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Roma, 10 maggio 2012 Sede ASSTRA ASSTRA L’aiuto alla crescita economica (ACE) Dott.ssa Eleonora Pallante Studio Legale Tributario.

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1 Roma, 10 maggio 2012 Sede ASSTRA ASSTRA L’aiuto alla crescita economica (ACE) Dott.ssa Eleonora Pallante Studio Legale Tributario

2 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Premessa L’art. 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 201, n. 214, ha introdotto nel nostro ordinamento un’agevolazione per le imprese che si finanziano con capitale proprio, anziché con il debito. Tale misura denominata ACE (aiuto alla crescita economica) è un incentivo alla capitalizzazione. Si premiano in questo modo le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivante dal capitale di rischio.

3 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Premessa L’ACE è commisurata ad una percentuale degli incrementi del patrimonio netto dell’impresa e si sostanzia in una deduzione che riduce il reddito complessivo netto dichiarato. Poiché l’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito complessivo netto (cfr. art. 1 del D.L. 201/2011) essa non rileva ai fini dell’IRAP.

4 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Premessa La norma (art. 1, comma 8, D.L. n. 201/2011) demandava l’attuazione della nuova disciplina a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del D.L. n. 201. Tale decreto è stato approvato il 14 marzo 2012 e ha chiarito, unitamente alla relazione illustrativa, i molti dubbi su tale istituto.

5 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Premessa Il beneficio previsto dall’ACE trova applicazione sin dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 (cfr. comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 201).

6 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ambito soggettivo Possono fruire dell’agevolazione le imprese esercitate sia in forma individuale che collettiva, sia soggette all’IRES che all’IRPEF. In particolare ai sensi dell’art.1 del D.L. n. 201 possono usufruire del beneficio: - le società per azioni e in accomandita per azioni; - le società a responsabilità limitata; - le società cooperative;

7 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ambito soggettivo (segue) - le società di mutua assicurazione; - le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001; - le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003; - gli Enti pubblici e privati, trust, residenti nel territorio dello stato con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale.

8 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ambito soggettivo Non assume rilevanza ai fini dell’agevolazione il settore economico di riferimento o la dimensione aziendale delle società beneficiarie. Per le società di persone di natura commerciale e per le imprese individuali la norma subordina l’applicazione della disciplina ai soli soggetti in regime di contabilità ordinaria (art. 1, comma 7 del D.L. 201). Sono esclusi gli enti non commerciali, ancorché esercenti un’attività commerciale.

9 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ambito soggettivo L’art. 9 del decreto di attuazione ha previsto ulteriori ipotesi di esclusione soggettiva della disciplina, stabilendo che il beneficio – per quanto d’interesse - non si applica alla società: a)assoggettate alle procedure di fallimento, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; b)assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;

10 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ambito soggettivo c) assoggettate alla procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’art. 54 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

11 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ambito soggettivo Tali fattispecie sono procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica e per le quali si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari. Sono, perciò, incluse nell’ambito di applicazione dell’ACE le società in liquidazione e quelle che hanno avviato procedure che prevedono la continuazione dell’attività d’impresa allo scopo di evitare l’instaurarsi di procedure concorsuali.

12 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ambito soggettivo Al contrario, le società di comodo rientrano tra i soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione (nei limiti più avanti precisati). Dubbi sono stati sollevati in dottrina in riferimento alla spettanza della agevolazione per le società di capitali costituitesi alla fine del 2010 con chiusura del primo esercizio sociale il 31 dicembre 2011.

13 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il meccanismo di applicazione L’agevolazione opera come deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, di un importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del “nuovo capitale proprio” rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2010.

14 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Per il periodo in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale dell’incremento del capitale proprio è fissata al 3%. Per i periodi successivi, e quindi dal 2014, l’aliquota annuale sarà determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, incrementabili fino al 3% a titolo di compensazione del maggior rischio.

15 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il meccanismo di applicazione L’agevolazione opera dopo aver determinato il reddito complessivo netto (scomputate le eventuali perdite pregresse). Per beneficiare, dunque, dell’agevolazione è necessario, quindi, aver conseguito un reddito imponibile.

