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1 IL FONDO PER L’AUTONOMIA POSSIBILE E L’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE LR 6/2006 art. 41.

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1 1 IL FONDO PER L’AUTONOMIA POSSIBILE E L’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE LR 6/2006 art. 41

2 2 IL FINANZIAMENTO ANNO 2007 20 milioni di euro in sede di prima applicazione del FAP:  la somma di 1.200.000 euro è destinata al complessivo finanziamento degli interventi previsti all’articolo 8 del Regolamento per il finanziamento dei progetti in favore di persone con problemi di salute mentale;  la somma restante di 18.800.000 euro, trasferita con l’atto di ripartizione gli Enti gestori,viene da questi destinata per non meno del 15% al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all’art. 7 del Regolamento.

3 3 Il REGOLAMENTO DPReg n. 035, 21 febbraio 2007 1.Oggetto e finalità 2.Ambito di applicazione 3.Progetto personalizzato 4.Struttura, accesso e ammissibilità 5.Assegno per l’Autonomia (APA) 6.Contributo per l’aiuto familiare 7.Sostegno alla vita indipendente 8.Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale 9.Procedure 10.Validità 11.Norme transitorie e finali 12.Entrata in vigore

4 4 Art.1. Oggetto e finalità

5 5 IL TARGET persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri

6 6 LE FINALITA’…rispetto al target Rafforzare il sostegno pubblico alla non autosufficienza, Favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata. Garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente; Sostenere la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse le risorse e gli strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno. Contribuire al miglioramento del sistema integrato territoriale anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza.

7 7 LE FINALITA’…rispetto al sistema territoriale Incidere positivamente sul superamento dell’eterogeneità esistente nella Regione, per quantità e qualità dell’offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell’offerta, della qualità e del governo del predetto percorso Contribuire all’ incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un’occasione per potenziare ed accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa, riorientando e potenziando l’azione dell’amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all’attuazione dei cambiamenti sul territorio.

8 8 Art. 2 Ambito di applicazione

9 9 In sede di prima applicazione il FAP viene utilizzato a sostegno :  delle situazioni di non autosufficienza trattate a domicilio  di progetti sperimentali nel settore della salute mentale

10 10 Art. 3 Progetto personalizzato e rete dei Servizi

11 11 Il percorso CITTADINO Bisogno UVD Progetto personalizzato SERVIZI FAP CRITERIO D’ACCESSO -SSC -Distretto -Punto unico accesso e/o Intensità del bisogno (e ISEE) Intensità del bisogno e ISEE

12 12 L’UVD mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l’assistito o con la famiglia. Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dell’UVD, che può individuarne l’utilizzo esclusivamente all’interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto medesimo

13 13 Il Progetto Personalizzato deve indicare:  la valutazione sintetica del bisogno  i risultati attesi  gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali  le risorse sociali, sanitari, formali e informali mobilitate  l’individuazione del responsabile del caso  l’evidenza di situazioni documentabili e o dimostrabili ( es. spese per assicurare l’attività di assistenza, minori entrate derivanti dalla scelta dell’attività di cura a scapito di quella lavorativa, ricorso a supporti correlati a forme di volontariato (associazionismo familiare, banche del tempo, servizio civile)  l’impegno sottoscritto dall’assistito o dalla famiglia a realizzare il progetto, con le relative modalità  l’impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l’aiuto familiare di cui all’articolo 6, di far partecipare gli addetti all’assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza

14 14 INIZIATIVE DI FORMAZIONE ALL’ASSISTENZA FAMILIARE NB. In collaborazione con Direzione Formazione e lavoro: -estensione partecipazione corsi 200 ore OSS -corsi organizzati in collaborazione tra Direzione Salute e SSC-Distretti

15 15 L’ Ente gestore del servizio sociale dei Comuni effettua controlli a campione sulla realizzazione del progetto per non meno del 10% dei casi.

