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Corso di formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro per Preposti, Squadra Emergenza e primo intervento del servizio di prevenzione e protezione (D.

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1 Corso di formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro per Preposti, Squadra Emergenza e primo intervento del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Docente Dott. Antonio Menzione Professionista esperto in Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro e nell’ambiente.

2 Contenuti del corso Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende La tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori Appalti, lavoro autonomo e sicurezza La valutazione dei rischi I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche , organizzative e procedurali di sicurezza I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza La prevenzione incendi e i piani di emergenza La prevenzione sanitaria L’informazione e la formazione dei lavoratori

3 La sicurezza è il primo bisogno dell’uomo dopo la sopravvivenza
La sicurezza è il primo bisogno dell’uomo dopo la sopravvivenza. Precede ogni altra necessità sociale e senza la soddisfazione di questo stadio è praticamente impossibile proseguire l’ascesa verso mete più ambiziose.

4 Questi sono i bisogni che danno seguito alla vita:
sicurezza dell’esistenza protezione previdenza per l’avvenire integrità fisica ……..

5 La conoscenza dei rischi
Conoscere i rischi presenti nel nostro lavoro significa eliminare o ridurre drasticamente la possibilità di incidenti ed i conseguenti danni a cose o persone.

6 Il rischio non rappresenta l’evento dannoso, ma la possibilità che questo si verifichi

7 Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale

8 FONTI DEL DIRITTO Costituzione  artt. 32 e 41
Leggi, Decreti legge, Decreti legislativi, Decreti Presidente della Repubblica (anni 50), Codici Decreti ministeriali Circolari e Linee guida Coordinamento delle Regioni

9 PRINCIPI COSTITUZIONALI
ART. 32 COSTITUZIONE La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ART. 41 COSTITUZIONE L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

10 Articolo 38 Costituzione
I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

11 Art c.c. Tutela delle condizioni di lavoro - L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

12 NORMATIVA SPECIALE D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 547/55 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro

13 D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
I. Disposizioni generali II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio III. Norme generali di protezione delle macchine IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamento VI. Impianti ed apparecchi vari VII. Impianti, macchine ed apparecchi elettrici VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi IX. Manutenzione e riparazione X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza XI. Norme penali XII. Disposizioni transitorie e finali

14 D.P.R. 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro
Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali I. Ambienti di lavoro II. Difesa dagli agenti nocivi III. Servizi sanitari IV. Servizi igienico-assistenziali V. Nuovi impianti Titolo III - Disposizioni relative alle aziende agricole Titolo IV- Norme penali Titolo V- Disposizioni transitorie e finali

15 D.P.R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
I. Campo di applicazione II. Disposizioni di carattere generale III. Scavi e fondazioni IV. Ponteggi e impalcature in legname V. Ponteggi metallici fissi VI. Ponteggi movibili VII. Trasporto dei materiali VIII. Costruzioni edilizie IX. Demolizioni X Norme penali XI. Disposizioni finali

16 Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56
Si applicano a tutte le attività, sia pubbliche che private, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, fatte salve alcune specifiche attività espressamente escluse in quanto disciplinate da altre normative (es. esercizio di miniere e cave, servizi e impianti gestiti dalle Ferrovie, esercizio di trasporti pubblici, ecc.)

17 Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56
Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione

18 Soggetti destinatari del 547/55 e del 303/56
Datori di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori

19 D.Lgs. 277/91 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, rumore)

20 Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

21 Direttive Comunitarie recepite con il D.Lgs. 626/94
 89/391 CEE: misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.  89/654 CEE: prescrizioni minime nei luoghi di lavoro  89/655 CEE: requisiti minimi per l’uso delle attrezzature da lavoro.  89/656 CEE: attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

22 Direttive Comunitarie recepite con il D.Lgs. 626/94
 90/269 CEE: movimentazione manuale dei carichi.  90/270 CEE: videoterminali.  90/394 CEE: agenti cancerogeni.  90/679 CEE: agenti biologici.  95/63 CEE: requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

23 DECRETI MINISTERIALI attuativi del Dlgs 626/94
D.M. 16 gennaio 1997: Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro D.Lgs n /03/96: "modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94; D.Lgs n /2/00: protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. LEGGE 29 dicembre 2000, n attività al videoterminale D.Lgs n /2/02: rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Decreto 15 luglio 2003 n. 388: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

