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Piacenza 18 Aprile 2006 Corso del mese di Aprile 2006 Gabriele Bonati – Luca Vannoni.

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1 Piacenza 18 Aprile 2006 Corso del mese di Aprile 2006 Gabriele Bonati – Luca Vannoni

2 ARGOMENTI Trasferimento d’azienda Deduzione IRAP: aspetti pratici Apprendistato: la Formazione in Emilia Romagna

3 Trasferimento d’azienda

4 Definizione Qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda (art. 2112 c.c.).

5 Trasferimento Qualsiasi negozio che comporta un mutamento nella titolarità della gestione dell’azienda: Contratto di compravendita Usufrutto Affitto d’azienda Conferimento in società Cessione del pacchetto azionario di maggioranza?…no

6 Nozione di azienda L’oggetto del trasferimento non coincide con la definizione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c., in base al quale l' azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell' impresa.

7 Nozione di azienda La nuova nozione di “azienda”, introdotta nel 2001 e modificata dall’art. 32 del DLgs. 276/2003 ha spostato l’attenzione dai beni all’organizzazione dei mezzi di produzione. L’organizzazione può riguardare solo beni immateriali (es. know how dei dipendenti).

8 Nozione di azienda Inizialmente la Corte di Cassazione (Cass. 23 ottobre 2002 n. 14961) ha affermato che “per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. dovesse essere ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa…”

9 Nozione di azienda Già nella decisione 4 dicembre 2002 n. 17207 viene eliminato il riferimento al complesso di beni e ammette che si possa parlare di autonomia organizzativa anche in caso di trasferimento di soli lavoratori.

10 Nozione di azienda La recente sentenza 17 giugno 2005 n. 13068 individua come elemento essenziale per l’applicazione dell’art. 2112 c. c. “l’organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi”.

11 Nozione di azienda L’organizzazione deve essere intesa come attività diretta di proposito a stabilire, mediante norme esplicite, relazioni relativamente durevoli tra un complesso di persone e di cose in modo da renderlo idoneo a conseguire uno scopo.

12 Nozione di azienda La dottrina sottolinea “la deviazione di fini” dell’art. 2112: creato per tutelare gli interessi dei lavoratori è diventato funzionale all’esigenza dell’imprenditore che intende dismettere alcune attività e i dipendenti ad essi addetti, senza condizionare il passaggio dei lavoratori né al previo consenso né ad eventuali accordi collettivi o individuali.

13 Trasferimento di ramo d’azienda Articolazione funzionale autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (art. 32 DLgs 276/2003)

14 Trasferimento di ramo d’azienda: effetto ambivalente Garanzia dei diritti del lavoratore: continuità del rapporto di lavoro e responsabilità solidale del vecchio e nuovo datore di lavoro per i crediti maturati Esonero del cedente dalla necessità del consenso del lavoratore per il trasferimento del lavoratore (artt. 1406 c.c. e ss.)

15 Trasferimento di ramo d’azienda Autonomia funzionale: il ramo deve presentarsi come “una piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo” (Cass. 17 giugno 2005 n. 13068). Non può rappresentare il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficiente e non coordinate tra loro. Il ramo deve realizzare una fase della produzione aziendale, anche se ausiliaria, accessoria o strumentale a quella finale. Non rileva l’autonomia gestionale, commerciale e amministrativa del risultato produttivo.

16 Trasferimento di ramo d’azienda L’eliminazione del requisito della preesistenza (DLgs. 276/2003) consente di qualificare come ramo anche segmenti produttivi che hanno solo potenzialmente l’attitudine ad esercitare in maniera autosufficiente un’attività economica autorizzata.

