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1 La L.R.T. n° 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “SBLOCCA-ITALIA” Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia: EDILIZIA, URBANISTICA e TUTELA DEL PAESAGGIO.

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1 1 La L.R.T. n° 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. “SBLOCCA-ITALIA” Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia: EDILIZIA, URBANISTICA e TUTELA DEL PAESAGGIO REVISIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO ED IL NUOVO QUADRO DEI TITOLI EDILIZI Relatore: Claudio BELCARI Autore di n° 2 e-book sulla L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L.R.T. n° 65/2014 edizioni gruppo Maggioli Funzionario con responsabilità dirigenziali del Servizio Sportello Unico EDILIZIA e S.U.A.P. di Comune e formatore Enti locali, Ordini e Collegi Professionali, scuole private ed autore di e-book ed articoli su riviste di carattere nazionale Sede di svolgimento: AREZZO – Borsa merci – piazza Risorgimento Data: 27/04/2015 La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

2 2INDICE Principi generali dell’ordinamento giuridico, in materia di disciplina della materia urbanistica, edilizia e paesaggistica Slide 5 La disciplina della materia urbanistica, edilizia e paesaggistica in relazione alle ripartizioni di competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni, stabilite dall’ordinamento giuridico (sussidiarietà – adeguatezza - differenziazione) - La legge costituzionale 18.10.2001 n° 3 – Modifica all’art. 117 della Costituzione (riforma in materia di decentramento amministrativo). Slide 6 Inquadramento giuridico della legge 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” e rapporto con la L.R.T. n° 65/2014 Slide 7 Contenuti della legge 164/2014 c.d. “sblocca-Italia”- La legge “sblocca Italia” quale espressione delle competenze statali assegnate dall’ordinamento ai sensi degli articoli 117 e 120 della costituzione – Presupposti giuridici che ne affermano l’immediata applicabilità.– Considerazioni. Slide 8 Il rapporto fra la legge statale n° 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” di modifica del D.P.R. 380/2001 e la L.R. n° 65/2014. Slide 9 L’attuale quadro normativo in materia urbanistico-edilizia in Toscana. Slide 10 Le principali novità della legge regionale toscana n° 65/2014 in materia edilizia Slide 11 R evisione delle categorie di intervento ed il nuovo quadro dei titoli edilizi Slide 12 Le novità della L.R. n° 65/2014 – La possibilità di utilizzare facoltativamente per alcune opere edilizie il titolo alternativo relativo al permesso di costruire o alla S.C.I.A.. - da slide 13 a 15 Art. 134 L.R. 65/2014 - Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire La nuova costruzione - slide 16 L’installazione di manufatti o mezzi mobili adibiti ad altro uso - slide 17 Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente – da slide 18 a 19 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva “fedele” - slide 20 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva “fuori sagoma” - slide 21 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva su immobili sottoposti al vincolo di cui al Codice nel rispetto della sagoma dell’edificio – da slide 21 a 22 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistente nel ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti – da slide 24 a 26 La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

3 3 Il ripristino di edifici, o parti di essi crollati o demoliti, ricostruiti con modifiche della sagoma in area sottoposta al vincolo di cui al Codice - slide 28 La sostituzione edilizia novellata - da slide 28 a 29 Il rispetto delle distanze nella ricostruzione “fuori sagoma” - slide 30 Le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio - slide 31 La ristrutturazione edilizia “conservativa” e “ricostruttiva” – differenze – slide 32 Differenze fra sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia ricostruttiva - slide 33 Art. 135 della L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. L’eliminazione della possibilità di utilizzare la S.C.I.A. per gli interventi di nuova costruzione sottoposti a piano attuativo - da slide 34 a 36 I cambi di destinazione d’uso senza opere - da slide 37 a 38 La nuova manutenzione straordinaria - da slide 39 a 41 La ristrutturazione conservativa - da slide 42 a 43 Gli interventi pertinenziali - da slide 45 a 46 Il nuovo quadro dei titoli edilizi della L.R. 65/2014 - slide 46 Le novità in materia di attività edilizia libera - slide 47 La nuova manutenzione straordinaria – da slide 47 a 48 Le novità relativamente agli edifici adibiti ad uso non residenziale di cui all’art. 136 comma 2 lettera “g” – da slide 49 a 50 Focus sulle novità della legge “sblocca-Italia”, che ha ridotto le opere sottoposte al regime penale, non ammesse nel regime dell’attività edilizia libera - l’art. 10 comma 1 lettera c) - slide 51 a 52 Le condizioni per l’ammissibilità del regime dell’attività edilizia libera per gli interventi su edifici non ad uso di civile abitazione – slide 53 Individuazione del titolo edilizio da applicare per il cambio di destinazione d’uso in assenza di demolizione e ricostruzione di fabbricato - slide 54 Il nuovo quadro generale dei titoli edilizi in Toscana – La difficoltà degli operatori nell’individuazione del corretto titolo da applicare – Il confronto fra i titoli presenti nell’anno 2001 data di entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 e nell’anno 2015 - da slide 55 a 57 La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

4 4INDICE Le novità in materia di variante in corso d’opera – le varianti con S.C.I.A. al permesso di costruire ed alla S.C.I.A. – le novità in materia di variante introdotte dalla legge “del fare” e “sblocca-Italia”, recepite dalla L.R. 65/2014 – Il regime sanzionatorio quanto non sono sanzionabili le varianti in corso d’opera – le varianti stato finale di cui all’art. 143 – le varianti essenziali - i vari tipi di procedura di variante in corso d’opera – i diversi effetti giuridici della variante “essenziale” al permesso di costruire - da slide 58 a 70 L.R. 65/2014, art. 137 – Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia – da slide 71 a 76 L.R. 65/2014 – art. 149 – Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità - Focus art. 149 comma “d” – da slide 77 a 78 L.R. 65/2014, art. 141 – L’attività di controllo sulla regolarità contributiva - slide 79 L.R. 65/2014, art. 182 della– Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità - il procedimento di adeguamento strutturale - da slide 80 a 82 La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

5 5 Principi generali dell’ordinamento giuridico, in materia di disciplina della materia urbanistica, edilizia e paesaggistica Principi generali dell’ordinamento giuridico, in materia di disciplina della materia urbanistica, edilizia e paesaggistica La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

6 6 LEGGE COSTITUZIONALE 18.10.2001 n° 3 – RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE (riforma in materia di decentramento amministrativo). ART. 117 POTESTA’ LEGISLATIVA Principi Costituzionali e di Diritto Comunitario LEGISLAZIONE ESCLUSIVA LEGISLAZIONE CONCORRENTE Competenza esclusiva dello STATO Competenza STATO CompetenzaREGIONICompetenzaREGIONI Stabilisce normativa di principio e dettaglio e regolamentare Principi fondamentali D.P.R. 380/2001 Principi fondamentali D.P.R. 380/2001  Podestà legislativa di dettaglio e regolamentare  podesta’ con carattere “residuale” ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. L.R. 1/2005  Podestà legislativa di dettaglio e regolamentare  podesta’ con carattere “residuale” ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. L.R. 1/2005 Materie di valore primario che devono essere uguali in tutto il paese, fra le tante:  Ordinamento civile e penale, Ambiente, ecosistema, Beni culturali, paesaggio ecc Materie di valore primario che devono essere uguali in tutto il paese, fra le tante:  Ordinamento civile e penale, Ambiente, ecosistema, Beni culturali, paesaggio ecc Materie, fra le tante: Governo del territorio (esempio urbanistica ed edilizia), valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, rapporti internazionali e con l'Unione europea Materie, fra le tante: Governo del territorio (esempio urbanistica ed edilizia), valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, rapporti internazionali e con l'Unione europea Allo stato compete ai sensi dell’art. 117 e 120 della costituzione, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Quando lo Stato legifera con tale potere, afferma l’immediata cogenza con carattere sovraordinato, delle norme, indicando il livello essenziale e prestazionale minimo. Recentemente nell’intento è di rilanciare l’economia, Allo stato compete ai sensi dell’art. 117 e 120 della costituzione, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Quando lo Stato legifera con tale potere, afferma l’immediata cogenza con carattere sovraordinato, delle norme, indicando il livello essenziale e prestazionale minimo. Recentemente nell’intento è di rilanciare l’economia, lo Stato ne ha fatto uso frequente in materia di semplificazione, impiego di energie rinnovabili, liberalizzazione delle attività economiche. Allo stato compete ai sensi dell’art. 117 e 120 della costituzione, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Quando lo Stato legifera con tale potere, afferma l’immediata cogenza con carattere sovraordinato, delle norme, indicando il livello essenziale e prestazionale minimo. Recentemente nell’intento è di rilanciare l’economia, Allo stato compete ai sensi dell’art. 117 e 120 della costituzione, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Quando lo Stato legifera con tale potere, afferma l’immediata cogenza con carattere sovraordinato, delle norme, indicando il livello essenziale e prestazionale minimo. Recentemente nell’intento è di rilanciare l’economia, lo Stato ne ha fatto uso frequente in materia di semplificazione, impiego di energie rinnovabili, liberalizzazione delle attività economiche. Stato-regione-provincie-comuni, le loro funzioni sono esercitate secondo principi di sussidiarità, adeguatezza, differenziazione

7 7 Rapporto e coordinamento fra la legge n. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” e la legge regionale n° 65/2014 La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

8 INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA L. 164/2014 c.d. “SBLOCCA ITALIA”, CHE MODIFICA IL D.P.R. 380/2001 TESTO UNICO NAZIONALE IN MATERIA La legge c.d. “sblocca-Italia” si colloca sulla scia delle altre leggi nazionali intervenute negli ultimi anni, che hanno cercato di apportare agevolazioni e snellimenti burocratici, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica in atto, tutte denominate da definizioni di buon auspicio, come “sviluppo”, “salva Italia”, “crescita”, “semplificazioni”, “del fare”, oggi “sblocca-Italia”, ecc.. La legge c.d. “sblocca-Italia” si colloca sulla scia delle altre leggi nazionali intervenute negli ultimi anni, che hanno cercato di apportare agevolazioni e snellimenti burocratici, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica in atto, tutte denominate da definizioni di buon auspicio, come “sviluppo”, “salva Italia”, “crescita”, “semplificazioni”, “del fare”, oggi “sblocca-Italia”, ecc.. La legge n°164 del 11.11.2014, è espressione della competenza esclusiva, assegnata allo stato dagli articoli 117 e 120 della Costituzione - quella di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” fra i quali rientrano i principi di semplificazione amministrativa, così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 164 del 28.06.2012. Pertanto è norma immediatamente cogente che supera le disposizioni della leggi regionali previgenti Tuttavia la legge “sblocca Italia”, ove legifera in materia di edilizia ed urbanistica che rientra nel “governo del territorio” tratta materia di carattere “concorrente” secondo l’ordinamento riformato nel 2001 è previsto che la definizione dei principi è competenza allo Stato e la materia di dettaglio spetta alle regioni e pertanto correttamente lascia alle regioni il potere di pronunciarsi nella materia di dettaglio. Tuttavia la legge “sblocca Italia”, ove legifera in materia di edilizia ed urbanistica che rientra nel “governo del territorio” tratta materia di carattere “concorrente” secondo l’ordinamento riformato nel 2001 è previsto che la definizione dei principi è competenza allo Stato e la materia di dettaglio spetta alle regioni e pertanto correttamente lascia alle regioni il potere di pronunciarsi nella materia di dettaglio. La dicitura “salva diversa disciplina regionale” è da intendersi non quella vigente al momento dell’entrata in vigore della legge statale, ma quella eventuale e successiva che sarà emessa dalle regioni in recepimento della legge statale. La dicitura “salva diversa disciplina regionale” è da intendersi non quella vigente al momento dell’entrata in vigore della legge statale, ma quella eventuale e successiva che sarà emessa dalle regioni in recepimento della legge statale. Tuttavia la legge “sblocca Italia”, ove legifera in materia di edilizia ed urbanistica che rientra nel “governo del territorio” tratta materia di carattere “concorrente” secondo l’ordinamento riformato nel 2001 è previsto che la definizione dei principi è competenza allo Stato e la materia di dettaglio spetta alle regioni e pertanto correttamente lascia alle regioni il potere di pronunciarsi nella materia di dettaglio. Tuttavia la legge “sblocca Italia”, ove legifera in materia di edilizia ed urbanistica che rientra nel “governo del territorio” tratta materia di carattere “concorrente” secondo l’ordinamento riformato nel 2001 è previsto che la definizione dei principi è competenza allo Stato e la materia di dettaglio spetta alle regioni e pertanto correttamente lascia alle regioni il potere di pronunciarsi nella materia di dettaglio. La dicitura “salva diversa disciplina regionale” è da intendersi non quella vigente al momento dell’entrata in vigore della legge statale, ma quella eventuale e successiva che sarà emessa dalle regioni in recepimento della legge statale. La dicitura “salva diversa disciplina regionale” è da intendersi non quella vigente al momento dell’entrata in vigore della legge statale, ma quella eventuale e successiva che sarà emessa dalle regioni in recepimento della legge statale.

9 9 IL RAPPORTO FRA LA LEGGE STATALE N° 164/2014 c.d. “SBLOCCA- ITALIA” DI MODIFICA DEL D.P.R. 380/2001 E LA L.R. N° 65/2014 Quando entra in vigore la legge nazionale, è immediatamente cogente e con carattere sovraordinato alla legge regionale che va disapplicata nelle parti in contrasto Quando entra in vigore la legge nazionale, è immediatamente cogente e con carattere sovraordinato alla legge regionale che va disapplicata nelle parti in contrasto D.P.R. 380/2001 La legge 164/2014 “sblocca- Italia”, modifica il D.P.R. 380/2001, che all’art. 2 (L) comma 3 letteralmente cita: “Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”. Legge regionale n° 65/2014 L.R. 65/2014 ha recepito il testo del decreto “sblocca Italia” 133/2014 ed all’art. 251 avente ad oggetto “normativa applicabile”, che letteralmente cita: “1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.p.r. 380/2001, a seguito dell’entrata in vigore del titolo VI della presente legge, non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della parte I, titoli I, II e 111 dello stesso d.p.r. 380/2001”. L.R. 65/2014 ha recepito il testo del decreto “sblocca Italia” 133/2014 ed all’art. 251 avente ad oggetto “normativa applicabile”, che letteralmente cita: “1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.p.r. 380/2001, a seguito dell’entrata in vigore del titolo VI della presente legge, non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della parte I, titoli I, II e 111 dello stesso d.p.r. 380/2001”. Quando entra in vigore la legge regionale di recepimento delle leggi nazionali, quest’ultime non sono più vigenti e si applica unicamente la legge regionale

10 10 ATTUALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA IN TOSCANA Decreto legge 133/2014 “sblocca-Italia” del 12.09.2014 Legge regionale n° 65/2014 deliberata dal C.R. il 29.10.2014 e pubblicata in data 10.11.2014 Aggiornata con legge “crescita”- “Del fare” e Decreto Legge 133/2014 “sblocca Italia” Legge regionale n° 65/2014 deliberata dal C.R. il 29.10.2014 e pubblicata in data 10.11.2014 Aggiornata con legge “crescita”- “Del fare” e Decreto Legge 133/2014 “sblocca Italia” Legge 164 “sblocca- Italia INVARIATA rispetto al D.L. 133/2014 Del 11.11.2014 Legge 164 “sblocca- Italia INVARIATA rispetto al D.L. 133/2014 Del 11.11.2014 Legge 164 “sblocca-Italia” VARIATA rispetto al D.L. 133/2014 Del 11.11.2014 Legge 164 “sblocca-Italia” VARIATA rispetto al D.L. 133/2014 Del 11.11.2014 ATTUALE QUADRO NORMATIVO IN TOSCANA Legge regionale n° 65/2014 deliberata il 29.10.2014 pubblicata il 10.11.2014 Aggiornata con legge “crescita”- “del fare” e Decreto Legge 133/2014 “sblocca Italia” Legge regionale n° 65/2014 deliberata il 29.10.2014 pubblicata il 10.11.2014 Aggiornata con legge “crescita”- “del fare” e Decreto Legge 133/2014 “sblocca Italia” Legge 164 “sblocca-Italia VARIATA rispetto al D.L. 133/2014 Del 11.11.2014 Legge 164 “sblocca-Italia VARIATA rispetto al D.L. 133/2014 Del 11.11.2014

11 11 Principali novità della Legge Regionale Toscana n° 65/2014 in materia edilizia La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

12 QUADRO GENERALE DELLE NOVITA’ DELLA L.R. n° 65/2014 IN MATERIA EDILIZIA QUADRO GENERALE DELLE NOVITA’ DELLA L.R. n° 65/2014 IN MATERIA EDILIZIA Allineamento ai principi della legge nazionale il D.P.R. 380/2001, adeguandosi a tutte le recenti modifiche Allineamento ai principi della legge nazionale il D.P.R. 380/2001, adeguandosi a tutte le recenti modifiche legge “crescita”, “del fare” e D.L. “sblocca-Italia Alternatività e facoltatività dei titoli edilizi Alternatività e facoltatività dei titoli edilizi Nuova definizione delle categorie di intervento edilizio, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia Nuova definizione delle categorie di intervento edilizio, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia Il nuovo quadro dei titoli edilizi Introduzione di elementi di chiarezza giuridica in termini applicativi di norme di legge La nuova disciplina della variante in corso d’opera L’individuazione di opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia Chiarimenti circa l’applicazione dei titoli edilizi in sanatoria. Si applica il p.d.c. in sanatoria per le opere penalmente rilevanti in relazione alla legge nazionale (D.P.R. 380/2001) e l’attestazione di conformità per le opere non penalmente rilevanti ai sensi della stessa legge Facilitazione della regolarizzazio- ne di opere edilizie secondo criteri di proporzionalità La sanatoria delle opere strutturali sottoposte ad intervento di adeguamento sismico La procedura di regolarizzazione di opere edilizie abusive realizzate prima dell’anno 1967 e tra la stessa data ed il 1985 Facilitazione dell’iniziativa economica nel settore edilizio e semplificazioni Eliminazione del costo di costruzione per alcuni interventi edilizi relativi all’attività edilizia libera ed ai cambi di destinazione d’uso senza opere Le nuove procedure in materia di controllo della regolarità contributiva delle imprese

13 13 Allineamento ai principi della legge nazionale D.P.R. 380/2001 Revisione di alcune categorie di intervento edilizio ed il nuovo quadro dei titoli edilizi abilitativi, con l’introduzione della facoltatività del titolo alternativo La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