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25 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008
“TESTO UNICO” Cosa cambia

26 Perché il D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008?
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sin dall’inizio del suo mandato ha portato all’attenzione dell’Opinione pubblica la salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Il Presidente si è fatto carico in prima persona nei confronti del Parlamento e del Governo di garantire “il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

27 Cosa cambia dal punto di vista normativo
TUTTO: vengono “tagliati” dall’ art. 304 (abrogati), fra gli altri, i “mostri sacri” della attuale Legislazione in tema SSL.: DPR 303/1956 DPR 547/1955, DPR 164/1956, DLgs 626/1994, DLgs 494/1996

28 Cosa cambia dal punto di vista normativo
NIENTE: la quasi totalità delle disposizioni contenute in quei provvedimenti vengono “incollati” nel disposto del D.Lgs. 81/2008 in 306 articoli e 51 allegati

29 Certamente “qualcosa” di nuovo ci sarà
Aumenteranno gli adempimenti, anche burocratici e gli importi delle sanzioni per le non conformità Vi è una definizione amplissima di “Lavoratore” Vi è una definizione puntuale di “Preposto” Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore

30 Medici del Lavoro e RSPP dovranno collaborare maggiormente
(segue): Sono valorizzati i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei “Modelli di Organizzazione e Gestione” (art. 30) Medici del Lavoro e RSPP dovranno collaborare maggiormente Le visite mediche pre assuntive saranno vietate Maggior responsabilizzazione del Committente negli appalti (cfr anche D.M n. 74 pubblicato su G.U ) Alcune Istituzioni avranno anche ruolo di consulenza

31 (segue): La Valutazione dei Rischi dovrà riguardare malattie “stress correlate”, lavoratrici madri ed altre categorie deboli

32 VI PRESENTO IL TESTO UNICO
Titolo I: Disposizioni generali Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature e DPI Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche) Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) Titolo X: Agenti Biologici Titolo XI: Atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti

33 Soggetti Motori Il lavoratore Il datore di lavoro
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Il Medico Competente Il dirigente Il preposto Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Gli addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso

34 Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società l'associato in partecipazione tirocinanti allievi degli istituti di istruzione ed universitari e di corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi videoterminali ai periodi di effettiva applicazione volontari volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile; volontari in servizio civile; il lavoratore “LSU”

35 IL DATORE DI LAVORO Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita (non più: “è titolare de”) i poteri decisionali e di spesa. Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA VALIDA

36 Datore di Lavoro Valuta i rischi aziendali, redige il “documento della sicurezza”, programma le misure di prevenzione e protezione e individua i dispositivi di protezione individuale da assegnare al personale. Nomina il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi previsti, il medico competente che provvede al controllo sanitario, preventivo e periodico dei lavoratori.

37 Datore di Lavoro Provvede alla informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare e all’addestramento all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali. Consulta, preventivamente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alla valutazione dei rischi per l’informazione e la formazione dei lavoratori. Nomina i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle emergenze (lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso)

38 R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Collabora con il datore di lavoro e, per suo conto: individua i fattori di rischio, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente coordinando la stesura del documento di valutazione dei rischi; elabora, per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione e di protezione e i sistemi di controllo di tali misure;

39 R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
elabora le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative; partecipa a consultazioni, riunioni e sopralluoghi in materia di tutela della salute e di sicurezza riferite alla riunione periodica di prevenzione e protezione;

40 R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori; fornisce ai lavoratori le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute comuni all’attività aziendale

41 Medico competente Partecipa alla valutazione dei rischi; Effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; effettua gli accertamenti sanitari rivolti ai lavoratori ed esprime giudizi di idoneità alla mansione;

42 Medico competente istruisce ed aggiorna la cartella sanitaria dei lavoratori; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato e sul risultato degli accertamenti sanitari; collabora alla preparazione ed alla gestione delle procedure di primo soccorso

43 art. 2, lett. d) del Testo Unico
IL DIRIGENTE Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa «Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all’intera azienda» Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n dell’ art. 2, lett. d) del Testo Unico Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

44 art. 2, lett. e) del Testo Unico
IL PREPOSTO art. 2, lett. e) del Testo Unico Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa «Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo». Cass. Pen., sez. IV, sentenza del

