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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Presentazione sul tema: "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"— Transcript della presentazione:

1 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di Sergio Melis La figura e il ruolo del RLS. La partecipazione del RLS al sistema della sicurezza Figura, ruolo, compiti e partecipazione al sistema della sicurezza del Rls Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (articoli 18, 19)

2 Quali sono gli argomenti che tratteremo nel corso LEZIONE
Ruolo, compiti e responsabilità del Rls nella sicurezza nei luoghi di lavoro.

3 Presentazione Sono un ex operaio e dirigente sindacale in pensione.
Ho iniziato a lavorare nel 1963 come bracciante agricolo abituale. Nel 1965 sono stato assunto nel Petrolchimico di Macchiareddu (ex Rumianca) come operatore di impianto.

4 Presentazione Nel 1971 sono stato eletto dai miei
compagni di lavoro Delegato di reparto. Nel Consiglio di fabbrica sono stato eletto nell’Esecutivo del C. di F. e nella Commissione Ambiente (delle prime in Italia).

5 Presentazione Nel 1973 sono stato eletto dal Congresso
dei chimici nel direttivo. A luglio del 1974 entrai in segreteria provinciale dei chimici della CISL. Dal 1984 al 1996 sono stato membro della Segreteria del sindacato di Cagliari con compiti specifici relativi alle politiche industriali e produttive.

6 Presentazione Nel 1996 frequentai nel Centro studi di Firenze il Primo corso di Formatori sulla 626. Nel gennaio del è stato pubblicato un mio libro sulla 626. Questo libro è il risultato della preparazione del primo corso di formazione per Rappresentanti Sindacali Aziendali di Cagliari.

7 Presentazione Nell’agosto del 2005 l’Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna ha pubblicato cinque lavori di cui due sulle problematiche legate alla organizzazione della stessa EBAS. Gli altri tre lavori riguardano specificatamente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quarto e il quinto di questi volumi sono stati curati dal sottoscritto.

8 Attualmente, a Cagliari, sono il Responsabile del
Presentazione Attualmente, a Cagliari, sono il Responsabile del PUNTO DI INCONTRO 626, tutti i mercoledì sera, sono a disposizione delle segreterie e dei delegati.

9 Presentazione In tutti questi anni, da privatista, ho
sostenuto l’esame per la maturità magistrale e… poi studiando dalle 6 alle 8 del mattino tutti i giorni e aumentando le ore il sabato e la domenica ho superato tutti gli esami del mio corso di laurea.

10 Presentazione Prima di iniziare veramente i lavori
mi scuso della autopresentazione non professionale e chiedo scusa in anticipo se non sarò, in qualche passo, chiaro nella esposizione. Spero però di supplire a questo limite chiarendo meglio i concetti nelle risposte che darò alle Vostre domande

11 Ripetere, però, qualche volta non è negativo.
Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza Solo a livello schematico un passaggio sulla normativa relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro che già avete visto. Ripetere, però, qualche volta non è negativo.

12 Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza
Legge 12 marzo 1898, n. 80 Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro Si tratta della prima legge che sancisce l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro Nel periodo sono varate leggi più di carattere assicurativo che norme di prevenzione degli infortuni

13 Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali
Evoluzione storica delle leggi Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro CODICE PENALE R.D. 19 /10/1930, n. 1398 Art. 451 Omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro Art Omicidio colposo Art Lesioni personali colpose

14 Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali
Evoluzione storica delle leggi Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

15 Evoluzione storica delle leggi
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 Art. 3 …E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività…. Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori… Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

16 Evoluzione storica delle leggi
La salute è un bene primario, un diritto fondamentale recita la nostra Costituzione. Non ci può essere, perciò, giustificazione alcuna (costi economici, tecnologia, nuova organizzazione) che possa limitare questo diritto del cittadino lavoratore.

17 contadini industria Evoluzione storica delle leggi Anni ‘50
L’Italia, uscita dal secondo conflitto mondiale, avvia la ricostruzione del tessuto industriale. Vi è una grande migrazione interna. La mano d’opera è senza una cultura industriale e di conseguenza AUMENTANO GLI INFORTUNI

18 Leggi e norme D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Legge , n. 51 Il Governo viene autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l’igiene del lavoro. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l’igiene del lavoro.

19 Queste leggi sono nel complesso buone e valide ancor oggi
Leggi e norme Queste leggi sono nel complesso buone e valide ancor oggi I Decreti degli Anni ’50 hanno una impostazione legata all’ organizzazione meccanica del lavoro Hanno un aproccio tecnicistico b) Adeguano macchine e impianti c) il manutentore era l’esperto della sicurezza Nessun risultato, o quasi, in termini di sicurezza

20 Aspetti economici e sociali
Negli anni ’60 e ’70 si sviluppano, in Italia e nell’Europa, una serie di lotte studentesche e sindacali Emerge sia da parte delle imprese che dei lavoratori l’esigenza di nuove professionalità. L’addestramento ripetitivo lascia il posto al “saper fare” che comporta la conoscenza del processo del lavoro e non solo una piccola frazione di esso

21 Aspetti economici e sociali
uomo macchina ambiente Nel rapporto uomo – macchina – ambiente L’uomo è il punto più debole Nella legislazione degli anni ’50 Il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo quasi una parte della macchina che doveva essere addestrato all’esecuzione ripetitiva

22 STATUTO dei LAVORATORI
Legge 20/5/1970 n. 300 STATUTO dei LAVORATORI Leggi e norme Art. 9 : Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica

23 STATUTO dei LAVORATORI
Legge 20/5/1970 n. 300 Art. 9 STATUTO dei LAVORATORI Leggi e norme Università di Cagliari (facoltà di Medicina del lavoro) Chiamata dal Consiglio di Fabbrica della Rumianca Per una indagine e studio sul Cloruro di Vinile (un pericoloso cancerogeno). Tutte le spese a carico dello Stabilimento Grande ruolo del Rappresentanza sindacale

