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Due variazioni sul tema della dipendenza servile nelle poesie di Orazio 9 aprile 2014 Dipartimento di Studi Umanistici Francesca Reduzzi.

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1 Due variazioni sul tema della dipendenza servile nelle poesie di Orazio 9 aprile 2014 Dipartimento di Studi Umanistici Francesca Reduzzi

2 Schiavi in diritto romano Gli schiavi (servi ) nelle fonti denominati anche homines, uomini, o mancipia erano considerati res, cose, oggetti giuridici, ed erano, in particolare, res mancipi (=quelle che potevano essere oggetto dell’antico rapporto di mancipium).

3 Schiavi in diritto romano Il dominus (in epoca arcaica, Plauto, definito erus) aveva ogni potere sul proprio servus, vitae ac necis Ma a volte se ne serviva in attività commerciali se lo schiavo dava prova di essere in grado di fare gli interessi del padrone -le conseguenze di tutti i negozi compiuti da schiavi ricadevano sul dominus

4 Il dominus poteva concedere al proprio schiavo un compendio di beni, in genere una somma di denaro, di cui restava titolare veniva gestita dal servus stesso era detto peculium

5 Hor. Epist. II 2 vv. 1-19 Flore, bono claroque fidelis amice Neroni siquis forte velit puerum tibi vendere natum Tibure vel Gabiis et tecum sic agat: (Trad. U. Dotti, Feltrinelli 2008) Mio Floro,amico fedele del forte e illustre Tiberio, supponi che un tale nel venderti un ragazzetto nato a Tivoli o a Gabi, ti faccia l’offerta così:

6 Hor. Epist. II 2 vv. 1 ss. “hic et 4 candidus et talos a vertice pulcher ad imos fiet eritque tuus nummorum milibus octo, verna ministeriis ad nutus aptus erilis, litterulis Graecis imbutus, idoneus arti 8cuilibet: “ Splendido quale è, come vedi, bello dai talloni ai capelli, ben fatto davvero, è tuo per non più di ottomila stesterzi. Nato in casa, è buono a tutti i servizi; lo guidi col gesto e perfino sa un poco di greco. Capace di ogni mestiere

7 Hor. Epist. II 2 vv. 1 ss. 8 argilla quidvis imitaberis uda; quin etiam canet indoctum sed dulce bibenti. multa fidem promissa levant, ubi plenius aequo laudat venalis qui volt extrudere merces: tenero come l’argilla bagnata. Canta pure ad orecchio; ma è un piacere quando si pranza. Il troppo promettere, è vero. Fa sì che si sia poco creduti quando si vanta la merce di cui ci si vuole disfare;

8 Hor. Epist. II 2 vv. 1 ss. 12res urget me nulla; meo sum pauper in aere. nemo hoc mangonum faceret tibi; non temere a me quivis ferret idem. semel hic cessavit et, ut fit, in scalis latuit metuens pendentis habenae” ma io non ho l’acqua alla gola: non ho molto, ma debiti niente. Nessun mercante di schiavi ti farebbe un prezzo così né io stesso lo farei al primo venuto. Solo una volta ha sgarrato, e, sai come accade, si nascose sotto le scale temendo che afferrassi la frusta dal muro”.

9 Hor. Epist. II 2 vv. 1 ss. 16 des nummos, excepta nihil te si fuga laedat: ille ferat pretium poenae securus, opinor prudens emisti vitiosum; dicta tibi est lex; insequeris tamen hunc et lite moraris iniqua? Beh: che faresti? Se il fatto di quella sua fuga non ti desse troppo fastidio, pagheresti e l’altro, tranquillo, se ne andrebbe senza temere penali. Perché no? Che la merce avesse difetto sei pure stato avvertito: stancherai il tuo venditore logorandolo in una causa sballata?

10 Cicerone sulla vendita di schiavi Cic. de officiis 3.71. Nec vero in praediis solum ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. E non solo nel caso di compravendita degli immobili il diritto civile, che deriva dalla legge naturale, punisce la malizia e la frode, ma anche nella vendita degli schiavi è esclusa ogni frode da parte del venditore.

11 Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium. Dice, infatti, l'editto degli edili: «Chi vende uno schiavo è tenuto a conoscerne i difetti, e risponde al compratore dello stato di salute, della tendenza alla fuga, della predisposizione a commettere furti».

