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Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico

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Presentazione sul tema: "Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico"— Transcript della presentazione:

1 Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico
Francesca Romana Ciangola Azione Pegaso 2013 Seminario di studio n. 6 Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico In collaborazione con Giovedì, 3 Ottobre 2013 ITCG “Aterno – Manthonè” (Pescara)

2 Programma 1 8.30 – 9.00 Incompatibilità: ragioni e attualità di un divieto – Attività consentite, attività consentite previa autorizzazione, attività vietate – Temperamenti al divieto: il regime di favore per i docenti e il part-time. Il docente avvocato – Coffee break – Adempimenti procedurali: le autorizzazioni e le comunicazioni – Dirigenti scolastici: inconferibilità e incompatibilità (Decreto legislativo 39/2013) – Casi pratici: rassegna giurisprudenziale e confronto. 2 3 4 5 6

3 Relatore Francesca Romana Ciangola è responsabile del controllo di regolarità amministrativa degli atti di Roma Capitale, presso la Direzione Generale. Laureata in Giurisprudenza, Master in Comunicazione istituzionale, collabora da settembre 2010 con il mensile Sinergie di Scuola: sulle sue pagine firma la rubrica “Focus Lavoro”, oltre a diversi approfondimenti sugli atti amministrativi e sulla gestione del rapporto di lavoro. Sempre per Sinergie di Scuola, lo scorso marzo ha pubblicato la monografia “Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico”. Dal settembre 2012 cura il blog “Leggi che fare: Analisi e ipotesi di sopravvivenza per gli operatori della p.a. nella stagione dei decreti” (

4 Incompatibilità: ragioni e attualità di un divieto
SEZIONE 8.30 – 9.00 1 Incompatibilità: ragioni e attualità di un divieto

5 1. Ragioni e attualità di un divieto
Art. 98 Costituzione Il regime delle incompatibilità è fondato sull’articolo 98 della Costituzione: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. È una concezione quasi sacrale del pubblico impiego: esisteva infatti già nel TU del 1908. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

6 1. Ragioni e attualità di un divieto
Dovere di esclusività La Giurisprudenza si è espressa più volte sul tema. Tra tutte, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna (n. 818/2007): Il dipendente pubblico deve dedicare all’ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

7 1. Ragioni e attualità di un divieto
Art. 97 Costituzione L’incompatibilità è connessa ai canoni di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. L’impiegato al riparo da interferenze è un impiegato indipendente. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

8 Il conflitto di interesse
1. Ragioni e attualità di un divieto Il conflitto di interesse La legge anticorruzione (190/2012) ha evidenziato il principio del conflitto di interesse, anche potenziale, che è diventato un generale parametro di incompatibilità. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

9 1. Ragioni e attualità di un divieto
Regime derogatorio Come vedremo, esistono eccezioni per la generalità dei pubblici impiegati e per il corpo docente in particolare. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

10 hanno più doveri degli altri?
1. Ragioni e attualità di un divieto I dipendenti pubblici hanno più doveri degli altri? Negli ultimi anni si è assistito a un inasprimento dei doveri, dei controlli e delle sanzioni nel pubblico impiego. Di pari passo, sono state attivate misure contenitive delle retribuzioni. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

11 Attività consentite, attività vietate
SEZIONE 9.00 – 10.00 2 Attività consentite, attività vietate

12 2. Attività consentite, attività vietate
Le norme Disposizioni fondamentali sulle incompatibilità nel pubblico impiego: Art. 60 del D.P.R. 3/1957 Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 Per i docenti, Art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994 1 2 3 Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

13 Prima distinzione Possiamo distinguere tre casi:
2. Attività consentite, attività vietate Prima distinzione Possiamo distinguere tre casi: Attività incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60 del D.P.R. 3/1957; art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994) Attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001) Attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività (i casi possono essere molteplici) 1 2 3 Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

14 Attività incompatibili
2. Attività consentite, attività vietate Attività incompatibili Neppure dietro autorizzazione, per tutti i dipendenti pubblici: Art. 60 D.P.R. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001): l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente Nota ministeriale n del 2005 e Art. 508, comma 10, D.Lgs. 297/1994: dispongono norme pressoché uguali all’art. 60 a b Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