24 STATUTO dei LAVORATORI
Legge 20/5/1970 n. 300 Art. 28 STATUTO dei LAVORATORI Leggi e norme Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà o attività sindacale nonché il diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, Il tribunale ….. ordina al datore di lavoro …… la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Grande ruolo del Rappresentanza sindacale

25 Legge 23/12/1978 n. 833 Riforma sanitaria Leggi e norme
Art. 2 comma 1 numero 2 Gli obiettivi La prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;

26 Legge 23/12/1978 n. 833 Riforma sanitaria Leggi e norme
Art. 2 comma 2 lett. b Gli obiettivi Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue: b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari;

27 Attività di prevenzione
Legge 23/12/1978 n. 833 Riforma sanitaria Leggi e norme Art. 20 comma 1 lett. b, comma 3 Attività di prevenzione Il RSA riceve comunicazione dei dati accertati dal Servizio per quanto riguarda i fattori di nocività, di pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro; Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro.

28 salute nei luoghi di lavoro
Direttive Sociali Europee degli anni 80 – 90 Verso la Sicurezza Europea 391/89 Direttive quadro: miglioramento salute dei lavoratori sul lavoro 269/90 Movimentazione Manuale dei carichi 270/90 Sicurezza lavoro ai Video Terminali 654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 655/89 Sicurezza per le attrezzature di lavoro 394/90 Protezione da Agenti cancerogeni 679/90 Protezione da Agenti biologici 656/89 Dispositivi Protezione Individuali

29 Verso la sicurezza europea
Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi (Il Codice, IPSOA ISL Igiene & sicurezza del lavoro) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Entro 40 gg. dal parere (già espresso) delle commissioni parlamentari (Camera e Senato) e della Conferenza Stato-Regioni il Consiglio dei ministri potrà emanare in via definitiva il TESTO UNICO delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.(Il 2 Aprile D. Lgs Attuativo) Se non cambiano le intenzioni tra poco più di un mese avremo dopo 30 esatti dalla prima delega al Governo (art. 24 c.1 della L.833/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale) il TESTO UNICO .

30 Verso la sicurezza europea
Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi (Il Codice, IPSOA ISL Igiene & sicurezza del lavoro) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dopo il parere (già espresso) delle commissioni parlamentari (Camera e Senato) e della Conferenza Stato-Regioni il Consiglio dei ministri, il 1 aprile, ha emanato un D. Lgs (non il Testo Unico) delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (cambia la forma ma non la sostanza). Si può dire che dopo 30 anni esatti dalla prima delega al Governo (art. 24 c. 1 della L. 833/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale) si è messo a disposizione dei lavoratori una norma che razionalizza e rende più efficace il sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

31 Verso la Sicurezza Europea
Il sistema delle Direttive Europee si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente di lavoro affinché tutti siano coinvolti

32 Direttive Europee Le 8 direttive sociali europee
sono state recepite nella legislazione italiana con la promulgazione del DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 Si ricorda, però, che la prima Direttiva Europea è stata emessa nell’anno 1989 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

33 Con modifiche, aggiornamenti,negli anni
Decreto Legislativo 626 La Corte di giustizia europea ha fatto modificare diverse volte il D. Lgs 626 perché il nostro Paese non ha legiferato correttamente. (es. Videoterminali, RSPP e Addetti al SPP ecc.) Decreto 626 Con modifiche, aggiornamenti,negli anni 1996,1999,2000, 2001,2002,2003,2006

34 Struttura del D.Lgs 626/94 TITOLO I
Capo 1° - Disposizioni generali art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Capo 2° - Servizi di prevenzione art. 8, 9, 10 e 11 Capo 3° - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso art. 12, 13, 14 e 15 Capo 4° - Sorveglianza sanitaria art. 16 e 17 Capo 5° - Consultazione dei lavoratori art. 18, 19 e 20 Capo 6° - Informazione dei lavoratori art. 21 e 22 Capo 7° - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 Capo 8° - Statistiche infortuni e delle malattie professionali art. 29 TITOLO I PARTE GENERALE

35 Attrezzature di lavoro art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39
TITOLO II Luoghi di lavoro art. 30, 31, 32 e 33 TITOLO III Attrezzature di lavoro art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 Uso dei dispositivi individuali art. 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45 e 46 TITOLO IV

36 Movimentazione manuale dei carichi art. 47, 48 e 49
TITOLO V TITOLO VI Uso di attrezzature munite di videoterminale art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 Capo 1° - Disposizioni generali art. 60 e 61 Capo 2° - Obblighi del datore di lavoro art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 Capo 3° - Sorveglianza sanitaria art. 69, 70, 71 e 72 TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI

37 Disposizioni transitorie e finali art. 95, 96, 97 e 98
TITOLO VII bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 72/bis – Campo di applicazione Art. 72…… terdecies TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77 Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87, 88….. undecies TITOLO IX Sanzioni art. 89, 90, 91, 92, 93 e 94 TITOLO X Disposizioni transitorie e finali art. 95, 96, 97 e 98

38 A L L E G A T I Allegato I Casi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione. Allegato II Prescrizioni di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro. Allegato III Schema per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego dei D.P.I. Allegato IV Elenco indicativo delle attrezzature di protezione individuale Allegato V Elenco delle attività …. Per i quali si può rendere necessario l’uso dei D.P.I. Allegato VI Elementi di riferimento (movimentazione manuale dei carichi) Allegato VII Prescrizioni Minime per l’uso dei VDT Allegati VIII (n° 6 parti per la protezione da agenti cancerogeni, chimici e biologici) Allegati IX÷XIII Agenti biologici Allegato XIV Attrezzature da sottoporre a verifica Allegato XV Prescrizioni supplementari per attrezzature di lavoro specifiche Allegato XV - bis Allegato XV - ter Allegato XV - quater

