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RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE E NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE

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Presentazione sul tema: "RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE E NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE"— Transcript della presentazione:

1 RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE E NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE
GRUPPO DI LAVORO CONCORDATO Axa Assitalia Fondiaria – Sai Vittoria Con la collaborazione dell’avv. Iannotta RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE E NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE 14 Dicembre 2006

2 RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE NORMATIVA
    Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 267 (vecchia Legge fallimentare)     Decreto Legge 14 Marzo 2005 n. 35 (competitività) in vigore dal Marzo 2005      Legge 14 Maggio 2005 n. 80 (conversione e delega )      Decreto Legislativo 9 Gennaio 2006 n. 5 (attuazione legge delega) in vigore dal 16 Luglio 2006

3 PRIMA della RIFORMA: DOPO la RIFORMA:
La legge aveva come fine essenziale la liquidazione dell’impresa ed era caratterizzata da una tutela accentuata dei diritti dei creditori che si realizzava attraverso un completo spossessamento del patrimonio del debitore.    DOPO la RIFORMA: La legge delega persegue la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento ed il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

4 PRINCIPALI NOVITA’ 1)   ridefinizione dell’ambito soggettivo di applicazione della legge fallimentare; 2)   accelerazione delle procedure; 3)  ampliamento delle competenze del comitato dei creditori nel concordato preventivo, di cui potremmo essere chiamati a far parte, che consente una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; 4)   modifica della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare (già introdotta dalla legge 80/05); è una delle principali novità introdotte dalla legge con riflessi accentuati sulla nostra operatività; circoscrive le ipotesi di applicabilità della normativa e di esenzione, dimezza il periodo sospetto; 5)   modifica degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti; 6)  modifica della disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio di impresa, con l’ampliamento dei poteri del comitato dei creditori; 7)   modifica della disciplina del concordato fallimentare (accelerazione dei tempi della procedura, la possibile suddivisione in classi omogenee dei creditori e relativo trattamento differenziato); 8)  introduzione della disciplina della esdebitazione; 9)  abrogazione dell’amministrazione controllata.

5 PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA
fallimento concordato preventivo liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi N.B.: Amministrazione controllata abrogata

6 OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Il legislatore della riforma ha dato rilevanza al nuovo concordato preventivo che nelle sue varie formulazioni dovrebbe risolvere la maggior parte di situazioni di crisi aziendale in considerazione anche dell’abolizione della amministrazione controllata. Il fallimento, invece, nella nuova formulazione dovrebbe costituire l’extrema ratio cui fare ricorso in caso di insolvenza ed è comunque teso alla sopravvivenza, per quanto possibile, dei beni aziendali e non alla mera liquidazione dell’impresa.

7 SOGGETTI SOTTOPOSTI A FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 1 L.F.: “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale” Art c.c.: “Imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o di servizi” Art c.c.: stabilisce quali sono gli imprenditori soggetti a registrazione nel registro delle imprese (quindi quali sono gli imprenditori “commerciali” e di conseguenza “fallibili”) dividendoli in categorie in relazione all’attività economica esercitata: attività industriale per la produzione di beni o di servizi attività intermediaria nella circolazione di beni attività di trasporto (via terra, acqua, aria) attività bancaria o assicurativa altre attività ausiliarie alle precedenti

8 SOGGETTI ESCLUSI DA FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO (art. 1 L.F.)
imprenditori che esercitano attività non commerciale imprenditori che esercitano attività agricola o artigianale (salvo diversa interpretazione in relazione all’art c.c.) enti pubblici economici imprenditori che hanno debiti inferiori a € ,00 piccoli imprenditori commerciali: a) con investimenti fino a € b) con ricavi annui fino a € ,00

9 LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Norme sostanzialmente invariate salvo l’introduzione delle cooperative che non svolgono attività commerciale tra i soggetti sottoponibili alla procedura (art terdecies c.c.) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI Le grandi imprese, invece, continueranno a beneficiare del Decreto legge “Marzano” n. 347 del 23 Dicembre 2003 – “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” convertito nella Legge n. 298 del 18 Febbraio 2004 (es. Parmalat).

