La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Studi di Settore Le novità della circolare 8/E del 16 marzo 2012 Convegno del 23 maggio 2012 Monterotondo Dott. Marco Calicchia.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Studi di Settore Le novità della circolare 8/E del 16 marzo 2012 Convegno del 23 maggio 2012 Monterotondo Dott. Marco Calicchia."— Transcript della presentazione:

1 Studi di Settore Le novità della circolare 8/E del 16 marzo 2012 Convegno del 23 maggio 2012 Monterotondo Dott. Marco Calicchia

2 2 A partire dal mese di luglio 2011, gli studi di settore sono stati oggetto di numerosi “aggiornamenti”: Decreti Legge 98, 138 e 201 del 2011, Circolare 41/E del 5 agosto 2011, Decreto Legge 16 del 2 marzo 2012 – “Semplificazioni fiscali”, Circolare 8/E del 16 marzo 2012, Futura circolare esplicativa, alla luce di quanto indicato nel D.L. 16/2012. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

3 3 La circolare 8/E viene dunque emanata già sapendo che sarà immediatamente aggiornata con le novità apportate dal DL 16/2012. Partendo dall’analisi della circolare 8/E, una prima parte riguarda dei chiarimenti relativi alle novità del DL 98 e alla Circolare 41/E: Tempi di pubblicazione degli Studi di Settore. Alla lettera a) del comma 28, art 23 del DL 98, viene previsto che la pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale, a partire dall’anno 2012, debba avvenire entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

4 4 Già nel 2008, il D.L. 112 aveva aggiornato tali termini stabilendo che gli studi di settore dovessero essere approvati entro il 30 settembre, con l’eccezione solo per l’anno 2008 al 31 dicembre. Precedentemente, gli studi di settore dovevano essere pubblicati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di entrata in vigore: vigeva l’applicazione retroattiva. Con il DL 98, torniamo indietro. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

5 5 Infatti, nella stessa lettera a), viene previsto che è possibile apportare delle integrazioni agli studi di settore, al fine di tenere conto degli andamenti economici, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della loro entrata in vigore. Questo ultimo termine è già stato modificato, spostato al 30 aprile. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

6 6 La norma specifica che tali novità si applicano a partire dall’anno d’imposta 2011. Incremento delle sanzioni Data la rinnovata importanza riconosciuta agli studi di settore al fine di dotare l’AF di dati per mezzo dei quali orientare le attività di controllo, viene fortemente sanzionato ogni comportamento omissivo. Sanzioni collegate alla omessa presentazione del modello. 1) sanzione fissa: alla lettera b) sempre comma 28, art.23, viene previsto, l’applicazione della sanzione massima (€ 2.065) nel caso di omessa ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

7 7 presentazione del modello, qualora tale adempimento sia dovuto, “anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate”. Si è creata una nuova funzione a carico dell’Agenzia; l’invio di avvisi che evidenzino la posizione anomala. Tale avviso non preclude la possibilità di adeguarsi e sanare l’omissione attraverso dichiarazioni integrative o ravvedimenti operosi ed evitare la maxi sanzione; essendo una facoltà dell’Agenzia, la Stessa potrebbe non inviarli a tutti i contribuenti, penalizzando chi non riceve nulla. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

8 8 Inoltre, nella circolare 41/E viene specificato che la sanzione fissa non viene applicata nei casi un cui il modello studi di settore deve essere presentato quale allegato al modello Unico, ininfluente ai fini del calcolo, ricadendo in una delle cause di esclusione previste dalle norme: in pratica i codici 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 da indicare nei quadri per il calcolo dei redditi. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

9 9 2) sanzione variabile: in conseguenza della omessa presentazione del modello studi di settore, sempre il comma 28 dell’art.23, alle lettere e), f) e g) prevede che la sanzione ordinariamente prevista in caso di reddito imponibile inferiore a quello accertato (sanzione per infedele dichiarazione) “è elevata del 50%”. Ciò significa che nel caso di omissione del modello per la comunicazione degli studi di settore, anche a seguito del mancato adeguamento all’invito dell’Agenzia, la sanzione elevabile va dal 150% al 300% della maggiore imposta. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

