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Antonio Sanges. LA FISCALITA DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE www.odpservizi.it.

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1 Antonio Sanges

2 LA FISCALITA DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE www.odpservizi.it

3 STATUTO SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE D.Lgs. 460/97 Art. 90 Legge 289/02 Art. 30 D.Lgs. 185/08 Legge 02/09 Circ. 12/E del 09/04/09 Circ. 45/E del 29/10/09 Circ. 51/E del 01/12/09 www.odpservizi.it

4 SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE aspetti civilistici  Associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.)  Associazioni non riconosciute (artt.36–42 c.c.)  Società di capitali o cooperative senza scopo di lucro: a) S.P.A. (artt.2325 c.c. e seguenti) b) S.R.L. (artt. 2472 c.c.e seguenti) c) Soc. Coop. (artt. 2511 c.c.e seguenti)

5 www.odpservizi.it SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE aspetti fiscali -I.R.E.S. – Associazioni (artt. 73; 143-150 D.P.R. 917/86) -I.R.E.S. – Società (artt. 81-142 D.P.R. 917/86) -I.V.A. (art. 4 D.P.R. 633/72) - L.398/91 - regime forfettario

6 D. Lgs. 460/97 RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI www.odpservizi.it

7 Divieto di distribuzione, sia in forma diretta che indiretta, degli utili o avanzi di gestione nonché delle riserve, del capitale e dei fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tale previsione normativa, esprime una caratteristica da sempre connaturata alla forma giuridica dell’associazione, che nasce appunto per perseguire finalità di natura non economica. Il rispetto di tale divieto permette l’attribuzione all’ente del carattere di non lucratività e garantisce l’effettività della sua natura. CLAUSOLE STATUTARIE ( D.Lgs. 460/97 ) “divieto di distribuzione utili” da sottolineare che l’ulteriore inserimento della precisazione che gli utili non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, rimarca la necessità di evitare l’utilizzo a scopo elusivo degli enti non commerciali (poiché non vengono individuate le fattispecie che costituiscono casi di distribuzione indiretta di utili per le associazioni non economiche si fa riferimento a quelle individuate per le ONLUS). NB: da sottolineare che l’ulteriore inserimento della precisazione che gli utili non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, rimarca la necessità di evitare l’utilizzo a scopo elusivo degli enti non commerciali (poiché non vengono individuate le fattispecie che costituiscono casi di distribuzione indiretta di utili per le associazioni non economiche si fa riferimento a quelle individuate per le ONLUS).

8 Obbligo della devoluzione del patrimonio dell’ente, nel caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Anche questa clausola, nasce con l’intento di evitare il perseguimento di finalità lucrative, attraverso la distribuzione delle sopravvenienze attive in caso di scioglimento. E’ previsto che, sentito il collegio sindacale o dei revisori, beneficiario della devoluzione può essere solo un’altra associazione con finalità analoghe. Tale previsione è un valido metodo per evidenziare chiaramente la natura effettiva dell’associazione e le sue finalità. CLAUSOLE STATUTARIE ( D.Lgs. 460/97 ) “obbligo di devoluzione del patrimonio”

9 NB: l’importanza di questa clausola è di notevole portata poiché, in assenza di questo presupposto, le quote associative versate dai soci all’associazione diventano imponibili ai fini delle imposte sui redditi e I.V.A. Disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l’effettività dello stesso, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Con questa clausola viene rafforzato il principio, già esistente, del riconoscimento del diritto di voto agli associati maggiorenni. Risulta, però, obbligatoria un’ulteriore equiparazione tra i soci, ai quali vengono riconosciuti gli stessi diritti, nell’ambito della vita associativa, senza discriminazioni e privilegi, come ad esempio, la delega di voto solo per alcune categorie CLAUSOLE STATUTARIE ( D.Lgs. 460/97 ) “rapporti tra associati e associazioni”

10 Obbligo della redazione ed approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie Il rendiconto economico e finanziario, deve far riferimento, sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile adottato. Riguardo alla struttura ed ai criteri di redazione non vengono stabilite regole, lasciate alla volontà associativa, fermo restando l’obbligo di inserire tutte le voci di entrata e di spesa, gli impegni assunti e ancora non pagati, i crediti non riscossi e la consistenza del patrimonio. NB: il rendiconto deve, quindi, riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’associazione in modo da rispecchiare in maniera veritiera l’intera gestione e di costruire uno strumento di trasparenza e controllo. CLAUSOLE STATUTARIE ( D.Lgs. 460/97 ) “obblighi contabili di rendicontazione”