14 14 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – La possibilità di utilizzare, per alcune opere edilizie il titolo alternativo in maniera facoltativa Opere sottoposte al permesso di costruire Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire […] 2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001 [………] Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire […] 2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001 [………] Opere sottoposte a S.C.I.A. S.C.I.A. Art. 79 L.R. 1/2005 135 comma 5 della L.R. 65/2014 – Opere ed interventi sottoposti a S.C.I.A. […] 2. In alternativa alla S.C.I.A. può essere richiesto il permesso di costruire, per gli interventi di cui al comma 2 lettere c), d) ed e). Art. 79 L.R. 1/2005 135 comma 5 della L.R. 65/2014 – Opere ed interventi sottoposti a S.C.I.A. […] 2. In alternativa alla S.C.I.A. può essere richiesto il permesso di costruire, per gli interventi di cui al comma 2 lettere c), d) ed e). Una delle novità rilevanti della legge regionale n° 65/2014 è quella di introdurre in sintonia con la legge nazionale di cui al D.P.R. 380/2001, i titoli alternativi fra permesso di costruire e S.C.I.A.. Per alcune opere è previsto in linea principale un titolo con possibilità di utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo immediatamente inferiore quello auto-dichiarato della S.C.I.A. e viceversa. Una delle novità rilevanti della legge regionale n° 65/2014 è quella di introdurre in sintonia con la legge nazionale di cui al D.P.R. 380/2001, i titoli alternativi fra permesso di costruire e S.C.I.A.. Per alcune opere è previsto in linea principale un titolo con possibilità di utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo immediatamente inferiore quello auto-dichiarato della S.C.I.A. e viceversa. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

15 15 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – La possibilità di utilizzare, per alcune opere edilizie il titolo alternativo in forma facoltativa Questo aspetto, relativo all’ammissibilità del titolo alternativo, costituisce una novità nella legge regionale toscana. Questo aspetto, relativo all’ammissibilità del titolo alternativo, costituisce una novità nella legge regionale toscana. Infatti diversamente dalla legge nazionale che fin dall’entrata in vigore del D.P.R. 380 nel 2001, ammetteva per gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” sottoposta al regime penale, la possibilità di utilizzare facoltativamente il titolo alternativo al permesso di costruire la c.d. “super- D.I.A.”; la Toscana si era caratterizzata in passato per aver stabilito titoli edilizi con applicazione obbligatoria. Infatti diversamente dalla legge nazionale che fin dall’entrata in vigore del D.P.R. 380 nel 2001, ammetteva per gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” sottoposta al regime penale, la possibilità di utilizzare facoltativamente il titolo alternativo al permesso di costruire la c.d. “super- D.I.A.”; la Toscana si era caratterizzata in passato per aver stabilito titoli edilizi con applicazione obbligatoria. Con la presente legge, il legislatore regionale in conformità con la legge nazionale, introduce per la prima volta titoli edilizi reciprocamente facoltativi fra Permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa, salvo stabilire per specifiche opere l’obbligatorietà del titolo Con la presente legge, il legislatore regionale in conformità con la legge nazionale, introduce per la prima volta titoli edilizi reciprocamente facoltativi fra Permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa, salvo stabilire per specifiche opere l’obbligatorietà del titolo (nuova costruzione, sostituzione edilizia, ecc). Questo aspetto, relativo all’ammissibilità del titolo alternativo, costituisce una novità nella legge regionale toscana. Questo aspetto, relativo all’ammissibilità del titolo alternativo, costituisce una novità nella legge regionale toscana. Infatti diversamente dalla legge nazionale che fin dall’entrata in vigore del D.P.R. 380 nel 2001, ammetteva per gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” sottoposta al regime penale, la possibilità di utilizzare facoltativamente il titolo alternativo al permesso di costruire la c.d. “super- D.I.A.”; la Toscana si era caratterizzata in passato per aver stabilito titoli edilizi con applicazione obbligatoria. Infatti diversamente dalla legge nazionale che fin dall’entrata in vigore del D.P.R. 380 nel 2001, ammetteva per gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” sottoposta al regime penale, la possibilità di utilizzare facoltativamente il titolo alternativo al permesso di costruire la c.d. “super- D.I.A.”; la Toscana si era caratterizzata in passato per aver stabilito titoli edilizi con applicazione obbligatoria. Con la presente legge, il legislatore regionale in conformità con la legge nazionale, introduce per la prima volta titoli edilizi reciprocamente facoltativi fra Permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa, salvo stabilire per specifiche opere l’obbligatorietà del titolo Con la presente legge, il legislatore regionale in conformità con la legge nazionale, introduce per la prima volta titoli edilizi reciprocamente facoltativi fra Permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa, salvo stabilire per specifiche opere l’obbligatorietà del titolo (nuova costruzione, sostituzione edilizia, ecc). Quando si deve stabilire le procedure sanzionatorie da applicare in relazione ad opere realizzate in assenza di titolo edilizio o in difformità dallo stesso, si deve prendere a riferimento il titolo principale a cui risultano sottoposte tali opere e non quello alternativo. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

16 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L.R.1/2005 134 L.R. 65/2014- Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire - le parti in rosso sono di nuovo inserimento della L.R. 65/2014 in giallo barrato quelle eliminate della vecchia L.R. 1/2005, in blu’ le invariate 1. Costituiscono Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la di realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all’art. 79 da b) a m), ed agli articoli 135 e 136; 1. Costituiscono Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la di realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all’art. 79 da b) a m), ed agli articoli 135 e 136; Il legislatore nel riscrivere tale disposizione, intende precisare che per nuova edificazione si intende la realizzazione di manufatti sia fuori terra che completamente interrati, anche ad uso pertinenziale privato, quindi manufatti di carattere secondario destinati all’uso o servizio di un edificio principale, tali da comportare trasformazione urbanistica permanente. con la sola esclusione di quelli specificatamente ammessi nel regime della S.C.I.A. o dell’attività edilizia libera. Il legislatore nel riscrivere tale disposizione, intende precisare che per nuova edificazione si intende la realizzazione di manufatti sia fuori terra che completamente interrati, anche ad uso pertinenziale privato, quindi manufatti di carattere secondario destinati all’uso o servizio di un edificio principale, tali da comportare trasformazione urbanistica permanente. con la sola esclusione di quelli specificatamente ammessi nel regime della S.C.I.A. o dell’attività edilizia libera. L’opera con le caratteristiche di pertinenzialità, non costituisce presupposto per applicare il titolo auto-dichiarato, ma bisogna operare una distinzione, in relazione alla quale può essere necessario il permesso di costruire o la S.C.I.A. L’opera con le caratteristiche di pertinenzialità, non costituisce presupposto per applicare il titolo auto-dichiarato, ma bisogna operare una distinzione, in relazione alla quale può essere necessario il permesso di costruire o la S.C.I.A. Questa specifica disposizione che disciplina la nuova costruzione, è sempre sottoposta al permesso di costruire, non è mai previsto di poter utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo auto dichiarato relativo alla S.C.I.A.. Questa specifica disposizione che disciplina la nuova costruzione, è sempre sottoposta al permesso di costruire, non è mai previsto di poter utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo auto dichiarato relativo alla S.C.I.A.. Il legislatore nel riscrivere tale disposizione, intende precisare che per nuova edificazione si intende la realizzazione di manufatti sia fuori terra che completamente interrati, anche ad uso pertinenziale privato, quindi manufatti di carattere secondario destinati all’uso o servizio di un edificio principale, tali da comportare trasformazione urbanistica permanente. con la sola esclusione di quelli specificatamente ammessi nel regime della S.C.I.A. o dell’attività edilizia libera. Il legislatore nel riscrivere tale disposizione, intende precisare che per nuova edificazione si intende la realizzazione di manufatti sia fuori terra che completamente interrati, anche ad uso pertinenziale privato, quindi manufatti di carattere secondario destinati all’uso o servizio di un edificio principale, tali da comportare trasformazione urbanistica permanente. con la sola esclusione di quelli specificatamente ammessi nel regime della S.C.I.A. o dell’attività edilizia libera. L’opera con le caratteristiche di pertinenzialità, non costituisce presupposto per applicare il titolo auto-dichiarato, ma bisogna operare una distinzione, in relazione alla quale può essere necessario il permesso di costruire o la S.C.I.A. L’opera con le caratteristiche di pertinenzialità, non costituisce presupposto per applicare il titolo auto-dichiarato, ma bisogna operare una distinzione, in relazione alla quale può essere necessario il permesso di costruire o la S.C.I.A. Questa specifica disposizione che disciplina la nuova costruzione, è sempre sottoposta al permesso di costruire, non è mai previsto di poter utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo auto dichiarato relativo alla S.C.I.A.. Questa specifica disposizione che disciplina la nuova costruzione, è sempre sottoposta al permesso di costruire, non è mai previsto di poter utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo auto dichiarato relativo alla S.C.I.A..

17 Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire - le parti in rosso sono nuove in giallo barrato quelle eliminate, blu’ invariate 1. b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; 1. b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorchè e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; Tale disposizione, viene novellata in adeguamento delle leggi nazionali 98 del 2013 “legge del fare” e dell’art. 10 ter della L. n° 80 del 2014. Tale disposizione, viene novellata in adeguamento delle leggi nazionali 98 del 2013 “legge del fare” e dell’art. 10 ter della L. n° 80 del 2014. Infatti la legge “del fare” aveva introdotto tutta la parte nuova indicata sopra in rosso con l’indicazione all’inizio della frase del termine “ancorché” e questo dava il significato giuridico, che rientravano nella disciplina della fattispecie anche tutte le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo all’interno di strutture ricettive all’aperto nel rispetto della normativa di settore relativa al turismo. Infatti la legge “del fare” aveva introdotto tutta la parte nuova indicata sopra in rosso con l’indicazione all’inizio della frase del termine “ancorché” e questo dava il significato giuridico, che rientravano nella disciplina della fattispecie anche tutte le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo all’interno di strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici) nel rispetto della normativa di settore relativa al turismo. Con la disposizione dell’articolo 10 ter della L. n° 80 del 2014, è stato sostituito all’inizio della frase il termine “ancorché” con “salvo che” e questo ha completamente ribaltato il significato giuridico della frase e l’interpretazione letterale applicativa. Con la disposizione dell’articolo 10 ter della L. n° 80 del 2014, è stato sostituito all’inizio della frase il termine “ancorché” con “salvo che” e questo ha completamente ribaltato il significato giuridico della frase e l’interpretazione letterale applicativa. Infatti ad oggi sono escluse dalla disciplina di questa fattispecie di opere, sottoposte al regime del permesso di costruire, le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto che siano ammesse dalla normativa di settore relativa al turismo (L.R. n° 42/2000 modificata dalla L.R. 21/2013). Infatti ad oggi sono escluse dalla disciplina di questa fattispecie di opere, sottoposte al regime del permesso di costruire, le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto che siano ammesse dalla normativa di settore relativa al turismo (L.R. n° 42/2000 modificata dalla L.R. 21/2013). Tale disposizione, viene novellata in adeguamento delle leggi nazionali 98 del 2013 “legge del fare” e dell’art. 10 ter della L. n° 80 del 2014. Tale disposizione, viene novellata in adeguamento delle leggi nazionali 98 del 2013 “legge del fare” e dell’art. 10 ter della L. n° 80 del 2014. Infatti la legge “del fare” aveva introdotto tutta la parte nuova indicata sopra in rosso con l’indicazione all’inizio della frase del termine “ancorché” e questo dava il significato giuridico, che rientravano nella disciplina della fattispecie anche tutte le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo all’interno di strutture ricettive all’aperto nel rispetto della normativa di settore relativa al turismo. Infatti la legge “del fare” aveva introdotto tutta la parte nuova indicata sopra in rosso con l’indicazione all’inizio della frase del termine “ancorché” e questo dava il significato giuridico, che rientravano nella disciplina della fattispecie anche tutte le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo all’interno di strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici) nel rispetto della normativa di settore relativa al turismo. Con la disposizione dell’articolo 10 ter della L. n° 80 del 2014, è stato sostituito all’inizio della frase il termine “ancorché” con “salvo che” e questo ha completamente ribaltato il significato giuridico della frase e l’interpretazione letterale applicativa. Con la disposizione dell’articolo 10 ter della L. n° 80 del 2014, è stato sostituito all’inizio della frase il termine “ancorché” con “salvo che” e questo ha completamente ribaltato il significato giuridico della frase e l’interpretazione letterale applicativa. Infatti ad oggi sono escluse dalla disciplina di questa fattispecie di opere, sottoposte al regime del permesso di costruire, le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto che siano ammesse dalla normativa di settore relativa al turismo (L.R. n° 42/2000 modificata dalla L.R. 21/2013). Infatti ad oggi sono escluse dalla disciplina di questa fattispecie di opere, sottoposte al regime del permesso di costruire, le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto che siano ammesse dalla normativa di settore relativa al turismo (L.R. n° 42/2000 modificata dalla L.R. 21/2013). 17

18 18 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate […] G) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente non assimilate alla ristrutturazione edilizia; Questa modifica normativa assume importanza rilevante, nel senso che la legge regionale intende allinearsi perfettamente agli indirizzi della legge nazionale di cui al D.P.R. 380 del 2001. Questa modifica normativa assume importanza rilevante, nel senso che la legge regionale intende allinearsi perfettamente agli indirizzi della legge nazionale di cui al D.P.R. 380 del 2001. Infatti la disposizione statale non aveva mai ammesso la realizzazione dell’addizione volumetrica all’edificio principale con il titolo auto-dichiarato, ma aveva sempre preteso il permesso di costruire, considerando tale intervento trasformazione urbanistica permanente tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. Infatti la disposizione statale non aveva mai ammesso la realizzazione dell’addizione volumetrica all’edificio principale con il titolo auto-dichiarato, ma aveva sempre preteso il permesso di costruire, considerando tale intervento trasformazione urbanistica permanente tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. La legge regionale toscana fin dalla 52 del 1999, risalente a sedici anni fa, aveva sempre ammesso con il titolo auto dichiarato (prima D.I.A. poi S.C.I.A.) la possibilità di effettuare addizioni volumetriche a determinate condizioni stabilite dalla circolare illustrativa approvata dalla giunta regionale in data 15.11.2004, in applicazione della L.R. n° 53/2004 in materia di condono edilizio. La legge regionale toscana fin dalla 52 del 1999, risalente a sedici anni fa, aveva sempre ammesso con il titolo auto dichiarato (prima D.I.A. poi S.C.I.A.) la possibilità di effettuare addizioni volumetriche a determinate condizioni stabilite dalla circolare illustrativa approvata dalla giunta regionale in data 15.11.2004, in applicazione della L.R. n° 53/2004 in materia di condono edilizio. Tali condizioni erano quelle di quali non creare contestuali cambi di destinazione d’uso o incremento di unità immobiliari e dopo la L.R. n° 40 del 2011, anche quella di rientrare nella percentuale del 20% in termini di volumetrici in rapporto alla volumetria del fabbricato preesistente. Tali condizioni erano quelle di quali non creare contestuali cambi di destinazione d’uso o incremento di unità immobiliari e dopo la L.R. n° 40 del 2011, anche quella di rientrare nella percentuale del 20% in termini di volumetrici in rapporto alla volumetria del fabbricato preesistente. Questa modifica normativa assume importanza rilevante, nel senso che la legge regionale intende allinearsi perfettamente agli indirizzi della legge nazionale di cui al D.P.R. 380 del 2001. Questa modifica normativa assume importanza rilevante, nel senso che la legge regionale intende allinearsi perfettamente agli indirizzi della legge nazionale di cui al D.P.R. 380 del 2001. Infatti la disposizione statale non aveva mai ammesso la realizzazione dell’addizione volumetrica all’edificio principale con il titolo auto-dichiarato, ma aveva sempre preteso il permesso di costruire, considerando tale intervento trasformazione urbanistica permanente tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. Infatti la disposizione statale non aveva mai ammesso la realizzazione dell’addizione volumetrica all’edificio principale con il titolo auto-dichiarato, ma aveva sempre preteso il permesso di costruire, considerando tale intervento trasformazione urbanistica permanente tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. La legge regionale toscana fin dalla 52 del 1999, risalente a sedici anni fa, aveva sempre ammesso con il titolo auto dichiarato (prima D.I.A. poi S.C.I.A.) la possibilità di effettuare addizioni volumetriche a determinate condizioni stabilite dalla circolare illustrativa approvata dalla giunta regionale in data 15.11.2004, in applicazione della L.R. n° 53/2004 in materia di condono edilizio. La legge regionale toscana fin dalla 52 del 1999, risalente a sedici anni fa, aveva sempre ammesso con il titolo auto dichiarato (prima D.I.A. poi S.C.I.A.) la possibilità di effettuare addizioni volumetriche a determinate condizioni stabilite dalla circolare illustrativa approvata dalla giunta regionale in data 15.11.2004, in applicazione della L.R. n° 53/2004 in materia di condono edilizio. Tali condizioni erano quelle di quali non creare contestuali cambi di destinazione d’uso o incremento di unità immobiliari e dopo la L.R. n° 40 del 2011, anche quella di rientrare nella percentuale del 20% in termini di volumetrici in rapporto alla volumetria del fabbricato preesistente. Tali condizioni erano quelle di quali non creare contestuali cambi di destinazione d’uso o incremento di unità immobiliari e dopo la L.R. n° 40 del 2011, anche quella di rientrare nella percentuale del 20% in termini di volumetrici in rapporto alla volumetria del fabbricato preesistente.

