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Il decreto legislativo n

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Presentazione sul tema: "Il decreto legislativo n"— Transcript della presentazione:

1 Il decreto legislativo n
Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative: la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''responsabile del Servizio di prevenzione e protezione'' e del ''rappresentante dei lavoratori per la sicurezza''; l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse; un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle; la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.

2 MISURE GENERALI DI TUTELA Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su: la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte; il rispetto dei principi ergonomici; la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali; la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori; la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti; la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative - necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge - di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti. A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dalla elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi" - basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori. Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l’efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda. Il datore di lavoro si avvale, per l’attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

4 A tal fine essi debbono:
dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione; consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione; informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate; affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute; vigilare ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.

5 Essi devono curare, altresì:
l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (D.lgs. n. 626/94, artt. 12 e seguenti); l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (artt. 31, 32, 33, 34 e seguenti); l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza (artt. 40 e seguenti); la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta (artt. 16, 17); l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (artt. 47 e seguenti); l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti ''professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa (artt. 50 e seguenti); l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo. L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

6 OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti te delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro. I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo: di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza; di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi dì sicurezza, di segnalazione o di controllo; di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia,- appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui; di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza; di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.

7 I lavoratori hanno il diritto:
di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato; di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento; di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze; di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali. L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

8 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il Servizio di prevenzione e protezione (che può essere tanto interno quanto esterno all'azienda) svolge i seguenti principali compiti: individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli; coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento; programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori; è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda. Il Servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante: la proposizione di misure preventive; l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione; l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori; l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate; l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile e gli addetti al Servizio (avvalendosi all'occorrenza anche di professionalità esterne all'azienda) che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

9 SORVEGLIANZA SANITARIA Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati. Al medico sono attribuiti principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti: disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne; esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro; istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale; fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti; effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata; Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno. L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

10 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva,. gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività. Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a. qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza. Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

11 INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione. Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita: ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate; ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia; ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori; al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato). In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei. Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa: dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione; movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti; attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici; impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione; sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente: il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori; il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.

12 ORGANISMI PARITETICI A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la gestione dell'emergenza in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'azienda. In particolare deve: organizzare i necessari rapporti con i Servizi pubblici competenti (Unità o Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ospedali o ambulatori, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.) per una efficace azione di pronto intervento; designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (ed i relativi sostituti, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento ; informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, e sulle modalità per la cessazione dell'attività o per l'abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni; programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.

13 Quanto, in particolare, alle misure di primo soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività: l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso; i nominativi, e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione; le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali. Quanto all' esodo dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati: i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre Autorità competenti; le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, "l’area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente; l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza. Quanto, infine, alle situazioni di pericolo normalmente prevedibili (quali, ad esempio: cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori; ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell'ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.

14 NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartellonistica, affissione in bacheca, ecc.) sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza. In particolare essi hanno l'obbligo di: segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.); astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato). In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuati interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

15 I lavoratori devono, altresì, conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza: allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere - ovviamente non a chiave - le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati; asportare possibilmente i propri effetti personali; non usare in nessun caso ascensori o montacarichi; seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica ; defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori; non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".

16 SEGNALETICA DI SICUREZZA
Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo. A tal fine si riproducono di seguito alcuni dei simboli, aventi rapporto con la sicurezza in ambito aziendale, che tutti i lavoratori devono conoscere ( vedasi Dir. CEE n° 92/58, recepita con D.lgs n° 493 del 14 agosto 1996).

17 ESEMPI DI SIMBOLI DI PERICOLO
F Facilmente infiammabile O Comburente E Esplosivo T+ Molto tossico F+ Estremamente infiammabile T Tossico X Nocivo C Corrosivo Xi Irritante N Pericoloso per l’ambiente

18 Ovviamente dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori ogni altro tipo di segnaletica adottato in azienda per l'evidenziazione di fattispecie non ricomprese tra quelle appena illustrate (ad es.: collocazione idranti; estintori; ecc.). Ciascun lavoratore deve essere informato sulle principali Istituzioni pubbliche e persone da attivare in relazione alle situazioni di emergenza o concernenti, più in generale, la sicurezza sul lavoro. Tale informazione deve indicativamente riguardare: il nominativo, la sede di lavoro o il recapito del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e dei relativi addetti, interni e/o esterni; il nominativo ed i numeri di telefono dei lavoratori (e dei loro sostituti) incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; il nominativo ed i numeri di telefono degli incaricati interni ( e dei loro sostituti) e/o esterni, designati dal datore di lavoro per attuare le procedure previste in caso di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza; il nominativo, il recapito, il numero di telefono e di fax del medico competente per territorio (laddove, ovviamente, sia previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria); il nominativo, la sede di lavoro e/o il recapito, il numero di telefono e dell'eventuale fax del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza.

