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LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE

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Presentazione sul tema: "LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE"— Transcript della presentazione:

1 LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE

2 Le notificazioni (dal latino notum facere) costituiscono uno strumento di conoscenza finalizzato alla trasmissione di informazioni all'interno del procedimento penale fra i soggetti che vi prendono parte. Questa circolazione del sapere dipende da una previa valutazione legislativa che individua quali atti e fatti sono destinati a proiettarsi fuori dalla propria sede costitutiva. LA FINALITA' PRINCIPALE DI TALE FUNZIONE E' LA GARANZIA DEL CONTRADDITORIO

3 LA STRUTTURA DELLA NOTIFICAZIONE
Tradizionalmente data la natura strumentale dell'attività propedeutica alla formazione della re iudicanda si distinguono 3 fasi: - impulso che attiene alla formazione del titolo e l'iniziativa di portarlo a conoscenza di un soggetto; - esecuzione: ricerca del destinatario della copia dell'atto; - documentazione: attiene alla rappresentazione grafica e retrospettiva delle singole attività svolte.

4 La fase di impulso vede quali protagonisti principali il Giudice ed il Pubblico Ministero (a volte anche il cancelliere del giudice e la segreteria del p.m.) per i quali l'attività di impulso rappresenta generalmente un obbligo e infine le parti private per la quali che invece sono investite di un semplice onere di notifica quando intendono esercitare un diritto (ad es:la costituzione di parte civile fuori udienza). La richiesta all'Ufficiale giudiziario è un atto a forma libera condizionato solamente alla necessaria indicazione delle generalità del destinatario e dell'indirizzo in cui eseguire la notificazione)

5 La fase di esecuzione inizia con la formazione di un numero di copie eguali al numero dei soggetti da notificare (compito spettante agli ufficiali giudiziari ovvero al richiedente nel caso l'organo richiesto sia la polizia giudiziaria (art. 54 disp. att. c.p.p.) cui segue la fase esecutiva della ricerca del destinatario che nell'ambito penale può svolgersi senza limitazioni di orario. Ad avvenuta notifica segue la fase di documentazione di cui il legislatore disciplina minutamente il contenuto (ricerche fatte, indicazione del consegnatario, data di consegna, sottoscrizione da parte dell'organo notificatore e ciò tanto sull'originale quanto sulla copia notificata).

6 Lo scopo della notificazione è proteso verso la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario ma l'ordinamento si accontenta che l'atto entri nella sfera di conoscibilità del destinatario e ciò per ragioni connesse al valore costituzionale della speditezza del procedimento e perché sulla base di regole di esperienza si conta sulla leale cooperazione del notificando presumendo che questi prenda effettiva cognizione dell'atto a lui diretto anche se, ad es, depositato in un ufficio. Dunque il sistema delle notificazioni risponde ad un criterio probabilistico che legittima il ricorso a forme di notificazione che realizzino il maggior numero di probabilità di far coincidere conoscenza legale con quella reale.

7 Quando la notificazione può dirsi perfezionata e produttiva di effetti?
Non certo con la emissione dell'atto ma neppure e sempre con la recezione dell'atto da parte del destinatario: infatti la pluralità di moduli notificatori che si perfezionano a prescindere dalla conoscenza dell'atto porta a ritenere più esatta la teoria della esecuzione (art. 168 comma 3 c.p.p.) a mente del quale la notifica produce effetto per ciascun interessato dal momento della sua esecuzione, cioè nel momento in cui l'organo notificatore ha compiuto tutte le attività previste per quello specifico modulo prescelto.

8 Cenni sugli organi notificatori
- Ufficiali giudiziari la cui competenza territoriale è limitata alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio presso cui operano ma che è illimitata quando si avvalgono del servizio postale; - ex messi di conciliazione ora messi del GdP (art. 13 legge 374/1991) - Polizia giudiziaria per gli atti del P.M. ma la cui utilizzazione per il Giudice è limitata ai procedimenti davanti al tribunale del riesame sempreché esista l'urgenza (la dottrina esclude i procedimenti in materia di sequestro ed anche quelli attinenti misure non custodiali) e con la legge 67/2014 per la notifica personale all'imputato prima della ordinanza sospensiva; - Polizia penitenziaria per gli imputati detenuti (segue);

9 Quando l'imputato è detenuto la notifica deve essere compiuta a mani proprie e ciò può avvenire ad opera della polizia penitenziaria, anche quando il soggetto sia detenuto per reato diverso da quello per cui si procede. In caso di rifiuto la notifica avviene a mani del direttore dell'Istituto che ha l'obbligo di immediata informazione nei confronti dell'interessato. Lo stesso avviene se la notifica avviene in un momento in cui il soggetto è legittimamente assente dall'Istituto (ad es. per un permesso)

10 - Cancelleria del giudice e Segreteria del P. M
- Cancelleria del giudice e Segreteria del P.M. mediante consegna al destinatario dell'atto che ha “valore di notificazione” ex art. 148 c.4 c.p.p. secondo la dottrina ciò vale anche per gli atti diretti all'imputato e all'indagato; - il Giudice stesso ed il P.M. nei limitati casi in cui danno lettura verbale dei provvedimenti agli interessati in loro presenza, così da sostituire le notificazioni e producendo gli stessi effetti (artt 148 c.5 e 151 c.3 c.p.p.). Si tratta di una forma di notificazione che vale solo per quegli atti per cui la lettura è espressamente e tassativamente prevista (ma vi è anche motivata giurisprudenza difforme: Sez. V 13 gennaio 2000 n. 138 in tema di ordinanza cautelare letta in udienza insieme al dispositivo in presenza di imputato presente detenuto per altra causa). -

11 Problema: se l'imputato è domiciliato presso il difensore, la lettura del provvedimento emesso a conclusione dell'udienza preliminare presente solo il difensore domiciliatario equivale a notificazione? La giurisprudenza lo esclude richiamando l'art. 429 ult. comma c.p.p. che richiede la notifica del provvedimento alle parti non presenti. E' invece pienamente legittima la comunicazione fatta alla presenza del sostituto del difensore

12 Le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario
1) può ricorrere indifferentemente alla consegna personale ovvero a mezzo del servizio postale (obbligatoriamente per i casi di notifica da eseguire fuori sede); 2) il predetto potere di scelta è limitato nel caso in cui l'a.g. chieda che l'ufficiale giudiziario preceda personalmente alla notifica; 3) la notificazione può essere indifferentemente eseguita presso l'abitazione o il luogo abituale di lavoro, ma l'ufficiale se non reperisce il destinatario non può provvedere alla notifica a soggetto convivente se prima non tenta la notifica nel secondo dei luoghi conosciuti;

13 4) poiché la relazione di notifica deve contenere anche “le ricerche effettuate” (art. 168) se ne evince che l'ufficiale giudiziario. deve attivarsi per individuare il luogo di effettiva dimora; 5) accertare l'identità del soggetto che si qualifica come destinatario dell'atto o di chi si qualifica come legittimato a ricevere per conto del destinatario (può chiedere l'esibizione di documento di identità, verificare l'esistenza di rapporto di parentela etc. pur in difetto di poteri coattivi); 6)verificare la mancanza di fattori che impediscano la consegna (minore età - manifesta incapacità di intendere e volere) al destinatario o al consegnatario (in tal caso in plico chiuso).