17 La procedura preventiva sindacale Trasferimento di azienda, o parte di essa, in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti Il cedente e il cessionario devono dare comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento alle rispettive RSU o RSA

18 Oggetto della comunicazione Data del trasferimento prevista o proposta I motivi dell’operazione Conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori Eventuali misure in favore dei lavoratori

19 Esame congiunto Su richiesta scritta delle organizzazioni sindacali interessate o delle loro rappresentanze, presentata entro 7 giorni dalla comunicazione, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare entro ulteriori 7 giorni un esame congiunto con le stesse organizzazioni. Se entro 10 giorni non si è raggiunto un accordo, l’esame deve considerarsi comunque concluso

20 Comunicazione e esame congiunto: inadempimento L’inadempimento dei doveri di comunicazione ed esame congiunto costituisce condotta antisindacale (art. 47, 3 o comma, L. 428/90) Effetti: validità dell’atto traslativo ma inefficacia del passaggio di titolarità dei rapporti di lavoro (Cass. 23/2000)

21 Il rapporto di lavoro Continuità del rapporto: il mutamento della titolarità dell’impresa non ha nessuna conseguenza sulla tutela della stabilità del rapporto di lavoro Trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento Diritto di precedenza entro 1 anno dal trasferimento (non dalla cessazione del rapporto) per i lavoratori che non passano alle dipendenze del cessionario

22 Il rapporto di lavoro Dimissioni: se vengono rassegnate entro 3 mesi dal trasferimento e motivate con una sostanziale modifica nelle condizioni di lavoro si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c., 4 o comma)

23 Crediti di lavoro Cedente e cessionario sono coobbligati in solido per tutti i crediti (no crediti contributivi: Cass. 8179/2001) che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, indipendentemente che a quel tempo risultassero dalle scritture aziendali (es. risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo precedente al trasferimento, nonostante che la sentenza di annullamento intervenga in epoca successiva)

24 Conservazione dei diritti Il lavoratore conserva i diritti derivanti dalla propria anzianità di servizio e, più in generale, tutti i diritti derivanti dal proprio contratto di lavoro, compresi quelli nascenti da uso aziendale Il rapporto è soggetto alla disciplina collettiva applicabile prima del trasferimento fino alla sua scadenza naturale, salvo che venga sostituita mediante un apposito accordo aziendale (c.d. accordo di ingresso)

25 Trasferimento d’azienda e agevolazioni contributive Cassazione 13.05.2003, n. 7352 Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, l. n. 223 del 1991 presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tale personale da una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece una condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti di lavoro.

26 Trasferimento d’azienda e agevolazioni contributive Ove poi l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o ripreso ad operare (non rilevando nè se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante, nè lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda) la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso tale azienda costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione.

27 Trasferimento d’azienda e agevolazioni contributive Cassazione 07.05.2004, n. 8742 Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, L. 223 del 1991 presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tale personale da una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece una condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti di lavoro.

28 Trasferimento d’azienda e agevolazioni contributive Ne consegue che il presupposto per la concessione del beneficio deve essere ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato.

29 Trasferimento di azienda in crisi Non si applica l’art. 2112 c.c. nei trasferimento di attività che avvengano nel contesto di una procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione di beni, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria (art. 47, L. 428/1990) nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata….e sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione

30 Trasferimento d’azienda adempimenti Il trasferimento d’azienda (che può determinare l’estinzione o meno di alcuni soggetti coinvolti ovvero può determinare la costituzione di nuovi soggetti), con passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità, determina il sorgere di una serie di adempimenti che interessano il personale coinvolto, sia in capo al cedente sia in capo al cessionario.

31 Trasferimento d’azienda adempimenti Cedente consegnare una lettera che specifichi ai dipendenti interessati le ragioni del passaggio e le garanzie di cui gli stessi possono godere comunicare (comunicazione collettiva) al centro per l’impiego (entro 5 giorni), la cessazione del rapporto per effetto dell’operazione societaria comunicare (comunicazione collettiva) all’INAIL (entro 24 ore) l’uscita delle posizioni assicurative dei dipendenti interessati all’operazione societaria Si ricorda, a tale proposito che l’INAIL (nota del 6-5- 2003) ha precisato che in caso di passaggio di personale per effetto di operazione societaria straordinaria, senza interruzione del rapporto di lavoro, non vi è l’obbligo di effettuare la denuncia istantanea degli assicurati.