45 Cosa fa l’RLS (art. 50) COMMA 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Accede ai luoghi di lavoro È consultato preventivamente su: Valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, Realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva Designazione del responsabile del servizio di prevenzione Degli addetti al servizio di prevenzione All’attività di prevenzione incendi Al primo soccorso Alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente All’organizzazione della formazione sulla prevenzione

46 …..Cosa fa l’ RLS Riceve informazioni su documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi misure di prevenzione documentazione inerente le sostanze ed ai preparati pericolosi, le macchine, gli impianti organizzazione degli ambienti di lavoro infortuni malattie professionali informazioni provenienti dai servizi di vigilanza Riceve formazione adeguata Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per la tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori;

47 formula …..Cosa fa l’ RLS Osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; è, di norma, ascoltato dalle autorità competenti; Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; Fa proposte in merito alla attività di prevenzione; Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; Può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

48 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre
…..Cosa fa l’ RLS 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre - del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, - dei mezzi - degli spazi necessari Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

49 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
…..Cosa fa l’ RLS 3.Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori - del committente - delle imprese appaltatrici, su loro richiesta ricevono copia del documento UNICO di valutazione dei rischi per le interferenze 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle norme sulla “privacy” e del segreto industriale di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni

50 LA DELEGA DI FUNZIONI Il Testo Unico detta, per la prima volta, le condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In precedenza dottrina e giurisprudenza ne avevano individuato natura e caratteristiche.

51 LA DELEGA DI FUNZIONI In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti obblighi: Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento; nomina del RSPP.

52 LA DELEGA DI FUNZIONI Condizioni espressamente indicate dalla legge (art. 16): la funzione deve essere delegabile la delega deve essere conferita con atto scritto recante data certa il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

53 LA DELEGA DI FUNZIONI La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

54 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Fornisce precisazioni metodologiche in merito alla valutazione, ricavandole prevalentemente da anni di prassi applicativa in relazione al D.Lgs. 626/94. Viene confermata la possibilità, fino al 2012, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, di autocertificare l’effettuazione della valutazione. 54

55 Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi (ex art.4/626)
E’ obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato , alle differenze di genere e alle lavoratrici in stato di gravidanza, all’età e all’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. Il Dvr deve avere data certa, indicare il RSPP, i RSL, il medico competente, le mansioni che possono esporre a rischi specifici e contenere le scelte rilevanti sul piano prevenzionisistico e dell’o.d.l., nonché contenere le procedure per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione adottate e da adottare. Il d.l quindi deve valutare il rischio rapina, da considerare come rischio stress lavoro-connesso, ed ha la piena responsabilità di come viene organizzato il lavoro e gli strumenti di contrasto dentro il posto di lavoro al fine di minimizzarne la probabilità e la gravità dei danni e traumi psicofisici dei lavoratori e dei clienti. A tal fine devono essere prese in considerazione non solo le misure antirapina, ma anche misure integrative come la formazione e l’addestramento. E’ competenza delle Asl verificare come il datore di lavoro abbia provveduto a tale valutazione.

56 LA DATA CERTA Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le quali deve essere attribuita data certa al DVR. Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata come avente data certa se: la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale; è stata registrata; è riprodotta in un atto pubblico; si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (in questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento, se lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; Cass. Civ., sent. n del ) La firma con gli RLS e il MC del documento stabilisce data certa

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58 VALUTAZIONE DEI RISCHI
IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI I RISCHIO Controllo delle attrezzature di lavoro Elenco di materiali e di sostanze pericolose Elencazione ed esame dei processi lavorativi Lavorazioni di per sè pericolose, per esempio che espongono a pericoli di intossicazione, di schiacciamento, di amputazione, di ferimento, di caduta dall'alto, ecc.

59 VALUTAZIONE DEI RISCHI
IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI I RISCHIO Posti di lavoro dove l'attività svolta è pericolosa (alte temperature, pericolo di cesoiamento, ecc.) Posti di lavoro esposti a sostanze pericolose (vapori di solventi, polveri, fumi, nebbie) Posti di lavoro con esposizioni a rumore, a vibrazioni, a radiazioni, ecc.