16 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il meccanismo di applicazione L’agevolazione non esaurisce i propri benefici nell’esercizio in cui si verificano gli incrementi patrimoniali, essendo questi destinati a cumularsi negli anni successivi. Ai fini della determinazione dell’agevolazione, si sommano tutti gli incrementi patrimoniali verificatesi negli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2010, di modo che l’agevolazione risulterà via via più significativa attraverso la stratificazione degli incrementi.

17 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il meccanismo di applicazione L’art. 11 del decreto attuativo ha introdotto il limite secondo cui in ciascun esercizio la variazione in aumento del “nuovo capitale proprio” non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie). Come si evince dalla Relazione ministeriale la nozione di patrimonio netto include gli utili e le perdite di esercizio. Sembrano quindi superate le istruzioni al modello Unico che, con riferimento al rigo RS113, col. 5, indicano la non inclusione dell’utile nel patrimonio netto.

18 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il meccanismo di applicazione Inoltre, in caso di insufficienza di reddito complessivo netto dichiarato (ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 201/2011), l’eccedenza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito imponibile dei periodi di imposta successivi, senza limitazioni temporali né quantitative.

19 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il meccanismo di applicazione Ne deriva che, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, le società che riportano eccedenze di ACE possono rilevare, nel rispetto dei relativi principi contabili di riferimento, attività per imposte anticipate corrispondenti alle minori imposte che saranno versate nei periodi d’imposta successivi.

20 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Le modalità di determinazione dell’ACE Il “nuovo capitale proprio” (su cui applicare il rendimento del 3%) è definito e determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, nonché in base alla regole previste dal decreto di attuazione.

21 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Le modalità di determinazione dell’ACE In particolare, concorrono alla formazione del “nuovo capitale proprio”, costituendo variazioni in aumento: a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

22 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Le modalità di determinazione dell’ACE Costituiscono, invece, variazioni in diminuzione: a)le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci o partecipanti, a qualsiasi titolo effettuate; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

23 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il “nuovo capitale proprio” non è una grandezza statica. E’ una grandezza dinamica che si modifica nell’ammontare cumulando, anno per anno, le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione rilevanti ai fini dell’agevolazione. In ciascun periodo di imposta, il nuovo capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l’incremento – pari alla somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione – rispetto al patrimonio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con l’esclusione dell’utile d’esercizio.

24 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Le variazioni positive del patrimonio Le variazioni in aumento che si considerano rilevanti ai fini della formazione del “nuovo capitale proprio” sono costituite da: - Conferimenti in denaro; - Accantonamenti a riserva di utili, ad eccezione di quelli destinati a riserve non disponibili.

25 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Conferimenti in denaro Sono conferimenti in denaro, quelli destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati a riserva. A titolo esemplificativo, costituiscono conferimenti in denaro: - I versamenti eseguiti a fronte di ricostruzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione; - I versamenti a fondo perduto o in conto capitale;

26 (segue) - I versamenti dei soci per sovraprezzo di azioni o quote; - I versamenti per gli interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; - La conversione di obbligazioni in azioni. Condizione necessaria per la rilevanza dei conferimenti in denaro è la effettiva esecuzione degli stessi.

27 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il decreto attuativo (art. 5, comma 2, lett. a) stabilisce, inoltre, che hanno natura di conferimento in denaro anche: le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale. Invece, non incrementano il nuovo capitale proprio i finanziamenti erogati dai soci, in quanto gli stessi costituiscono debiti per la società.

28 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Quanto al momento in cui possono ritenersi rilevanti i conferimenti in denaro, il comma 4 dell’art. 5 del decreto attuativo stabilisce che essi rilevano dalla data di versamento. Nel caso di rinuncia al credito, l’aumento del capitale proprio rileva, invece, dalla data dell’atto di rinuncia e, nel caso di compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, dalla data in cui assume effetto la compensazione.

29 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Nel caso di emissione di obbligazioni convertibili, l’aumento del patrimonio netto rileva a partire dalla data in cui ha effetto la conversione.

30 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Accantonamenti a riserva di utili Come variazione positiva del “nuovo capitale proprio” rilevano gli accantonamenti di utili a riserva, ad esclusione delle riserve non disponibili. Tali variazioni positive rilevano a partire dall’esercizio in cui si sono formate le relative riserve.