15 2. Attività consentite, attività vietate
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali partecipazione a convegni e seminari incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione a b c d e f g Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

16 2. Attività consentite, attività vietate
Aspettativa 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. È un caso previsto anche dall’art. 18 Legge 183/2010 (Collegato lavoro). Sono così consentite attività altrimenti vietate. Per in Consiglio Nazionale Forense (parere n. 7 del 28/03/2012) questa facoltà non vale per esercitare la professione di avvocato. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

17 Attività consentite previa autorizzazione
2. Attività consentite, attività vietate Attività consentite previa autorizzazione Comprendono tutte le altre attività. I criteri-guida per concedere l’autorizzazione sono: norme di legge sulle attività incompatibili analisi della disciplina generale e di settore, compresi i pareri USR ricerca di casi singoli simili trattati dalla giurisprudenza assenza dei caratteri di imprenditorialità, subalternità e subordinazione assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale una maggior apertura, nei casi di part-time non superiore al 50% 1 2 3 4 5 6 Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

18 2. Attività consentite, attività vietate
Attività consentite previa autorizzazione Attenzione! Motivare sempre in maniera articolata e precisa i dinieghi. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

19 Il conflitto di interessi
2. Attività consentite, attività vietate Attività consentite previa autorizzazione Il conflitto di interessi La legge 190/2012 prevede che si escludano: […] situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente […] Inoltre: […] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

20 Conseguenze per l’inosservanza delle regole
2. Attività consentite, attività vietate Conseguenze per l’inosservanza delle regole Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

21 Conseguenze lavorative
2. Attività consentite, attività vietate Conseguenze per l’inosservanza delle regole Conseguenze lavorative La contravvenzione al divieto comporta la diffida dell’amministrazione dal proseguire l’attività incompatibile o non autorizzata. Se non ottempera alla diffida, l’impiegato decade dall’impiego. Sono fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal contratto, nel caso in cui l’impiegato ottemperi alla diffida entro 15 giorni. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

22 Conseguenze economiche
2. Attività consentite, attività vietate Conseguenze per l’inosservanza delle regole Conseguenze economiche Art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001: In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

23 Il regime di favore per i docenti
SEZIONE 10.00 – 11.00 3 Il regime di favore per i docenti

24 Temperamenti al divieto: eccezioni e deroghe
3. Il regime di favore per i docenti Temperamenti al divieto: eccezioni e deroghe Le eccezioni al regime delle incompatibilità riguardano essenzialmente il personale docente per i casi di: lezioni private libera professione part-time professione forense incarichi di direzione A B C D E Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

25 3. Il regime di favore per i docenti
A. Lezioni private Solo il personale docente (art. 508 D.Lgs. 297/1994), con i seguenti limiti: mai ad alunni del proprio istituto va informato il Dirigente scolastico (è comunicazione, non autorizzazione) solo per motivate esigenze il Dirigente può vietarle (ammesso il ricorso all’Ufficio scolastico provinciale) nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private (sono nulli gli scrutini o le prove di esame svolti in contravvenzione a tale divieto) il personale ispettivo e direttivo non può impartire lezioni private 1 2 3 4 5 Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

26 3. Il regime di favore per i docenti
B. Libera professione Pur ammessa per il personale docente, sussiste un contrasto apparente, a proposito dell’attività professionale, nel TU 297/94: il comma 10 dell’art. 508 vieta l’attività professionale il comma 15, invece, prevede la possibilità di svolgere, previa autorizzazione, la libera professione Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

27 La giurisprudenza sul punto è stata altalenante.
3. Il regime di favore per i docenti B. Libera professione Per l’USR dell’Emilia Romagna (parere n. 742/2006), si deve distinguere tra attività professionale (subordinata, quindi vietata) e libera professione (finalizzata all’ampliamento delle proprie competenze culturali e professionali, non subordinata, quindi ammessa). Per il T.A.R. Sicilia (sez. Palermo, n. 874 del 1983) le libere professioni tradizionali incrementerebbero l’esperienza del docente e il suo prestigio. La giurisprudenza sul punto è stata altalenante. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

