MA DESTINATI A PROSEGUIRE IN ALTRO STATO MEMBRO BENI DESTINATI AD ESSERE IMMESSI IN UN DEPOSITO DOGANALE (IMPORTAZIONE DIRETTA DA PAESI EXTRAUE) O NON DOGANALE AUTORIZZATO (INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO DA ALTRO STATO MEMBRO UE) OPERAZIONI DI AMMISSIONE TEMPORANEA: BENI DA RIESPORTARE “TAL QUALI” CHE NON FRUISCONO DELL’ESONERO DEI DAZI DI IMPORTAZIONE REIMPORTAZIONI A SCARICO DI TEMPORANEE ESPORTAZIONI REINTRODUZIONI DI BENI PRECEDENTEMENTE ESPORTATI

IMPORTAZIONI ARTICOLO 68 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8 bis, nonche` nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori; d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; [e) soppresso; f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'art. 2 .

IMPORTAZIONI ARTICOLO 68 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : Le norme che regolano l’IVA all’importazione sono allineate a quelle che disciplinano gli scambi interni per cui: GLI ESPORTATORI ABITUALI possono importare beni senza il pagamento dell’IVA in dogana. Devono a questo proposito osservare le disposizioni per gli esportatori abituali è prevista una deroga per quei soggetti che effettuano prestazioni internazionali (art. 9 co. 1 n. 9) LE IMPORTAZIONI DI NAVI E AEROMOBILI non pagano l’imposta perché oggettivamente non imponibili LE IMPORTAZIONI DI CAMPIONI GRATUITI non pagano l'imposta in quanto operazioni non soggette LE IMPORTAZIONI DI OPERAZIONI ESENTI di cui all’art. 10 e NON IMPONIBILI di cui al’art. 72 (particolarità per l’oro) - LE IMPORTAZIONI DI ORO DA INVESTIMENTO (in quanto operazioni esenti) la condizione deve essere attestata da chi effettua l’importazione LE IMPORTAZIONI DI ENTI DONATI A ENTI PUBBLICI NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI E POPOLAZIONI REGISTRATE LE IMPORTAZIONI DI BENI DEFINITIVAMENTE ESPORTATI

IMPORTAZIONI Altre disposizioni oltre all’art. 68 prevedono la non debenza dell’IVA per le importazioni, si tratta: IMPORTAZIONI UMANITARIE E DI COOPERAZIONE - articolo 28 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 PUBBLICAZIONI ESTERE IMPORTATE DA UNIVERSITÀ - articolo 3 D.L. n. 90 del 27/04/90 IMPORTAZIONI SENZA IVA PER EFFETTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE - Dir. Com. 28 marzo 1983 n. 181 (beni personali acquisiti a seguito di matrimonio, a seguito di successione, a favore delle persone minorate, delle vittime catastrofi, stampati di carattere pubblicitario ecc.)

IMPORTAZIONI ARTICOLO 69 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : “[1] L'imposta e` commisurata, con le aliquote indicate ell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'I.V.A., nonche` dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunita` che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu` cessioni, la base imponibile e` costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. [2] Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai fini dell'I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita`. “

IMPORTAZIONI ALIQUOTA IVA BASE IMPONIBILE IMPORTAZIONE DI SOFTWARE AI BENI IMPORTATI SI APPLICA L’IVA CON LA MEDESIMA ALIQUOTA PREVISTA PER L’ART. 16 DEL DPR N. 633 DEL 1972 BASE IMPONIBILE NON VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 13 DEL DPR N. 633 DEL 1972 MA QUELLE PREVISTE PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI DOGANALI Valore Doganale + Diritti Doganali Di Confine + Spese Inoltro Fino a Destinazione + Spese Sostenute per la commercializzazione dei prodotti = IMPORTAZIONE DI SOFTWARE NECESSITÀ DI DIVIDERE IL SOFTWARE TRA “STANDARD” E “SPECIFICO” BENI CEDUTI PRIMA DELLO SDOGANAMENTO SE I BENI SONO OGGETTO DI UNA O PIÙ CESSIONI TRA OPERATORI NAZIONALI PRIMA DELLO SDOGANAMENTO L’IVA ALL’IMPORTAZIONE È DOVUTA DAL CORRISPETTIVO DELL’ULTIMA CESSIONE REIMPORTAZIONE A SCARICO DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE IN QUESTO CASO LA BASE IMPONIBILE È COSTITUITA DAL MAGGIOR VALORE ASSUNTO DAI BENI PER EFFETTO DEI TRATTAMENTI SUBITI ALL’ESTERO. IN SOSTANZA SI CORRISPONDE L’IVA SUL PREZZO DELLA LAVORAZIONE ESTERA COMPRENSIVA DEI MATERIALI AGGIUNTI. È NECESSARIO CHE LA REIMPORTAZIONE SIA EFFETTUATA DALLO STESSO SOGGETTO CHE AVEVA ESPORTATO I BENI (O DA TERZI PER SUO CONTO) E CHE LO SCARICO AVVENGA PER IDENTITÀ DEI BENI E NON PER EQUIVALENZA. DIVERSAMENTE LA BASE IMPONIBILE È COSTITUITA SUL VALORE PIENO DEI BENI IMPORTATI

IMPORTAZIONI ARTICOLO 70 Applicazione dell'imposta DEL DPR N. 633 DEL 1972 : L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalita` e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione. Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25.