60 VALUTAZIONE DEI RISCHI
RIDUZIONE E/O ELIMINAZIONE DEI RISCHI interventi radicali su macchine, attrezzature di lavoro, impianti o nell'organizzazione, accorgimenti tecnici (incapsulare o segregare le macchine, predisporre barriere fotoelettriche, ecc.) misure comportamentali

61 VALUTAZIONE DEI RISCHI
RIDUZIONE E/O ELIMINAZIONE DEI RISCHI provvedimenti organizzativi (allontanamento delle persone da certi settori o lavori pericolosi) dispositivi di protezione individuali programmazione degli interventi di prevenzione e protezione.

62 VALUTAZIONE DEI RISCHI
STIMA DELL'ENTITÀ DELLE ESPOSIZIONI AI PERICOLI riguarda una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

63 VALUTAZIONE DEI RISCHI
MATRICE DEL RISCHIO Altamente probabile 4 8 12 16 probabile 3 6 9 Poco 2 (P) improbabile 1 Lieve Medio Grave gravissimo Scala del Danno (D)

64 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Criteri per definire priorita’ e programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare R > 8 Alto rischio Azioni correttive indilazionabili R tra 4 e 8 Medio rischio Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 e 3 Basso rischio Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 Rischio non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

65 VALUTAZIONE DEI RISCHI

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67 Art.25 Obblighi del medico competente (ex art.17 dlgs 626)
Per la prima volta è definito espressamente come soggetto che collabora con il datore di lavoro e con l’Rspp alla valutazione dei rischi, definisce la programmazione della sorveglianza sanitaria, la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, predispone protocolli sanitari in funzione di rischi specifici, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso, infine ha la possibilità di stabilire e far registrare nel Dvr, visite degli ambienti di lavoro più frequenti rispetto all’attuale normativa .

68 …….. art.25 Fornisce informazioni ai lavoratori e, a richiesta, ai Rls; informa il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, gli rilascia, a richiesta, copia della documentazione, e comunica ai Rls, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi. Ha l’obbligo della custodia delle cartelle sanitarie (modificato) e quello della loro consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico. Al fine di monitorare la loro attività viene disposto di inviare all’Ispesl le cartelle sanitarie e di rischio. Nell’elenco delle nuove malattie professionali emesso dal M.Lavoro il 14/1/08, vengono inserite le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’o.d.l. Il medico accerta la malattia, la deve denunciare alla direz.ne prov. del lavoro e il lavoratore la deve segnalare al datore di lavoro.

69 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La variazione più significativa è introdotta all’articolo 167, in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi: viene infatti codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che coinvolgono soprattutto gli arti superiori. Viene così codificato e recepito quanto già diffuso a livello di linee guida valutative per questi tipi di rischio (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc). L’articolo 169 sulla formazione ed informazione include ora la previsione espressa dell’addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi. 69

70 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Per quanto riguarda gli allegati si rileva l’eliminazione del riferimento ai 30 Kg., quale peso massimo movimentabile manualmente da un solo uomo. Ciò implica un riferimento ad un rischio derivante da “carico troppo pesante”, molto generico e quindi facilmente contestabile. 70

71 ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE
Le variazioni più significative riguardano: l’inclusione nel campo di applicazione del titolo VII anche dei computer portatili, prima esclusi in quanto non facenti parte di una postazione fissa munita di videoterminale; l’obbligo di organizzare e predisporre in conformità ai requisiti minimi dell’allegato XXXIV tutti posti di lavoro ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo VII e non solo quelli dei lavoratori che ricadono nella definizione di addetti al videoterminale, come invece previsto all’articolo 58 del D.lgs. 626/94. La definizione di “posto di lavoro” comprende anche il mouse e la sua disposizione ergonomia, così come la si trova dettagliata anche negli allegati. Per quanto riguarda le pause (articolo 175), prima previste nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività, solo nel caso di attività al videoterminale della durata di almeno 4 ore consecutive, vengono ora previste sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale senza la condizione della continuità dell’attività di almeno 4 ore. La variazione non è di poco conto per call-center, centri di elaborazione dati, ecc. 71

72 ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE
Le variazioni presenti negli allegati con i requisiti minimi delle postazioni munite di videoterminale sono di fatto il recepimento delle linee guida già esistenti in materia di ergonomia degli uffici ed includono: il corretto posizionamento dello schermo; il corretto posizionamento del mouse; l’altezza e la profondità del piano di lavoro; lo schienale. Solo nell’ambito delle prescrizioni minime per i computer portatili va segnalato che viene prescritta, in caso di impiego prolungato, la fornitura di tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile. 72

