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Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Sistema normativo dell’UE - 1 prof. A. Venchiarutti.

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Presentazione sul tema: "Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Sistema normativo dell’UE - 1 prof. A. Venchiarutti."— Transcript della presentazione:

1 Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Sistema normativo dell’UE - 1 prof. A. Venchiarutti

2 Le competenze normative della UE Il fondamento delle competenze normative della UE; – Il principio di attribuzione (art. 5 TUE) Competenze esclusive, competenze concorrenti e competenze parallele; L’art. 352 TFUE Principio di sussidiarietà e di proporzionalità Sistema normativo - 1 2

3 Fonti del diritto UE  Diritto originario o primario  Diritto derivato (art. 288 TFUE) Diritto primario – Trattati istitutivi (e modifiche); – Accordi internazionali (Accordi tra gli Stati membri); – Principi fondamentali dell’ordinamento UE;  Diritto derivato (art. 288 TFUE) Sistema normativo - 1 3

4 Fonti del diritto UE Gerarchia delle fonti?: non è prevista espressamente alcuna forma di gerarchia degli atti dell’Unione – (Dichiarazione n. 16 (allegato T. Maastricht: conferenza intergovernativa 1996 “riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un’appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme”?); – (v. Trattato per la Costituzione Europea NON E’ ENTRATO IN VIGORE: Articolo 10: Diritto dell’Unione 1. La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri. Articolo 32: Atti giuridici dell’Unione 1. Per l’esercizio delle competenze attribuitele nella Costituzione, l’Unione utilizza come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri) Trattati (TUE, TFUE) hanno “rango costituzionale”?: – Potere delle istituzioni di emanare atti si fonda sui Trattati; – Art. 288 TFUE (ex art. 249 TCE) non menziona le disp.ni dei Trattati: è implicito che le norme dei Trattati siano poste ad un livello superiore a quelle prodotte dagli atti adottati dalle istituzioni; – Art. 263 TFUE: «violazione dei Trattati» costituisce motivo di impugnazione degli atti delle istituzioni Sistema normativo - 1 4

5 Fonti del diritto UE Il Trattato di Lisbona instaura una gerarchia delle norme di diritto derivato compiendo una precisa distinzione, agli articoli 289, 290 e 291 del TFUE, tra gli atti legislativi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione; Si definiscono atti legislativi gli atti giuridici adottati mediante la procedura legislativa ordinaria o speciale. Per contro, gli atti delegati sono atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Il legislatore (Parlamento e Consiglio) può delegare alla Commissione il potere di adottare tali atti. – L'atto legislativo definisce gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere come pure, all'occorrenza, i procedimenti d'urgenza. Il legislatore fissa inoltre le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere il diritto di revoca della delega, da un lato, e il diritto di sollevare obiezioni, dall'altro. Gli atti di esecuzione sono generalmente adottati dalla Commissione, che è competente a farlo nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti Sistema normativo - 1 5

6 Fonti del diritto UE Diritto primario: – Trattati istitutivi: fonte primaria ordinamento comunitario; – Trattati di modifica (principalmente: AUE, Maastricht, Amsterdam, Nizza, Lisbona); – Trattati di adesione dei singoli Stati (comportano modifiche, più o meno ampie, anche TCE); – Atti di “revisione semplificata”: formalmente decisioni del Consiglio sottoposte a procedure di approvazione nei singoli Stati comunitari (es. atto Consiglio elezione PE suffragio universale diretto 20.9.76; c.d. Compromesso di Lussemburgo 18.1.1966; etc.); Sistema normativo - 1 6

7 Diritto UE – Accordi internazionali Accordi tra Comunità e Stati terzi (o Org.zioni internazionali): parte integrate dell’ordinamento giuridici comunitario; Trattati istitutivi sovra ordinati agli accordi internazionali; – Art. 309, § 6: Corte di giustizia può essere chiamata a esercitare controllo preventivo compatibilità tra accordo e Trattato; Es.: parere Corte giust. 2/94 in merito compatibilità Trattato con Convezione Europea Diritti dell’Uomo; no: art. 5: comunità dispone solo poteri attribuiti; nessuna disposizione attribuisce alle istituzioni comunitarie potere di dettare norme in materia di diritti dell’uomo o concludere in tale materia accordi internazionali; no adesione Comunità alla CEDU sulla base dell’art. 308 TCE; – Corte, in via di principio, competenza ad esercitare a posteriori controllo loro compatibilità con T. già conclusi (art. 239 o anche a titolo pregiudiziale); Annullamento decisione di conclusione dell’accordo (Francia c. Commissione C-327/91); Sistema normativo - 1 7

8 Diritto comunitario – Accordi internazionali Gli accordi sono vincolanti per le istituzioni e gli Stati: gli accordi prevalgano sul diritto derivato; Atti derivati dovranno essere interpretati in modo conforme disposizioni dell’accordo (sent. Interfood C-92/71) e sono annullabili se contrari (sent. Schroeder C-40/72); Sistema normativo - 1 8

9 Diritto UE - Accordi tra gli Stati Accordi tra gli Stati membri sulla base alcune disposizioni del Trattato (come art. 293 TCE: v., in part., Convenzione Bruxelles reciproco riconoscimento società e persone giuridiche, 28.2.1968; Convenzione Bruxelles competenza giur.zionale e esecuzione decisioni in materia civile, 27.9.1968; Convezione sull’eliminazione doppia imposizione 23.7.1990; nonché Convenzione sulla legge applicabile obbligazioni contrattuali, 9.6.1980); Accordi sottoposti a ratifica dei singoli Stati; soggetti regole generali diritto internazionale; in via generale, Corte di Giustizia non ha competenza interpretativa; non fanno parte integrante ordinamento comunitario; in considerazione con obiettivi del Trattato, possono considerarsi “fonti complementari” del diritto comunitario (elaborati su iniziativa Commissione e Consiglio; strumenti di ratifica depositati Segr. gen. Consiglio; entrata in vigore, ratifica tutti gli Stati); Sistema normativo - 1 9

