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FILONE NORMATIVO: N. 1 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO Come è noto, con l’emanazione della c.d. LEGGE BIAGI di riforma del mercato del lavoro (L. 30/2003.

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1 FILONE NORMATIVO: N. 1 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO Come è noto, con l’emanazione della c.d. LEGGE BIAGI di riforma del mercato del lavoro (L. 30/2003 e D.Lgs. 276/2003) sono state regolamentate nuove forme di lavoro flessibile (Contratto di somministrazione, Lavoro intermittente, Lavoro a prestazioni ripartite, Lavoro a progetto, Appalto e Distacco) la cui consacrazione apre, anche in materia di sicurezza, nuovi scenari con i quali i soggetti della sicurezza (datori di lavoro, RSPP, RLS, consulenti, organi di vigilanza) dovranno confrontarsi. Si pone pertanto la necessità di assicurare idonee attività integrative di sicurezza verso queste nuove figure; anche questa nuova tipologia di lavoratore deve essere infatti informato e formato alla stregua degli altri lavoratori e integrato nel processo con equivalenti oneri di tutela. Si aggiunge in proposito che dal 2 agosto u.s. ha preso il via l’attuazione dello “staff leasing”, uno dei contratti più importanti previsti dalla c.d. legge “Biagi”, che consiste nella fornitura professionale di lavoro a tempo indeterminato per la realizzazione di servizi o attività espressamente individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. A titolo meramente esemplificativo, potrebbero decidere di ricorrere a tale figura le Aziende che si trovino a dover convertire contratti di collaborazione coordinata e continuativa che non possiedono i requisiti per la trasformazione in contratti a progetto. Tale strumento consentirà all’utilizzatore di esercitare il potere direttivo e di controllo nei confronti dei lavoratori, pur non avendo la titolarità del rapporto di lavoro; inoltre non presenta limiti quantitativi di utilizzo, per cui potrà essere impiegato per intere aree aziendali.

2 Si comunica poi l’emanazione del Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004 recante la “razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro di cui all’art. 8 della legge 14 febbraio 2003”. Il Decreto è stato seguito da una apposita Circolare illustrativa, firmata dal Ministro competente e contenente “Chiarimenti e indicazioni operative” proprio avuto riguardo al D.Lgs. 124/04; si tratta della: CIRCOLARE 24 Giugno 2004 n. 24 recante “Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative.” In particolare, il D.Lgs. n. 124/2004 ha provveduto alla riforma delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, al dichiarato fine - contenuto nella legge-delega n. 30/2003 di più generale riforma del mercato del lavoro - di definire un “sistema organico e coerente di tutela” attraverso il ricorso ad interventi legislativi omogenei. Le Organizzazioni dovranno pertanto tenere presente il ruolo di vigilanza in materia di lavoro svolto dagli ispettori delle Direzioni del lavoro, dal momento che è plausibile ritenere (alla stregua di molti commentatori) che gli ispettori stessi svolgano non solo attività di verifica del rispetto degli adempimenti previdenziali e contributivi, ma intervengano anche in sede di riscontro della corretta applicazione della normativa dettata in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

3 Molto importante è la pubblicazione - con entrata in vigore il 31 luglio u.s. – del Decreto Legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di recepimento della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga e sostituisce la Direttiva 1992/59/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115 del 1995. L’obiettivo della Dir. 2001/95/CE consiste nel definire, a livello comunitario, regole generali in materia di sicurezza per rispondere all’esigenza di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri, così da garantire sia un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza delle persone che un adeguato funzionamento del mercato interno. A tal fine il provvedimento comunitario impone requisiti generali di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o all’uso dei consumatori, ivi compresi i prodotti utilizzati per fornire un servizio. La Direttiva obbliga dunque chi produce, ma anche chi commercializza o rivende prodotti sul mercato europeo, a mettere in atto tutti i provvedimenti in grado di assicurare il conseguimento delle finalità suddette. La Direttiva n. 95 del 2001 e il Decreto Legislativo n. 172 del 2004 – che vi dà attuazione nel nostro ordinamento – si propongono dunque di rafforzare il quadro regolamentare già impostato dalla precedente Direttiva n. 59 del 1992, che la nuova normativa va ad abrogare.