11 Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, co. 2 c.c., sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti. Vengono presi in considerazione vari criteri volti a garantire la “sovranità dell’assemblea”. Si va dal divieto della delega di voto, alla trasparenza dello statuto riguardo all’ammissione ed esclusione dei soci, alle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, alla redazione ed approvazione del rendiconto ed alla conseguente comunicazione ai soci di detti atti. Tutto in funzione di un’ulteriore consolidamento del potere deliberativo che l’assemblea esercita su tutte le questioni inerenti la vita sociale. NB: da tale previsione ne deriva che le decisioni più significative della vita associativa devono essere di competenza dell’assemblea e che ai soci non partecipanti dovrà essere inviato un estratto delle decisioni prese in sede assembleare. CLAUSOLE STATUTARIE ( D.Lgs. 460/97 ) “democraticità dei rapporti”

12 Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Il rapporto associativo nasce, giuridicamente, dalla relazione che si instaura tra associazione e socio e non dal conferimento della quota di quest’ultimo. La riforma vieta la possibilità di trasmettere la qualità di socio o la rivalutazione della quota per evitare, ancora una volta, la possibilità che l’associazione o i soci perseguano finalità lucrative. NB: il mancato adeguamento dello statuto anche ad una sola di clausole sin qui riprodotte, comporta la presunzione, senza possibilità di prova contraria, di ente commerciale con il conseguente venir meno del beneficio tributario. CLAUSOLE STATUTARIE ( D.Lgs. 460/97 ) “intrasmissibilità della qualifica”

13 Legge 289/02 Art. 90 DISPOSIZIONI ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE www.odpservizi.it

14 –Scrittura privata autenticata –Atto pubblico –Scrittura privata registrata Associazioni Sportive Dilettantistiche: Atto Costitutivo e Statuto

15 Al comma 17 è previsto l’obbligo, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di “indicare nella ragione o denominazione dilettantistica dell’attività svolta. Alla luce di tale disposizione, tutti i sodalizi sportivi, aderenti a una Federazione sportiva nazionale, hanno dovuto modificare la propria ragione sociale. Le associazioni che, all’atto dell’entrata in vigore della legge,avevano già, nella denominazione sociale, il riferimento allo sport in generale o alla disciplina praticata, hanno dovuto solo aggiungere l’indicazione di “associazione o società dilettantistica”, chi, invece, non aveva già una specifica denominazione collegata allo sport, ha dovuto anche aggiungere l’indicazione “sportiva”. NB: bisogna precisare che, il mancato adeguamento non prevede l’applicazione di alcuna sanzione, tuttavia essa costituisce causa di mancato rinnovo dell’affiliazione e del conseguente riconoscimento fiscale e giuridico ai fini sportivi. Art.90 legge 289/2002: “ragione sociale”

16 Questo carattere è già tassativamente previsto dalle carte federali di ogni ente sportivo a carattere nazionale riconosciuto dal Coni. Ne consegue che, a fronte di detto principio, nessuna previsione specifica deve essere inserita negli statuti già in essere. L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro;l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. Da inserire nello statuto dell’associazione sportiva Art.90 legge 289/2002: “assenza di fine di lucro”

17 E’ compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. E’ l’oggetto di quasi tutti i sodalizi sportivi oggi operanti, ne consegue che le associazioni sportive dilettantistiche devono avere questo quale oggetto principale L’Associazione si propone quale scopo principale: -La promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della scherma e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa; -L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività dedicata per l’avvio. L’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza della (indicare l’attività sportiva) e dello sport in generale, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione. L’Associazione si propone quale scopo principale: -La promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della scherma e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa; -L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività dedicata per l’avvio. L’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza della (indicare l’attività sportiva) e dello sport in generale, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione. Art.90 legge 289/2002: “organizzazione di attività sportive dilettantistiche” Da inserire nello statuto dell’associazione sportiva

18 Tale principio uniforma la disciplina sportiva a quella fiscale che già imponeva, agli enti associativi che intendessero beneficiare delle agevolazioni fiscali, previste per gli enti no-profit, di essere costituiti su base democratica. Tutti i soci dell’associazione devono essere soci anche della (federazione cui intendono affiliarsi);il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla (federazione cui intendono affiliarsi), devono essere richiesti per il tramite dell’Associazione. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. II numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale. Tutti i soci dell’associazione devono essere soci anche della (federazione cui intendono affiliarsi);il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla (federazione cui intendono affiliarsi), devono essere richiesti per il tramite dell’Associazione. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. II numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale. Art.90 legge 289/2002: “rispetto del principio di democrazia interna” Da inserire nello statuto dell’associazione sportiva