32 Trasferimento d’azienda adempimenti Cedente trasferire alla società cessionaria i fondi delle retribuzioni differite, maturati dai lavoratori interessati fino alla data del passaggio (tredicesima, quattordicesima, gratifiche, ecc.); trasferire alla società cessionaria i fondi delle ferie maturate e non ancora godute, nonché il fondo dei permessi retribuiti o per riduzione di orario ; trasferire al cessionario il fondo TFR maturato dai dipendenti interessati al passaggio;

33 Trasferimento d’azienda adempimenti Cedente passare al cessionario i progressivi fiscali per metterlo in condizioni di effettuare i conguagli (di fine anno e di fine rapporto dopo il passaggio), emettere il CUD e dichiarare i redditi nel mod. 770/semplificato, con i dati complessivi; passa al cessionari i dati relativi all’assistenza fiscale non ancora completata e i dati relativi al recupero rateizzato delle addizionali all’IRPEF, comunale e regionale. Ai fini fiscali (certificazioni e dichiarazioni) è necessario che il cedente comunichi al cessionario anche le somme corrisposte ai lavoratori interessati all’operazione sulle quali sono state applicate le ritenute con i criteri della tassazione separata (per esempio arretrati anni precedenti; anticipazioni di TFR), nonché le somme eventualmente trattenute ma non versate per effetto dell’eventuale estinzione.

34 Trasferimento d’azienda adempimenti Cedente Se il cedente per effetto dell’operazione societaria si dovesse estinguere, dovrà procedere alla chiusura delle posizioni assicurative (INPS, INAIL, e altri fondi)

35 Trasferimento d’azienda adempimenti Cessionario consegnare ai singoli dipendenti acquisiti, il nuovo contratto di lavoro (lettera di assunzione), compresa la dichiarazione del numero di iscrizione nel libro matricola comunicare (comunicazione collettiva) all’INAIL l’inserimento (entro 24 ore), nella propria posizione (nelle posizioni) assicurativa/e, del personale acquisito Si ricorda, a tale proposito che l’INAIL (nota del 6-5-2003) ha precisato che in caso di passaggio di personale per effetto di operazione societaria straordinaria, senza interruzione del rapporto di lavoro, non vi è l’obbligo di effettuare la denuncia istantanea degli assicurati.

36 Trasferimento d’azienda adempimenti Cessionario comunicare (comunicazione collettiva) al Centro per l’Impiego l’avvenuta assunzione dei lavoratori con la motivazione assegnare l’anzianità figurativa ai lavoratori acquisiti; prendere in carico (contabilità) i fondi ferie, TFR, mensilità aggiuntive dei lavoratori acquisiti; inserire nella procedura paghe i progressivi fiscale e contributivo dei dipendenti acquisiti per i relativi adempimenti; continua nelle operazioni di assistenza fiscale e completa la trattenuta rateizzata delle addizionali all’IRPEF;

37 Trasferimento d’azienda adempimenti Cessionario effettuare i conguagli di fine rapporto e di fine anno, complessivi (tenendo conto anche dei redditi corrisposti del precedente sostituto); rilasciare le certificazioni CUD con i redditi complessivi; dichiarare i redditi complessivi nel mod. 770/semplificato; versare le ritenute fiscali (e i contributi) non versati dal cedente per effetto dell’eventuale estinzione di quest’ultimo;

38 Trasferimento d’azienda adempimenti Cessionario verificare se l’inserimento di nuovo personale faccia scattare l’obbligo di assumere personale protetto (collocamento obbligatorio) e conseguentemente: richiedere l’assunzione; oppure rivedere l’eventuale convenzione; oppure fare domanda di parziale esonero; oppure ove ne ricorrono i presupposti proporre richiesta di compensazione territoriale); gestire le eventuali particolarità contrattuali fissate in sede di procedura sindacale.

39 Trasferimento d’azienda adempimenti Cessionario Se il soggetto che acquisisce è di nuova costituzione occorrerà aprire le nuove posizioni assicurative, vidimare i libri obbligatori (o ottenere le autorizzazioni per l’utilizzo di sistemi equipollenti, esempio stampa laser), compreso il registro infortuni, adempiere alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: nomina responsabile sicurezza, nomina medico competente, valutazione dei rischi, comunicazioni alla DPL e all’ASL, ecc

40 Deducibilità IRAP: aspetti pratici

41 Deduzione IRAP La Finanziaria 2005 ( commi 347 e 348 della L. 311/2004), ha introdotto (modificando l’art. 11 del D.Lgs. 446/1997), con decorrenza 2005, una nuova deduzione da applicare alla base imponibile IRAP con particolare riguardo alle aziende operanti al sud. Tale deduzione è rappresentata dal costo del lavoro degli assunti a tempo indeterminato ed è legata all’incremento dell’occupazione (requisito indispensabile). La deduzione è stata modificata dall’art. 11-ter del D.L. 35/2005, L. 80/2005 (c.d. legge sulla competitività).