28 La libera professione è sempre incompatibile.
3. Il regime di favore per i docenti B. Libera professione Per il personale scolastico non docente valgono le ordinarie norme in tema di incompatibilità vigenti per tutto il pubblico impiego. La libera professione è sempre incompatibile. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

29 3. Il regime di favore per i docenti
C. Part-time Lavoro inferiore al 50%: si applica l’art. 1, commi 56 e ss., della legge n. 662/1996, richiamata dal parere Funzione Pubblica 220/2005, per cui: I dipendenti a tempo parziale al 50% godono di un regime di maggior favore in ordine alle incompatibilità. I lavoratori in part-time possono svolgere attività libero professionali e subordinate con limitazioni: vale per le attività che le amministrazioni di appartenenza abbiano individuato come non interferenti con i propri compiti istituzionali. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

30 È sempre vietato il cumulo di impieghi pubblici.
3. Il regime di favore per i docenti C. Part-time È sempre vietato il cumulo di impieghi pubblici. Conflitto di interesse: in questo caso le amministrazioni possono negare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

31 3. Il regime di favore per i docenti
C. Part-time CCNL comparto scuola, a proposito del personale docente (art. 39, comma 9) e del personale ATA (art. 58, comma 9) in regime di part-time: [È consentito], previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

32 3. Il regime di favore per i docenti
D. Professione forense Il personale docente gode di un trattamento di favore. L’attività forense è consentita, per i professori universitari e degli istituti secondari dello Stato, fin dal Regio Decreto Legge n. 1578/1933. Oggi questa possibilità è ribadita dall’art. 19 della Legge 247/2012 (legge di riforma forense), per cui: si riserva la compatibilità ai soli casi di insegnamento di materie giuridiche si escludono, di conseguenza, gli altri docenti La Cassazione (n /2012) aveva invece ammesso la compatibilità per una docente elementare. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

33 Patrocinio contro la pubblica amministrazione
3. Il regime di favore per i docenti D. Professione forense Patrocinio contro la pubblica amministrazione Problema complicato: ammesso da alcune sentenze e da un parere CNF. Vietato dalla legge 662/1996, art. 1 comma 56 bis: Vietato dall’USR Sicilia (decisione n. 6133/2010). Oggi sembra vietato definitivamente per ipotesi di conflitto di interessi (prevista dalla legge anticorruzione). Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

34 3. Il regime di favore per i docenti
D. Professione forense Personale non docente L’art. 2, comma 3, del D.P.R. 137/2012 (riforma degli ordinamenti professionali) sembra liberalizzare l’accesso alle professioni da parte dei pubblici impiegati: L’art. 18 della Legge 247/2012 (riforma forense) torna indietro e dispone: 1. La professione di avvocato è incompatibile: […] d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente. La Corte Costituzionale, con la sentenza 166 del 20 giugno 2012, ha ritenuto costituzionalmente legittimo questo divieto (caso del part-time). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

35 Personale docente a tempo determinato
3. Il regime di favore per i docenti D. Professione forense Personale docente a tempo determinato Il Consiglio Nazionale Forense (nota di commento all’art. 19, pubblicata il 22 gennaio 2013) specifica che: Con l’espressione “docenti” di cui al comma 2 si intendono i professori ordinari ed associati di ruolo. L’attività forense sarebbe preclusa al personale a tempo determinato (previsione in contrasto con il D.P.R. di riforma sulle professioni). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

36 E. Incarichi di direzione
3. Il regime di favore per i docenti E. Incarichi di direzione Il D.Lgs. 150/2009 aveva vietato di assumere incarichi dirigenziali a soggetti che negli ultimi due anni avessero rivestito incarichi sindacali o politici (e relative consulenze). Dal divieto sono stati successivamente esclusi i Dirigenti scolastici (circolare Ministero PA 11/2010). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

37 Pausa Caffè

38 Autorizzazioni e comunicazioni
SEZIONE 11.30 – 12.00 4 Autorizzazioni e comunicazioni

39 4. Autorizzazioni e comunicazioni
Le autorizzazioni L’autorizzazione a svolgere altri incarichi può essere richiesta: dall’amministrazione (pubblica o privata) che intende beneficiare delle prestazioni dal dipendente stesso Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