10 FALLIMENTO (nuove norme in vigore dal 16/7/2006)
PRESUPPOSTI (soggettivi ed oggettivi) ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE SENTENZA ITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZA EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA

11 FALLIMENTO PRESUPPOSTI oggettivi :
“STATO DI INSOLVENZA” (ART. 5 L.F.): è insolvente, quindi dichiarato fallito, il debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ART. 6 L.F.) il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Il giudice civile non ha più l’obbligo di segnalare l’insolvenza al giudice del fallimento, E’ stata eliminata l’iniziativa d’ufficio.

12 FALLIMENTO ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE:
L’istruttoria prefallimentare è stata notevolmente ampliata dando spazio alle parti di nominare, oltre i difensori di fiducia, anche consulenti tecnici di parte (art. 15 L.F.).

13 FALLIMENTO SENTENZA: La sentenza di fallimento ha effetto dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese (data certa) mentre prima veniva affissa sulla porta del Tribulnale (Art. 16 L.F.) Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese (data certa) e non più dalla cessazione dell’attività. Le società irregolari (non iscritte al Registro delle Imprese) non beneficiano della norma ma possono comunque essere dichiarate fallite (Art. 10 L.F.).

14 FALLIMENTO ITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZA:
Adunanza dei creditori per esame stato passivo: entro 120 gg. dal deposito della sentenza (termine perentorio). Presentazione di domanda di insinuazione al passivo: almeno 30 gg. prima dell’adunanza dei creditori (termine perentorio) – quindi entro 90 gg. dalla pubblicazione della sentenza. Deposito documenti giustificativi del credito: a pena di decadenza almeno 15 gg. prima dell’udienza di verifica dello stato passivo (termine perentorio) Domanda tardiva di ammissione al passivo: entro 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo salvo proroga di 6 mesi per procedure particolarmente complesse Crediti condizionali: per i crediti ammessi con riserva (Art. 96 L.F.), tra i quali sono compresi quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale (Art. 55 – u.c. – L.F.), è possibile produrre i documenti entro i 15 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di credito. Il giudice decide in merito alla validità della documentazione per l’attestazione del credito e scioglie la riserva.

15 CRITICITA’ Termini ridotti e perentori
Necessità per la Compagnia di monitorare clienti e coobbligati per evitare la decadenza dei termini Possibilità di eccepire l’estinzione della fideiussione ex art c.c. nei casi di tardiva denuncia del sinistro da parte del beneficiario (oltre 12 o 18 mesi dall’approvazione dello stato passivo) Crediti condizionali: quando il fideiussore ha notizia di un fallimento di un contraente o di un coobbligato dovrebbe cautelativamente presentare subito DOMANDA TEMPESTIVA CONDIZIONALE SU TUTTO IL PORTAFOGLIO CAUZIONI (premi insoluti, eventuali escussioni già pervenute e massimali delle garanzie).

16 EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 – 1° comma – L.F.: “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.” La decisione è stata sottratta al potere del giudice delegato. Quindi: se il curatore decide di sciogliersi dal contratto la controparte può inserire il proprio credito al passivo del fallimento; se il curatore decide di subentrare nel contratto i rapporti tra le parti proseguono in modo inalterato.

17 EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 – 6° comma – L.F.: (novità) “Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.” Questa norma esprime chiaramente che il fallimento non è causa di risoluzione del contratto, né determina alcun diritto di risarcimento del danno in capo al creditore del fallito (es.: il beneficiario non può escutere la garanzia definitiva in caso di intervenuto fallimento dell’appaltatore). Il fallimento genera lo scioglimento del contratto ed è causa di cessazione del rapporto ma non ha conseguenze sanzionatorie. Solo l’inadempimento del contraente “in bonis” genera il diritto al risarcimento del danno (quindi legittima l’escussione della fideiussione da parte dell’ente appaltante). Tuttavia il creditore deve far valere il proprio diritto prima del fallimento promuovendo l’azione di risoluzione del contratto in danno del debitore.

