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LA MALATTIA COME CAUSA DI CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA SOCIALE 2 DUE CASI CLINICI ESEMPLIFICATIVI.

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Presentazione sul tema: "LA MALATTIA COME CAUSA DI CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA SOCIALE 2 DUE CASI CLINICI ESEMPLIFICATIVI."— Transcript della presentazione:

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2 LA MALATTIA COME CAUSA DI CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA SOCIALE 2 DUE CASI CLINICI ESEMPLIFICATIVI

3 MALATTIA RARA E CRONICA COMPROMISSIONE PSICOFISICA ASSENZE LAVORATIVE PER ESAMI ED ALTRO PROBLEMI SUL POSTO DI LAVORO

4 PRIMO CASO 1) 2005: La paziente F.P., di professione contabile amministrativa, per una patologia ipofisaria iniziava il percorso diagnostico-terapeutico previsto dalla malattia. 2) Fin dall’inizio, l’Azienda da cui dipendeva, nonostante la presenza di certificati medici che giustificavano le assenze suddette, di fatto mal sopportava tali assenze portando la paziente alla decisione di recuperare sistematicamente le ore in questione. 3) A questo punto il Medico di Base, in occasione degli accertamenti previsti, certificava sulla ricetta “rossa” una giornata di malattia. 4

5 PRIMO CASO II Parte La paziente, per correttezza nei confronti dell’Azienda e per rispetto del medico di base, avvia la richiesta di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104 5

6 CENNI NORMATIVI Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." ( Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) 6

7 7 Legge 104 / 92: Articolo 33 prevede agevolazioni lavorative: Per i familiari che assistono persone con handicap Per gli stessi lavoratori con disabilità

8 …..I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: 1)un permesso pari a due ore giornaliere 1)oppure tre giorni di permesso mensile 8

9 rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Usl. Non sono ammessi altri certificati di invalidità”. 9 Articolo 3Articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 “Il disabile deve essere in possesso del certificato di handicap certificato di handicap con connotazione di gravità

10 Abstract art. 33 Agevolazioni. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.legge n. 1204 del 1971 LA PERSONA HANDICAPPATA MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ PUÒ USUFRUIRE ALTERNATIVAMENTE DEI PERMESSI DI CUI AI COMMI 2 E 3, HA DIRITTO A SCEGLIERE, OVE POSSIBILE, LA SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL PROPRIO DOMICILIO E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA IN ALTRA SEDE, SENZA IL SUO CONSENSO. 10

11 Certificazione di Handicap: Il Percorso nel Privato Commissione Medica Ospedaliera Commissione

12 Certificazione di Handicap: RISULTATI DEL CASO IN OGGETTO Commissione Medica Ospedaliera I° Giudizio di Invalidità = 71 % II° Giudizio di Invalidità = 73 % III° Giudizio di Invalidità = 75 % Valutazione Amministrativa Idoneità alla legge 104 Invalidità 71 % Negativa Invalidità 73 % Negativa Invalidità 75% Negativa Percorso fatto 3 volte e durato 1 anno

13 Il Paziente, trattato come una pallina di Ping-Pong, alla fine, amareggiato e demoralizzato, non ha potuto far altro che licenziarsi e trovare un altro lavoro compatibile con la sua malattia ovvero della serie “la legge c’è ma non per te”

14 ? ? ! SE CON IL 75 % DI DISABILITA’, RICONOSCIUTA DALLA COMMISSIONE MEDICA, NON E’ STATA DATA LA LEGGE 104/92 E’ LECITO CHIEDERSI QUALE SIA LIVELLO DI DISABILITÀ NECESSARIO AVERE PER OTTENERE I BENEFICI DELLA LEGGE 104 ? PERO’ UNA DISABILITA’ SUPERIORE A 75 % FORSE AVREBBE CONSENTITO DI DARE LA 104 NON AL PAZIENTE MA BENSI’ AI FAMILIARI PERCHE’ LO ASSISTESSERO

15 Morale della I^ Storia: Contraddizioni Emerse La legge 104 prevede dei benefici anche per il paziente che lavora, ma le commissioni addette non concordano tra loro sul giudizio Nella discordanza del giudizio tra le commissioni prevale quella che ha esaminato solo le carte ma non ha visitato il paziente L’impressione e la conclusione del paziente è che prevalga il bisognodi risparmio più che la volontà di aiutare il paziente

16 SECONDO CASO La storia successiva si svolge in ambito pubblico ed ha inizio nel 1992 e riguarda E.Z. docente di Educazione Fisica nella scuola pubblica 16

17 Anche lui ha dovuto conciliare per anni il lavoro con la malattia 17 Posto di lavoro Ospedale Presentando certificati medici in caso indagini strumentali in day hospital e/o di terapie.

18 Sopportando due visite fiscali contemporaneamente al ricovero ospedaliero: la prima durante l’intervento chirurgico e la seconda durante la radioterapia! 18 I° RICOVERO PER INTERVENTO II° RICOVERO PER RADIOTERAPIA I^ Visita fiscale II^ Visita fiscale

19 IL DOCENTE, PER OVVIE LIMITAZIONI FISICHE DOVUTE ALLA MALATTIA E PER I CONTINUI CONTROLLI SANITARI, RICHIEDE RIPETUTAMENTE AI SUOI SUPERIORI DI ESSERE IMPIEGATO IN MANSIONI DIVERSE DALL’AULA, RICEVENDONE SEMPRE UN DINIEGO! 19 Ufficio Biblioteca ?

20 Dopo vent’anni presenta domanda di pensionamento anticipato (36 anni già maturati) per invalidità totale. presso la Commissione Medica del Ministero del Tesoro 20

21 “inabile permanentemente al servizio ma non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa !!!” 21 RISULTATO DELLA COMMISSIONE MEDICA

22 inidoneo al servizio (docente di educazione fisica) ai sensi art. 15 DPR 461/2001 senza il riconoscimento art. 2 comma 12 L. 335/95 (ovvero i 40 anni di servizio). NON GLI VIENE RICONOSCIUTA L’INABILITÀ TOTALE Si poteva pensare ad un utilizzo in altre mansioni dopo la dichiarazione di inidoneità!!! 22

23 ASPETTATIVE DISATTESE DOMANDA FATTA PER CONVINZIONE DI INABILITÀ TOTALE RICERCA DISATTESA DEI VANTAGGI PENSIONISTICI DELLART2 COMMA 12 LEGGE 335/95 DIVENTA QUINDI IMPROBABILE CHE SI SODDISFI COMUNQUE LA RICHIESTA DI ALLEGGERIRE IL CARICO DI LAVORO DEL DISABILE !

24 COSA INSEGNANO I DUE CASI ? 1 IL MALATO NON DEVE AGIRE IN SOLITUDINE 2 AVVALERSI SEMPRE DI UN SUPPORTO PERITALE MEDICO-LEGALE 3 FONDAMENTALE E AUSPICABILE POTREBBE ESSERE L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICO- LEGALE DA PARTE DI ANIPI!

25 LA SALUTE secondo la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell'ONU istituita nel 1948Organizzazione Mondiale della SanitàONU1948 La salute, definita nella Costituzione dell'OMS, comeOMS "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", viene considerata un DIRITTO e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone.DIRITTO 25

26 Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario. Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettivasalute collettiva, promuovendo al contempo quelli favorevoli. 26

27 In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può essere definita come una risorsa di vita quotidiana che consente alle persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico 27


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