14 LA NOTIFICA A MANI PROPRIE
Si tratta della forma primaria e privilegiata dall'ordinamento perché è quella che garantisce maggiormente che alla consegna consegua la effettiva conoscenza del contenuto dell'atto. Il rifiuto del destinatario equivale alla avvenuta notificazione purché di esso si dia atto nella relazione a pena di nullità ex art. 171 lett. d) c.p.p. Si tratta poi di un atto a luogo libero, che dunque può essere eseguito ovunque il destinatario sia stato raggiunto e la notifica a mani proprie è valida anche in caso di domicilio eletto. E' dubbio quali conseguenze abbia il rifiuto se l'interessato abbia eletto domicilio.

15 Le notificazioni a mezzo telefono e telegramma
Quando avvisi e convocazioni riguardano persone diverse dall'imputato (di fatto si tratterà del difensore) e ricorre i'urgenza, il Giudice può disporre (art. 149 c.p.p.) che la cancelleria si serva del mezzo del telefono nei luoghi indicati dall'art. 157 c.p.p., il che in un primo tempo ha fatto dubitare la giurisprudenza della validità della comunicazione sul telefono cellulare del destinatario. Successivamente l'orientamento è mutato sempreché la telefonata abbia raggiunto il proprio scopo nel senso della validità anche nel caso in cui il soggetto si trovi in luogo diverso dalla casa o dal luogo di lavoro.

16 Condizione per la validità dell'avviso telefonico è che la comunicazione sia ricevuta dal destinatario o da soggetto convivente anche se temporaneamente (es: un collega di studio ma non il portiere dello stabile). Inoltre, della comunicazione telefonica deve essere data conferma immediata mediante telegramma che costituisce formalità costitutiva del procedimento di notificazione e quindi elemento essenziale, tanto che la giurisprudenza stima la inesistenza dell'atto (capace di sanatoria in caso di comparizione). Le Sezioni Unite hanno però affermato che la conferma telefonica è necessaria solo è prescritto che l'avviso sia notificato (sent, 12 ottobre 1993 n. 23 e più recentemente sez II 26 settembre 2012 n.44998))

17 Quando non è possibile procedere nei modi predetti la notificazione deve essere eseguita per estratto mediante telegramma e in questo caso ci si chiede quando essa ha effetto (spedizione o recezione?) La Cassazione (sez. I 14 maggio 2008 n ) è per la tesi della recezione precisando che incombe sulla parte che ne eccepisce la intempestività darne la prova. Pacifica in giurisprudenza la tesi del dovere del difensore di osservare una condotta diligente per consentire la recezione degli avvisi telefonici e di ascoltare quelli memorizzati (sez. II, 9 aprile 2014 n 21831) con il seguente principio di diritto:

18 “... in tema di riesame di misure cautelari personali e/o reali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi assolto stante l'urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti inerenti al procedimento incidentale da lui stesso proposto”.

19 In tema di avviso di fissazione della 'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame, la Cassazione ha più volte ribadito che l'avviso al difensore deve essere dato nelle forme della notificazione e quindi comunicazione telefonica + telegramma, mentre quando la norma richiede solamente l'avviso (come nel caso della fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto) non è necessario seguire le forme della notificazione sicché alla comunicazione telefonica non è necessario dar seguito con la conferma a mezzo telegrafo Eguale soluzione nel caso di giudizio direttissimo. E se il difensore non è reperito o non compare è legittima la nomina di un difensore di ufficio.

20 Che accade in caso di difformità fra il testo della comunicazione telefonica e quello del telegramma di conferma?. La Cassazione (sez. VI 6 luglio 2010 n ) in un caso in cui il telegramma indicava per errore una data di 2 gg. precedente quella reale ha chiarito che il difensore (non comparso in nessuna della due date) avrebbe dovuto comparire nella data indicata dal telegramma apprendendo così la data reale dell'udienza ed ha escluso ipotesi di nullità ma ha avvertito che una diversa soluzione si sarebbe imposta se il telegramma avesse indicato una data successiva a quella dell'udienza.

21 E gli avvisi della cancelleria lasciati memorizzati sulla segreteria telefonica? Il contrasto giurisprudenziale sul punto è stato composto dalle Sezioni Unite (sent. 12 ottobre 1993 n. 23) che hanno concluso per l'adeguatezza del messaggio lasciato sulla segreteria telefonica quando ciò sia giustificato da ragioni di urgenza e che il mancato ascolto cosi come il guasto tecnico dell'apparecchio non incide sulla ritualità dell'avviso, gravando sul difensore l'onere di accertarsi della efficienza dell'apparato e di ascoltare le conversazioni registrate.

22 LE FORME ATIPICHE DI NOTIFICAZIONE
(art. 148 comma 2 bis c.p.p.) La norma attiene agli avvisi e alle notificazioni dirette ai difensori eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria con mezzi tecnici idonei: trattasi di concetto aperto che lascia spazio alle nuove forme tecnologiche di comunicazione senza che vi sia necessità di adeguare di volta in volta la disciplina codicistica. Non richiede il presupposto dell'urgenza né la sussistenza di condizioni particolari a differenza delle notifiche ex art. 150 c.p.p. dirette a soggetti diversi dall'imputato. Vale altresì per le notifiche all'imputato domiciliato elettivamente presso il difensore (S.U.28 aprile 2011 n.28451)

23 Le forme particolari di notificazione previste dall'art. 150 c.p.p.
Nonostante l'apparente analogia con l'art. 148 c.2 bis c.p.p. l'ambito delle due norme è diverso sia perché l'art. 150 riguarda modalità prescritte dal Giudice per la notifica sia perché l'art. 148 c2 bis riguarda gli atti diretti ai difensori mentre ai sensi dell'art. 150 possono essere notificati atti a qualsiasi persona diversa dall'imputato. Secondo la giurisprudenza (sez II, 9 febbraio 2010 n ) il TELEFAX rientra fra i mezzi ordinari di notificazione e pertanto per il suo utilizzo non è necessario alcun decreto autorizzativo del giudice ma è sufficiente una disposizione organizzativa a carattere generale.

24 In altra sentenza la Cassazione afferma che il fax rientra tra le forme ordinarie di notifica perché di essa può servirsi l'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni su disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 148 co. 2 bis cpp come conferma la circostanza che l'espressione "mezzi tecnici idonei" ricorre nell'art. 54 delle disp. att. c.p.p. che “si riferisce pacificamente alle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario a mezzo del telefax”. Pertanto, quando l'art. 148, comma 2 bis, prevede che la notifica possa essere effettuata con "mezzi tecnici idonei" intende riferirsi alle notifiche a mezzo fax, mentre i mezzi ex art. 150 sono quelli diversi dal fax per cui occorre il decreto del giudice.