18 EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 bis L.F.: Questo articolo è stato introdotto per disciplinare l’ipotesi di fallimento del venditore/costruttore già contemplata nella Legge 210/2004.

19 ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
Art. 104 – 1° comma - L.F.: “ Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.” Scopi della riforma: snellire le procedure tutelare l’interesse privatistico e pubblicistico di una utile conservazione dell’impresa ceduta nella sua integrità o in parte.

20 ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
Art. 104 – 8° e 9° comma - L.F.: “ Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art – comma 1 – n. 1.”

21 CONCORDATO FALLIMENTARE
Nuova formulazione per porre fine più rapidamente alla procedura tramite accordo tra fallito (o un terzo) ed i creditori secondo lo schema del nuovo concordato preventivo. Modifica radicale del sistema del 1942 che prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati e l’offerta di una % uguale per tutti i creditori chirografari.

22 FALLIMENTO DELLE SOCIETA’
Art L.F.: Il fallimento delle S.n.c., S.a.s. e S.A.p.A. determina il fallimento dei soci illimitatamente responsabili ancorché non siano persone fisiche. Quindi se i soci illimitatamente responsabili sono altre società, queste ultime falliscono (siano esse società di capitali o di persone).

23 PRIME APPLICAZIONI PRATICHE E DUBBI INTERPRETATIVI
Disciplina transitoria: Non applicabilità della nuova disciplina alle procedure “pendenti” alla data del 16 Luglio 2006. Interpretazione sul concetto di giudizio “pendente”: Attuale orientamento prevalente della giurisprudenza: nuova normativa applicabile solo se ricorso presentato dopo Luglio 2006. Altro orientamento: distingue la procedura in due fasi 1. alla fase prefallimentare (dal ricorso alla sentenza dichiarativa) si applica la vecchia normativa 2. alla fase fallimentare (dal deposito della sentenza se successivo al 16 Luglio 2006) si applica la nuova normativa

24 REVOCATORIA (art. 67 L.F.) in vigore dal 18 Marzo 2005
AMBITO DI APPLICAZIONE RIDUZIONE DEI TERMINI ESENZIONI

25 AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 67 – comma 1° e 2° comma - L.F.)
Resta confermata la differenza tra: atti anormali (1° comma) – lesivi della par condicio creditorum revocati salvo che il terzo non provi l’ignorantia decotionis del debitore atti normali (2° comma) – revocati se il curatore prova la scientia decotionis del debitore da parte del terzo

26 REVOCATORIA (art. 67 L.F.) in vigore dal 18 Marzo 2005
Novità: Dimezzamento dei c.d. “periodi sospetti” 1° comma REVOCABILITA’ DEGLI ATTI “ANORMALI” COMPIUTI NEL PERIODO SOSPETTO (1 anno o 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), SALVO CHE IL TERZO PROVI CHE NON ERA A CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE (“ignorantia decotionis” con onere della prova a carico del terzo). 2° comma REVOCABILITA’ DEGLI ATTI “NORMALI” COMPIUTI NEL PERIODO SOSPETTO (6 mesi), SE IL CURATORE PROVA CHE IL TERZO CONOSCEVA LO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE (“scientia decotionis” con onere della prova a carico del curatore).

27 CONSEGUENZE Il periodo di consolidamento dei vincoli costituiti come controgaranzia (per esempio su polizza di capitalizzazione) si riduce da 24 a 12 mesi, o da 12 a 6 mesi, in assenza di fallimento del contraente.

28 ESENZIONI (art. 67 – 3° comma – L.F.)
“ Non sono soggetti all’azione revocatoria: I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; Le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’inpresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis; I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. “

29 N O V I T A’ (art. 67 – 3° comma – L.F.)
Le lettere d) – e) – g) prevedono tre ipotesi di esenzione relative ai piani di risanamento ed a procedure alternative al fallimento e sono ispirate dalla medesima ratio, quella di favorire procedure di soluzione della crisi d’impresa alternative rispetto al fallimento.

