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Consiglio dei Ministri

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Presentazione sul tema: "Consiglio dei Ministri"— Transcript della presentazione:

1 Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dell'Unione europea (Consiglio dei ministri) è il principale organo decisionale dell'UE. Ogni Stato membro ne assume a turno la presidenza per un periodo di sei mesi. Ad ogni riunione del Consiglio partecipa un ministro per Stato membro in funzione dei temi all'ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ambiente ecc. Il Consiglio esercita il potere legislativo, condiviso con il Parlamento europeo in base alla "procedura di codecisione". Il Consiglio è inoltre responsabile con il Parlamento europeo dell'adozione del bilancio dell'UE. Esso conclude gli accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione. I trattati stabiliscono che il Consiglio deliberi a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata’ o all'unanimità a seconda della materia in discussione. Per questioni di fondamentale importanza, come la modifica dei trattati, l'avvio di una nuova politica comune o l'adesione di un nuovo Stato, il Consiglio delibera all'unanimità. Nella maggior parte degli altri casi si usa il voto a maggioranza qualificata.

2 Poteri del Consiglio dei Ministri
Dopo l'entrata invigore del Trattato di Lisbona le formazioni sono 10: Affari generali Affari esteri (presieduto dall'Alto rappresentante) Affari economici e finanziari (Ecofin) Agricoltura e pesca Giustizia e degli affari interni Occupazione, politica sociale, salute e consumatori Competitività Trasporti, telecomunicazioni ed energia Ambiente Istruzione, gioventù e cultura

3 Voti assegnati ad ogni Stato membro
Germania, Francia, Italia, Regno Unito 29 - Spagna, Polonia 27 - Romania 14 - Paesi Bassi Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria 12 - Austria, Bulgaria e Svezia Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia 7 - Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia 4 - Malta 3 [Totale 345] Sono necessari 255 voti su 354 (pari al 73,9 %) per raggiungere la maggioranza qualificata. Inoltre la decisione deve essere approvata dalla maggioranza degli Stati membri (in alcuni casi, dai due terzi).

4 Consiglio europeo Il Consiglio europeo si riunisce generalmente quattro volte all'anno, è composto dai Capi di Stato e di Governo dei paesi membri, fissa gli orientamenti generali dell’UE. Il Presidente del Consiglio europeo in carica dal 1º dicembre 2009, per via dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è l'ex-primo ministro del Belgio Herman Van Rompuy. Il Presidente viene eletto dallo stesso Consiglio, non può essere uno dei suoi membri, dura in carica due anni e mezzo, rinnovabile una volta sola.

5 Consiglio europeo Con il trattato di Maastricht il Consiglio europeo è diventato ufficialmente l'organo incaricato di fornire all'Unione l'impulso necessario alle principali politiche e di risolvere questioni particolarmente delicate su cui i ministri non sono riusciti a raggiungere un accordo in sede di Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio europeo affronta inoltre pressanti questioni di politica internazionale grazie alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), uno strumento che consente all'UE di esprimere una diplomazia comune. Nomia l’Alto rappresentante dell’Unione per PESC.

6 Parlamento europeo Il Parlamento europeo è l'organo eletto che rappresenta tutti i cittadini dei paesi membri dell'Unione. Esso esercita il controllo politico sulle attività dell'Unione e partecipa al processo legislativo. Dal 1979 i deputati europei sono eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni.

7 Parlamento europeo: poteri
Il Parlamento europeo esercita tre poteri fondamentali: il potere legislativo, il potere di bilancio il potere di controllo democratico.

