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PARTITI, MODELLI ELETTORALI, SISTEMA POLITICO FAVORIRE LA POLITICA AL FEMMINILE Ferrara, 20-21 Settembre 2013 Prof. Paolo Veronesi.

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1 PARTITI, MODELLI ELETTORALI, SISTEMA POLITICO FAVORIRE LA POLITICA AL FEMMINILE Ferrara, 20-21 Settembre 2013 Prof. Paolo Veronesi

2 SISTEMI ELETTORALI = Meccanismi per trasformare i voti in seggi Sistemi elettorali PROPORZIONALI I seggi sono distribuiti ai vari partiti in proporzione ai voti ottenuti dagli stessi Rischi e Caratteristiche -Frammentazione del sistema politico (introduzioni di correttivi) -Coalizioni di governo scelte dopo la consultazione elettorale -Rilievo delle Segreterie di partito Di norma, consentono l’elezione di un buon numero di donne se: -presenza di Circoscrizioni ampie (oppure piccole, con liste bloccate); -partiti di dimensioni significative; -favore delle Segreterie di partito; - esistenza di particolari sanzioni

3 LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 - Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici. Art. 1. Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici. 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi. ….. 7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

4 Sistemi elettorali MAGGIORITARI (o tendenzialmente tali) Il seggio in palio in un determinato collegio viene (in vario modo) assegnato a chi ottiene più voti ITALIA Il referendum del 1993 segna il passaggio da un sistema elettorale proporzionale a un sistema elettorale “misto”, prevalentemente maggioritario Caratteristiche - 75% di parlamentari eletti su base maggioritaria (in collegi uninominali) -25% eletti con un sistema elettorale proporzionale, che funzionava in modo diverso al Senato e alla Camera Assegnazione della quota proporzionale: Senato: si recuperavano i migliori candidati non eletti nei collegi uninominali Camera: era prevista una seconda scheda elettorale con una “lista bloccata” di candidati

5 Lista bloccata per l’elezione del 25% dei deputati -Introduzione dello zipper system (legge n. 277/1993) -Norme antidiscriminatorie previste anche nella legge n. 81/1993 (per le elezioni dei Consigli comunali) -Sentenza costituzionale n. 422/1995: queste misure sono dichiarate illegittime. “Esse non si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi”. Critiche.

6 Rimaneva la quota MAGGIORITARIA (75 %) Effetti NORMALI dei sistemi elettorale maggioritari - Le coalizioni politiche che si candidano a governare il Paese si conoscono prima delle elezioni; - I loro programmi (tendenzialmente) si conoscono già al momento del voto; - (Maggiore) possibilità di far valere la responsabilità politica dei partiti e dei loro candidati. Di norma, i sistemi maggioritari sono considerati “ostili” alle candidature femminili. In genere, le elette si dimezzano Tuttavia, non mancano misure adottabili per evitare queste conseguenze: -Sanzioni finanziarie; -Prevedere maggiori spazi di visibilità mediatica; -Sanzione dell’inammissibilità delle liste; -Meccanismi di selezione delle candidature (“primarie”) con liste di sole donne in taluni collegi (Labour Party); -Il c.d. “Gemellaggio” o twinning (Labour Party); -Proposta di Lorenza Carlassare (coppie di candidati dei due sessi); -Proposta Saule Panizza: quote di finanziamento aggiuntivi in ragione delle candidature femminili.

7 Legge elettorale n. 270/2005 (c.d. Porcellum) - Delinea un sistema elettorale proporzionale di coalizione con numerose “soglie di sbarramento”. Soglie alla Camera: 2%, 4%, 10% Soglie al Senato: 3%, 8%, 20%. - Prevede un premio di maggioranza per la lista/coalizione più votata (340 seggi alla Camera; 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione al Senato). - Liste bloccate. - Assoluta mancanza di “meccanismi antidiscriminatori” (pur dopo che, a seguito della sentenza n. 422/1995, erano stati modificati gli artt. 51 e 117, comma 7, Cost., ed era intervenuta la sentenza n. 49/2003 della stessa Corte costituzionale): un’incostituzionalità per omissione?