10 Principi generali ordinamento dell’U.E. Espressione riguarda sia i principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sia quelli dell’ordinamento dell’Unione; Per la maggior parte, i principi sono di derivazione giurisprudenziale: Corte è chiamata ad assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» (art. 19 TUE); Fonte non scritta del diritto UE; sono inclusi nell’acquis comunitario; Funzione – Integrativa – Interpretativa Vertice della gerarchia delle fonti: violazione dei principi generali è motivo di ricorso per annullamento innanzi alla Corte ex art. 236 TFUE Sistema normativo - 1 10

11 Principi generali ordinamento dell’U.E. – a) principio della certezza del diritto: profilo della trasparenza dell’attività dell’amministrazione; – b) principio del legittimo affidamento: – c) principio di proporzionalità: permette i verificare la legittimità di un atto, imponente un obbligo in base alla sua idoneità o necessità rispetto agli obiettivi di raggiungere; – d) principio dell’effetto utile: (origine giurisprudenziale) impone un’interpretazione e applicazione delle norme europee strumentale al raggiungimento dello loro finalità; – e) principio di leale cooperazione: – f) principio di precauzione: art. 191 TFUE, § 2, in relazione alla tutela dell’ambiente Nucleo centrale dei principi generali dell’ord. UE riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo; Sistema normativo - 1 11

12 La tutela dei diritti fondamentali I Trattati istitutivi non contenevano alcuna norma relativa alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo; – Previsione solo di alcuni diritti: libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali nonché divieto di non discriminazione in base alla nazionalità e al genere – strumentali alla realizzazione del mercato comune; – Motivo dell’assenza anche politico: a quel tempo la Francia non aveva sottoscritto la CEDU; – In contrasto, gli Stati firmatari dei T. riconoscevano e tutelavano numeri più o meno ampi di diritti fondamentali nei loro ordinamenti nazionali; Sistema normativo - 1 12

13 La tutela dei diritti fondamentali Evoluzione giurisprudenziale – Progressiva inclusione della tutela dei diritti fondamentali tra i compiti della Comunità; – Corte di giustizia: inizialmente, posizione di astensione (escludendo tra i propri compiti garanzia rispetto diritti posti tutela dell’uomo); – Successivamente (di fronte prassi di interferenza della normativa comunitaria con diritti dell’uomo) necessità di elaborare nuovi criteri di soluzione; – Pressioni della Corte cost.le italiana (sent. Frontini, 27 dicembre 1973: normazione comunitaria, limite nel rispetto dei principi fondamentali ord. italiano - e della Corte cost.le tedesca (caso Solange 1, 29 maggio 1974, affermava che qualora ci fosse un contrasto tra le norne di diritto com. derivato e quelle costituzionali relative ai diritti umani si applicano queste ultime); Sistema normativo - 1 13

14 Tutela dei diritti fondamentali Dopo il T. di Lisbona: Art. 6.1 TUE «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 7 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati» Tuttavia «le disposizioni della Corta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati» Art. 51 della Carta: le disposizioni della stessa «si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» (Protocollo unito ai Trattati: disposizioni della Carta non si applicano a Polonia e G. Bretagna); (Art. 6 TUE prevede anche l’adesione della UE alla CEDU) Sistema normativo - 1 14

15 Tutela dei diritti fondamentali – Le decisioni delle Corti costituzionali it. e tedesca hanno contribuito al mutamento della posizioni iniziale della Corte di Giustizia: già nella sent. C-29/69 Stauder, la Corte affermava che «i diritti umani fanno parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza»; – Sent. Nold (causa 4/73): la CE è vincolata ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni; introduce riferimento agli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo (in part.colare CEDU: elementi di cui tener conto per la rilevazioni principi comunitari in materia); – Sent. C-36/75, Rutili, dove fa esplicito riferimento alle norme della comunità internazionale, in tema di diritti fondamentali, e in particolare alla CEDU; – Sent. Grant (causa C-249/96): benché rispetto dei diritti fondamentali.. costituisca presupposto della legittimità degli atti comunitari, tali diritti non possono comportare un ampliamento dell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato oltre i poteri della Comunità; Sistema normativo - 1 15

16 Tutela dei diritti fondamentali Con il T. di Maastricht: – art. F, poi art. 6, Trattato UE: “L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU …, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”; T. Amsterdam: – si aggiunge all’art. 6, § 1: «L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri» – Art. 7: procedura di accertamento di una violazione grave e e persistente da parte di uno Stato membro di uno i più principi di cui all’art. 6, § 1; poi integrato dal T. di Nizza, con un dispositivo di prevenzione; Sistema normativo - 1 16

17 Tutela dei diritti fondamentali Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (proclamata Consiglio europeo di Nizza, 7 dicembre 2000, congiuntamente a PE, del Consiglio e della Commissione e poi adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, con alcune lievi modifiche): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:PDF – “Summa” dei principi fondamentali ritenuti “valori comuni” agli Stati membri dell’UE, ricavati da strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo (anzitutto CEDU), dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati, dagli stessi Trattati comunitari, etc., tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo; – Sancisce il carattere fondamentale e la porta dei diritti fondamentali per i cittadini UE; – 6 capi (Dignità; libertà; uguaglianza; solidarietà, cittadinanza; giustizia): diritti “classici; diritti culturali e sociali; diritti economici; diritti “terza generazione” (d. ambientali, protezioni consumatori, etc.); diritti “nuovi” in ragione evoluzione della società; Sistema normativo - 1 17


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