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Ordine degli Avvocati di Piacenza I “MOBILI” CONFINI DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA (post sentenze Milano, Piacenza…e altre) Centro Congressi Università.

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1 Ordine degli Avvocati di Piacenza I “MOBILI” CONFINI DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA (post sentenze Milano, Piacenza…e altre) Centro Congressi Università Cattolica S. Cuore Piacenza, 13 Maggio 2016

2 Relatori PROF. ANTONIO ALBANESE Ordinario di diritto civile Facoltà di Economia e Giurisprudenza Presidente Corso di laurea in Giurisprudenza Università Cattolica di Piacenza AVV. STEFANO DALL’ARGINE Foro di Piacenza DR. ANTONINO FAZIO Magistrato del Tribunale di Piacenza Presenta Avv. DARIO MAZZONI Referente Commissione Formazione del C.O.A. di Piacenza

3 CONDOTTA -ATTO MEDICO ERRORE RESPONSABILITA’ DANNO

4 R.C. PROFESSIONALE IN AMBITO CIVILE CONTRATTUALE - EXTRACONTRATTUALE Responsabilità contrattuale : quando una parte non esegue esattamente la prestazione (“inadempimento di un’obbligazione” assunta [artt. 1176 e 1218 c.c.])…non solo per contratto ma avente come fonte anche un qualsiasi atto o fatto (non illecito) idoneo a produrre un’obbligazione (Cass. SS.UU. 14712/2007). Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana): quando il danno è cagionato da un fatto illecito che lede un diritto assoluto (vita o integrità fisica), colui che l’ha causato deve risarcirlo a prescindere dall’esistenza di un rapporto pregresso con la persona danneggiata. In omaggio al principio del neminem laedere, il responsabile del danno è tenuto al risarcimento della modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto danneggiato (art. 2043 c.c.)

5 I PASSAGGI…. - C.C. Sez. Un. 577/2008 natura contrattuale della R.C. sia della struttura sanitaria, pubblica o privata (a), sia del medico che ha eseguito le prestazioni (b)… a) trova fondamento nel c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria (con l’accettazione del paziente nella struttura - C.C. 8826/07); dunque una resp. contrattuale verso il paziente sia per il fatto della struttura sia per quello del personale dipendente o ausiliario – art. 1228 c.c. b) il fondamento della resp. contrattuale del medico verso il paziente va ravvisato: - in caso di rapporto diretto tra medico e paziente, nel contratto di prestazione d’opera assunto dal primo nei confronti del secondo; - in caso di rapporto tra I due che trovi la propria occasione nel “contratto di spedalità” tra un paziente e la struttura sanitaria ove opera il medico nel c.d. contatto sociale (C.C. 8826/07, C.C. 4198/2010, C.C. 2334/2011).

6 Legge 8.11.2012 n. 189 di conversione del D.L. 58/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute Art. 3/I: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Dunque: colpa medica depenalizzata dalla L. Balduzzi, ma obbligo ex art. 2043 c.c. del “risarcimento per fatto illecito”

7 Tribunale di Milano Sez. I Civ. 17-23.07.2014 n. 9693 Est. P. Gattari …ferma la responsabilità contrattuale della struttura pubblica o privata, il medico risponde solo extra contrattualmente per le condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera diverso dal contratto concluso con la struttura: l’obbligazione del medico scaturisce solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi da illecito aquiliano che il danneggiato ha l’onere di provare. Dunque una rimeditazione, anzi una metanoia di un più che ventennale orientamento che qualificava come contrattuale sia la responsabilità della struttura che quella dei sanitari che ivi operavano.

8 Ed in questa linea: Trib. Milano sent. n. 10261 del 18.8.14 Est. Flamini Trib. Milano sent. n. 13753 del 18.11.14 Trib. Milano sent. n. 14320 del 2.12.14 Est. R. Bichi Trib. Brindisi sent. del 18.7.14 Trib. Cremona sent. del 1.10.13… Trib. Milano conferma la propria linea interpretativa (resp. del medico ospedaliero extracontrattuale)… Sez. I civile sent. 15.1.15 Est. P. Gattari

9 Contra… Trib. Milano Sez. V sent. n. 13574 del 18.11.14 Trib. Milano sent. del 27.01.15 Trib. S. Maria Capua Vetere sent. del 14.06.14 Trib. Rovereto sent. del 29.12.13 Trib. Cremona sent. del 19.09.13 Trib. Bari sent. del 14.02.14 Trib. Palermo sent. del 19.06.14 ……e…… Cass. Civ. sent. n. 4030/2013, n. 4792/2013, n. 6093/2013 e ord. n. 8940 del 17.04.14 (che riconferma che la responsabilità medica sanitaria è da ricondurre nell’alveo della responsabilità contrattuale).

10 Contra… Trib. Roma Sez. XIII° sent. del 30.04.15 Est. Moriconi Trib. Modena sent. n. 1674 del 21.9.15 Est. S. Cividali Trib. Bologna sent. n. 2650 del 14.9.15 Est. P. Iovino Trib. Reggio Emilia sent. n. 282 del 7.3.16 Est. L. Ramponi Trib. Bologna sent. n. 947 del 14.4.16 Est. F. Neri ….Trib. Piacenza sent. n. 827 del 6.11.15 Est. A. Fazio Trib. Piacenza n. 156 del 22.3.16 Est. A. Fazio

11 L’art. 3/I della L. Balduzzi laddove prevede che “l’esercente la professione sanitaria non risponde penalmente per colpa lieve, fermo restando l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.”, intende solo escludere in tale ambito l’irrilevanza della colpa lieve. L’inciso vorrebbe significare che il Legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale; lo stesso non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. Non sembra ricorrere insomma alcunchè che induca il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (riaffermate da C.C. sent. N. 4792/2013). Per i Giudici di Piazza Cavour dunque la Legge Balduzzi non ha mutato i criteri d’imputazione della r.c. del medico con i conseguenti effetti in punto prescrizione e prova.. Corte di Cassazione ord. n. 8940 del 17.04.14


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