39 attraverso azioni di Informazione Formazione
626 e Direttive Europee LA NOVITA’ PRINCIPALE Da un sistema applicativo delle leggi puramente “tecnologico” si passa ad una applicazione che mette al centro dell’interesse l’uomo - i lavoratori - Si interviene sull’uomo attraverso azioni di Informazione Formazione Educazione Sensibilizzazione

40 SICUREZZA Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
Condizione o qualità di chi, di ciò che è sicuro (Zingarelli) Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantita contro eventuali pericoli (Devoto-Oli) Dal latino SINE CURA ovvero SENZA PREOCCUPAZIONE SALUTE: Non assenza di malattia ma condizione di BENESSERE come la definisce la Organizzazione Mondiale della Sanità

41 Adeguando macchine e impianti Formazione delle persone
626 e Direttive Europee Sicurezza OGGETTIVA - tecnologica SICUREZZA Adeguando macchine e impianti Formazione delle persone Sicurezza SOGGETTIVA - umana

42 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il complesso delle norme previste dal D. Lgs. 626 disegna un sistema che vede i LAVORATORI al centro dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro al posto della macchina

43 Soggetti della sicurezza Novità principale Dirigenti Preposti
626 e Direttive Europee Soggetti della sicurezza Novità principale Datore di Lavoro Dirigenti Preposti Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione Medico Competente Addetti emergenze Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Tutti i lavoratori

44 Questa è la struttura del
Verso la sicurezza europea TESTO UNICO 2008 305 articoli 13 titoli 52 allegati Questa è la struttura del Testo Unico presentato sulla base dell’art. 1 della Legge 123 del 3 Agosto 2007

45 Verso la sicurezza europea
Gli operatori messi in campo dalle varie Istituzioni: ASL: (laureati tecnici Ingegneri, chimici ecc.) 780 medici 2100 Tecnici della prevenzione Tot.: Controlli medi effettuati: anni ASL : (Sole 24 ore) Da quest’anno i controlli dovranno essere

46 Verso la sicurezza europea
Ministero del lavoro: 400 addetti ai controlli in edilizia 3000 addetti ai controlli amministrativi Tot. : 3400 Controlli medi effettuati: anni Ministero del lavoro: (Sole 24 ore)

47 Verso la sicurezza europea
Anni: Infortuni: Incidenti mortali: (Sole 24 ore)

48 Verso la sicurezza europea
INPS: ispettori addetti ai controlli sulla regolarità contributiva INAIL: 550 ispettori addetti ai controlli relativi al rapporto assicurativo

49 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro Art. 18 Art. 19 Art. 20

50 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Contrattazione collettiva accordo quadro per la Pubblica amministrazione (7 maggio 1996) CONTRATTO COLLETTIVO Art 73 CCNL

51 Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 2 c. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: “persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza”;

52 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Rappresenta una delle principali novità della nuova disciplina della sicurezza sul lavoro. Tende a sottolineare la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

53 Rappresentante per la sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il compito del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI è diverso da quello dei RAPPRESENTANTI SINDACALI L’art. 18 del Decreto 626 Rappresentante per la sicurezza

54 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L’art. 18 del Decreto 626 Rappresentante per la sicurezza R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98 vengono eletti o designati gli RLS Nelle Istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti 1 RLS e 3 RLS con più di 200 dipendenti fino a 1000 I Rappresentanti dei Lavoratori, dopo l’elezione devono partecipare ad un apposito corso di formazione della durata di 32 ore. Argomenti e modalità sono precisati nel Decreto del 16 gennaio 1997 I RLS vengono eletti o designati nell’ambito delle RSA; in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti RLS (CCNQ)

55 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

56 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) 1. Il rappresentante per la sicurezza: c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

57 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Le informazioni e la documentazione aziendale (Articolo 19, comma l, lettere e e f) (L.123/2007) 1. Il Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";(L.123/2007) Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)

58 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) 1. Il rappresentante per la sicurezza: f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

59 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) 1. Il rappresentante per la sicurezza: g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

60 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) 1. Il rappresentante per la sicurezza: l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

61 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) 1. Il rappresentante per la sicurezza: n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

62 Non è sanzionabile nello svolgimento
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Non è sanzionabile nello svolgimento della sua funzione

63 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza I permessi per il RLs nelle aziende con più di 15 dipendenti (Articolo 18, comma 4) «Permessi retribuiti». 40 ore Il DLGS 626/94 per questo aspetto, infatti, rinvia alla più ampia libertà di determinazione da parte della contrattazione collettiva.

64 Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
Datore di lavoro e dirigente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza L'accesso ai luoghi di lavoro (Articolo 19, comma 1, lettera a) Il Rappresentante per la sicurezza: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996) Art. 4 c. 5 lett. m Arresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 516/2582 euro. (datore di lavoro e dirigente). Arresto fino a 1 mese o ammenda da 154/516 euro . (preposto).

65 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza La consultazione (Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d) 1. Il Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;) Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996) Art. 4 c.5 lett. p. Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro. ( datore di lavoro, dirigenti)

66 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza La consultazione (Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d) 1. Il Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) c. è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996) Art. 4 c.5 lett. p. Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro. ( datore di lavoro, dirigenti)

67 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza La consultazione (Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d) 1. Il Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5. Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996) Art. 4 c.5 lett. p. Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro. ( datore di lavoro, dirigenti)

68 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Le informazioni e la documentazione aziendale (Articolo 19, comma l, lettere e e f) (L.123/2007) 1. Il Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";(L.123/2007) f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996) Art. 28 L. 300/70 Statuto dei lavoratori Art. 4 c. 5 lett. m Arresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 516/2582 euro. (datore di lavoro e dirigente). Arresto fino a 1 mese o ammenda da 154/516 euro . (preposto).