19 Inoltre, ciascun lavoratore deve essere edotto circa le procedure per l'attivazione, da parte degli incaricati, designati dal datore di lavoro, dei servizi esterni di pronto intervento in situazioni di emergenza, nonché di trasporto alle strutture ospedaliere degli infortunati o degli infermi. I lavoratori potranno attivare direttamente le procedure di cui sopra solo in caso di irreperibilità degli incaricati medesimi o, comunque, in caso di pericolo grave ed immediato. Per tale evenienza debbono essere disponibili, in luogo presidiato e su apposito cartello affisso in modo da essere agevolmente accessibile, i seguenti dati: l'indirizzo ed il numero telefonico dei servizi esterni di sicurezza o di pronto intervento cui ricorrere nei casi di emergenza e/o di trasporto dei lavoratori infortunati o infermi (USL o A.S.L. territorialmente competenti, VV.F., Polizia, Carabinieri, Vigilanza privata, Rimozione auto, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.); il nominativo, il recapito, i numeri di telefono degli incaricati delle imprese di pulizia, nonché di manutenzione degli impianti (ascensori, montacarichi elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, ecc.) e delle apparecchiature informatiche e/o telematiche. Fonte - ISPESL - Copyright 2002, 2003, 2004, 2005

20 Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro. Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento REACH). Si segnala che l'allegato II del Reg. Reach è stato modificato dal Reg. 453/ La redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale d.lgs 52/97 e successive modificazioni ed integrazioni ) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale d.lgs 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) o in base a nuovi criteri di cui al Reg. CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi: sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59 del regolamento REACH su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra. In Italia le imprese possono avvalersi delle agevolazioni indicate nelle Note del Ministero della Salute del 13 marzo 2007, e del 30 marzo 2007, aventi per oggetto "Primi adempimenti sulle schede di sicurezza con l’entrata in vigore del Regolamento REACH", laddove le indicazioni non sono in contrasto con quanto aggiornata dal Reg. 453/2010.

21 Banca Dati di Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche Il Ministero della Salute mette a disposizione una banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) per un congruo numero di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall’Unione Europea e contenute nell’Allegato VI al regolamento 1272/2008, come utile supporto a tutti gli attori che hanno l’obbligo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato regolamento REACH, di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'allegato II del citato regolamento. La SDS rappresenta un utile ed indispensabile strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze, ma ha mostrato negli anni scadenti livelli di qualità. Pertanto il Ministero della salute ha predisposto questa banca dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni contenute, e fornire al contempo un utile punto di riferimento per gli Organi predisposti alle attività di vigilanza. Tali modelli di SDS potranno essere utilizzati, modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di sostanze, nonché da coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di miscele ai sensi dell’articolo 31 del regolamento REACH. Va infine precisato che i modelli di SDS contenuti nella banca dati non hanno valore legale, e non possono comunque sostituire l’esperienza professionale legata alla conoscenza diretta delle proprietà e degli effetti delle sostanze.

22 Le 16 intestazioni della scheda dei dati di sicurezza
1. Identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell’impresa - Identificazione del prodotto - Uso - Fornitore - Importatore locale - Numero telefonico di emergenza 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 4. Misure di pronto soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione e immagazzinamento - Manipolazione - Immagazzinamento - Uso particolare 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale - Valori limite d’esposizione. - Controlli dell’esposizione (Professionale, Ambientale) 9. Proprietà fisiche e chimiche - Informazioni generali - Importanti informazioni relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente - Altre informazioni 10. Stabilità e reattività - Condizioni da evitare - Materiali da evitare - Prodotti di decomposizione pericolosi 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche - Ecotossicità - Mutevolezza - Persistenza e degradabilità - Potenziale di bioaccumulo - Risultati della valutazione PBT (sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche) - Altri effetti avversi 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni

23 . Identificazione dei pericoli.
Riportare in questa sezione la classificazione della sostanza o del preparato derivante dall'applicazione delle norme di classificazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o alla Direttiva 1999/45/CE. Indicare in modo chiaro e conciso i pericoli che la sostanza o preparato presenta per l'uomo o per l'ambiente. Distinguere chiaramente fra preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi ai sensi Direttiva 1999/45/CE. Descrivere i più importanti pericoli di tipo fisico-chimico, gli effetti negativi per la salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'uso e agli eventuali usi impropri della sostanza o del preparato che possono essere ragionevolmente previsti. Può essere necessario citare altri pericoli, ad esempio emissione di polveri, asfissia, congelamento o effetti ambientali come rischi per organismi presenti nel terreno, ecc., che non rientrano in alcuna particolare classificazione ma che possono contribuire al pericolo complessivo presentato dal materiale in questione. Le informazioni riportare in etichetta devono essere fornite nella sezione 15.

24 Interventi di primo soccorso.
Descrivere i corretti provvedimenti di primo soccorso. Specificare per prima cosa se è necessario l'immediato intervento di un medico. Le informazioni di primo soccorso devono essere brevi e facili da capire da parte della vittima, degli eventuali astanti e di coloro che prestano il primo soccorso. Sintomi ed effetti devono essere descritti brevemente. Le istruzioni devono indicare gli interventi che devono essere praticati sul posto in caso di incidente, come pure l'eventuale possibilità di effetti ritardati successivamente all'esposizione. (1) Qualora il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulazione nella scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza classificata esclusivamente come: irritante, con l'eccezione di quelle con la frase R41, oppure irritante in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4, dell'art. 10 della direttiva 1999/45/CE; nociva, oppure nociva in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4, dell'art. 10 della direttiva 1999/45/CE che presentano solo effetti letali acuti, minacci la riservatezza della sua proprietà intellettuale, il suddetto responsabile ha facoltà, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B) dell'allegato VI della direttiva 1999/45/CE di indicare tale sostanza con un nome che identifica i più importanti gruppi chimici funzionali, oppure mediante un nome alternativo. Suddividere le informazioni in funzione delle diverse vie di esposizione, cioè inalazione, contatto con gli occhi e con la pelle, e ingestione, utilizzando sottoparagrafi. Indicare se l'intervento professionale di un medico è necessario o consigliato. Per alcune sostanze o preparati può esser importante sottolineare che specifici strumenti di soccorso immediato devono essere disponibili sul luogo di lavoro.

25 Misure antincendio. Indicare le eventuali norme per combattere eventuali incendi provocati dalla sostanza o dal preparato o che si verifichino nelle vicinanze, specificando: idonei mezzi estinguenti; mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza; speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti; speciali mezzi protettivi per il personale antincendio.

26 Provvedimenti in caso di dispersione accidentale.
A seconda delle sostanze o preparati in questione, possono esser necessarie informazioni sugli elementi seguenti: precauzioni per le persone, come: eliminazione delle fonti di accensione, disponibilità di sufficiente protezione respiratoria/di ventilazione, controllo delle polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi; precauzioni ambientali, come: tenere lontano da scarichi, acque di superficie o in profondità, terreno, possibile necessità di dare l'allarme alla zona circostante; metodi di bonifica, come: impiego di materiale assorbente (ad esempio sabbia, segatura, legante universale, legante per acidi, farina fossile ecc.), riduzione dei gas/fumi mediante acqua, diluizione. Esaminare anche l'eventuale necessità di indicazioni come: "non usare mai , neutralizzare con ".

