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PRENDERE COSCIENZA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO.

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Presentazione sul tema: "PRENDERE COSCIENZA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO."— Transcript della presentazione:

1 PRENDERE COSCIENZA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO.
SENSIBILIZZARE SUL TEMA DELLA PENA DI MORTE NEL MONDO

2 Materiali -Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata dall’ONU nel 1948, -Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo, sottoscritta nel 1969 ed entrata in vigore nel 1978 (definisce i reati politici non punibili con la pena di morte), - Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre Convenzioni di Ginevra del 1949 (riguardano, per il tempo di guerra, il trattamento dei prigionieri e la difesa dei civili), - Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Patto internazionale sui diritti civili e politici - articoli di Costituzioni di Paesi dell’UE con espliciti riferimenti alla pena di morte - l’opera di C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (lettura dei passi più significativi, capitolo XXVIII) - Situazione attuale nel mondo: i Paesi che mantengono la pena di morte (91), i Paesi europei che prevedono la pena capitale (Bulgaria, Bielorussia, Lettonia, Lituania, Russia, Ucraina, Yugoslavia), Paesi nei quali la pena di morte è stata abolita di fatto - I crimini per cui la pena di morte è praticata in tutto il mondo (crimini contro la persona, contro la proprietà, crimini economici, crimini contro lo Stato, reati politici) - Strumenti con i quali viene applicata la pena di morte (camera a gas, ghigliottina, sedia elettrica, iniezione letale, impiccagione, fucilazione, garrota) - Caso di studio: la pena di morte negli Stati Uniti d’America

3 STRUMENTI Materiali forniti dall’insegnante relativamente agli articoli delle Dichiarazioni e delle Costituizioni, passi dell’opera di Beccaria. Siti internet ( di morte/sintesi.htm, Articoli di giornale DVD Atlante geografico

4 CONVENZIONE INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO
La Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo, sottoscritta nel 1969 ed entrata in vigore nel 1978, ha definito i reati politici non punibili con la pena di morte. Ecco cosa dice l'art. 4: Ognuno ha diritto al rispetto della vita. Tale diritto sia tutelato per legge e, in linea di principio, dal momento del concepimento. Nessuno sia arbitrariamente privato della vita. Nei paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, questa è comminabile solo per i reati più gravi, a seguito dell'emanazione di un verdetto definitivo, da parte di un tribunale competente, in conformità alla legge che regola questa forma di sanzione, promulgata prima della perpetuazione del reato. Il ricorso a questo tipo di punizione non si estende ai reati per i quali attualmente non viene applicata. La pena capitale non sia ripristinata laddove è stata abolita. In nessun caso sia irrogata la pena capitale per i reati politici o reati relativi. La pena capitale non sia comminata ai minori di 18 anni o gli anziani sopra i 70 anni, al momento del reato, né lo sia alle donne incinte. Il condannato a morte ha diritto a richiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della sentenza, che possono essere accordate in tutti i casi. Non si irroghi la pena capitale, quando si sia in attesa di conoscere la delibera dell'autorità competente in merito alla richiesta del condannato, di cui sopra. Il comma 6 ricalca la risoluzione 2393/1968 dell'ONU, che così recita: Una sentenza di morte non sarà eseguita sinché le procedure di appello o, eventualmente, di richiesta di grazia o sospensione siano terminate

5 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, affronta il tema pena di morte all'art.2: Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena. Come si vede, la disposizione, pur affermando il principio di diritto alla vita, approva la pena capitale. Questo orientamento è stato modificato con la promulgazione nel 1983 e l'entrata in vigore nel 1985 del VI Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Esso è il primo documento internazionale che prevede l'abolizione della pena di morte per i reati in tempo di pace. L'art. 1 sancisce: La pena di morte sarà abolita. Nessuna persona sarà condannata a tale pena o subirà esecuzione.