69 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Legge 3 agosto 2007 n. 123 art. 3 c.1 lett. d all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma;

70 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La formazione del RLs (Articolo 19, comma l, lettera g) Il Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) g. riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22. Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)

71 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La formazione del RLs (Articolo 19, comma l, lettera g) Il Rappresentante per la sicurezza: La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva». Si fa notare come le 32 ore di formazione siano rapportate al mandato del RLS e non siano annue. Un'ampia trattazione relativa alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza è prevista dagli accordi interconfederali. Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)

72 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La formazione dei RLS deve svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali ai quali il DLGS 626/94, all'art. 20, attribuisce tra l'altro funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative per i lavoratori (art. 22, comma 6). Art. 74 CCNL comparto scuola

73 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
la formazione del RLS deve svolgersi mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività e che deve comportare oneri solo a carico del datore di lavoro.

74 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Proposte e osservazioni da parte del RLS (Articolo 19, comma 1, lettere h, i, m) Il Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; m. fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

75 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il potere di formulare proposte da parte del RLS non rappresenta una totale novità nel panorama normativo italiano. Già la seconda parte dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori (del quale l'art. 19, comma 1, lettera h, riproduce quasi letteralmente il contenuto) riconosce ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, un potere di iniziativa circa la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza. (vedi Rumianca)

76 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La riunione periodica (Articolo 19, comma 1, lettera l) Rappresentante per la sicurezza: (Omissis) l. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11. Art. 19, commi 2 e 3, DLGS 626/94; art. 11; Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro. ( datore di lavoro, dirigenti)

77 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza.

78 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

79 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

80 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.

81 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

82 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha l'obbligo di indire almeno una volta all'anno, nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, un'apposita riunione. Tale riunione dovrà avere altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

83 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Alla riunione periodica partecipano tutti i soggetti coinvolti, dal datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al medico competente ove previsto, al rappresentante per la sicurezza. È questa la sede in cui si presentano e si esaminano i documenti e le proposte più rilevanti in materia di sicurezza al fine di definirne gli aspetti applicativi (il documento sulla valutazione dei rischi; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, DPI); i programmi di informazione e formazione dei lavoratori).

84 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
A cura del datore di lavoro viene redatto un apposito verbale della riunione che verrà sottoscritto «dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale». Ciò significa che tutta la documentazione prodotta negli anni costituisce “l’archivio” dove andare a spulciare per conoscere lo stato dell’arte.

85 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il ricorso alle autorità competenti se le misure adottate non sono adeguate (Articolo 19, comma 1, lettera o) (Omissis) o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

86 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La formula sembra dire che, oltre al ricorso alle ASL (Azienda sanitaria locale) e all'Ispettorato del lavoro, anche quello in sede giudiziaria al fine di una corretta applicazione delle misure di sicurezza. Nel contesto «partecipativo» del D. Lgs 626/94 il ricorso agli organi di vigilanza, e ancor più al giudice, dovrebbe tuttavia configurarsi come ultimo rimedio, qualora il confronto tra le parti non abbia dato esiti positivi.

87 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L'Azienda sanitaria locale, inoltre, può intervenire su ordine della magistratura, del sindaco o di altre autorità. Ma è soprattutto su sollecitazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali che l'ASL dovrebbe per lo più intervenire. A tale riguardo non sono richieste particolari modalità. La richiesta di intervento, da inoltrare al competente servizio o presidio multizonale, può essere orale o scritta (meglio se scritta). E opportuno che sia sempre attivata dal RLS con il coinvolgimento delle strutture sindacali territoriali.

88 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Gli strumenti e le tutele del RLS (Articolo 19, commi 2 e 4) 2. Il Rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. (40 ore CCNL) (Omissis) 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

89 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS può ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di strumenti che si trovano all'interno della struttura, come ad esempio locali messi a disposizione della rappresentanza sindacale o la consultazione di pubblicazioni specifiche in materia di salute e sicurezza; nel secondo il riferimento è alla possibilità di utilizzo degli «stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA/RSU» (vedi artt. 25 e 27 dello Statuto dei lavoratori).

90 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Arresto fino a 3/6 mesi o ammenda da 1.549/4.131 euro. (datore di lavoro e dirigente).

91 Datore di Lavoro Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, e quindi il soggetto responsabile penalmente.

92 C O N S U L T A gli RLS Datore di Lavoro
Organizzazione della sicurezza Valutazione dei rischi Informazione e formazione designa Assieme ai Dirigenti, Preposti e Consulenti o Componenti del Servizio organizza Responsabile Servizio per i lavoratori Addetti Antincendio Corsi Addetti Primo Soccorso Lezioni Medico competente Può conferire specifiche Deleghe Incontri Servizio di Prevenzione Aggiornamenti C O N S U L T A gli RLS

93 Datore di Lavoro Art. 2, Organizzazione Soggetto titolare
del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione, dell’impresa ha la responsabilità della stessa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa Organizzazione della sicurezza Valutazione dei Rischi Informazione e formazione

94 designa Organizzazione della sicurezza Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (interno/esterno) Medico Competente Lavoratori addetti per la lotta e la prevenzione incendi e all’emergenza Lavoratori addetti al pronto soccorso (primo soccorso) designa Si avvale della collaborazione di Dirigenti e preposti Consulenti ed esperti di sicurezza

95 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure Necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante perla sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro. (datore di lavoro e dirigente). Arresto max. 1 mese o ammenda da 154/516 euro.(Preposto)

96 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b) (valutazione dei rischi) c) (designazione degli addetti al SPP) e d) (organizzazione della formazione); Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2.582 euro. (datore di lavoro e dirigente).

