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Le nuove forme di responsabilità gestorie e di controllo I modelli alternativi di amministrazione e controllo ed i gruppi di società Prof. Avv. Daniele.

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Presentazione sul tema: "Le nuove forme di responsabilità gestorie e di controllo I modelli alternativi di amministrazione e controllo ed i gruppi di società Prof. Avv. Daniele."— Transcript della presentazione:

1 Le nuove forme di responsabilità gestorie e di controllo I modelli alternativi di amministrazione e controllo ed i gruppi di società Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso dsantosuosso@tonucci.it

2 Le novità La Riforma ha innovato la disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni; due sistemi sistema dualistico sistema monistico n linnovazione fondamentale consiste nellintroduzione di due sistemi di amministrazione alternativi al sistema vigente, il cd. sistema dualistico ed il cd. sistema monistico; collegio sindacale n notevoli innovazioni sono state previste per il sistema attuale, con particolare riferimento al collegio sindacale. modello dualisticomonistico disposizioni del TUB e quelle del TUF Qualora la società abbia optato per il modello dualistico, oppure per quello monistico, le disposizioni del TUB (art. 1, comma 3 bis e ter, D.lgs. 385/93) e quelle del TUF (art. 6 ter e quater, D.lgs. 58/98) riferite al consiglio di amministrazione, si applicano al consiglio di gestione, mentre quelle riferite al collegio sindacale si applicano al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

3 Il sistema dualistico Il Consiglio di gestione consiglio di gestione compie le operazioni necessarie per lattuazione delloggetto sociale La società è amministrata dal consiglio di gestione, cui spetta la gestione dellimpresa e che compie le operazioni necessarie per lattuazione delloggetto sociale (art. 2409 novies, comma 1 c.c.). due nominati dal consiglio di sorveglianza Il consiglio di gestione è composto da almeno due componenti anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza (a parte i primi nominati nellatto costitutivo). I membri del consiglio di gestione: n durano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi; n sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dellatto costitutivo; n possono essere revocati dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo (per la revoca senza giusta causa è previsto il diritto al risarcimento del danno). Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

4 Responsabilità art. 2409 decies c.c.: società soci n lazione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli artt. 2393 (azione sociale di responsabilità) e 2393 bis (azione sociale di responsabilità esercitata dai soci) c.c.; deliberazione del consiglio di sorveglianza n lazione di responsabilità può essere proposta anche a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza, a maggioranza dei componenti. Se presa con la maggioranza dei 2/3 importa anche la revoca dufficio dei consiglieri di gestione. 5 anni n Lazione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione della carica. n Il consiglio di sorveglianza può rinunciare allesercizio dellazione di responsabilità o transigerla. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

5 Il Consiglio di Sorveglianza consiglio di sorveglianza Sul consiglio di gestione vigila il consiglio di sorveglianza, che esercita il controllo sulla gestione della società (artt. 2403 e 2409 terdecies, lettera c) c.c. Il consiglio di sorveglianza, salvo quanto diversamente previsto dalla statuto, è composto da almeno 3 membri anche non soci, nominati dallassemblea dei soci (a parte i primi indicati nellatto costitutivo). I membri del consiglio di sorveglianza: n durano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi; n almeno un componente effettivo deve essere iscritto al registro dei revisori contabili; n sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto; n possono essere revocati dallassemblea in qualunque tempo (per la revoca senza giusta causa è previsto il diritto al risarcimento del danno); n lo statuto può prevedere per lassunzione della carica il possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

6 n Il Presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dallassemblea dei soci. n Lart. 2409 duodecies, decimo comma, c.c. stabilisce le cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica. In particolare, il consiglio di sorveglianza assomma funzioni del collegio sindacale e dellassemblea: n nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione n nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto allassemblea (art. 2409 terdecies, lettera a, c.c.); n approva il bilancio n approva il bilancio desercizio e quello consolidato, se redatto (art. 2409 terdecies, lettera b, c.c.); n promuovedellazione di responsabilità n promuove lesercizio dellazione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; piani strategici, industriali e finanziari n se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

7 Il sistema monistico consiglio damministrazione un comitato costituito al suo interno Lamministrazione e il controllo della società sono esercitati rispettivamente dal consiglio damministrazione e da un comitato costituito al suo interno. comitato per il controllo sulla gestione Il comitato per il controllo sulla gestione è nominato e revocato dal consiglio damministrazione ed esercita taluni poteri di controllo sulla gestione della società, ad esempio vigila sulladeguatezza: n della struttura organizzativa della società, n del sistema di controllo interno n del sistema amministrativo e contabile (art. 2409 octiesdecies, comma 5, c.c.), almeno 1/3 dei componenti requisiti indipendenza codici di comportamento Inoltre, almeno 1/3 dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dallarticolo 2399 c.c. e - se previsti dallo statuto - di quelli indicati da codici di comportamento delle associazioni di categoria. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

8 ASSEMBLEA SOCI NOMINA / REVOCA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONTROLLA CONSIGLIO DI GESTIONE NOMINA / REVOCA SISTEMA DUALISTICO MISTO

9 ASSEMBLEA DEI SOCI NOMINA / REVOCA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NOMINA / REVOCA CONTROLLA CONSIGLIO DI GESTIONE SISTEMA DUALISTICO ORDINARIO

10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLA NOMINA / REVOCA COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SISTEMA MONISTICO

11 I Gruppi di società Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

12 Principi direttivi della Riforma La Riforma, in materia di gruppi, ha introdotto nuove norme con lintento di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, ed è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: incisiveresponsabilità interesse del gruppodelle società controllate dei soci di minoranza delle controllate n prevedere una disciplina del gruppo con particolare riferimento alle incisive responsabilità tali da assicurare che lattività di direzione e coordinamento contemperi adeguatamente linteresse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza delle controllate; n prevedere un adeguato tasso di trasparenza, ed in particolare: decisioni motivate u che le decisioni conseguenti ad una valutazione dellinteresse del gruppo siano motivate; Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