40 Sulla richiesta l’amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni.
4. Autorizzazioni e comunicazioni Le autorizzazioni Sulla richiesta l’amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni. Il silenzio sulla richiesta, scaduto il termine, si intende come assenso in caso di richiesta da amministrazione pubblica, e rigetto se privata (ipotesi di silenzio rigetto). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

41 Obbligo di comunicazione per le attività consentite
4. Autorizzazioni e comunicazioni Obbligo di comunicazione per le attività consentite Anche le attività “libere” sono soggette a obbligo di comunicazione. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) prevede all’art. 6: 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che egli abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

42 Comunicazione di conferimento incarichi
4. Autorizzazioni e comunicazioni Comunicazione di conferimento incarichi In quest’ambito, sono molte le modifiche disposte dalla legge 190/ La nuova disciplina prevede: Incarichi ai dipendenti pubblici Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche ai dipendenti Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente Compensi percepiti per incarichi ulteriori Incarichi relativi a compiti o doveri d’ufficio Consulenze e collaborazioni esterne A B C D E F Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

43 A. Incarichi ai dipendenti pubblici
4. Autorizzazioni e comunicazioni Comunicazione di conferimento incarichi A. Incarichi ai dipendenti pubblici Per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche o strutture private, i compensi vanno comunicati all’amministrazione di appartenenza, da parte dei soggetti pubblici o privati eroganti, entro 15 giorni dall’erogazione. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

44 4. Autorizzazioni e comunicazioni
Comunicazione di conferimento incarichi B. Incarichi ai propri dipendenti conferiti da amministrazioni pubbliche Gli incarichi, anche gratuiti, conferiti o autorizzati ai propri dipendenti da amministrazioni pubbliche vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica entro 15 giorni (si presume dal conferimento o autorizzazione). Va allegata una relazione con i relativi dati. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

45 C. Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente
4. Autorizzazioni e comunicazioni Comunicazione di conferimento incarichi C. Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente Anche nel caso di mancato conferimento o autorizzazione, va effettuata la comunicazione entro il 30 giugno. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

46 D. Compensi percepiti da dipendenti pubblici per incarichi ulteriori
4. Autorizzazioni e comunicazioni Comunicazione di conferimento incarichi D. Compensi percepiti da dipendenti pubblici per incarichi ulteriori Tutti i compensi percepiti dai dipendenti nell’anno precedente, sia conferiti che autorizzati, vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica entro il 30 giugno di ogni anno. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

47 E. Incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio
4. Autorizzazioni e comunicazioni Comunicazione di conferimento incarichi E. Incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio I compensi derivanti da incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio dei propri dipendenti vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica entro il 30 giugno di ogni anno. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

48 F. Collaboratori esterni e incarichi di consulenza
4. Autorizzazioni e comunicazioni Comunicazione di conferimento incarichi F. Collaboratori esterni e incarichi di consulenza Vanno comunicati, insieme all’ammontare dei compensi e alle ragioni dell’incarico, ogni sei mesi al Dipartimento Funzione Pubblica. Le stesse informazioni vanno rese pubbliche in banche dati accessibili in via telematica. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

49 Anagrafe delle prestazioni
4. Autorizzazioni e comunicazioni Anagrafe delle prestazioni Deve essere utilizzato il sito Perla Pa – Anagrafe delle prestazioni, appositamente modificato in virtù della nuova legge con un ulteriore campo obbligatorio da compilare nominato “Relazione di accompagnamento”. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

50 Inadempienza agli obblighi di comunicazione
4. Autorizzazioni e comunicazioni Inadempienza agli obblighi di comunicazione Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti «l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni […]» relative ai collaboratori e consulenti. In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione le sanzioni sono: economiche (art. 53, comma 9, del D.Lgs. 165/2001): l’amministrazione è soggetta al pagamento del doppio degli emolumenti corrisposti, su provvedimento del Ministero Finanze (vale anche per i soggetti privati) amministrative (art. 53, comma 15, del D.Lgs. 165/2001): «Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall’11 al 14, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono». Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