97 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 8 c.2 Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

98 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 9. Compiti: segreto sui processi lavorativi. art. 9 c. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

99 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. art. 11 c. 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro . ( datore di lavoro, dirigenti)

100 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a)il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b)l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c)i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro . ( datore di lavoro, dirigenti)

101 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 11 c. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro .( datore di lavoro, dirigenti)

102 Datore di Lavoro Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda e dei rischi ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati di gestire le possibili Emergenze Compiti dei lavoratori designanti quali ADDETTI sono quelli di attuare: le misure di prevenzione e protezione incendi; l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave ed immediato; il salvataggio di persone che si trovino in condizione di pericolo; il pronto soccorso. (Primo soccorso)

103 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 19 c. 1. Il rappresentante per la sicurezza: è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

104 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Organizzazione della sicurezza Dopo aver effettuato le nomine e le designazioni il Datore di Lavoro costituisce il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il SERVIZIO, diretto e coordinato dal Responsabile del Servizio, non è un nuovo Ufficio o reparto all’interno dell’azienda

105 Servizio di Prevenzione e di Protezione
IL SERVIZIO è costituito dall’insieme di tutte le persone designate o nominate e che svolgono precisi compiti nell’organizzazione della sicurezza. Ogni persona facente parte del SERVIZIO deve ricevere una lettera di nomina

106 Servizio di Prevenzione e di Protezione
COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO Identificare le fonti di rischio Effettuare la valutazione (con il Datore di Lavoro) Individuare le misure di sicurezza Elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo Elaborare le procedure di sicurezza per le attività a rischio Proporre programmi di informazione e formazione Partecipare ed organizzare la Riunione Periodica Fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza del lavoro

107 Dirigenti e Preposti sono tenuti, sulla base degli
Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori fanno capo, congiuntamente al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze Dirigenti e Preposti sono tenuti, sulla base degli incarichi loro affidati o svolti di fatto (principio dell’effettività) ad adottare le misure che la normativa pone a carico del Datore di Lavoro, con la sola eccezione di quelli che non sono delegabili

108 Cass. Pen. SEZ SENT DEL 23/03/98 In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per se' e per gli altri. 108

109 IL RUOLO DI FATTO Si realizza qualora, anche senza formale attribuzione, al dipendente viene chiesto di recitare uno specifico ruolo organizzativo in azienda 109

110 RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (4)‏
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLE FUNZIONI Il Giudice, per individuare la responsabilità dei collaboratori del datore di lavoro (in particolare del Dirigente), non si può limitare al titolo formale ma deve verificare che al titolo corrisponda in concreto la funzione esercitata. 110

111 Sentenze Cassazione CASS. PEN. 30 MARZO 1998 N. 3948
“chiunque in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi’ da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive, deve essere considerato automaticamente tenuto … … ad attuare le prescritte misure di sicurezza ed a disporre e ad esigere che esse siano rispettate” 111

112 che a sua volta determina una sorta di RESPONSABILITA’ DI FATTO
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (1)‏ “CHI DIRIGE IL LAVORO ALTRUI DEVE FARSI CARICO ANCHE DELLA SUA INCOLUMITA’ “ L’organizzazione di un gruppo “misto” sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la Corte di Cassazione) la creazione di una funzione di DIRIGENTE DI FATTO che a sua volta determina una sorta di RESPONSABILITA’ DI FATTO 112

113 IN MATERIA DI SICUREZZA
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (3)‏ DIRIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA Il termine ”Dirigente” in materia di sicurezza non indica una qualifica formale, ma una FUNZIONE: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare. 113

114 RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (2)‏
“Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenete ad altre strutture (per contratto, per convenzione etc.): deve aver cura della sua sicurezza e salute; non può adibirlo a lavorazioni pericolose o farlo lavorare in locali inadatti”. 114

115 RESPONSABILE E’ DIRIGENTE in quanto ha un potere di direzione
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (6)‏ RESPONSABILE DI SERVIZIO Vanno verificate le mansioni attribuite ed elencate nel Provvedimento Organizzativo della Struttura. Se queste attribuiscono un potere organizzativo tale che l'attività lavorativa si possa svolgere secondo le direttive da lui impartite, allora il RESPONSABILE E’ DIRIGENTE in quanto ha un potere di direzione E’ un Dirigente e non un Preposto, in quanto il preposto non ha il potere di organizzare i lavori, ne’ di impartire istruzioni, ne’ di dirigere il settore: e’ un soggetto incaricato di mansioni esecutive, nel senso che deve controllare che il lavoro si svolga secondo le modalità impartite dal datore di lavoro o dal dirigente. 115

116 RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (5)‏
IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE. Puoi organizzare strutturalmente un Servizio? Puoi dare istruzioni? Puoi dirigere il lavoro altrui? In tal caso sei un Dirigente!!!!! Sei incaricato di sovrintendere una procedura di sicurezza emanata da altri? Sei incaricato di vigilare sui lavoratori? Allora sei un preposto!!!!! 116

117 RUOLO E LAVORO Quando il preposto è personalmente impegnato nello svolgimento di un lavoro perde il ruolo di garante del bene tutelato e diventa egli stesso oggetto della tutela giuridica Tale tutela incombe sul datore di lavoro e sui dirigenti aziendali responsabili dell’osservanza delle norme antinfortunistiche 117

118 Valutazione dei rischi
Procedimento di analisi che devono essere effettuate, in ogni ambiente di lavoro, per arrivare ad una stima del rischio, in base ai pericoli, al fine di identificare i fattori di pericolo per i lavoratori OBBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

119 D. Lgs. 626 art. 4 Documento della V. dei Rischi
Valutazione dei rischi D. Lgs. 626 art. 4 Documento della V. dei Rischi L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, analisi controllo e gestione dei rischi lavorativi e ovviamente delle necessarie misure ed interventi di prevenzione e protezione al fine di eliminare o ridurre i rischi riguarda essenzialmente il datore di lavoro. E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico, dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro previste dal D.Lgs 626/94 che sono: Dirigenti, Preposti e Consulenti, RSPP, Medico competente, RLS.

