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CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

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Presentazione sul tema: "CONTRATTI DI SOLIDARIETA’"— Transcript della presentazione:

1 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Centro Studi

2 NORME GENERALI Con l’applicazione del Decreto Legge 78 del 2009 in materia anticrisi, viene modificata in via sperimentale per il biennio 2009 / 2010, la Legge 863/94 in merito alla applicazione dei tetti previsti dal Contratto di Solidarietà. L’applicazione del summenzionato D.L.78/09, aumenta dal 60% al 80% la percentuale della C.I.G.S. riservata ai lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro riconosciuta dal Contratto di Solidarietà. Necessita specificare che esistono due tipi di C. di S. , in entrambi i casi possiamo affermare che la caratteristica che li accomuna è la riduzione dell’orario di lavoro, questa ha la finalità di difendere i livelli occupazionali. Centro Studi UILM Torino

3 NORME GENERALI 2 Contratto di solidarietà “Difensivo” : Attraverso la riduzione dell’orario di lavoro cerca di evitare la risoluzione di rapporti di lavoro per quei dipendenti che possano risultare essere in esubero nell’ambito di una temporanea crisi aziendale. Contratto di solidarietà “Espansivo” : La riduzione dell’orario di lavoro del personale già in forza, serve a compensare l’aumento dei lavoratori neo-assunti a tempo indeterminato. Centro Studi UILM Torino

4 NORME GENERALI 3 Possono fare riscorso ai Contratti di Solidarietà tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione della C.I.G.S.; ovvero tutte le aziende che avendone i requisiti nel semestre precedente la data di richiesta del summenzionato contratto abbiano avuto una media di dipendenti (compresi gli apprendisti) superiore alle 15 unità . Sono escluse dalla applicazione dei Contratti di Solidarietà tutte quelle aziende che sono e/o abbiamo fatto richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale (art. 3 L.223/91). Centro Studi UILM Torino

5 NORME GENERALI 4 I beneficiari del Contratto di Solidarietà sono tutti i lavoratori [operai, impiegati, quadri, soci di cooperative, lavoratori con contratto a tempo determinato (non stagionali) e lavoratori con contratto di inserimento] che : Risultino essere in diritto di fruizione della C.I.G.S.. Abbiano un anzianità di servizio aziendale almeno di 90 giorni. Rimangono esclusi dall’applicazione del C.di S. : Lavoratori Stagionali Dirigenti Apprendisti Centro Studi UILM Torino

6 NORME GENERALI 5 Il Contratto di Solidarietà ha una durata variabile tra i 12 ed i 24 mesi, prorogabile, in casi particolari, per ulteriori 24 mesi (36 mesi per le aziende del sud Italia). Ricordiamo che l’art. 1 della Legge 223/91 al comma 9 fissa il limite della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in 36 mesi nel quinquennio (la periodicità decorre dal 11 Agosto del 1991), e come tale anche i C. di S. sono sottostanti alla stessa tempistica di utilizzo. Qualora l’azienda raggiunga la durata massima consentita per ricorrere nuovamente al Contratto di Solidarietà dovrà attendere almeno 12 mesi. Centro Studi UILM Torino

7 NORME GENERALI 6 La modalità di riduzione e la distribuzione dell’orario di lavoro (può riguardare tutti i dipendenti in forza all’azienda oppure solo i dipendenti delle aree produttive e/o funzionali che risultano essere in esubero), viene fissata liberamente e formalizzata attraverso un accordo tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali . Per poter modificare quanto previsto nell’accordo necessita redigere un nuovo accordo. L’azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione della variazione alla Direzione Regionale del Lavoro (D.R.L.) territorialmente competente per la valutazione e la determinazione di fattibilità. Centro Studi UILM Torino

8 NORME GENERALI 7 La riduzione dell’orario di lavoro è ammessa su base giornaliera, settimanale o mensile, di norma non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori a cui si applica il C.di S. oltre il tempo ordinario di lavoro previsto dai C.C.N.L. di appartenenza applicato in azienda. I Contratti di Solidarietà devono coinvolgere un numero di lavoratori maggiore rispetto al numero di lavoratori ritenuto in esubero. Al lavoratore in contratto di solidarietà vengono accreditati i contributi figurativi per tutta la durata del contratto sulla base della retribuzione contrattuale (INPS, circ. n. 9/86; INPS, circ. n. 267/94). Centro Studi UILM Torino

9 NORME GENERALI 8 L’accordo tra la Azienda e le OO. SS. in merito al Contratto di Solidarietà, deve prevedere una percentuale di riduzione dell’orario di lavoro, tale che, il numero delle ore non lavorate dai dipendenti coinvolti nel C. di S. , risulti essere pari al numero di ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori ritenuti in esubero. In ogni caso, qualora il numero dei lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario di lavoro sia maggiore della metà della forza lavoro aziendale, la riduzione dell’orario di lavoro non può eccedere il 50% . Ai lavoratori coinvolti nel Contratto di Solidarietà, spetta un trattamento economico corrispondente al 60 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Centro Studi UILM Torino