12 L ’ Editto edilizio: la versione di Gellio Gell. N.A. 4.2.1: In edicto aedilium curulium,qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit:«Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit». Aulo Gellio, Notti Attiche: Nell ’ editto degli edili curuli, nella parte in cui si dispone della vendita di schiavi, così era scritto: «Si curi che sulla tavoletta dei singoli schiavi sia così scritto,che facilmente si possa comprendere se vi sia qualche malattia o vizio,chi sia fuggitivo o vagabondo abituale, o non sia esente da responsabilità nossale».

13 L ’ Editto edilizio: La versione di Ulpiano D.21.1.1.1 (Ulp. 1 ad edictum aedilium curulium): Aiunt aediles: «Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto» Ulpiano, libro I del commento all ’ editto degli edili curuli: Gli edili dicono: «Coloro che vendono schiavi informino gli acquirenti di qualunque malattia o vizio di qualcuno, di chi sia fuggitivo o vagabondo abituale, di chi non sia responsabile per nossa; tutte queste affermazioni, nel momento in cui saranno venduti gli schiavi, siano pronunciate a voce alta e chiara»

14 Mercati e vendite schiavi Le vendite di schiavi avvenivano di solito nei mercati Gli edili curuli (magistrati patrizi ordinari sine imperio creati a partire dal 367 a.C.) avevano giurisdizione sui mercati All’inizio della carica emanavano un editto su modello di quello pretorio (probabilmente a partire dal II secolo a.C.)

15 Cos’è un editto (età repubblicana) Atto di autoregolamentazione Contiene l’indicazione dei princìpi giuridici ai quali il magistrato si sarebbe attenuto nell’anno di gestione della sua carica Amministrazione della giustizia

16 Valutazione del testo edittale nelle versioni di Gellio e di Ulpiano Le indicazioni indispensabili per i venditori risultano le stesse, ma si notano delle discrepanze. Si ritiene che il testo di Gellio presenti una versione più antica di quella che si legge in Ulpiano.

17 Dal passo delle Notti Attiche: previsione edilizia che gli schiavi venduti al mercato dovessero avere al collo una tavoletta con l'indicazione, oltre che del nome e della provenienza, delle malattie o difetti fisici da cui erano affetti, se fossero vagabondi abituali (errones) o fuggitivi (fugitivi), e se non fossero liberi da nossa.

18 G. Boulanger, Il mercato degli schiavi (1886)

19 l'editto fu concepito per le vendite al mercato, compiute per lo più dai venaliciarii (=mercanti di schiavi); In seguito le regole previste furono estese a ogni vendita fuori dai mercati.

20 Poiché la tavoletta al collo non si accordava con le nuove modalità di vendita, le prime frasi dell'editto furono sostituite da un'espressione generica (quella che si ritrova in Ulpiano): qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores…, anche se il vizio doveva poi essere ripetuto «a voce alta e chiara» (palam recte pronuntianto).

21 Commento all ’ editto edilizio: Ulpiano D.21.1.1.2 (Ulp. I ad ed.aed.cur.): Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri debere. Lo scopo per il quale fu proposto questo editto era di far fronte alle falsità dei venditori e di venire in soccorso dei compratori tutte le volte che fossero stati ingannati dai venditori: perché osserviamo che il venditore, anche se ignorava le disposizioni dell’editto, sarà comunque obbligato.

22 “Categorie” di schiavi D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.): Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret: ut ait Pedius, propter dignitatem hominum: Molto giustamente gli edili non hanno voluto che uno schiavo sia accessorio di una cosa di minor valore, affinché non venga commessa qualche frode contro l’editto o il ius civile: come dice Pedio, “per riguardo alla dignità dell’uomo”.

23 alioquin eandem rationem fuisse et in ceteris rebus: ridiculum namque esse tunicae fundum accedere. Altrimenti la stessa ragione vi sarebbe stata anche per tutte le altre cose; ridicolo, infatti, sarebbe che un fondo fosse accessorio (della vendita) di una tunica.

24 Ceterum hominis venditioni quidvis adicere licet: nam et plerumque plus in peculio est quam in servo, et nonnumquam vicarius qui accedit pluris est quam is servus qui venit. È peraltro permesso dare qualunque cosa come accessorio della vendita di uno schiavo; di solito vi è più valore nel peculio che nello schiavo, e talvolta il vicario che accede è di valore maggiore dello schiavo che viene venduto.