4 Si ricorda che la delega al Governo per l’emanazione del nuovo Testo Unico per la sicurezza e salute sul lavoro era in scadenza il 9 settembre 2004. Il DL 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella Legge 27 luglio 2004 n. 186, ha provveduto a prorogare tale termine al 9 marzo 2005. Si segnala inoltre che dal 1° settembre 2004 sono entrate in vigore le nuove disposizioni (e nuove sanzioni) per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno: si tratta del Decreto Legislativo 19 luglio 2004 n. 213 “correttivo” del precedente D.Lgs. 66/2003.

5 In tema di MALATTIE PROFESSIONALI si annotano due interessanti segnalazioni: la Circolare dell’INAIL n. 25 del 15 aprile 2004, concernente le “Malattie del rachide da sovraccarico biomeccanico.” Sembrano di particolare interesse applicativo per le Organizzazioni interessate (ed i verificatori) gli aspetti della Circolare dedicati in particolare alla Valutazione del rischio professionale. Si evidenzia inoltre che la Circolare già si riferisce alla Direttiva 2002/44/CE recante le “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)”, anche se non ancora recepita nel quadro normativo nazionale. Il DM 27 Aprile 2004 ha disposto l’aggiornamento - operato a distanza di oltre trenta anni, tenuto conto che va a sostituire l’elenco approvato con DM 18 aprile 1973 - dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia all’INAIL. Detto Elenco è contenuto nell’Allegato al Decreto e, secondo le indicazioni della competente commissione scientifica, è stato strutturato su tre diversi livelli, cui corrispondono tre distinte Liste, impostate in ordine decrescente per quanto concerne la probabilità di connessione tra l’insorgenza della malattia professionale e l’attività lavorativa svolta.

6 FILONE NORMATIVO: N. 1. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO; N. 1.3.2 PRONTO SOCCORSO Si segnala la pubblicazione - nella G.U. n. 27 del 3-2-2004 - del DECRETO 15 luglio 2003 n. 388 con il quale è stato adottato il Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. L’entrata in vigore del provvedimento era inizialmente prevista per il 3 agosto 2004, ossia 6 mesi dopo la pubblicazione. Il regolamento predetto è stato però oggetto di ulteriori interventi: in primo luogo è stato corretto il riferimento alla normativa abrogata, precisando che si tratta del DM 28 luglio 1958 e non del DM 2 luglio 1958 come erroneamente indicato in sede di pubblicazione del provvedimento; inoltre l’entrata in vigore del Regolamento è slittata a 12 mesi dalla pubblicazione, e cioè al 3 febbraio 2005 per effetto dell’articolo 8-decies della Legge 27 luglio 2004 n. 186, che ha prorogato di sei mesi il termine di entrata in vigore del Regolamento stesso.

7 FILONE NORMATIVO: N. 1 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO; N. 1.3.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA A titolo meramente informativo, si ritiene utile segnalare un documento che, pur non rivestendo carattere normativo, proviene comunque dalla Amministrazione e affronta la problematica della disabilità che le Aziende devono gestire, ad esempio in relazione al rischio incendio e alla predisposizione delle procedure di evacuazione. Il Ministero dell’Interno tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con le Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie, ha infatti predisposto un opuscolo informativo per tutelare le persone non del tutto autonome in caso di incendi, calamità e situazioni di particolare pericolo. “Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza” è un opuscolo che intende fornire indicazioni a chi deve portare aiuto, mettendolo in guardia sugli errori da evitare e suggerendogli i modi più corretti per intervenire. Il documento, rivolto soprattutto alle persone coinvolte nella predisposizione dei piani di emergenza (Datori di lavoro, Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, tecnici), può essere utilizzato come strumento di consultazione e pertanto non offre alcun giudizio sull’adeguatezza di tecniche di intervento diverse da quelle contenute nel documento medesimo.

