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La valutazione del rischio stress lavoro correlato: aspetti legislativi, ambiti applicativi FEDERICA ZANNOL.

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Presentazione sul tema: "La valutazione del rischio stress lavoro correlato: aspetti legislativi, ambiti applicativi FEDERICA ZANNOL."— Transcript della presentazione:

1 La valutazione del rischio stress lavoro correlato: aspetti legislativi, ambiti applicativi
FEDERICA ZANNOL

2 Cosa sono i rischi psicosociali?
MM Quegli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici” (Cox & Griffiths, 1995). 

3 Stress MM Lo stress è la reazione adattiva generale di un organismo, attivato da stimoli esterni di svariata natura (risultato di adattamento dell’individuo nella sua interazione con l’ambiente) EUSTRESS + DISTRESS -

4 Quali sono i soggetti a rischio?
MM Tutte le persone sono a rischio indipendentemente dal ruolo nell’azienda o dal tipo di attivita’ Il rapido cambiamento delle condizioni e caratteristiche del lavoro può incrementare i fattori di stress

5 Conseguenze dello stress
MM LAVORATORI DIPENDENTI: conseguenze in termini di salute e sicurezza dal punto di vista psico- fisico, sintomi di vario genere fino a vere e proprie patologie AZIENDE: aumento dei costi in termini riduzione di impegno del lavoratore, prestazione e produttività, assenteismo, aumento del turnover del personale e abbandono precoce, incidenti causati da errore umano, scarsa adesione alle procedure di sicurezza e conseguentemente una loro scarsa applicazione, potenziali implicazioni legali, ecc; CONTESTO SOCIALE: in termini di costi stimati, diretti e indiretti, connessi con situazioni di stress. Basti ricordare che nell’Unione Europea è stato stimato in più di 20 miliardi di Euro il costo globale dello stress, comprendendo costi lavorativi, personali e sociali.

6 Legislazione stlc europa
Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 89/391 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Sono stati anche conclusi Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori Due accordi di grande rilevanza da parte dei Partners sociali europei: l’accordo quadro sullo stress lavoro-correlato (2004) e l’accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro (2007).

7 Accordo interconfederale per il recepimento dell’ ACCORDO Quadro EUROPEO sullo stress lavoro correlato Art. 2 Comma 2- FINALITA’: L’obiettivo del presente accordo è offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare o prevenire o gestire problemi di stress lavoro correlato. Non è invece quello di attribuire la responsabilità dello stress all’individuo. Art.3-DESCRIZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro correlato Lo stress lavoro correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.”

8 Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008
Art. 4- INDIVIDUAZIONE DI PROBLEMI DI STRESS LAVORO-CORRELATO L’individuazione del problema può implicare un’analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro e ambientali, comunicazione e fattori soggettivi Il compito di adottare misure per prevenire lo slc spetta al datore di lavoro, con partecipazione dei lavoratori e/o loro rappresentanti Art. 5 RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI La gestione dello slc può essere condotta sulla scorta del generale processo di VR Tutti i lavoratori devono rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro Art. 6 PREVENIRE, ELIMINARE O RIDURRE I PROBLEMI DI STRESS LAVORO-CORRELATO

9 Legislazione stlc in Italia
Costituzione (art.32): la salute è un diritto dell’individuo e della collettività. (art.40) l’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. * Definizione di salute OMS MM

10 Legislazione Stlc in Italia
Codice Civile (art. 2087): sulla tutela delle condizioni di lavoro. Richiama l’imprenditore "...ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". L’ARGOMENTO HA RADICI PROFONDE…

11 Legislazione Stlc in Italia
Codice Penale: prevede sanzioni specifiche in caso di omissione dolosa (art.437) e colposa (art.451) di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre denuncia per "lesioni personali", punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente" (art.582) e punisce con l’arresto fino a sei mesi di reclusione "chiunque reca molestie o disturbo a qualcuno" (art. 660). violenza sessuale (609bis)

12 Legislazione Stlc in Italia
• Statuto dei Lavoratori, Legge 300/1970:   art.9 tutela della salute e dell’integrità fisica.   art.13 al dipendente non possono essere date mansioni di livello professionale inferiore a quello d’inquadramento.   art.15 atti discriminatori per motivi politici o religiosi   art.18 reintegrazione nel posto di lavoro in caso di ingiusto licenziamento • D.Lgs 626/94: riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Definisce che il datore di lavoro (art. 4 comma 5 lett. c), nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