25 Sulla base di tale innovativo orientamento dovrebbe ritenersi superata quella giurisprudenza della Corte per cui in tema di decorrenza del termine per proporre richiesta di riesame avverso misura cautelare (10 giorni della notifica dell'avviso di deposito della misura cautelare) fu affermato il principio di diritto secondo cui il termine per la proposizione della richiesta decorreva, per il difensore dell'imputato, dal giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'avviso del relativo deposito e non da quello dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare avvenuto a mezzo fax e ciò sul presupposto che il fax sia una forma alternativa di notifica da adottare nei casi di urgenza (sez.V, 2 dicembre 2009 n. 2105)

26 La giurisprudenza recente sul tema delle modalità di presentazione di istanze di rinvio per legittimo impedimento consente che anche il difensore comunichi le proprie istanze al giudice a mezzo fax, ritenendo che si tratti di strumento tecnico che assicura la recezione dell'atto al destinatario attestata dalla stesso strumento di trasmissione con il cd OK. Essa però deve essere inviata all'esatto numero di fax della cancelleria del giudice che procede e non a qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario (S.U.27 marzo 2014 n ). Il rischio che incombe è quello che l'istanza non sia portata in tempo utile a conoscenza del giudice (sez. II, 5 novembre 2013 n. 9030)

27 Pur nel rilievo che il deposito di istanze a mezzo fax non è in generale consentito dall'art. 121 c.p.p. la Corte ha osservato che nessuna sanzione è prevista dal vigente ordinamento processuale per il caso in cui la parte abbia irritualmente optato per una tal forma di trasmissione e che può ritenersi senz'altro pacifico che il giudice abbia l'onere di valutare tutte le istanze di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore che vengano tempestivamente presentate tanto che l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio (persino di quella redatta in lingua straniera) determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all'art. 178 co. 1 lett. c)

28 E la raccomandata on line
E la raccomandata on line? Sul punto si è espressa la Corte di cassazione con sentenza 31 gennaio 2014 n affermando che la spedizione dell'impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata online, non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell'inoltro di un testo o un'immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell'atto d'impugnazione.

29 LE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA ELETTRONICA
Introdotte nell'ordinamento dal d.l. 193/2009 le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere utilizzate dal 15 dicembre 2014 (Tribunali e Corti di appello) per le notificazioni e le comunicazioni a persone diverse dall'imputato a norma degli artt. 148 co.2 bis – co.2 c.p.p.. Ciò comporta un maggior impegno collaborativo da parte dell'Avvocatura che deve munirsi obbligatoriamente di PEC da comunicare al Consiglio dell'Ordine a pena di ricevere la notificazioni con deposito in cancelleria.

30 Il richiamo all'art. 148 co. 2 bis che è contenuto anche nell'art
Il richiamo all'art. 148 co.2 bis che è contenuto anche nell'art. 158 co.8 bis c.p.p.(notificazione successiva alla prima da eseguire presso il difensore) porta a ritenere che a mezzo PEC possano eseguirsi anche le notifiche dirette all'imputato sempreché si tratti di notifiche successive alla prima ed il difensore non abbia preventivamente avvisato la a.g. che non intende accettare le notifiche dirette all'indagato/imputato. Tale aspetto non è andato esente da critica perché potrebbe fare prevalere il formalismo sulla esigenza di porre l'imputato a conoscenza effettiva del contenuto dell'atto.

31 Sebbene il tenore letterale della norma sembri alludere al fatto che le notifiche debbano essere eseguite esclusivamente con la PEC, la dottrina unanime ritiene che la norma abbia solo introdotto un nuovo ed ulteriore strumento di comunicazione che si aggiunge alle attività di notificazione già esistenti e non le sostituisce, perché se avesse voluto abrogarle lo avrebbe detto chiaramente mentre al contrario le ha richiamate integralmente, facendovi espresso rinvio. Resta fermo che per eseguire la notifiche ex art. 150 c.p.p. (ipotesi marginale che riguarda soggetti diversi dai difensori) occorrerà pur sempre il decreto autorizzativo del giudice e l'esistenza di condizioni particolari come l'urgenza.

32 La circolare ministeriale in tema di notifica PEC ritiene che il presupposto dell'urgenza debba ricorrere per le notifiche ex art. 149 c,p.p, e ricorda la giurisprudenza della Cassazione (da ultimo sez. VI, 4 giugno 2014 n.25280) che esclude la natura di atto urgente all'avviso di deposito di misura cautelare la cui finalità è solamente quella di fissare il termine per la proposizione della istanza di riesame. E cIò sulla base della constatazione che se la norma non ha esteso la PEC alla notifica ex art. 154 c.p.p. (alla parte civile etc...) significa che resta imprescindibile la necessità di una ricognizione del presupposto da compiersi da parte del giudice.

33 LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA
L'art. 170 c.p.p. rinvia alla normativa speciale contenuta nella legge 890/1982 e fa menzione del solo ufficiale giudiziario come soggetto abilitato a fare ricorso al servizio postale, anche se in dottrina non mancano voci che ritengono che se ne possa avvalere anche la polizia giudiziaria. Per le formalità di consegna dell'atto alle Poste esse sono indicate dettagliatamente nell'art. 8 legge 890 e la mancanza di talune di esse (es: mancanza del cronologico o del timbro di ufficio sulla busta) sono ritenute mere irregolarità, trattandosi di adempimenti non sanzionati di nullità dell'art. 171 c.p.p.

34 Alcune cose da ricordare sulle notifiche postali
1) la consegna deve essere fatta prioritariamente al destinatario o a persona della famiglia che conviva anche temporaneamente ovvero a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario (in mancanza anche al portiere); 2) In ogni caso l'atto deve essere consegnato all'indirizzo indicato sulla busta, senza la possibilità di eseguire ulteriori ricerche; 3) sulla ricevuta deve essere indicata, oltre la firma, la qualità del consegnatario e se si tratti di un familiare anche il rapporto di convivenza;

35 4) la mancanza di indicazione del rapporto di convivenza inficia la notifica perché impedisce di verificare che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: 5) l'ufficiale postale non è tenuto a verificare il rapporto di convivenza e deve riferirsi a quanto dichiaratogli dal consegnatario, suscettibile di prova contraria per la quale non è sufficiente la certificazione anagrafica in quanto la legge si accontenta di una convivenza temporanea; 6) se il plico è ritirato presso l'Ufficio postale da un delegato del destinatario, non è necessaria l'attestazione di uno di quei rapporti che giustificano la consegna a soggetto diverso dal destinatario;

36 7) se il destinatario rifiuta la consegna o rifiuta di firmare, l'agente postale ne dà atto nell'avviso di ricevimento che viene restituito al mittente unitamente al piego e la notifica si ha per avvenuta all'atto dell'accesso; 8) se invece rifiutano la persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario ovvero se vi è impossibilità di recapito per assenza di costui e della altre persona abilitate al ritiro, viene affisso avviso del deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e la notifica si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dalla data di deposito senza che ne sia avvenuto il ritiro;

37 7) se il destinatario rifiuta la consegna o rifiuta di firmare, l'agente postale ne dà atto nell'avviso di ricevimento che viene restituito al mittente unitamente al piego e la notifica si ha per avvenuta all'atto dell'accesso; 8) se invece rifiutano la persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario ovvero se vi è impossibilità di recapito per assenza di costui e della altre persona abilitate al ritiro, viene affisso avviso del deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e la notifica si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dalla data di deposito senza che ne sia avvenuto il ritiro;

38 9) se l'avviso non contiene le indicazioni minuziosamente previste dall'art. 8 l. 890/82, secondo le Sezioni Unite (sentenza 8 aprile 1998 n.15) vi è nullità della notifica ex art. 171 lett. f) c.p.p. con equiparazione espressa della notifica a mezzo posta con quella ordinaria ex art. 157 co.8 (nella fattispecie concreta, non era indicato il motivo della mancata consegna e non erano attestate l'affissione alla porta di abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di giacenza); Ma se sull'avviso manca il numero di registro cronologico?