8 FILONE NORMATIVO: N. 2 PREVENZIONE INFORTUNI; N. 2.1 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO L’ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola), in collaborazione con l’ISPESL, ha pubblicato un opuscolo che contiene gli aspetti di sicurezza delle motoseghe a catena portatili. In particolare, il documento contiene le linee guida relative ai requisiti di sicurezza cui sono soggette le motoseghe e la documentazione e le informazioni tecniche che devono accompagnarle. Tali informazioni possono essere diverse per le motoseghe immesse sul mercato prima o dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/1996). Il documento in esame può interessare le Aziende operanti nel comparto agricolo-forestale e può contribuire all’attuazione che il Datore di lavoro deve dare alle disposizioni contenute nel Titolo III del D.Lgs. 626/1994 relativo all’uso delle attrezzature di lavoro.

9 FILONE NORMATIVO: N. 2. PREVENZIONE INFORTUNI; N. 2.2. LUOGHI DI LAVORO Si ritiene utile segnalare la Circolare della Direzione Centrale Prestazioni dell’INAIL - adottata a Roma in data 12.01.04 - avente ad oggetto la tematica dell’infortunio in itinere e, in particolare, i limiti spaziali del percorso tutelato. Restando sull’argomento infortuni, si fa presente che la stessa INAIL ha pubblicato - nella G.U. n. 192 del 17/08/2004 - un Comunicato per fornire gli indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa, con riferimento al tipo di conseguenza rappresentato dall’inabilità permanente. Si tratta di interessanti indicatori con cui confrontare i risultati delle Organizzazioni certificate/certificande.

10 FILONE NORMATIVO: N. 2. PREVENZIONE INFORTUNI; N. 2.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Si segnala che, tramite Comunicazione 2004/C 46/03, la Commissione CE ha provveduto all’aggiornamento delle norme tecniche per la realizzazione dei "Dispositivi di Protezione individuale" (DPI), collocandosi nel contesto della pertinente Direttiva 89/686/CEE e s.m.i.

11 FILONE NORMATIVO: N. 3 PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO Si segnala che la Comunicazione 2004/C 67/05 della Commissione, adottata nell’ambito dell'applicazione della Direttiva 89/106/CEE riguardante i prodotti da costruzione, rinvia ad una serie di norme internazionali che intervengono in materia di sistemi fissi di lotta contro l'incendio, da un lato stabilendo disposizioni su sistemi fissi di lotta antincendio e, dall’altro, prevedendo sistemi per il controllo di fumo e calore. Si tratta di un utile aggiornamento non solo per i progettisti ed i fabbricanti, che dovranno tener conto delle predette norme tecniche per la progettazione e la costruzione dei suddetti sistemi fissi antincendio, ma anche per gli installatori e utilizzatori che potranno così effettuare un “controllo incrociato” del rispetto delle stesse norme al fine dell’installazione, manutenzione e uso di detti sistemi. Si segnala inoltre che, con Decreti del Ministero dell’Interno, si è provveduto al riconoscimento degli Organismi italiani abilitati per la certificazione di prodotto nel settore dei PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Come è noto, i "Prodotti da costruzione" devono rispondere a precise regolamentazioni comunitarie, basate sulla Direttiva 89/106/CEE e sulle norme tecniche dalla stessa richiamate. E' opportuno ricordare che in questa "filiera" sono ricompresi anche beni impiegati nel settore della prevenzione incendi: anch'essi debbono quindi, "a regime", essere conformi alle pertinenti norme tecniche.

12 Si ritiene utile segnalare che il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi - ha provveduto ad adottare, in data 22 marzo 2004, la Lettera circolare prot. n. P 559/4101 con cui ha dato atto dell’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi, che è entrata in uso, nella nuova versione, a decorrere dal 1° maggio 2004. Sono state pertanto introdotte alcune modifiche e aggiornamenti ai modelli attualmente in uso sia per la presentazione delle istanze per i vari procedimenti di prevenzione incendi, che per le certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo. *** Si segnala inoltre l’avvenuta adozione del Decreto del Ministro dell'Interno 14 maggio 2004 concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.” Detta regola tecnica si applica, unicamente a fini antincendio, ai depositi G.P.L. destinati ad usi civili, industriali, artigianali ed agricoli con esclusione dei depositi ad uso commerciale e per autotrazione.