8 Parlamento europeo: cooperazione
Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa in base a tre procedure: nel quadro della procedura di cooperazione, istituita dall'Atto unico europeo nel 1987, il Parlamento europeo esprime un parere sui progetti di direttive e regolamenti proposti dalla Commissione europea, alla quale viene chiesto di modificare le proposte presentate per tenere conto della posizione del Parlamento

9 Parlamento europeo: parere conforme
Dal 1987 con la procedura di parere conforme è prevista la formulazione da parte del Parlamento Europeo di un parere obbligatorio e vincolante in merito alla proposta di legge da parte della Commissione europea. La portata vincolante e obbligatoria del parere si manifesta nei confronti della arbitrarietà del Consiglio dell'UE, il quale è obbligato ad emettere l'atto normativo relativo alla proposta della Commissione nei limiti e nella portata del parere espresso dal Parlamento. La particolarità della procedura è che, come nella procedura di codecisione, il Parlamento gode di un sostanziale diritto di veto che influisce sul potere legislativo del Consiglio. Le principali materie in cui è prevista la procedura di Parere Conforme sono * Compiti e obiettivi dei Fondi Strutturali * Accordi di associazione e di ammissione di nuovi stati membri

10 Parlamento europeo: codecisione
nel 1992 il trattato di Maastricht ha introdotto la procedura di codecisione, trasformata in procedura ordinaria dal Trattato di Lisbona, la quale ha posto il Parlamento in condizioni di parità con il Consiglio per quanto riguarda l'esercizio del potere legislativo in settori importanti quali la libera circolazione dei lavoratori, il mercato interno, l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, le reti transeuropee, la cultura, la salute, la tutela dei consumatori. In questi settori il Parlamento europeo può respingere (solo a maggioranza assoluta dei suoi membri) la posizione comune del Consiglio e porre fine alla procedura. Il trattato prevede tuttavia una procedura di conciliazione.

11 Parlamento europeo: altri poteri
Il Parlamento europeo condivide inoltre con il Consiglio il potere di bilancio, in quanto adotta il bilancio dell'Unione europea. Il Parlamento svolge infine un ruolo di controllo democratico sull'Unione. Esso può destituire la Commissione mediante una mozione di censura che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Il Parlamento esercita inoltre un controllo sulla gestione quotidiana delle politiche europee mediante interrogazioni orali e scritte alla Commissione e al Consiglio. Il presidente del Consiglio europeo riferisce infine al Parlamento sulle decisioni adottate dal Consiglio

12 PARLAMENTO EUROPEO

13 PARLAMENTO EUROPEO 2009 Gruppo politico Numero di seggi Dati in % EPP
265 36 S&D 184 25 ALDE 84 11.4 GREENS/EFA 55 7.5 ECR 54 7.3 GUE/NGL 35 4.8 EFD 32 4.3 NA 27 3.7 Legenda: EPP : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) S&D : Gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo ALDE : Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa GREENS/ EFA : Gruppo Verde/Alleanza libera europea ECR : Conservatori e Riformisti europei GUE/ NGL : Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica EFD : Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia NA : Non iscritti

14 Parlamento europeo Sistema elettorale
Rappresentanza: L’elezione avviene con sistema proporzionale ed è possibile esprimere il voto di preferenza per singoli candidati. Numero di eurodeputati: 72 Assegnazione dei seggi (736 seggi dal 2009): - Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole; ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati che per legge è proporzionale al numero di abitanti (20, 15, 15, 19, 9) e viene poi corretto in base al numero di votanti (alle elezioni europee del 2004, i deputati eletti nelle varie circoscrizioni erano rispettivamente 23, 15, 16, 17 e 7). Diritto di voto: Possono votare tutti i cittadini maggiorenni. Diritto di candidatura: Occorre avere 25 anni per poter essere eletti al Parlamento europeo. Diritto di essere eletti: Sono eleggibili in Italia anche i cittadini di altri Stati membri dell’’UE.