30 N O V I T A’ (art. 67 – 3° comma – L.F.)
Lettera c) – Collegamento con Legge 210/2004 – Non revocabilità delle vendite a giusto prezzo degli immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado. Conseguenza: revocabilità delle vendite di immobili per uso diverso da quello di abitazione principale.

31 N O V I T A’ (art. 67 – 3° comma – L.F.)
Lettera a) Non sono in alcun caso soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, cioè quelli necessari alla continuazione del normale esercizio di impresa. Lettera f) Sono esclusi dalla revocatoria fallimentare i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.

32 CONCORDATO PREVENTIVO (da art. 160 ad art. 186 L. F
CONCORDATO PREVENTIVO (da art. 160 ad art. 186 L.F.) in vigore dal 18/3/2005 Il concordato assume un carattere di centralità divenendo la procedura concorsuale tipica in un sistema in cui il fallimento diviene una extrema ratio.

33 CONCORDATO PREVENTIVO (da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Prima della riforma una tale funzione era svolta dalla amministrazione controllata, ora abrogata. I due anni di moratoria, durante i quali non si pagavano i debiti pregressi, non facevano altro che aggravare la situazione imprenditoriale che sfociava nel fallimento o nel concordato preventivo.

34 CONCORDATO PREVENTIVO (da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Presupposto: stato di crisi dell’impresa (non insolvenza) Eliminati i presupposti di convenienza e meritevo-lezza.

35 CONCORDATO PREVENTIVO (da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Modalità di attuazione: cessio bonorum ed assunzione di terzo (vecchie modalità ancora vigenti) accordo di ristrutturazione dei debiti (nuovo istituto – art. 182 bis L.F.)

36 CONCORDATO PREVENTIVO (da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Principali innovazioni: classi diverse di creditori (in relazione alle posizioni giuridiche ed agli interessi economici) trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse eliminazione della soglia di soddisfazione dei creditori chirografari.

37 ADESIONE DEI CREDITORI (art. 177 L.F.)
Approvazione del concordato: voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima ove siano previste diverse classi di creditori Novità: scomparsa del riferimento originario alla doppia maggioranza per creditori e per somma (prima 2/3 votanti e 2/3 crediti).

38 ADESIONE DEI CREDITORI (art. 177 L.F.)
In caso di dissenso di una o più classi di creditori, il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui all’art. 177 – 1° comma – L.F. e il voto favorevole della maggioranza delle classi, e ritenuto che i creditori dissenzienti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, può approvare il concordato.

39 EFFETTI DEL CONCORDATO PER I CREDITORI (art. 184 L.F.)
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Salvo patto contrario il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

40 ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182 bis L.F.)
Nuovo istituto inteso come una sorta di concordato preventivo semplificato che dovrebbe fornire un adeguato supporto normativo e certezza giuridica ai frequenti concordati stragiudiziali “liberi”, diffusi nella prassi. L’accordo è stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% della massa creditoria. Deve essere depositato unitamente alla documentazione del concordato preventivo corredato dalla relazione di un esperto. L’accordo: è soggetto a pubblicazione nel Registro delle imprese è soggetto ad opposizione sulla quale decide il Tribunale prima di omologare l’accordo con decreto è reclamabile in Corte d’Appello acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione

41 NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE n vigore dal 1/3/2006
GIUDIZIO DI COGNIZIONE GIUDIZIO DI ESECUZIONE

42 1. GIUDIZIO DI COGNIZIONE
Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta

43 NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE
Articolo 145 c.p.c. Al procedimento tradizionale, secondo cui la notifica doveva essere eseguita presso la sede delle persone giuridiche, è stata affiancata la possibilità di effettuare la notifica “al portiere dello stabile in cui è la sede ed alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare (e quindi non soltanto nella relata di notifica) ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”. CONSEGUENZE Semplificazione delle notifiche di decreti ingiuntivi, precetti, atti di citazione, e quindi delle nostre rivalse, anche alle Società che dovessero trasferire la propria sede all’estero ma i cui rappresentanti risultano residenti in Italia.