IMPORTAZIONI ACCERTAMENTO IMPOSTA IN DOGANA CONTROVERSIE DOGANALI DICHIARAZIONE DOGANALE art. 56, DPR 23/05/73 N. 43 CONTROLLI DOGANALI cap III, DPR 23/05/73 N. 43 BOLLETTA DOGANALE DI IMPORTAZIONE (sostituisce in tutto la fattura) CONTROVERSIE DOGANALI REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO art. 11 DLGS 8/11/90 N. 374 RICHIESTA SPONTANEA art. 20, 4° co, L. 27/12/97 N. 449 REVISIONE D’UFFICIO art. 11 DLGS 8/11/90 N. 374 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DOGANALI VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE art.7, DLGS 18/12/97 N. 471 DEFINIZIONE AGEVOLATA art.16, 3° co, 17, 2° co e 25, 3° co, DLGS 18/12/97 N. 472 PAGAMENTI IN DOGANA art. 13, DLGS 18/12/97 N. 472 SPEDIZIONIERI DOGANALI RESPONSABILITÀ art.7, 3° co, DLGS 18/12/97 N. 471 art.28, L. 8/05/98 N. 146 SUPERAMENTO PLAFOND IN DOGANA RAVVEDIMENTO OPEROSO art.13 DLGS 18/12/97 N. 472 NO art. 20, 4° co, L. 27/12/97 N. 449 (cfr 27/12/01 n. 102985)

IMPORTAZIONI SUPERAMENTO PLAFOND IN DOGANA L’ART. 13 DEL D.LGS N. 472 DEL 1997 È APPLICABILE ANCHE IN CASO DI SPLAFONAMENTO ALL’IMPORTAZIONE (IN QUESTO SENSO CFR CIR. MIN. 180/E DEL 10 LUGLIO 1998) L’ART. 20, CO. 4° DELLA L. 27/12/97 N. 449 HA STABILITO L’INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE CHIEDE SPONTANEAMENTE LA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS 8/11/90 N. 374. INVECE DELLE SANZIONI PREVISTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS N. 472/97 E’ PREVISTO: 1/8 SANZIONI MINIME SE VERSATO ENTRO 30 GIORNI DALLA COMMISSIONE DELLA VIOLAZIONE 1/6 SANZIONI MINIME SE VERSATO ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA SUI MAGGIORI DIRITTI LIQUIDATI SI APPLICANO SOLO GLI INTERESSI DI MORA DI CUI ALL’ART. 86 DEL DPR 23/05/73 N. 43 (TASSO STABILITO PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI MAGGIORATO DI QUATTRO PUNTI PERCENTUALI) AD OGNI MODO LA NOTA 102985 DEL 27/12/01 HA CHIARITO CHE TALI SANZIONI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN CASO DI SPLAFONAMENTO IN DOGANA

IMPORTAZIONI IMPORTAZIONI DI ORO INDUSTRIALE E ARGENTO L'imposta relativa all'importazione di oro industriale da parte di soggetti passivi d'imposta, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale in base all'attestazione resa in tale sede, è assolta dall'importatore attraverso l'istituto del reverse charge. La stessa procedura si applica per le importazioni di argento in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi. Se l'importatore di oro industriale o di argento è un privato, non rendendosi applicabile l'assolvimento del tributo con il sistema del "reverse-charge", L'IVA va corrisposta in dogana secondo le regole generali Il documento doganale, integrato con l'imposta, va annotato nel registro delle vendite e in quello degli acquisti con riferimento al mese di rilascio del documento stesso. IMPORTAZIONI TRAMITE POSTA Le importazioni effettuate tramite il servizio postale devono essere disciplinate con apposito decreto interministeriale non ancora emanato. Attualmente per le merci pervenute per pacco postale e CAI-POST: 1) per le importazioni fino a lire 3 milioni, viene emessa d'ufficio la bolletta doganale A/34 con IVA anticipata dall'Ente poste italiane e riscossa dal postino all'atto della consegna; 2) se la merce supera il limite di 3 milioni è necessario presentare una dichiarazione scritta (DAU) per le procedure di sdoganamento.