27 Manipolazione e immagazzinamento.
Nota - Le informazioni di cui alla presente sezione devono vertere sulla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Esse devono aiutare il datore di lavoro a definire idonee procedure organizzative e di lavoro conformemente all'art. 60-sexies del Titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25. 7.1. Manipolazione. Specificare le precauzioni di sicurezza in materia di manipolazione, ivi compresi provvedimenti come: contenimento, ventilazione locale e generale, provvedimenti per impedire la dispersione nell'atmosfera, la produzione di polveri e gli incendi, provvedimenti necessari per la protezione dell'ambiente (ad esempio utilizzazione di filtri o depuratori nell'impianto di ventilazione, impiego in zone ristrette, provvedimenti per la raccolta e lo smaltimento di eventuali perdite, ecc.) come pure qualsiasi specifico requisito o norma sulla sostanza o preparato (ad esempio, procedure o attrezzature proibite o raccomandate) fornendo se possibile una breve descrizione. 7.2. Immagazzinamento. Specificare le condizioni di sicurezza, come: progettazione di ambienti o contenitori compresi muri di contenimento e ventilazione), materiali incompatibili, condizioni di conservazione (limiti/gamma di temperatura e umidità, luce, gas inerte ecc.), particolari attrezzature elettriche e modalità per la prevenzione dell'elettricità statica. Se opportuno, indicare eventuali limiti di quantità in funzione delle condizioni di magazzinaggio. In particolare, indicare eventuali requisiti speciali, come tipologia dei materiali per gli imballaggi/contenitori della sostanza o preparato. 7.3. Impieghi particolari. Per prodotti destinati a impieghi particolari, le raccomandazioni dovrebbero vertere in maniera dettagliata e pratica sull'impiego o gli impieghi previsti. Se appropriato, indicare norme specificamente approvate a livello di industria o di settore.

28 Protezione personale/controllo dell'esposizione
8.1. Valori limite per l'esposizione Indicare gli specifici parametri di controllo in vigore, ivi compresi i valori limite in materia di esposizione professionale e/o i valori limite biologici. I valori dovrebbero essere indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o preparato viene messo sul mercato. Fornire informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate. Per i preparati, è opportuno fornire i valori per le sostanze costituenti, che devono essere elencate nella scheda dati di sicurezza a norma della sezione 2. 8.2 Controllo dell'esposizione. Per controllo dell'esposizione si intende la gamma completa dei provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione che devono essere presi durante l'uso allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione del personale e dell'ambiente. Controllo dell'esposizione professionale. Queste informazioni devono essere tenute in considerazione dal datore di lavoro per la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dalla sostanza o dal preparato ai sensi dell'art. 60-quater del titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, che richiede la definizione di procedure di lavoro e di controlli tecnici appropriati, l'impiego di materiali e attrezzature adeguate, l'applicazione di provvedimenti di protezione collettiva alla fonte, e infine l'impiego di misure di protezione individuali, come l'utilizzazione di dispositivi di protezione personale. Fornire pertanto informazioni idonee e adeguate su tali provvedimenti per consentire una corretta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 60-quater del Titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25. Queste informazioni devono avere carattere complementare a quelle già riportate alla sezione 7.1. Qualora occorra una protezione personale, specificare nei particolari quali dispositivi forniscono una protezione idonea e adeguata. Tenere conto del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e successivi aggiornamenti e indicare le opportune norme CEN. Protezione respiratoria. Per gas, vapori o polveri pericolose, specificare il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare, come filtri, maschere o apparati autonomi di respirazione Protezione delle mani. Specificare chiaramente il tipo di guanti da utilizzare per la manipolazione della sostanza o del preparato, e in particolare: il tipo del materiale; la durata limite del materiale costitutivo, tenuto conto dell'entità e della durata dell'esposizione. Se necessario, indicare qualsiasi altra misura di protezione per le mani. Protezione degli occhi. Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, come: occhiali di sicurezza, maschere di sicurezza, schermi facciali.                      Protezione della pelle Qualora sia necessario proteggere altre parti del corpo, oltre alle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, come: grembiuli, stivali, indumenti protettivi completi. Se necessario, indicare qualsiasi altra misura per la protezione della pelle nonchè specifiche misure a carattere igienico Controllo dell'esposizione ambientale Specificare le informazioni necessarie per consentire al datore di lavoro di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la protezione dell'ambiente.

29 Proprietà fisiche e chimiche
Per consentire l'adozione delle corrette misure di controllo, fornire tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o preparato, in particolare quelle di cui alla sezione 9.1. Informazioni generali. Aspetto Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato così come viene fornito. Odore Qualora sia percepibile, descrivere brevemente l'odore.