19 19 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate […] G) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente non assimilate alla ristrutturazione edilizia; Con la L.R. n° 65/2014, la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia non ammette mai l’ampliamento volumetrico. Con la L.R. n° 65/2014, la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia non ammette mai l’ampliamento volumetrico. Ad oggi con la suddetta riscrittura la regione toscana in perfetta conformità alla legge nazionale pretende in linea principale il permesso di costruire, salvo ammettere in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A., per qualsiasi intervento di addizione volumetrica fuori sagoma,salvo l’ipotesi che l’immobile ricada in area “A” (centro storico), nel qual caso occorre sempre il permesso di costruire. Ad oggi con la suddetta riscrittura la regione toscana in perfetta conformità alla legge nazionale pretende in linea principale il permesso di costruire, salvo ammettere in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A., per qualsiasi intervento di addizione volumetrica fuori sagoma, salvo l’ipotesi che l’immobile ricada in area “A” (centro storico), nel qual caso occorre sempre il permesso di costruire. Dobbiamo rilevare che ove si utilizzi il titolo alternativo e facoltativo della S.C.I.A., vengono meno le limitazioni applicative previgenti in regime di L.R. 1/2005, quali quella del rispetto della percentuale di ampliamento del 20%, che costituiva elemento dimensionale determinante per qualificare un intervento di ristrutturazione edilizia. Dobbiamo rilevare che ove si utilizzi il titolo alternativo e facoltativo della S.C.I.A., vengono meno le limitazioni applicative previgenti in regime di L.R. 1/2005, quali quella del rispetto della percentuale di ampliamento del 20%, che costituiva elemento dimensionale determinante per qualificare un intervento di ristrutturazione edilizia. Quindi se si utilizza facoltativamente la S.C.I.A. ad oggi si effettuano interventi superiori rispetto a quanto possibile nel regime previgente della L.R. 1/2005 Quindi se si utilizza facoltativamente la S.C.I.A. ad oggi si effettuano interventi superiori rispetto a quanto possibile nel regime previgente della L.R. 1/2005 Con la L.R. n° 65/2014, la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia non ammette mai l’ampliamento volumetrico. Con la L.R. n° 65/2014, la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia non ammette mai l’ampliamento volumetrico. Ad oggi con la suddetta riscrittura la regione toscana in perfetta conformità alla legge nazionale pretende in linea principale il permesso di costruire, salvo ammettere in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A., per qualsiasi intervento di addizione volumetrica fuori sagoma,salvo l’ipotesi che l’immobile ricada in area “A” (centro storico), nel qual caso occorre sempre il permesso di costruire. Ad oggi con la suddetta riscrittura la regione toscana in perfetta conformità alla legge nazionale pretende in linea principale il permesso di costruire, salvo ammettere in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A., per qualsiasi intervento di addizione volumetrica fuori sagoma, salvo l’ipotesi che l’immobile ricada in area “A” (centro storico), nel qual caso occorre sempre il permesso di costruire. Dobbiamo rilevare che ove si utilizzi il titolo alternativo e facoltativo della S.C.I.A., vengono meno le limitazioni applicative previgenti in regime di L.R. 1/2005, quali quella del rispetto della percentuale di ampliamento del 20%, che costituiva elemento dimensionale determinante per qualificare un intervento di ristrutturazione edilizia. Dobbiamo rilevare che ove si utilizzi il titolo alternativo e facoltativo della S.C.I.A., vengono meno le limitazioni applicative previgenti in regime di L.R. 1/2005, quali quella del rispetto della percentuale di ampliamento del 20%, che costituiva elemento dimensionale determinante per qualificare un intervento di ristrutturazione edilizia. Quindi se si utilizza facoltativamente la S.C.I.A. ad oggi si effettuano interventi superiori rispetto a quanto possibile nel regime previgente della L.R. 1/2005 Quindi se si utilizza facoltativamente la S.C.I.A. ad oggi si effettuano interventi superiori rispetto a quanto possibile nel regime previgente della L.R. 1/2005

20 Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 1/2005 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 1)interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 1)interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; Una novità sostanziale introdotta dalla nuova legge regionale è quella di operare una distinzione nell’ambito della categoria di intervento edilizio della ristrutturazione edilizia suddividendola in “conservativa” e “ricostruttiva”. Una novità sostanziale introdotta dalla nuova legge regionale è quella di operare una distinzione nell’ambito della categoria di intervento edilizio della ristrutturazione edilizia suddividendola in “conservativa” e “ricostruttiva”. Quella “conservativa” presuppone un intervento edilizio che non demolisce completamente l’organismo edilizio ed in tal caso il titolo edilizio in linea principale da applicare è quello auto- dichiarato della S.C.I.A. ed è sempre ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo del permesso di costruire. Quella “conservativa” presuppone un intervento edilizio che non demolisce completamente l’organismo edilizio ed in tal caso il titolo edilizio in linea principale da applicare è quello auto- dichiarato della S.C.I.A. ed è sempre ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo del permesso di costruire. La ristrutturazione “ricostruttiva”, diversamente presuppone una completa demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche se fedele come nella fattispecie indicata sopra, che viene assoggettata in linea principale al titolo del permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente al titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., che non può trovare applicazione nelle zone omogenee “A” (centri storici) o aree equipollenti generalmente definite aree della conservazione, dove occorre sempre il P.d.C.. La ristrutturazione “ricostruttiva”, diversamente presuppone una completa demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche se fedele come nella fattispecie indicata sopra, che viene assoggettata in linea principale al titolo del permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente al titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., che non può trovare applicazione nelle zone omogenee “A” (centri storici) o aree equipollenti generalmente definite aree della conservazione, dove occorre sempre il P.d.C.. Una novità sostanziale introdotta dalla nuova legge regionale è quella di operare una distinzione nell’ambito della categoria di intervento edilizio della ristrutturazione edilizia suddividendola in “conservativa” e “ricostruttiva”. Una novità sostanziale introdotta dalla nuova legge regionale è quella di operare una distinzione nell’ambito della categoria di intervento edilizio della ristrutturazione edilizia suddividendola in “conservativa” e “ricostruttiva”. Quella “conservativa” presuppone un intervento edilizio che non demolisce completamente l’organismo edilizio ed in tal caso il titolo edilizio in linea principale da applicare è quello auto- dichiarato della S.C.I.A. ed è sempre ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo del permesso di costruire. Quella “conservativa” presuppone un intervento edilizio che non demolisce completamente l’organismo edilizio ed in tal caso il titolo edilizio in linea principale da applicare è quello auto- dichiarato della S.C.I.A. ed è sempre ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo del permesso di costruire. La ristrutturazione “ricostruttiva”, diversamente presuppone una completa demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche se fedele come nella fattispecie indicata sopra, che viene assoggettata in linea principale al titolo del permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente al titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., che non può trovare applicazione nelle zone omogenee “A” (centri storici) o aree equipollenti generalmente definite aree della conservazione, dove occorre sempre il P.d.C.. La ristrutturazione “ricostruttiva”, diversamente presuppone una completa demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche se fedele come nella fattispecie indicata sopra, che viene assoggettata in linea principale al titolo del permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente al titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., che non può trovare applicazione nelle zone omogenee “A” (centri storici) o aree equipollenti generalmente definite aree della conservazione, dove occorre sempre il P.d.C..

21 21 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica Con questo comma di nuovo inserimento, il legislatore regionale recepisce il nuovo concetto della ristrutturazione edilizia c.d. “fuori sagoma” così come novellato dalla legge nazionale n° 98 del 2013 c.d. “legge del fare” a modifica del D.P.R. 380/2001. Infatti il nuovo concetto di ristrutturazione edilizia, in area non sottoposta a vincolo di cui al Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs. n° 42/2004), consente la demolizione e ricostruzione di edifici a parità volumetrica con possibilità di variarne l’ubicazione e la sagoma e quindi l’assetto planivolumetrico. Infatti il nuovo concetto di ristrutturazione edilizia, in area non sottoposta a vincolo di cui al Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs. n° 42/2004), consente la demolizione e ricostruzione di edifici a parità volumetrica con possibilità di variarne l’ubicazione e la sagoma e quindi l’assetto planivolumetrico. Anche per questa categoria di opere è ammesso in alternativa facoltativamente il titolo auto-dichiarato relativo della S.C.I.A.. Anche per questa categoria di opere è ammesso in alternativa facoltativamente il titolo auto-dichiarato relativo della S.C.I.A.. In area a vincolo di cui al codice beni culturali e paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume ma fuori sagoma, costituiscono sempre interventi di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. In area a vincolo di cui al codice beni culturali e paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume ma fuori sagoma, costituiscono sempre interventi di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. Con questo comma di nuovo inserimento, il legislatore regionale recepisce il nuovo concetto della ristrutturazione edilizia c.d. “fuori sagoma” così come novellato dalla legge nazionale n° 98 del 2013 c.d. “legge del fare” a modifica del D.P.R. 380/2001. Infatti il nuovo concetto di ristrutturazione edilizia, in area non sottoposta a vincolo di cui al Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs. n° 42/2004), consente la demolizione e ricostruzione di edifici a parità volumetrica con possibilità di variarne l’ubicazione e la sagoma e quindi l’assetto planivolumetrico. Infatti il nuovo concetto di ristrutturazione edilizia, in area non sottoposta a vincolo di cui al Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.lgs. n° 42/2004), consente la demolizione e ricostruzione di edifici a parità volumetrica con possibilità di variarne l’ubicazione e la sagoma e quindi l’assetto planivolumetrico. Anche per questa categoria di opere è ammesso in alternativa facoltativamente il titolo auto-dichiarato relativo della S.C.I.A.. Anche per questa categoria di opere è ammesso in alternativa facoltativamente il titolo auto-dichiarato relativo della S.C.I.A.. In area a vincolo di cui al codice beni culturali e paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume ma fuori sagoma, costituiscono sempre interventi di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. In area a vincolo di cui al codice beni culturali e paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume ma fuori sagoma, costituiscono sempre interventi di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire.

22 22 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 134 78 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; In perfetto e puntuale adeguamento alla “legge del fare” il legislatore regionale stabilisce nelle aree sottoposte al vincolo di cui al Codice, di effettuare interventi qualificabili di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione fedele dell’organismo edilizio, nel rispetto della sagoma preesistente, con il titolo edilizio del Permesso di costruire o in alternativa facoltativamente con S.C.I.A.. In perfetto e puntuale adeguamento alla “legge del fare” il legislatore regionale stabilisce nelle aree sottoposte al vincolo di cui al Codice, di effettuare interventi qualificabili di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione fedele dell’organismo edilizio, nel rispetto della sagoma preesistente, con il titolo edilizio del Permesso di costruire o in alternativa facoltativamente con S.C.I.A.. In area a vincolo di cui al Codice, nel caso di demolizione e ricostruzione a parità di volume, ma con sagoma diversa, l’intervento qualifica di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. In area a vincolo di cui al Codice, nel caso di demolizione e ricostruzione a parità di volume, ma con sagoma diversa, l’intervento qualifica di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. La legge stabilisce due diversi concetti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con demolizione e ricostruzione a parità di volume, sottoposta in linea principale al P.d.C. e con possibilità di applicare la S.C.I.A.: La legge stabilisce due diversi concetti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con demolizione e ricostruzione a parità di volume, sottoposta in linea principale al P.d.C. e con possibilità di applicare la S.C.I.A.:  il primo da applicare fuori dalle aree vincolate, con possibilità della ricostruzione “fuori sagoma”;  il secondo nelle aree vincolate, nel rispetto della sagoma. In perfetto e puntuale adeguamento alla “legge del fare” il legislatore regionale stabilisce nelle aree sottoposte al vincolo di cui al Codice, di effettuare interventi qualificabili di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione fedele dell’organismo edilizio, nel rispetto della sagoma preesistente, con il titolo edilizio del Permesso di costruire o in alternativa facoltativamente con S.C.I.A.. In perfetto e puntuale adeguamento alla “legge del fare” il legislatore regionale stabilisce nelle aree sottoposte al vincolo di cui al Codice, di effettuare interventi qualificabili di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione fedele dell’organismo edilizio, nel rispetto della sagoma preesistente, con il titolo edilizio del Permesso di costruire o in alternativa facoltativamente con S.C.I.A.. In area a vincolo di cui al Codice, nel caso di demolizione e ricostruzione a parità di volume, ma con sagoma diversa, l’intervento qualifica di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. In area a vincolo di cui al Codice, nel caso di demolizione e ricostruzione a parità di volume, ma con sagoma diversa, l’intervento qualifica di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. La legge stabilisce due diversi concetti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con demolizione e ricostruzione a parità di volume, sottoposta in linea principale al P.d.C. e con possibilità di applicare la S.C.I.A.: La legge stabilisce due diversi concetti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con demolizione e ricostruzione a parità di volume, sottoposta in linea principale al P.d.C. e con possibilità di applicare la S.C.I.A.:  il primo da applicare fuori dalle aree vincolate, con possibilità della ricostruzione “fuori sagoma”;  il secondo nelle aree vincolate, nel rispetto della sagoma.

23 h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; Si tratta di una novità storica nella disciplina della materia urbanistico-edilizia, in quanto il regime delle categorie di intervento è sempre stato stabilito in considerazione della natura delle opere edilizie e non in base alla presenza o meno di vincoli o alla zona omogenea di intervento. Si tratta di una novità storica nella disciplina della materia urbanistico-edilizia, in quanto il regime delle categorie di intervento è sempre stato stabilito in considerazione della natura delle opere edilizie e non in base alla presenza o meno di vincoli o alla zona omogenea di intervento. Se il legislatore intendeva ottenere una maggiore tutela nelle aree sottoposte al vincolo e nei centri storici, limitando l’applicazione della S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione ricostruttiva, osserviamo che in realtà ha ottenuto solo una complicazione burocratica che non trova sostanziale giustificazione. Se il legislatore intendeva ottenere una maggiore tutela nelle aree sottoposte al vincolo e nei centri storici, limitando l’applicazione della S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione ricostruttiva, osserviamo che in realtà ha ottenuto solo una complicazione burocratica che non trova sostanziale giustificazione. Infatti, se la finalità è la salvaguardia del patrimonio edilizio, le aree a vincolo sono da ritenersi già sostanzialmente tutelate dalla vigente procedura autorizzativa, che prevede il parere della Soprintendenza ed il rilascio di un atto propedeutico al titolo edilizio, cioè l’autorizzazione paesaggistica nel caso di vincolo paesaggistico o il nulla- osta per il vincolo storico. Si ritiene inoltre che i centri storici ritenuti di valore, debbano essere tutelati da specifiche e puntuali norme di disciplina di pianificazione e/o regolamentari e non dal tipo di procedura abilitativa, che impedisce la S.C.I.A.. Infatti, se la finalità è la salvaguardia del patrimonio edilizio, le aree a vincolo sono da ritenersi già sostanzialmente tutelate dalla vigente procedura autorizzativa, che prevede il parere della Soprintendenza ed il rilascio di un atto propedeutico al titolo edilizio, cioè l’autorizzazione paesaggistica nel caso di vincolo paesaggistico o il nulla- osta per il vincolo storico. Si ritiene inoltre che i centri storici ritenuti di valore, debbano essere tutelati da specifiche e puntuali norme di disciplina di pianificazione e/o regolamentari e non dal tipo di procedura abilitativa, che impedisce la S.C.I.A.. La disquisizione sul titolo edilizio, costituisce unicamente una complicazione applicativa e non una ulteriore forma di garanzia di tutela, tenuto conto che il permesso di costruire al pari dei titoli auto-dichiarati, costituiscono atti giuridici di natura vincolata al rispetto delle normative di legge, di pianificazione e regolamentari. La disquisizione sul titolo edilizio, costituisce unicamente una complicazione applicativa e non una ulteriore forma di garanzia di tutela, tenuto conto che il permesso di costruire al pari dei titoli auto-dichiarati, costituiscono atti giuridici di natura vincolata al rispetto delle normative di legge, di pianificazione e regolamentari. Il legislatore torna indietro riproponendo la procedura del permesso di costruire in tal modo evidenzia un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell’istituto della S.C.I.A. ritenuto poco garantista per la tutela dell’interesse pubblico. Il legislatore torna indietro riproponendo la procedura del permesso di costruire in tal modo evidenzia un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell’istituto della S.C.I.A. ritenuto poco garantista per la tutela dell’interesse pubblico. Si tratta di una novità storica nella disciplina della materia urbanistico-edilizia, in quanto il regime delle categorie di intervento è sempre stato stabilito in considerazione della natura delle opere edilizie e non in base alla presenza o meno di vincoli o alla zona omogenea di intervento. Si tratta di una novità storica nella disciplina della materia urbanistico-edilizia, in quanto il regime delle categorie di intervento è sempre stato stabilito in considerazione della natura delle opere edilizie e non in base alla presenza o meno di vincoli o alla zona omogenea di intervento. Se il legislatore intendeva ottenere una maggiore tutela nelle aree sottoposte al vincolo e nei centri storici, limitando l’applicazione della S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione ricostruttiva, osserviamo che in realtà ha ottenuto solo una complicazione burocratica che non trova sostanziale giustificazione. Se il legislatore intendeva ottenere una maggiore tutela nelle aree sottoposte al vincolo e nei centri storici, limitando l’applicazione della S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione ricostruttiva, osserviamo che in realtà ha ottenuto solo una complicazione burocratica che non trova sostanziale giustificazione. Infatti, se la finalità è la salvaguardia del patrimonio edilizio, le aree a vincolo sono da ritenersi già sostanzialmente tutelate dalla vigente procedura autorizzativa, che prevede il parere della Soprintendenza ed il rilascio di un atto propedeutico al titolo edilizio, cioè l’autorizzazione paesaggistica nel caso di vincolo paesaggistico o il nulla- osta per il vincolo storico. Si ritiene inoltre che i centri storici ritenuti di valore, debbano essere tutelati da specifiche e puntuali norme di disciplina di pianificazione e/o regolamentari e non dal tipo di procedura abilitativa, che impedisce la S.C.I.A.. Infatti, se la finalità è la salvaguardia del patrimonio edilizio, le aree a vincolo sono da ritenersi già sostanzialmente tutelate dalla vigente procedura autorizzativa, che prevede il parere della Soprintendenza ed il rilascio di un atto propedeutico al titolo edilizio, cioè l’autorizzazione paesaggistica nel caso di vincolo paesaggistico o il nulla- osta per il vincolo storico. Si ritiene inoltre che i centri storici ritenuti di valore, debbano essere tutelati da specifiche e puntuali norme di disciplina di pianificazione e/o regolamentari e non dal tipo di procedura abilitativa, che impedisce la S.C.I.A.. La disquisizione sul titolo edilizio, costituisce unicamente una complicazione applicativa e non una ulteriore forma di garanzia di tutela, tenuto conto che il permesso di costruire al pari dei titoli auto-dichiarati, costituiscono atti giuridici di natura vincolata al rispetto delle normative di legge, di pianificazione e regolamentari. La disquisizione sul titolo edilizio, costituisce unicamente una complicazione applicativa e non una ulteriore forma di garanzia di tutela, tenuto conto che il permesso di costruire al pari dei titoli auto-dichiarati, costituiscono atti giuridici di natura vincolata al rispetto delle normative di legge, di pianificazione e regolamentari. Il legislatore torna indietro riproponendo la procedura del permesso di costruire in tal modo evidenzia un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell’istituto della S.C.I.A. ritenuto poco garantista per la tutela dell’interesse pubblico. Il legislatore torna indietro riproponendo la procedura del permesso di costruire in tal modo evidenzia un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell’istituto della S.C.I.A. ritenuto poco garantista per la tutela dell’interesse pubblico.

24 24 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento della disposizione nazionale della “legge del fare”, che ammette nel concetto di ristrutturazione edilizia, la possibilità di effettuare, relativamente ad edifici crollati per effetto del tempo o demoliti intenzionalmente dall’uomo, la ricostruzione nel rispetto della sagoma originaria, previo accertamento e dimostrazione dell’originaria consistenza. Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento della disposizione nazionale della “legge del fare”, che ammette nel concetto di ristrutturazione edilizia, la possibilità di effettuare, relativamente ad edifici crollati per effetto del tempo o demoliti intenzionalmente dall’uomo, la ricostruzione nel rispetto della sagoma originaria, previo accertamento e dimostrazione dell’originaria consistenza. Questa disposizione apre dal punto di vista giuridico scenari applicativi sul concetto della ristrutturazione, in senso estensivo. Infatti fino alla legge “del fare”, la categoria della ristrutturazione edilizia, al fine di poter essere applicata, necessitava concretamente della presenza di un organismo edilizio esistente in una situazione di fatto, cioè nella propria identificazione e consistenza planivolumetrica. Questa disposizione apre dal punto di vista giuridico scenari applicativi sul concetto della ristrutturazione, in senso estensivo. Infatti fino alla legge “del fare”, la categoria della ristrutturazione edilizia, al fine di poter essere applicata, necessitava concretamente della presenza di un organismo edilizio esistente in una situazione di fatto, cioè nella propria identificazione e consistenza planivolumetrica. La giurisprudenza appare unanime e costante su tale concetto, qualificando invece la ricostruzione di un edificio demolito o semi-demolito, come intervento di nuova costruzione, da sottoporre al rispetto dei parametri edilizi ed alle distanze dai confini e dalle costruzioni. La giurisprudenza appare unanime e costante su tale concetto, qualificando invece la ricostruzione di un edificio demolito o semi-demolito, come intervento di nuova costruzione, da sottoporre al rispetto dei parametri edilizi ed alle distanze dai confini e dalle costruzioni. Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento della disposizione nazionale della “legge del fare”, che ammette nel concetto di ristrutturazione edilizia, la possibilità di effettuare, relativamente ad edifici crollati per effetto del tempo o demoliti intenzionalmente dall’uomo, la ricostruzione nel rispetto della sagoma originaria, previo accertamento e dimostrazione dell’originaria consistenza. Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento della disposizione nazionale della “legge del fare”, che ammette nel concetto di ristrutturazione edilizia, la possibilità di effettuare, relativamente ad edifici crollati per effetto del tempo o demoliti intenzionalmente dall’uomo, la ricostruzione nel rispetto della sagoma originaria, previo accertamento e dimostrazione dell’originaria consistenza. Questa disposizione apre dal punto di vista giuridico scenari applicativi sul concetto della ristrutturazione, in senso estensivo. Infatti fino alla legge “del fare”, la categoria della ristrutturazione edilizia, al fine di poter essere applicata, necessitava concretamente della presenza di un organismo edilizio esistente in una situazione di fatto, cioè nella propria identificazione e consistenza planivolumetrica. Questa disposizione apre dal punto di vista giuridico scenari applicativi sul concetto della ristrutturazione, in senso estensivo. Infatti fino alla legge “del fare”, la categoria della ristrutturazione edilizia, al fine di poter essere applicata, necessitava concretamente della presenza di un organismo edilizio esistente in una situazione di fatto, cioè nella propria identificazione e consistenza planivolumetrica. La giurisprudenza appare unanime e costante su tale concetto, qualificando invece la ricostruzione di un edificio demolito o semi-demolito, come intervento di nuova costruzione, da sottoporre al rispetto dei parametri edilizi ed alle distanze dai confini e dalle costruzioni. La giurisprudenza appare unanime e costante su tale concetto, qualificando invece la ricostruzione di un edificio demolito o semi-demolito, come intervento di nuova costruzione, da sottoporre al rispetto dei parametri edilizi ed alle distanze dai confini e dalle costruzioni.