13 Si ritiene inoltre utile segnalare l’avvenuta adozione del DPR 10 giugno 2004 n. 200 avente ad oggetto il Regolamento recante modifiche al DPR 29 luglio 1982 n. 577, concernenti l’attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi. Il Decreto modifica dunque le norme del DPR n. 577/82 su tre tematiche: 1.le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2.la composizione del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco; 3.il certificato di prevenzione incendi. In particolare, appare significativa la nuova formulazione dell’art. 17 del DPR 577/82 riguardante proprio il certificato di prevenzione incendi. Dal confronto tra le due formulazioni risulta evidente, nella nuova impostazione, la sottolineatura, quale norma di chiusura, dell’obbligo del rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi posto a carico: dei soggetti responsabili delle attività; dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. *** Si segnala infine il Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004 che reca le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco e omologazione di porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi, ponendo una serie di obblighi a carico del produttore, dell’installatore e dell’utilizzatore.

14 FILONE NORMATIVO: N. 3 PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO; N. 6 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali - ha provveduto a diffondere: la Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1054 del 31 maggio 2004 volta a fornire chiarimenti in merito alle procedure di prevenzione incendi (CPI) da applicare alle attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/1999. Questa nota nel confermare autorevolmente l’applicazione di un “procedimento speciale” per il rilascio del CPI per le attività soggette a rapporto di sicurezza di cui al D.Lgs. 334/1999 raccomanda comunque ai Comandi Provinciali di accelerare gli accertamenti ed il sopralluogo, al fine di addivenire al rilascio del CPI anche per le attività in questione. I “chiarimenti” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’interno in materia di procedure di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante sono proseguiti con tre Note ministeriali emanate nel mese di luglio (precisamente in data 14, 20 e 26 luglio 2004) che contengono utili indicazioni, per le Aziende, per i professionisti “abilitati” allo svolgimento delle “pratiche” di prevenzione incendi e quindi anche per i verificatori, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante.

15 FILONE NORMATIVO: IGIENE DEL LAVORO N. 4.2 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI A titolo informativo, si ritiene opportuno accennare alla pubblicazione (e ripubblicazione integrale a seguito di rettifica) della Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 - Direttiva Codificata in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare o “figlia”, a seguire dalla Direttiva- base 89/391/CEE del Consiglio). Si è ritenuto utile segnalare il provvedimento, anche se non contiene elementi di carattere innovativo, in quanto i pertinenti riferimenti normativi citeranno adesso la Dir. 2004/37/CE. Non ne deriveranno comunque obblighi di recepimento, in quanto nel vigente D.Lgs. 626/94 sono già state inserite le disposizioni recate dalle diverse Direttive, adesso codificate nella Dir. 2004/37.

16 FILONE NORMATIVO: IGIENE DEL LAVORO N. 4.5 CAMPI ELETTROMAGNETICI In materia di infrastrutture di comunicazione, è stata confermata dalla legge 16 gennaio 2004 n. 5 la normativa “di urgenza” introdotta dall’art. 4 del DL 14 novembre 2003 n. 315, volta a disciplinare i procedimenti già avviati in vigenza del Decreto “cassato” dalla Corte Costituzionale, richiamando l’applicazione della normativa successivamente emanata nella materia, e cioè il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Anche se non riveste carattere normativo, si ritiene inoltre utile segnalare agli ispettori, a fini conoscitivi, il Documento conclusivo, approvato dalla VIII Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici), della “Indagine conoscitiva sulla valutazione degli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Il Documento ripercorre le principali “tappe” riguardanti la legge 36/2001, dando evidenza anche alle Sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze 303 e 307 del 2003) che hanno inciso sugli aspetti autorizzativi riguardanti gli impianti di radiocomunicazione e di telefonia.