16 16 4. APA (Assegno per l’Autonomia) Art. 4 Struttura, Struttura, accesso e ammissibilità

17 17 FAP FAP: 4 tipologie di intervento Assegno per l’autonomia (APA) E’ un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l’accudimento a domicilio delle persone in condizioni di grave non autosufficienza Contributo per l’aiuto familiare E’ un intervento economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare per l’accudimento delle persone in condizioni di non autosufficienza Sostegno alla vita indipendente E’ un intervento che concorre a finanziare i progetti di vita indipendente Sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale E’ un intervento che concorre a finanziare i progetti sperimentali a favore di persone con gravi problemi di salute mentale

18 18 CUMULABILITÀ, ACCESSO E AMMISSIBILITÀ Il contributo per l’aiuto familiare e il sostegno alla vita indipendente sono cumulabili con l’APA. L’accesso e l’ammissibilità alle varie tipologie del Fondo sono basati, rispettivamente: sulla gravità della condizione di non autosufficienza sul non superamento della soglia ISEE

19 19 4. APA (Assegno per l’Autonomia) Art. 5 Assegno per l’Autonomia (APA)

20 20 E’ un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l’accudimento a domicilio delle persone in condizioni di grave non autosufficienza E’ un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l’accudimento a domicilio delle persone in condizioni di grave non autosufficienza Criterio di accessobisogno Criterio di accesso: il bisogno e cioè la gravità della non autosufficienza della persona Popolazione target Popolazione target: - persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla perdita di almeno 2 ADL - persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità (L. 104/92 art. 3, c3) con perdita di almeno 2 ADL - persone affette da gravi patologie dementigene - persone inserite in progetti di vita indipendente Criterio di ammissibilità Criterio di ammissibilità: soglia ISEE di 35.000 euro

21 21 GRADUAZIONE ENTITÀ APA L’UVD gradua l’entità dell’assegno in base al numero di ADL perse e all’ISEE familiare. ISEE familiareAPA annuo 2 ADL APA annuo 3 ADL Fino a 15.000da 3.600 a 4.500da 5.100 a 6.200 da 15.001 a 25.000da 2.700 a 3.600da 4.000 a 5.100 da 25.001 a 35.000da 2.000 a 2.700da 3.000 a 4.000

22 22 Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale comunque misurato e della situazione sociale del nucleo familiare In caso di gravi forme dementigene non correlate alla perdita di almeno 2 ADL, l’UVD quantifica la misura dell’intervento sulla scorta del carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi sono ridotti in percentuale: ISEE familiare (in euro) % di riduzione fino a 15.000nessuna riduzione da 15.001 a 25.00010% da 25.001 a 35.00020%

23 23 Art. 6 Contributo per l’aiuto familiare Contributo per l’aiuto familiare

24 24 E’ un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare per l’accudimento delle persone in condizioni di non autosufficienza Requisiti per l’ammissibilità:  ISEE del nucleo familiare dell’assistito non superiore a 35.000 euro  regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 25.

25 25 GRADUAZIONE ENTITÀ BENEFICIO L’entità: è commisurata al n° di ore settimanali di lavoro svolte dall’addetto all’assistenza da 25 a 39 ore settimanali120 euro mensili da 40 ore settimanali in poi 200 euro mensili

26 26 Art. 7 Sostegno alla vita indipendente

27 27 CARATTERISTICHE PROGETTI FINANZIATI  fanno parte del progetto personalizzato  presentati da persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizioni di grave disabilità (art. 3 comma 3 L. 104/92) e con perdita di almeno 2 ADL e negoziati con l’EMDH  sono verificabili nel tempo in relazione agli obiettivi di cambiamento e alla valutazione del grado di soddisfazione dell’utente  prevedono la costruzione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo  sono cumulabili con l’APA per l’eventuale sostegno svolto dalla famiglia Vi si riserva almeno il 15% delle risorse disponibili

28 28 Art. 8 Sostegno a progetti sperimentali a favore di persone affette da problemi di salute mentale

29 29  DPReg. N. 035 del 21 febbraio 2007. art. 8  Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2007 (DGR n. 3163 dd. 22/12/2006, pag. 33 ) promuovono lo sviluppo di progetti innovativi di integrazione sociosanitaria, come altresì previsto dal Piano Sanitario e Socio Sanitario Regionale,  linee guida per la predisposizione dei PAT e dei PdZ (per quanto riguarda gli interventi volti alla realizzazione di percorsi integrati per gli utenti dei servizi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale – DGR 3236 del 29/11/2004) CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

30 30 OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE  Realizzare progetti sperimentali personalizzati in favore di persone con problemi di salute mentale  Sperimentare strumenti di valutazione multidimensionale  Implementare e sviluppare modalità di lavoro integrato, multidisciplinare e partecipato da diversi portatori di interesse nel campo della salute mentale  Sperimentare i budget di salute