30 Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente.
PH: indicare il ph della sostanza o del preparato come fornito, o in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso, indicare la concentrazione. Punto/intervallo di ebolizione; Punto di infiammabilità; Infiammabilità (solidi, gas); Proprietà esplosive; Proprietà comburenti; Pressione vapore; Densità relativa; Solubilità; idrosolubilità; liposolubilità (solvente – grasso da specificare); Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua; Viscosità; Densità di vapore; Velocità di evaporazione. 9.3. Altre informazioni. Indicare altri importanti parametri di sicurezza, come miscibilità, conduttività, punto/intervallo di fusione, gruppo di gas (utile per il decreto Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 126 e successivi aggiornamenti) temperatura diautoaccensione, ecc. Nota 1 - Le proprietà di cui sopra devono essere determinate in conformità alle specifiche di cui alla parte A) dell'allegato V al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, o mediante qualsiasi altro metodo equivalente. Nota 2 - Per i preparati, di norma devono essere fornite informazioni sulle proprietà del preparato stesso. Tuttavia, qualora si indichi la non sussistenza di un determinato rischio, è necessario differenziare chiaramente tra i casi in cui il responsabile della classificazione non dispone di informazioni e quelli in cui esistono risultati negativi dei saggi effettuati. Se si ritiene necessario fornire informazioni sulle proprietà di singoli componenti, indicare chiaramente a cosa si riferiscono i dati.

31 Stabilità e reattività
Descrivere la stabilità della sostanza o del preparato e la possibilità che in determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose, anche in caso di dispersione nell'ambiente. 10.1. Condizioni da evitare. Elencare le condizioni come temperatura, pressione, luce, urti, ecc., che possono provocare reazioni pericolose e, se possibile, descriverle brevemente. 10.2. Materiali da evitare. Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o qualsiasi altra sostanza specifica che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, descrivere brevemente tale reazione. 10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi. Elencare le sostanze prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione. Nota - Considerare in particolare: la necessità e la presenza di stabilizzanti; la possibilità di reazioni esotermiche pericolose; le eventuali conseguenze per la sicurezza di mutamenti dell'aspetto fisico della sostanza o preparato; gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con l'acqua; la possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.

32 . Informazioni tossicologiche
Questa sezione verte sulla necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o preparato. Riportare gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche. Includere informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Riportare gli eventuali effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine, ad esempio effetti sensibilizzanti, narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (tossicità per lo sviluppo e la fertilita). Tenendo conto delle informazioni già fornite alla sezione 2, composizione/informazioni sugli ingredienti, può essere necessario fare riferimento agli effetti specifici sulla salute di alcune componenti dei preparati.

33 Informazioni ecologiche
Descrivere i possibili effetti, comportamenti e trasformazioni nell'ambiente della sostanza o del preparato, nell'atmosfera, in acqua e/o nel terreno. Ove disponibile, indicare i risultati di eventuali test pertinenti (ad esempio CL50 pesci \geq 1 mg/l). Descrivere le caratteristiche più importanti che possono provocare effetti sull'ambiente a causa della natura della sostanza o del preparato e dei probabili metodi di utilizzazione. Informazioni dello stesso tipo devono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze o preparati. Tali effetti possono comprendere: 12.1. Ecotossicità. Questa sezione deve comprendere i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica, acuta e cronica, per pesci, alghe, dafnie e altre piante acquatiche. Ove possibile, fornire dati sulla tossicità per micro e macro organismi del terreno e per altri organismi di interesse ambientale, come uccelli, api e piante. Qualora la sostanza o il preparato abbiano effetti inibitori sull'attività di microrganismi, indicare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento degli scarichi. 12.2. Mobilità. Questa sezione interessa il potenziale della sostanza o di determinati componenti di un preparato (1), qualora dispersi nell'ambiente, di contaminare le falde idriche o altri elementi lontano dal sito di dispersione. I dati pertinenti possono comprendere: la distribuzione nota o presunta in compartimenti ambientali; la tensione di superficie; l'assorbimento/il desorbimento. Per le altre proprietà fisico-chimiche, vedi sezione 9. 12.3. Persistenza e degradabilità. Questa sezione si riferisce al potenziale della sostanza o di determinate componenti di un preparato di degradarsi in determinate circostanze ambientali, in seguito a biodegradazione o ad altri processi come ossidazione o idrolisi. Ove disponibili, dovrebbero essere indicati i tempi di dimezzamento per la degradazione. Dovrebbe essere anche indicata la possibilità che la sostanza o determinati componenti di un preparato (1) si degradino a livello di impianti di trattamento degli scarichi. ---- (1 ) Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse, quindi, vanno riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle norme di cui alla sezione 2 del presente allegato. 12.4. Potenziale di bioaccumulo. Il potenziale della sostanza o di eventuali componenti di un preparato (1) di accumularsi negli organismi e di attraversare la catena alimentare, con riferimento ai valori Kow e BCF. 12.5. Altri effetti avversi. Se disponibili, includere informazioni su qualsiasi altro effetto avverso all'ambiente, ad esempio il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di creazione fotochimica di ozono e/o potenziale contributo al riscaldamento globale.