17 FILONE NORMATIVO: IGIENE DEL LAVORO N. 4.7 AMIANTO Si ritiene utile segnalare che si sono perfezionate le condizioni per l'iscrizione all'Albo Gestori delle Imprese che effettuano bonifica dei beni contenenti amianto, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 22/97. Nei giorni 14 e 15 aprile u.s. sono stati pubblicati nella G.U., con la corrispondente entrata in vigore, tre provvedimenti regolanti la materia, e cioè: il Decreto del Ministero dell'Ambiente emanato in data 5 febbraio 2004 con il quale sono stati stabiliti "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto"; le due Deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori in data 30 marzo 2004 (Deliberazioni 01/CN/ALBO e 02/CN/ALBO) che aggiornano la pertinente disciplina relativa a “Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto” ed abrogano le precedenti disposizioni emanate sulla stessa materia nel 2000 e 2001. Dal 14 giugno 2004 i committenti possono dunque contattare - per l'esecuzione di interventi di rimozione/bonifica dei beni contenenti amianto - soltanto le imprese iscritte nella Categoria 10 dell'Albo Gestori.

18 Sull’argomento è poi nuovamente intervenuto il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori con la Circolare n. 2700 del 21.04.2004 recante “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.” La Circolare forniva alcune importanti precisazioni operative, volte a disciplinare il “transitorio” ad oggi ormai concluso: le imprese già operanti, per poter proseguire senza interruzione la loro attività, erano tenute a presentare domanda di iscrizione entro 60 giorni dal 14 aprile 2004 e perciò entro il 14 giugno 2004; in tale evenienza le imprese potevano comunque continuare ad operare fino all'emanazione del provvedimento di iscrizione o di diniego da parte della Sezione regionale o provinciale.

19 FILONE NORMATIVO: IGIENE DEL LAVORO N. 4.8 AGENTI CHIMICI Si segnala che i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno emanato, in data 26 febbraio 2004, un Decreto con il quale si è provveduto alla “Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici”. Il provvedimento nel dare attuazione all'art. 72-terdecies del D.Lgs. 626/1994 (introdotto dal D.Lgs. 25/2002) si riferisce alla Direttiva 2000/39/CE che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi ha recepito integralmente il contenuto dell’allegato alla citata direttiva, fissando per la prima volta i valori limite nazionali di esposizione agli agenti chimici, compreso il piombo inorganico (che già compariva nel nostro ordinamento giuridico) sostituisce l’allegato VIII-ter del D.Lgs. 25/2002 che, oltre al piombo (i cui valori limite sono confermati), comprende 63 agenti.

20 FILONE NORMATIVO: N. 5 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Si ritiene utile segnalare l’adozione, da parte del Ministero della Salute, della Circolare 7 gennaio 2004 recante “Indicazioni esplicative per l’applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.” Si ricorda, in proposito, che il D.Lgs. n. 65/2003, abrogando il D.Lgs. n. 285/1998, rappresenta la nuova normativa-quadro in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

21 Si dà atto inoltre dell’adozione del REGOLAMENTO CE n. 775/2004 della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l’Allegato I del regolamento CE n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche: a seguito delle Decisioni comunitarie adottate nel contesto della Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che vietano o impongono severe restrizioni all'amitraz, all'atrazina, al fention e alla simazina, si è ritenuto necessario procedere ad inserire tali sostanze negli elenchi delle sostanze chimiche di cui all’Allegato I, parti 1 e 2, del regolamento n. 304/2003; si è poi stabilito che anche le fibre di amianto (amosite, antofillite, actinolite e tremolite) dovessero essere soggette alla procedura di previo assenso informato (PIC) provvisoria e dovessero pertanto essere aggiunte all’elenco di sostanze contenuto nell’Allegato I, parte 3, del regolamento n. 304/2003.

22 Si comunica poi l’avvenuta adozione della Raccomandazione 2004/394/CE della Commissione del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene. La Raccomandazione prende in considerazione i seguenti argomenti: VALUTAZIONE DEI RISCHI In questo capitolo vengono valutati separatamente gli effetti della sostanza sulla Salute umana (distinguendo tra effetti sui LAVORATORI, sui CONSUMATORI e sulle PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE) e sull’Ambiente (distinguendo tra effetti per l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ATMOSFERA; per l'ECOSISTEMA TERRESTRE e infine per i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE); STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI articolata per i LAVORATORI per i CONSUMATORI per l'AMBIENTE. Risultati e strategie di riduzione proposti dalla Raccomandazione dovrebbero essere riscontrati: - con la valutazione dei rischi; - con la gestione dei pertinenti aspetti ambientali.

