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IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI

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1 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI

2 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2013

3 LE NOVITÀDEL BILANCIO 2013
Gestione contabile del fondo svalutazione crediti Novità in tema di perdite su crediti 1. «Mini Crediti» Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) Rivalutazioni dei beni d’impresa 2. Svalutazioni per perdite durevoli di valore 3. Novità OIC 9 in bozza Correzioni di errori contabili 4. Circolare 31/E/2013 AE Novità OIC 29 in bozza Bilancio consolidato 5. Obblighi di redazione – Cause di esclusione – Novità OIC 17 Leasing finanziario 2014 6. Novità bilancio 7. Nuovi OIC in bozza

4 LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E LA GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI «MINI CREDITI»

5 PERDITE SU CREDITI, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E LEGGE 147/2013
PAG.02 PERDITE SU CREDITI, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E LEGGE 147/2013 VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Requisiti per la rilevazione contabile Valore di iscrizione in bilancio Il fondo svalutazione crediti: accantonamento Il fondo svalutazione crediti: utilizzo PROBLEMATICHE FISCALI Novità della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) Il trattamento contabile – art. 101 c. 5 del TUIR

6 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
PAG.02 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI REQUISITI PER LA RILEVAZIONE CONTABILE I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato Lo scambio è già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili

7 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Presumibile valore di realizzo
PAG.03 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANICO Presumibile valore di realizzo Valore nominale Fondo svalutazione crediti Deve essere rettificato per tenere conto di: perdite per inesigibilità resi e rettifiche di fatturazione sconti ed abbuoni interessi non maturati altre cause di non realizzo

8 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
PAG.03 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare Perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi Perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso

9 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
PAG.04 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi Stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio Valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti Esame delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese

10 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
PAG.04 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti Metodo sintetico DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Crediti verso clienti % di svalutazione Importi Svalutazione Crediti al legale: - falliti 100,00% ,00 - crediti inesigibili 78.000,00 ……….. - Crediti scaduti < 30 gg 5,00% ,00 7.500,00 Crediti scaduti > 30 gg 8,00% 39.000,00 3.120,00 Crediti scaduti > 120 gg 15,00% 60.000,00 9.000,00 Totale Fondo svalutazione ,00

11 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
PAG.05 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti Si possono verificare due casistiche Fondo capiente Fondo NON capiente Utilizzo diretto del fondo Utilizzo diretto del fondo + Perdita su crediti

12 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.05 2. PROBLEMATICHE FISCALI Disciplina fiscale Fonte normativa 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile (Accantonamento) Art. 106 TUIR Crediti verso clienti 2. Deducibilità delle perdite (utilizzo del fondo) Art. 101, c. 5 TUIR Modificato dalla legge di stabilità 2014

13 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.06 2. PROBLEMATICHE FISCALI Art. 101 co. 5 TUIR risultano da elementi certi e precisi Le perdite (…) su crediti sono deducibili se in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

14 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.06 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI” Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n. 26/E/2013)

15 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.07 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 RICHIAMO  OIC 15: Cancellazione dei crediti Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio: Transazione (art C.C.) Rinuncia al credito (art C.C.) Prescrizione (art C.C. e ss) Chiusura della procedura fallimentare Cessione credito

16 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.07 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Trasferimento di tutti i RISCHI I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono OPPURE La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

17 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.08 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Trasferimento di tutti i RISCHI SI NO mandato all’incasso, compreso factoring comprendente solo mandato all’incasso e ricevute bancarie cambiali girate all’incasso pegno di crediti cessione a scopo di garanzia sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito forfaiting datio in solutum conferimento del credito vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

18 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.08 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Credito cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi Differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione (dopo aver utilizzato il fondo) è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico.

19 Svalutazione «civilistica» = Perdita «fiscale»
PAG.09 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege Credito di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto € per le imprese di più rilevante dimensione Non superiore a € per le altre imprese Svalutazione «civilistica» = Perdita «fiscale»

20 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.09 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, esigibili  NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, non esigibili. TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE

21 2. PROBLEMATICHE FISCALI 2. Crediti prescritti o rinuncia
PAG.10 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 2. Crediti prescritti o rinuncia «Perdita» su crediti SI deducibilità

22 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.10 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili Svalutazione in Conto Economico NO PERDITA Deducibile

23 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.11 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASI POSSIBILI Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero Fondo svalutazione crediti pregresso esistente Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi

24 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.11 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 1 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a zero Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (non esigibile) credito D: (oltre i 2.500, non esigibile) Crediti prescritti:

25 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.12 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 DEDUCIBILE Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) Perdita su crediti a Clienti 2.000  SI Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 2.400 SI Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i non esigibili (credito D) SI, ENTRO LIMITI Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 23.100 Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Perdita su crediti a Clienti 10.000 SI