19 In particolare, divieto a carico degli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina. Secondo tale disposizione si deve impedire che nell’ambito dilettantistico un soggetto anche se “non amministratore” possa esercitare il controllo di più società operanti nella medesima disciplina. E’ fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Art.90 legge 289/2002: “divieto di altri incarichi per gli amministratori” Da inserire nello statuto dell’associazione sportiva

20 In caso di scioglimento dell’associazione obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci;esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla (Federazione cui intende affiliarsi), o dal Coni. Art.90 legge 289/2002: “devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo” Da inserire nello statuto dell’associazione sportiva www.odpservizi.it

21 Obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi. Quindi nello statuto redatto in ossequio alla normativa di cui all’art. 90, si deve fare riferimento alle direttive del Coni ed agli statuti delle federazioni sportive a cui l’associazione si affida. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del C.C. Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni sportive relativamente all’aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D. Lgs 460/97 e art. 90 Legge 289/02. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del C.C. Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni sportive relativamente all’aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D. Lgs 460/97 e art. 90 Legge 289/02. Art.90 legge 289/2002: “obbligo di conformarsi alle direttive Coni” Da inserire nello statuto dell’associazione sportiva

22 CHECK LIST sullo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche www.odpservizi.it

23 1 E’ STATA INDICATA NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE L’INDICAZIONE DILETTANTISTICA E LA FINALITA’ SPORTIVA SINO 2 E’ STATA INDICATA LA SEDE LEGALE NELL’ATTO COSTITUTIVO O NEL VERBALE DI VARIAZIONE SINO 3 E’ STATO PREVISTO NELL’OGGETTO SOCIALE IL FINE SPORTIVO NONCHE’ L’INDICAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE COMPRESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA PER L’AVVIO, L’AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE SINO 4 E’ INDICATO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA INTERNA ED IL DIRITTO DI VOTO A TUTTI I SOCI CON LA PREVISIONE DELL’ELETTIVITA’ DELLE CARICHE SOCIALI SINO 5 E’ INDICATA A CHI APPARTIENE LA RAPPRESENTANZA LEGALE SINO 6 E’ INDICATA L’ASSENZA DI FINE DI LUCRO DIRETTA E INDIRETTA SINO 7 E’ INDICATA LA MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ED IL SUO OBBLIGO DI REDAZIONE (30 APRILE) SINO 8 E’ INDICATA LA MODALITA’ DI RINNOVO DELLE CARICHE ISTITUZIONALI E LA LORO SCADENZA SINO 9 E’ INDICATO L’OBBLIGO DI CONFORMARSI ED ACCETTARE LE NORME, STATUTI, REGOLAMENTI, DEL CONI, DELLA FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE CUI SI E’ AFFILIATI SINO 10 E’ INDICATA LA DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO RESIDUO DOPO LA FASE DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELL’ENTE SPORTIVO SINO 11 E’ STATA PREVISTA LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ PER I DIRIGENTI SPORTIVI ED I TECNICI SINO Check list statuto delle associazioni sportive dilettantistiche www.odpservizi.it

24 5 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: aspetti civilistici

25 Associazioni Sportive Dilettantistiche: libri sociali Nessun obbligo, si consiglia l’attivazione del: libro soci libro assemblee libro consiglio direttivo libro inventario libro collegio revisori

26 Associazioni Sportive Dilettantistiche: adempimenti civilistici & fiscali Redazione rendiconto Convocazione assemblea per approvazione rendiconto Tenuta ed aggiornamento del libro soci Redazione modello unico (I.R.E.S., I.V.A., I.R.A.P.)

27 Società Sportive Dilettantistiche: adempimenti civilistici & fiscali Redazione bilancio Convocazione assemblea per approvazione bilancio Obbligo di tenuta dei libri sociali Altri adempimenti di cui al c.c. Redazione modello unico (I.R.E.S., I.V.A., I.R.A.P.)

28 5 Il rendiconto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche - art. 90 legge 289/02

29 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Rendiconto (ipotesi 1) EntrateAttivitàistituzionaleAttivitàcommercialeTotale Quote associativeX0X Corrispettivi specifici per scopi istituzionali XYX + Y Proventi art. 25, comma 2 L. 133/99 XYX + Y Proventi da sponsorizzazioni0YY Altri proventi (erog. liberali)XYX + Y Totale entrate A1A2A3

30 UsciteAttivitàistituzionaleAttivitàcommercialeTotale Personale dipendenteXYX + Y CollaboratoriXYX + Y Compensi art. 25, comma 1 L. 133/99 XYX + Y Spese utilizzo impiantiXYX + Y Spese viaggi e trasferteXYX + Y Acquisto attrezzatura sportivaXYX + Y Altri costi di gestioneXYX + Y Totale uscite B1B2B3 Saldo - Risultato di gestione A1 - B1 A2 - B2 A3 - B3