25 25 h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). In sostanza la demolizione di un volume nel tempo, per qualsiasi circostanza, fino ad oggi determinava la perdita di quel volume e l’impossibilità di ricostruirlo, se non con i parametri della nuova costruzione.Si aveva ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura e non anche nelle ipotesi di ricostruzione di ruderi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez II, sentenza 11.1.2013, n. 52). In sostanza la demolizione di un volume nel tempo, per qualsiasi circostanza, fino ad oggi determinava la perdita di quel volume e l’impossibilità di ricostruirlo, se non con i parametri della nuova costruzione. Si aveva ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura e non anche nelle ipotesi di ricostruzione di ruderi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez II, sentenza 11.1.2013, n. 52). Come riconosciuto da unanime giurisprudenza, sia amministrativa sia del giudice penale (CdS IV 1669/07; Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2142; TAR Liguria, Sez. I, 24 gennaio 2002 n. 53; Consiglio di Stato, Sez. V, 1 dicembre 1991 n. 2021; Cass. penale, Sez. III, 20 febbraio 2001, n. 658; id. 20 febbraio 2001 n. 13982; 45240/07), la ricostruzione su ruderi, o su di un edificio da tempo demolito, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia, quindi, richiede il permesso di costruire (cfr. anche, più di recente, T.A.R. Toscana, 437/2012). Come riconosciuto da unanime giurisprudenza, sia amministrativa sia del giudice penale (CdS IV 1669/07; Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2142; TAR Liguria, Sez. I, 24 gennaio 2002 n. 53; Consiglio di Stato, Sez. V, 1 dicembre 1991 n. 2021; Cass. penale, Sez. III, 20 febbraio 2001, n. 658; id. 20 febbraio 2001 n. 13982; 45240/07), la ricostruzione su ruderi, o su di un edificio da tempo demolito, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia, quindi, richiede il permesso di costruire (cfr. anche, più di recente, T.A.R. Toscana, 437/2012). Generalmente avviene che la giurisprudenza amministrativa il c.d. “il diritto vivente” fa da indirizzo al legislatore, lo anticipa e successivamente la legge recepisce le conclusioni della giurisprudenza, ne è esempio il riconoscimento dei mezzi di circolazione al titolo del permesso di costruire con rilevanza penale se destinati ad uso diverso recepito nel D.P.R. 380 nell’anno 2001 o l’ampliamento dell’istituto dell’attività edilizia libera avvenuto con la L. n° 73 nel 2010. Qui, avviene il contrario il legislatore si pone in chiaro contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza Generalmente avviene che la giurisprudenza amministrativa il c.d. “il diritto vivente” fa da indirizzo al legislatore, lo anticipa e successivamente la legge recepisce le conclusioni della giurisprudenza, ne è esempio il riconoscimento dei mezzi di circolazione al titolo del permesso di costruire con rilevanza penale se destinati ad uso diverso recepito nel D.P.R. 380 nell’anno 2001 o l’ampliamento dell’istituto dell’attività edilizia libera avvenuto con la L. n° 73 nel 2010. Qui, avviene il contrario il legislatore si pone in chiaro contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza In sostanza la demolizione di un volume nel tempo, per qualsiasi circostanza, fino ad oggi determinava la perdita di quel volume e l’impossibilità di ricostruirlo, se non con i parametri della nuova costruzione.Si aveva ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura e non anche nelle ipotesi di ricostruzione di ruderi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez II, sentenza 11.1.2013, n. 52). In sostanza la demolizione di un volume nel tempo, per qualsiasi circostanza, fino ad oggi determinava la perdita di quel volume e l’impossibilità di ricostruirlo, se non con i parametri della nuova costruzione. Si aveva ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura e non anche nelle ipotesi di ricostruzione di ruderi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez II, sentenza 11.1.2013, n. 52). Come riconosciuto da unanime giurisprudenza, sia amministrativa sia del giudice penale (CdS IV 1669/07; Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2142; TAR Liguria, Sez. I, 24 gennaio 2002 n. 53; Consiglio di Stato, Sez. V, 1 dicembre 1991 n. 2021; Cass. penale, Sez. III, 20 febbraio 2001, n. 658; id. 20 febbraio 2001 n. 13982; 45240/07), la ricostruzione su ruderi, o su di un edificio da tempo demolito, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia, quindi, richiede il permesso di costruire (cfr. anche, più di recente, T.A.R. Toscana, 437/2012). Come riconosciuto da unanime giurisprudenza, sia amministrativa sia del giudice penale (CdS IV 1669/07; Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2142; TAR Liguria, Sez. I, 24 gennaio 2002 n. 53; Consiglio di Stato, Sez. V, 1 dicembre 1991 n. 2021; Cass. penale, Sez. III, 20 febbraio 2001, n. 658; id. 20 febbraio 2001 n. 13982; 45240/07), la ricostruzione su ruderi, o su di un edificio da tempo demolito, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia, quindi, richiede il permesso di costruire (cfr. anche, più di recente, T.A.R. Toscana, 437/2012). Generalmente avviene che la giurisprudenza amministrativa il c.d. “il diritto vivente” fa da indirizzo al legislatore, lo anticipa e successivamente la legge recepisce le conclusioni della giurisprudenza, ne è esempio il riconoscimento dei mezzi di circolazione al titolo del permesso di costruire con rilevanza penale se destinati ad uso diverso recepito nel D.P.R. 380 nell’anno 2001 o l’ampliamento dell’istituto dell’attività edilizia libera avvenuto con la L. n° 73 nel 2010. Qui, avviene il contrario il legislatore si pone in chiaro contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza Generalmente avviene che la giurisprudenza amministrativa il c.d. “il diritto vivente” fa da indirizzo al legislatore, lo anticipa e successivamente la legge recepisce le conclusioni della giurisprudenza, ne è esempio il riconoscimento dei mezzi di circolazione al titolo del permesso di costruire con rilevanza penale se destinati ad uso diverso recepito nel D.P.R. 380 nell’anno 2001 o l’ampliamento dell’istituto dell’attività edilizia libera avvenuto con la L. n° 73 nel 2010. Qui, avviene il contrario il legislatore si pone in chiaro contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza

26 26 h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). Infatti la norma, introdotta dalla “legge del fare” ed oggi recepita anche dalla legge regionale, afferma in linea di principio, la possibilità di consentire la ricostruzione di volumetrie ad oggi perdute, con la condizione essenziale e vincolante, che delle stesse ne sia documentata la preesistenza, in quella situazione di fatto che si intende ricostruire e questo costituisce intervento di ristrutturazione edilizia. Infatti la norma, introdotta dalla “legge del fare” ed oggi recepita anche dalla legge regionale, afferma in linea di principio, la possibilità di consentire la ricostruzione di volumetrie ad oggi perdute, con la condizione essenziale e vincolante, che delle stesse ne sia documentata la preesistenza, in quella situazione di fatto che si intende ricostruire e questo costituisce intervento di ristrutturazione edilizia. Ovviamente oltre alla preesistenza è chiaro che ne debba essere dimostrata la legittimità, non si può certo ricostruire un’opera abusiva. Appare chiaro, che ove la preesistenza, sia dimostrata mediante regolare titolo edilizio depositato agli atti comunali, questa sia oggettivamente ed indiscutibilmente dimostrata. Appare ragionevole pensare, che può essere dimostrata attraverso documentazione fotografica per immobili legittimati, per effetto della non necessità del titolo edilizio, in quanto non necessario al momento in cui furono costruiti, si pensi agli edifici fuori dai centri abitati, realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 765 dell’anno 1967, che con l’art. 10, estese l’obbligo della licenza edilizia anche fuori dai centri abitati. Oggi è questa stessa legge 65/2014 che all’art. 207 ne decreta la perfetta legittimità. Ovviamente oltre alla preesistenza è chiaro che ne debba essere dimostrata la legittimità, non si può certo ricostruire un’opera abusiva. Appare chiaro, che ove la preesistenza, sia dimostrata mediante regolare titolo edilizio depositato agli atti comunali, questa sia oggettivamente ed indiscutibilmente dimostrata. Appare ragionevole pensare, che può essere dimostrata attraverso documentazione fotografica per immobili legittimati, per effetto della non necessità del titolo edilizio, in quanto non necessario al momento in cui furono costruiti, si pensi agli edifici fuori dai centri abitati, realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 765 dell’anno 1967, che con l’art. 10, estese l’obbligo della licenza edilizia anche fuori dai centri abitati. Oggi è questa stessa legge 65/2014 che all’art. 207 ne decreta la perfetta legittimità. Un’applicazione prudente della norma in questione, impone che la dimostrazione della preesistenza sia effettuata nella previsione planivolumetrica dell’edificio ad oggi demolito. In tal senso non si ritiene sufficiente la dimostrazione della preesistenza dell’edificio mediante l’esibizione della sola mappa del catasto terreni. Un’applicazione prudente della norma in questione, impone che la dimostrazione della preesistenza sia effettuata nella previsione planivolumetrica dell’edificio ad oggi demolito. In tal senso non si ritiene sufficiente la dimostrazione della preesistenza dell’edificio mediante l’esibizione della sola mappa del catasto terreni. Anche questa fattispecie di opere si realizza in linea principale con il permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente con la S.C.I.A.. Anche questa fattispecie di opere si realizza in linea principale con il permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente con la S.C.I.A.. Infatti la norma, introdotta dalla “legge del fare” ed oggi recepita anche dalla legge regionale, afferma in linea di principio, la possibilità di consentire la ricostruzione di volumetrie ad oggi perdute, con la condizione essenziale e vincolante, che delle stesse ne sia documentata la preesistenza, in quella situazione di fatto che si intende ricostruire e questo costituisce intervento di ristrutturazione edilizia. Infatti la norma, introdotta dalla “legge del fare” ed oggi recepita anche dalla legge regionale, afferma in linea di principio, la possibilità di consentire la ricostruzione di volumetrie ad oggi perdute, con la condizione essenziale e vincolante, che delle stesse ne sia documentata la preesistenza, in quella situazione di fatto che si intende ricostruire e questo costituisce intervento di ristrutturazione edilizia. Ovviamente oltre alla preesistenza è chiaro che ne debba essere dimostrata la legittimità, non si può certo ricostruire un’opera abusiva. Appare chiaro, che ove la preesistenza, sia dimostrata mediante regolare titolo edilizio depositato agli atti comunali, questa sia oggettivamente ed indiscutibilmente dimostrata. Appare ragionevole pensare, che può essere dimostrata attraverso documentazione fotografica per immobili legittimati, per effetto della non necessità del titolo edilizio, in quanto non necessario al momento in cui furono costruiti, si pensi agli edifici fuori dai centri abitati, realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 765 dell’anno 1967, che con l’art. 10, estese l’obbligo della licenza edilizia anche fuori dai centri abitati. Oggi è questa stessa legge 65/2014 che all’art. 207 ne decreta la perfetta legittimità. Ovviamente oltre alla preesistenza è chiaro che ne debba essere dimostrata la legittimità, non si può certo ricostruire un’opera abusiva. Appare chiaro, che ove la preesistenza, sia dimostrata mediante regolare titolo edilizio depositato agli atti comunali, questa sia oggettivamente ed indiscutibilmente dimostrata. Appare ragionevole pensare, che può essere dimostrata attraverso documentazione fotografica per immobili legittimati, per effetto della non necessità del titolo edilizio, in quanto non necessario al momento in cui furono costruiti, si pensi agli edifici fuori dai centri abitati, realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 765 dell’anno 1967, che con l’art. 10, estese l’obbligo della licenza edilizia anche fuori dai centri abitati. Oggi è questa stessa legge 65/2014 che all’art. 207 ne decreta la perfetta legittimità. Un’applicazione prudente della norma in questione, impone che la dimostrazione della preesistenza sia effettuata nella previsione planivolumetrica dell’edificio ad oggi demolito. In tal senso non si ritiene sufficiente la dimostrazione della preesistenza dell’edificio mediante l’esibizione della sola mappa del catasto terreni. Un’applicazione prudente della norma in questione, impone che la dimostrazione della preesistenza sia effettuata nella previsione planivolumetrica dell’edificio ad oggi demolito. In tal senso non si ritiene sufficiente la dimostrazione della preesistenza dell’edificio mediante l’esibizione della sola mappa del catasto terreni. Anche questa fattispecie di opere si realizza in linea principale con il permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente con la S.C.I.A.. Anche questa fattispecie di opere si realizza in linea principale con il permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente con la S.C.I.A..

27 27 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate […] i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento da parte della legge regionale 65/2014, della disposizione nazionale della “legge del fare”. Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento da parte della legge regionale 65/2014, della disposizione nazionale della “legge del fare”. Questa categoria di opere riguarda la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, con sagoma diversa da quella originaria, in area sottoposta al vincolo di cui al Codice. Questa categoria di opere riguarda la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, con sagoma diversa da quella originaria, in area sottoposta al vincolo di cui al Codice. Tale intervento non configura più un intervento di ristrutturazione edilizia, ma configura invece di sostituzione edilizia e come tale è sottoposto obbligatoriamente al Permesso di Costruire e non è mai ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A.. Tale intervento non configura più un intervento di ristrutturazione edilizia, ma configura invece di sostituzione edilizia e come tale è sottoposto obbligatoriamente al Permesso di Costruire e non è mai ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A.. Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento da parte della legge regionale 65/2014, della disposizione nazionale della “legge del fare”. Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento da parte della legge regionale 65/2014, della disposizione nazionale della “legge del fare”. Questa categoria di opere riguarda la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, con sagoma diversa da quella originaria, in area sottoposta al vincolo di cui al Codice. Questa categoria di opere riguarda la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, con sagoma diversa da quella originaria, in area sottoposta al vincolo di cui al Codice. Tale intervento non configura più un intervento di ristrutturazione edilizia, ma configura invece di sostituzione edilizia e come tale è sottoposto obbligatoriamente al Permesso di Costruire e non è mai ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A.. Tale intervento non configura più un intervento di ristrutturazione edilizia, ma configura invece di sostituzione edilizia e come tale è sottoposto obbligatoriamente al Permesso di Costruire e non è mai ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo della S.C.I.A..

28 28 Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate l) h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi edifici esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal Regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento sulle delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; l) h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi edifici esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal Regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento sulle delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; Questo comma, definisce il nuovo concetto della categoria di intervento della sostituzione edilizia, che scaturisce dall’eliminazione del termine “anche” posto prima della frase che rimane “con contestuale incremento di volume...”. Il significato diverso che ne deriva è sostanziale, in quanto ad oggi per avere un intervento edilizio che sia qualificabile di sostituzione edilizia, è necessario non solo che si abbia una demolizione e ricostruzione di un edificio con diversa sagoma, articolazione e collocazione sul lotto, ma che contestualmente sia realizzato un incremento volumetrico. Se la demolizione e ricostruzione con diverso assetto planivolumetrico avviene nel rispetto della volumetria originaria senza alcun incremento volumetrico, siamo in presenza di un intervento che è qualificabile di ristrutturazione edilizia e non di sostituzione edilizia (salvo area a vincolo) Questo comma, definisce il nuovo concetto della categoria di intervento della sostituzione edilizia, che scaturisce dall’eliminazione del termine “anche” posto prima della frase che rimane “con contestuale incremento di volume...”. Il significato diverso che ne deriva è sostanziale, in quanto ad oggi per avere un intervento edilizio che sia qualificabile di sostituzione edilizia, è necessario non solo che si abbia una demolizione e ricostruzione di un edificio con diversa sagoma, articolazione e collocazione sul lotto, ma che contestualmente sia realizzato un incremento volumetrico. Se la demolizione e ricostruzione con diverso assetto planivolumetrico avviene nel rispetto della volumetria originaria senza alcun incremento volumetrico, siamo in presenza di un intervento che è qualificabile di ristrutturazione edilizia e non di sostituzione edilizia (salvo area a vincolo)

