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IL LIBRETTO DI IMPIANTO decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

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1 IL LIBRETTO DI IMPIANTO decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Decreto ministeriale 10 febbraio 2014

2 Dal 1/6/2014 è obbligatorio utilizzare il nuovo libretto di impianto per il controllo e la manutenzione periodica degli impianti termici e di climatizzazione estiva. Sempre a partire da tale data dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i modelli predisposti per il rapporto di certificazione energetica per impianti di riscaldamento con potenza > di 10 kw e di condizionamento con potenza > di 12 kw

3 Rispetto all'edizione precedente, il nuovo libretto non si fonda più su due modelli (uno riferito alle centrali e l'altro al singolo impianto), ma su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell'impianto

4 Definizione di “IMPIANTI TERMICI” tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (caldaie, condizionatori d'aria, etc.) con o senza produzione di acqua calda comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore. Vi sono inclusi anche gli impianti individuali di riscaldamento. esclusi : stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, se Pnom TOT<5KW esclusi: i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale.

5 I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica sono, invece, quattro: il principale è per gli impianti di riscaldamento con generatore a fiamma e combustione; il condizionamento, il teleriscaldamento gli impianti di co-trigenerazione.

6 Il libretto (che è la carta d'identità dell'apparato) viene compilato per la prima volta dall'installatore, all'atto della messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell'impianto o dal manutentore. il nuovo modello di libretto è già disponibile sul sito del ministero Sviluppo economicoministero Sviluppo economico ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio (che dovrà essere conservato insieme al nuovo)

7 Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente locale che tiene aggiornato il catasto (la Regione). Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l'impianto sarà da sostituire

8 E’ prevista la misurazione di diversi parametri: Allegato 2 – impianti a combustione: analisi di combustione, tenuta dell’impianto, tiraggio Allegato 3 – impianti a circuito frigorifero: pressione, temperature, ricerca perdite, potenza assorbita. Allegato 4 – teleriscaldamento: temperature, portate Allegato 5 – cogeneratori: temperature, CO, potenza elettrica

9 impianti a circuito frigorifero Se l’impianto è costituito da apparecchiature soggette ai controlli F- Gas il manutentore dovrà verificare che sul registro dell’apparecchiatura siano riportati i risultati dei controlli F-Gas e che non siano state rilevate perdite.

10 impianti a circuito frigorifero Se l’impianto è costituito da più apparecchiature esenti dai controlli F-Gas (es:split ognuno con carica < 3 kg gas oppure funzionante con i vecchi H-CFC o con refrigeranti naturali) il manutentore dovrà effettuare il controllo sulle perdite di gas se dotato di patentino F-Gas oppure farlo eseguire da un addetto certificato F- Gas.

11 Periodicità controlli di legge Dpr 74/2013 art 8 tabella allegato A

12 ISPEZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONE La legge prevede che i Comuni o le Provincie (relativamente ai comuni con meno di 40.000 abitanti) effettuino verifiche almeno biennali per accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento energetico (Il costo a carico dei soggetti responsabili dell'impianto termico)

13 Priorità ispezioni impianti per i quali non sono stati effettuati i controlli periodici o per i quali gli stessi hanno rilevato problemi di funzionamento impianti con piu' di 15 anni di vita Per alcune categorie di grossi impianti sono previste ispezioni "a tappeto".

14 Ispezioni Per gli impianti domestici (Impianti di climatizzazione caldo e freddo fino a 100 Kw) l'ispezione e' sostituibile dall'accertamento del "rapporto di controllo di efficienza energetica” rilasciato dal tecnico L’ autocertificazione si effettua inviando al Comune o alla Provincia la copia dell'ultimo rapporto di controllo rilasciato dal manutentore insieme ad un "bollino" o alla ricevuta di pagamento di un bollettino postale di importo deciso dall'ente (di solito dai 5 ai 10 euro)

15 Ispezioni Per chi aderisce all'autocertificazione le eventuali ispezioni (che comunque il Comune ha facolta' di effettuare) sono gratuite, mentre per chi non aderisce il costo e' quello intero stabilito dall'ente, di solito intorno ai 50/100 euro. C'e' da dire che il fatto di non aver aderito comporta maggiori probabilita' di venir scelti per le ispezioni, quindi il relativo costo diventa, di fatto, una sorta di "sanzione".

16 Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione. Le sanzioni dipendono dal Dlgs 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500 ai 3000 € a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. Da 1000 ai 6000 € per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

17 SOGGETTO RESPONSABILE Chi lo POSSIEDE : proprietario, affittuario, usufruttuario, utilizzatore….(chi occupa l’unità immobiliare dove l’impianto è installato) Il TERZO RESPONSABILE se il generatore è situato in un locale tecnico dedicato se il responsabile ha delegato con contratto trasmesso alla Regione entro 10 gg L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO che può delegare, con il consenso dell’assemblea,un terzo responsabile.


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