31 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Rendiconto (ipotesi 2) EntrateAttivitàistituzionaleAttivitàcommercialeTotale Quote associative Contributi enti Erogazioni liberali Sponsorizzazioni Pubblicità Altre entrate (erog. Liberali) Totale entrate

32 UsciteAttivitàistituzionaleAttivitàcommercialeTotale Locazioni Utenze telefoniche Utenze energetiche Utenze varie Vitto e alloggio Viaggi Abbigliamento sportivo Attrezzature sportive Articoli e materiale sportivo Affiliazione federazione Tesseramenti Iscrizione gare/campionati Rimborsi forf. L. 342/00 Compensi L. 342/00 Totale uscite

33 5 I Principi Contabili T I Principi Contabili Tavolo Tecnico per elaborazione Principi Contabili maggio 2011: - Agenzia Organizzazioni non Lucrative - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Organismo Italiano Contabilità

34 I Principi Contabili FINALITA’ E CARATTERISTI CHE GENERALI CONTINUITA’ AZIENDALE COMPETENZA ECONOMICA

35 I Principi Contabili CLAUSOL E GENERALI ESPOSIZIONE CHIARA VERIDICITA’ CORRETTEZZA ACCOUNTABILITY

36 I Principi Contabili PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO COMPRENSIBILITA’ IMPARZIALITA’ SIGNIFICATIVITA’ PRUDENZA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA COMPARABILITA’ E COERENZA VERIFICABILITA’ DELL’INFORMAZIONE ANNUALITA’ PRINCIPIO DEL COSTO EVENTUALI CONFLITTI TRA CLAUSOLE GENERALI, CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODI APPLICATIVI

37 5 Attività di controllo e vigilanza - documento CNDCEC del 16 febbraio 2011

38 Il controllo “legale e statutario” si articola nei seguenti ambiti o aree di indagine: a.rispetto della pertinente disciplima codicistica e speciale, prevista sia a livello nazionale che locale; b.Coerenza tra disposizioni statutarie e disposizioni di legge e verifica del perseguimento delle finalità statutarie; c.Adeguatezza e coerente destinazione del patrimonio rispetto allo scopo e alla tenuta dei terzi affidatari; d.Salvaguardia del patrimonio dell’ente; e.Assenza di lucro soggettivo in via diretta e indiretta; f.Rispetto delle regole sull’ordinamento interno e sull’amministrazione nonché verifica dell’effettività e del funzionamento degli organi di governo; g.Chiara identificabilità dei soggetti ai quali è delegato il potere di agire in nome e per conto dell’ente con particolare riferimento al potere di rappresentanza; h.Verifica delle corrette ed efficienti modalità di reperimento ed erogazione delle risorse.

39 CONTROLLO FISCALE Il “controllo fiscale” include tutte le verifiche che devono essere poste in essere dall’organo di controllo per il rispetto della normativa fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni sull’imposizione diretta e indiretta.  l’oggetto esclusivo o principale dell’ente sia di natura non commerciale  il reddito prodotto sia destinato ai fini istituzionali  i redditi non provengono da un’attività commerciale svolta in misura prevalente  sia rispettata la pertinente disciplina per gli enti non commerciali di tipo associativo L’organo di controllo deve accertare che siano state effettuate correttamente:  la determinazione delle imposte dirette ed indirette  gli adempimenti in materia di scritture contabili e di rendicontazione (anche con riferimento alle raccolte fondi) e in materia di comunicazioni alla Agenzia delle Entrate (ad esempio, il modello EAS)

40 5 Regimi Contabili

41 regime ordinario regime semplificato (art. 18 D.P.R. 600/73) regime forfetario (art. 145 D.P.R. 917/86) Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: regimi contabili www.odpservizi.it

42 Ricavi attivita’ servizi > 309.874,00 € e ricavi altre attivita’ > 516.456,00 € registro fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72) registro corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72) registro acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72) libro giornale (art. 14 D.P.R. 600/73) libro inventari (art. 14 D.P.R. 600/73) libro beni ammortizzabili (art. 14 D.P.R. 600/73) www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: regime ordinario

43 Ricavi attivita’ servizi < 309.874,00 € e ricavi altre attivita’ < 516.456,00 € registro fatture emesse registro corrispettivi registro acquisti Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: regime semplificato www.odpservizi.it