13 pubblicità di appartenenza u forme di pubblicità di appartenenza al gruppo; adeguate forme di tutela al socio n individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio, attraverso il diritto di recesso, al momento dellingresso e delluscita della società dal gruppo. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

14 Attività di direzione e coordinamento attività di direzione e coordinamento su società da parte Il Legislatore ha introdotto una presunzione iuris tantum di attività di direzione e coordinamento su società da parte : n della società o ente tenute al consolidamento dei loro bilanci; n della società o ente che le controlla ai sensi dellart. 2359 c.c. Gruppo contrattuale Gruppo contrattuale: le disposizioni sullattività di direzione e coordinamento si applicano altresì alla società o allente che, fuori dalle ipotesi di cui allart. 2497-sexies c.c., esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti. banchesocietà quotate requisiti di onorabilità ed indipendenza Gli amministratori della società capogruppo di banche e società quotate debbono possedere i medesimi requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti per gli amministratori delle controllate (art. 61 TUB; 13 TUF). Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

15 Le responsabilità responsabilitàabuso La responsabilità da abuso dellattività di direzione e coordinamento, si fonda sui presupposti: (A) (A) che tale attività venga esercitata nel perseguimento di un interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società governata; (B)redditività valore (B) che ne derivi un pregiudizio arrecato alla redditività (fondamentalmente al dividendo nel breve periodo) ed al valore (fondamentalmente alla reddittività nel medio- lungo periodo) della partecipazione sociale. responsabilitàesclusa La responsabilità è esclusa se il danno manca alla luce del risultato complessivo dellattività di direzione e coordinamento. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

16 Ciò sta a significare che: (A) lattività di direzione e coordinamento gestionale (A) lattività di direzione e coordinamento è sostanzialmente gestionale: si tratta non di controllo semplice, ma dinfluenza dominante per una durata apprezzabile (circa 2 anni) e per un ambito operativo significativo (soprattutto sugli organi gestionali nelle operazioni sul capitale); (B)abusoirragionevolezza gestionale; (B) labuso consiste in una irragionevolezza gestionale; (C) danno (C) Indice di irragionevolezza sarà un danno: noncompensato -non immediatamente compensato; eccessivo -eccessivo, che non presenti nemmeno ragionevoli possibilità di compensazione (es. abuso che ha provocato il dissesto della società; o che è stato reiterato per anni). Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

17 responsabili Sono responsabili: n tutte le società o gli enti che, a qualunque titolo, svolgano attività di direzione e coordinamento; n solidalmente n solidalmente con i primi: -tutti i soggetti che abbiano concorso al fatto lesivo (quali, ad esempio, gli amministratori della governata o la persona fisica dominante); -coloro che ne abbiano tratto consapevolmente un beneficio (ad es. una società terza). Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

18 Natura della responsabilità responsabilità aquiliano La Relazione al Decreto parla di una responsabilità di stampo fondamentalmente aquiliano. diretta Tuttavia, lazione di responsabilità è diretta. Si tratta di unazione di responsabilità a metà strada tra la contrattuale e la extracontrattuale, con le conseguenze relative sul piano probatorio. il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o lente che esercita lattività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Inoltre, ai sensi dellarticolo 2497, terzo comma, c.c.: il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o lente che esercita lattività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Linsoddisfazione potrà essere provata senza la necessità di intentare una causa. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

19 La Pubblicità obblighi di pubblicità La Riforma ha introdotto degli obblighi di pubblicità consistenti: atticorrispondenza n nellindicazione dellattività di direzione e coordinamento della Governante (la società o lente) negli atti e nella corrispondenza della società governata (es. Ferrari, appartenente al gruppo Fiat); Registro delle Imprese n nelliscrizione nellapposita sezione del Registro delle Imprese ove sono indicati le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le imprese che tale attività subiscono;. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

20 Tali obblighi (e la relativa responsabilità) scattano solo di fronte allesercizio di unattività di direzione e coordinamento (se pertanto gli amministratori fossero effettivamente indipendenti, anche in caso di controllo, non sarebbe riscontrabile alcun obbligo ed alcuna responsabilità). danni sociterzi 2497 bis, secondo comma, c.c Se non si osservano tali norme, gli amministratori saranno responsabili per i danni che la mancata conoscenza dellattività di direzione e coordinamento abbia recato ai soci e/o ai terzi (art. 2497 bis, secondo comma, c.c.). I danni derivano normalmente dalla mancata conoscenza del soggetto governante cui si poteva chiedere il risarcimento del danno da abuso di direzione e coordinamento. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

21 Informazione obblighi informativi a carico dellorgano amministrativo La Riforma ha introdotto degli obblighi informativi a carico dellorgano amministrativo consistenti: nota integrativa n nellesposizione in apposita sezione della nota integrativa di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dellultimo bilancio della società dominante; Relazione sulla gestione n nellindicazione da parte degli amministratori nella Relazione sulla gestione dei rapporti intercorsi con la società dominante e con le altre società dominate nonché delleffetto di tale controllo sullattività della società controllata. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso

22 Nelle società quotate Nelle società quotate: amministratorimembri del consiglio di gestione società controllate Ê gli amministratori, o i membri del consiglio di gestione, riferiscono con cadenza trimestrale al collegio sindacale, o al consiglio di sorveglianza, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni siano influenzate dal soggetto che esercita lattività di direzione e coordinamento; sindaci, i membri del consiglio di sorveglianza, società controllate Ë i sindaci, ovvero i membri del consiglio di sorveglianza, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso


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