13 Legislazione fondamentale
Dlgs 81/08 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, …

14 PASSAGGI LEGISLATIVI il D.Lgs. 106/09, ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 28: La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010 La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. 1° agosto 2010”…rimandato poi per la pubblica amministrazione e per il privato al 31/12/2010

15 è differito al 31 dicembre 2010“ pubbliche amministrazioni
PASSAGGI LEGISLATIVI Decreto Legge 31 maggio 2010 … n. 78, comma 12 dell’art. 8 “il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio stress lavoro- correlato è differito al 31 dicembre 2010“ pubbliche amministrazioni l'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010 stabilisce il differimento al 31 dicembre 2010 del termine di decorrenza per gli obblighi da adempiere in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, prevede l'estensione alle imprese private della proroga precedentemente stabilita per le Pubbliche Amministrazioni

16 PASSAGGI LEGISLATIVI: ultimo!
Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza del Lavoro” approvate in data La Commissione, afferma (di fatto confermandola), che la data del (decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 28, comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008), deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione, da parte dei datori di lavoro, attestando, inoltre, che anche gli organi di vigilanza (in primis UPG dello SPISAL), ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, dovranno tenere conto di tale decorrenza e metodologia della programmazione .

17 Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza del Lavoro” approvate in data VDR STRESS: tutti i datori di lavoro PUBBLICI E PRIVATI datore di lavoro+RSPP+MC+ consultazione RLS-T PERCORSO METODOLOGICO Gruppi omogenei di lavoratori/organizzazione aziendale Semplicità- brevità - comprensibilità

18 Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza del Lavoro” approvate in data VALUTAZIONE IN DUE FASI: UNA NECESSARIA, preliminare- una eventuale, di approfondimento Due fasi: indicatori oggettivi indicatori soggettivi: Q e Focus Group MM

19 Fase preliminare ‘oggettiva’
Eventi sentinella Fattori di contenuto del lavoro Fattori di contesto Liste di controllo

20 Fase eventuale ‘soggettiva’
Fase di approfondimento: -Questionari -Focus group Fino a 5 lavoratori al posto dei predetti strumenti: valutazione approfondita direttamente con i lavoratori MM

21 Data di chiusura valutazione indicata nel dvr 24 mesi…..
Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza del Lavoro” approvate in data Data di avvio Data di chiusura valutazione indicata nel dvr 24 mesi….. LA VALUTAZIONE E’ STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO QUINDI PRIMA SI REALIZZA MEGLIO E’…

22 Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 Con tale Decreto è stato aggiornato l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 139 del DPR n.1124 del 30 giugno 1965 (Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) disturbo dell’adattamento cronico lista II .7.o1 F disturbo post traumatico cronico da stress lista II .7.o1 F43.1

23 Legge mobbing veneto L. 8 del 22.01.2010
Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della Salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro Valutazione del rischio stress lavoro correlato -osservatorio veneto sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale -sportelli uls per informazione dei lavoratori -centro di riferimento per il benessere organizzativo uls capoluogo di provincia + CONSIGLIERA DI PARITA’…

24 Quali caratteristiche del lavoro possono indurre stress?
Stress associato al contesto di lavoro: comprende i flussi informativi, il ruolo, l’evoluzione di carriera, il livello di autonomia decisionale, i rapporti interpersonali e le problematiche connesse all’interfaccia casa/lavoro. Stress associato al contenuto del lavoro: comprende le problematiche connesse all’ambiente di lavoro quali rischi tradizionali (regolamentati per legge) intesi come rischi infortunistici, fisici, chimici, biologici, ergonomici ma anche problematiche legate alla pianificazione dei compiti, ai carichi e ritmi di lavoro ed all’orario di lavoro.

25 RISCHI PSICOSOCIALI LAVORO CORRELATI
Tipo di lavoro Carico di lavoro e ritmo di lavoro Orari di lavoro Controllo Ambiente e attrezzature Cultura e funzioni organizzative Mancanza di varietà nel lavoro o cicli lavorativi brevi, frammentati o lavoro senza significato, sottoutilizzazione delle capacità,grande incertezza, lavoro che richiede una continua interfaccia con altre persone./ Sovraccarico di lavoro o lavoro sotto carico, ritmo delle macchine, alti livelli di pressione con scadenze temporali continue./ Lavoro a turni, turni di notte, orari di lavoro non flessibili, orari non previsti, orari lunghi o lavoro in assenza di relazioni./ Scarsa partecipazione ai processi decisionali, mancanza di controllo sul carico di lavoro, ritmo, lavoro a turni, ecc. Scarsa disponibilità delle attrezzature, loro inadeguatezza e scarsa manutenzione, condizioni ambientali insufficienti come ad esempio mancanza di spazio, scarsa illuminazione, rumore eccessivo./ Scarsa comunicazione, modesto supporto ai processi decisionali e allo sviluppo personale, mancanza di una definizione precisa o di consenso sugli obiettivi organizzativi.