26 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.12 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 2 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a di cui tassato Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi: credito A: (non esigibile) credito B: (esigibile) credito C: (oltre i 2.500, non esigibile) credito D: (non esigibile) Crediti prescritti:

27 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.13 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Fondo svalutazione crediti a Clienti 10.000  Variazione in diminuzione di € 7.000 (€ – € di fondo dedotto) Fondo pregresso ( ) Fondo necessario Acc.to annuo Adeguamento del fondo svalutazione crediti Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 7.500 Di cui: € interamente deducibile  ( ) € deducibile entro i limiti (art. 106 co. 1)

28 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.13 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti Fasi operative l’iscrizione all’anno 1  (primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti) utilizzo del fondo svalutazione crediti all’anno 2 ri-adeguamento del fondo svalutazione crediti a fine anno 2 NON SI CONSIDERANO LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA FISCALITA’ ANTICIPATA

29 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.14 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 149,5

30 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.14 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Stratificazione Fondo Svalutazione crediti Fondo svalutazione totale 149,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 106) 25,0 Fondo svalutazione tassato 74,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 comma 5) 50,0 99,5 Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi

31 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.15 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Fisc. rilevante per la parte non dedotta Fondo sval. crediti a Crediti 90 30 Fisc. NO rilevante già dedotto  perdita Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato Fondo svalutazione art. 101 co 5 25 25 65 74,5 30 50 120 Fiscalmente  Variazione in diminuzione di 65 ( )

32 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.15 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Fondo svalutazione totale 29,5 Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato 9,5 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 20

33 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.16 2. PROBLEMATICHE FISCALI Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato Fondo svalutazione art. 101 co 5 9,5 20 30 95,71 80 205,71 105,21 100

34 2. PROBLEMATICHE FISCALI
PAG.16 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Fondo svalutazione totale 235,21 Fondo svalutazione dedotto 30 Fondo svalutazione tassato 105,21 Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5) 100

35 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013

36 LA RIVALUTAZIONE PREVISTA DALLA L. 147/13
Caratteristiche specifiche Ambito soggettivo Ambito oggettivo Valore massimo della rivalutazione Il saldo attivo da rivalutazione Rilevanza fiscale della rivalutazione Rivalutazione e fiscalità differita Metodologie contabili per la rivalutazione

37 1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE
PAG.17 1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE «…Possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012». L. 147/13, par. 140 BILANCIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2012 TERMINE DI APPROVAZIONE SUCCESSIVO ALL’1/1/2014 BILANCIO IN CUI EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI QUALI?

38 2. AMBITO SOGGETTIVO NO IAS ADOPTER PAG.17 L. 147/13, art. 1 par. 140
L. 147/13, art. 1 par. 106  L. 342/2000 S.P.A S.A.P.A S.R.L Società cooperativa Società di mutua assicurazione Società europee (Reg CE n.2157/2001) Società cooperative europee residenti (Reg CE n. 1435/2003) Enti pubblici e privati diversi dalle società Trust residenti con oggetto esclusivo (o principale) l’esercizio di attività commerciale Imprese individuali S.N.C S.A.S. ed Equiparate Enti non commerciali Altri soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia Soggetti in contabilità semplificata  prospetto bollato e vidimato con evidenziazione dei prezzi di costo e della rivalutazione compiuta (confermata da Circ. 11/E/2009) NO IAS ADOPTER

39 3. AMBITO OGGETTIVO PAG.18 Diritti di brevetto industriale
BENI RIVALUTABILI BENI NON RIVALUTABILI Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno Diritti di concessione Licenze Marchi Know-how Diritti simili anche se completamente ammortizzate. Devono essere ancora tutelati Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se completamente ammortizzate Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili Partecipazioni immobilizzate in società contr.te Partecipazioni immobilizzate in società collegate Avviamento Costi pluriennali Beni merce Partecipazioni immobilizzate non di controllo Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate Beni monetari (denaro, crediti, ecc.)

40 PAG.18 3. AMBITO OGGETTIVO BENI RIVALUTABILI BENI NON RIVALUTABILI Beni di costo unitario non superiore a 516,46 € Beni in leasing riscattati entro il 31/12/2012 (ex. coincidente con l’anno solare) Beni in leasing riscattati nel 2013 (ex coincidente con l’anno solare) Beni in leasing concessi in locazione finanziaria La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (L 147/13 art. 1 pag. 141) La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa (L 147/13 art. 1 pag. 141)

41 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
PAG.19 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI OIC 24 IL LIMITE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE E’ IL VALORE RECUPERABILE Valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione Valore d’uso Maggiore tra Presumibile prezzo netto di vendita Determinato oggettivamente

