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Gli attori della Sicurezza Ruoli e Funzioni

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Presentazione sul tema: "Gli attori della Sicurezza Ruoli e Funzioni"— Transcript della presentazione:

1 Gli attori della Sicurezza Ruoli e Funzioni
Seminario: “Il T.U. sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro" Torino, 11 novembre 2009 Gli attori della Sicurezza Ruoli e Funzioni a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione VSSP RSPP VSSP ing. A. Brasso

2 N° 13 Titoli N° 51 Allegati 362 pagine
Testo coordinato del D.Lgs.09/04/’08 n° 81 con le modifiche introdotte da: - D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° Legge del 27 febbraio 2009, n Legge 7 Luglio 2009 n° Legge del 2 agosto 2008, n Legge del 6 agosto 2008, n. 133 N° 13 Titoli N° 51 Allegati 362 pagine RSPP VSSP ing. A. Brasso

3 Proviamo a sintetizzare la struttura del nuovo Decreto, varato sull’esperienza del D.Lgs. 626 e sulle sentenze della Magistratura dal 1996 ad oggi Il D. Lgs. 81/2008 ha creato un MODELLO DI AZIENDA SICURA con tre peculiarità: I soggetti tutelati dal Datore di Lavoro (lavoratori o terzi – v. Sentenza Corte di Cassazione n° del 30/03/‘09); RSPP VSSP ing. A. Brasso

4 la struttura del nuovo Decreto 2
2) I soggetti Destinatari degli Obblighi di Sicurezza e Penalmente Responsabili: Nelle aziende si avranno così due linee: Linea Operativa ( Dat. Lav., Dirig., ecc.) Con particolare riguardo all’art.16 del D.Lgs. 81 in merito alle “Deleghe”; Linea Consultiva (Servizio Prevenzione e Protezione) Con il Medico Competente a disposizione delle due linee. RSPP VSSP ing. A. Brasso

5 la struttura del nuovo Decreto 3
3) la Cultura della Sicurezza - ovvero acquisire prima e diffondere poi la cultura della Sicurezza: la Valutazione dei Rischi ed il DVR – analisi di tutti i rischi ed indicazione delle misure di prevenzione e protezione l’Informazione e la Formazione (effettivamente recepita) – obblighi indelegabili del D.L. . Anche i Dirigenti ed i Preposti debbono fare percorsi di formazione alla sicurezza; In tutto questo contesto i Lavoratori devono fare la loro parte, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81 RSPP VSSP ing. A. Brasso

6 D.Lgs. 81/’08 - art. 2 comma 1, lettera b Datore di Lavoro
nella definizione del D.Lgs. 81/08 è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa . Il D.Lgs. precisa responsabilità e compiti, nonché quali funzioni possono essere delegate a terzi . RSPP VSSP ing. A. Brasso

7 Datore di Lavoro 2 Datore di lavoro è, quindi, innanzitutto il soggetto titolare del rapporto di lavoro, cioè colui che, personalmente o nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, dà il lavoro (assume, gestisce, disciplina e paga) ovvero la persona fisica che ha la responsabilità dell'amministrazione nel suo complesso o di un settore della stessa in quanto titolare di poteri decisionali e di spesa. RSPP VSSP ing. A. Brasso

8 Datore di Lavoro 3 Per la determinazione dei limiti di responsabilità sarà fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari effettivamente disponibili e gestibili dal Presidente/dirigente/funzionario. Quando non vi sono i mezzi finanziari disponibili per gli interventi necessari alla sicurezza, il d.l. o Presidente/dirigente ha comunque l'obbligo di attivarsi nel limite delle sue possibilità e competenze per segnalare tempestivamente le necessità agli organi superiori adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili o necessarie, non ultima la sospensione dell'attività lavorativa. RSPP VSSP ing. A. Brasso

9 Chi è il Volontario? In base all’art. 2 comma 1 lettera a) il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991 n. 266, è equiparato ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto stesso, ad un “lavoratore” a sua volta definito con lo stesso articolo “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari “. RSPP VSSP ing. A. Brasso