26 RISCHI PSICOSOCIALI LAVORO CORRELATI
Relazioni interpersonali sul lavoro Ruolo nell’ambito dell’organizzazione Sviluppo della carriera Interfaccia casa-lavoro Isolamento sociale o fisico, scarse relazioni con i superiori e i collaboratori, conflitti interpersonali, mancanza di supporto sociale./ Ambiguità di ruolo, conflitto di ruolo e responsabilità verso le persone./ Stagnazione della carriera e incertezza, promozione immeritata o mancanza di promozione, stipendio inadeguato, incertezza lavorativa, basso valore sociale attribuito al lavoro./ Esigenze conflittuali tra casa e lavoro, scarso supporto ricevuto in casa, problema di doppia carriera/

27 DALL’ASPETTO LEGISLATIVO A QUELLO APPLICATIVO…
UN METODO DI VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

28 Giusto processo di valutazione
del rischio stress

29 I° LIVELLO NECESSARIO I STEP
INQUADRAMENTO (CHECK LIST) DEGLI INDICATORI OGGETTIVI -AZIENDE FINO A 10 DIPENDENTI -AZIENDE FINO A 30 DIPENDENTI -AZIENDE CON OLTRE 30 DIPENDENTI-

30 AZIENDE FINO A 10 DIPENDENTI
10 indicatori = INDICATORI AZIENDALI eventi sentinella 1. Indici infortunistici 2. Assenza per malattia 3. Assenze dal lavoro 4. % ferie non godute 5. % rotazione del personale 6.Vertenze dl-lavoratore 7. Procedimenti, sanzioni disciplinari 8. Richieste visite straordinarie al mc 9. Segnalazioni formalizzate del mc di slc 10.Istanze giudiziarie per licenziamento

31 AZIENDE FINO A 30 DIPENDENTI
CHECK LIST SEMPLIFICATA: - INDICATORI AZIENDALI(10) INDICATORI DI CONTESTO RIDOTTA 10 INDICATORI GENERALI + 4 INTERFACCIA CASA-LAVORO INDICATORI DI CONTENUTO 13 AMBIENTE E ATTREZZATURE DI LAVORO 6 PIANIFICAZIONE DEI COMPITI 8 CARICO-RITMO DI LAVORO 6 ORARIO DI LAVORO

32 AZIENDE CON PIU’ DI 30 DIPENDENTI
INDICATORI AZIENDALI INDICATORI DI CONTENUTO - Funzione e cultura organizzativa - Ruolo nell’ambito dell’organizzazione Evoluzione di carriera Autonomia decisionale Rapporti interpersonali INDICATORI DI CONTESTO Si aggiungono alla precedente

33 II STEP identificazione della condizione di rischio
IN BASE AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE TABELLA SEMAFORICA E PERIODICITA’

34 14 15 30 31 64 DA A LIVELLO DI RISCHIO RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO
14 RISCHIO BASSO L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l’organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). Per ogni eventuale condizione identificata in zona di rischio medio, è comunque consigliabile adottare le azioni di miglioramento evidenziate. 15 30 RISCHIO MEDIO L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione identificata si devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica di prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere attivamente il medico competente ed i preposti. Monitoraggio annuale degli indicatori 31 64 RISCHIO ALTO L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori, coinvolgendo il medico competente o altre figure specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e dell’efficacia delle azioni di miglioramento .

35 VALUTAZIONE PRELIMINARE
Tutte le AZIENDE VALUTAZIONE PRELIMINARE Rischio basso Rischio medio Rischio alto Monitoraggio azioni correttive VALUTAZIONE APPROFONDITA 2Anni -efficaci dip -inefficaci dip

36 ALTRA DOCUMANTAZIONE DA PREDISPORRE
DOCUMENTO DI DICHIARAZIONE SU: - DATA DI INZIO DELLA VALTUAZIONE METODOLOGIA ADOTTATA … ‘DATA’ CHISURA LAVORI SCHEDA DESCRITTIVA DELL’AZIENDA

37 Il capoufficio al suo impiegato:
Bene Sig.Rossi , ho due notizie per lei: una notizia buona e una cattiva… - Allora Dottò .. cominci pure da quella buona… - D’accordo, allora per lei da domani niente più stress da lavoro !!!

38 Grazie per l’attenzione…


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