La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Programma di formazione regionale Progetto nazionale

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Programma di formazione regionale Progetto nazionale"— Transcript della presentazione:

1 Programma di formazione regionale Progetto nazionale
Alcol e luoghi di lavoro Aula Montoni Ospedale Torregalli – FIRENZE 26 – 27 maggio 2006

2 L’alcolismo - 1 Possiamo forse intenderlo così l'alcolismo: una scelta sbagliata davanti ai problemi che la vita ci riserva, un rifugio, una via di fuga dalla realtà. Lo saprete anche voi che quello di cui stiamo parlando è un problema vecchio quanto l'uomo, la cui origine si perde nel ricordo degli uomini, ma che solo negli ultimi due secoli ha assunto proporzioni via via più grandi.

3

4 L’alcolismo - 2 Fu il mondo greco che nell'antichità per primo divinizzò il vino, la più diffusa bevanda alcolica di allora: mi riferisco al personaggio controverso di Dioniso. Lo vediamo nelle statue e negli affreschi "rubicondo e riccioluto, con le grazie di Afrodite e la perfidia di Zeus", così lo descriveva Euripide nelle "Baccanti", l'ultima delle sue tragedie. Il vino, e quindi l'alcol più in generale, è sempre stato considerato da una parte farmaco e dall'altra droga. "Senza Dioniso non c'è Afrodite" scrive ancora Euripide ricordando le orge bacchiche sulle montagne. Il vino era visto come un farmaco, una specie di moderno antidepressivo, che catapultava in una dimensione nuova, di felicità, una specie di viaggio nell'oblio e, nonostante siano passati più d duemila anni, ancora oggi sono molti coloro che cercano in questo modo la salvezza dalla vita e dai suoi problemi. L'alcol era e resta ancora oggi per le stesse ragioni una droga, un elemento il cui eccesso ti può far provare sensazioni di liberazione, ma che in realtà ti lega a sé in un vortice da cui è difficile uscire.

5 L’alcol, oggi ? regala ancora momenti di beatitudine o ti crea solo dei problemi

6 Problemi alcol-correlati che più comunemente si riscontrano sui luoghi di lavoro
le assenze sul lavoro sono 3-4 volte superiori rispetto a quelle di altri lavoratori secondo l’O.M.S. dal 10 al 30 % degli incidenti in ambito lavorativo sarebbero causati dall’uso e dall’abuso di alcol con una alcolemia di 0,5 gr/L il rischio che si verifichi un incidente è doppio; a 1 gr/L è sei volte maggiore; a 2 gr/L è 30 volte superiore il consumo di alcol ha una elevatissima corresponsabilità in particolare con gli incidenti che avvengono nell’ambito dei trasporti dopo anni di abuso-dipendenza vi è un netto declino delle capacità del lavoratore che conducono inevitabilmente verso un iter fatto di sanzioni punitive per assenteismo e per negligenza, fino a concludersi con il licenziamento l’alcol determina una sinergia con eventuali sostanze tossiche presenti nell’ambiente di lavoro nel determinare danni alla salute N.B. - a queste stime vanno inoltre aggiunti i casi di decesso per incidenti domestici alcol-correlati (412 decessi segnalati dall’I.S.P.E.S.L. nel 1986)

7 Problemi alcol-correlati – Rischi non tutelati Medico Competente - 1
La normativa italiana relativa alla sorveglianza sanitaria appare, di fatto, orientata esclusivamente alla prevenzione delle malattie professionali e non sembra invece tener conto del rischio infortunistico. Non prevede infatti, in molti casi, che il medico competente possa verificare, anche se in situazioni di elevato rischio infortunistico, eventuali condizioni negative riferibili alle condizioni di salute del lavoratore che potrebbero amplificare tale rischio. Ciò accade in tutti quei casi per i quali non è prevista la sorveglianza sanitaria, in quanto questa è principalmente, se non esclusivamente, mirata a rischi lavorativi specifici, che quasi mai rientrano tra quelli causa di infortunio sul lavoro. Questo aspetto, del tutto riduttivo, rende marginale la figura del medico competente di fronte al rischio infortunistico identificandolo con “colui che solamente visita i lavoratori”

8 Problemi alcol-correlati – Rischi non tutelati Medico Competente - 2
Una rilettura più attenta del D-Lgs. 626/94 tuttavia chiarisce il ruolo essenziale che il medico competente ha anche nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. art. 16 … collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione … sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione dele misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori … Non dimentichiamo che tra gli obblighi del datore di lavoro vi sono anche: art.3 comma m) … allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona art. 4 comma c) … nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza … Non può che essere il medico competente a svolgere questo compito.