73 PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Art. 201 – Viene introdotto il valore limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per il sistema mano braccio, 1,5 m/s2 per il corpo intero). Viene ridotto il valore limite di esposizione giornaliera per il corpo intero (da 1,15 m/s2 passa a 1,0 m/s2). In caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. 73

74 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo IV, disciplinano la materia della prevenzione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici . Le stesse disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore a decorrere dal 30 aprile Questa decorrenza è prevista da una direttiva comunitaria già adottata ed in corso di pubblicazione che modifica la decorrenza già stabilita dalla precedente direttiva (2004/40/CE, art. 13, § 1) al 30 aprile 2008 74

75 PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo V, disciplinano per la prima volta la materia della prevenzione dei rischi da radiazioni ottiche. Le stesse disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 26 aprile 2010. 75

76 PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Pur mantenendo invariato il campo di applicazione rispetto alla previgente normativa in materia, la disciplina relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza o esposizione ad agenti chimici (pericolosi) presenta diversi cambiamenti rispetto a quanto normato dal previgente Titolo VII-bis. In questa prima analisi, ci soffermeremo solamente sulla novità di maggior rilievo. All’art. 224, co. 2, viene infatti introdotto il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” previsto dall’art. 72-quinquies del D.Lgs. 626. 76

77 PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare. 77

78 PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Come per gli agenti chimici, anche in questo caso il campo di applicazione resta invariato: fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, le norme in esame si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. 78

79 PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Tra le novità si segnala che l’art. 251, co. 1, lett. b) stabilisce che i lavoratori esposti alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254 (0,1 fibre/cm3 di aria). Inoltre l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione. 79

80 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte l’aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM): l’art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l’attuale art. 269 fa riferimento all’allegato IV del D.Lgs.206/2001. Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di MGM (microrganismi geneticamente modificati) . 80

81 ATMOSFERE ESPLOSIVE Le disposizioni del nuovo Testo Unico relative alla protezione da atmosfere esplosive (articoli da 287 a 297 e relativi Allegati L e LI) riproducono pressoché fedelmente i contenuti degli articoli da 88 bis a 88 undecies e degli allegati XV bis e XV ter del D.Lgs. n. 626/1994. Nella definizione di “atmosfera esplosiva” sono scomparse le ultime due righe “in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”. E’ da sottolineare che, ai sensi dell’art. 306, comma 1, del TU (Disposizioni finali), il DPR 19 marzo 1956, n. 302, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi, resta in vigore ad integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso TU. 81

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83 NORME DI COMPORTAMENTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI

84 CONOSCERE PER PREVENIRE
È nostra opinione che la conoscenza delle cose, dei fatti e delle situazioni, ovvero “l’informazione”, costituisca la condizione più efficace per orientare l’attenzione e l’interesse su un determinato argomento. Il nostro obbiettivo è quello di richiamare l’attenzione sulla guida degli autoveicoli e più precisamente sulle potenzialità di rischi che ci accingiamo ad affrontare allorquando girata la chiave di accensione del motore, ci immettiamo nel movimento della circolazione stradale.

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91 RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO

92 RESPONSABILITA’ CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA

93 REATI DELITTI Multa Reclusione CONTRAVVENZIONI Ammenda Arresto

94 DELITTI Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Art. 589 C.p. - Omicidio colposo Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose

95 ARTICOLO 437 C.P. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

96 ARTICOLO 451 C.P. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.

97 ARTICOLO 589 C.P. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

98 ARTICOLO 590 C.P. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . è punito, se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239.