44 Tale regime a differenza di quello previsto dalla legge 398/91, si applica solo ai fini delle imposte sul reddito, mentre l’iva deve essere determinata nel modo ordinario. Per la determinazione del reddito si applicano i coefficienti di redditività: 1. per i servizi: - fino a € 15.493,71 coefficiente di redditività del 15% - oltre e fino a € 309.3874,14 coefficiente di redditività del 25% 2. Altre attività: - fino a € 25.822,84 coefficiente di redditività del 10% - oltre e fino a € 516.456,90 coefficiente di redditività del 15% Regime Forfettario www.odpservizi.it

45 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Regime Fiscale – Iva (art. 4 DPR 633/72) www.odpservizi.it

46 Non costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA: le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di propri associati o partecipanti e di associazioni che svolgono la medesima attività verso pagamento di un corrispettivo specifico, da parte di Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e Sportive Dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra- scolastica della persona Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nell’ambito di bar ed esercizi similari da parte di associazioni di promozione sociale nei confronti di propri associati, soci e partecipanti, a condizione che dette attività siano strettamente complementari a quelle direttamente svolte in attuazione degli scopi istituzionali Le cessioni di pubblicazioni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, di promozione sociale, culturali, religiose, assistenziali, politiche, sindacali e di categoria, effettuate prevalentemente ai propri associati Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: IVA art. 4 comma 1 DPR 633/72 modificato art. 5 comma 2 D.legs. 460/97 www.odpservizi.it

47 L’applicazione delle disposizioni agevolative previste dai commi 4 e 6 del medesimo art. 4 del D.P.R. 633/72 è subordinata alla condizione che le associazioni interessate adeguino i loro atti costitutivi o statuti, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, introducendo le seguenti clausole: divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con analoghe finalita’ in caso di scioglimento disciplina uniforme del rapporto associativo obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario intrasmissibilità della qualità di socio www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: IVA art. 4 comma 4 e 6 DPR 633/72 modificato D.legs. 460/97

48  Per coloro che “non hanno optato per la L. 398/91”, l’art. 19, comma 1 del D.P.R. 633/72 dispone che: i soggetti passivi possono portare in “detrazione”, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’imposta da loro assolta o dovuta o a loro addebitata a titolo di rivalsa “in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione” www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: IVA art. 19 comma 1 DPR 633/72

49 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Regime Fiscale – Ires (art. 73, 143 e 150 - DPR 917/86) www.odpservizi.it

50 La nozione generale di Ente No-Profit si individua negli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale www.odpservizi.it definizione di Ente No-Profit (art. 73 D.P.R. 917/86) Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: definizione di Ente No-Profit (art. 73 D.P.R. 917/86)

51  Non è considerata commerciale l’attività svolta dalle associazioni, dai consorzi, e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo - nei confronti degli associati o partecipanti - in conformità alle finalità istituzionali  Non concorrono a formare il reddito complessivo - le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: art. 148 comma 1 DPR 917/86 www.odpservizi.it

52  Sono considerate commerciali salvo quanto stabilito dall’art. 143 comma 1: –le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui hanno diritto. Questi corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo: a. come componenti del reddito d’impresa (se le operazioni hanno carattere di abitualità) b. come redditi diversi (se le operazioni sono occasionali) Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: art. 148 comma 2 DPR 917/86 www.odpservizi.it

53  Non si considerano “commerciali” determinate attività svolte dalle associazioni: –politiche –sindacali e di categoria –religiose –assistenziali –culturali –sportive dilettantistiche –di promozione sociale –di formazione extra-scolastica della persona www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: art. 148 comma 3 DPR 917/86

54  Per le associazioni “agevolate” non si considerano commerciali le attività svolte: –in diretta attuazione degli scopi istituzionali –verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti: a. degli iscritti, associati o partecipanti b. di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, di un’unica organizzazione c. dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle organizzazioni nazionali –la cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: art. 148 comma 4 DPR 917/86 www.odpservizi.it

55  Non è considerata commerciale l’attività di: –somministrazione di alimenti e bevande –organizzazione di viaggi e soggiorni Per le associazioni di promozione sociale semprechè tali attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: art. 148 comma 5 DPR 917/86 www.odpservizi.it

56  Le disposizioni agevolative di cui ai commi precedenti, si applicano a “condizione” che l’atto costitutivo e lo statuto: –siano redatti nella forma di: a) atto pubblico b) scrittura privata autenticata c) scrittura privata registrata –contengano le clausole previste dall’art. 148 comma 8 del Tuir Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: art. 148 comma 8 DPR 917/86 www.odpservizi.it

57 Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente “perde la qualifica” di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: art. 149 DPR 917/86 www.odpservizi.it