39 Le notificazioni al difensore in quanto tale
1) vi è giurisprudenza (non recente) che non è concorde sulla validità della notificazione al difensore in luogo diverso dallo studio professionale; 2) se l'atto è notificato al portiere, le Sezioni Unite (sent. 27 settembre 2005 n.36634) hanno stabilito la piena applicabilità dell'art. 157 co. 3 c.p.p. vale a dire che l'ufficiale giudiziario deve dare notizia della consegna al destinatario con avviso di ricevimento; 3) se il difensore riveste anche la qualità di domiciliatario ex lege ha diritto di ricevere l'atto in 2 copie, una per sé e la seconda per l'assistito trattandosi di due diverse funzioni;

40 4) in alternativa al caso sub 3) si richiede che risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore, che essa è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio della persona imputata, in modo che il difensore sappia di essere stato informato non soltanto quale difensore, ma anche nella veste di consegnatario per la impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato o eletto. In difetto è violato l'art. 161 c.p.p. perché deve ritenersi che il difensore non sia stato informato nella funzione di consegnatario per conto dell'imputato, e che quest'ultimo, quindi, non abbia avuto legale notizia del giudizio nei suoi confronti celebrato in grado di appello (sez. V, 15 aprile 2004 n );

41 5) il difensore che ha diritto alla notifica è quello che risulta agli atti al momento in cui dispone l'inoltro dell'atto sicché l'a.g. non ha nessun obbligo di rinnovare la notifica al difensore nominato successivamente; 6) la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia anziché al domicilio dichiarato o eletto dall'imputato è causa di nullità a regime intermedio e dunque sanabile se non eccepita nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.; 7) quando i difensori sono 2 entrambi hanno diritto alla notifica ma l'omissione ad uno dei due è sanabile se l'altro compare e non eccepisce; 8) se i domiciliatari sono due la notifica legittimamente avviene a favore di uno soltanto di essi;

42 9) e se gli avvocati sono tre a chi si deve notificare. L'art. 24 disp
9) e se gli avvocati sono tre a chi si deve notificare ? L'art. 24 disp. att. c.p.p., stabilisce che "la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza". Ne consegue che qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocare alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, quest'ultima nomina deve considerarsi senza effetto in quanto non accompagnata dalla contestuale revoca espressa di almeno uno dei due difensori nominati in precedenza (sez. VI, 26 maggio 2010 n ),

43 10) e se i difensori di fiducia sono 2 e sono nello stesso studio e la notifica avviene a mani della segretaria di studio ? Cass. Sez. II 16 dicembre 1997 n ha ritenuto che ove siano molteplici i destinatari ciascuno ha diritto di ricevere una copia e nella relata deve esserne fatta specifica menzione a pena di nullità. Per sez. III 24 novembre 2005 n la consegna di una copia soltanto a due destinatari aventi il medesimo domicilio rappresenta una mera irregolarità (nella specie decreto penale notificato al difensore domiciliatario). Nello stesso senso sez. V 26 settembre 2005 n per una notifica unica a mezzo fax a due difensori dello stesso studio perché la violazione della norma in tema di numero di copie non prevede nullità.

44 11) la dizione “consegnata a mani del collega di studio” è stata ritenuta idonea a designare un rapporto di convivenza temporanea fra consegnatario e destinatario e ciò anche se si tratta di professionisti che esercitano professioni diverse per disciplina. Nel concetto di rapporto di convivenza rientra anche quello di temporanea comunanza di vita nell'ambito dello stesso ufficio. 12) è pacifico che il difensore debba porre l'ufficio nelle condizioni di potere notificare anche con fax o telefono tenendoli in efficienza sicché in casi di ripetuti tentativi andati a vuoto per noncuranza del destinatario, si esclude la nullità se le circostanze del caso sono tali da impedire di superare il difetto di diligenza del difensore;

45 LA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO LIBERO
Principi generali 1)La consegna a mani proprie rappresenta la forma primaria e privilegiata di notificazione tanto che esse prevale anche nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio perché l'atto ha raggiunto pienamente il proprio scopo che è quello dell'effettiva conoscenza; 2) in caso di rifiuto la notificazione deve considerarsi avvenuta perché una diversa soluzione porterebbe a paralizzare l'esecuzione della notifica (cfr. art. 8 co.1 legge 890/82 e art c.p.p. per l'imputato detenuto). E ciò anche nel caso in cui il destinatario rifiuti avendo eletto domicilio presso terzo soggetto?

46 3) la elezione di domicilio viene meno per espressa previsione dell'art. 156 c.p.p. in caso di detenzione ma riprende efficacia quando l'imputato viene scarcerato; 4) se l'imputato è in servizio militare (art. 158) la notificazione se non avviene a mani proprie, è eseguita presso l'ufficio del Comandante il quale deve darne notizia immediata al subordinato (N.B. si veda la diversità rispetto alla notifica al direttore nel caso del detenuto) e la notifica si intende perfezionata al momento della consegna all'ufficio del Comandante con evidente diacronia fra momento della notifica e conoscenza da parte dell'interessato;

47 La prima notificazione (art. 157 c.p.p.)
1) le regole indicate dall'art. 157 valgono nel caso in cui l'imputato non abbia già dichiarato od eletto domicilio perché in tal caso sarà nel luogo dichiarato od eletto che andranno eseguite le notifiche; 2) se la elezione o domiciliazione avviene dopo la prima notifica sole le successive notifiche saranno eseguite nel luogo dichiarato od eletto; 3) se la dichiarazione o la elezione manca ovvero è insufficiente o inidonea, le successive notificazioni vengono eseguite presso il difensore così come nel caso in cui le notifiche divengano successivamente impossibili (art. 161 co.1 e 4 c.p.p);

48 4) l'art. 157 indica una gerarchia di luoghi in cui eseguire la notifica (abitazione e luogo di lavoro in alternativa fra loro - dimora - recapito) e una di persone legittimate alla consegna in mancanza del destinatario (conviventi – portiere) e poiché il passaggio dall'una all'altra categoria implica una riduzione della probabilità di effettiva conoscenza, ciò significa che la scelta dell'ufficiale giudiziario non è libera ma deve seguire l'ordine decrescente disegnato dal legislatore (es: non può notificare al portiere dell'abitazione se prima non ha tentato di notificare nel luogo di lavoro) e la dottrina stima che la relata debba di questo offrire giustificazione;

49 5) per casa di abitazione si intende quel luogo ove, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche,il soggetto ha un rapporto di abituale dimora cioè una relazione attuale e concreta. Tale rapporto non è interrotto da assenze di tipo temporaneo anche se all'estero. 6) la nozione di luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa è prossima a quella civilistica di domicilio (luogo ove il soggetto ha fissato la sede dei propri affari ed interessi) ma non vi coincide perché l'attività lavorativa può essere svolta in più luoghi in uno dei quali la professione assume carattere di abitualità;

50 7)abitazione e luogo di lavoro sono alternativi fra loro nel senso che l'ufficiale giudiziario può notificare indifferentemente nell'uno o nell'altro ma è incerto in dottrina se prima di passare a forme succedanee di notifica debba esaurire le ricerche nel primo dei due luoghi in cui si è recato. Da relazione organizzata nell'ambito dei corsi di aggiornamento CSM si trae l'opinione che esigenze di celerità della procedura portano a ritenere che solo quando nel primo dei luoghi non si rinviene il destinatario né convivente né portiere si debba estendere la ricerca al secondo dei luoghi .indicati.

51 8) luogo di temporanea dimora o recapito:
il primo è un luogo ove il soggetto si trova non saltuariamente anche se in via provvisoria; il secondo è il luogo che il destinatario ha designato per ricevere le comunicazioni a lui dirette, 9) i consegnatari - persone conviventi: il rapporto di convivenza non necessariamente coinvolge il concetto di comunione di vita perché può dipendere da ragioni di lavoro o di non momentanea coabitazione ma esso deve essere tale da giustificare la ragionevole convinzione che l'atto giunga a conoscenza del destinatario La convivenza non coincide con la coabitazione per la natura occasionale di quest'ultima.