51 4. Autorizzazioni e comunicazioni
Trasparenza Il “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) interviene anche a proposito degli incarichi esterni con l’art. 18: Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Per lo stesso articolo vanno pubblicati tutti i dati relativi agli incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (es. curricula ed estremi dell’atto di conferimento). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

52 In caso di mancata pubblicazione dei dati:
4. Autorizzazioni e comunicazioni Trasparenza In caso di mancata pubblicazione dei dati: illegittimità del conferimento e della liquidazione dei compensi responsabilità dirigenziale (sanzione pari a quanto corrisposto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno) Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

53 Le incompatibilità per il Dirigente scolastico
SEZIONE 12.00 – 13.00 5 Le incompatibilità per il Dirigente scolastico

54 Inconferibilità e incompatibilità
5. Incompatibilità per il Dirigente Inconferibilità e incompatibilità Il D.Lgs. 39/2013 è ulteriore applicazione della legge 190. Il decreto si applica solo al personale dirigenziale, alle figure di vertice e ai componenti di organi di indirizzo politico. Sono esclusi i singoli incarichi di responsabilità (es. le responsabilità di procedimento), tranne il caso di responsabili cui siano affidate funzioni dirigenziali (es. enti privi di dirigenza). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

55 Casi di inconferibilità
5. Incompatibilità per il Dirigente Casi di inconferibilità L’inconferibilità (che è un obbligo a carico dell’amministrazione) è la preclusione a conferire gli incarichi. I casi di inconferibilità che possono riguardare i dirigenti scolastici sono solo le condanne per reati contro la pubblica amministrazione (libro II, titolo II, capo I): vale anche per sentenze non passate in giudicato (novità del D.Lgs. 39/2013). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

56 5. Incompatibilità per il Dirigente
Casi di inconferibilità L'inconferibilità è: permanente (caso di interdizione permanente dai pubblici uffici o cessazione dal rapporto di lavoro per provvedimento disciplinare); temporanea (per lo stesso tempo) nell'altro caso o in caso di sentenza non definitiva. Se non c'è stata sentenza definitiva, per il periodo di inconferibilità al dirigente possono essere assegnati incarichi diversi da amministrazione e gestione, altrimenti è messo a disposizione. L’inconferibilità cessa di diritto con la sentenza di proscioglimento (anche non definitiva). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

57 Casi di incompatibilità
5. Incompatibilità per il Dirigente Casi di incompatibilità L’incompatibilità è un limite posto a carico dell’incaricato. Comporta obbligo di scelta, entro quindici giorni a pena di decadenza, tra la permanenza nell’incarico dirigenziale e incarichi di tipo privato o politico. Possiamo distinguere diversi casi di incompatibilità per i dirigenti, sia esterni che interni (art. 12). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

58 A. Attività professionali
5. Incompatibilità per il Dirigente Casi di incompatibilità A. Attività professionali Gli incarichi dirigenziali che comportano vigilanza e controllo sulle attività di enti privati regolati o finanziati dall’amministrazione, sono incompatibili con incarichi negli enti privati regolati o finanziati. Gli stessi incarichi sono incompatibili con attività professionali, svolte in proprio, che siano regolate, finanziate o retribuite dall’amministrazione o dall’ente per cui si lavora. È un caso di conflitto di interesse lampante. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

59 La previsione crea incertezza:
5. Incompatibilità per il Dirigente Casi di incompatibilità La previsione crea incertezza: Se sono incompatibili le attività professionali svolte in proprio ma finanziate dalla propria amministrazione, significa che le altre (non finanziate dalla propria amministrazione) sono libere? Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

60 B. Organo di indirizzo dell’amministrazione
5. Incompatibilità per il Dirigente Casi di incompatibilità B. Organo di indirizzo dell’amministrazione I dirigenti non possono essere componenti dell’organo di indirizzo della stessa amministrazione. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

61 5. Incompatibilità per il Dirigente
Casi di incompatibilità C. Ruolo politico I dirigenti non possono assumere il ruolo di Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro, sottosegretario o Commissario straordinario di Governo. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