10 Quindi, cosa osserviamo?
quello che conta in materia di sicurezza è la prestazione di lavoro e che la stessa si svolga per conto di un’organizzazione a capo della quale vi sia un datore di lavoro, il quale, nel caso in esame, è da individuare nel responsabile legale dell’associazione. RSPP VSSP ing. A. Brasso

11 Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008
Da quanto emerge dal comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 il Testo Unico “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati” discende che l’associazione/organizzazione VSPP è tenuta ad assolvere a tutti quegli adempimenti che fanno capo ad un qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle proprie dipendenze e quindi all’effettuazione della valutazione dei rischi, all’informazione e formazione dei lavoratori equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed antincendio, ecc. RSPP VSSP ing. A. Brasso

12 nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico ………
Per espressa indicazione, poi, di quanto è riportato nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico, i volontari, pur essendo equiparati ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai lavoratori, possono non essere computati come tali solo ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa discendere particolari obblighi RSPP VSSP ing. A. Brasso

13 Con il Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008 integrato dal Correttivo D. Lgs
Con il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal Correttivo D.Lgs. n. 106/2009, si modifica….. dal 20 agosto 2009, dobbiamo concentrare l’attenzione soprattutto sulla DEFINIZIONE DI LAVORATORI (ART. 2) L'articolo 2, comma 1, lettera a), è stato modificato, depennando i volontari del servizio civile e i volontari come definiti dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 dalla definizione di equiparati ai lavoratori, viene così meno la possibilità di procedere sic et simpliciter all’equiparazione a fini di salute e sicurezza sul lavoro dei volontari ai “lavoratori”. RSPP VSSP ing. A. Brasso

14 Campo di applicazione: volontariato
Nei confronti delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, della C.R.I e del Corpo naz.le del soccorso alpino e speleologico, oltre ai volontari dei VV.FF. le disposizioni del decreto saranno oggetto di un’apposita normativa che terrà conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività. Nei confronti di tutti gli altri volontari rientranti nella specifica legge 266/91 si dovranno applicare le disposizioni previste all'art. 21 per i lavoratori autonomi. RSPP VSSP ing. A. Brasso

15 Lavoratore Autonomo? Lavoratore autonomo:
è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare e l’unico prestatore d'opera della ditta. RSPP VSSP ing. A. Brasso

16 Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. RSPP VSSP ing. A. Brasso

17 l'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/’ Il legislatore ha reputato opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che l’associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i volontari)”. Questa è però un’eventualità, in mancanza della quale il volontario resta penalmente responsabile qualora non rispetti l'articolo 21 citato del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare le lettere a e b del comma 1. RSPP VSSP ing. A. Brasso

18 Obblighi del Datore di Lavoro
Al volontario che presta la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (Presidente dell’Associazione), è peraltro, invece, dovuta da parte di questi specifica informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre, si precisa che il Datore di lavoro "è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione". RSPP VSSP ing. A. Brasso

19 Rischi da interferenze
In questo caso i rischi da interferenza sono praticamente tutti quelli presenti, non essendo il volontario, per definizione, un soggetto che opera professionalmente, il che implica anche, ad esempio, la necessità di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i volontari. RSPP VSSP ing. A. Brasso

20 Gli “attori” della prevenzione
- ALTRI DATORI DI LAVORO - APPALTATORI DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO LAVORATORI AUTONOMI DIRIGENTI PREPOSTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MANUTENTORIINSTALLATORI FORNITORI ….. RAPP. LAV. SICUREZZA ORGANI DI VIGILANZA RSPP VSSP ing. A. Brasso

21 PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D
PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/’08 RSPP VSSP ing. A. Brasso

22 Negli art.icoli 18 e 19 del t.u. sono contenuti gli obblighi formali degli Organi di staff
il responsabile del servizio di sicurezza: RSPP ; il servizio di sicurezza (interno/esterno), esistente in molti casi prima del d.lgs. 81/2008; i supporti professionali integrativi interni/esterni (istituibili mediante incarichi); parzialmente, il medico competente (come supporto consulenziale), quando non incide direttamente sull'assetto organizzativo aziendale (mediante provvedimenti "sanitari" autonomi o direttamente operativi). RSPP VSSP ing. A. Brasso