52 10) il portiere o chi ne fa le veci: quando la notifica avviene al portiere (il che presuppone la assenza del destinatario e di soggetti conviventi) questi deve sottoscrivere l'originale dell'atto e l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento e gli effetti della notificazione derivano dal ricevimento della raccomandata. Quindi l'omesso avviso della raccomandata è causa di nullità della notificazione. In giurisprudenza (sez. V, 8 novembre 2007 n. 5358) si è equiparato al portiere l'addetto dal controllo degli ingressi di un campo nomadi;

53 11) l'attuale codice non vieta più la notifica dell'atto diretto al destinatario alla persona offesa che sia anche vittima del reato e convivente dell'imputato ma in casi del genere può ricorrere l'ipotesi in cui il Giudice disponga la rinnovazione della notifica stante la probabilità che il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto; 12) quando l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, l'atto è compiegato in plico chiuso a tutela della riservatezza ma in difetto si verifica una semplice irregolarità stante la mancanza di una previsione di nullità. Come si concilia ciò con la previsione della firma del portiere sull'originale? -

54 13) le nuove ricerche con il c. d
13) le nuove ricerche con il c.d. secondo accesso che deve avvenire in un giorno ed in un orario diverso dal primo (anche se nella stessa fascia ante o post meridiana).Secondo la Relazione al codice l'ora scelta non é arbitraria ma va individuata in base alle occupazioni del destinatario o alla natura del luogo. Contrariamente alla dottrina, la giurisprudenza stima che la mancanza del secondo accesso non comporti nullità sia per la natura ordinatoria del precetto sia perché la conoscenza è garantita dal deposito presso la casa comunale + avviso + raccomandata (conforme Corte Costituzionale 8 maggio 2000 n. 135);

55 14) il deposito presso la casa comunale, si tratta di una modalità conclusiva ed estrema prevista quando non sia possibile procedere con le altre forme previste dall'art. 157 c.p. La ignoranza dei luoghi in cui reperire l'imputato impone nuove ricerche e non autorizza il deposito dell'atto nella casa comunale. Gli adempimenti dell'avviso e della raccomandata con avviso di ricevimento sono previsti a pena di nullità. Gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata. Se l'agente postale non reperisce persone abilitate al ritiro di tale raccomandata, lascia avviso e deposita il plico presso l'ufficio postale “ma non è dovuta una seconda raccomandata” (così sez V, 18 ottobre 2005 n.40981).

56 15) Se l'imputato ha eletto domicilio o lo ha dichiarato, in caso di mancato reperimento dell'interessato ovvero di rifiuto non si deve procedere con il deposito presso la casa comunale ma come, in presenza di analoghe situazione di impossibilità di notificazione per inidoneità od insufficienza delle indicazioni, si deve procedere mediante consegna al difensore ex art.161 co.4 c.p.p. (in tal senso risolvendo conflitto Sezioni Unite 20 aprile 2011 n ”il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4”, );

57 17) i controlli da parte del notificante: se il consegnatario è persona diversa dal destinatario è pacifico che la relata debba dare atto delle generalità e del rapporto di convivenza (art.168 c.p.p) e che comunque, quando la notifica avviene alla residenza del destinatario sia sufficiente la indicazione di uno di quei rapporti di parentela (coniugio – filiazione) che la fanno presumere. Ad es. è stata ritenuta la nullità della notifica a mani di persona qualificata come “sorella” senza menzione della esistenza di convivenza ovvero al coniuge separato e ormai residente in luogo diverso dal notificando; .

58 LA NOTIFICA A MEZZO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA (art. 158 co.8 bis c.p.p)
Meccanismo di semplificazione della procedura introdotto nel 2005 prevede che le notifiche successive alla prima possano essere eseguite con mezzi tecnici idonei (fino ad ieri con fax ed oggi anche con PEC) ma per evitare che il difensore divenga domiciliatario ex lege è previsto che possa rifiutare la qualità di consegnatario. La collocazione della norma ha fatto sorgere dei dubbi nel senso che ci si è chiesti se la procedura vale quando si sono esperiti vanamente i tentativi previsti dall'art. 157 ovvero se essa possa seguirsi anche quando la prima notifica è avvenuta a mani di convivente.

59 L'opinione più accreditata ritiene che
L'opinione più accreditata ritiene che qualsiasi sia stata la modalità di esecuzione della prima notifica, le successive debbono essere eseguite mediante consegna al difensore in armonia con il principio semplificatore della riforma. Si osserva che il procedimento di notifica ex art. 157 è un processo unitario a formazione progressiva che si interrompe non appena una delle sue fasi sia giunta a buon fine sicché la disposizione non può che riferirsi ad ognuna delle fasi indicate nei commi precedenti da 1 a 8 (sez. IV,11 ottobre 2005 n ). Ma vi è anche cassazione contraria (sez. V 25 gennaio 2005 n.8108). E' pacifico poi che il regime ex co.8 bis vale per la durata dell'intero processo e non già per il singolo grado del giudizio.

60 Cose da ricordare a proposito dell'art. 158 comma 8 bis c.p.p.
1) il ricorso alla modalità di notificazione prevista da questa norma è legittimo anche se la prima notifica è avvenuta durante la fase delle indagini preliminari; 2) il rifiuto del difensore deve essere immediato e cioè contestualmente all'atto della nomina o al più tardi prima della notifica di un atto (vi è giurisprudenza in entrambi i sensi) ovvero che esso possa possa essere compiuto all'atto della prima notifica (sez. VI 9 giugno 2006 n.24743);; 3) Non è chiaro se il rifiuto possa essere comunicato anche attraverso l'organo incaricato della notifica ma preferibile appare l'opinione contraria;

61 4) ci si chiede se il difensore possa opporre il rifiuto anche successivamente alla avvenuta notifica a sue mani di uno o più atti e quali siano le conseguenze del rifiuto non tempestivo, se cioè l'atto debba ritenersi notificato o meno: Sez II 12 gennaio 2012 n parla di “inefficacia” del rifiuto non tempestivo; 5) la procedura di notifica ex art.158 co.8 bis non può seguirsi nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato od eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; perché in tal caso si deve procedere con notifica al domicilio dichiarato od eletto e se questo diviene inidoneo la notifica si eseguirà presso il difensore ex art. 161 co.4 c.p.p.(Sezioni Unite 27 marzo 2007 n.19602); Ed infine ...

62 6) La eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, per casi diversi da quelli previsti non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa; essa rimane comunque senza effetto se non è dedotta tempestivamente (Sezioni Unite citata); 7) analogo meccanismo non vale nel caso in cui manchi una nomina fiduciaria, in virtù, evidentemente, del vincolo meno intenso che di fatto lega l'imputato al difensore di ufficio sicché alle successive notifiche si applica l'art. 157 dal comma 1 a 7 c.p.p. .

63 ELEZIONE E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO
Tradizionalmente si intende per dichiarazione di domicilio quella dichiarazione di scienza con cui il soggetto indica all'autorità una situazione reale di rapporto fra il destinatario dell'atto ed un determinato luogo, mentre la elezione è una dichiarazione di volontà con cui il soggetto nell'esercizio dei propri poteri di autonomia negoziale, sceglie una terza persona quale consegnataria degli atti a sè destinati, con ciò presupponendo l'esistenza di un rapporto fiduciario con la persona designata, in forza del quale questa si impegna alla recezione degli atti e a metterli a disposizione dell'interessato.