42 Deduzione IRAP Destinatari Sono ammessi a fruire dell’agevolazione in argomento i soggetti indicati nell’art. 3, c. 1, lettere da a) a e), del D.Lgs. 446/1997 escluse le Amministrazioni Pubbliche, le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale

43 Deduzione IRAP Periodo del beneficio e condizioni Il beneficio è concesso, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, ai soggetti (come individuati al precedente punto) che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati (media aritmetica; i part time contano in proporzione; gli stagionali in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato) nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale si intende fruire della deduzione L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 2359 C.C.).

44 Deduzione IRAP Periodo del beneficio e condizioni Nelle ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, la deducibilità in commento spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita. La deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego.

45 Deduzione IRAP Operatività Per l’applicazione della deduzione occorre rispettare le seguenti condizioni: –effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nei 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31-12-2004. Per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare i tre periodi d’imposta interessati sono quindi rappresentati dal 2005, 2006 e 2007; –L’incremento occupazionale deve risultare alla fine del periodo d’imposta interessato. Esempio (periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) Al 31-12-2005 occorre confrontare i lavoratori a tempo indeterminato a tale data rispetto al numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel 2004.

46 Deduzione IRAP Operatività E’ sufficiente, come precisato dall’Agenzia elle entrate, che dal predetto confronto scaturisca una differenza positiva (anche in misura decimale – si veda l’esempio successivamente riportato) per dare il diritto all’azienda di applicare il beneficio (la deduzione dalla base imponibile) per tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d’imposta. La deduzione spetterà fino al periodo d’imposta in corso al 31-12-2008 anche se l’incremento occupazionale rilevato non sarà mantenuto nei successivi esercizi di vigenza dell’agevolazione, sempre che i lavoratori interessati non cessino il rapporto di lavoro.

47 Deduzione IRAP Operatività Occorre tenere presente che la deduzione potrà essere fruita, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, per i nuovi assunti che risultano, alla fine del periodo d’imposta, in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d’imposta. Vale a dire che occorre osservare le seguenti condizioni: –a fine anno (periodo d’imposta) i lavoratori a tempo indeterminato devono risultare ad incremento rispetto alla media dell’anno precedente; –il numero degli assunti a tempo indeterminato deve risultare, al termine del periodo d’imposta, in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel periodo d’imposta; – la forza occupazionale complessiva a fine anno (periodo d’imposta) deve risultare in eccesso rispetto alla media (occupazione complessiva) del periodo d’imposta in corso al 31-12-2004.

48 Deduzione IRAP Operatività La circolare precisa inoltre che nell’ipotesi in cui il nuovo lavoratore venga assunto e licenziato (o risolva il rapporto di lavoro) nel corso del medesimo periodo d’imposta, in relazione allo stesso non si renderà applicabile l’agevolazione. Non rilevano invece le assunzioni che verranno effettuate nel periodo d’imposta 2008. In tale periodo d’imposta sarà possibile applicare il beneficio per i rapporti instaurati a tempo indeterminato nei tre precedenti periodi (sempre che siano state rispettate le prescritte condizioni).