29 29 l) h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi edifici esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal Regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento sulle delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; l) h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi edifici esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal Regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento sulle delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; In sostanza la legge regionale si è adeguata alla legge “del fare”, ampliando il concetto di ristrutturazione che oggi ammette la demolizione di un volume, il suo spostamento sul lotto e la sua ricostruzione con assetto planivolumetrico diverso; in tal modo la ristrutturazione edilizia in Toscana è andata a coincidere con la categoria di intervento della sostituzione edilizia così come disciplinata precedentemente, categoria di intervento che esiste solo in questa regione. Pertanto il legislatore regionale ha dovuto rivedere ed ampliare il concetto di sostituzione edilizia per diversificarlo dalla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia e lo ha fatto diversificando i due interventi attraverso l’incremento volumetrico, salvo l’area a vincolo dove lo ha diversificato attraverso il mancato rispetto della sagoma. In sostanza la legge regionale si è adeguata alla legge “del fare”, ampliando il concetto di ristrutturazione che oggi ammette la demolizione di un volume, il suo spostamento sul lotto e la sua ricostruzione con assetto planivolumetrico diverso; in tal modo la ristrutturazione edilizia in Toscana è andata a coincidere con la categoria di intervento della sostituzione edilizia così come disciplinata precedentemente, categoria di intervento che esiste solo in questa regione. Pertanto il legislatore regionale ha dovuto rivedere ed ampliare il concetto di sostituzione edilizia per diversificarlo dalla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia e lo ha fatto diversificando i due interventi attraverso l’incremento volumetrico, salvo l’area a vincolo dove lo ha diversificato attraverso il mancato rispetto della sagoma. Si sottolinea che la legge 65/2014 rafforzi il rigore applicativo in materia di esclusione degli interventi sulle opere di urbanizzazione, affermando che in sede di intervento di sostituzione edilizia, sono inibiti interventi anche di solo adeguamento delle opere di urbanizzazione. Pertanto si rende necessaria la massima attenzione ove in sede di interventi di sostituzione edilizia, si dovessero rendere necessari interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione Si sottolinea che la legge 65/2014 rafforzi il rigore applicativo in materia di esclusione degli interventi sulle opere di urbanizzazione, affermando che in sede di intervento di sostituzione edilizia, sono inibiti interventi anche di solo adeguamento delle opere di urbanizzazione. Pertanto si rende necessaria la massima attenzione ove in sede di interventi di sostituzione edilizia, si dovessero rendere necessari interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione (viabilità, sistema fognario, idrico, gas, elettrico, ecc.) In sostanza la legge regionale si è adeguata alla legge “del fare”, ampliando il concetto di ristrutturazione che oggi ammette la demolizione di un volume, il suo spostamento sul lotto e la sua ricostruzione con assetto planivolumetrico diverso; in tal modo la ristrutturazione edilizia in Toscana è andata a coincidere con la categoria di intervento della sostituzione edilizia così come disciplinata precedentemente, categoria di intervento che esiste solo in questa regione. Pertanto il legislatore regionale ha dovuto rivedere ed ampliare il concetto di sostituzione edilizia per diversificarlo dalla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia e lo ha fatto diversificando i due interventi attraverso l’incremento volumetrico, salvo l’area a vincolo dove lo ha diversificato attraverso il mancato rispetto della sagoma. In sostanza la legge regionale si è adeguata alla legge “del fare”, ampliando il concetto di ristrutturazione che oggi ammette la demolizione di un volume, il suo spostamento sul lotto e la sua ricostruzione con assetto planivolumetrico diverso; in tal modo la ristrutturazione edilizia in Toscana è andata a coincidere con la categoria di intervento della sostituzione edilizia così come disciplinata precedentemente, categoria di intervento che esiste solo in questa regione. Pertanto il legislatore regionale ha dovuto rivedere ed ampliare il concetto di sostituzione edilizia per diversificarlo dalla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia e lo ha fatto diversificando i due interventi attraverso l’incremento volumetrico, salvo l’area a vincolo dove lo ha diversificato attraverso il mancato rispetto della sagoma. Si sottolinea che la legge 65/2014 rafforzi il rigore applicativo in materia di esclusione degli interventi sulle opere di urbanizzazione, affermando che in sede di intervento di sostituzione edilizia, sono inibiti interventi anche di solo adeguamento delle opere di urbanizzazione. Pertanto si rende necessaria la massima attenzione ove in sede di interventi di sostituzione edilizia, si dovessero rendere necessari interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione Si sottolinea che la legge 65/2014 rafforzi il rigore applicativo in materia di esclusione degli interventi sulle opere di urbanizzazione, affermando che in sede di intervento di sostituzione edilizia, sono inibiti interventi anche di solo adeguamento delle opere di urbanizzazione. Pertanto si rende necessaria la massima attenzione ove in sede di interventi di sostituzione edilizia, si dovessero rendere necessari interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione (viabilità, sistema fognario, idrico, gas, elettrico, ecc.)

30 30 LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FUORI SAGOMA – IL RISPETTO DELLE DISTANZE DAI CONFINI E DAI FABBRICATI. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, sez. VI del 11.09.2013 n. 4501 LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, sez. VI del 11.09.2013 n. 4501 Quando l’attività edilizia assentita determini un’alterazione della sagoma dell’edificio, stante la rilevanza edilizia delle opere, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione “nuova” in senso tecnico. Ne discende che le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, sono sottoposte all’obbligo del rispetto delle distanze minime dai confini previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Quando l’attività edilizia assentita determini un’alterazione della sagoma dell’edificio, stante la rilevanza edilizia delle opere, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione “nuova” in senso tecnico. Ne discende che le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, sono sottoposte all’obbligo del rispetto delle distanze minime dai confini previste dagli strumenti urbanistici vigenti. La distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano. La distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano. Quando l’attività edilizia assentita determini un’alterazione della sagoma dell’edificio, stante la rilevanza edilizia delle opere, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione “nuova” in senso tecnico. Ne discende che le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, sono sottoposte all’obbligo del rispetto delle distanze minime dai confini previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Quando l’attività edilizia assentita determini un’alterazione della sagoma dell’edificio, stante la rilevanza edilizia delle opere, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione “nuova” in senso tecnico. Ne discende che le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, sono sottoposte all’obbligo del rispetto delle distanze minime dai confini previste dagli strumenti urbanistici vigenti. La distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano. La distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano. La giurisprudenza in materia di rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati, esempio Consiglio di Stato, sez. IV, 12.07.2002, n. 3929 e TAR Lazio, sez. II, 11.10.2004, n. 10705 afferma: DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA’ DISTANZA DAI FABBRICATI Profilo civilistico Profilo pubblicistico Derogabile con accordo fra privati Inderogabile Inderogabile applicabile fabbricati stesso proprietario

31 31 Art. 78 L.R. 1/2005 134 L.R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate m) le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio. Tra le novità della nuova legge regionale, vi è quella di aver superato il concetto di pertinenza quale presupposto per qualificare l’assoggettamento sempre al titolo minore della S.C.I.A. e non a quello superiore del permesso di costruire, bensì di identificare le opere da sottoporsi a quest’ultimo, secondo il concetto generale che vi rientra tutto ciò che costituisce trasformazione urbanistica permanente, in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. Tra le novità della nuova legge regionale, vi è quella di aver superato il concetto di pertinenza quale presupposto per qualificare l’assoggettamento sempre al titolo minore della S.C.I.A. e non a quello superiore del permesso di costruire, bensì di identificare le opere da sottoporsi a quest’ultimo, secondo il concetto generale che vi rientra tutto ciò che costituisce trasformazione urbanistica permanente, in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. E’ proprio in relazione a questo concetto, che il legislatore regionale intende ora sottoporre le piscine e gli impianti sportivi al titolo del permesso di costruire, ove questi interventi in relazione allo specifico contesto territoriale in cui si inseriscono siano in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. E’ proprio in relazione a questo concetto, che il legislatore regionale intende ora sottoporre le piscine e gli impianti sportivi al titolo del permesso di costruire, ove questi interventi in relazione allo specifico contesto territoriale in cui si inseriscono siano in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. Secondo questo indirizzo sarà sicuramente sottoposta al titolo del permesso di costruire la realizzazione di una piscina o un impianto sportivo privato che viene realizzato in un’area non edificata ma con superficie a terreno naturale. Secondo questo indirizzo sarà sicuramente sottoposta al titolo del permesso di costruire la realizzazione di una piscina o un impianto sportivo privato che viene realizzato in un’area non edificata ma con superficie a terreno naturale. Ove diversamente, la piscina o l’impianto sportivo privato venga realizzato su un’area di pertinenza di un fabbricato, costituita da resede già trasformato con opere edilizie ad esempio con sistemazioni esterne quali pavimentazioni è da ritenersi che tale intervento sia assentibile ancora ad oggi con il titolo auto-dichiarato (S.C.I.A.), in quanto tale intervento non costituisce nuova opera e trasformazione urbanistica permanente del territorio, tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. Ove diversamente, la piscina o l’impianto sportivo privato venga realizzato su un’area di pertinenza di un fabbricato, costituita da resede già trasformato con opere edilizie ad esempio con sistemazioni esterne quali pavimentazioni è da ritenersi che tale intervento sia assentibile ancora ad oggi con il titolo auto-dichiarato (S.C.I.A.), in quanto tale intervento non costituisce nuova opera e trasformazione urbanistica permanente del territorio, tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. Tra le novità della nuova legge regionale, vi è quella di aver superato il concetto di pertinenza quale presupposto per qualificare l’assoggettamento sempre al titolo minore della S.C.I.A. e non a quello superiore del permesso di costruire, bensì di identificare le opere da sottoporsi a quest’ultimo, secondo il concetto generale che vi rientra tutto ciò che costituisce trasformazione urbanistica permanente, in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. Tra le novità della nuova legge regionale, vi è quella di aver superato il concetto di pertinenza quale presupposto per qualificare l’assoggettamento sempre al titolo minore della S.C.I.A. e non a quello superiore del permesso di costruire, bensì di identificare le opere da sottoporsi a quest’ultimo, secondo il concetto generale che vi rientra tutto ciò che costituisce trasformazione urbanistica permanente, in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. E’ proprio in relazione a questo concetto, che il legislatore regionale intende ora sottoporre le piscine e gli impianti sportivi al titolo del permesso di costruire, ove questi interventi in relazione allo specifico contesto territoriale in cui si inseriscono siano in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. E’ proprio in relazione a questo concetto, che il legislatore regionale intende ora sottoporre le piscine e gli impianti sportivi al titolo del permesso di costruire, ove questi interventi in relazione allo specifico contesto territoriale in cui si inseriscono siano in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. Secondo questo indirizzo sarà sicuramente sottoposta al titolo del permesso di costruire la realizzazione di una piscina o un impianto sportivo privato che viene realizzato in un’area non edificata ma con superficie a terreno naturale. Secondo questo indirizzo sarà sicuramente sottoposta al titolo del permesso di costruire la realizzazione di una piscina o un impianto sportivo privato che viene realizzato in un’area non edificata ma con superficie a terreno naturale. Ove diversamente, la piscina o l’impianto sportivo privato venga realizzato su un’area di pertinenza di un fabbricato, costituita da resede già trasformato con opere edilizie ad esempio con sistemazioni esterne quali pavimentazioni è da ritenersi che tale intervento sia assentibile ancora ad oggi con il titolo auto-dichiarato (S.C.I.A.), in quanto tale intervento non costituisce nuova opera e trasformazione urbanistica permanente del territorio, tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. Ove diversamente, la piscina o l’impianto sportivo privato venga realizzato su un’area di pertinenza di un fabbricato, costituita da resede già trasformato con opere edilizie ad esempio con sistemazioni esterne quali pavimentazioni è da ritenersi che tale intervento sia assentibile ancora ad oggi con il titolo auto-dichiarato (S.C.I.A.), in quanto tale intervento non costituisce nuova opera e trasformazione urbanistica permanente del territorio, tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio.

32 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Nuovo concetto di ristrutturazione edilizia Ristrutturazione conservativa Ristrutturazione ricostruttiva Non si demolisce l’organismo edilizio Si demolisce l’organismo edilizio Si applica in linea principale il titolo edilizio autodichiarato (S.C.I.A.) Si applica in linea principale il titolo edilizio del permesso di costruire Si applica facoltativamente il permesso di costruire Si applica facoltativamente il titolo edilizio autodichiarato (S.C.I.A.) Sempre possibile il titolo alternativo del permesso di costruire Non possibile applicare il titolo alternativo autodichiarato (S.C.I.A.) nelle zone “A” centri storici Area a vincolo Area non a vincolo Rispetto sagoma Fuori sagoma

33 33 DIFFERENZE FRA LE DEFINIZIONI NOVELLATE DI SOSTITUZIONE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA FUORI SAGOMA SOSTITUZIONE EDILIZIA RISTRUTTURAZIONE ricostruttiva AREE A VINCOLO Demolizione e ricostruzione a parità di volume con sagoma diversa AREE NON A VINCOLO demolizione e ricostruzione con incremento volumerico AREE A VINCOLO AREE A VINCOLO Demolizione e ricostruzione a parità di volume con stessa sagoma AREE NON A VINCOLO Demolizione e ricostruzione a parità di volume con diversa sagoma Possibilità di intervento su più edifici Possibilità di intervento su un unico edificio Si attua sempre con il Permesso di Costruire Si attua in linea principale con il p.d.c., è ammessa facoltivamente la SCIA - Si attua in linea principale con il p.d.c., è ammessa facoltivamente la SCIA - (no zona A) Ammessa nelle aree a vincolo di cui al Codice dei Beni culturali-paesaggistici Non ammessa “fuori sagoma” nelle aree a vincolo di cui al Codice E’ ammesso espressamente il contestuale incremento volumetrico Non è mai ammesso espressamente il contestuale incremento volumetrico  In entrambi gli interventi è sempre ammesso lo spostamento degli edifici demoliti;  In entrambi gli interventi assenza di interventi sulle opere di urbanizzazione, nemmeno di adeguamento altrimenti si ricade in ristrutturazione urbanistica  In entrambi gli interventi è sempre ammesso lo spostamento degli edifici demoliti;  In entrambi gli interventi assenza di interventi sulle opere di urbanizzazione, nemmeno di adeguamento altrimenti si ricade in ristrutturazione urbanistica

34 34 Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate 1.Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; 1.Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; E’ stata eliminata la possibilità di applicare la S.C.I.A., per interventi di nuova costruzione oggetto di disciplina urbanistica e compresi in piani attuativi, ove gli stessi contengano dettagli circa precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia espressamente dichiarata da esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione. E’ stata eliminata la possibilità di applicare la S.C.I.A., per interventi di nuova costruzione oggetto di disciplina urbanistica e compresi in piani attuativi, ove gli stessi contengano dettagli circa precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia espressamente dichiarata da esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione. Tuttavia in forma transitoria è ammessa l’applicazione della S.C.I.A. per tale fattispecie di opere di nuova costruzione, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 242 della L.R. 65/2014, qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute: Tuttavia in forma transitoria è ammessa l’applicazione della S.C.I.A. per tale fattispecie di opere di nuova costruzione, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 242 della L.R. 65/2014, qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute: a) nel regolamento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.” E’ stata eliminata la possibilità di applicare la S.C.I.A., per interventi di nuova costruzione oggetto di disciplina urbanistica e compresi in piani attuativi, ove gli stessi contengano dettagli circa precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia espressamente dichiarata da esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione. E’ stata eliminata la possibilità di applicare la S.C.I.A., per interventi di nuova costruzione oggetto di disciplina urbanistica e compresi in piani attuativi, ove gli stessi contengano dettagli circa precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia espressamente dichiarata da esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione. Tuttavia in forma transitoria è ammessa l’applicazione della S.C.I.A. per tale fattispecie di opere di nuova costruzione, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 242 della L.R. 65/2014, qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute: Tuttavia in forma transitoria è ammessa l’applicazione della S.C.I.A. per tale fattispecie di opere di nuova costruzione, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 242 della L.R. 65/2014, qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute: a) nel regolamento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.” La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

35 35 1.Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; 1.Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; Quindi, anche ove alla data di entrata in vigore della legge, siano semplicemente adottati dal Consiglio Comunale, piani attuativi dove in sede di approvazione è stata espressamente dichiarata ed attestata la sussistenza di un piano di dettaglio ai sensi dei contenuti di cui all’art. 79 comma 1 della L.R. 1/2005, l’attuazione potrà avvenire ancora ad oggi con titoli edilizi auto-dichiarati (S.C.I.A.). Quindi, anche ove alla data di entrata in vigore della legge, siano semplicemente adottati dal Consiglio Comunale, piani attuativi dove in sede di approvazione è stata espressamente dichiarata ed attestata la sussistenza di un piano di dettaglio ai sensi dei contenuti di cui all’art. 79 comma 1 della L.R. 1/2005, l’attuazione potrà avvenire ancora ad oggi con titoli edilizi auto-dichiarati (S.C.I.A.). La regione Toscana, con l’eliminazione del suddetto comma, rinuncia pertanto ad una forma di semplificazione prevista in passato, che tutto sommato appariva positiva e ragionevole. Infatti in presenza di un piano attuativo che preveda specifiche progettuali di dettaglio degli edifici, quindi ubicazione piante, sezioni e prospetti regolarmente dimensionati, ivi compreso le indicazioni dei materiali, ottenendo tutti i pareri di competenza ivi compreso quello della C.E. e le approvazioni degli uffici e del Consiglio Comunale/Giunta Municipale, era ragionevole pensare che non residuassero margini di discrezionalità applicativa, al punto che la realizzazione del singolo fabbricato poteva essere rimessa al titolo auto-dichiarato. Infatti, in questi casi concretamente si aveva una rappresentazione progettuale di dettaglio degli elaborati tecnici del piano attuativo precisamente identica nei contenuti e nella stessa scala di rappresentazione degli elaborati che andavano a costituire la documentazione progettuale del titolo edilizio, che viene allegata alla convenzione urbanistica. La regione Toscana, con l’eliminazione del suddetto comma, rinuncia pertanto ad una forma di semplificazione prevista in passato, che tutto sommato appariva positiva e ragionevole. Infatti in presenza di un piano attuativo che preveda specifiche progettuali di dettaglio degli edifici, quindi ubicazione piante, sezioni e prospetti regolarmente dimensionati, ivi compreso le indicazioni dei materiali, ottenendo tutti i pareri di competenza ivi compreso quello della C.E. e le approvazioni degli uffici e del Consiglio Comunale/Giunta Municipale, era ragionevole pensare che non residuassero margini di discrezionalità applicativa, al punto che la realizzazione del singolo fabbricato poteva essere rimessa al titolo auto-dichiarato. Infatti, in questi casi concretamente si aveva una rappresentazione progettuale di dettaglio degli elaborati tecnici del piano attuativo precisamente identica nei contenuti e nella stessa scala di rappresentazione degli elaborati che andavano a costituire la documentazione progettuale del titolo edilizio, che viene allegata alla convenzione urbanistica. Quindi, anche ove alla data di entrata in vigore della legge, siano semplicemente adottati dal Consiglio Comunale, piani attuativi dove in sede di approvazione è stata espressamente dichiarata ed attestata la sussistenza di un piano di dettaglio ai sensi dei contenuti di cui all’art. 79 comma 1 della L.R. 1/2005, l’attuazione potrà avvenire ancora ad oggi con titoli edilizi auto-dichiarati (S.C.I.A.). Quindi, anche ove alla data di entrata in vigore della legge, siano semplicemente adottati dal Consiglio Comunale, piani attuativi dove in sede di approvazione è stata espressamente dichiarata ed attestata la sussistenza di un piano di dettaglio ai sensi dei contenuti di cui all’art. 79 comma 1 della L.R. 1/2005, l’attuazione potrà avvenire ancora ad oggi con titoli edilizi auto-dichiarati (S.C.I.A.). La regione Toscana, con l’eliminazione del suddetto comma, rinuncia pertanto ad una forma di semplificazione prevista in passato, che tutto sommato appariva positiva e ragionevole. Infatti in presenza di un piano attuativo che preveda specifiche progettuali di dettaglio degli edifici, quindi ubicazione piante, sezioni e prospetti regolarmente dimensionati, ivi compreso le indicazioni dei materiali, ottenendo tutti i pareri di competenza ivi compreso quello della C.E. e le approvazioni degli uffici e del Consiglio Comunale/Giunta Municipale, era ragionevole pensare che non residuassero margini di discrezionalità applicativa, al punto che la realizzazione del singolo fabbricato poteva essere rimessa al titolo auto-dichiarato. Infatti, in questi casi concretamente si aveva una rappresentazione progettuale di dettaglio degli elaborati tecnici del piano attuativo precisamente identica nei contenuti e nella stessa scala di rappresentazione degli elaborati che andavano a costituire la documentazione progettuale del titolo edilizio, che viene allegata alla convenzione urbanistica. La regione Toscana, con l’eliminazione del suddetto comma, rinuncia pertanto ad una forma di semplificazione prevista in passato, che tutto sommato appariva positiva e ragionevole. Infatti in presenza di un piano attuativo che preveda specifiche progettuali di dettaglio degli edifici, quindi ubicazione piante, sezioni e prospetti regolarmente dimensionati, ivi compreso le indicazioni dei materiali, ottenendo tutti i pareri di competenza ivi compreso quello della C.E. e le approvazioni degli uffici e del Consiglio Comunale/Giunta Municipale, era ragionevole pensare che non residuassero margini di discrezionalità applicativa, al punto che la realizzazione del singolo fabbricato poteva essere rimessa al titolo auto-dichiarato. Infatti, in questi casi concretamente si aveva una rappresentazione progettuale di dettaglio degli elaborati tecnici del piano attuativo precisamente identica nei contenuti e nella stessa scala di rappresentazione degli elaborati che andavano a costituire la documentazione progettuale del titolo edilizio, che viene allegata alla convenzione urbanistica. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