64 1) la elezione di domicilio si distingue per due aspetti perché indica un luogo diverso da quello di abitazione del dichiarante e contiene la designazione di un terzo soggetto come destinatario degli atti e ciò indipendentemente dai termini usati dall'interessato; 2) per la elezione di domicilio la norma di cui all'art. 62 disp. att. c.p.p. prevede l'indicazione delle generalità del domiciliatario sicché non è mancata una pronuncia in cui si è ritenuta la invalidità di una elezione “presso lo studio dell”avv. XY” senza indicazione nominativa della persona designata quale domiciliatario (Sez. IV 24 gennaio 2008 n.13993); .

65 3)la indicazione di domiciliatario non vincola l'attività materiale di consegna dell'atto da parte del notificante giacché l'art. 163 c.p.p. rinviando all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 157 legittima la consegna a persona convivente con il domiciliatario; 4) la comunicazione di elezione o di dichiarazione di domicilio può essere fatta in tre modi; - dichiarazione raccolta a verbale (non nella relata di notificazione di atti giudiziari) presso l'autorità che procede o la cancelleria del tribunale ove il soggetto si trova; - telegramma - lettera raccomandata in entrambi i casi con firma autenticata;

66 5) se il verbale che contiene la elezione/dichiarazione di domicilio non viene sottoscritto a causa del rifiuto dell'interessato, l'opinione prevalente distingue il caso del rifiuto motivato dal disconoscimento di quanto scritto rispetto alla propria volontà rispetto al caso in cui il rifiuto è significativo di una volontà di non intendere più dichiarare o eleggere domicili, con la conseguenza che in caso di mancanza di motivazione al rifiuto la dichiarazione/elezione deve ritenersi valida in quanto la mancanza di sottoscrizione del verbale da parte di chi interviene all'atto non è causa di nullità delle stesso;

67 6) poiché atto di nomina del difensore ed elezione di domicilio sono atti indipendenti fra loro, ne discende che per la prevalente giurisprudenza la revoca del mandato non comporta il venire meno della validità della elezione fino a quando essa non è espressamente revocata. Eguale conclusione in caso di cancellazione dall'Albo; 7)la Cassazione ritiene la validità di altre forme di comunicazione che forniscono eguali o maggiori garanzie di quelle indicate dal codice (es: elezione contenuta nell'atto di nomina del difensore o nell'atto di appello depositati da quest'ultimo ovvero nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato operante anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, sez II, 2 luglio 2015 n );

68 6) poiché atto di nomina del difensore ed elezione di domicilio sono atti indipendenti fra loro, ne discende che per la prevalente giurisprudenza la revoca del mandato non comporta il venire meno della validità della elezione fino a quando essa non è espressamente revocata. Eguale conclusione in caso di cancellazione dall'Albo; 7)la Cassazione ritiene la validità di altre forme di comunicazione che forniscono eguali o maggiori garanzie di quelle indicate dal codice (es: elezione contenuta nell'atto di nomina del difensore o nell'atto di appello depositati da quest'ultimo ovvero nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato operante anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, sez II, 2 luglio 2015 n );

69 8) eventuali clausole limitative della elezione al sub procedimento di ammissione al gratuito patrocinio sono ininfuenti (sez III, 19 febbraio 2013 n ) e devono essere ritenute tamquam non essent Non può ritenersi ammissibile la possibilità di frazionamento del domicilio, all'interno dello stesso procedimento, proprio in base al principio della certezza dei rapporti processuali, e non essendo possibile ammettere l'introduzione di comportamenti deliberatamente posti in essere per ostacolare il corretto dispiegarsi del meccanismo legale di comunicazione degli atti processuali (sez II, 30 aprile 2010 n );

70 7) La elezione/dichiarazione di domicilio perdura per l'intera durata del procedimento (fase esecutiva esclusa) con due eccezioni rappresentate dal caso dell'imputato detenuto e dal giudizio di cassazione ove l'imputato è domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia; 8) le predette dichiarazioni sono revocabili con effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza dell'a.g. procedente e pongono il soggetto nella stessa posizione quo antea: - se la elezione era stata fatta dopo la notifica di un atto, le successive sono eseguite dove fu notificato il primo atto; - altrimenti le notifiche si eseguono presso il difensore ex art. 161 n.4 c.p.p.;

71 10) Il conflitto fra dichiarazione ed elezione nella ipotesi in cui la dichiarazione segue una precedente elezione di domicilio non revocata espressamente (tipico è il caso della dichiarazione fatta dal detenuto all'atto della scarcerazione). L'opinione tradizionale riteneva la perdurante prevalenza della elezione non oggetto di revoca ma la Cassazione a sezioni unite, accogliendo una tesi di minoranza, ha statuito che i due istituti si pongono su di un piano di parità perché anche la dichiarazione di domicilio dimostra un analogo rapporto fiduciario con le persone che abitano nello stesso luogo, sicché una successiva dichiarazione di domicilio comporta revoca della elezione precedente (S:U:sent. 17 ottobre 2006 n.41280, sez.VI 3 luglio 2013 n.30767);

72 11) se vi sono plurime dichiarazioni di domicilio nell'ambito dello stesso procedimento bisogna distinguere;1) se le dichiarazioni sono contestuali la notificazione può legittimamente ed indifferentemente avvenire in uno dei luoghi indicati; 2) in caso contrario se l'indicazione precedente non è espressamente revocata, l'opinione maggioritaria stima che ogni dichiarazione successiva comporti revoca della precedente a condizione che sia comunicata all'autorità procedente; 12) se una pluralità di dichiarazioni si verifica in procedimenti diversi poi riuniti, le notifiche legittimamente possono essere fatte in ognuno dei luoghi indicati (sez Vi 7 dicembre 1998 n.676);

73 INSUFFICIENZA E INIDONEITA' DELLA DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO
Insufficiente è la dichiarazione mancante di un elemento essenziale (il cognome del domiciliatario o il numero civico); inidonea quella che non consente di raggiungere lo scopo (via inesistente, domiciliatario sconosciuto ovvero deceduto ovvero che rifiuta di ricevere, immobile demolito etc). In particolare il rifiuto del domiciliatario dà conto del venir meno del rapporto fiduciario e rende la elezione di domicilio non idonea allo scopo sicché è legittima la notifica degli atti successivi al difensore (sez, I, 9 aprile 2013 n.22073);

74 QUANDO CHI RIFIUTA LA NOTIFICA E' IL DIFENSORE CHE SIA ANCHE IL DOMICILIATARIO
Il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto determina l'impossibilità della notifica al domicilio eletto e legittima la notifica mediante consegna dell'atto al difensore. (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la notifica mediante consegna dell'atto al medesimo difensore d'ufficio, che aveva precedentemente rifiutato di riceverla in qualità di domiciliatario - Cass. sez. I, sent. 09 aprile 2013 n ),

75 1) se il destinatario è stato avvisato per iscritto dell'invito a dichiarare / eleggere domicilio, l'accertata inidoneità fa sì che le notifiche successive avvengano nel luogo in cui è stato notificato l'avviso e, in caso di impossibilità, presso il difensore; se l'avviso è stato dato oralmente de praesenti, in caso di omissione o indicazioni non idonee le notifiche saranno indirizzate senz'altro al difensore; 2)parte della dottrina stima che se la prima notifica avvenne con deposito presso la casa comunale, questo non si possa considerare luogo di prima notifica e dunque che la successiva debba seguire presso l'abitazione o luogo di lavoro;

