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NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI

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Presentazione sul tema: "NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI"— Transcript della presentazione:

1 NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI
D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 Obbligo di far transitare incassi e spese su un c/c bancario o postale dedicato all’attività professionale (art. 35, comma 12) Tassazione delle plusvalenze e detrazione delle minusvalenze nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 36, comma 29) Tassazione come redditi di lavoro autonomo dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione di clientela o altri elementi immateriali (art. 36, comma 29) Deducibilità delle spese alberghiere e per somministrazione alimenti e bevande da parte professionista se anticipate dal committente (art. 36, comma 29) Possibilità di effettuare l’accertamento basato sugli studi di settore nei confronti dei professionisti non congrui anche per una sola annualità (art. 37, comma 2)

2 CONTO CORRENTE (1) TENERE UNO O PIU’ CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI AI QUALI AFFLUISCONO, OBBLIGATORIAMENTE, LE SOMME RISCOSSE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ E DAI QUALI SONO EFFETTUATI I PRELEVAMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE Aggiunto il comma 2 all’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 I compensi devono essere incassati solo mediante uno STRUMENTO FINANZIARIO TRACCIABILE, non in contanti, salvo che per somme unitarie inferiori a 100 euro BONIFICO, ASSEGNO NON TRASFERIBILE, CARTA DI CREDITO, BANCOMAT Per tali somme il professionista è comunque obbligato a effettuare un versamento diretto su uno dei conti dedicati

3 UNICO CONTO O PIU’ CONTI?
CONTO CORRENTE (2) LA NORMA NON IMPONE ESPLICITAMENTE L’UTILIZZO DI UN CONTO “DEDICATO” ALLA SOLA MOVIMENTAZIONE DEI COMPENSI E DELLE SPESE PROFESSIONALI UNICO CONTO O PIU’ CONTI? E’, però, OPPORTUNO avere un CONTO CORRENTE DEL TUTTO DEDICATO ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE in cui le entrate siano monitorate attraverso strumenti finanziari tracciabili e le uscite non siano riconducibili a spese extra gestione ma solo ad apposite rilevazioni contabili. L’A.F., combinando gli elenchi clienti/fornitori con la tracciabilità dei movimenti bancari ottiene i dati necessari per accertare la posizione fiscale del professionista INVIO ELENCO CLIENTI/FORNITORI (art. 37, comma 8, lett. a) del D.L. 223/2006)

4 NO OBBLIGO DI EFFETTUARE PAGAMENTI ATTRAVERSO MODALITA’ PARTICOLARI
CONTO CORRENTE (3) NO OBBLIGO DI EFFETTUARE PAGAMENTI ATTRAVERSO MODALITA’ PARTICOLARI PAGAMENTO DELLE SPESE Se il professionista anticipa oneri in nome e per conto del cliente (ad es. marche da bollo), non trattandosi di spese, non è necessario effettuare preventivamente un’operazione di prelevamento dal conto corrente Dal conto corrente deve essere effettuato il prelevamento per il pagamento delle spese Giorno della pubblicazione del D.L. n. 223/2006 in G.U. (4 LUGLIO 2006) ENTRATA IN VIGORE

5 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE (1)
Aggiunti i commi 1-bis e 1-ter all’art. 54 del TUIR PLUSVALENZE E MINUSVALENZE RELATIVE AI BENI STRUMENTALI CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO CESSIONE A TITOLO ONEROSO RISARCIMENTO PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI DESTINAZIONE A CONSUMO PERSONALE O FAMILIARE O A FINALITA’ ESTRANEE ALL’ARTE O PROFESSIONE CONDIZIONI Il costo di acquisto di tali beni costituisce una spesa di rappresentanza BENI IMMOBILI OGGETTI D’ARTE, DI ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE ESCLUSIONI

6 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE (2) DETERMINAZIONE PLUS O MINUS
DIFFERENZA TRA CORRISPETTIVO O INDENNITA’ PERCEPITI E COSTO NON AMMORTIZZATO O, IN ASSENZA DI CORRISPETTIVO, TRA VALORE NORMALE DEL BENE E COSTO NON AMMRTIZZATO DETERMINAZIONE PLUS O MINUS Le imprese, ai sensi del comma 4 dell’art. 86 del TUIR, possono rateizzare eventuali plusvalenze se il bene strumentale ceduto è stato posseduto per un periodo non inferiore ai 3 anni. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 54 del TUIR non contiene questa facoltà per i professionisti. PARTICOLARITA’ DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 O SOLO PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA? PARE PREFERIBILE LA SECONDA TESI ENTRATA IN VIGORE ?

7 CESSIONE DELLA CLIENTELA
NON SONO PIU’ TASSATI COME REDDITI DIVERSI MA COME REDDITI DI LAVORO AUTONOMO I CORRISPETTIVI PERSEGUITI A SEGUITO DI CESSIONE DELLA CLIENTELA O DI ELEMENTI IMMATERIALI RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE Aggiunto il comma 1-quater all’art. 54 del TUIR Aggiunta anche la lettera g-ter) al comma 1 dell’art. 17 del TUIR POSSIBILITA’ DI ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE SEPARATA DI TALI REDDITI, SE PERCEPITI IN UNA UNICA SOLUZIONE La cessione di un marchio di uno studio legale assume rilevanza come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del TUIR, in quanto derivante dall’obbligo di permettere a terzi l’uso del marchio SOVVERTITA LA R.M. n. 30/2006

8 SPESE VITTO E ALLOGGIO (1)
ANTE: SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI ALBERGHIERE E A SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI SONO DEDUCIBILI LIMITATAMENTE AL 2% DELL’AMMONTARE DEI COMPENSI PERCEPITI Integrato il comma 5 dell’art. 54 del TUIR Viene aggiunta la previsione che tali spese sono integralmente deducibili dal professionista nel caso in cui siano sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura DEROGA Se il professionista addebita in fattura le spese di viaggio (ad es. biglietto aereo) anticipate dal committente non può dedurre l’intero costo SPESE DI VIAGGIO

9 SPESE VITTO E ALLOGGIO (2)
MODALITA’ PER L’ANTICIPO DEI COSTI DI VITTO E ALLOGGIO DA PARTE DEL COMMITTENTE 1. Il committente sostiene la spesa con documento a lui intestato e il nome del professionista come fruitore del servizio 2. Il committente comunica al professionista l’ammontare dell’anticipo e non lo considera temporaneamente come costo deducibile 3. Il professionista recepisce l’importo e lo considera come costo che non soggiace alla limitazione del 2 per cento 4. Il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e della quota di spese (già pagate dal committente) 5. Il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese

10 ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE
Originariamente l’art. 10 della Legge n. 146/1998 disponeva che l’accertamento da studi di settore trova applicazione quando il lavoratore autonomo risulta non congruo in 2 annualità su 3 consecutive TALE REGOLA E’ STATA ORA ELIMINATA. L’ACCERTAMENTO SCATTA A SEGUITO DI NON CONGRUITA’ NEL SINGOLO PERIODO DI IMPOSTA L’ACCERTAMENTO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO, ANCHE RETROATTIVAMENTE, QUANDO GLI STUDI DIVERRANO DEFINITIVI. PERTANTO, E’ STATA PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI ADEGUARSI A GERICO ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DI UNICO 2006 L’ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE PER I PROFESSIONISTI FINO AL 2005 NON PUO’ ESSERE ANCORA EFFETTUATO, TROVANDO APPLICAZIONE LA SPERIMENTALITA’ O IL MONITORAGGIO DI GERICO


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