36 36 1.Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; 1.Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; Si rileva inoltre che l’eliminazione di questa modalità di semplificazione, che ci costringe ad oggi in Toscana a non poter più utilizzare il titolo auto-dichiarato, ma di dover obbligatoriamente utilizzare il permesso di costruire, si pone anche in chiaro contrasto la legge Statale. Si rileva inoltre che l’eliminazione di questa modalità di semplificazione, che ci costringe ad oggi in Toscana a non poter più utilizzare il titolo auto-dichiarato, ma di dover obbligatoriamente utilizzare il permesso di costruire, si pone anche in chiaro contrasto la legge Statale. Infatti il legislatore statale mantiene la possibilità di applicare il titolo auto- dichiarato per la realizzazione di interventi di nuova costruzione compresi all’interno di piani attuativi, così come previsto dall’art. 22, comma 3, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che letteralmente cita: Infatti il legislatore statale mantiene la possibilità di applicare il titolo auto- dichiarato per la realizzazione di interventi di nuova costruzione compresi all’interno di piani attuativi, così come previsto dall’art. 22, comma 3, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che letteralmente cita: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: […] b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano- volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti….” Si rileva inoltre che l’eliminazione di questa modalità di semplificazione, che ci costringe ad oggi in Toscana a non poter più utilizzare il titolo auto-dichiarato, ma di dover obbligatoriamente utilizzare il permesso di costruire, si pone anche in chiaro contrasto la legge Statale. Si rileva inoltre che l’eliminazione di questa modalità di semplificazione, che ci costringe ad oggi in Toscana a non poter più utilizzare il titolo auto-dichiarato, ma di dover obbligatoriamente utilizzare il permesso di costruire, si pone anche in chiaro contrasto la legge Statale. Infatti il legislatore statale mantiene la possibilità di applicare il titolo auto- dichiarato per la realizzazione di interventi di nuova costruzione compresi all’interno di piani attuativi, così come previsto dall’art. 22, comma 3, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che letteralmente cita: Infatti il legislatore statale mantiene la possibilità di applicare il titolo auto- dichiarato per la realizzazione di interventi di nuova costruzione compresi all’interno di piani attuativi, così come previsto dall’art. 22, comma 3, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che letteralmente cita: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: […] b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano- volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti….” La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

37 37 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Opere sottoposte a S.C.I.A Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate c b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 98; La novità sostanziale della riscrittura della suddetta norma, si riscontra nell’eliminazione della parola “anche” che precede la frase “in assenza di opere edilizie”, ciò significa che tale fattispecie ad oggi si limita oggi unicamente alla disciplina del cambio di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie. La novità sostanziale della riscrittura della suddetta norma, si riscontra nell’eliminazione della parola “anche” che precede la frase “in assenza di opere edilizie”, ciò significa che tale fattispecie ad oggi si limita oggi unicamente alla disciplina del cambio di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie. Il comma suddetto introduce una precisazione nella parte iniziale della frase, facendo salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera g), dove si disciplina nell’ambito del regime dell’attività edilizia libera la possibilità di effettuare tutti i cambi di destinazione che non riguardino: destinazioni d’uso residenziali, opere di ristrutturazione penalmente rilevanti disciplinate dall’art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (cambi di destinazione d’uso in zona “A”), modifiche della superficie coperta preesistente, degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale ed interventi riguardanti immobili per i quali non siano consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. Il comma suddetto introduce una precisazione nella parte iniziale della frase, facendo salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera g), dove si disciplina nell’ambito del regime dell’attività edilizia libera la possibilità di effettuare tutti i cambi di destinazione che non riguardino: destinazioni d’uso residenziali, opere di ristrutturazione penalmente rilevanti disciplinate dall’art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (cambi di destinazione d’uso in zona “A”), modifiche della superficie coperta preesistente, degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale ed interventi riguardanti immobili per i quali non siano consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. La novità sostanziale della riscrittura della suddetta norma, si riscontra nell’eliminazione della parola “anche” che precede la frase “in assenza di opere edilizie”, ciò significa che tale fattispecie ad oggi si limita oggi unicamente alla disciplina del cambio di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie. La novità sostanziale della riscrittura della suddetta norma, si riscontra nell’eliminazione della parola “anche” che precede la frase “in assenza di opere edilizie”, ciò significa che tale fattispecie ad oggi si limita oggi unicamente alla disciplina del cambio di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie. Il comma suddetto introduce una precisazione nella parte iniziale della frase, facendo salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera g), dove si disciplina nell’ambito del regime dell’attività edilizia libera la possibilità di effettuare tutti i cambi di destinazione che non riguardino: destinazioni d’uso residenziali, opere di ristrutturazione penalmente rilevanti disciplinate dall’art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (cambi di destinazione d’uso in zona “A”), modifiche della superficie coperta preesistente, degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale ed interventi riguardanti immobili per i quali non siano consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. Il comma suddetto introduce una precisazione nella parte iniziale della frase, facendo salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera g), dove si disciplina nell’ambito del regime dell’attività edilizia libera la possibilità di effettuare tutti i cambi di destinazione che non riguardino: destinazioni d’uso residenziali, opere di ristrutturazione penalmente rilevanti disciplinate dall’art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (cambi di destinazione d’uso in zona “A”), modifiche della superficie coperta preesistente, degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale ed interventi riguardanti immobili per i quali non siano consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

38 38 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 – Opere sottoposte a SCIA Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate c b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 98; Pertanto nella fattispecie di opere relative al cambio di destinazione d’uso, disciplinate dal suddetto comma, tenuto conto dell’assenza di opere edilizie e della casistiche di impedimento dei cambi d’uso ammessi nel regime dell’attività edilizia libera, soprarichiamati, appare rientrare unicamente:  i cambi di destinazione d’uso senza opere, relativamente a tutte le destinazioni d’uso, relativamente ad immobili ubicati in zona “A” (centri storici o equipollenti);  i cambi di destinazione d’uso senza opere, in tutte le zone urbanistiche, limitatamente alla destinazione residenziale. Dalla destinazione residenziale verso altre o viceversa. Ad esempio il cambio d’uso di un locale direzionale che in assenza di opere viene utilizzato a civile abitazione Pertanto nella fattispecie di opere relative al cambio di destinazione d’uso, disciplinate dal suddetto comma, tenuto conto dell’assenza di opere edilizie e della casistiche di impedimento dei cambi d’uso ammessi nel regime dell’attività edilizia libera, soprarichiamati, appare rientrare unicamente:  i cambi di destinazione d’uso senza opere, relativamente a tutte le destinazioni d’uso, relativamente ad immobili ubicati in zona “A” (centri storici o equipollenti);  i cambi di destinazione d’uso senza opere, in tutte le zone urbanistiche, limitatamente alla destinazione residenziale. Dalla destinazione residenziale verso altre o viceversa. Ad esempio il cambio d’uso di un locale direzionale che in assenza di opere viene utilizzato a civile abitazione La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

39 Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate in verde la parte aggiunta dalla L.R. 65/2014 rispetto al 380/2001 Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate in verde la parte aggiunta dalla L.R. 65/2014 rispetto al 380/2001 1.Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;” 1.Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;” La modifica appare chiara, nella prima parte si elimina il divieto di alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che non consentiva il frazionamento o l’accorpamento delle stesse, inserendo invece l’impedimento di variare la volumetria complessiva dell’edificio e la Toscana con la 65 ha aggiunto il rispetto della sagoma. La modifica appare chiara, nella prima parte si elimina il divieto di alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che non consentiva il frazionamento o l’accorpamento delle stesse, inserendo invece l’impedimento di variare la volumetria complessiva dell’edificio e la Toscana con la 65 ha aggiunto il rispetto della sagoma. La seconda parte è totalmente di nuovo inserimento e riguarda la possibilità estensiva di effettuare accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari e quindi di determinare un incremento di carico urbanistico, alla sola condizione di non modificare la volumetria complessiva dell’edificio e mantenerne la destinazione d’uso. La seconda parte è totalmente di nuovo inserimento e riguarda la possibilità estensiva di effettuare accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari e quindi di determinare un incremento di carico urbanistico, alla sola condizione di non modificare la volumetria complessiva dell’edificio e mantenerne la destinazione d’uso. La modifica appare chiara, nella prima parte si elimina il divieto di alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che non consentiva il frazionamento o l’accorpamento delle stesse, inserendo invece l’impedimento di variare la volumetria complessiva dell’edificio e la Toscana con la 65 ha aggiunto il rispetto della sagoma. La modifica appare chiara, nella prima parte si elimina il divieto di alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che non consentiva il frazionamento o l’accorpamento delle stesse, inserendo invece l’impedimento di variare la volumetria complessiva dell’edificio e la Toscana con la 65 ha aggiunto il rispetto della sagoma. La seconda parte è totalmente di nuovo inserimento e riguarda la possibilità estensiva di effettuare accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari e quindi di determinare un incremento di carico urbanistico, alla sola condizione di non modificare la volumetria complessiva dell’edificio e mantenerne la destinazione d’uso. La seconda parte è totalmente di nuovo inserimento e riguarda la possibilità estensiva di effettuare accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari e quindi di determinare un incremento di carico urbanistico, alla sola condizione di non modificare la volumetria complessiva dell’edificio e mantenerne la destinazione d’uso.

40 40 1.Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;” 1.Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;” L’unica modifica apportata dalla L.R. n° 65/2014 alla legge nazionale consiste nel fatto che il legislatore regionale ha voluto giustamente precisare che l’intervento di manutenzione straordinaria novellato, non solo non deve modificare la volumetria complessiva dell’edificio ma non deve nemmeno alterare la sagoma dell’edificio. L’unica modifica apportata dalla L.R. n° 65/2014 alla legge nazionale consiste nel fatto che il legislatore regionale ha voluto giustamente precisare che l’intervento di manutenzione straordinaria novellato, non solo non deve modificare la volumetria complessiva dell’edificio ma non deve nemmeno alterare la sagoma dell’edificio. La definizione della categoria di intervento della manutenzione straordinaria, dall’epoca della sua istituzione, avvenuta con l’art. 31 della L. n° 457/1978 (oltre 35 anni fa), non aveva subito alcuna modifica. La definizione della categoria di intervento della manutenzione straordinaria, dall’epoca della sua istituzione, avvenuta con l’art. 31 della L. n° 457/1978 (oltre 35 anni fa), non aveva subito alcuna modifica. Il concetto sostanziale che caratterizzava questa fattispecie di opere edilizie, era quello di costituire un intervento di tipo puntuale e localizzato anche con carattere strutturale, ma che non poteva alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che quindi non potevano essere frazionate o accorpate. Il concetto sostanziale che caratterizzava questa fattispecie di opere edilizie, era quello di costituire un intervento di tipo puntuale e localizzato anche con carattere strutturale, ma che non poteva alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che quindi non potevano essere frazionate o accorpate. La manutenzione straordinaria per propria specifica definizione, in maniera chiara ed oggettiva, non consentiva mai l’incremento del carico urbanistico mediante frazionamento ed aumento delle unità immobiliari che configurava invece categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione). La manutenzione straordinaria per propria specifica definizione, in maniera chiara ed oggettiva, non consentiva mai l’incremento del carico urbanistico mediante frazionamento ed aumento delle unità immobiliari che configurava invece categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione). L’unica modifica apportata dalla L.R. n° 65/2014 alla legge nazionale consiste nel fatto che il legislatore regionale ha voluto giustamente precisare che l’intervento di manutenzione straordinaria novellato, non solo non deve modificare la volumetria complessiva dell’edificio ma non deve nemmeno alterare la sagoma dell’edificio. L’unica modifica apportata dalla L.R. n° 65/2014 alla legge nazionale consiste nel fatto che il legislatore regionale ha voluto giustamente precisare che l’intervento di manutenzione straordinaria novellato, non solo non deve modificare la volumetria complessiva dell’edificio ma non deve nemmeno alterare la sagoma dell’edificio. La definizione della categoria di intervento della manutenzione straordinaria, dall’epoca della sua istituzione, avvenuta con l’art. 31 della L. n° 457/1978 (oltre 35 anni fa), non aveva subito alcuna modifica. La definizione della categoria di intervento della manutenzione straordinaria, dall’epoca della sua istituzione, avvenuta con l’art. 31 della L. n° 457/1978 (oltre 35 anni fa), non aveva subito alcuna modifica. Il concetto sostanziale che caratterizzava questa fattispecie di opere edilizie, era quello di costituire un intervento di tipo puntuale e localizzato anche con carattere strutturale, ma che non poteva alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che quindi non potevano essere frazionate o accorpate. Il concetto sostanziale che caratterizzava questa fattispecie di opere edilizie, era quello di costituire un intervento di tipo puntuale e localizzato anche con carattere strutturale, ma che non poteva alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che quindi non potevano essere frazionate o accorpate. La manutenzione straordinaria per propria specifica definizione, in maniera chiara ed oggettiva, non consentiva mai l’incremento del carico urbanistico mediante frazionamento ed aumento delle unità immobiliari che configurava invece categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione). La manutenzione straordinaria per propria specifica definizione, in maniera chiara ed oggettiva, non consentiva mai l’incremento del carico urbanistico mediante frazionamento ed aumento delle unità immobiliari che configurava invece categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione).

41 41 1.Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;” 1.Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;” La nuova definizione del concetto di manutenzione straordinaria, consente di effettuare non solo un intervento di accorpamento delle unità immobiliari, bensì un frazionamento delle stesse in più unità, determinando quindi un incremento di carico urbanistico, potenzialmente anche rilevante. La nuova definizione del concetto di manutenzione straordinaria, consente di effettuare non solo un intervento di accorpamento delle unità immobiliari, bensì un frazionamento delle stesse in più unità, determinando quindi un incremento di carico urbanistico, potenzialmente anche rilevante. In relazione alla nuova definizione di manutenzione straordinaria largamente estensiva rispetto all’originaria, si dovranno stabilire concretamente i nuovi elementi che la differenziano dalle categorie di intervento superiori, quelle di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In relazione alla nuova definizione di manutenzione straordinaria largamente estensiva rispetto all’originaria, si dovranno stabilire concretamente i nuovi elementi che la differenziano dalle categorie di intervento superiori, quelle di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In tal senso, si ritiene in generale che la differenziazione si concretizzi nel fatto che anche il nuovo concetto di “manutenzione straordinaria”, non può mai configurare un “insieme sistematico di opere”, ne sostanziali modifiche dell’aspetto esteriore dell’edificio, perché queste costituiscono peculiarità delle categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia). In tal senso, si ritiene in generale che la differenziazione si concretizzi nel fatto che anche il nuovo concetto di “manutenzione straordinaria”, non può mai configurare un “insieme sistematico di opere”, ne sostanziali modifiche dell’aspetto esteriore dell’edificio, perché queste costituiscono peculiarità delle categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia). La nuova definizione del concetto di manutenzione straordinaria, consente di effettuare non solo un intervento di accorpamento delle unità immobiliari, bensì un frazionamento delle stesse in più unità, determinando quindi un incremento di carico urbanistico, potenzialmente anche rilevante. La nuova definizione del concetto di manutenzione straordinaria, consente di effettuare non solo un intervento di accorpamento delle unità immobiliari, bensì un frazionamento delle stesse in più unità, determinando quindi un incremento di carico urbanistico, potenzialmente anche rilevante. In relazione alla nuova definizione di manutenzione straordinaria largamente estensiva rispetto all’originaria, si dovranno stabilire concretamente i nuovi elementi che la differenziano dalle categorie di intervento superiori, quelle di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In relazione alla nuova definizione di manutenzione straordinaria largamente estensiva rispetto all’originaria, si dovranno stabilire concretamente i nuovi elementi che la differenziano dalle categorie di intervento superiori, quelle di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In tal senso, si ritiene in generale che la differenziazione si concretizzi nel fatto che anche il nuovo concetto di “manutenzione straordinaria”, non può mai configurare un “insieme sistematico di opere”, ne sostanziali modifiche dell’aspetto esteriore dell’edificio, perché queste costituiscono peculiarità delle categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia). In tal senso, si ritiene in generale che la differenziazione si concretizzi nel fatto che anche il nuovo concetto di “manutenzione straordinaria”, non può mai configurare un “insieme sistematico di opere”, ne sostanziali modifiche dell’aspetto esteriore dell’edificio, perché queste costituiscono peculiarità delle categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).