15 Commissione europea La Commissione costituisce il terzo polo del triangolo istituzionale dell'Unione europea. I suoi membri restano in carica per cinque anni, sono nominati di comune accordo dagli Stati membri e devono ottenere l'approvazione del Parlamento europeo. Dal 2004 la Commissione comprende un commissario per ogni Stato membro. La Commissione è attualmente composta da 27 Commissari Europei (uno per Stato membro), scelti tra le personalità di spicco dello stato membro di appartenenza, ai quali però non è legato da alcun titolo di rappresentanza in quanto devono agire nell'interesse generale dell'Unione; per tale motivo la Commissione viene definita come "organo di individui" a differenza del Consiglio qualificato come "organo di Stati". Tra i membri sono compresi il Presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (PESC) in veste di vicepresidente. Il presidente può nominare altri vicepresidenti. La durata del mandato dei membri è di 5 anni. Con il Trattato di Lisbona essa è dotata di un Vicepresidente che è anche Alto rappresentante.

16 Commissione europea La Commissione gode di notevole indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Essa agisce nel solo interesse generale dell'Unione e non riceve quindi istruzioni dai governi degli Stati membri. In qualità di custode dei trattati, vigila sull'attuazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Essa dispone di ampi poteri nella gestione delle politiche comuni dell'UE (ricerca e tecnologia, aiuti internazionali, sviluppo regionale ecc.) e ne amministra il bilancio.

17 Corte di giustizia La Corte è composta da ventisette giudici, uno per Stato membro, assistiti da otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di 6 anni, rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi di notoria competenza e occupanti alte cariche nei paesi d'appartenenza. I giudici della Corte designano tra loro il presidente della Corte con un mandato di 3 anni, rinnovabile. Gli avvocati generali hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità ed indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti.

18 Corte di giustizia La loro indipendenza è garantita. La Corte ha il compito di garantire il rispetto del diritto comunitario e la corretta interpretazione e applicazione dei trattati. La CGUE ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea e nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati fondativi. La tutela giurisdizionale dell'Unione europea è affidata a tre organi giurisdizionali con differenti e coordinate competenze: * La Corte di giustizia (creata nel 1952) * Il Tribunale (creato nel 1988) * Il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004)

19 Corte di giustizia La Corte non va confusa né con la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (che dipende dall'ONU), né con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa). La Corte di giustizia non è competente per quanto riguarda la PESC.

20 Corte dei conti La Corte dei conti, istituita nel 1975 e avente sede a Lussemburgo, è composta da un membro per ogni paese dell'Unione, nominato dagli Stati membri per un mandato di sei anni previa consultazione del Parlamento europeo. La Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e accerta la corretta gestione finanziaria del bilancio dell'UE.

21 Banca centrale europea
La Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte, gestisce l'euro e la politica monetaria dell'Unione. Scopo principale della Banca centrale europea è quello di mantenere sotto controllo l'andamento dei prezzi mantenendo il potere d'acquisto nell'area dell'euro; la BCE esercita, infatti, il controllo dell'inflazione nell'"area dell'euro" badando a contenere, tramite opportune politiche monetarie, il tasso di inflazione di medio periodo a un livello inferiore al 2%.

22 Comitato economico e sociale europeo
Quando devono adottare decisioni in determinati campi il Consiglio e la Commissione consultano il Comitato economico e sociale europeo (CESE). I membri di quest‘ultimo sono rappresentanti delle varie componenti sociali ed economiche della società civile organizzata e sono nominati dal Consiglio per quattro anni.

23 Comitato delle regioni
Il Comitato delle regioni (CdR) è stato istituito dal trattato sull'Unione europea ed è composto da rappresentanti degli enti regionali e locali, che vengono proposti dagli Stati membri e nominati dal Consiglio per quattro anni. In base al trattato il Comitato delle regioni è consultato dal Consiglio e dalla Commissione per questioni di pertinenza regionale, ma può anche formulare pareri di propria iniziativa.

24 Banca europea per gli investimenti
La Banca europea per gli investimenti (BEI), con sede a Lussemburgo, accorda prestiti e garanzie destinati a valorizzare le regioni più arretrate dell'UE e a rafforzare la competitività delle imprese.

25 UNIONE EUROPEA


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