44 NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
Articolo 149 c.p.c. “…. (omissis)… La notifica (a mezzo del servizio postale) si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. CONSEGUENZE Viene scongiurata la possibilità che il ritardo nell’esecuzione della notifica, dovuto a cause non riconducibili alla negligenza della parte notificante, faccia incorrere la parte richiedente in una decadenza. Ad ogni altro fine, invece, la notifica produrrà effetti dal giorno in cui il procedimento notificatorio può considerarsi concluso.

45 COMPARSA DI RISPOSTA Articolo 167 c.p.c. CONSEGUENZE
Il convenuto gode di un termine a comparire più ampio (in quanto è stato elevato da 60 a 90 giorni), ma, dall’altro lato, è costretto a costituirsi sempre e comunque nel termine di 20 giorni prima dell’udienza, con una comparsa di costituzione completa, non solo dell’eventuale indicazione di voler chiamare terzi in causa o di eventuali domande riconvenzionali, ma anche delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Il tutto, a pena di decadenza. CONSEGUENZE Necessità di fornire tempestivamente ai nostri fiduciari tutti gli elementi utili per una comparsa completa nei casi in cui veniamo chiamati in giudizio dai Beneficiari (cause passive).

46 2. GIUDIZIO DI ESECUZIONE
Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo Art. 499 c.p.c. – Intervento Art. 624 bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti Art. 642 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

47 TITOLO ESECUTIVO Art. 474 c.p.c.: ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI
“L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile…” Tra i titoli esecutivi previsti dalla norma: “le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute…” ASPETTI POSITIVI Agevolazione delle nostre azioni di regresso nei confronti dei contraenti e dei coobbligati se in possesso di polizze recanti le firme dei predetti soggetti autenticate da Notaio, polizze che così diventano titoli esecutivi. ASPETTI NEGATIVI Agevolazione delle richieste d’incameramento dei Beneficiari se in possesso di polizze con sottoscrizione del fideiussore autenticata da Notaio.

48 INTERVENTO Art. 499 c.p.c.: CONSEGUENZE
“Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati… La novità introdotta ha una diretta rilevanza sulle iniziative da assumere dopo la richiesta di escussione della garanzia e riguarda l’azione di rilievo del fideiussore ex art c.c. che consente a quest’ultimo di agire nei confronti del debitore e dei coobbligati, anche prima di aver pagato, affinché gli procurino la liberazione o prestino le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle ragioni di regresso (sequestro conservativo) CONSEGUENZE Possibilità per il fideiussore di intervenire nell’esecuzione coattiva sui beni del contraente e dei coobbligati, anche se privo di titolo esecutivo, ma con sequestro conservativo concesso. Il ricorso alla misura cautelare del sequestro, preventivo all’esperimento della stessa azione di surroga e regresso, diviene ancora più importante per precostituire un’utile condizione di esigibilità coattiva del credito.

49 SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI
Art. 624 bis c.p.c.: “Il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi…..La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore”. CONSEGUENZE La norma intende favorire possibili accordi transattivi con il debitore, senza però arrecare alcun pregiudizio al ceto creditorio che può in qualsiasi momento chiedere la revoca della sospensione; ne dovrebbe derivare una maggiore quantità di recuperi effettuati transattivamente.

50 ESECUZIONE PROVVISORIA
Art. 642 c.p.c.: “…. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione….” ASPETTI POSITIVI Agevolazione delle nostre azioni di regresso nei confronti del contraente e dei coobbligati. ASPETTI NEGATIVI Agevolazione delle richieste d’incameramento dei Beneficiari, ai quali potrà essere concessa la provvisoria esecutività con frequenza molto maggiore che in passato.


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