42 Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate 42 d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera d g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi comprendono altresì: 1)demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera d g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi comprendono altresì: 1)demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; Quanto sopra indicato, costituisce una novità rilevante della L.R. n. 65/2014, quella di ammettere in linea principale nel regime semplificato del titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., unicamente gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli che non prevedono la demolizione dell’organismo edilizio. Quanto sopra indicato, costituisce una novità rilevante della L.R. n. 65/2014, quella di ammettere in linea principale nel regime semplificato del titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., unicamente gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli che non prevedono la demolizione dell’organismo edilizio. Tutti gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva con demolizione e ricostruzione anche “fedele”, prevedono in linea principale il titolo edilizio del permesso di costruire. Tutti gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva con demolizione e ricostruzione anche “fedele”, prevedono in linea principale il titolo edilizio del permesso di costruire. Quanto sopra indicato, costituisce una novità rilevante della L.R. n. 65/2014, quella di ammettere in linea principale nel regime semplificato del titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., unicamente gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli che non prevedono la demolizione dell’organismo edilizio. Quanto sopra indicato, costituisce una novità rilevante della L.R. n. 65/2014, quella di ammettere in linea principale nel regime semplificato del titolo auto-dichiarato relativo alla S.C.I.A., unicamente gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli che non prevedono la demolizione dell’organismo edilizio. Tutti gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva con demolizione e ricostruzione anche “fedele”, prevedono in linea principale il titolo edilizio del permesso di costruire. Tutti gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva con demolizione e ricostruzione anche “fedele”, prevedono in linea principale il titolo edilizio del permesso di costruire. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

43 d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera d g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi comprendono altresì: 1)demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera d g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi comprendono altresì: 1)demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; Pertanto risultano stralciate dalla categoria di opere ammesse con procedura obbligatoria della S.C.I.A., tutti gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che oggi, sono assoggettati al titolo superiore rilasciato in forma espressa dall’amministrazione comunale, relativo al permesso di costruire. Pertanto risultano stralciate dalla categoria di opere ammesse con procedura obbligatoria della S.C.I.A., tutti gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che oggi, sono assoggettati al titolo superiore rilasciato in forma espressa dall’amministrazione comunale, relativo al permesso di costruire. Per queste opere, di ristrutturazione conservativa è comunque sempre possibile richiedere, facoltativamente in alternativa alla S.C.I.A., il titolo relativo al permesso di costruire. Caratteristica fondamentale delle nuove disposizioni in materia di titoli edilizi è quello di non stabilire più l’obbligatorietà del titolo, prevista solo per specifiche opere, ma di consentire l’alternativa facoltativa e reciproca fra permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa. Per queste opere, di ristrutturazione conservativa è comunque sempre possibile richiedere, facoltativamente in alternativa alla S.C.I.A., il titolo relativo al permesso di costruire. Caratteristica fondamentale delle nuove disposizioni in materia di titoli edilizi è quello di non stabilire più l’obbligatorietà del titolo, prevista solo per specifiche opere, ma di consentire l’alternativa facoltativa e reciproca fra permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa. Pertanto risultano stralciate dalla categoria di opere ammesse con procedura obbligatoria della S.C.I.A., tutti gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che oggi, sono assoggettati al titolo superiore rilasciato in forma espressa dall’amministrazione comunale, relativo al permesso di costruire. Pertanto risultano stralciate dalla categoria di opere ammesse con procedura obbligatoria della S.C.I.A., tutti gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che oggi, sono assoggettati al titolo superiore rilasciato in forma espressa dall’amministrazione comunale, relativo al permesso di costruire. Per queste opere, di ristrutturazione conservativa è comunque sempre possibile richiedere, facoltativamente in alternativa alla S.C.I.A., il titolo relativo al permesso di costruire. Caratteristica fondamentale delle nuove disposizioni in materia di titoli edilizi è quello di non stabilire più l’obbligatorietà del titolo, prevista solo per specifiche opere, ma di consentire l’alternativa facoltativa e reciproca fra permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa. Per queste opere, di ristrutturazione conservativa è comunque sempre possibile richiedere, facoltativamente in alternativa alla S.C.I.A., il titolo relativo al permesso di costruire. Caratteristica fondamentale delle nuove disposizioni in materia di titoli edilizi è quello di non stabilire più l’obbligatorietà del titolo, prevista solo per specifiche opere, ma di consentire l’alternativa facoltativa e reciproca fra permesso di costruire e S.C.I.A. e viceversa. 43 La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

44 44 Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.Non sono computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definitodall’articolo 55, comma 2, lettera b). e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale. Non sono computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definitodall’articolo 55, comma 2, lettera b). Al comma precedente, in perfetta sintonia con la legge statale, D.P.R. 380/2001, si mantiene la possibilità di effettuare con S.C.I.A. interventi di opere pertinenziali ad edificio principale, nel resede dello stesso, anche con volume aggiuntivo nel limite del 20% in termini percentuali aggiuntivi in rapporto al volume dello stesso fabbricato principale. Appare positivo in termini anche di chiarimento e di certezza del diritto, la precisazione di nuovo inserimento, che tale volume aggiuntivo può stare in aderenza all’edificio principale. Secondo il regime normativo previgente, quest’ultimo aspetto non era scontato e lasciava spazi interpretativi soprattutto in presenza di edifici con valenza storica, tipologica sui quali non erano ammesse alcune addizioni volumetriche, in quanto in grado di snaturare anche parzialmente la valenza del fabbricato. Al comma precedente, in perfetta sintonia con la legge statale, D.P.R. 380/2001, si mantiene la possibilità di effettuare con S.C.I.A. interventi di opere pertinenziali ad edificio principale, nel resede dello stesso, anche con volume aggiuntivo nel limite del 20% in termini percentuali aggiuntivi in rapporto al volume dello stesso fabbricato principale. Appare positivo in termini anche di chiarimento e di certezza del diritto, la precisazione di nuovo inserimento, che tale volume aggiuntivo può stare in aderenza all’edificio principale. Secondo il regime normativo previgente, quest’ultimo aspetto non era scontato e lasciava spazi interpretativi soprattutto in presenza di edifici con valenza storica, tipologica sui quali non erano ammesse alcune addizioni volumetriche, in quanto in grado di snaturare anche parzialmente la valenza del fabbricato.

45 45 Art. 79 L.R. 1/2005 135 L.R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S.C.I.A. sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.Non sono computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definitodall’articolo 55, comma 2, lettera b). e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale. Non sono computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definitodall’articolo 55, comma 2, lettera b). Altra precisazione importante che introduce la parte aggiunta dalla normativa è che la verifica della percentuale volumetrica del 20% in rapporto all’edificio principale è effettuata non in termini fisici, ma come appare più logico secondo il conteggio volumetrico stabilito dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio. Interessante appare anche la parte di nuovo inserimento relativa alla possibilità di effettuare la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale; ciò appare giusto in quanto questo opera nell’indirizzo generale di cercare di ridurre il consumo di suolo. Altro aspetto significativo è stata eliminata la possibilità di effettuare all’interno dei centri abitati, autorimesse pertinenziali in deroga agli indici di fabbricabilità fondiaria. Altra precisazione importante che introduce la parte aggiunta dalla normativa è che la verifica della percentuale volumetrica del 20% in rapporto all’edificio principale è effettuata non in termini fisici, ma come appare più logico secondo il conteggio volumetrico stabilito dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio. Interessante appare anche la parte di nuovo inserimento relativa alla possibilità di effettuare la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale; ciò appare giusto in quanto questo opera nell’indirizzo generale di cercare di ridurre il consumo di suolo. Altro aspetto significativo è stata eliminata la possibilità di effettuare all’interno dei centri abitati, autorimesse pertinenziali in deroga agli indici di fabbricabilità fondiaria.

46 46 IL NUOVO QUADRO DEI TITOLI EDILIZI DELLA L.R. 65/2014 Opere sottoposte obbligatoriamente al Permesso di Costruire - Nuova edificazione - Manufatti o mezzi mobili per usi diversi - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Infrastrutture ed impianti anche per pubblici servizi con trasformazione in via permanente di suolo inedificato - Depositi merci o materiali per la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto che comporti l’esecuzione di lavori con trasformazione permanente del suolo - Ristrutturazione urbanistica - Sostituzione edilizia - Piscine ed impianti sportivi che incidono sulle risorse essenziali del territorio, salva l’ipotesi di utilizzo della S.C.I.A. ove non incidenti sulle risorse essenziali del territorio - Nuova edificazione - Manufatti o mezzi mobili per usi diversi - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Infrastrutture ed impianti anche per pubblici servizi con trasformazione in via permanente di suolo inedificato - Depositi merci o materiali per la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto che comporti l’esecuzione di lavori con trasformazione permanente del suolo - Ristrutturazione urbanistica - Sostituzione edilizia - Piscine ed impianti sportivi che incidono sulle risorse essenziali del territorio, salva l’ipotesi di utilizzo della S.C.I.A. ove non incidenti sulle risorse essenziali del territorio Opere sottoposte obbligatoriamente alla S.C.I.A. - Cambi d’uso in assenza di opere, salvo quelli in Attività Edilizia Libera - Demolizioni di edifici non contestuali a ricostruzione - Occupazioni di suolo senza trasformazione permanente -Interventi di manutenzione straordinaria con opere strutturali - Installazione di serre e manufatti aziendali - Installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale - Installazione di manufatti per l’attività venatoria - Opere individuate dal piano antincendi boschivi - Cambi d’uso in assenza di opere, salvo quelli in Attività Edilizia Libera - Demolizioni di edifici non contestuali a ricostruzione - Occupazioni di suolo senza trasformazione permanente -Interventi di manutenzione straordinaria con opere strutturali - Installazione di serre e manufatti aziendali - Installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale - Installazione di manufatti per l’attività venatoria - Opere individuate dal piano antincendi boschivi Opere per le quali può essere utilizzato facoltativamente il P.d.C. o la S.C.I.A. P.d.C. con alternativa SCIA -Addizioni volumetriche agli edifici esistenti - Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva - - Interventi di demolizione e fedele ricostruzione con stessi materiali o analoghi - Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione a parità volumetrica e sagoma diversa - Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili sottoposti ai vincoli di cui al codice a parità volumetrica stessa sagoma - Il ripristino di edifici o parti essi, crollati o demoliti senza modifica di sagoma in area a vincolo codice SCIA con alternativa P.d.C. SCIA con alternativa P.d.C. Interventi di restauro e risanamento conservativo - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa - Interventi pertinenziali P.d.C. con alternativa SCIA -Addizioni volumetriche agli edifici esistenti - Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva - - Interventi di demolizione e fedele ricostruzione con stessi materiali o analoghi - Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione a parità volumetrica e sagoma diversa - Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili sottoposti ai vincoli di cui al codice a parità volumetrica stessa sagoma - Il ripristino di edifici o parti essi, crollati o demoliti senza modifica di sagoma in area a vincolo codice SCIA con alternativa P.d.C. SCIA con alternativa P.d.C. Interventi di restauro e risanamento conservativo - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa - Interventi pertinenziali

47 47 LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA La “manutenzione straordinaria” novellata che consente il frazionamento o l’accorpamento con aumento delle unità immobiliari, in assenza di opere strutturali è sottoposta al regime dell’ “attività edilizia libera” La legge n° 164/2014 “sblocca Italia”, art. 17 comma 1, lett. c), punto 1, ha modificato il D.P.R. 380, art. 6 (L), disciplinante l’attività edilizia libera, in particolare il comma 2, lettera a), relativo alla manutenzione straordinaria rientrante in tale regime. La legge n° 164/2014 “sblocca Italia”, art. 17 comma 1, lett. c), punto 1, ha modificato il D.P.R. 380, art. 6 (L), disciplinante l’attività edilizia libera, in particolare il comma 2, lettera a), relativo alla manutenzione straordinaria rientrante in tale regime. La L.R. 65 ha recepito le norme sovraordinate della legge nazionale, introducendo lievi modifiche, rispetto alle stesse. La L.R. 65 ha recepito le norme sovraordinate della legge nazionale, introducendo lievi modifiche, rispetto alle stesse. Riportiamo a seguire in sovrapposto il testo previgente art. 80 della L.R. 1/2005 ed il vigente art. 136 della L.R. 65/2014 che disciplinano la categoria di intervento della manutenzione straordinaria che rientra nell’attività edilizia libera, dove in blù è rappresentata la parte invariata, in rosso quella di nuovo inserimento e giallo barrata la parte stralciata: Riportiamo a seguire in sovrapposto il testo previgente art. 80 della L.R. 1/2005 ed il vigente art. 136 della L.R. 65/2014 che disciplinano la categoria di intervento della manutenzione straordinaria che rientra nell’attività edilizia libera, dove in blù è rappresentata la parte invariata, in rosso quella di nuovo inserimento e giallo barrata la parte stralciata: Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79,comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime” “ Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79, comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime” La legge n° 164/2014 “sblocca Italia”, art. 17 comma 1, lett. c), punto 1, ha modificato il D.P.R. 380, art. 6 (L), disciplinante l’attività edilizia libera, in particolare il comma 2, lettera a), relativo alla manutenzione straordinaria rientrante in tale regime. La legge n° 164/2014 “sblocca Italia”, art. 17 comma 1, lett. c), punto 1, ha modificato il D.P.R. 380, art. 6 (L), disciplinante l’attività edilizia libera, in particolare il comma 2, lettera a), relativo alla manutenzione straordinaria rientrante in tale regime. La L.R. 65 ha recepito le norme sovraordinate della legge nazionale, introducendo lievi modifiche, rispetto alle stesse. La L.R. 65 ha recepito le norme sovraordinate della legge nazionale, introducendo lievi modifiche, rispetto alle stesse. Riportiamo a seguire in sovrapposto il testo previgente art. 80 della L.R. 1/2005 ed il vigente art. 136 della L.R. 65/2014 che disciplinano la categoria di intervento della manutenzione straordinaria che rientra nell’attività edilizia libera, dove in blù è rappresentata la parte invariata, in rosso quella di nuovo inserimento e giallo barrata la parte stralciata: Riportiamo a seguire in sovrapposto il testo previgente art. 80 della L.R. 1/2005 ed il vigente art. 136 della L.R. 65/2014 che disciplinano la categoria di intervento della manutenzione straordinaria che rientra nell’attività edilizia libera, dove in blù è rappresentata la parte invariata, in rosso quella di nuovo inserimento e giallo barrata la parte stralciata: Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79,comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime” “ Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79, comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime”

48 48 La “manutenzione straordinaria” novellata che consente il frazionamento o l’accorpamento con aumento delle unità immobiliari, in assenza di opere strutturali è sottoposta al regime dell’ “attività edilizia libera” Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79,comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio,non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime” “Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79, comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime” Il legislatore regionale, in coerenza con la nuova definizione di “manutenzione straordinaria” indicata nelle opere sottoposte a S.C.I.A. (art. 135 comma 2 lettera b) della L.R. 65/2014), che può determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, modifica l’art. 136 comma 2 lettera a) che disciplina l’intervento di manutenzione straordinaria sottoposto al regime dell’ attività edilizia libera, eliminandone le originarie limitazioni. Il legislatore regionale, in coerenza con la nuova definizione di “manutenzione straordinaria” indicata nelle opere sottoposte a S.C.I.A. (art. 135 comma 2 lettera b) della L.R. 65/2014), che può determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, modifica l’art. 136 comma 2 lettera a) che disciplina l’intervento di manutenzione straordinaria sottoposto al regime dell’ attività edilizia libera, eliminandone le originarie limitazioni. Tutte le opere di manutenzione straordinaria, che secondo la nuova definizione possono determinare il frazionamento delle unità immobiliari e quindi l’incremento del carico urbanistico, in assenza di opere strutturali rientrano fra le opere di “attività edilizia libera” e sono sottoposte alla comunicazione dell’avente titolo, corredata della relazione asseverata di un tecnico abilitato; in precedenza in Toscana erano sottoposte a SCIA. Tutte le opere di manutenzione straordinaria, che secondo la nuova definizione possono determinare il frazionamento delle unità immobiliari e quindi l’incremento del carico urbanistico, in assenza di opere strutturali rientrano fra le opere di “attività edilizia libera” e sono sottoposte alla comunicazione dell’avente titolo, corredata della relazione asseverata di un tecnico abilitato; in precedenza in Toscana erano sottoposte a SCIA. La condizione determinante, per rientrare nella procedura della comunicazione prevista nell’attività edilizia libera è quella che l’intervento non riguardi parti strutturali dell’edificio, in quest’ultimo caso l’intervento di manutenzione straordinaria, viene sottoposto al titolo edilizio superiore della S.C.I.A.. La condizione determinante, per rientrare nella procedura della comunicazione prevista nell’attività edilizia libera è quella che l’intervento non riguardi parti strutturali dell’edificio, in quest’ultimo caso l’intervento di manutenzione straordinaria, viene sottoposto al titolo edilizio superiore della S.C.I.A.. Il legislatore regionale, in coerenza con la nuova definizione di “manutenzione straordinaria” indicata nelle opere sottoposte a S.C.I.A. (art. 135 comma 2 lettera b) della L.R. 65/2014), che può determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, modifica l’art. 136 comma 2 lettera a) che disciplina l’intervento di manutenzione straordinaria sottoposto al regime dell’ attività edilizia libera, eliminandone le originarie limitazioni. Il legislatore regionale, in coerenza con la nuova definizione di “manutenzione straordinaria” indicata nelle opere sottoposte a S.C.I.A. (art. 135 comma 2 lettera b) della L.R. 65/2014), che può determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, modifica l’art. 136 comma 2 lettera a) che disciplina l’intervento di manutenzione straordinaria sottoposto al regime dell’ attività edilizia libera, eliminandone le originarie limitazioni. Tutte le opere di manutenzione straordinaria, che secondo la nuova definizione possono determinare il frazionamento delle unità immobiliari e quindi l’incremento del carico urbanistico, in assenza di opere strutturali rientrano fra le opere di “attività edilizia libera” e sono sottoposte alla comunicazione dell’avente titolo, corredata della relazione asseverata di un tecnico abilitato; in precedenza in Toscana erano sottoposte a SCIA. Tutte le opere di manutenzione straordinaria, che secondo la nuova definizione possono determinare il frazionamento delle unità immobiliari e quindi l’incremento del carico urbanistico, in assenza di opere strutturali rientrano fra le opere di “attività edilizia libera” e sono sottoposte alla comunicazione dell’avente titolo, corredata della relazione asseverata di un tecnico abilitato; in precedenza in Toscana erano sottoposte a SCIA. La condizione determinante, per rientrare nella procedura della comunicazione prevista nell’attività edilizia libera è quella che l’intervento non riguardi parti strutturali dell’edificio, in quest’ultimo caso l’intervento di manutenzione straordinaria, viene sottoposto al titolo edilizio superiore della S.C.I.A.. La condizione determinante, per rientrare nella procedura della comunicazione prevista nell’attività edilizia libera è quella che l’intervento non riguardi parti strutturali dell’edificio, in quest’ultimo caso l’intervento di manutenzione straordinaria, viene sottoposto al titolo edilizio superiore della S.C.I.A..