31 31 OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE  Sperimentare modelli innovativi di gestione di progetti personalizzati sperimentali secondo logiche di partenariato che garantiscano l’empowerment dei soggetti e dei contesti  Sperimentare un utilizzo delle risorse in termini di investimento per lo sviluppo socio economico locale e per l’ampliamento del sistema delle opportunità

32 32 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  essere rivolti a persone che presentino una situazione di gravità non solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini di deprivazione delle risorse di contesto;  essere l’esito di una progettazione integrata sociosanitaria che veda coinvolti, a livello istituzionale, il DSM (Dipartimento di Salute Mentale), il SSC (Servizio Sociale dei Comuni) e il Distretto sanitario;  essere sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal SSC e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall’Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

33 33 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie nonché delle risorse dell’associazionismo e dell’imprenditoria sociale;  essere orientati all’effettiva riabilitazione e inclusione sociale delle persone coinvolte. Al fine di rendere uniformi i criteri e gli strumenti per le sperimentazioni sull’intero territorio regionale, le modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l’entità del relativo finanziamento sono stabilite con successivo provvedimento.

34 34 LE RISORSE Le risorse finanziarie del FAP e del FSR costituiscono il “budget individuale di salute” in coerenza con quanto previsto dal Piano sanitario e sociosanitario 2006-2008 e devono intendersi aggiuntive e non sostitutive, delle risorse ordinarie attribuite alla salute mentale.

35 35 Art. 9 Procedure

36 36 Con questo articolo la Giunta regionale ha per intanto emanato le poche prescrizioni procedurali ritenute indispensabili. Ulteriori indicazioni volte a rendere omogenea l’attuazione sul territorio sono demandate all’emanazione di eventuali successivi indirizzi da parte della Direzione competente

37 37  Le prestazioni finanziate con il FAP sono disposte dall’UVD, fatte salve le specifiche modalità relative ai progetti per la salute mentale.  Gli interessati devono produrre le informazioni riguardanti l’ISEE in tempo utile.  Le prestazioni del FAP vengono finanziate solo qualora vi sia capienza di budget. Le risorse annualmente disponibili sono suddivise in budget mensili, che possono essere progressivamente incrementati con l’aggiunta degli eventuali residui dei mesi precedenti.

38 38  La gestione amministrativa del FAP compete all’Ente gestore del SSC, il quale provvede alla concessione e all’erogazione dei benefici, calcolati in quote mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla definizione del progetto personalizzato.  Relativamente all’APA l’erogazione viene sospesa pro quota giornaliera per tutti i periodi di ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, sociali e sociosanitarie.

39 39 Art. 10 Validità

40 40 Le norme del regolamento si applicano ai casi di nuova presa in carico a quelli che risultano nuovi relativamente alla prestazione considerata alle situazioni segnalate tra il 1° gennaio 2007 e l’entrata in vigore del regolamento e non ancora prese in carico

41 41 Il regolamento ha valore sperimentale ed è oggetto di riesame ed eventuale revisione  a conclusione del primo semestre di vigenza  e, in ogni caso, in occasione dell’adozione a valere sul tutto il territorio regionale del metodo di valutazione multidimensionale denominato VAL.GRAF. (VALutazione GRAFica).

42 42 Art. 11 Norme transitorie e finali

43 43 Nelle more delle rivalutazioni dei casi già in carico - ai cittadini che, all’entrata in vigore del regolamento, ricevono l’assegno di cura ex art 32 della LR 10/98 o il finanziamento per un progetto ex L. 162/98 viene garantita per il 2007 la continuità prestazionale in pari misura, continuità che può, eventualmente, essere estesa all’anno 2008 con atto motivato dell’Assemblea dei sindaci; - ai cittadini che, all’entrata in vigore del regolamento, percepiscono benefici economici ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare”, il contributo viene corrisposto nella misura prevista dall’articolo 6 del presente regolamento, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore.

44 44 A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base di piani precedentemente definiti, vengono effettuate le rivalutazioni dei casi già in carico. La rivalutazione può essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto, solo in casi connotati dall’insorgenza di eventi di particolare gravità, a insindacabile giudizio dell’UVD, anche su proposta della famiglia.

45 45 Art. 12 Entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione sul BUR)


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