10 NORME GENERALI 9 In assenza di diverse specifiche e disposizioni e/o accordi il trattamento economico spetta all’azienda attraverso il meccanismo dell’anticipazione come nelle prassi e nelle regole della CIGS . In caso di inadempimento da parte aziendale, sarà l’INPS che disporrà il pagamento diretto della CIGS; per tutta la durata del C. di S. (24 mesi max) alle imprese spetta una riduzione della contribuzione. Tale accordo vincola le parti e non può essere modificato in modo unilaterale, lo stesso vincola tutti i lavoratori in forza all’azienda. Centro Studi UILM Torino

11 NORME GENERALI 10 Per l’ammissione al C. di S. è fondamentale un accordo aziendale tra le OO. SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l’azienda; il documento deve contenere : Numero dei lavoratori ritenuto in esubero La distribuzione dell’orario di lavoro Le motivazioni e/o le cause dell’eccedenza In riferimento all’ultimo punto necessitano i dati del biennio precedente riferiti al risultato operativo aziendale, fatturato e indebitamento. Centro Studi UILM Torino

12 NORME GENERALI 11 E’ facoltà di ogni singolo lavoratore impugnare l’accordo sottoscritto e chiedere la non applicazione dell’accordo sottoscritto qualora si ritengono violati i principi di correttezza e/o di non discriminazione . L’approvazione del Contratto di Solidarietà avviene esclusivamente presso il Ministero del Lavoro e ciascuna domanda iniziale e/o di proroga non può avere durata superiore ai 12 mesi. Il Contratto di Solidarietà produce specifici effetti sugli alcuni istituti contrattuali previsti dal rapporto di lavoro e sulle indennità a carico di INPS ed INAIL. Centro Studi UILM Torino

13 NORME GENERALI 12 Incompatibilità del contributo di solidarietà con altre forme di sostegno al reddito: Il ricorso alla solidarietà, qualora siano stati concordati periodi di riduzione dell'orario di lavoro a zero ore, esclude la possibilità per i lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà, di accedere ad ogni altro tipo di sostegno al reddito. Centro Studi UILM Torino

14 Tredicesima e/o Gratifica natalizia
Il lavoratore matura due quote di mensilità aggiuntive: Quote che maturano in corrispondenza alle ore effettivamente lavorate e/o alle ore non lavorate che tuttavia concorrono alla maturazione dei ratei, (quale ad esempio malattia, infortunio, ecc.) a carico del datore di lavoro. Quote riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario pattuita nel Contratto di Solidarietà ed è oggetto di integrazione salariale a carico dell'INPS. Centro Studi UILM Torino

15 Trattamento di Fine Rapporto
Il trattamento di fine rapporto matura sull'intero importo della retribuzione contrattuale. La diminuzione della retribuzione per effetto del contratto di solidarietà, non produce alcun effetto sul menzionato trattamento. Per le ore lavorate, il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR, mentre per quelle non lavorate per effetto del contratto di solidarietà il TFR è a carico dell'INPS. Centro Studi UILM Torino

16 Malattia In caso di riduzione verticale dell'orario di lavoro :
se la malattia avviene durante l'assenza dell'attività lavorativa al lavoratore spetta l'integrazione per contratto di solidarietà; se invece, la malattia interviene durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, al lavoratore spetterà l'indennità economica di malattia. In caso di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro : al lavoratore spetta sia il trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà sia l'indennità di malattia, ripartiti in modo proporzionale rispetto alle modalità di riduzione dell'orario di lavoro previste dal contratto di solidarietà. Centro Studi UILM Torino

17 Infortunio sul Lavoro Se l'infortunio si è verificato prima dell'inizio del C.di S. il lavoratore ha diritto al normale trattamento di infortunio anche se l'assenza si protrae nel periodo di applicazione del Contratto. Qualora l'infortunio si verifichi durante il Contratto di Solidarietà, il calcolo del trattamento di infortunio verrà effettuato con riferimento alle ore lavorative ridotte. Il lavoratore avrà inoltre diritto all'integrazione salariale in relazione alla retribuzione persa a seguito dell’applicazione del suddetto contratto. Centro Studi UILM Torino

18 Congedo Parentale e Congedo di Maternità
In caso di congedo parentale si applicano le stesse regole previste dalle norme giuridiche che regolano la malattia (53/00 e 123/01) : In caso di riduzione verticale dell'orario di lavoro : 1) se il congedo parentale viene usufruito durante l'assenza dall'attività lavorativa spetta il trattamento economico per contratto di solidarietà; 2) se, invece, il congedo parentale viene usufruito durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, spetta l'indennità per congedo parentale. Centro Studi UILM Torino