23 art.2 D.Lgs. 81 - Gli organi di linea "naturali”
sono il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori. definizione d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". RSPP VSSP ing. A. Brasso

24 Sicurezza sul Lavoro: definire una colpa
La Cassazione ha più volte chiarito che per definire la colpa dei "soggetti" aziendali è necessario stabilire i limiti delle "competenze" e le "sfere dei doveri" in base al principio della "responsabilità differenziata", tenendo conto non solo delle "qualifiche" ma anche delle "attribuzioni affidate" e delle "attribuzioni volontariamente assunte". RSPP VSSP ing. A. Brasso

25 Deleghe e incarichi col nuovo t.u.
A questo punto cerchiamo di dare una definizione semplice e chiara della delega come strumento di organizzazione aziendale, alla luce del nuovo"testo unico". RSPP VSSP ing. A. Brasso

26 Deleghe e incarichi col nuovo t.u. 2
La "delega" è un provvedimento aziendale che sottintende un passaggio di funzioni operative primarie da un organo aziendale di vertice (sovraordinato: frequentemente "datore di lavoro") ad altro organo aziendale sottordinato (dirigente, preposto). RSPP VSSP ing. A. Brasso

27 DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)
Si prevede che l’obbligo di vigilanza richiesto al Datore di lavoro (Presidente pro tempore) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite è da considerarsi assolto solo in caso di "adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4" e non di mera adozione come avveniva con la formulazione precedente. RSPP VSSP ing. A. Brasso

28 Comma 3, art. 16 TUS correlato
con il quale viene espressamente attribuita al datore di lavoro delegante la facoltà di consentire la subdelega di "specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro" alle medesime condizioni previste per il datore di lavoro (commi 1 e 2) da parte del soggetto delegato, previa appunto intesa tra quest'ultimo e il datore di lavoro delegante, fermo restando l'obbligo di vigilanza del delegato sul subdelegato. Invece, viene vietata la possibilità al subdelegato di delegare a sua volta ad un altro soggetto le funzioni delegategli. RSPP VSSP ing. A. Brasso

29 Art. 16 del T. U. : la delega di funzioni da parte del D. L
Art. 16 del T.U.: la delega di funzioni da parte del D. L. è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa ; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato “per iscritto". RSPP VSSP ing. A. Brasso

30 Attribuzioni, competenze e compiti sono determinati e determinabili all'interno di funzioni: affidare un compito equivale ad “affidare” un segmento di funzione operativa a seguito di idonee deleghe, i delegati potranno riconoscersi depositari delle sole funzioni operative trasferite dal "delegante" o congiuntamente depositari di funzioni connaturate alla "posizione" esistente nell'organigramma aziendale e funzioni integrative traslate (con delega). RSPP VSSP ing. A. Brasso

31 I poteri decisionali sono sempre connaturati alla funzione
Partendo da necessari presupposti organizzativi ed amministrativi è così possibile conseguire concretamente e con la consapevolezza necessaria da parte dei singoli operatori, un’adeguata ripartizione funzionale e delle competenze in ambito prevenzionale, all'interno dell’Associazione. Tale ripartizione deve rendere configurabile inequivocabilmente un’equilibrata e "diffusa" ripartizione di "responsabilità" in stretta connessione con effettive "possibilità operative". RSPP VSSP ing. A. Brasso

32 Quali rischi si possono correlare ai luoghi di lavoro?
Titolo II “Luoghi di lavoro” Capo I disposizioni generali Art 62 – 67 Capo II Sanzioni art 68 Allegato IV RSPP VSSP ing. A. Brasso

33 Rischi di natura strutturale (altezza, cubatura, pavimenti, porte, finestre, scale, ecc.);
Rischi conseguenti a non adeguata conservazione dei luoghi (manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ecc.); Rischi connessi alle caratteristiche degli impianti fissi (energia elettrica, illuminazione, acqua, gas, ecc.); Rischi inerenti i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.); Rischi inerenti le condizioni di “vivibilità” degli ambienti (microclima, rumore, vibrazioni, fumi, gas, ecc.); Rischi correlabili alle caratteristiche degli impianti di emergenza (dispositivi antincendio, allarmi, protezioni contro le scariche atmosferiche, ecc.) RSPP VSSP ing. A. Brasso