76 3) è possibile tuttavia che si presenti il caso che, pur essendo non idonea la dichiarazione /elezione, si conosca aliunde l'effettivo luogo di residenza del destinatario e parte della giurisprudenza stima che si debba operare la notifica in tale luogo conosciuto (sez. IV 9 maggio 2000 n.2278); 4) ma la giurisprudenza più recente ritiene in questi casi legittima la notifica al difensore in quanto non sarebbe consentita alcuna deroga al sistema delineato dall'art. 161 n. 4 c.p.p., osservando che il sistema delineato dall'art. 161 è alternativo a quello di cui all'art. 157 e non sono consentite contaminazioni reciproche (sez.VI, 17 gennaio 2013 n.9723);;

77 5) naturalmente la assenza del destinatario dal domicilio dichiarato non equivale ad inidoneità della dichiarazione a meno che l'organo procedente non accerti essere avvenuto il trasferimento ovvero la altrimenti impossibilità della notifica in quel luogo sicché in tal caso si deve seguire la procedura indicata dall'art. 157 c.p.p. Ma non sono mancate pronunce più rigorose (sez V, 21 aprile 2011 n.22745) che individuano la impossibilità della notifica con la mera assenza del destinatario al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario: Questa tesi rigorista sembra trovare avvallo nella sentenza a Sezioni Unite della Cassazione ...

78 Con sent. 28/04/2011 n le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "la impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157 c.p.p., comma 8 ma la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'ari. 161, comma 4, c.p.p..

79 Ed ancora recentemente Sez. II 21 maggio 2015 n
Ed ancora recentemente Sez. II 21 maggio 2015 n ha affermato che la situazione di impossibilità può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'avvio della vicenda processuale e alla intervenuta dichiarazione.

80 6) nonostante contraria giurisprudenza (es
6) nonostante contraria giurisprudenza (es. in caso di mancata indicazione del destinatario sul citofono del condominio o di civico con numerosi interni) la dottrina segnala che in tali casi la relata di notifica dovrebbe dare contezza delle ragioni per le quali la notifica è impossibile per inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio in modo da rendere possibile il controllo circa la correttezza del procedere con la notifica al difensore. In giurisprudenza è però costante l'affermazione per cui l'ufficiale giudiziario non ha alcun dovere di effettuare nuove ricerche se il domicilio dichiarato o eletto rende impossibile la notificazione;

81 7) E' inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notificazione del decreto di citazione all'imputato con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato, salvo che risultino elementi di fatto contrari, è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (sez. II del 12 maggio 2010 n ), Si è in presenza di nullità a regime intermedio che deve essere dedotta nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p.

82 7) l'art. 161 contiene una clausola finale di temperamento per cui se ricorre caso fortuito o forza maggiore che ha reso non possibile la comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato/eletto si deve procedere con le forme della prima notificazione, ma di ciò l'onere della prova incombe sull'interessato (sez.V,11 dicembre 2002 n ). Quid iuris nel caso di mutamento di indirizzo dello studio del difensore domiciliatario?

83 Le modalità esecutive della notificazione presso il domicilio dichiarato od eletto
L'art. 163 c.p.p. rinvia per le modalità esecutive all'art. 157 c.p.p. sicché (luogo a parte) si applica la possibilità di consegna a conviventi e portiere; la tutela della riservatezza con consegna in tal caso in plico chiuso;la disciplina del secondo accesso. La giurisprudenza (sez, V, 11 aprile 2007 n.32616) ritiene anche applicabile la disciplina del deposito in casa comunale nel caso di non reperimento del domiciliatario, in dissenso con la tesi oggi prevalente per cui nella detta ipotesi si deve ricorrere alla notifica al difensore a causa della non idoneità della dichiarazione:.

84 Quando il domiciliatario coincide il difensore è possibile la notificazione a mezzo fax o con altro mezzo idoneo sulla base della sentenza delle Sezioni Unite (28 aprile 2011 n.28451) che ha fatto riferimento all'art. 148 comma 2 bis c.p.p. visto quale sistema alternativo e generalizzato di notifica ai difensori, in ragione della sicurezza offerta da tali mezzi di comunicazione, tant'è che l'art 157 comma 8 bis lo richiama espressamente a proposito delle notifiche successive alla prima fatte nei confronti di chi è munito di difensore di fiducia. Sul punto la giurisprudenza Cedu afferma l'obbligo del difensore di informare l'assistito degli atti che lo riguardano (proc. Herm c/Italia)

85 IRREPERIBILITA' E LATITANZA
Nonostante le importanti innovazioni recate dalla legge 67/2014 si deve notare che questa non ha abrogato gli artt. 159 e 160 c.p.p. sicché ciò conferma che: - il rito degli irreperibili mantiene la sua validità nel corso delle indagini preliminari per legittimare il compimento di atti garantiti o l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini; - non sempre la irreperibilità coincide con l'ignoranza del processo (es: irreperibilità che segue la nomina di difensore o recezione di un atto processuale) sicché la dottrina stima che in tali caso non si debba dichiarare la sospensione del processo, salvi i provvedimenti restitutori;

86 La latitanza si distingue per due aspetti: uno di carattere oggettivo costituito dalla mancata esecuzione di una misura cautelare coercitiva e il secondo di tipo soggettivo rappresentato dalla volontarietà di sottrarsi alla esecuzione della misura, il che si verifica non solo quando l'interessato ha cognizione della esistenza di ordinanza cautelare nei proprio confronti ma anche quando conosce della possibilità che venga emessa una misura cautelare. La irreperibilità invece può anche essere involontaria, trattandosi di una condizione di fatto che può derivare da situazioni indipendenti dalle scelte dell'imputato.

87 La regola generale per cui le notificazioni al latitante (cui è parificato l'evaso cioè colui che si allontana dal luogo in cui è ristretto o detenuto o in situazioni analoghe previste dall'ordinamento penitenziario come permessi premio - detenzione domiciliare) si eseguono mediante consegna dell'atto al difensore, pone il problema se nel caso di elezione di domicilio quale forma di notificazione sia applicabile. La dottrina ritiene che ai fini di garanzia sia migliore opzione quella della notifica al domiciliatario perché in ragione del rapporto di fiducia vi è maggiore probabilità che l'atto giunga alla conoscenza del destinatario (così anche la giurisprudenza formatasi sotto il vecchio codice di rito) .

88 Il latitante per altra causa: la dichiarazione di latitanza vale soltanto nel procedimento in cui è stata dichiarata sicché nel procedimento diverso le notificazioni seguono al procedura ordinaria (sez VI 11 aprile 1996 n.1571), mentre se i procedimenti vengono riuniti, la latitanza dichiarata estende i suoi effetti anche agli altri dal momento della riunione. In giurisprudenza si è chiarito che nel procedimento diverso, la qualità di latitante assunta in altro procedimento non comporta automaticamente che si debba procedere con il rito degli irreperibili se non se ne verificano le condizioni perché ben potrebbe essere che il latitante mantenga rapporti con propri conviventi.

89 Per quanto riguarda la traduzione degli atti, la giurisprudenza anche più recente stima che essa non sia dovuta quando l'imputato di cui non risulti la conoscenza dell'italiano è irreperibile, latitante o evaso perché si tratta di atti non destinati a giungere a sua conoscenza sicché non ne deriva alcun pregiudizio (sez VI 22 ottobre 2009 n.7644). Tuttavia se le predette condizioni vengono meno egli viene ad essere reimmesso nel pieno esercizio dei propri diritti e dunque avrà diritto alla traduzione degli atti successivi. La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato è notificata per estratto secondo la regola generale ex art. 134 disp. att. c.p.p.