19 Congedo Parentale e Congedo di Maternità 2
B) In caso di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro Alla lavoratrice / lavoratore, spetta sia il trattamento economico per contratto di solidarietà, sia l'indennità per congedo parentale. Naturalmente gli stessi saranno ripartiti in modo proporzionale rispetto alle modalità di riduzione dell'orario di lavoro previste dal Contratto di Solidarietà. In caso di congedo di maternità alla lavoratrice spetta sempre il percepimento dell'indennità di maternità; Centro Studi UILM Torino

20 Controlli della Direzione Provinciale del Lavoro
la Direzione Provinciale del Lavoro competente, trimestralmente effettua l'accertamento sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolta dai lavoratori interessati al C. di S.. A tal fine, i datori di lavoro devono inviare al Servizio ispettivo, l'elenco aggiornato dei lavoratori che hanno effettuato l'orario ridotto, indicando, per ogni singolo lavoratore, dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata e del relativo importo da corrispondere. Centro Studi UILM Torino

21 Controlli della Direzione Provinciale del Lavoro 2
L'eventuale ripristino dell'orario ordinario deve essere tempestivamente comunicato dalle aziende ai Servizi ispettivi che, anche sulla base dei dati forniti trimestralmente dall'impresa, verifica: L'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata ai lavoratori interessati dal regime del C. di S.; La corrispondenza tra i lavoratori indicati nelle schede allegate al contratto di solidarietà e quelli che effettivamente sono stati collocati in regime di solidarietà e che beneficiano del contributo; La corrispondenza tra le retribuzioni medie orarie indicate per ogni lavoratore e quelle desumibili dalle registrazioni sui libri paga. Centro Studi UILM Torino

22 Controlli della Direzione Provinciale del Lavoro 3
Sulla base di tali verifiche, la Direzione Provinciale del Lavoro individua l'esatto importo da erogare all'impresa la quale, successivamente alla corresponsione del contributo, provvede a trasferire ai lavoratori la quota del contributo medesimo a ciascuno spettante. Qualora, in fase di verifica, venga accertato che l'impresa destinataria del contributo di solidarietà ha cessato l'attività, la Direzione Provinciale del Lavoro individua unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e comunica la cessazione dell'attività all'INPS, ai fini dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante. Centro Studi UILM Torino

23 Aziende non destinatarie al trattamento di Cigs
La legge n. 236/93, ha esteso la possibilità di stipulare il C di S anche alle aziende che non sono destinatarie del trattamento di cassa integrazione straordinaria. Si tratta in particolare delle aziende soggette alla disciplina dei licenziamenti collettivi (art. 24, legge n. 223/91) ad esempio le aziende artigiane Per quest'ultima tipologia di aziende, la condizione per l'ammissione al trattamento di solidarietà è che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico degli Enti bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Centro Studi UILM Torino

24 Chiarimenti sui C. di S. dal Ministero del Lavoro
Nella nota 15 giugno 2009, n. 8781, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito ai profili applicativi e procedurali afferenti l'istituto dei contratti di solidarietà difensivi applicabili da parte delle imprese non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Per quanto concerne gli aspetti procedurali, il richiamo è alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25/05/04 n. 20. Il Ministero precisa che gli organi di vigilanza devono controllare la corretta trasmissione dell'istanza di concessione del contributo di solidarietà alla Direzione Provinciale del Lavoro. Centro Studi UILM Torino

25 Chiarimenti sui C di S dal Ministero del Lavoro 2
Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la Direzione Provinciale del Lavoro deve trasmettere la documentazione alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali . Il Ministero ritiene assolutamente utile e necessario predisporre accertamenti a campione in ordine al corretto utilizzo dei contratti di solidarietà. Tra i lavoratori con orario ridotto per i quali si richiede il contributo integrativo, la verifica trimestrale dovrà riguardare che il 10% degli interessati per un organico fino a 500 lavoratori il 7% degli interessati per un organico tra 500 e 1000 lavoratori il 5% degli interessati per più di 1000 lavoratori. Centro Studi UILM Torino

26 Chiarimenti sui C di S dal Ministero del Lavoro 3
Il Ministero fornisce indicazioni circa il computo dell'importo del contributo da erogare all'impresa. Nella base retributiva per il calcolo di cui sopra rientrano: minimo contrattuale, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e ogni altro elemento caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione. Sono escluse le prestazioni non aventi natura retributiva. Nel caso di godimento, in costanza di C. di S., di ferie arretrate maturate prima della riduzione di orario concordata, il Ministero precisa che le stesse devono essere ricomprese nel periodo di concessione del contributo e la loro retribuzione deve essere piena. Le festività cadenti in giorno feriale non devono essere computate nelle ore ridotte. Centro Studi UILM Torino


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