120 La formazione Decreto 16/01/1997 prescrive i contenuti
minimi, programmi e ore dei corsi di formazione per i lavoratori Rappresentanti dei Lavoratori Datori di Lavoro Decreto Legislativo 626/94 Direttiva quadro Art. 21 e Art. 22 In ogni titolo specifico del D. Lgs (es. rischio chimico, rischio biologico, uso videoterminali, movimentazione dei carichi...) Vi è un articolo che prevede l’obbligo della formazione

121 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La formazione Capo VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 21 (Informazione dei lavoratori) Art. 22 (Formazione dei lavoratori) Devono essere organizzati corsi per tutti i lavoratori che devono ricevere una adeguata formazione e informazione sulla sicurezza

122 Informazione e Formazione
Corsi specifici di formazione Luoghi di lavoro. Uso delle attrezzature di lavoro. Uso dei dispositivi di protezione individuali. La movimentazione manuale dei carichi. Uso del computer. Protezione dagli agenti chimici, cancerogeni e biologici

123 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 22 c.7 I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese

124 Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
Nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali Il Responsabile del Servizio deve avere attitudini e capacità adeguate al ruolo. Titolo di studio (diploma di scuola media superiore). Di fatto è consulente aziendale in materia di sicurezza. Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPPR deve svolgere i propri compiti con prudenza, perizia e diligenza.

125 Gestisce e coordina tutto il processo della sicurezza
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Tiene i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori e pianifica le attività di informazione e formazione. Il R.S.P.P. può svolgere questo ruolo anche in aggiunta alla propria mansione lavorativa. In questo caso deve poter disporre di tutto il tempo necessario per svolgere il ruolo di Responsabile Per le A.S.L. il R.S.P.P. sarà sempre il referente della sicurezza. Gestisce e coordina tutto il processo della sicurezza

126 Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo della persona designata, sia interna o esterna all’azienda, quale Responsabile del Servizio a: Azienda Sanitaria Locale Direzione Provinciale del Lavoro R.L.S La comunicazione è corredata da una dichiarazione, e relativi allegati, attestante che la persona designata ha svolto compiti in materia di prevenzione e protezione, il periodo in cui sono stati svolti, nonché un curriculum professionale

127 Nominato dal datore di lavoro. Deve essere in possesso di
Medico competente Nominato dal datore di lavoro. Deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Effettua gli accertamenti preventivi e periodici Effettua gli accertamenti sanitari Formula i giudizi di idoneità Aggiorna le cartelle sanitarie

128 Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio
Medico competente Svolge anche questi compiti fondamentali Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio Tiene la documentazione sanitaria Redige e aggiorna il Programma Sanitario Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno Partecipa alla riunione periodica Partecipa al programma di formazione e di miglioramento Informa i lavoratori e l’RLS sugli accertamenti sanitari

129 Medico competente: informazioni sugli accertamenti
Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 17. Medico competente: informazioni sugli accertamenti sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi. - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Arresto fino a 1 mese o ammenda da 258/1.549 euro.

130 Medico competente: informazioni sugli accertamenti
Medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 17. Medico competente: informazioni sugli accertamenti sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi. art. 17 c. 1 g)-comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; Arresto fino a 1 mese o ammenda da 258/1.549 euro. (medico competente).

131 Riunione periodica ARGOMENTI BASE Da trattare e discutere Documento di
Valutazione Rischi Idoneità dei mezzi di protezione Programmi di formazione e informazione per i lavoratori Almeno una volta all’anno viene indetta una Riunione Periodica cui devono partecipare Datore di lavoro (o delegato) Responsabile Servizio Rappresentante dei Lavoratori

132 CON LA REDAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE
Riunione periodica La riunione periodica deve essere convocata formalmente con lettera e ordine del giorno CON LA REDAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE La Riunione Periodica si deve tenere anche in occasione di significative variazioni del lavoro e quando vengono introdotte nuove tecnologie Il Rappresentante dei Lavoratori può chiedere la convocazione di una apposita riunione

133 Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
Diritti e Doveri dei Lavoratori Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale Utilizzano correttamente macchinari,apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto ed altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

134 NON RIMUOVONO NON COMPIONO
Diritti e Doveri dei Lavoratori NON RIMUOVONO o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo NON COMPIONO di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

135 Diritti e Doveri dei Lavoratori
Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto, le deficienze dei macchinari e dei dispositivi di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. In caso di urgenza, si adoperano direttamente nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori Si sottopongono ai controlli sanitari previsti

136 tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
Diritti e Doveri dei Lavoratori Contribuiscono assieme al datore di lavoro, dirigenti e preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’Autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro La verifica da parte dei lavoratori sull’ applicazione delle misure di sicurezza viene effettuata tramite il R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

137 Ciascun lavoratore deve…
Tutti i lavoratori Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni Ogni lavoratore deve agire ed operare conformemente alla sua formazione ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti

138 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Obblighi dei lavoratori. art. 5 c. 2 In particolare i lavoratori: segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al prepostole deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Arresto fino a 1 mese o ammenda da 206/619 euro. (lavoratore).