9 Problemi alcol-correlati – Rischi non tutelati Datore di lavoro
Il datore di lavoro di fronte a queste problematiche non avrebbe altri referenti, come si è detto, che il medico del lavoro. Di fatto però questo iter, fino ad ora, è in pratica risultato di difficile percorrenza nel caso del solo rischio infortunistico. Il datore di lavoro non potendo avvalersi del medico competente non può allora che ricorrere alla Commissione Medica di cui all’art. 5 della Legge 300/70 - Statuto dei Lavoratori (Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico). Questo, per lo meno, è sempre stato il consiglio da noi fornito, quando chiamati in causa. La logica conclusione di questo iter sembra però essere inevitabilmente il licenziamento del lavoratore.

10 nota E’ pur vero però che i casi sia di uso che di abuso di alcol da parte dei lavoratori, soprattutto per quelli che non siano sottoposti a sorveglianza sanitaria, difficilmente giungono alla nostra osservazione, in quanto: Il soggetto etilista viene in genere allontanato dal datore di lavoro in modo autonomo e con altri metodi. I piccoli infortuni, dovuti a diminuzione dell’attenzione, a sua volta correlabile all’assunzione di bevande alcoliche durante il turno di lavoro, che sono poi la maggioranza degli infortuni che accadono, non vengono posti alla nostra attenzione.

11 La risoluzione del problema
Con la Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati (Legge 30 marzo 2001 n. 125 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18/04/2001) si apre finalmente una possibilità di intervento che può portare ad un’efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro alcol-correlati oltre che, dato non trascurabile, alla possibilità di cura per i lavoratori interessati dal problema. Purtroppo la norma è stata fino ad oggi inapplicabile, per la inspiegabile mancanza dei decreti applicativi (come previsto dall’art. 15 della stessa) che avrebbero dovuto essere stati pubblicati entro novanta giorni, cioè circa 5 anni fa. Solo oggi, con quanto stabilito in seno alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, finalmente viene offerta al medico competente la possibilità di intervenire in questa problematica, garantendogli una ruolo ben codificato.

12 Il nuovo ruolo del medico competente
La novità concettuale a mio avviso più rilevante introdotta dalla Legge Quadro risulta correlata alla funzione stessa del medico competente per cui la sorveglianza sanitaria sarà d’ora in avanti mirata alla valutazione dell’idoneità alla mansione specifica sulla base anche delle capacità del soggetto correlate al suo stato di salute psico-fisica e non più solo in base al rischio lavorativo. Viene, in altre parole, superato il concetto più restrittivo di lavorazione a rischio, per giungere a quello più esteso ed omnicomprensivo di situazione a rischio, nel cui determinismo concorrono più fattori e specificatamente: le condizioni di rischio legate al lavoro e relative sia all’ambiente di lavoro che al macchinario utilizzato la componente legata alla condizione di salute psico-fisica del lavoratore E’ innegabile comunque che esistano difficoltà oggettive nella valutazione del rischio aggiuntivo che l’assunzione di alcol determina nei confronti del rischio lavorativo specifico. Al di là di specifiche percentuali calcolabili in misura più o meno attendibile, resta incontrovertibile che l’assunzione di alcol sicuramente rende i lavoratori più inclini a comportamenti a rischio e rende insoddisfacente la condizione psico-fisica del soggetto rispetto a quanto richiesto dall’attività svolta sotto il profilo della sicurezza.

13 Altra importante novità
Non va inoltre trascurato il fatto che fino ad ora se il medico competente o la Commissione Medico-Legale avessero in qualche modo potuto verificare concretamente la presenza di una condizione di alcolismo o più in generale di patologia alcol-correlata, i sanitari in questione avrebbero facilmente espresso un giudizio di inidoneità, aprendo il viatico verso il licenziamento non essendo plausibile un ricollocamento nemmeno in una mansione che presenti minori rischi, confacente alle sue capacità residue lavorative. Le disposizioni legislative in materia tutelano più le condizioni di igiene sul posto di lavoro che non la salute del singolo. Poter oggi contare su una struttura che invece di allontanare il soggetto in regime sanzionatorio si prenda cura di lui, proteggendolo e curandolo, è un grande passo in avanti sul piano sociale. L’integrazione tra le professionalità del medico competente in prima battuta e dei medici del Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dei medici dei Servizi di Alcologia deve costituire un modello applicativo della Legge Quadro che garantisca omogeneità di comportamento e rispetto dei diritti su tutto l’ambito nazionale.