10 10 Ciò applicabile sia per le imposte dirette, lettera e), sia per le imposte indirette, lettera f) e sia per l’imposta Irap, lettera g). Perché scatti questa maggiorazione del 50%, è tuttavia necessario che il maggior reddito contestato sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato. Tale “franchigia” è stata già modificata e portata al 15% con un massimo però di € 50.000 con il D.L. 16/2012. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

11 11 Tutte queste nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Decreto 98, pertanto, a partire dal modello Unico 2011 – anno d’imposta 2010. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

12 12 Ricapitolando con uno schema Violazioni commesse prima del 6 luglio 2011 Violazioni commesse dal 6 luglio 2011 Omessa presentazione del modello Studi di Settore Sanzione minima € 258 Sanzione massima € 2.065 Sanzione fissa € 2.065 ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

13 13 Analogamente per le nuove sanzioni “variabili”: Sanzione minimaSanzione massima Errata compilazione del modello Studi di Settore e maggior reddito contestato inferiore del 10% del dichiarato 100% della maggiore imposta200% della maggiore imposta Errata compilazione del modello Studi di Settore e/o errata indicazione di cause di esclusione e maggior reddito contestato superiore del 10% (15%) del dichiarato 110% della maggiore imposta220% della maggiore imposta Omessa presentazione del modello Studi di Settore e maggior reddito contestato superiore del 10% (15%) del dichiarato (applicabile per le Dr presentate dopo il 6/07/2011) 150% della maggiore imposta300% della maggiore imposta ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

14 14 Ravvedimento dell’omessa presentazione del modello. Come anticipato, la Circolare specifica che il contribuente può presentare il modello, anche a seguito dell’invito dell’Agenzia, con apposita dichiarazione integrativa nei termini previsti, usufruendo del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs 472/97. In tal modo sarà inapplicabile la maxi sanzione variabile del 50%. La presentazione del modello oltre i termini per l’invio della dichiarazione integrativa, non consentirà di usufruire dell’istituto del ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

15 15 ravvedimento operoso, ma consentirà comunque di rendere inapplicabile la maxi sanzione del 50%. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

16 16 Novità di cui al D.L. 201/2011 cd “Salva Italia” Altro pacchetto di novità che riguardano gli studi di settore è contenuto nell’art. 10, commi da 9 a 13, del D.L. 201. Viene previsto un regime di “vantaggio” per coloro che risultano congrui, coerenti e “fedeli” agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, applicabile dal periodo d’imposta 2011. Innanzitutto, tali nuove norme si applicano esclusivamente a coloro che sono soggetti all’applicazione degli studi; ne rimangono dunque esclusi coloro che rientrano in una ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

17 17 delle cause di esclusione elencate all’art. 10, comma 4, Legge 146/2008: “ricavi superiori a 7,5 milioni, che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività”. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

18 18 Quali sono questi vantaggi: 1. Sono preclusi gli accertamenti basati su presunzioni semplici ai fine delle imposte dirette ed imposta Iva: rimane applicabile l’accertamento analitico ed induttivo se si rientra nel caso di sforamento della franchigia del 10% (15%) di cui sopra. 2. Sono ridotti di 1 anno i termini di decadenza dell’attività di accertamento: da 5 a 4 anni, con l’eccezione nel caso in cui vengano contestate violazioni che comportino una denuncia per reati penali come previsto dal Dlgs 74/2000. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

19 19 3.Determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’art. 38 DPR 600/73 (redditometro), solamente nel caso in cui il reddito accertabile ecceda almeno di un terzo quello dichiarato. La franchigia precedentemente fissata in “un quinto” del reddito dichiarato, viene innalzata ad un terzo. Inoltre, tale ultimo vantaggio si deve ritenere applicabile solo per gli accertamenti su persone fisiche, ditte individuali o professionisti, non rilevando, la norma citata, per altri soggetti quali società di persone o studi associati ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