34 Volontario/Lavoratore: segnala le anomalie riscontrate in via gerarchica
Preposto e Dirigente : ricevono le segnalazioni e ne avanzano eventualmente di proprie attivando i servizi preposti alla loro soluzione Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: hanno in capo la responsabilità relativa alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro DVR e Segnalazioni RSPP VSSP ing. A. Brasso

35 Vie di circolazione e uscite di sicurezza
Mantenere sgombre le uscite di emergenza e le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza (art. 64 c.1 l.b D.Lgs 81/2008) RSPP VSSP ing. A. Brasso

36 Manutenzione e Pulizia
Porre attenzione alla necessità di regolare manutenzione tecnica per eliminare, il più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori e verificare la regolare pulizia onde assicurare condizioni igieniche adeguate (art. 64 D.Lgs 81/2008) RSPP VSSP ing. A. Brasso

37 Pavimenti (All. IV punto 1.4.9-1.4.10)
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione. RSPP VSSP ing. A. Brasso

38 Locali Magazzino/archivio
Mantenere vie di passaggio sgombre; Evitare accumulo di sporcizia e materiali inutili che aumentano il carico d’incendio; Mantenere in ordine il materiale depositato o archiviato (ad es. in armadi o scaffalature); RSPP VSSP ing. A. Brasso

39 Locali sotterranei Art. 65 D.Lgs 81/2008
E' vietato adibire al lavoro in locali chiusi sotterranei o semisotterranei. In deroga possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aereazione, all’illuminazione ed alla protezione contro l'umidità. RSPP VSSP ing. A. Brasso

40 Le responsabilità nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 – 73 Allegati dal V al VII RSPP VSSP ing. A. Brasso

41 Definizione Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro Caratteristiche e Controlli Le attrezzature devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e soggette a manutenzione e controlli periodici secondo frequenze stabilite con riferimento a quanto fissato dal costruttore e dalle norme di buona tecnica. RSPP VSSP ing. A. Brasso

42 Prima dell’immissione sul mercato o la messa in servizio il costruttore dovrà attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza Espletate le procedure di certificazione sarà apposta sulla macchina la marcatura CE RSPP VSSP ing. A. Brasso

43 Dirigente: organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e periodico, che deve essere effettuato da persona competente Dirigente: organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa Preposto: sovraintende all’attività lavorativa e controlla la sua corretta esecuzione Volontario/Lav.Auton.: Utilizza correttamente le attrezzature in base all’Informazione, Formazione, Istruzioni ed Addestramento ricevuti. RSPP VSSP ing. A. Brasso

44 Dispositivi di Protezione Individuale
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” Capo II - Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale art 74 – 79 Allegato VIII RSPP VSSP ing. A. Brasso

45 Definizione di Dispositivo di Protezione Individuale :
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro RSPP VSSP ing. A. Brasso

46 Il D.L., il D.L.D. e il Dirigente Verificano/forniscono al lavoratore D.P.I. idonei ed adeguati ai tipi di rischi correlati alle lavorazioni da eseguire e mantenerli in efficienza curandone la manutenzione e la sostituzione Il Preposto sovrintende e vigila sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I Il Volontario/Lavoratore utilizza in modo appropriato i DPI (messi o meno) a sua disposizione. RSPP VSSP ing. A. Brasso

47 Dove reperire le info necessarie sui DPI
Nota informativa del fabbricante Organizzazione Aziendale VSSP Adeguatezza ai rischi Condizioni d’uso Esigenze del lavoratore Ergonomia Compatibilità con altri DPI Categoria di appartenenza Prestazioni Limiti d’impiego Istruzioni per l’uso Conservazione e manutenzione RSPP VSSP ing. A. Brasso

48 Nota informativa Preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. Contenuto: a) le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione; b) le prestazioni ottenute per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; RSPP VSSP ing. A. Brasso