139 Informazione dei Lavoratori
Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata informazione sulle procedure che riguardano La lotta antincendio L’ evacuazione dei lavoratori Il pronto soccorso Sul Responsabile del S.P.P. Sul Medico competente Sui lavoratori addetti alle emergenze

140 La vigilanza è svolta per verificare
Vigilanza e Sanzioni Il Decreto 626 disciplina, infine, l’attività di Vigilanza e le Sanzioni La vigilanza è svolta per verificare l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro L’attività di Vigilanza è svolta da A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) Direzione Provinciale del Lavoro Vigili del Fuoco Tutti gli organi di polizia giudiziaria

141 Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626 sono di carattere
penale (arresto) ed amministrative (ammenda) Il Decreto le chiama “contravvenzioni” e sono a carico dei soggetti previsti dal 626. Infatti le inosservanze alle disposizioni di legge vengono fatte risalire al soggetto che aveva l’obbligo di farle applicarle

142 Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626 sono di carattere
penale (arresto) ed amministrative (ammenda) In totale sono 267 Datore di lavoro Datore di lavoro e Dirigente Preposti Progettisti, fabbricanti, installatori Medico competente Lavoratori Tutti

143 Datori di lavoro, Dirigenti e preposti
Sanzioni Datori di lavoro, Dirigenti e preposti Le sanzioni puniscono con l’arresto o con l’ammenda le contravvenzioni commesse da I lavoratori Medico competente Progettisti, fabbricanti, installatori

144 DOCUMENTI ADEMPIMENTI SOGGETTI PIANO DI SICUREZZA
Concludendo riassumiamo il processo della sicurezza che si attua con DOCUMENTI ADEMPIMENTI Strumenti descrittivi e prescrittivi di ciò che è stato rilevato e di quanto bisogna fare per attuare la sicurezza Procedure e metodi attraverso i quali le prescrizioni rilevate nei Documenti sono attuati e vengono applicati Sono tutte le Persone previste dal decreto 626 che si occupano della Sicurezza con compiti e Responsabilità individuali SOGGETTI

145 Deve descrivere Piano di sicurezza Valutazione dei Rischi
“IL PIANO” Documento della Valutazione Dei Rischi (art. 4) È integrato da PIANO DELLE EMERGENZE Piano di Evacuazione Deve descrivere Valutazione dei Rischi Misure di prevenzione e di protezione dei Lavoratori Organizzazione aziendale della sicurezza Le attività di formazione e informazione

146 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Verbale di elezione RLS Data elezioni…………………………………Data affissioni risultato……………………………….. N. lavoratori………………………………. N. votanti…………………………………. Elenco candidati…………………………………………. Componenti Comitato elettorale e scrutatori……………………………………… Presidente/Segretario Seggio……………………………………. Voti validi n. …………………………………………………. Numero di preferenze riportate dai candidati:……………………………… Risulta/risultano eletto/i……………………………………… 1) …………………………… 2)……………………………….. 3)……………………………………………. Eventuali note del comitato elettorale …………………………………………………. La Commissione elettorale……………………………………………………….. Cognome e nome N. voti Data

147 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 2.* Verbale di elezione RLs Azienda/unità produttive Indirizzo Città CAP Totale numero addetti Uomini Operai Donne Quadri Impiegati Composizione RSu eletta il CGIL n. CISL n. UIL n. Totale n RLS da eleggere: n. Lista Elenco candidati Comitato elettorale e Scrutatori Data elezioni Presidente Votanti n Voti ricevuti dalle liste lista voti validi n. Tot. validi Bianche Nulle Tot. votanti La Commissione elettorale * Riguarda le aziende in cui vengono eletti contemporaneamente le Rsu e i RLs.

148 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 3.* Verbale di designazione RLs Azienda/unità produttiva Indirizzo CAP Città Totale numero addetti Uomini Donne Operai Impiegati Quadri Composizione RSu CGIL n CISL n Un. n Totale n. La RSU nella riunione del ha designato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (DLGS 626/94) il/i seguente/i RSU (a lato del nome e cognome aggiungere l'organizzazione sindacale di appartenenza): 1) 2) 3) 4) 5) 6) L'assemblea dei lavoratori per la ratifica dei designati è prevista per il Firma Segretario RSU Verbale di Assemblea Il giorno è stata convocata l'Assemblea dei lavoratori con all'ordine del giorno: designazione del/i RLS. Presenti Contrari Votanti Favorevoli Astenuti Data Riguarda la designazione all'interno della Rsu (valida per tutti i set-

149 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 4. Richiesta di permessi Al datore di lavoro Il sottoscritto per la sicurezza, in qualità di Rappresentante comunica di volere usufruire di un permesso retribuito, nell'ambito del monte ore annuo previsto per il/i RLs, di ore per il giorno dalle ore alle ore per: ^ adempiere a compiti di cui all'art. 19, comma 1, lettere e, f, h, m, n, o del DLGS 626/94 ^ poter accedere allo stabilimento/reparto Distinti saluti Data Nota. La comunicazione deve essere intestata al datore di lavoro e presentata alla persona preposta secondo le procedure messe in atto dall'azienda, nel rispetto delle esigenze produttive previste dal Contratto collettivo nazionale di categoria relativamente ai permessi sindacali.