8 POPOLO DELLA LIBERTA’ Art. 1 - Il Popolo della Libertà Il Popolo della Libertà… garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall’art. 51 della Costituzione della Repubblica. Art. 23 - Responsabili nazionali di Settore Su proposta del Comitato di coordinamento, il Presidente nazionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto con i tre Coordinatori i responsabili dei seguenti Settori, i quali partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale: …. -Responsabile Settore Pari Opportunità …

9 LEGA NORD IX Disposizione finale Statuto: “Nei Direttivi nazionali e provinciali, a seguito di specifico invito da parte dei medesimi Direttivi, deve essere prevista la presenza, con il solo diritto di parola, del rappresentante delle associazioni di Sport Padania, delle Donne, del Volontariato e della Famiglia”. UDC Art. 57. Il Consiglio nazionale è composto: a) dal Segretario Politico; b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e da 250 non Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti dall’apposito regolamento; nonché da 25 donne e 25 giovani (al di sotto di 35 anni), eletti con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale… c) da 15 donne rappresentative di diverse regioni. Art. 61. La Responsabile Pari opportunità del Partito partecipa alla Direzione Nazionale.

10 PARTITO DEMOCRATICO Articolo 1…. 3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Articolo 9… 7. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere.

11 Articolo 19… 1. Il Regolamento quadro di cui all’articolo 18, comma 3, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:… b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;… c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile. Articolo 25… 1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità. 2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici. 3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

12 ITALIA DEI VALORI Art. 3… Il partito si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale. Art. 14… Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste deve essere assicurato laddove possibile il coinvolgimento degli aderenti nel rispetto dell’equilibrio dell’equa rappresentanza fra i sessi con almeno il 30% di ciascun genere. Si deve inoltre tenere conto del radicamento territoriale dei candidati.

13 MOVIMENTO 5 STELLE ("Non Statuto") Nessun riferimento al "genere". SEL Declinazione di tutte le espressioni e le cariche al maschile e al femminile Art. 12. La formazione delle liste per le elezioni delle cariche interne deve rispettare la “differenza di genere” Art. 19. In tutti gli organismi e le Assemblee dei diversi livelli, la presenza di un sesso (rispetto all’altro) non può essere inferiore al 40%

14 Legge elettorale della Regione Campania (l. 27 marzo 2009, n. 4) -Legge di tipo proporzionale che abolisce il “listino del Presidente” e prevede un premio di maggioranza a favore delle liste collegate al candidato eletto (60% oppure 55%); -Si stabilisce che in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3; -Si stabilisce la presenza di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica radiotelevisiva e nei messaggi autogestiti; -Nella scheda l’elettore può esprimere fino a due preferenze: in questo caso i candidati prescelti devono appartenere a sessi diversi; -Sentenza costituzionale n. 4/2010: quest’ultima norma è del tutto legittima.

15 LEGGE 23 novembre 2012, n. 215 - Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Art. 2. Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province. ……. c) 1) Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»; 2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»

16 LEGGE 23 novembre 2012, n. 215 - Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Art. 4 - Modifica all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale. 1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».

17 Una novità, foriera di sviluppi (ormai in corso…) Il caso delle norme di principio antidiscriminatorie contenute negli Statuti regionali, provinciali, comunali. Vincolatività nella formazione delle Giunte: riconoscimento (oscillante) della giurisprudenza. Pronunce d’illegittimità da parte di taluni giudici amministrativi (TAR Puglia, TAR Molise e TAR Campania) e altre decisioni di segno contrario (TAR Lombardia e TAR Veneto: tali norme sarebbero solo programmatiche). Il Consiglio di Stato ha talvolta sposato la tesi della vincolatività e, altre volte, optato per la natura solo programmatica di tali norme. ERGO: un braccio di ferro ancora in corso; un “diritto vivente” in formazione.

18 NORME PER L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Legge n. 90/2004: introduzione di una norma antidiscriminatoria “a tempo” -Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai 2/3; -Inammissibili le liste composte da più di un candidato in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi; -Sanzione economica per i partiti che non rispettino la proporzione dei 2/3: riduzione progressiva dei rimborsi elettorali; -Premio economico per i partiti che abbiano proclamata eletta un a quota superiore a 1/3 dei candidati di entrambi i sessi; -Misura “a tempo”: vale per due turni elettorali

19 Perché è importante la presenza femminile in politica? -Per riaffermare il principio di uguaglianza (artt. 3, 51, 117 Cost.); -Per porre nuovi temi e nuove domande; -Per introdurre un “punto di vista” tendenzialmente diverso; -Perché sempre più spesso la politica è chiamata ad assumere decisioni che coinvolgono il mondo e lo stesso corpo delle donne; -Perché la questione femminile intercetta quella del Multiculturalismo; -Perché risolvere i problemi delle donne serve inevitabilmente a risolvere anche i problemi di altre persone; -Per il suo significato simbolico (produttivo di altre conseguenze positive).

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22 Susan Glaspell (1876 – 1948) vincitrice del premio Pulitzer


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