14 ricollocamento del soggetto con ridotte capacità lavorative
nota A margine mi preme sottolineare, magari introducendo una nota polemica (che avrebbe veramente bisogno di una estesa trattazione) che il problema del ricollocamento del soggetto con ridotte capacità lavorative è ancor oggi uno dei problemi più sentiti dal medico competente, non tanto per i soggetti con problemi alcol-correlati, che fortunatamente rappresentano un campione numericamente sufficientemente ridotto, ma piuttosto per tutti quei lavoratori che sono affetti da patologie invalidanti estremamente più frequenti, quali cardiopatie, broncopneumopatie o patologia osteo-articolare, tanto per citare solo alcune. Purtroppo molti di noi medici competenti hanno l’impressione che questo problema sia solo nostro !!!!! notando un certo “disinteresse” da parte delle istituzioni, qualunque esse siano.

15 La prevenzione - 1 Non va dimenticato, anche in questo caso, il ruolo fondamentale della PREVENZIONE. E’ necessario rimuovere i fattori che favoriscono non solo l’abuso ma anche il semplice uso di bevande alcoliche: La disponibilità dell’alcol sul posto di lavoro (presenza di bar interni ai luoghi di lavoro, alcol portato da casa dagli stessi lavoratori, alcol presente nelle mense aziendali, eventuali distributori automatici illegali. La “pressione sociale” a bere sul posto di lavoro sia durante che fuori l’orario di mensa, in particolare prima del lavoro L’isolamento da relazioni sociali La libertà dai controlli: nessuna sanzione né controllo viene attuato da parte dei responsabili La percezione del rischio: la maggioranza delle persone generalmente ritiene che l’alcol possa fare male solo a dosi eccessive; comunque nonostante la percezione il consumo di alcolici, in particolare nella pausa pranzo, rimane un’abitudine estremamente diffusa. Inoltre esiste un sostanziale differente atteggiamento verso l’alcol rispetto alle altre sostanze d’abuso (cannabis, eorina, cocaina, ecc): mentre per queste ultime sia l’uso che l’abuso sono inaccettabili e fonte di problemi, per quanto riguarda l’alcol vi è una generale maggiore soglia di tolleranza a livello sociale non solo per il suo utilizzo, ma anche per i comportamenti alcol-correlati; inoltre dell’alcol viene riconosciuto un uso “normale”, non ammesso invece per le altre sostanze. Le tradizioni culturali e le abitudini relative al consumo e anche all’abuso di alcol sono fortemente radicate nella cultura della nostra società e forte è la resistenza ad ogni cambiamento.

16 La prevenzione - 2 E’ comunque emersa da più parti l’importanza di un maggior coinvolgimento del medico competente in tema di prevenzione alcologica; il problema talvolta è scarsamente percepito non solo dai lavoratori ma nache dai datori di lavoro. In questo ambito noi possiamo intervenire quali operatori della salute su: Consulenza – La consulenza sulle problematiche alcol-correlata è bene che sia fornita all’interno della fabbrica. Deve essere rivolta a tutti i lavoratori sia che presentino già questi problemi, sia che necessitino unicamente di informazioni o consigli sull’argomento, in particolare per quanto concerne autisti, donne in gravidanza, lavoratori esposti ad altre fonti di rischio che possano agire in sinergia con l’alcol Formazione – Intesa sia come attività di formazione vera e propria sia come attività di sensibilizzazione per tutti i lavoratori rispetto al loro grado di responsabilità. Screening – L’individuazione dei soggetti affetti da problematiche alcol-correlate o l’individuazione di situazione a rischio che possano favorire il ricorso all’alcol rappresenta un problema piuttosto complesso in quanta richiede di coniugare gli interessi del singolo lavoratore (diritto al lavoro ed alla salute) con quelli della comunità in cui opera (la sicurezza dei compagni di lavoro) e in cui vive al di fuori della fabbrica (tutela della famiglia). E’ cioè necessario ottemperare contemporaneamente al rispetto di due principi costituzionali: il diritto individuale del singolo alla inviolabilità della libertà individuale e il diritto collettivo alla sicurezza.

17 Infine un’ultima annotazione.
Attività lavorative Infine un’ultima annotazione. L’articolo 15 della Legge 125/01 identifica una serie di attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute. Dal mio punto di vista non esiste invece nessun tipo di lavoro compatibile con l’uso di alcol o altre droghe, sia per quanto concerne il rischio di infortunio, sia per l’effetto negativo sulla qualità del lavoro, sulla produttività, sulle capacità di rapportarsi e cooperare con altri soggetti presenti nello ambito lavorativo.


Scaricare ppt "Programma di formazione regionale Progetto nazionale"

Presentazioni simili


Annunci Google