49 f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura; h) riferimenti delle direttive applicate; i) identificazione organismi notificati che intervengono nella certificazione dei DPI. RSPP VSSP ing. A. Brasso

50 Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche art 80 – 87
Rischio elettrico Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche art 80 – 87 Allegato IX RSPP VSSP ing. A. Brasso

51 La presenza di un impianto elettrico rappresenta:
rischio di elettrocuzione per le persone rischio di incendio per i beni Tutti i materiali, i macchinari, e le apparecchiature elettriche, nonché le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. RSPP VSSP ing. A. Brasso

52 Anomalie più frequenti dovute a:
prese e spine adattatori cordoni di prolunga Copertura griglie di aerazione apparecchiature elettriche RSPP VSSP ing. A. Brasso

53 Rischio elettrico Raccomandazioni dell’I.E.C.
(International Electrotechnical Commission) evitare l’uso di prolunghe e di adattatori multipli non tirare mai la spina dal cordone richiedere la sostituzione di prese, spine o cavi danneggiati (evitare bricolage) non impedire la ventilazione dell’apparecchio RSPP VSSP ing. A. Brasso

54 Rischio elettrico e ancora
richiedere il controllo degli apparecchi nei quali siano entrati liquidi o che abbiano subito urti meccanici non depositare su apparecchi elettrici borse o recipienti contenenti liquidi non alimentare apparecchi installati in locali ad alto rischio tramite prolunghe da prese installate nei locali adiacenti RSPP VSSP ing. A. Brasso

55 Riferimenti sanzionatori titolo II-III
Titolo II – Luoghi di lavoro Titolo III – Capo I – Attrezzature Titolo III – Capo II – DPI Titolo III – Capo III – Rischio elettrico Non sono riportate sanzioni per Dirigenti e Preposti. Comportamenti difformi dalla norma sono sanzionati con riferimento al Titolo I – Principi comuni. RSPP VSSP ing. A. Brasso

56 Segnaletica di salute e sicurezza
Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro” Capo I - Disposizioni generali. Art 161 – 164 Capo II - Sanzioni. Art 165 – 166 Allegati XXIV e XXXII RSPP VSSP ing. A. Brasso

57 Segnaletiche di Sicurezza
Quando, anche a seguito della valutazione, risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati si ricorre alla segnaletica di sicurezza. RSPP VSSP ing. A. Brasso

58 Segnaletica di salute e sicurezza
Valutazione Obbligo del Datore di Lavoro Sanzioni Datore di Lavoro D.L. Delegato Dirigente Preposto Rischio Residuo Segnaletica di salute e sicurezza RSPP VSSP ing. A. Brasso

59 IL CARTELLO FORMA COLORE SIMBOLO + + Divieto Avvertimento Salvataggio
Prescrizione Antincendio Doccia di sicurezza Estintore Divieto di accesso alle persone non autorizzate Calzatura di sicurezza obbligatoria Pericolo di inciampo RSPP VSSP ing. A. Brasso

60 Movimentazione Manuale
Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi” Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 169 Capo II – Sanzioni. Art 170 – 171 Allegato XXXIII RSPP VSSP ing. A. Brasso

61 Valutazione dei Rischi Diagramma di Flusso
L’attività lavorativa prevede uno spostamento dei carichi? NO SI E’ possibile meccanizzare o automatizzare? SI Rischio residuo NO SI NO E’ possibile ricorrere a dei mezzi di ausilio? SI Rischio residuo NO SI NO Procedere al calcolo dell’indice di rischio FINE RSPP VSSP ing. A. Brasso

62 NIOSH - Sollevamento Peso Max X Fattori: Altezza; Dislocazione;
Orizzontale; Asimmetria; Frequenza; Presa. = Peso Raccomandato RSPP VSSP ing. A. Brasso

63 Lavoratore: Attua le misure, Usa attrezzature,
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione del rischio, adozione delle Misure, fornitura delle Attrezzature, Informazione, Formazione e Addestramento Sanzioni Misure Attrezzature Informazione Formazione Preposto Dirigente Lavoratore: Attua le misure, Usa attrezzature, Partecipa a formazione, informazione e addestramento, si sottopone ai controlli sanitari previsti RSPP VSSP ing. A. Brasso