62 D. Componente di giunta/consiglio
5. Incompatibilità per il Dirigente Casi di incompatibilità D. Componente di giunta/consiglio I dirigenti non possono essere Componenti della Giunta e del Consiglio della Regione interessata, della Provincia, del Comune o di forma associativa sopra ai abitanti nella medesima Regione della propria amministrazione. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

63 E. Organo di indirizzo di ente controllato
5. Incompatibilità per il Dirigente Casi di incompatibilità E. Organo di indirizzo di ente controllato I dirigenti non possono essere componenti di organi di indirizzo negli enti privati controllati da Regione, provincia, comune o forme associative sopra ai abitanti. Per una disposizione di servizio del MIUR del luglio (piuttosto dubbia) tali ultime previsioni (art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013) non sono applicabile ai dirigenti scolastici ma ai soli dirigenti delle amministrazioni locali. Inoltre, in base ad un emendamento al Decreto del fare tutte le norme relative alle incompatibilità si applicano solo ai nuovi incarichi (esclusi quelli in corso). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

64 Dichiarazioni e controlli
5. Incompatibilità per il Dirigente Dichiarazioni e controlli Sull’applicazione dei divieti vigilano il Responsabile anticorruzione e, anche tramite ispezioni, la CIVIT. Gli atti di conferimento (e relativi contratti) in violazione del decreto sono comunque nulli. In caso di incompatibilità, si decade dall’incarico e viene risolto il contratto decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

65 5. Incompatibilità per il Dirigente
Dichiarazioni e controlli Al momento del conferimento dell’incarico, l’interessato deve dichiarare l’insussistenza di casi di inconferibilità (è condizione di efficacia del conferimento). Annualmente l’interessato deve dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità (le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

66 SEZIONE 13.00 – 14.00 6 Casi pratici

67 6. Casi pratici Attività artistica Le attività artistiche sono considerate compatibili per il personale scolastico (Consiglio di Stato 1982, n. 1485): concorrono alla formazione culturale del dipendente (per questo sono generalmente ammesse). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

68 Attività di fotografo e grafico
6. Casi pratici Attività di fotografo e grafico Attività che sono state considerate compatibili (TAR Veneto 1981, n. 674). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

69 Attività imprenditoriale
6. Casi pratici Attività imprenditoriale È generalmente inibita a tutto il pubblico impiego qualsiasi attività diretta, secondo la definizione codicistica, alla produzione di beni e servizi, finalizzata a perseguire un profitto e svolta con sistematicità. La giurisprudenza si è espressa conformemente: è stata sancita l’incompatibilità della funzione di docente con la titolarità di un’agenzia di viaggi (CGARS n. 251/1998) o con la gestione di un laboratorio di analisi cliniche (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 973/1989). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

70 6. Casi pratici Attività commerciale La Cassazione (sentenza n del 26 novembre 2012) ha ribadito la rigidità della incompatibilità. L’attività commerciale svolta da una dipendente regionale nel negozio di un familiare è stata ritenuta incompatibile anche se svolta, stando alla difesa della ricorrente, a titolo gratuito. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

71 6. Casi pratici Attività artigianale Rientra nel novero della piccola imprenditoria, prevista dall’art del codice civile quale «attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia». Non dovrebbe ritenersi compatibile: in questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (n. 297/1989). Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

72 6. Casi pratici Attività agricola L’attività agricola, nella specie di coltivazione diretta di un fondo, è considerata piccola imprenditoria dall’articolo 2083. Tuttavia, la sentenza del TAR Umbria n. 168/2000 enuncia che l’elencazione di cui al citato art. 60 D.P.R. 3/1957 (vedi slide 14) l’ha ritenuta compatibile. Sinergie di Scuola Pescara, 3 ottobre 2013 Francesca Romana Ciangola ITCG “Aterno – Manthonè”

73 Grazie per l’attenzione.
Francesca Romana Ciangola Azione Pegaso 2013 Seminario di studio n. 6 Grazie per l’attenzione. Buon lavoro!


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