6 CONVENZIONI DI GINEVRA
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 riguardano, per il tempo di guerra, il trattamento dei prigionieri e la difesa dei civili. I seguenti sono articoli sono estratti dalla III Convenzione. Art. 100: I prigionieri di guerra e le rispettive parti tutelari siano informati, al più presto, dei reati passibili di pena capitale in base alle leggi della parte al potere. Successivamente, non divengano passibili di pena capitale altri reati, senza che ciò sia stato concordato con l'autorità dalla cui giurisdizione dipendono i prigionieri di guerra. Non si decreti sentenza capitale a carico di un prigioniero di guerra qualora il tribunale non abbia considerato attentamente, in conformità all'art. 87, secondo paragrafo, che, non essendo l'imputato cittadino della parte al potere, non è vincolato da alcun obbligo di fedeltà e si trova alla sua mercé per circostanze indipendenti dalla propria volontà. Art. 101: La sentenza capitale a carico di un prigioniero di guerra non divenga esecutiva prima della scadenza di un periodo di almeno sei mesi, con decorrenza dalla data in cui alla parte tutelare sia pervenuta relativa comunicazione dettagliata, come prevista dall'art [...]

7 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 non ammette la pena di morte, sebbene essa non sia esplicitamente menzionata. L'art. 3 dice: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Da allora la comunità internazionale in diverse occasioni esprimerà l'intenzione di fare dell'abolizione della pena di morte un obiettivo primario nel campo della tutela dei diritti umani.

8 PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, si approfondisce il concetto di rispetto del diritto alla vita affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ecco cosa dice l'art. 6: Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i diritti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del previsto Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti comessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto. Sebbene l'articolo non indichi quali siano i delitti "più gravi", è chiaro che la norma tende a limitare il campo di attuazione della pena di morte.

9 COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 27, comm. 3 e 4 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla riducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

10 LA SITUAZIONE ITALIANA
Regno d'Italia La pena di morte venne abolita nel 1889 anche nel Regno d'Italia, con l'approvazione quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, del nuovo codice penale, durante il ministero di Giuseppe Zanardelli. Tuttavia, la pena di morte era stata de facto abolita fin dal 1877, anno dell'amnistia generale di Umberto I di Savoia (Decreto di amnistia del 18 gennaio 1878). La pena capitale restava però ancora in vigore nel codice penale militare e in quelli coloniali. Nel 1926 venne reintrodotta da Mussolini per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo stato. Nel 1928 viene fucilato il bracciante toscano comunista Michele Della Maggiora per aver assassinato due fascisti. Il codice Rocco, entrato in vigore il 1º luglio 1931, aumentò il numero dei reati contro lo stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni gravi reati comuni. Dopo la caduta del regime fascista (25 luglio 1943), il 10 agosto 1944 il decreto legge n. 224 abolì la pena di morte per tutti i reati previsti dal codice penale del 1931; essa fu però mantenuta in vigore in base al decreto n. 159 del 27 luglio 1944 per i reati fascisti e di collaborazione con i nazi-fascisti. Dopo la fine della guerra il decreto luogotenenziale del 10 maggio 1945 ammise nuovamente la pena di morte come misura temporanea ed eccezionale anche per gravi reati come 'partecipazione a banda armata', 'rapina con uso di violenza' ed 'estorsione'. 