42 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
PAG.19 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore corrente Mercati regolamentati L. 342/00  Circ. 18/E/06 Valore economico del bene Valore interno Capacità produttiva, Possibilità di utilizzazione Valore d’uso  Attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo e dal successivo smobilizzo Versione attuale Stima dei flussi di cassa positivi e negativi Scelta di un tasso di attualizzazione OIC 16 Valore recuperabile Maggiore tra valore d’uso e Valore recuperabile tramite l’alienazione (se oggettivamente determinabile e concreta possibilità di alienazione) Versione in bozza IMMOBILI VALORE DI MERCATO

43 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
PAG.20 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO QUOTATE VALORE DI QUOTAZIONE PROPORZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA NON QUOTATE (CIRC. 207/E/00) NO (D.M. 14/91) SI (D.M. 14/91) PATRIMONIO NETTO CONTABILE PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO

44 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
PAG.20 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI NEL CASO DI RIVALUTAZIONE IN SITUAZIONI DI MODESTA CONSISTENZA PATRIMONIALE RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA PROBATIVA Amministratori e Collegio sindacale Indicazione dei criteri utilizzati per la rivalutazione Attestazione del non superamento del limite massimo Indicazione del prezzo di costo con le eventuali precedenti rivalutazioni (L. 242/00 art. 11, co. 3 e 4  L. 147/13, art. 1 co. 146 Inventario

45 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Trattamento CIVILISTICO
PAG.21 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE La rivalutazione delle attività genera una RISERVA Trattamento CIVILISTICO Capitale sociale Riserva di rivalutazione ex. L.147/13 Utilizzo consentito Riduzione C.S. Copertura perdite Iscrizione delibera distribuzione R.I. 90 gg di attesa Reintegro o riduzione in misura corrispondente, pena la non distribuzione di utili

46 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE
PAG.21 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Trattamento FISCALE Affrancamento fiscale NO Affrancamento fiscale Imposta sostitutiva del 10% Riserva in sospensione di imposta Iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione Andamento storico distribuzione di dividendi Non iscrizione (possibile) se vi sono scarse probabilità di distribuzione (Bozza OIC 25, par. 67) Composizione del Patrimonio netto

47 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE
PAG.22 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Scritture contabili Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 a Debiti tributari NO Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione

48 6. RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE
PAG.22 6. RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE «Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili». L. 147/13, par. 143 RILEVANZA UNICAMENTE CIVILISTICA RILEVANZA CIVILISTICA E FISCALE ??? Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 a Debiti tributari

49 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA
PAG.23 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA RIVALUTAZIONE Rilevata nel bilancio chiuso al 31/12/2013 Riconosciuta fiscalmente dal 1/1/2016 Valore contabile dell’elemento patrimoniale rivalutato Valore fiscale dell’elemento patrimoniale rivalutato Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi  fine ammortamento fiscale Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE

50 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA
PAG.23 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL RECUPERO SE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO RESIDUO ECCEDE I 5 ANNI, VI è INCERTEZZA NELLA STIMA NO ISCRIZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE

51 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE METODOLOGIE CONTABILI
PAG.24 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE OIC 16 Rimando alla legge speciale L. 147/2013 Non stabilisce i criteri e le metodologie D.M. 162/01 METODOLOGIE CONTABILI a. Rivalutazione del cespite e del relativo fondo di ammortamento b. Rivalutazione del solo costo storico del bene c. Riduzione del fondo ammortamento OIC 16  LA RIVALUTAZIONE NON MODIFICA LA VITA UTILE RESIDUA

52 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE
PAG.24 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE Rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento Si rivaluta sia il valore originario del bene che il connesso fondo. Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento del valore netto. La rilevazione contabile risulta la seguente:

53 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE
PAG.25 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE Rivalutazione solo del costo storico del cespite L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del cespite. La rilevazione contabile risulta la seguente: Immobili a Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013

54 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE
PAG.25 8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE Riduzione del fondo di ammortamento L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza modificare il costo del cespite. La rilevazione contabile risulta la seguente: Fondo ammortamento a Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013

55 COMPETENZA ECONOMICA: TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA

56 CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
Nozione di errore contabile Trattamento contabile della correzione di errori Rilevanza fiscale della correzione di errori (cenni) Riconoscimento fiscale e implicazioni contabili

57 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
PAG.26 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Applicazione impropria di un Principio contabile nonostante la disponibilità delle informazioni necessarie per un corretto trattamento La correzione deve avvenire Nell’immediato, non appena individuato Nel contempo Sono disponibili le informazioni per la corretta applicazione

58 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
PAG.26 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Criteri di valutazione, metodi di valutazione, classificazione ed esposizione in bilancio, principi che regolano l’individuazione delle operazioni Rimanenze Iniziali Rimanenze Finali LIFO 100 150 FIFO 130 175 Applicazione retroattiva Variazione rimanenze (rimanenze iniziali) a Proventi straordinari (E20) 30

59 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
PAG.27 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Es: Riduzione di un fondo rischi in quanto eccedente Metodi per la determinazione dei valori di attività, passività, costi e ricavi Fondo rischi …… a Sopravvenienza attiva (A5) ….