20 20 Questi vantaggi elencati possono essere ottenuti solo ed esclusivamente a due condizioni: Che il modello studi di settore sia regolarmente allegato alla dichiarazione dei redditi e che indichi fedelmente tutti i dati previsti. Che l’esito dello studio non sia solo congruo ma anche coerente con gli specifici indicatori previsti e “fedele” nei dati riportati. Qui risiede la “vera” novità sugli studi di settore. Con l’introduzione del termine “fedelmente” il Legislatore ha riportato alla ribalta l’utilizzo ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

21 21 degli studi di settore ai fini dell’accertamento sul reddito; avuta la segnalazione di “infedeltà” e/o incoerenza, che comunichiamo noi quali intermediari, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare tutti gli strumenti di cui è dotata, in primis indagini finanziarie, al fine di ricostruire ricavi e reddito. In sostanza, nella elaborazione dello studio di settore si rende necessario verificare: Fedeltà: i dati, contabili ed extracontabili debbono rispecchiare la realtà aziendale; è da verificare poi quale livello di fedeltà sarà necessario per i dati extracontabili. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

22 22 Una volta verificata la fedeltà, lo studio deve risultare congruo: naturale o per adeguamento ha la stessa valenza. Infine la coerenza: i dati indicati devono essere coerenti con gli indicatori inseriti nel modello, diversi ed aggiuntivi rispetto agli INE, e non influiscono sulla determinazione della congruità. Mentre gli indicatori INE influenzano il livello dei ricavi ai fini della congruità, i nuovi indicatori di coerenza, analizzando i dati inseriti, verificano il livello “correttezza” e di converso evidenziano le anomalie. Non vengono modificati dall’adeguamento. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

23 23 Questi nuovi indicatori di coerenza economica, come indicati dal Decreto del 26/04/2012, sono “finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione”. Il Decreto ne elenca 10: valore delle rimanenze di opere ultrannuali, costo del venduto negativo, costo del venduto negativo per i beni con aggio, costi superiori ai ricavi in riferimento a beni soggetti ad aggio o ricavo fisso, costi o ricavi relativi ad aggio anomali, ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

24 24 valore dei beni in locazione non finanziaria maggiore delle relative spese, valore dei beni in leasing maggiore delle relative spese, assenza del valore dei beni strumentali in presenza di ammortamenti, valore dei beni in leasing pari a zero e relative spese maggiori di zero, presenza di utili agli associati mentre viene evidenziata una percentuale di partecipazione pari a zero. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

25 25 Per “incentivare” la corretta compilazione e, nel caso l’adeguamento, la norma prevede che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza destinino maggiori e specifiche risorse a nuovi piani di controllo nei confronti dei contribuenti non congrui ma coerenti. Questi controllo potranno anche avvalersi delle risultanze dei conti e dei rapporti finanziari, ricercando eventuali anomalie che possano convalidare il risultato di Gerico. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it

26 26 Ed in più, nel caso in cui il contribuente sia non congruo e non coerente, i controlli saranno effettuati con l’utilizzo prioritario dei poteri riconosciuti agli Uffici in materia di indagini finanziarie (art. 32, comma 1, nn 6-bis e 7, DPR 600/73 ed art. 51, comma 2, nn 6-bis e 7, DPR 633/72). Come dire: ricerco non più la congruità, ma un risultato di coerenza nell’applicazione degli studi di settore al fine di evitare i controlli finanziari. ODCEC di TIVOLI - www.odcectivoli.it


Scaricare ppt "Studi di Settore Le novità della circolare 8/E del 16 marzo 2012 Convegno del 23 maggio 2012 Monterotondo Dott. Marco Calicchia."

Presentazioni simili


Annunci Google