99 REATO DOLOSO Il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del reato, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

100 REATO COLPOSO Il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

101 CONTRAVVENZIONI Violazione a norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

102 Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende

103 PRESCRIZIONE In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione con: 1) termine per la regolarizzazione (prorogabile a richiesta motivata) 2) imposizione di specifiche misure per far cessare il pericolo

104 l’organo di vigilanza comunica al PM la notizia di reato che viene iscritta nel registro ma “congelata” (sospensione del procedimento) comunica la prescrizione al rappresentante legale dell’impresa entro 60 giorni verifica l’ottemperanza

105 a) ottemperanza: il contravventore viene ammesso al pagamento in via amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per quella contravvenzione se il pagamento avviene nei tempi dovuti il reato si estingue b) non ottemperanza l’organo di vigilanza ne informa il PM l’azione penale riprende

106 La tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni

107 Infortunio sul lavoro l’infortunio rientra nell’oggetto della tutela sociale se: avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale ovvero un’inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di tre giorni »

108 Cass. Sez. lavoro sent. 2035 del 23/2/95
La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art cc. In base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; rispetto alla norma suddetta, che impone un obbligo generale di diligenza – la cui violazione determina la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombe l’onere di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie e che l’infortunio non è casualmente ricollegabile alla inosservanza di tale obbligo – le disposizioni legislative in tema di prevenzione di infortuni, quali il DPR 164/56 relativo alla materia delle costruzioni, hanno carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro inosservanza non esaurisce il generale dovere di adottare ogni misura idonea a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti.

109 Infortuni sul lavoro

110 Infortuni mortali

111 Malattia professionale
L’assicurazione è obbligatoria se la malattia professionale è : indicata nella Tabella approvata con Dpr 336/94, contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate e manifestatasi entro i termini indicati nella stessa ovvero 2) non indicata in Tabella, se il lavoratore ne dimostri l’origine professionale (Corte Cost. 179/88, art. 10 Dlgs. 38/2000)

112 Malattie professionali denunciate all’INAIL

113 INAIL Ente pubblico non economico a carattere nazionale che gestisce in regime di monopolio l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

114 Fonti normative Testo unico approvato con D.P.R. n del 30 giugno 1965 D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000

115 Rapporto assicurativo
Insieme delle relazioni giuridiche esistenti tra i soggetti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali obbligatorio per legge automaticità della costituzione automaticità delle prestazioni

116 Registro infortuni Le aziende soggette al D. Lgs
Registro infortuni Le aziende soggette al D.Lgs. 81/08 devono tenere sul posto di lavoro un registro nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni, completi di tutti i dati specificati nella norma, che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno il registro deve essere conforme al modello approvato dal Ministero del lavoro deve essere vidimato, prima della messa in uso, dalla ASL competente per territorio deve essere conservato per 4 anni dall’ultima registrazione

117 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 3.098,00 per la mancata, o non conforme, tenuta del registro.

118 Responsabilità civile del datore di lavoro
Fatto-reato perseguibile d’ufficio (prognosi superiore a 40 giorni, lesioni personali colpose gravi o gravissime, morte) con violazione di norme di igiene /prevenzione imputabile al d.l. o a coloro del cui operato debba rispondere (art.2049 c.c.)

119 INCIDENTI, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI SONO RICONDUCIBILI A:
carenze di misure tecniche adottate nella pratica operativa; determinanti causali o concorrenti insiti nell’organizzazione del lavoro e nei comportamenti rischiosi, tra cui: corretta valutazione del rischio; modalità di organizzazione del processo lavorativo; programmazione delle attività di manutenzione; definizione delle necessarie procedure di lavoro; informazione e formazione degli addetti; sistema organizzativo di verifica dell’adeguatezza, attuazione ed efficienza delle misure di prevenzione;

120 La valutazione dei rischi

121 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROGRAMMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: PIANIFICAZIONE DOCUMENTO DELLA SICUREZZA - AUTOCERTIFICAZIONE AZIONI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA RAGGIUNTI REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI x manutenzioni VERIFICA di SVILUPPO del PROGRAMMA di PREVENZIONE AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE MISURE DI SICUREZZA

122 PERICOLO (HAZARD): qualità o proprietà intrinseca di una determinata entità (per esempio materiali o attrezzature da lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni e distinguibile in: Pericolo per la sicurezza (safety hazard) ovvero quelle condizioni che possono determinare incidenti con danni all’individuo; Pericolo per la salute (health hazard) : ovvero quelle circostanze o agenti che possono colpire la salute dell’operatore o della sua prole, sia nell’immediato che nel futuro

123 RISCHIO (RISK): probabilità matematica che un evento si verifichi, ovvero che sia raggiunto il livello potenziale di danno. R = P x D Ove R = rischio P = Probabilità di accadimento D = Danno atteso (magnitudo)