60 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
PAG.27 1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE La correzione di Errori contabili comporta Effetti contabili Effetti fiscali OIC 29 – versione attuale OIC 29 – versione in bozza (Circolare 31/E/2013 – Agenzia entrate)

61 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI
PAG.28 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Regola Generale Rettifica della voce patrimoniale Componenti straordinari nel C.E. Attività (o riduzione passività) a Componenti positivi di reddito Componenti negativi di reddito a Passività (o riduzione di attività)

62 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI
PAG.28 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Eccezione (bozza OIC 29,§50) Fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul C.E. Rettifica della voce patrimoniale Posta di patrimonio netto Attività (o riduzione passività) a Riserve Riserve a Passività (o riduzione di attività)

63 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI)
PAG.29 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 31/E/2013 – Agenzia delle Entrate La componente di reddito non può assumere immediato rilievo fiscale Inderogabilità del principio di competenza temporale dei componenti di reddito Deroga al rispetto formale del principio di «…le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all’esercizio di competenza…» (art. 109, co.4 TUIR)

64 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI)
PAG.29 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 31/E/2013 – Agenzia delle entrate Riconoscimento dei componenti negativi di reddito (CNR) Assoggettamento a tassazione dei componenti positivi di reddito (CPR) Riconoscimento dei CNR e Assoggettamento a tassazione dei CPR

65 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
PAG.30 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Presentazione dichiarazione integrativa Riconoscimento fiscale del CNR Credito tributario connesso al riconoscimento fiscale Crediti tributari a Sopravvenienza attiva non imponibile …..

66 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
PAG.30 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Alfa corregge nel 2013 due errori riferiti all’annualità 2012 (1): 1. Errore di iscrizione di un fondo per rischi ed oneri di 200 Fondo rischi ed oneri a Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti (non imponibili) 200 2. Fattura di vendita per 150 rilevata erroneamente due volte Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti a Crediti verso clienti 150 (1) Nell’esempio non si considerano le problematiche IVA

67 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
PAG.31 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Dal conto economico alla rideterminazione delle basi imponibili Anni di imposta 2012 2013 Risultato ante area straordinaria (HP) 400 300 Correzione fondi rischi e oneri (non modifica imponibile 2012) + 200 Correzione fattura di vendita (modifica imponibile 2012) 150 Sopravvenienza attiva per recupero CNR (non imponibile) 41,25 Risultato ante imposte + 391,25 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Variazioni in diminuzione - 150 - 41,25 Variazione in aumento (fattura di vendita) +150 Variazione in diminuzione (fondo rischi) - 200 Reddito imponibile 250

68 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
PAG.31 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 3. Iscrizione del credito tributario a fronte del riconoscimento della deducibilità nell’esercizio di competenza del costo Crediti tributari a Sopravvenienza attiva 41,25 S.P. attivo C.II.4.bis) Crediti tributari C.E. E.20. Proventi straordinari

69 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
PAG.32 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 4. Rilevazione contabile delle imposte sul reddito Imposte correnti a Debiti tributari …. Debiti tributari a Crediti tributari 41,25

70 il leasing nel bilancio 2014 (cenni)

71 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING
PAG.33 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI MOBILI - Esempio Aliquota fiscale 8,33% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all’aliquota fiscale 12 esercizi Situazioni possibili Contratti stipulati fino al 28/4/2012 Deduzione canoni solo se durata del contratto ≥ 2/3 periodo di ammortamento  nell’esempio: 8 esercizi Contratti stipulati dal 29/4/2012 al 31/12/2013 (D.L. 16/2012) Deduzione canoni in 8 esercizi indipendentemtne dalla durata del contratto Contratti stipulati dal 1/1/2014 (L. 147/2013, art. 1 co. 162) Deduzione canoni in 6 esercizi

72 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING
PAG.33 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING BENI IMMOBILI - Esempio Aliquota fiscale 3% Ammortamento economico/tecnico corrispondente all’aliquota fiscale 33,3 esercizi Situazioni possibili Contratti stipulati nel 2012 e fino al 31/12/2013 Deduzione canoni in 18 esercizi Contratti stipulati dal 1/1/2014 Deduzione canoni in 12 esercizi

73 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING
PAG.34 1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING Aspetti contabili Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale Nessuna conseguenza fiscale Contratto di durata SUPERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canoni deducibili in applicazione del principio di competenza civilistico NO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI Contratto di durata INFERIORE al periodo di deducibilità fiscale Canone iscritto nel bilancio > Canoe deducibile VARIAZIONE IN AUMENTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI ISCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE


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