58 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Regime Forfettario (legge 398/91) www.odpservizi.it

59  Requisito soggettivo Associazioni Sportive Dilettantistiche Associazioni senza scopo di lucro e pro loco Società Sportive Dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro (art. 90 comma 1, Finanziaria 2003)  Requisito oggettivo Limite dei proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 250.000,00 € (art. 90 comma 2, Finanziaria 2003) Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Reg. Forf. (L.398/91) www.odpservizi.it

60  Il diritto ad usufruire del regime, legge 398/91 si ottiene mediante opzione: alla SIAE prima dell’anno solare nel quale si intende usufruire del trattamento di favore All’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del D.P.R. 442/97 L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio Dal 2002 l’opzione puo’ essere espressa allegando al modello Unico il quadro VO della dichiarazione IVA (D.P.R. 404/01) Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Reg. Forf. (L.398/91) www.odpservizi.it

61  Conseguenze: esonero dall’obbligo di tenuta dei registri contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e dalla presentazione della dichiarazione IVA obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto obbligo di annotare i corrispettivi ed i proventi commerciali, una volta al mese, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP assoggettamento a tutte le altre imposte indirette Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Regime forfettario (L.398/91) www.odpservizi.it

62 Non concorrono alla formazione del reddito imponibile: i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali i proventi realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate in conformità all’art. 143, comma 3, lett. a) del Tuir Per non più di due eventi all’anno e per un importo non superiore a 51.645,69 € (D.M. 10 novembre 1999) Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Reg. forfettario (L.398/91) www.odpservizi.it

63  Determinazione reddito imponibile Ires Reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando all’ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali  Determinazione Iva Detrazione dell’IVA forfetizzata: 50% dell’imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità), 1/10 per le sponsorizzazioni, 1/3 per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica Dal I° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: Ires e Iva: regime forfettario (L. 398/91) www.odpservizi.it

64  Determinazione reddito imponibile Irap La base imponibile IRAP viene determinata in base a criteri differenziati in relazione al tipo di attività esercitata. In particolare occorre distinguere tra: enti che svolgono unicamente attività istituzionale enti che svolgono anche attività commerciale Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: IRAP: regime forfettario (L. 398/91) www.odpservizi.it

65  Il valore della produzione dell’attività istituzionale è costituito: dalle retribuzioni del personale dipendente dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative dai compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: IRAP: regime forfettario (L. 398/91)

66  Il valore della produzione dell’attività commerciale è costituito: dal reddito tassabile ai fini IRES calcolato nella misura del 3% dei proventi commerciali dalle retribuzioni del personale dipendente dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative dagli interessi passivi relativi all’attività commerciale www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: IRAP: regime forfettario (L. 398/91)

67 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “Collaborazioni sportive dilettantistiche” (art. 67 DPR 917/86) www.odpservizi.it

68  i compensi, le indennità, i premi, erogati dagli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Coni in virtù dell’iscrizione al registro telematico nazionale e corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche compreso la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica sono considerati redditi diversi per specifica previsione dell’art. 67 comma 1 lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed attratti dall’imposizione del principio – favor rei – previsto dall’art.69 del Tuir.  Non concorrono a formare il reddito imponibile del percepente fino a 7.500 euro per periodo d’imposta, ovvero dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  Per la parte eccedente tali importi sono assoggettate a ritenuta così stabilita:  a titolo d’imposta fino a euro 28.158,28  a titolo di acconto per la parte eccedente www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “collaborazioni sportive dilettantistiche” (art. 67 DPR 917/86)

69 I soggetti che possono ricevere compensi, indennità e premi sono generalmente: - l’arbitro - l’atleta dilettante - l’allenatore - il cronometrista - il dirigente addetto agli arbitri - il giudice di gara - addetti di segreteria (circ. Ag. Ent. N. 21/03) www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “collaborazioni sportive dilettantistiche” (art. 67 DPR 917/86)

70 www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “collaborazioni sportive dilettantistiche” (art. 67 DPR 917/86) Tipologia di erogazione daa Aliquota Irpef Aliquota regionale Indennità – premi – compensi - rimborsi 0,17.500 Indennità – premi – compensi – rimborsi 7.500,0128.158,2823%0,9 Indennità – premi – compensi - rimborsi 28.158,2923%0,9  Obblighi dell’ente sportivo dilettantistico