64 Videoterminali Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”
Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 171 Capo II – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e dei preposti. Art 174 – 177 Capo III – Sanzioni. Allegato XXXIV RSPP VSSP ing. A. Brasso

65 Valutazione del Rischio
Analizzare i posti di lavoro Adottare le misure appropriate Organizzare i posti di lavoro Lavoratore: persona che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale per almeno venti ore settimanali (pause di 15’ ogni 120’ di applicazione continuativa al videoterminale) RSPP VSSP ing. A. Brasso

66 Sanzioni Preposto Dirigente
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Organizzazione posti di lavoro, Sorveglianza sanitaria, Informazione e Formazione. Sanzioni Misure Organizzazione posti di lavoro Pause Sorveglianza sanitaria Informazione Formazione Preposto Dirigente RSPP VSSP ing. A. Brasso

67 Di chi è la responsabilità?
RSPP VSSP ing. A. Brasso

68 SORVEGLIANZA SANITARIA: M C
preventiva periodica (di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente) alla cessazione del rapporto di lavoro Es. VISITA PER RISCHIO VDT: Intervista anamnestica mirata Esame clinico-funzionale del rachide e degli arti superiori ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI: visita oculistica altre consulenze specialistiche mirate al rischio nei casi ritenuti necessari dal medico competente RSPP VSSP ing. A. Brasso

69 Agenti Fisici Titolo VIII “Agenti fisici”
Capo I – Disposizioni generali. Art 180 – 186 Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Art 187 – 198 Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. Art 199 – 205 Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. Art 199 – 205 Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione radiazioni ottiche artificiali. Art 199 – 205 Allegati XXXV - XXXVII RSPP VSSP ing. A. Brasso

70 Sanzioni Dirigente Preposto
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Informazione, Formazione e Sorveglianza sanitaria Sanzioni Misure Informazione Formazione Sorveglianza sanitaria Dirigente Comportamenti difformi dalla norma sono sanzionati con riferimento al Titolo I – Principi comuni Preposto RSPP VSSP ing. A. Brasso

71 Rumore e Vibrazioni sono rischi di entità trascurabile per quanto riguarda le nostre sedi di lavoro RSPP VSSP ing. A. Brasso

72 Campi Elettromagnetici Norme di Buona Tecnica (CEI)
Entra in vigore il 30 aprile 2012 Il Datore di Lavoro valuta di tutti i rischi Art. 17 c. 1 let. a Norme di Buona Tecnica (CEI) La protezione dei lavoratori dalle Radiazioni Ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs. n. 230 del 1995 RSPP VSSP ing. A. Brasso

73 Valutazione Campi Elettromagnetici Valutazione Radiazioni Ionizzanti
Relazione tecnica delegata a persona qualificata esterna Valutazione Radiazioni Ionizzanti Relazione tecnica a cura dell’Esperto Qualificato RSPP VSSP ing. A. Brasso

74 Norme di Buona Tecnica (CEI)
Radiazioni ottiche artificiali Entra in vigore il 26 aprile 2010 Il Datore di Lavoro valuta di tutti i rischi Art. 17 c. 1 let. a Norme di Buona Tecnica (CEI) RSPP VSSP ing. A. Brasso

75 Sostanze Pericolose R45 R49 R46 Titolo IX “Sostanze pericolose”
Capo I – Protezione da agenti chimici. Art 221 – 232 Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. Art 233 – 245 Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Art 246 – 261 Capo IV – Sanzioni. Art 262 – 265 Allegati XXXVIII - XLII RSPP VSSP ing. A. Brasso

76 Agenti chimici Capo I - Art 221 – 232
Definizione (art 222) “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato” RSPP VSSP ing. A. Brasso

77 Agenti Chimici Pericolosi
Sostanze pericolose (D.Lgs. 52/97); Preparati pericolosi (D.Lgs. 285/98); Agenti chimici che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori; RSPP VSSP ing. A. Brasso

78 Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento. Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico. RSPP VSSP ing. A. Brasso