23 Si fa infine presente l’avvenuta pubblicazione di due Decreti con cui il Ministero della Salute ha recepito le recenti modifiche apportate alla normativa comunitaria dettata in materia di restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di alcune sostanze e preparati pericolosi. Si tratta: A)del DECRETO 10 maggio 2004 avente ad oggetto il “Recepimento della Direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla Direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento). B)del DECRETO 18 giugno 2004 avente ad oggetto il “Recepimento della Direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla Direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR). Tali Decreti pongono una serie di restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di alcune sostanze e preparati pericolosi, in particolare per quanto riguarda gli impieghi di tipo “diffuso”, ad es. da parte del consumatore finale, mentre restano consentiti utilizzi in attività industriali, sotto specifiche condizioni.

24 FILONE NORMATIVO: N. 6 RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI Si comunica che il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali - ha provveduto ad adottare, oltre alle Note già citate riguardanti la certificazione di prevenzione incendi, altre tre Note volte a chiarire alcuni aspetti della normativa dettata in materia di rischi di incidenti rilevanti. Si tratta della: Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1040 del 27 maggio 2004 concernente il D.Lgs. 334/1999, in particolare l’individuazione dell’autorità preposta al controllo delle attività industriali a rischio di incidente rilevante e agli adempimenti connessi ai rapporti finali d’ispezione; Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1067 del 1° giugno 2004 avente ad oggetto chiarimenti in merito ai controlli ed alle ispezioni svolte nelle attività a rischio di incidente rilevanti e volta ad assicurare l’adozione di tutte le misure necessarie al coordinamento tra attività di controllo ed attività istruttoria sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; Nota prot. n. DCPST/A4/RS/1409 del 7 luglio 2004 concernente l’individuazione dell’autorità preposta al controllo nel CTR, cui spetta il potere di adottare tutti i provvedimenti connessi agli esiti delle procedure di controllo previste dal D.Lgs. 334/99, ivi comprese le misure di cui all’art. 27, comma 4, e cioè: diffida, sospensione e chiusura dell’attività in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni scaturenti dalle istruttorie relative ai rapporti di sicurezza.

25 FILONE NORMATIVO: N. 7 IMPIEGO DI GAS TOSSICI Si segnala che il Ministero della Salute, con Decreto (del Direttore generale della prevenzione sanitaria) in data 10 febbraio 2004, ha disposto "la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1°gennaio-31 dicembre 1999.“ Si ricorda che, secondo la Circolare Federchimica TES/AES n. 166/95 RM/aa, "La mancata presentazione, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso, della domanda di revisione allegando il certificato medico e penale comporta la perdita della titolarità della patente."

26 FILONE NORMATIVO: N. 8 SICUREZZA TRASPORTI Nel periodo passato in rassegna sono stati pubblicati alcuni provvedimenti riguardanti la sicurezza del trasporto marittimo. Si tratta di tre Decreti adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e più precisamente del: 1.DECRETO 2 marzo 2004 recante “Aggiornamento dell’Appendice B del decreto ministeriale 22 luglio 1991 recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”; 2.DECRETO 7 aprile 2004 e DECRETO 22 luglio 2004 aventi entrambi ad oggetto l’ “Aggiornamento dell'Appendice C del decreto ministeriale 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”. Si tratta di provvedimenti di specifico interesse per le attività portuali, ed in particolare per le Aziende che effettuano il caricamento alla rinfusa dei carichi solidi.

27 FILONE NORMATIVO: N. 8.1 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Sull’argomento sono stati adottati numerosi provvedimenti riguardanti il trasporto delle merci pericolose nel contesto: del trasporto aereo; del trasporto marittimo; del trasporto ferroviario; del trasporto su strada. TRASPORTO AEREO DI MERCI PERICOLOSE Si tratta di un provvedimento riguardante anche le merci, ossia della LEGGE 10 gennaio 2004 n. 12 recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999”.

