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Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni Dir.: Prof. F.M.

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1 Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni Dir.: Prof. F.M. Avato IL SEGRETO PROFESSIONALE

2 1.DIRITTO DELL’ASSISTITO 2.OBBLIGO DEONTOLOGICO 3.OBBLIGO DI LEGGE 2

3 Segreto: qualsiasi fatto che una persona ha interesse/desiderio a che non venga reso noto o rivelato ad altri. Non definizione aprioristica Il «giudice» del fatto segreto può essere solo ed esclusivamente il PAZIENTE. 3

4 Giuramento di Ippocrate (IV sec. A.C.) «Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che … ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, ciò che non è necessario sia divulgato tacerò, ritenendo come un segreto cose simili…» 4

5 Società Medica di Parigi (XVI sec.): «Arcana aegrorum visa, intellecta, audita nemo eliminet» Paolo Zacchia (Roma, 1584-1659): «la loquacità è condannabile e degna di vagabondi» 5

6 Giuramento di Ippocrate (FNOMCEO, 2007) «Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: … di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato…». 6

7 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (FNOMCEO 16 DICEMBRE 2006) Art. 10 - Segreto professionale - Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. 7

8 Art. 11 - Riservatezza dei dati personali - Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. 8

9 Art. 12: - Trattamento dei dati sensibili - Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rivelazione stessa. Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi. 9

10 Codice Penale Libro II/Titolo XII «DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA»/Sezione V «DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA’ DEI SEGRETI» Art. 622: Rivelazione di segreto professionale «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.» 10

11 Giusta causa di rivelazione Imperativa: imposizione di legge (art. 51 C.P.), tutela della Salute Pubblica, repressione della criminalità, applicazione di norme di Previdenza Sociale. Permissiva: legittima difesa (art. 52 C.P.), stato di necessità (art. 54 C.P.), consenso del Paziente (art. 50 C.P.), trasmissione. 11

12 Art. 365 C.P.: Omissione di referto «Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità Giudiziaria, è punito …Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.» 12

13 Medico «indicatore» di una situazione di allarme per l’ordine pubblico, sempre nel rispetto preliminare ed obbligatorio della tutela del diritto del Cittadino ad avere, innanzitutto, le cure necessarie. Costituzione, art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.» 13

14 Art. 362, c. 2 C.P.: Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio «L’incaricato di pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito … Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.» 14

15 «DENUNCE» OBBLIGATORIE VISITE MEDICO-LEGALI FISCALI TESTIMONIANZA (ART. 200 C.P.P.): « Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. …» 15

16 Legittima difesa (art. 52 C.P.): «Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.» Stato di necessità (art. 54 C.P.): «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.» Consenso dell’avente diritto (art. 50 C.P.): «Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.» Trasmissione di segreto professionale (motivi sanitari, organizzativi, amministrativi, consenso, conoscenza circoscritta, tra persone vincolate al segreto) 16

17 Obbligo di segreto anche per le persone vicine al medico (familiari, assistenti, studenti) Pubblicazioni a scopo scientifico: consenso del paziente, anonimità/anonimizzazione Assicurazione privata (trasmissione di notizie alla compagnia assicuratrice) Obbligo di segreto comunque anche dopo il termine del rapporto professionale, anche dopo la morte del Paziente 17


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