79 Informazioni Etichettatura
Nome della sostanza o del preparato Provenienza Frasi di Rischio Simboli e indicazioni di pericolo Frasi di prudenza RSPP VSSP ing. A. Brasso

80 Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti
1)Identificazione sostanza/preparato e produttore 2)Composizione/informazione sugli ingredienti 3)Indicazione dei pericoli 4)Misure di pronto soccorso 5)Misure antincendio 6)Misure in caso di fuoriuscita accidentale 7)Manipolazione e stoccaggio RSPP VSSP ing. A. Brasso

81 Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti
8)Controllo dell’esposizione/protezione individuale 9)Proprietà fisiche e chimiche 10)Stabilità e reattività 11)Informazioni tossicologiche 12)Informazioni ecologiche 13)Considerazioni sullo smaltimento 14)Informazioni sul trasporto 15)Informazioni sulla regolamentazione 16)Altre informazioni RSPP VSSP ing. A. Brasso

82 Agenti Cancerogeni e Mutageni
Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono … cancerogeni: provocare il cancro o aumentarne la frequenza; mutageni: produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; Cat. 1 e 2 R45 R49 R46 Cat. 3 R40 R68 RSPP VSSP ing. A. Brasso

83 Agenti Cancerogeni e Mutageni Non risulta un utilizzo sistematico
Sono esclusi dal presente titolo: Radiazioni ionizzanti : D.Lgs 230/95 e smi Amianto : D.Lgs 81/2008 Tit IX Capo III Non risulta un utilizzo sistematico di tali prodotti RSPP VSSP ing. A. Brasso

84 Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Esposizione non prevedibile, Informazione, Formazione e Sorveglianza sanitaria. Sanzioni Formazione Misure Sostituzione e riduzione Esposizione non prevedibile Informazione Sorveglianza sanitaria Dirigente Preposto RSPP VSSP ing. A. Brasso

85 Amianto Attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto. Vengono citate: manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. RSPP VSSP ing. A. Brasso

86 Rischio Biologico Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”
Capo I – Disposizioni generali. Art 266 – 270 Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 271 – 278 Capo III – Sorveglianza sanitaria. Art. 279 – 281 Capo IV – Sanzioni. Art 282 – 286 Allegati XLIV – XLVIII Sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il  particolare tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie utilizzate, il contatto con fluidi biologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza ed il numero di occupanti in un ambiente di lavoro, il microclima, ecc. RSPP VSSP ing. A. Brasso

87 AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI
Batteri Gram negativi Stafilococchi Legionelle Virus Rhinovirus (virus raffreddore) Virus influenzali Funghi Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp. Allergeni Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici) RSPP VSSP ing. A. Brasso

88 Atmosfere esplosive Titolo XI “Atmosfere esplosive” Capo I – Disposizioni generali. Art 287 – 288 Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 289 – 296 Capo III – Sanzioni. Art 282 – 286 Allegati XLIX – LI Bassa probabilità del concretizzarsi del Rischio nelle attività di volontariato RSPP VSSP ing. A. Brasso

89 Classificazione rischio incendio della Sede : basso
Prevenzione Incendi “L’azione intesa ad anticipare l’incendio, eliminare le probabilità di insorgenza e l’insieme degli interventi volti a limitare i danni conseguenti al manifestarsi dell’incendio” RSPP VSSP ing. A. Brasso

90 MISURE Protezione passiva: - barriere antincendio;
- strutture resistenti al fuoco (REI); - sistemi di vie d’uscita. MISURE Protezione attiva: - estintori, - rete idrica antincendio; - armadi antincendio; - dispositivi di segnalazione e allarme; - impianti di rivelazione d’incendio. RSPP VSSP ing. A. Brasso

91 Cause e pericoli di incendio più comuni:
Rischio incendio Cause e pericoli di incendio più comuni: fumare deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili; accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile; negligenza nell’uso di fiamme libere; inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; impianti elettrici o utilizzatori difettosi; interventi su impianti elettrici da personale non qualificato; RSPP VSSP ing. A. Brasso

92 RSPP VSSP ing. A. Brasso

93 Servizio Prevenzione e Protezione
grazie per l’attenzione! RSPP VSSP ing. A. Brasso


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