11 LA SITUAZIONE ITALIANA
Repubblica Italiana L'ultima condanna a morte venne irrogata ai tre autori di una strage a scopo di rapina avvenuta nel 1945 in una cascina di Villarbasse (TO), dieci persone massacrate a bastonate e gettate ancora vive in una cisterna. L'allora capo dello Stato Enrico De Nicola respinse la grazia e il 4 marzo 1947 alle 7:45 venne eseguita l'ultima fucilazione in Italia alle Basse di Stura vicino a Torino. I nomi dei condannati erano: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D'Ignoti.  L'abolizione definitiva fu sancita il primo gennaio 1948 dalla Costituzione Italiana, salvo che nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha eliminato la pena di morte anche dalle leggi militari di guerra, eliminazione peraltro già avvenuta in via ordinaria con legge 13 ottobre 1994, n. 589: dunque, l'abolizione totale della pena di morte è ora stabilita a livello costituzionale.   Normativa italiana La Costituzione italiana, approvata dall' Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. La misura venne attuata con il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 22 (Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte). La pena di morte rimase nel Codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale, che è attualmente l'ergastolo.  Nel 2007 fu approvata una legge costituzionale che modificò l'art. 27 della Costituzione. Con tale riforma fu introdotto il divieto assoluto di utilizzare la pena di morte nell'ordinamento penale italiano. La pena di morte era contemplata nell'art. 21 del Codice penale, poi abrogato.

12 BECCARIA, Dei delitti e delle pene
Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società intera? […] Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è piú facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, cosí l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno piú forte contro i delitti. Quell'efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a cosí lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai piú possente che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza. […]

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14 Applicazione della pena di morte nei vari stati USA: in quelli blu non è prevista, in quelli arancioni è dichiarata incostituzionale, in quelli verdi v'è un'abolizione de facto dal 1976 ed in quelli rossi è attualmente in vigore.

15 ARTICOLI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE
Art: Pena di morte il caso Usa Si parla appunto della pena di morte negli Usa, come viene vista dalla popolazione, l’idea della pena come deterrente verso cui si scontra l’idea della pena di morte come vendetta, si fa anche riferimento sia al peso del colore della pelle e della povertà del colpevole sugli esiti di condanna durante i processi. 2004 Art:Pena di morte, Usa: sì alle iniezioni letali Si fa riferimento alle diverse tipologie di esecuzione e all’attuale scelta di preferire le iniezioni letali, perché meno dolorose; nell’articolo si evidenzia che non è così. 2008 Art: Usa/ Dopo Guantanamo, la pena di morte. La nuova sfida possibile(?) di Obama L’articolo è interessante perché parla delle posizioni dell’attuale presidente degli Usa riguardo la pena di morte 2009

16 FILM Dead Man Walking - Condannato a morte. Un film di Tim Robbins. Con Sean Penn, Scott Wilson, Susan Sarandon, Robert Prosky, Raymond J. Berry ecc.. Titolo originale Dead Man Walking. Drammatico, durata 122 min. - USA 1995. Una suora cattolica accetta di visitare Matthew Poncelet, condannato a morte per stupro e duplice omicidio, ne diviene l'assistente spirituale, s'impegna per il suo riscatto etico-religioso (“Ogni persona vale più della sua peggiore azione.”). L'esecuzione avviene per iniezione in un carcere della Louisiana. Più che un'arringa contro la pena di morte (applicata in 36 Stati su 50 che compongono gli USA, con circa 300 esecuzioni all'anno), è un film che mostra, suggerisce, dimostra che le esecuzioni legali tendono a essere barbare e orribili come gli omicidi commessi dagli individui. Fino a prova contraria. Un film di Clint Eastwood. Con James Woods, Clint Eastwood, Diane Venora, Denis Leary, Isaiah Washington. Lisa Gay Hamilton, Sydney ecc.. Titolo originale True Crime. Thriller, durata 115 min. - USA 1999. Chiuso da sei anni nella cella della morte del carcere di San Quentin (California), il giovane nero Frank deve essere giustiziato con una triplice iniezione letale un minuto dopo la mezzanotte per l'omicidio di una commessa bianca. Vecchio cronista di “nera” in chiusura di carriera all'“Oakland Tribune”, Steve Everett ha dodici ore di tempo per trovare la prova della sua innocenza. Dal film emerge l'irridente lucidità con cui, senza mai salire sul pulpito, si smonta la logica del sistema giudiziario USA, la macchina disumana della pena di morte, il latente razzismo della maggioranza silenziosa e il sistema formalistico della democrazia fittizia.


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