49 APPLICAZIONE PRATICA Periodo d’imposta (coincidente con l’anno solare) n. dip. a tempo indet. cessati n. dip. a tempo indet. assunti Lavorator i a tempo indet. al 31/12 Media lavoratori a tempo indet. anno precedente Incremento (+) Riduzione (-) Neutro (=) n. dip. agevol abili Anno 2005-52726,3+ 0,75 Anno 2006 -Ipotesi in cui le cessazioni non riguardino le assunzioni del 2005 - Ipotesi in cui le cessazioni riguardino le assunzioni del 2005 5 5 di cui 3 assunti nel 2005 3333 25 26,5 -1,5 5 (*) 2 (*) Anno 2007-32826,7+ 1,33 (***) Anno 2008 (**)3 (***) (*) Assunti a tempo indeterminato nel 2005 e ancora in forza. (**) Si possono applicare i benefici per lavoratori assunti nei tre periodi d’imposta precedenti. (***) Più i cinque lavoratori agevolabili assunti nel 2005 al verificarsi, nell’anno 2006, della prima ipotesi, ovvero più i due lavoratori agevolabili assunti nel 2005 al verificarsi, nell’anno 2006, della seconda ipotesi

50 CALCOLO DEL BENEFICIO Lavoratori agevolabili Costo singolo lavoratore (*) Deduzione teorica massima Deduzione teorica spettante Incremento costo del lavoro rispetto all’anno precedente Lavoratore A (tutto l’anno) € 25.000€ 20.000 Lavoratore B (dal 1°/7) € 9.500€ 10.000€ 9.500 Lavoratore C (part time tutto l’anno) € 12.000€ 20.000€ 12.000 Totali € 46.500€ 50.000€ 41.500€ 35.000 (*) Si ritiene depurato dagli oneri (come per esempio i premi INAIL) gi à considerati deducibili dalla base imponibile IRAP Essendo emerso che l ’ incremento complessivo del costo del lavoro è risultato inferiore al costo dei lavoratori in soprannumero, la deducibilit à applicabile risulta pari a € 35.000 e deve essere distribuita proporzionalmente sui tre lavoratori agevolabili (interpretazione data dall ’ Agenzia delle Entrate e non rilevabile dalla norma). Vale a dire: Lavoratore “A” = 35.000 x 20.000/41.500 = 16.867,47 Lavoratore “B” = 35.000 x 9.500/41.500 = 8.012,05 Lavoratore “C” = 35.000 x 12.000/41.500 = 10.120,48 Totale deduzione 35.000,00 (*) x 4,25% = 1.487,50 effettivo beneficio (*) Applicabile anche nei periodi d ’ imposta successivi (fino al 2008) sempre che non intervenga la cessazione del rapporto o la decadenza del beneficio. Per il lavoratore B la deduzione per i periodi d ’ imposta successivi dovr à essere ragguagliata a 12 mesi, nel rispetto del massimale di € 20.000 (l ’ ammontare deducibile sar à quindi pari a € 16.024,10).

51 DECADENZA DAL BENEFICIO Periodo d’imposta Media annua lavoratori a tempo indet. Lavoratori a tempo indet. al 31/12 Differenza rispetto all’anno precedente Media annua forza complessi va Forza complessi va al 31/12 Differenza rispetto al 2004 Decadenza 200426,3 28,2 200526,527,0+ 0,728,5+ 0,3NO (*) 200626,726,8+ 0,328,0- 0,2SI (**) 2007 28,0+ 1,328,7+ 0,5NO (***) (*) Si applicano i benefici della deduzione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato agevolabili (**) Interviene la decadenza del beneficio per gli assunti nel 2005 e 2006 agevolabili (***) Si applica il beneficio (fino al 2008) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato agevolabili nel 2007

52 Deduzione IRAP Casi particolari Contratti a termine: si ritiene in mancanza di precisazioni ufficiali, così come previsto per il bonus assunzioni, che la trasformazione di un contratto a termine equivalga a una assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, verrà computata sia nella media occupazione a tempo indeterminato (e complessiva) sia nella forza a tempo indeterminato a fine periodo d’imposta.

53 Deduzione IRAP Casi particolari Contratto a termine – esempio - Assunto il 1’-10-2004 Durata 12 mesi 1’-10-2005 trasformazione a tempo indeterminato Il soggetto si computa: –Nel calcolo della forza media complessiva dell’anno 2004 –Nella forza complessiva al 31-12-2005 –Nella forza a tempo indeterminato al 31-12-2005 –Se dai dati della forza occupazionale emerge un risultato positivo, il costo per il periodo da contratto a tempo indeterminato potrà essere portato, nei limiti e alle condizioni previste, in deduzione dalla base imponibile IRAP