31 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Il decreto, all’art. 5, comma 5, esclude la rilevanza ai fini dell’ACE delle seguenti riserve: a)quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione; b)quelle formate con utili realmente conseguiti che non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini (copertura di perdite e aumenti gratuiti di capitale).

32 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Sono riconducibili alle riserve di cui alla lett. a): - La riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell’art. 2426, comma 1, n. 4) del c.c. (c.d. equity metod); - La riserva di cui all’art. 2426, n. 8 bis) del c.c. derivante dalla valutazione delle attività e passività in valuta; - Le riserve per rivalutazioni volontarie.

33 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Sono riconducibili alle riserve di cui alla let. b): - La riserva per l’acquisto di azioni proprie (art. 2357 - ter c.c.); - La riserva per l’acquisto di azioni della controllante (art. 2359 - bis c.c.).

34 L’aiuto alla crescita economica (ACE) La scelta effettuata dal decreto, è quella di rendere rilevanti quelle riserve formate con utili realmente conseguiti, che ancorchè non distribuibili, sono tuttavia utilizzabili a copertura di perdite e/o ad aumento del capitale. E’ il caso della riserva legale che pur non essendo distribuibile per vincolo di legge è sicuramente utilizzabile a copertura delle perdite (in tal senso cfr. relazione illustrativa).

35 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Variazioni negative del patrimanio Costituiscono riduzioni rilevanti ai fini dell’ACE, le attribuzioni delle seguenti poste del patrimonio netto: - Riserve di utili (distribuzioni dividendi); - Capitale sociale; - Riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale; -Riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni.

36 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Non rilevano le riduzioni patrimoniali derivanti dalla destinazione di riserve alla copertura di perdite di esercizio, dato che non dà luogo ad alcuna attribuzione di elementi di patrimonio ai soci o partecipanti. Non costituisce elemento negativo della variazione del capitale proprio la perdita d’esercizio.

37 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Ai sensi del comma 4, dell’art. 5 del decreto, i decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.

38 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Il comma 8 dell’art. 1 del DL 201/2011 e l’art. 10 del decreto attuativo prevedono disposizioni antielusive volte a contrastare comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio a fronte della medesima immissione di capitale proprio.

39 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Tali disposizioni si basano sul presupposto che le caratteristiche della direzione unitaria e della pluralità soggettiva tipiche dei gruppi societari possono favorire capitalizzazioni “a cascata” con la conseguenza che beneficerebbero dell’agevolazione più soggetti relativamente ad un medesimo aumento di capitale proprio.

40 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Le operazioni espressamente individuate come elusive dalla norma non esauriscono, però, la casistica delle fattispecie elusive, restando in via generale applicabili, le norme antielusive previste dagli artt. 37, comma 3, e 37-bis del DPR n. 600/1973 (Relazione al decreto).

41 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Con riferimento alle fattispecie espressamente individuate dalla norma, il contribuente può comunque dimostrare l’assenza di moltiplicatore della base di calcolo dell’ACE attraverso la presentazione di un’istanza di disapplicazione della norma antielusiva (ex comma 8 dell’art. 37- bis del DPR n. 600/1973).

42 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Le disposizioni antielusive previste dall’art. 10 riguardano le operazioni poste in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, tra i quali siano stati posti in essere: Conferimenti in denaro; Acquisti di aziende e di partecipazioni; Incrementi dei crediti di finanziamento.

43 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Tali disposizioni (ex comma 1 dell’art. 10) si applicano ai soggetti IRES ed IRPEF che nel corso del periodo d’imposta sono controllanti ex art. 2359 c.c. di analoghi soggetti o che sono controllati, insieme ad altri, dallo stesso controllante.

44 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Disposizioni antielusive In tali situazioni, la variazione in aumento di cui all’art. 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti effettuati (post 2010) a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla chiusura dell’esercizio ovvero in successivi esercizi (comma 2). L’effetto di tale disposizione è quindi quello di determinare una sterilizzazione degli incrementi di capitale della società che ha effettuato il conferimento.

