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IMU. DISCIPLINA Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Decreto sul federalismo municipale), in attuazione dei principi e criteri direttivi forniti dalla L. 5.

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1 IMU

2 DISCIPLINA Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Decreto sul federalismo municipale), in attuazione dei principi e criteri direttivi forniti dalla L. 5 maggio 2009, n. 42 (c.d. Legge delega), ha dato attuazione alla c.d. riforma del fisco municipale: in tale ambito, pur nel rispetto del fondamentale principio secondo cui il nuovo equilibrio non doveva comportare una maggior pressione fiscale sulla popolazione, il predetto decreto ha introdotto nuovi tributi, fra cui il più conosciuto è stato, fino a oggi, la c.d. cedolare secca sugli affitti, entrata in vigore già dal 2011 per i redditi da locazione di immobili abitativi.

3 DISCIPLINA Un altro dei tributi previsti da tale provvedimento, ossia l’imposta municipale propria (IMU), avrebbe dovuto caratterizzare la seconda fase (quella a regime) del federalismo comunale, trovando applicazione solo a partire dal 2014. In realtà, per motivi di gettito, tale tributo, in via sperimentale e con mutamenti (soprattutto nel senso di un ampliamento delle fattispecie tassate e di un allargamento della base imponibile colpita) troverà applicazione fin dal 1° gennaio 2012 per un periodo triennale, con scadenza al 31 dicembre 2014, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge n. 214/2011). Viene quindi posticipata di un anno, rispetto alle previsioni originarie, ossia al 1° gennaio 2015, la partenza dell’IMU nella formulazione voluta dal D.Lgs. n. 23/2011.

4 ATTENZIONE: il funzionamento dell’IMU è simile a quello dell’ICI; la stessa viene calcolata sulle rendite catastali aggiornate e rivalutate in conformità a dei nuovi coefficienti moltiplicatori (così come stabiliti dalla Manovra Monti). Si precisa che i nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sono maggiori di quelli previsti ai fini ICI, ma per non incidere troppo sul mercato immobiliare, hanno effetto solo per l’IMU, e non anche ad altri fini (es: compravendite immobiliari, imposte di successione e donazione, imposte ipocatastali). DISCIPLINA

5 AMBITO SOGGETTIVO Soggetti passivi, obbligati al pagamento dell’imposta dovuta sugli immobili esistenti nel territorio dello Stato, sono: il titolare del diritto reale di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie); il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

6 Attenzione: il nudo proprietario non è tenuto al versamento dell’imposta. AMBITO SOGGETTIVO

7 AMBITO OGGETTIVO Gli immobili gravati dall’IMU sono: i fabbricati; i terreni agricoli e le aree edificabili, senza che abbia rilievo la destinazione d’uso da parte del possessore. ATTENZIONE: rientrano anche le costruzioni rurali.

8 Attenzione: a differenza dell’ICI, per espressa previsione normativa, l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze. AMBITO OGGETTIVO

9 DEFINZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 13, comma 2, 2° inciso) Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La nozione è quindi diversa da quella prevista ai fini dell’ICI. ATTENZIONE - Sulla base di quanto scritto ai fini dell’IMU si considera abitazione principale del contribuente quella inderogabilmente caratterizzata dalla compresenza di due requisiti: quello soggettivo (dimora abituale nel fabbricato) e quello oggettivo (iscrizione anagrafica). Non è necessario, invece, che il fabbricato sia effettivamente accatastato, essendo sufficiente la sua semplice iscrivibilità in Catasto. Inoltre, a differenza di quanto stabilito per l’Ici fin dal 2008, l’assoggettamento al tributo non si limiterà alle prime case di maggior prestigio, dato che saranno comunque assoggettati all’IMU tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, e non solo quelli accatastati come A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), A/9 (castelli, abitazioni di eminente pregio).

10 AMBITO OGGETTIVO DEFINIZIONE DI PERTINENZA (art. 13, comma 2, 3° inciso) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo. ATTENZIONE: per effetto delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, il trattamento riservato dai Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche alle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e, comunque, limitatamente ad una per ciascuna delle citate categorie. Rispetto alla disciplina Ici, inoltre, è più limitata la possibilità di stabilire, per regolamento comunale, fattispecie assimilate alla prima casa; il D.L. n. 201/2011 prefigura infatti la seguente situazione per il Comune:  esso sarà tenuto a garantire un’eguale considerazione ai fini IMU all’ex casa coniugale assegnata alla moglie (o marito) separata o divorziata, così come (ai soli fini della detrazione) agli alloggi degli Iacp o delle cooperative abitative a proprietà indivisa, in quanto ciò prescrive la legge;  esso avrà poi la facoltà di estendere il trattamento di favore alle unità abitative non locate possedute da anziani o disabili, se lo vorrà, in quanto la legge glielo consente;  esso non potrà procedere ad altre assimilazioni, per via regolamentare, poiché tale possibilità non è ammessa dal decreto.