25 Chi sono i vicarii? Come si è visto nel passo del Digesto su riportato, si introduce una nuova figura di schiavo, il vicario. Poteva infatti avvenire, soprattutto nel periodo di massima espansione della schiavitù (II sec. a.C.-II sec. d.C.), che gli schiavi avessero altri schiavi a loro sottoposti, a volte compresi nel loro peculio, detti appunto servi vicarii.

26 In alcuni casi gli schiavi in posizione superiore, detti solo nei Digesta giustinianei servi ordinarii, potevano avere svariati vicarii nel loro peculio. Gli schiavi vicari in genere venivano affidati agli ordinari dal dominus perché fossero istruiti in determinate attività, ma a volte erano gli stessi schiavi ordinari a procurarsi dei vicari.

27 Caratteristiche del peculio D. 15.1.40 pr. Marcianus libro quinto regularum. Peculium nascitur crescit decrescit moritur, et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat peculium simile esse homini. Il peculio nasce, cresce, decresce, muore, e quindi Papirio Frontone diceva in modo elegante che il peculio è simile all’uomo.

28 D. 15.1.40.1. Quomodo autem peculium nascitur, quaesitum est. Et ita veteres distinguunt, si id adquisiit servus quod dominus necesse non habet praestare, id esse peculium, si vero tunicas aut aliquid simile quod ei dominus necesse habet praestare, non esse peculium. È stato chiesto in che modo nasca il peculio. Ed i veteres (giureconsulti) operano questa distinzione: se lo schiavo acquisisce qualcosa che il dominus non è tenuto a fornirgli, questo fa parte del peculio; se invece acquisisce tuniche o qualcosa di simile che il proprietario è tenuto a fornirgli, questo non fa parte del peculio.

29 D. 15.1.40.1. Ita igitur nascitur peculium: crescit, cum auctum fuerit: decrescit, cum servi vicarii moriuntur, res intercidunt: moritur, cum ademptum sit. Così, dunque, nasce il peculio. Cresce quando viene aumentato, diminuisce quando gli schiavi vicari muoiono, o le cose che ne fanno parte vengono meno; muore quando viene tolto.

30 Hor. Sat. II 7 vv. 79-83 Sive vicarius est, qui servo paret, uti mos vester ait, seu conservus, tibi quid sum ego? Nempe tu, mihi qui imperitas, aliis servis miser atque duceris ut nervis alienis mobile lignum. Quisnam igitur liber? sapiens sibique imperiosus, … Se chi obbedisce a uno schiavo è un vicario, come usate dire voi, o un conservo, che cosa sono io per te? In realtà tu che stai qui a comandarmi, sei un infelice che servi altri, un burattino a cui altri tirano i fili. Chi è dunque libero? Il saggio, che è padrone di sé stesso…

31 Dai versi di Orazio sembra che gli schiavi tra loro non sentano le gerarchie, ma si considerino conservi (compagni di schiavitù) Tuttavia se andiamo a esaminare qualche fonte diversa ci rendiamo conto che non sempre è così

32 CIL. VI 5197(=ILS.1514) Musico Ti. Caesaris Augusti/ Scurrano disp(ensatori) ad fiscum Gallicum/ provinciae Lugdunensis/ ex vicariis eius qui cum eo Romae cum/ decessit fuerunt benemerito/ Venustus negot(iator)/ Decimianus sump(tuarius)/ Dicaeus a manu/ Mutatus a manu/ Creticus a manu/ Agathopus medic(us)/ Epaphra ab argent(o)/ Primio ab veste/ Communis a cubic(ulo)/ Pothus pediseq(uus)/ Tiasus cocus/ Facilis pediseq(uus)/ Anthus ab arg(ento) Hedylus cubicu(larius)/ Firmus cocus/ Secunda.

33 A Musico Scurrano, (schiavo) di Tiberio Cesare Augusto, amministratore addetto al fisco gallico della provincia Lugdunense, tra i vicari che erano con lui a Roma quando morì, (dedicano) al benemerito l’addetto agli acquisti e alle vendite Venusto, l’addetto al settore spese Decimiano, il segretario Diceo, il segretario Mutato, il segretario Cretico, il medico Agatopo, il custode delle suppellettili d’argento Epafra, il guardarobiere Primio, l’addetto alla camera da letto Commune, l’accompagnatore Poto, il cuoco Tiaso, l’accompagnatore Facile, il custode delle suppellettili d’argento Anto, l’addetto alla camera da letto Edilo, il cuoco Firmo, Seconda.


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