90 Dalla sentenza citata 7644/2008:
L'imputato alloglotta che per causa propria si ponga nella condizione di rendere necessaria la notificazione degli atti del processo che lo riguardano al suo difensore (irreperibilità o latitanza) non patisce alcuna menomazione processuale dalla omessa traduzione di quegli atti nella sua lingua di origine:Traduzione che sarà sempre possibile effettuare, al pari della nomina di un interprete e purché ovviamente sussista una sua pregiudiziale e verificabile ignoranza della lingua italiana, in ogni occasione in cui sia venuto meno lo stato di irreperibilità del giudicabile straniero.

91 Le notifiche all'imputato all'estero (art. 169)
1)L'avviso diretto all'imputato italiano o straniero con l'indirizzo noto all'estero con l'invito ad eleggere domicilio sul territorio nazionale, deve essere tradotto nella lingua del destinatario se non risulta la conoscenza dell'italiano, e benché letteralmente la norma richieda la traduzione solamente dell'invito si ritiene che debbano essere oggetto di traduzione tutti gli elementi di cui si compone la comunicazione e ciò per esigenze di garanzia del diritto di difesa. La violazione del precetto configura nullità mentre l'omessa redazione dell'avviso in lingua italiana non costituisce nullità (non contemplata dall'art. 171 c.p.p. fra quelle attinenti alle notificazioni) ma mera irregolarità senza conseguenze.

92 2) Le modalità indicate dall'art. 169 c. p. p
2) Le modalità indicate dall'art. 169 c.p.p. relativamente alla necessità dell'avviso ad eleggere/dichiarare domicilio sul territorio nazionale devono essere seguite anche nel caso in cui successivamente l'a.g. venga a conoscenza dell'esatto luogo di residenza o dimora dell'imputato perché dal momento in cui si acquisisce tale notizia certa è caducata la possibilità di notificazione presso il difensore; 3) Se invece l'imputato avendo già avuto cognizione della esistenza del procedimento ed abbia provveduto alla elezione/dichiarazione di domicilio, è irrilevante il suo trasferimento all'estero perché le notifiche sono eseguite presso il domicilio dichiarato/eletto a meno che non divengano impossibili, nel qual caso si eseguono presso il difensore;

93 4) se la raccomandata contenente l'avviso di eleggere domicilio sul territorio nazionale non va a buon fine, si ritiene che l'a.g. debba procedere alle ricerche ai sensi dell'art. 157 c.p.p. ed eventualmente proseguirle nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. e non si può procedere con la notifica presso il difensore ex art. 169 c.p.p. che perché tale modalità presuppone le recezione della raccomandata e una mancanza di elezione ovvero la sua inidoneità; 5) N.B. l'art. 52 della Convenzione di Shengen prevede l'invio diretto a mezzo posta degli atti diretti a residente in altro paese aderente alla Convenzione e tale sistema deve ritenersi più garantista di quanto prevede il codice di rito .

94 Quando l'imputato è irreperibile all'estero o meglio non se ne conosce il recapito all'estero, il codice prescrive ulteriori ricerche da effettuarsi anche fuori dai confini nazionali nell'ambito consentito dalle Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria (di fatto nel luogo di nascita e nell'ultimo luogo di dimora all'estero se conosciuto). Per i paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo, tali richieste di informazioni possono essere oggetto di comunicazione diretta fra autorità giudiziarie anziché transitare tra i rispettivi Ministeri della Giustizia (art 15 comma 4). .

95 Le nullità delle notificazioni (art. 171 cpp)
lett.a) la incompletezza della notifica: quando l'atto notificato non riproduce il contenuto dell'atto originale (ad eccezione della previsione della notifica per estratto). Ad escludere la incompletezza è sufficiente che l'atto contenga gli elementi essenziali dl documento al fine della sua identificazione. L'art. 148 c.p.p. richiede che gli atti siano notificati per intero e dunque nessuna nullità nel caso in cui pur non essendo notificato per intero l'atto contenga i requisisti essenziali dell'originale tali da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo.

96 lett.b) incertezza sull'autorità emittente o sul destinatario: rileva la incertezza sull'Ufficio e non sulla persona fisica del giudice o del p.m. E' irrilevante la mancanza o la indecifrabilità della firma del giudice o del cancelliere in quanto l'autenticità è garantita dalla responsabilità che assume l'organo notificatore circa la provenienza dell'atto e la conformità della copia all'originale, lett.c) è causa di nullità non la mancanza di sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario sulla relazione di notifica dell'originale bensì la mancanza sulla copia notificata ed in tal caso per chi la invoca sarà necessaria la sua produzione in giudizio. La sigla o la firma illeggibile non sono causa di nullità se vi è il timbro del notificante;

97 Non sono causa di nullità la mancanza della data della sottoscrizione non prevista dall'art. 171 ma ciò non toglie che l'incertezza assoluta circa la data possa essere considerata rilevante ex art. 178 lett.c) c.p.p. E' poi da ricordare che l'art. 111 c.p.p. consente di ricostruire la data sulla base del contenuto dell'atto o di atti ad esso connessi. In giurisprudenza non mancano pronunce che in caso di incertezza sulla data danno prevalenza al criterio del favor rei Anche dalla omissione del luogo non deriva nullità perché si presume che la notifica sia avvenuta nel luogo indicato nell'ordine di notifica.

98 lett.d) violazione della norme circa la persona cui consegnare la copia cioè l'ipotesi di consegna a persona non legittimata in cui si fa rientrare il caso del deposito in casa comunale non preceduta dall'iter indicato dall'art. 157 c.p.p ivi compreso il secondo accesso: in tal senso sez II 7 aprile 2011 n che recita “e' affetta da nullità la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, il quale ha proceduto al deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale senza aver curato scrupolosamente gli adempimenti imposti dall'art. 157 c.p.p, obbligo del doppio accesso incluso”. In tal caso la vocatio in ius è nulla per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

99 lett. e) notifica avvenuta a mani del difensore in difetto degli avvertimenti di cui all'art. 161 co.1,2 e 3 c.p.p. La mancanza dell'avvertimento non determina ex se alcuna nullità che si verifica soltanto quando alla sua mancanza segue la notifica presso il domiciliatario ex lege con con consegna della copia al difensore. Fino a che non siano stati dati gli avvisi le notifiche bene si eseguono ex art. 157 c.p.p. N.B. L'ipotesi di nullità si riferisce al caso della notifica al difensore quando questa è divenuta impossibile presso il domicilio dichiarato od eletto e non al caso in cui la notifica è regolarmente avvenuta nel domicilio dichiarato od eletto;

100 lett.f) si riferisce alle notifiche avvenute mediante il deposito nella casa comunale e la nullità è prevista nel caso di: - omesso avviso alla casa di abitazione o nel luogo di lavoro (di fatto si tratta di dimostrazione impossibile); - omessa spedizione della raccomandata relativa al deposito dell'atto presso l'Ufficio postale: Vi si comprende anche l'omissione dell'avviso di ricevimento perché Il riferimento è all'intera procedura prevista da tale norma, compresa la parte relativa al ricevimento della raccomandata. La mancata prova della medesima non consente di presumere la ricezione della raccomandata e quindi determina la nullità della notifica (sez II 6 marzo 2003 n ). La prova della recezione può essere comunque acquisita presso l'Amministrazione postale.


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