34 Osservazioni sullo smaltimento
Se lo smaltimento della sostanza o preparato (eccedenze o residui derivanti da prevedibile utilizzazione) comporta un pericolo, fornire una descrizione dei residui citati con informazioni sulle misure di sicurezza per la loro manipolazione. Specificare i metodi idonei per lo smaltimento della sostanza o preparato nonchè degli eventuali imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, discarica, ecc.). Nota - Indicare eventuali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti. In assenza di tali disposizioni, ricordare agli utenti che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali. Informazioni sul trasporto Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve applicare per quanto concerne il trasporto o il trasferimento all'interno o all'esterno dell'azienda. Ove pertinenti, fornire informazioni sulla classificazione di trasporto per ciascuno dei regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada, decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1996, RID (per ferrovia, decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 41, ICAO/IATA (via aria). Tali informazioni possono comprendere fra l'altro: numero UN; classe; denominazione corretta per la spedizione; gruppo di imballaggio; inquinante marino; altre informazioni applicabili.

35 Caratteristiche delle sostanze pericolose
Le sostanze ed i preparati che vengono considerati pericolosi sono: gli esplosivi; i comburenti (che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica); i facilmente infiammabili; gli infiammabili; i tossici (che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte); i nocivi (che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata); gli irritanti; gli altamente infiammabili; gli altamente tossici; i pericolosi per l'ambiente; i cancerogeni; i teratogeni (che causano anomalie fetali); i mutageni (di agente chimico o fisico capace di indurre mutazioni genetiche);

36 Altre definizioni Oltre alle definizioni di sostanza e preparato, che abbiamo dato sopra, eccone alcune altre che possono essere di aiuto nella comprensione della materia: imballaggio e confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione; ambiente: acqua, aria e suolo nonché i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente; punto di infiammabilità: temperatura minima in cui, in condizioni normali, si accendono i vapori di una sostanza al contatto con una fiamma;

37 La segnaletica delle tubazioni che contengono fluidi liquidi o gassosi
Anche le tubazioni che contengono o servono a trasportare fluidi liquidi o gassosi devono essere muniti dell´apposita etichettatura, per poter identificare il tipo di fluido contenuto (vedi norma UNI P). Le tubazioni che contengono dei fluidi, che è necessario segnalare, possono essere contraddistinte o da colori distintivi di base, là dove è sufficiente individuare soltanto la sostanza, o da colori distintivi di base e indicazioni di codice, nei casi in cui è molto importante conoscere la natura esatta del fluido. I colori distintivi dei fluidi contenuti nelle tubazioni sono i seguenti: Colori di base Significato Verde Acqua Grigio o argento Vapore e acqua surriscaldata Marrone Oli minerali, oli vegetali e oli animali, combustibili liquidi Giallo ocra Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l´aria) Violetto Acidi e alcali Nero Altri liquidi

38 I principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'uso di sostanze pericolose Ogni recipiente contenente una sostanza pericolosa deve essere provvisto di un'etichettatura a cura di chi lo predispone. Il fornitore deve predisporre per l'utilizzatore una scheda con i dati sulla sicurezza. E' necessario censire le sostanze pericolose, cercare di limitarne l'impiego e sostituire le sostanze pericolose con quelle meno pericolose. La composizione delle sostanze pericolose deve essere conosciuta (mediante dati scritti o informazioni verbali). Ogni lavoratore deve conoscere i rischi legati all'uso delle sostanze pericolose ed agli effetti che esse possono avere sulla sua salute e le modalità e le precauzioni nel loro impiego. Limitare il numero dei lavoratori esposti agli effetti delle sostanze nocive e rispettare i tempi d'esposizione. Prevedere i mezzi di protezione collettiva (aerazione e purificazione del locale, mezzi di rilevamento) e, quando ciò non sia possibile, ricorrere ai dispositivi di protezione individuale.


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