124 Valutazione dei rischi
I FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA:  STRUTTURE E/O AMBIENTI DI LAVORO  MACCHINE E/O APPARECCHIATURE  IMPIANTO ELETTRICO  INCENDIO-ESPLOSIONE

125 Fattori di rischio per la Sicurezza
Aree di transito e spazi di lavoro Scale Macchine Attrezzi manuali Manipolazione di oggetti o animali Immagazzinamento oggetti Apparecchi di sollevamento Mezzi di trasporto Impianti elettrici Apparecchi a pressione Gas compressi e liquefatti Rischi di incendio e esplosione Presenza di esplosivi Rischi chimici

126 Valutazione dei rischi
I FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE:  AGENTI CHIMICI E/O CANCEROGENI  AGENTI FISICI  AGENTI BIOLOGICI  MOVIM. MANUALE DEI CARICHI  UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

127 Fattori di rischio per la Salute
Agenti chimici Agenti cancerogeni, R45 e 49, e mutageni, R46 Agenti Biologici Microclima ed illuminazione Rumore e vibrazioni Videoterminali Radiazioni ionizzanti Radiazioni non ionizzanti Ventilazione e climatizzazione locali Carico di lavoro fisico e/o mentale

128 Valutazione dei rischi
I FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE:  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  PSICOLOGICI ED ERGONOMICI  CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILE

129 Elementi fondamentali di una procedura di sicurezza
identifica: - area di lavoro ed operazione da svolgere (modalità e sequenze operative) - strumenti di lavoro con cui operare - principali rischi connessi dell’attività da effettuare - misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare - DPI da usare

130 Elementi fondamentali di una procedura di sicurezza
area di lavoro ed operazione da svolgere (modalità e sequenze operative) strumenti di lavoro con cui operare principali rischi connessi dell’attività da effettuare misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare DPI da usare

131 I dispostivi di protezione individuale e segnaletica di sicurezza

132 D.P.I - Dispositivi di Protezione Individuali

133 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi Proteggono la testa, gli occhi e/o viso, l’udito, le vie respiratorie, gli arti superiori, il corpo, gli arti inferiori e le cadute dall’alto Devono essere conformi alla normativa vigente e devono avere marcatura CE Devono essere adeguati ai rischi, alle condizioni di lavoro e tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore Ben conservati e sempre efficaci

134 I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI sono scelti in funzione dell’analisi e della valutazione dei rischi; sono specifici per i vari tipi di rischio, rispondono a norme UNI-EN e devono essere marcati CE. La fabbricazione e la commercializzazione dei DPI è regolata dal D.Lgs. 475/92.

135 Dispositivi di Protezione Individuale
Protezione degli arti superiori - Guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388); - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi (EN 374/1/2/3); - Guanti di protezione contro il calore o il fuoco (EN 407); - Guanti di protezione contro il freddo (EN 511); - Guanti elettricamente isolanti (UNI-EN 60903); - Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica (EN ); - Guanti per ambienti sanitari. Indicazioni per la scelta: tipo di materiale in funzione dell’inquinante; spessore; Tasso di permeazione.

136 Dispositivi di Protezione Individuale
Protezione degli occhi e del viso (EN 166) - Occhiali con o senza schermi laterali; - Occhiali a visiera/maschere; - Schermi facciali; - Schermi a mano per la saldatura; - Elmetto per la saldatura. Indicazioni per la scelta: - tipo di filtro, a seconda del rischio; - classe ottica del protettore; - resistenza meccanica; - campi di utilizzo; - eventuali richieste di trattamenti antiappannanti o antiabrasione.

137 Dispositivi di Protezione Individuale
Protezione del corpo - a protezione locale (es. grembiuli per schizzi frontali); - a copertura limitata (per basse probabilità di accadimento e per rischi non gravi, come giacche o camici progettati per essere indossati su altri indumenti e per essere tolti velocemente in caso di contaminazione); - a copertura completa dell’operatore (se l’inquinante è in grado di intaccare la pelle si ricorre a indumenti alimentati ad aria fino ad arrivare a quelli impermeabili ai gas che isolano completamente l’operatore dall’ambiente).