150 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 5. Esercizio dei diritti di informazione Al datore di lavoro Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza, chiede nell'ambito della proprie attribuzioni (art. 19 DLGS 626/94, comma 1, lettere b, h, m e n) di essere informato se e quando è stata da voi effettuata la valutazione dei rischi, non essendo venuto a conoscenza dell'assolvimento di tale obbligo. Distinti saluti Data Firma del RLS

151 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 6. Esercizio dei diritti di consultazione Al datore di lavoro Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza, chiede ^ nell'ambito delle proprie attribuzioni (art.19 del DLGS 626/94, comma 1, lettere b, h, m e n) di eSSere informato in ordine alla valutazione dei rischi già effettuata e al Documento di programmazione delle miSure di prevenzione; ^ di essere consultato in ordine all'aggiornamento della Valutazione dei riSchi relativa alle Seguenti modifiche del processo produttivo: 1. 2. 3. A tal fine segnala di aver individuato i seguenti rischi: l. Distinti saluti Data Firma del RLS

152 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 7. Richiesta di convocazione della riunione periodica Al datore di lavoro Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la Sicurezza, chiede ^ che venga convocata la riunione periodica ai sensi dell'art. 11, non ancora programmata dall'azienda per l'anno in corso; ^ che venga convocata la riunione periodica ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DLGS 626/94, per esaminare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio; ^ che venga convocata una riunione specifica sui problemi della sicurezza, ai sensi dell'art. 11 comma 4 (azienda fino a 15 dipendenti). Distinti saluti Data Firma del RLS

153 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 8. Richiesta di accesso alla documentazione Al datore di lavoro Il sottoscritto per la sicurezza, in qualità di Rappresentante chiede nell'ambito delle proprie attribuzioni (art. 19 del DLGS 626/94) di avere accesso al: 1. ^ documento sulla valutazione dei rischi; 2. ^ registro infortuni; di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale, di cui al comma 1 lettera e specificare le richieste: Distinti saluti Firma del RLS Data

154 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 9. Esercizio dei diritti di consultazione e informazione Al datore di lavoro Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza, chiede nell'ambito delle proprie attribuzioni 1. ^ di essere consultato sulla deSignazione degli addetti e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; 2. ^ di essere conSultato sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi; 3. ^ di essere consultato sulla designazione degli addetti al pronto soccorso; 4. ^ di essere consultato sulla designazione degli addetti all'evacuazione dei lavoratori; 5. ^ di essere informato sui dati relativi al medico competente. Distinti saluti Data Firma del RLS

155 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 10. Esercizio dei diritti di consultazione e informazione (antincendio ed emergenza) Al datore di lavoro Il sottoscritto per la sicurezza, in qualità di Rappresentante chiede 1. ^ di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione degli addetti ai servizi antincendio e di emergenza (art. 19, comma 1, lettera d); 2. ^ di partecipare al corso di formazione (art. 19, DLGS 626/94, comma 1, lettera g), così come previsto dal Dm del 16 gennaio 1997. Distinti saluti Firma del RLS Data

156 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 11. Lettera all'ASL, per notizie su sopralluogo in azienda All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro p.c. al Datore di lavoro Il sottoscritto in qualità di Rappre- sentante per la sicurezza dell'azienda (indirizzo), essendo venuto a conoscenza che il Servizio in indirizzo ha effettuato una visita presso l'Azienda stessa, chiede di essere messo a conoscenza dei risultati di tale verifica ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f, del DLGS 626/94. Ringrazia e distintamente saluta Data Firma del RLS

157 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 12. Osservazioni per l'ASL, durante il sopralluogo in azienda All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza, formula le seguenti osservazioni in occasione della visita in corso del Servizio di prevenzione sul lavoro dell'Azienda Sanitaria locale Distinti saluti Data Firma del RLS Nota. L'organo di vigilanza è tenuto, in base alle ultime disposizioni del ministero del Lavoro a consultare la rappresentanza dei lavoratori in occasione di un'ispezione.

158 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 13. Lettera all'Organismo paritetico provinciale All'Organismo paritetico provinciale p.c. al Datore di lavoro CGIL, CISL, UIL Il sottoscritto , in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda chiede all'Organismo paritetico territoriale di pronunciarsi in merito alla seguente controversia in materia di applicazione dei diritti di rappresentanza, consultazione e formazione: Descrizione della controversia o del caso Distinti saluti Data Firma del RLs

159 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 14. Lettera al datore di lavoro per la sicurezza della ditta appaltatrice Al datore di lavoro Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza, in considerazione che, all'interno dell'azienda sono stati affidati dei lavori ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi, chiede se, in conformità all'art. 7 del DLGS 626/94: ^ sia stata verificata l'idoneità tecnico profeSsionale dell'impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo; ^ siano state fornite agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione da adottare; ^ se il lavoro dell'impresa appaltatrice possa cauSare rischi aggiuntivi ai lavoratori della nostra azienda. Distinti saluti Data Firma del RLS

160 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 15. Lettera alla Rappresentanza sindacale Alla Rappresentanza sindacale Il sottoscritto Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, segnala i seguenti problemi inerenti l'ambiente, la salute e la sicurezza del lavoro: e chiede pertanto una riunione per esaminare le problematiche su esposte. Fraterni saluti Data Firma del RLS

161 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 16. Lettera all'AsL per richiesta di verifica All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro Il sottoscritto , in qualità di RappreSen- tante dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda (indirizzo) chiede a codesto Organismo di vigilanza di effettuare una verifica presSo gli ambienti di lavoro della suddetta azienda in quanto ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate dalla stessa e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In particolare: O in quanto non sono stati assolti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro In tale attesa invia distinti saluti Data Firma del RLS

162 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 16• Lettera all'ASL, per richiesta di verifica All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione Sul lavoro Il sottoscritto , in qualità di RappreSen- tante dei lavoratori per la Sicurezza dell'Azienda (indirizzo) chiede a codesto Organismo di vigilanza ^ di effettuare una verifica preSso gli ambienti di lavoro della suddetta azienda in quanto ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate dalla stessa e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In particolare: ^ in quanto non sono stati assolti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro In tale attesa invia distinti saluti Data Firma del RLS

163 R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fac-simile 17. Lettera al medico competente Al medico competente Il sottoscritto , in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda , (indirizzo) chiede le seguenti informazioni: ^ sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori; ^ sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinico-sanitari effettuati e sul significato degli stessi. In tale attesa invia distinti saluti Data Firma del RLS


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