71 www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “collaborazioni sportive dilettantistiche” (art. 67 DPR 917/86) Tipologia di erogazionedaaOBBLIGHI Indennità – premi – compensi - rimborsi 0,17.500 Nessun obbligo di presentazione dichiarazione dei redditi Indennità – premi – compensi – rimborsi 7.500,0128.158,28 Nessun obbligo di presentazione dichiarazione dei redditi Indennità – premi – compensi - rimborsi 28.158,29 Nessun obbligo di presentazione dichiarazione dei redditi  Obblighi dei “percepienti”

72 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “Erogazione liberale” art. 15 DPR 917/86 CNDCEC dic. 18 maggio 2011 art. 14 legge 156/05 www.odpservizi.it

73  Una significativa fonte di finanziamento per gli enti sportivi dilettantistici è rappresentata dalle erogazioni liberali, che possono essere effettuate sia da persone fisiche o società commerciali.  Il limite massimo dell’erogazione ammesso in “detrazione è di 1.500,00” euro che deve avvenire attraverso prova bancaria o postale. Il venir meno di questa modalità comporta la non detraibilità fiscale dell’erogazione.  La detrazione che i soggetti beneficiano è del “19 per cento”. www.odpservizi.it “Erogazione liberale”: -art. 15 DPR 917/86 -CNDCEC doc. 18 maggio 2011 -Art. 14 legge 156/05

74 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “ Cinque per mille ” art. 3 legge 244/07 art. 7 legge 186/04 Ag. Ent. circ. 27/E marzo 2008 www.odpservizi.it

75 Cinque per mille Art. 3 comma 5 legge 244/07 La determinazione del “cinque per mille” si può attivare a sostegno delle “associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a morma di legge”. Cinque per mille: - art. 3 legge 244/07  art. 7 legge 186/04  - Ag. Ent. Circ. 27/E marzo 2008 www.odpservizi.it

76 Procedura per iscrizione elenco beneficiari “cinque per mille”  La procedura è molto semplice basta iscriversi nell’elenco dei beneficiari attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate ed inviare all’ufficio competente del Comitato Provinciale del Coni l’autocertificazione nella quale è necessario indicare preliminarmente che: - l’associazione è costituita ai sensi dell’art. 90 legge n. 289 del 27 dicembre 2002; - il numero d’iscrizione al registro Coni; - la federazione, la disciplina sportiva associata o l’ente di promozione sportiva cui si è affiliati; - la presenza nell’organizzazione del settore giovanile; - che viene svolta in via prevalente la seguente attività: “avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, avviamento alla pratica sportiva a favore di persone di età non inferire a 60 anni, avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”. Cinque per mille: - art. 3 legge 244/07  art. 7 legge 186/04  - Ag. Ent. Circ. 27/E marzo 2008 www.odpservizi.it

77 Il rendiconto del “cinque per mille” Art. 3 legge 244/07 I soggetti ammessi al riparto del “cinque per mille” devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinati, apposito separato rendiconto dal quale risulti memoria illustrativa che in modo chiaro e trasparente, indichi la destinazione delle somme esse attribuite Cinque per mille: - art. 3 legge 244/07  art. 7 legge 186/04  - Ag. Ent. Circ. 27/E marzo 2008 www.odpservizi.it

78 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “C ontratti di sponsorizzazione e pubblicità ” art. 90 legge 289/02 art. 108 DPR 917/86 www.odpservizi.it

79  Il comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che: - i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, nonché di associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalla Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante, per presunzione assoluta, “spese di pubblicità”.  Si evidenzia che la fruizione delle’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1. i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante 2. deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. www.odpservizi.it “Sponsorizzazione e pubblicità”: art. 90 legge 289/02 art. 108 DPR 917/86

80  Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), le sponsorizzazioni sono considerate sempre attività commerciale, e ciò indipendentemente dal soggetto che le pone in essere.  Quindi, per le stesse, bisogna rispettare tutti gli obblighi previsti dalla manovra Iva.  Qual’ora l’associazione o la società sportiva dilettantistica abbia optato per il regime fiscale agevolato, legge n. 398 del 1991, in tale caso dovrà determinare l’imposta sul valore aggiunto dovuta in modo forfettario, e cioè applicando la percentuale del 90% dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni. www.odpservizi.it “Sponsorizzazione e pubblicità”: art. 90 legge 289/02 art. 108 DPR 917/86

81 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “A gevolazioni art. 90 legge 289/02 ” - ritenute del 4% art. 28 DPR 600/73 - imposta registro - imposta di bollo www.odpservizi.it

82  Ritenuta del 4% Il Coni, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a titolo di acconto sui contributi erogati alle Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche (comma 4)  Imposta di bollo Si applica l’imposta di registro in misura fissa sugli atti costitutivi e di trasformazione delle Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva (comma 5) www.odpservizi.it “A gevolazioni art. 90 legge 289/02 ” - ritenute del 4% art. 28 DPR 600/73  Imposta di registro - imposta di bollo