138 Dispositivi di Protezione Individuale
Protezione delle vie respiratorie - facciale filtrante (materiale filtrante, può essere dotato di valvola di espirazione); - semimaschera (copre solo naso e bocca); maschera (copre tutto il viso); elettrorespiratore (l’aria aspirata da un apparecchio autonomo viene filtrata e convogliata nella maschera). A seconda che dipendano o meno dall’atmosfera ambiente si distinguono in: Respiratori a filtro; Respiratori isolanti.

139 Dispositivi di Protezione Individuale
Respiratori a filtro: Antipolvere per polveri, fibre, fumi (particelle inferiori a 4 micron) e nebbie (goccioline liquide su base acquosa o organica; Antigas per gas e vapori (forma gassosa di sostanze liquide a temperatura ambiente); Combinati contro particelle, gas e vapori. Respiratori isolanti sono indipendenti dall’atmosfera ambiente e sono consigliati se: % ossigeno è inferiore al 17%; la concentrazione del contaminante supera i limiti di esposizione consentiti dai respiratori a filtro; il contaminante ha soglia olfattiva superiore al TLV (valore limite di soglia al disotto del quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori sani possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi per la salute.

140 Segnaletica di sicurezza
E’ una metodologia di comunicazione e uno strumento che si basa sull’immediatezza del messaggio visivo che trasmette informazioni legate a specifiche situazioni lavorative; la trasmissione dei messaggi è affidata alla forma, ai colori e al significato dei segnali e la loro classificazione è determinata dalla combinazione di questi elementi come previsto dal D.Lgs. 493/96 che abroga il D.P.R. 524/82.

141 vietano comportamenti pericolosi
Segnali di divieto: vietano comportamenti pericolosi

142 Segnaletica CARTELLI DI DIVIETO autorizzate.
Divieto di spegnere con acqua Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

143 Segnali di avvertimento:
avvertono della presenza di eventuali pericoli

144 D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di avvertimento
Segnaletica CARTELLI DI AVVERTIMENTO Materiale infiammabile o alta temperatura Materiale esplosivo Sostanze velenose Sostanze corrosive Materiale radioattivo D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di avvertimento

145 D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di avvertimento
Segnaletica CARTELLI DI AVVERTIMENTO Raggi Laser Radiazioni non ionizzanti Campo magnetico intenso Rischio biologico Sostanze nocive o irritanti Bassa temperatura D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di avvertimento

146 Segnali di prescrizione:
prescrivono obblighi e comportamenti

147 D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di prescrizione
Segnaletica CARTELLI DI PRESCRIZIONE Protezione obbligatoria per gli occhi Protezione obbligatoria dell’udito Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Guanti di protezione obbligatori Protezione obbligatoria del viso D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di prescrizione

148 Segnali di informazione e salvataggio:
indicano uscite di sicurezza, dispositivi di salvataggio, scale di emergenza, punto di pronto soccorso, etc…..

149 Segnaletica CARTELLI DI SALVATAGGIO Percorso/uscita di emergenza
Percorso da seguire Pronto soccorso Doccia di sicurezza Lavaggio degli occhi

150 Gestione delle emergenze
Addetti alla Lotta Antincendio Figure coinvolte nella gestione delle emergenze, facenti parte della struttura e individuate dal datore di lavoro. Devono aver frequentato un corso di formazione di 16 ore (attività ad alto rischio) organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione In collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Addetti al Primo Soccorso Figure coinvolte nella gestione delle emergenze, facenti parte della struttura e individuate dal datore di lavoro. Devono aver frequentato un corso di formazione di 12 ore Organizzato dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori

151 Segnali antincendio: indicano la collocazione di presidi antincendio fissi, portatili, di sistemi di allarme, etc…..

152 Segnaletica CARTELLI ANTINCENDIO Lancia antincendio Idrante a muro
Estintore

153 Gestione delle emergenze
Indicazioni presenti sulle planimetrie di emergenza

154 D.Lgs. 493/1996 – Esempi di cartellonistica (deposito radioattivi)
Segnaletica D.Lgs. 493/1996 – Esempi di cartellonistica (deposito radioattivi)

155 D.Lgs. 493/1996 – Esempi di cartellonistica (deposito rifiuti)
Segnaletica D.Lgs. 493/1996 – Esempi di cartellonistica (deposito rifiuti)

156 Segnaletica di sicurezza
Strumento di prevenzione complementare alle altre misure da attuare ai fini della tutela dei lavoratori


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