45 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Disposizioni antielusive Disposizioni antielusive Il meccanismo di sterilizzazione agisce sulla società che ha operato il conferimento (la conferente) e non sulla società che ha ricevuto l’apporto (la conferitaria), la quale può beneficiare dell’ACE rilevando il conferimento ricevuto come variazione in aumento del capitale proprio.

46 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Operazioni straordinarie Il decreto ministeriale di attuazione non contiene disposizioni specifiche in merito alle operazioni straordinarie, posto che esse non costituiscono, di per sé, presupposto per l’applicazione dell’agevolazione. La relazione illustrativa del decreto ha, inoltre, precisato che “trovano applicazione, tendenzialmente, i principi generali che connotano tali operazioni”.

47 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Fusione Tale operazione non è idonea a determinare alcuna variazione rilevante ai fini ACE, né in aumento né in diminuzione e ciò neppure nel caso in cui la fusione avvenga con concambio di azioni (con un incremento del P.N. della società incorporante o risultante dalla fusione), e ciò in quanto ai fini della fruizione dell’agevolazione non rilevano gli incrementi patrimoniali in natura, ma solo quelli in denaro ovvero gli accantonamenti di utili a riserva. Deve considerarsi irrilevante la circostanza che fra gli elementi dell’attivo dell’incorporata siano incluse somme di denaro.

48 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Scissione Per la scissione valgono le medesime considerazioni in merito alla irrilevanza dell’operazione a creare incrementi di patrimonio netto rilevanti ai fini della disciplina.

49 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Scissione La ripartizione tra la società scissa e le società beneficiarie dell’incremento di capitale proprio in precedenza formatosi sulla scissa dovrebbe avvenire con il criterio fissato dall’art. 173, comma 4 del TUIR per le posizioni soggettive, e cioè in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile rispettivamente trasferite o rimaste sulla scissa. Di conseguenza, il criterio di ripartizione dovrebbe valere anche per le eccedenze di ACE formatesi presso la scissa in periodi precedenti d’imposta.

50 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Trasformazione Nei casi di trasformazione da società di persone e viceversa, la variazione in aumento del capitale investito, nei periodi successivi alla trasformazione stessa, rileva secondo le regole del nuovo tipo di società anche per le variazioni in aumento del capitale investito formatesi prima della trasformazione.

51 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Conferimento Per i conferimenti di azienda o rami di azienda, deve ritenersi che gli aumenti di capitale “accumulati” presso la conferente, rilevanti ai fini ACE, restino in capo a quest’ultima e non si trasferiscano alla conferitaria. Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 176 del TUIR, quest’ultima subentra nella posizione del conferente in ordine ai valori fiscali dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita, ma non eredita le posizioni soggettive (tra cui l’agevolazione ACE).

52 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Esempio: Il PN (senza utile) della Società A al 31.12.10 è pari a 100. Nel corso dell’esercizio i soci sottoscrivono un aumento del capitale a pagamento di 70; il PN al 31.12.2011 è, pertanto, pari a 170. La società A sottoscrive un aumento di capitale a pagamento di 30 nella Società B (che possiede al 100%).

53 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Esempio: In sostanza: Società A Società B Conferimento di 100 Conferimento di 30

54 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Determinazione del “nuovo capitale proprio” della società A. V.A.(conferimento in denaro) 70 - disposizione antielusiva 30 Nuovo capitale proprio 40 Il valore individuato è inferiore al limite del PN al 31.12.11 (pari a 170) Rendimento nozionale 3% di 40 =1,2

55 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Modello unico SC 2012 La determinazione del beneficio spettante viene eseguita nel quadro RS

56 L’aiuto alla crescita economica (ACE) L’agevolazione va poi indicata nel rigo RN6, col. 3 (modello Unico 2012 SC)

57 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Da ultimo si evidenzia che si è posto il problema se tale agevolazione potesse essere portata in diminuzione dal reddito minimo delle società di comodo. In senso favorevole all’abbattimento poteva farsi riferimento al precedente interpretativo di cui alla Circ. n. 53 del 2009 (anche se relativo al c.d. bonus di capitalizzazione di cui all’art. 5 del D.L. 78/2009).

58 L’aiuto alla crescita economica (ACE) Tale conclusione sembra confermata dalle istruzioni al modello Unico 2012 SC (Quadro RQ sez. 20)


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