83  Imposta di bollo Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti posti in essere o richiesti dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (comma 6)  Tassa concessione governativa Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti ed i provvedimenti concernenti le Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche (comma 7) www.odpservizi.it Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: altre agevolazioni dell’art. 90

84 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “ tracciabilità bancaria ” art. 37 legge 342/00 www.odpservizi.it

85 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: obbligo di documentazione (art. 37 L. 342/00)  Sono soggetti all’obbligo di documentazione tutti i pagamenti a favore e versamenti effettuati da Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche di importo superiore o uguale a 516,46 € devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali ovvero secondo idonee modalità per consentire i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria www.odpservizi.it

86 Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: “ attività di controllo degli enti no profit ” - Agenzia Entrate circ. 20/E del 16 aprile 2010 - GG.FF. circ. n. 1del 29 dicembre 2008 www.odpservizi.it

87 “Attività di controllo degli enti no profit”: - Ag. En. Circ. 20/E del 16 aprile 2010 - GG.FF. circ. n.1 del 29 dicembre 2008  problematiche relative all’accesso (art. 52 DPR 633/92)  Controllo “reale” natura dell’ente, verifica presupposti art. 90 legge 289/02  Controllo adempimenti fiscali rispetto alle norme dell’art. 148 DPR 917/86 e art 4 DPR 633/72  Check List GG. FF. circ. n.1/08 www.odpservizi.it

88 Art. 30 D.L. 185/08 Legge 02/09 MANOVRA ANTICRISI

89 Art. 30 D.L. 189/08 MODELLO EAS Legge 02/09 Circ. 12/E del 09 Aprile 2009 Circ. 45/E del 29 Ottobre 2009 Circ. 51/E del 01 Dicembre 2009

90 La dichiarazione EAS impone alle associazioni l’onere di comunicare preventivamente all’AE una serie piuttosto ampia di notizie e di informazioni di carattere fiscale qualora intendano detassare le quote associative e i corrispettivi pagati dai soci per i servizi istituzionali (es. prezzi per la partecipazione a gare e campionati, per l’iscrizione alle scuole sportive, abbonamenti a piscine, palestre, ecc. oltre l’eventuale quota di iscrizione al sodalizio). Fin qui le associazioni avevano la possibilità di applicare automaticamente tale detassazione, a condizione che i loro statuti e il loro funzionamento fossero rispettosi dei vari vincoli posti dal D.Lgs 460/1997 (statuto e atto costitutivo registrato, assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, obbligo di redazione dei rendiconti, devoluzione del patrimonio ad associazioni similari in caso di scioglimento ecc). MODELLO EAS Lo scopo della dichiarazione EAS

91 Con l’approvazione dell’art.30 del Decreto 185 del 2008 - istitutivo dell’EAS - questo automatismo viene interrotto e sostituito da una sorta di scambio tra associazioni e amministrazione finanziaria: agevolazioni sì ma solo se in cambio vengono fornite le informazioni rilevanti sul comportamento del soggetto richiedente.. La dichiarazione EAS costituisce quindi un ulteriore requisito- oltre quelli già previsti dagli art. 148 del TUIR e art. 4 del DPR 633/1972- per godere della detassazione: chi la fa può accedervi, chi non ottempera ne perde, invece, il diritto, a meno di non rientrare, ovviamente, tra i soggetti esentati. MODELLO EAS Lo scopo della dichiarazione EAS

92 modello completo modello light solo punti 4,5,6,25 e 26 MODELLO EAS Le associazione obbligate al modello EAS

93 enti privati non commerciali di tipo associativo (regime dell’articolo 148 del Tuir) modello EAS completo circ.45/E del 29 ottobre 2009

94 associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri(legge 383/2000); organizzazioni di volontariato iscritte nel registro delle persone giuridiche di prefetture, ragioni o province autonome; associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche di prefetture, regioni o province autonome; onlus “parziali” (comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs 460/97) se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali, delle agevolazioni degli artt. 148 del Tuir e art. 4 del Dpr 633/72. modello EAS light solo punti 4,5,6,25 e 26 circ.45/E del 29 ottobre 2009

95 soggetti esonerat i soggetti esclusi MODELLO EAS: le associazioni non obbligate al modello EAS

96 soggetti esonerat i Associazioni pro-loco (legge 398/91); -Associazioni pro-loco (legge 398/91); -Associazioni e società sportive e dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale; -Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali (eccetto le marginali, DM 25 maggio 1995);


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