28 TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI PERICOLOSE Si segnala che con DM 28 gennaio 2004 e' stato istituito il sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services) allo scopo di incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo, di favorire l'intervento delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di fornire un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi. Occorrerà verificarne la concreta applicabilità al naviglio effettivamente interessato, in quanto la "legge-base" istitutiva del VTS (legge 51/2001) si riferisce alle navi cisterna. Si fa presente inoltre il DECRETO 23 dicembre 2003, concernente la “Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo”. Il provvedimento è stato emanato per rispondere alla necessità di procedere alla classificazione di alcuni nuovi prodotti ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose. Nello specifico si tratta di alcune miscele ricadenti nel Capitolo 2.5 Classe 5- Sostanze ossidanti e perossidi organici. Si segnala infine il DECRETO 13 gennaio 2004, recante “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. “ (Decreto n. 36/2004). In sintesi, il provvedimento: – –approva le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al decreto stesso e reca la contestuale abrogazione dei decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997.

29 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER FERROVIA Si segnala che sulla GUCE L 121 del 26 aprile 2004 sono stati pubblicati gli Allegati A e B della Direttiva 96/49/CE del Consiglio, come annunciato nella direttiva 2001/6/CE della Commissione, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. Si tratta degli allegati alla direttiva 2001/6/CE pubblicata in GUCE in data 1/02/2001 che riguardava il RID 2001. Si tratta in effetti di una pubblicazione solo “formale”, in quanto occorre considerare che in GUCE - in data 08/04/2003- è stata pubblicata la Direttiva 2003/29/CE relativa al quarto adattamento al progresso tecnico della Direttiva 96/49/CE relativa al RID 2003, già in vigore (di tale ultima Direttiva non sono stati ancora pubblicati gli allegati).

30 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA Si segnala che, con DM 10/06/2004, sono state adottate le nuove procedure per l’approvazione di imballaggi, di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose. Si tratta di disposizioni da tenere presenti da parte di Speditori e trasportatori ove fosse necessario utilizzare gli imballaggi oggetto delle prescritte procedure di approvazione/omologazione.

31 Nel campo del trasporto delle merci pericolose, ed in particolare nell’ottica del miglioramento della sicurezza, gioca un ruolo importante la formazione professionale. Si ritiene pertanto utile segnalare due Decreti Ministeriali che hanno introdotto modifiche nella materia e che quindi troveranno attuazione nei futuri percorsi formativi. Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, in data 10 giugno 2004, ha emanato due Decreti riguardanti rispettivamente: 1) 1) la modifica al Decreto Ministeriale 15 maggio 1997, recante “Attuazione della Direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’UE che adegua al progresso tecnico la Direttiva 94/55/CE in materia di trasporti di merci pericolose”. Sono state apportate significative modifiche per quanto attiene il rilascio dei Certificati di Formazione Professionale (C.F.P.) per i conducenti ADR e in relazione agli Enti preposti allo svolgimento dei corsi professionali; 2)la modifica al Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 recante “Norme attuative del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 concernente i consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile”. Sono state apportate modifiche agli esami per il conseguimento dei C.F.P., in merito alle prove da effettuare e al criterio di valutazione degli elaborati scritti da parte dei docenti.

32 FILONE NORMATIVO: N. 8.2 GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI Sull’argomento ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI si ritiene utile segnalare che con il DM 20-11-2003 (di recepimento della Decisione 2003/525/CE del 18-7-2003) si è intervenuti sul regime transitorio disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. 23/2002 ed in particolare: è stato differito di due anni e cioè al 1° luglio 2005 il termine a decorrere dal quale si applicheranno ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne le disposizioni del D.Lgs. 23/2002; è stata consentita fino al 1° luglio 2007 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005; è stata altresì consentita la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2007. Sull’argomento BOMBOLE si segnala la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti datata 14 maggio 2004 che, a seguito della segnalazione dello scoppio di una bombola di fabbricazione IMZ, ha sancito il divieto di utilizzo delle bombole costruite dalla IMZ, disponendo che le stesse non potranno essere ulteriormente utilizzate fino a dimostrazione dell'avvenuta revisione straordinaria con esito positivo, da effettuarsi a cura della stessa ditta costruttrice..