54 Deduzione IRAP Casi particolari Impresa di nuova costituzione - esempio Impresa costituita il 1’-9-2005 Il 1’-9-2005 sono stati assunti 4 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e due lavoratori a termine (6 mesi) I lavoratori assunti non provengono dall’assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti Soluzione: Il costo dei 4 lavoratori assunti a tempo indeterminato danno diritto alla deduzione IRAP, nei limiti (4/12 di € 20.000) e alle condizioni previste

55 Deduzione IRAP Casi particolari Impresa di nuova costituzione che incorpora un’altra impresa prendendo in carico il relativo personale (4 lavoratori a tempo indeterminato) L’impresa non matura alcun diritto di deducibilità IRAP per i 4 dipendenti assorbiti. Non rappresentano incremento occupazionale (soggetti da considerasi neutri)

56 Deduzione IRAP Casi particolari Gruppi di mprese L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta clausola, coincide con quella prevista per il bonus assunzioni, conseguentemente si ritengono applicabili le precisazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nella Ris. N. 214/2001)

57 Deduzione IRAP Casi particolari Operazioni societarie straordinarie In analogia con quanto stabilito per le aziende di nuova costituzione, si ritiene che l’assorbimento di personale proveniente da altre società non conti come incremento occupazionale

58 Deduzione IRAP Sud e aree svantaggiate Nelle aree svantaggiate, il beneficio (assunzioni a tempo indeterminato nei previsti ambiti territoriali), applicabile per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, è così determinato: –deroghe di cui all’art. 87, par. 3, lettera a), del trattato U.E. (c.d. Obiettivo 1 – si veda la circolare): il beneficio, calcolato come sopra, è quintuplicato; –deroghe di cui all’art. 87, par. 3, lettera c), del trattato U.E. (c.d. Obiettivo 2 – si veda la circolare): il beneficio, calcolato come sopra, è triplicato.

59 Deduzione IRAP Sud e aree svantaggiate L’utilizzo della maggiorazione è subordinata al rispetto del regolamento CE n. 2204/2002, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti a favore dell’occupazione (v. p. 2 della circolare) ed opera, esclusivamente, con riferimento ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato negli ambiti territoriali sopra esposti. Per il beneficio in ogni caso non rileva che la sede legale sia ubicata altrove. L’agevolazione maggiorata è utilizzabile anche se complessivamente superiore al costo effettivo del lavoro dei lavoratori assunti in soprannumero. In ogni caso, come precisa l’Agenzia delle entrate, il beneficio può essere usufruito entro i massimali di intensità di aiuto fissati dalla Commissione europea. Tali massimali sono riportati nella circolare in commento (a cui si rinvia).

60 Deduzione IRAP Sud e aree svantaggiate - esempio Azienda ubicata in Puglia Assunzione di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato (sono rispettati i requisiti di legge). Costo salariale annuo € 22.000. Deduzione base dall’IRAP a norma delle disposizioni in commento € 17.000 Calcolo della misura massima dell’aiuto di stato fruibile –€ 22.000 x 2 = € 44.000 –€ 44.000 x 35% intensità di aiuto massimo per la Puglia = € 15.400 Calcolo della deduzione IRAP –€ 17.000 x 5 = € 85.000 –€ 85.000 – 17.000 deduzione base in ogni caso spettante = € 68.000 che rappresenta l’aiuto di Stato.

61 Deduzione IRAP Sud e aree svantaggiate - esempio Beneficio IRAP aggiuntivo –2005 = € 68.000 x 4,25% = 2.890 –2006 = € 68.000 x 4,25% = 2.890 –2007 = € 68.000 x 4,25% = 2.890 –2008 = € 68.000 x 4,25% = 2.890 Totale 11.560 L’agevolazione sarà interamente fruibile perché inferiore al massimale di intensità di aiuto prevista per la Regione Puglia.