11 BASE IMPONIBILE Base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico Categoria catastaleBase imponibile A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7(R.C. + 5%) x 160 A/10(R.C. + 5%) x 80 B – C/3 – C/4 – C/5(R.C. + 5%) x 140 C/1(R.C. + 5%) x 55 D (tranne D/5)(R.C. + 5%) x 60 (solo per il 2012) (R.C. + 5%) x 65 (per il 2013 e 2014) D/5(R.C. + 5%) x 80

12 LE ALIQUOTE TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA APPLICABILE Immobili diversi dagli abitativi e da quelli sotto individuati 0,76% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 3 punti percentuali). Abitazione principale 0,4% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 2 punti percentuali) e detrazione di 200 Euro (è prevista una detrazione aggiuntiva di 50 Euro per ciascun figlio che dimora e risiede nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di età non superiore a 26 anni, a prescindere dal fatto che siano o meno fiscalmente a carico – la detrazione aggiuntiva sarà pari al massimo di Euro 400 quindi, per 8 figli). Fabbricati rurali strumentali 0,2% (con possibilità di ridurla fino allo 0,1%) Altri fabbricatiPossibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46%, ovvero 1,06%. Terreni e aree edificabili Possibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46%, ovvero 1,06%.

13 RIFLESSI IRPEF L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Ne consegue che l’IMU sostituisce la componente fiscale immobiliare diretta (Irpef e relative addizionali comunali e regionali) sia per le abitazioni principali sia per le seconde case, ma solo nel caso in cui gli immobili non siano locati.

14 MODALITÀ DI VERSAMENTO L’IMU, così come lo era l’ICI, è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il versamento dell’imposta deve avvenire in due rate di pari importo scadenti (la prima) il 16 giugno e (la seconda) il 16 dicembre, a meno che il contribuente non voglia provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

15 MODALITÀ DI VERSAMENTO ATTENZIONE: il versamento è effettuato secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, quindi utilizzando unicamente il modello F24 (non è più consentito, infatti, il versamento su conto postale intestato alla tesoreria comunale o al concessionario oppure all’agente della riscossione), secondo modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: il calcolo dell’acconto non potrà più essere effettuato prendendo a riferimento le aliquote dell’anno precedente (salvo conguaglio in sede di saldo).

16 IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO Di che cosa si tratta È un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero; trattasi di forma di prelievo che presumibilmente dovrà essere soggetta all’esistenza di forme di collaborazione con le autorità fiscali degli Stati esteri ove sono detenuti gli immobili e le attività finanziarie colpiti da imposta. Più nel dettaglio tale imposta colpirà gli immobili detenuti all’estero e si applicherà anche a chi ha comprato in maniera legittima gli stessi immobili in Paesi stranieri (ne consegue che la norma interessa anche i cittadini stranieri residenti in Italia). Quali immobili vengono colpiti dall’imposta Colpisce gli immobili detenuti all’estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dal 2011. Soggetti passiviSono le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile detenuto all’estero. La particolarità sta nel fatto che anche ai cittadini comunitari non italiani che vengono a lavorare in Italia, e di conseguenza diventano “residenti”, così come gli extra-comunitari regolari, dovranno pagare la nuova imposta.

17 IVIE – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO Periodo di riferimento da tassare L’imposta sarà dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Aliquota da applicare Pari allo 0,76% della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile medesimo. ATTENZIONE: se l’immobile risulta ubicato in un Paese nel quale vigono regole per calcolare la base imponibile delle imposte patrimoniali immobiliari la base imponibile sarà data da quelle regole. Clausole di salvaguardia Allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione di tale imposta, sarà deducibile un credito d’imposta fino a concorrenza del suo ammontare pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l’immobile. Modalità di versamento Sul punto la norma non è del tutto chiara: è previsto solo un richiamo alla normativa in materia di Irpef per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.


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