33 FILONE NORMATIVO: N. 11 MACCHINE Si segnala l’avvenuta pubblicazione della Comunicazione 2004/C 95/02 della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa alle macchine modificata dalla direttiva 98/79/CE. Detta Comunicazione si colloca nel contesto della pertinente Direttiva e ha disposto un aggiornamento delle norme tecniche sulle macchine, utile sia per i progettisti ed i fabbricanti che per gli utilizzatori, che potranno così effettuare un “controllo incrociato” del rispetto delle stesse norme al fine dell’acquisto di macchine.

34 FILONE NORMATIVO: N. 14 ATTREZZATURE A PRESSIONE Si ritiene utile segnalare che il Ministero delle Attività Produttive, con il proprio DECRETO 19 Maggio 2004, ha disposto la Abrogazione di precedenti disposizioni in contrasto con il decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, concernente le attrezzature a pressione. In particolare l’art. 1, comma 2 del DM dispone che: “le attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale possono essere messe in esercizio senza l'effettuazione della verifica di primo impianto.”

35 FILONE NORMATIVO: N. 18 IMPIANTI INDUSTRIALI L’art. 5 del DL 28 maggio 2004 n. 136 recante “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse” convertito in Legge 27 luglio 2004 n. 186 prevede la futura adozione di: norme tecniche, anche per la verifica sismica e idraulica, relative alle costruzioni; norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. *** In quanto di particolare interesse per le Organizzazioni del campo petrolifero, petrolchimico, chimico, siderurgico e quelle operanti nei settori energetico e delle c.d. utilities (acqua, gas), si ritiene utile segnalare l’adozione del DM 10 agosto 2004 recante Modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto», già approvate con il DM 23 febbraio 1971 n. 2445.

36 FILONE NORMATIVO: N. 18 IMPIANTI INDUSTRIALI; n. 19 EDIFICI Si conferma che la Legge 27 febbraio 2004 n. 47, di conversione del DL 24-12-2003 n. 355, all’art. 14, ha stabilizzato il differimento (di un anno) delle norme per la sicurezza degli impianti contenute nel Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001 recante”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” così come modificato e integrato dal D.Lgs. 301/2002). La proroga non si applica agli edifici scolastici.

37 In materia di SICUREZZA nell’IMPIEGO di GAS COMBUSTIBILE si segnala l’avvenuta adozione, da parte del Ministero delle Attività Produttive, del DECRETO 26 marzo 2004 recante la “Pubblicazione del 20° gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza adottate ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.” Queste disposizioni debbono essere applicate in coordinazione con il Regolamento in materia approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG): si tratta del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas adottato dall’AEEG con propria Deliberazione n. 40 del 18 marzo 2004. Sennonché l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) con propria Deliberazione n. 129/04: ha proceduto ad aggiornare il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas provvedendo anche a pubblicare il testo aggiornato del Regolamento stesso. E' peraltro prevista una specifica modulistica per richiedere gli allacci, che richiama anche la legge 46/90. Tale provvedimento coinvolge direttamente le Aziende distributrici di gas, ma può interessare anche le utenze di gas presenti in altre realtà aziendali, ad es. per le Mense interne.

38 Sempre in materia di SICUREZZA nell’IMPIEGO del GAS COMBUSTIBILE, si dà atto dell’istituzione, disposta con DM 31 MAGGIO 2004, di una tessera di riconoscimento per il personale addetto alle attività di vigilanza dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero delle attività produttive. Si sottolinea, in particolare, che al personale suddetto munito della predetta tessera personale di riconoscimento viene riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria. *** Si segnala inoltre l’adozione, tramite Decreto del Ministero delle attività produttive in data 17 maggio 2004, di un elenco riepilogativo di norme armonizzate europee per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, ovvero di un elenco riepilogativo delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE.

39 FILONE NORMATIVO: N. 22 ATMOSFERE ESPLOSIVE In materia si segnala l’avvenuta pubblicazione sulla GUCE di due provvedimenti comunitari: la Comunicazione 2004/C 20/05 e la Comunicazione 2004/C 204/04 adottate dalla Commissione CE nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Dette Comunicazioni, che si collocano nel contesto della pertinente Direttiva, hanno disposto un aggiornamento delle relative norme tecniche, aggiornamento utile sia per i progettisti e i fabbricanti che per gli utilizzatori delle predette apparecchiature.


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