62 Deduzione IRAP Altre agevolazioni Si ricorda, infine, che la vigente normativa in materia di base imponibile IRAP prevede una serie di esclusioni (applicabili autonomamente) a prescindere dalla condizione di nuovo assunto in soprannumero. Conseguentemente, l’applicazione della la deduzione per i nuovi assunti, secondo le regole sopra esposte, si ritiene debba tenere conto, ove risultasse più favorevole, delle agevolazioni di carattere strutturale, per esempio: –lavoratore disabile nuovo assunto al nord a tempo indeterminato: la deduzione integrale (senza limiti) è applicabile a prescindere dal realizzarsi delle condizioni che regolano la deduzione per l’incremento occupazionale oggetto del presente intervento; –premi dovuti all’INAIL: sono sempre componenti deducibili, conseguentemente si ritiene che le regole per l’applicazione della deduzione per incremento occupazionale debbano essere applicate sul costo del lavoratore interessato al netto dei premi INAIL (che sono sempre totalmente deducibili).

63 Apprendistato: la Formazione in Emilia Romagna

64 Apprendistato in Emilia Romagna: la formazione In applicazione della L.R. n. 17/2005, la Regione Emilia Romagna ha deliberato: La formazione degli apprendisti in Emilia Romagna (delib. 236/2006) Le disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, per la validazione dell’offerta formativa e per l’approvazione di un catalogo regionale relativo all’offerta (delib. 237/2006)

65 Apprendistato in Emilia Romagna: la formazione Per l’applicazione del nuovo apprendistato occorre la contemporanea presenza della legge regionale e della regolamentazione contrattuale; la formazione degli apprendisti, promossa dalla Regione, è realizzata dai soggetti accreditati dal sistema formativo regionale (per i soggetti accreditati presenti nella provincia di Piacenza, vedere elenco nel sito della Regione);

66 Apprendistato in Emilia Romagna: la formazione la durata della formazione minima è pari a 120 ore/anno (il percorso formativo regionale è fissato in 240 ore complessivamente); la durata minima dell’apprendistato è pari a 2 anni (professionalizzante di cui al D.Lgs. 276/2003) ovvero a 18 mesi (se risulta applicabile ancora la legge 196/1997); la formazione promossa dalla Regione può riguardare sia le iniziative di formazione esterna all’azienda secondo il D.Lgs. 196/1997 sia la formazione secondo il D.Lgs. 276/2003 (esterne o interne). Conseguentemente, la struttura formativa definita dalla Regione è rivolta a tutti gli apprendisti, sia quelli assunti a norma del D.Lgs. 276/2003, sia quelli assunti a norma della L. 196/1997;

67 Apprendistato in Emilia Romagna: la formazione per l’accesso alla formazione regionale l’impresa e l’apprendista individuano un percorso formativo corrispondente alla Qualifica del SRQ e si rivolgono all’ente formativo accreditato (iscrivendosi all’unità formativa prescelta). Quest’ultima comunica all’azienda condizioni e tempi per l’attuazione della formazione (di norma la risposta interviene non oltre i 3 mesi); qualora l’ente formativo non fosse in condizione di fornire il percorso formativo prescelto (senza alternativa), le aziende che applicano ancora la L. 196/1997 potranno godere in ogni caso delle agevolazioni contributive, mentre le aziende già rientranti nel D.Lgs. 276/2003 dovranno attivarsi direttamente per adempiere all’obbligo formativo;

68 Apprendistato in Emilia Romagna: la formazione il percorso formativo del catalogo regionale è finanziato dalla Regione attraverso il riconoscimento del voucher all’apprendista (erogato però all’ente formativo di iscrizione). Il valore del voucher non può superare il 50% della quota di partecipazione individuale al percorso formativo individuato nel catalogo.

69 Apprendistato: gli interpelli al Ministero del lavoro I limiti di età dell’apprendista nella vecchia disciplina, così come chiarito per il professionalizzante, devono intendersi compiuti, vale a dire 24 o 25 o 28 o 29 anni e 364 giorni. Tale interpretazione vale anche per le altre tipologia contrattuali la cui attivazione è subordinata a specifici requisiti di età, salvo che la formulazione normativa lo escluda espressamente (Min. Lav. Prot. 2702, 24-3-2006)

70 Apprendistato: gli interpelli al Ministero del lavoro La valutazione della capacità formativa delle aziende spetta, a norma dell’art. 49, c. 5, del D. Lgs. 276/2003, alla contrattazione collettiva e alla legislazione statale (in linea con la sent. Della Corte Cost. 50/2005) e non alla Regione


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