49 49 ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA - LE NOVITA’ DELLA L.R.T. 65/2014 RELATIVAMENTE AD EDIFICI ADIBITI AD USO NON RESIDENZIALE L.R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” La legge regionale n° 65 recepisce con modifiche il D.P.R. 380 modificato dal L. n. 134/2012 e recentemente dalla legge “sblocca-Italia” ed all’art. 136, comma 2 ed introduce per la prima volta, in maniera completamente nuova la disciplina dell’attività edilizia libera per quanto riguarda i fabbricati adibiti ad un uso di esercizio d’impresa, introducendo anche elementi di chiarezza La legge regionale n° 65 recepisce con modifiche il D.P.R. 380 modificato dal L. n. 134/2012 e recentemente dalla legge “sblocca-Italia” (ha escluso gli interventi strutturali) ed all’art. 136, comma 2 ed introduce per la prima volta, in maniera completamente nuova la disciplina dell’attività edilizia libera per quanto riguarda i fabbricati adibiti ad un uso di esercizio d’impresa, introducendo anche elementi di chiarezza L.R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). L.R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

50 L.R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” non riguardino le parti strutturali dell’edificio con esclusione […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). L.R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” non riguardino le parti strutturali dell’edificio con esclusione […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). Il legislatore regionale, nel recepimento puntuale dei contenuti sostanziali della legge nazionale, con particolare riferimento all’esclusione nella fattispecie di interventi di carattere strutturale introduce ulteriori elementi di semplificazione e chiarezza. Infatti per quanto attiene alla destinazione “esercizio di impresa”, stabilisce che è da intendersi tutte le destinazioni d’uso, nel senso più generale ed omnicomprensivo, con la sola esclusione della destinazione d’uso residenziale ed a seguire stabilisce inoltre l’esclusione da tale fattispecie, di alcune opere e precisamente: Il legislatore regionale, nel recepimento puntuale dei contenuti sostanziali della legge nazionale, con particolare riferimento all’esclusione nella fattispecie di interventi di carattere strutturale, introduce ulteriori elementi di semplificazione e chiarezza. Infatti per quanto attiene alla destinazione “esercizio di impresa”, stabilisce che è da intendersi tutte le destinazioni d’uso, nel senso più generale ed omnicomprensivo, con la sola esclusione della destinazione d’uso residenziale ed a seguire stabilisce inoltre l’esclusione da tale fattispecie, di alcune opere e precisamente: 1) Tutti gli interventi edilizi su fabbricati esistenti, che configurino opere penalmente rilevanti, tali da rientrare nella fattispecie definita dalla legge statale, D.P.R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c). L’esclusione dall’attività edilizia libera, delle opere penalmente rilevanti appare giusta sotto il profilo giuridico, in quanto un’opera giuridicamente liberalizzata sotto il profilo sostanziale del procedimento, qualificabile di “manutenzione straordinaria” e sottoposta a semplice comunicazione, non può essere un intervento edilizio sottoposto al regime penale in caso di assenza di comunicazione o nel caso di realizzazione in difformità dalla stessa. L’esclusione dall’attività edilizia libera, delle opere penalmente rilevanti appare giusta sotto il profilo giuridico, in quanto un’opera giuridicamente liberalizzata sotto il profilo sostanziale del procedimento, qualificabile di “manutenzione straordinaria” e sottoposta a semplice comunicazione, non può essere un intervento edilizio sottoposto al regime penale in caso di assenza di comunicazione o nel caso di realizzazione in difformità dalla stessa. Tale disposizione, di cui D.P.R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c) peraltro è stata oggetto di modifica proprio per effetto della legge “sblocca- Italia”, che coerentemente con la nuova definizione della manutenzione straordinaria, ha escluso dalle opere penalmente rilevanti, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incremento di unità immobiliari. Tale disposizione, di cui D.P.R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c) peraltro è stata oggetto di modifica proprio per effetto della legge “sblocca- Italia”, che coerentemente con la nuova definizione della manutenzione straordinaria, ha escluso dalle opere penalmente rilevanti, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incremento di unità immobiliari. Quanto sopra, afferma implicitamente che per rientrare nel regime dell’attività edilizia libera deve trattarsi di opere edilizie non penalmente rilevanti, fra le quali rientra il frazionamento di una unità immobiliare in assenza di opere di modifica esterna Quanto sopra, afferma implicitamente che per rientrare nel regime dell’attività edilizia libera deve trattarsi di opere edilizie non penalmente rilevanti, fra le quali rientra il frazionamento di una unità immobiliare in assenza di opere di modifica esterna Il legislatore regionale, nel recepimento puntuale dei contenuti sostanziali della legge nazionale, con particolare riferimento all’esclusione nella fattispecie di interventi di carattere strutturale introduce ulteriori elementi di semplificazione e chiarezza. Infatti per quanto attiene alla destinazione “esercizio di impresa”, stabilisce che è da intendersi tutte le destinazioni d’uso, nel senso più generale ed omnicomprensivo, con la sola esclusione della destinazione d’uso residenziale ed a seguire stabilisce inoltre l’esclusione da tale fattispecie, di alcune opere e precisamente: Il legislatore regionale, nel recepimento puntuale dei contenuti sostanziali della legge nazionale, con particolare riferimento all’esclusione nella fattispecie di interventi di carattere strutturale, introduce ulteriori elementi di semplificazione e chiarezza. Infatti per quanto attiene alla destinazione “esercizio di impresa”, stabilisce che è da intendersi tutte le destinazioni d’uso, nel senso più generale ed omnicomprensivo, con la sola esclusione della destinazione d’uso residenziale ed a seguire stabilisce inoltre l’esclusione da tale fattispecie, di alcune opere e precisamente: 1) Tutti gli interventi edilizi su fabbricati esistenti, che configurino opere penalmente rilevanti, tali da rientrare nella fattispecie definita dalla legge statale, D.P.R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c). L’esclusione dall’attività edilizia libera, delle opere penalmente rilevanti appare giusta sotto il profilo giuridico, in quanto un’opera giuridicamente liberalizzata sotto il profilo sostanziale del procedimento, qualificabile di “manutenzione straordinaria” e sottoposta a semplice comunicazione, non può essere un intervento edilizio sottoposto al regime penale in caso di assenza di comunicazione o nel caso di realizzazione in difformità dalla stessa. L’esclusione dall’attività edilizia libera, delle opere penalmente rilevanti appare giusta sotto il profilo giuridico, in quanto un’opera giuridicamente liberalizzata sotto il profilo sostanziale del procedimento, qualificabile di “manutenzione straordinaria” e sottoposta a semplice comunicazione, non può essere un intervento edilizio sottoposto al regime penale in caso di assenza di comunicazione o nel caso di realizzazione in difformità dalla stessa. Tale disposizione, di cui D.P.R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c) peraltro è stata oggetto di modifica proprio per effetto della legge “sblocca- Italia”, che coerentemente con la nuova definizione della manutenzione straordinaria, ha escluso dalle opere penalmente rilevanti, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incremento di unità immobiliari. Tale disposizione, di cui D.P.R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c) peraltro è stata oggetto di modifica proprio per effetto della legge “sblocca- Italia”, che coerentemente con la nuova definizione della manutenzione straordinaria, ha escluso dalle opere penalmente rilevanti, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incremento di unità immobiliari. Quanto sopra, afferma implicitamente che per rientrare nel regime dell’attività edilizia libera deve trattarsi di opere edilizie non penalmente rilevanti, fra le quali rientra il frazionamento di una unità immobiliare in assenza di opere di modifica esterna Quanto sopra, afferma implicitamente che per rientrare nel regime dell’attività edilizia libera deve trattarsi di opere edilizie non penalmente rilevanti, fra le quali rientra il frazionamento di una unità immobiliare in assenza di opere di modifica esterna

51 51 focus sulle opere sottoposte al regime penale, non ammesse nel regime dell’attività edilizia libera focus sulle opere sottoposte al regime penale, non ammesse nel regime dell’attività edilizia libera La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

52 52 FOCUS SULLE OPERE PENALMENTE RILEVANTI NON AMMESSE NEL REGIME DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA D.P.R. 380/2001- Art. 10 (L)comma 1 lettera c) - Interventi di ristrutturazione edilizia “pesanti” sottoposti al titolo D.I.A. alternativo al P.d.C. e penalmente rilevanti (caso di sanatoria occorre p.d.c e non attest. di conf.) D.P.R. 380/2001- Art. 10 (L) comma 1 lettera c) - Interventi di ristrutturazione edilizia “pesanti” sottoposti al titolo D.I.A. alternativo al P.d.C. e penalmente rilevanti (caso di sanatoria occorre p.d.c e non attest. di conf.) Riportiamo la disposizione normativa in stato “sovrapposto“ dove: Riportiamo la disposizione normativa in stato “sovrapposto“ dove: - in colore nero è riportata la parte non variata; - in colore rosso è riportata la parte di nuovo inserimento per effetto del D.L. 133/2014 “sblocca Italia”; - in giallo barrato la parte eliminata dalla legge “sblocca-Italia”; - in colore verde la parte inserita per effetto della L. 98/2013 (legge del fare). La disposizione si compone di due parti, collegate da una “e” che significa che per il verificarsi della fattispecie devono essere soddisfatte entrambe. La disposizione si compone di due parti, collegate da una “e” che significa che per il verificarsi della fattispecie devono essere soddisfatte entrambe. Riportiamo la disposizione normativa in stato “sovrapposto“ dove: Riportiamo la disposizione normativa in stato “sovrapposto“ dove: - in colore nero è riportata la parte non variata; - in colore rosso è riportata la parte di nuovo inserimento per effetto del D.L. 133/2014 “sblocca Italia”; - in giallo barrato la parte eliminata dalla legge “sblocca-Italia”; - in colore verde la parte inserita per effetto della L. 98/2013 (legge del fare). La disposizione si compone di due parti, collegate da una “e” che significa che per il verificarsi della fattispecie devono essere soddisfatte entrambe. La disposizione si compone di due parti, collegate da una “e” che significa che per il verificarsi della fattispecie devono essere soddisfatte entrambe. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

53 L.R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” con esclusione […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). L.R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” con esclusione […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). 2) Ovviamente sono esclusi gli interventi edilizi che comportano modifiche della superficie coperta preesistente, in quanto questo è uno dei presupposti essenziali per configurare tale fattispecie di opere. Da notare, come il legislatore imponga negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, non già il rispetto del limite volumetrico bensì quello della superficie coperta, ciò perche opera nell’indirizzo del contenimento del consumo di suolo quale principale mission, che sarebbe violata nel caso di ampliamenti di edifici. 2) Ovviamente sono esclusi gli interventi edilizi che comportano modifiche della superficie coperta preesistente, in quanto questo è uno dei presupposti essenziali per configurare tale fattispecie di opere. Da notare, come il legislatore imponga negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, non già il rispetto del limite volumetrico bensì quello della superficie coperta, ciò perche opera nell’indirizzo del contenimento del consumo di suolo quale principale mission, che sarebbe violata nel caso di ampliamenti di edifici. 3) Il legislatore esclude poi gli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale e questo appare logico, giusto e coerente, perché tale destinazione d’uso è esclusa da tale fattispecie di opere. Infatti, non dimentichiamo che questo regime di opere particolarmente semplificato e facilitato, ha la finalità di favorire l’attività delle imprese che costituiscono il fulcro principale su cui operare per cercare di riscattarsi dalla crisi economica. 3)Infine sono esclusi da questa fattispecie gli i interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. Anche questa limitazione è da ritenersi giustificata, infatti questo regime di liberalizzazione che ammette qualsiasi tipo di intervento edilizio all’ interno di un organismo edilizio, ivi compreso il cambio di destinazione d’uso con esclusione della destinazione residenziale ed il frazionamento di unità immobiliari, potrebbe arrecare pregiudizio a fabbricati di valore sottoposti ad un regime di tutela con la prescrizione dell’intervento massimo del restauro e risanamento conservativo. 3) Infine sono esclusi da questa fattispecie gli i interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. Anche questa limitazione è da ritenersi giustificata, infatti questo regime di liberalizzazione che ammette qualsiasi tipo di intervento edilizio all’ interno di un organismo edilizio, ivi compreso il cambio di destinazione d’uso con esclusione della destinazione residenziale ed il frazionamento di unità immobiliari, potrebbe arrecare pregiudizio a fabbricati di valore sottoposti ad un regime di tutela con la prescrizione dell’intervento massimo del restauro e risanamento conservativo.

54 54 Il TITOLO EDILIZIO DA APPLICARE PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN ASSENZA DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO Destinazione residenziale residenzialeDestinazione Occorre sempre la S.C.I.A. Tutte le destinazioni non residenziali S.C.I.A.S.C.I.A. Attività Edilizia Libera Nel caso si realizzino modifiche esterne dell’edificio (esempio apertura e/o chiusura di finestre) Interventi strutturali (deposito pratica sismica) Opere penalmente rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, co. 1, lett. c), del d.p.r. 380/2001; Opere penalmente rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, co. 1, lett. c), del d.p.r. 380/2001; (esempio cambi d’uso zona “A”) Interventi comportanti modifiche della superficie coperta preesistente del fabbricato Interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale Interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo Tutte le opere che NON rientrano nella destinazione residenziale e se rientrano nella destinazione non residenziale non rientrano nell’obbligo della S.C.I.A. “g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c).” “g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c).”

55 1) Attività Edilizia Libera per la quale non occorre nessun adempimento - art. 136 comma 1 della L.R. 65/2014 2) Attività Edilizia Libera sottoposta a sola comunicazione dell’avente titolo - art. 136 comma 2 lettera b), c), d), e), f) della L.R. 65/2014 3) Attività Edilizia Libera che necessita di comunicazione e di relazione asseverata del professionista - art. 136 comma 2 lettera a), g) della L.R. 65/2014 4) S.C.I.A. in forma ordinaria con inizio immediato dei lavori ed abilitante interventi di ristrutturazione edilizia conservativa ed altri lavori rispetto di sagoma - art. 135 della L.R. 65/2014) 5) S.C.I.A alternativa al permesso di costruire con inizio immediato dei lavori abilitante interventi edilizi di ristrutturazione ricostruttiva ed addizioni volumetriche - art. 134 comma 1 lettera g) ed h) 6) S.C.I.A. con inizio dei lavori differito nel tempo a seguito di acquisizione di tutti gli atti di assenso a cura dello sportello unico (art. 147 della L.R. n° 65/2014) 7) S.C.I.A abilitante interventi di variante in corso d’opera con il rispetto della sagoma in zona vincolata - art. 143 comma b) della L.R. 65/2014 8) Permesso di costruire con possibilità di utilizzare l’istituto del silenzio assenso in area non vincolata - art. 142 comma 13 della L.R. 65/2014 9) I S.C.I.A. abilitante lavori di ristrutturazione edilizia ricostruttiva nel rispetto della sagoma in area a vincolo – art. 134 comma 1 punto 3 della L.R. 65/2014 10) Permesso di costruire con silenzio rifiuto in area a vincolo con diniego acquisito mediante conferenza dei servizi - art. 142 comma 13 della L.R. 65/2014 11) Permesso di costruire alternativo alla S.C.I.A. per opere di ristrutturazione conservativa – art. 135 comma 2 della L.R. 65/2014 12) P.A.S. per gli impianti di energia rinnovabile - art. 6 del D.lgs. 03.03.2011 n° 28 13) Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n° 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche per installazione di apparati con tecnologia UMTS, ecc 14) D.I.A. ai sensi dell’art. 87 bis del D.lgs. n° 259/2003 (per infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ecc.) 15) Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia – art. 137 della L.R. 65/2014 16) Comunicazione tardiva inizio lavori attività edilizia libera – art. 136 comma 6 della L.R. 65/2014 17) Permesso di costruire in sanatoria – art. 209 della L.R. 65/2014 18) Attestazione di conformità in sanatoria - art. 209 della L.R. 65/2014 NUOVO QUADRO DELLE MODALITA’ ABILITATIVE IN TOSCANA N° 18

56 3) Attività Edilizia Libera con comunicazione e rela.assev. 1) Attività Edilizia Libera senza alcun adempimento 17) P.d.C. in sanatoria 13) Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del Dlgs. 259/2003 6) SCIA con inizio lavori differito pareri a cura S.U.E. 12) P.A.S. Procedura abilitativa semplificata 8) P.d.C. con silenzio assenso 10) P.d.C. con silenzio rifiuto 9) SCIA con rispetto sagoma in area a vincolo 15) Opere, interventi privi di rilevanza edilizia 15) Opere, interventi privi di rilevanza edilizia 2) Attività Edilizia Libera con obbligo di comunicazione 7) SCIA variante rispetto sagoma area vincolata 18) Attestazione di conformità in sanatoria 16) Comunicazione tardiva edilizia libera 14) D.I.A. ai sensi dell’art. 87-bis del D.lgs. 259/2003 11) P.d.C. alternativo alla S.C.I.A. 4) S.C.I.A. con rispetto di sagoma 5) S.C.I.A. fuori sagoma

57 CON LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE, SI E’ DETERMINATO UN MOLTIPLICARSI DEL NUMERO DEI TITOLI EDILIZI Anno 2001 D.P.R. 380/2001 Anno 2015 n°4 modalità abilitative n°18 modalità abilitative Sotto questo punto di vista, il legislatore nel perseguire un intento di semplificazione, ha ottenuto il risultato contrario 57 La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

58 58 LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI D.P.R. 380/2001 art. 22 (L) comma 2 realizzabili mediante D.I.A., le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai sensi dell’art.– “Interventi subordinati a D.I.A. ”2. Sono, altresì, realizzabili mediante D.I.A., le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. L.R. 1/2005 art. 83 comma 12 varianti in corso d’opera, con le stesse condizioni, da segnalare con la fine lavori, Il legislatore regionale, aveva ripreso il suddetto concetto, ed aveva la possibilità di effettuare varianti in corso d’opera, con le stesse condizioni, da segnalare con la fine lavori, escludendo espresso richiamo a varianti ai permessi di costruire. (Riporta la dizione: “Alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni dei permessi di costruire”). L.R. n° 40 del 2009 art. 58 L.R. n° 40 del 2009 art. 58 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”. Si stabiliva:“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”.

59 59 LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA EFFETTUABILI CON S.C.I.A. LA LEGGE REGIONALE TOSCANA N° 1/2005 ora L.R. 65/2014 Con S.C.I.A. Varianti a Permessi di costruire  l’art. 79, comma “e” della L.R. 1/2005 ora art. 135 comma 3 della L.R. 65/2014 letteralmente cita: “3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005, art. 143 L.R. 65/2014 sono altresì realizzabili mediante S.C.I.A., le varianti ai permessi di costruire previa sospensione dei lavori, aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.” “3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005, art. 143 L.R. 65/2014 sono altresì realizzabili mediante S.C.I.A., le varianti ai permessi di costruire previa sospensione dei lavori, aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”  l’art. 79, comma “e” della L.R. 1/2005 ora art. 135 comma 3 della L.R. 65/2014 letteralmente cita: “3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005, art. 143 L.R. 65/2014 sono altresì realizzabili mediante S.C.I.A., le varianti ai permessi di costruire previa sospensione dei lavori, aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.” “3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005, art. 143 L.R. 65/2014 sono altresì realizzabili mediante S.C.I.A., le varianti ai permessi di costruire previa sospensione dei lavori, aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.” Varianti a S.C.I.A.  l’art. 84 comma 5 della L.R. 1/2005 “Disciplina della SCIA” ora art. 145 comma 5 della L.R. 65/2014 letteralmente cita:  l’art. 84 comma 5 della L.R. 1/2005 “Disciplina della SCIA” (novellato dalla L.R. 69/2012) ora art. 145 comma 5 della L.R. 65/2014 letteralmente cita: “..Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’art. 83 bis L.R. 1/2005 comma 1 ora all’art. 143 della L.R. 65/2014, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario”  l’art. 84 comma 5 della L.R. 1/2005 “Disciplina della SCIA” ora art. 145 comma 5 della L.R. 65/2014 letteralmente cita:  l’art. 84 comma 5 della L.R. 1/2005 “Disciplina della SCIA” (novellato dalla L.R. 69/2012) ora art. 145 comma 5 della L.R. 65/2014 letteralmente cita: “..Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’art. 83 bis L.R. 1/2005 comma 1 ora all’art. 143 della L.R. 65/2014, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario” In Toscana si fanno con SCIA - VARIANTI a P.d.C. e S.C.I.A. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

60 60 LE LEGGI “DEL FARE” e “SBLOCCA-ITALIA” HANNO INTRODOTTO SEMPLIFICAZIONI NELLA DISCIPLINA DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA L’art. 30 comma 1 lettera e) della legge n° 98/2013 “legge del fare”, modifica l’art. 22, comma 2, del D.P.R. 380/2001, dopo le parole “non alterano la sagoma dell’edificio” sono aggiunte le parole seguenti “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni”. L’art. 30 comma 1 lettera e) della legge n° 98/2013 “legge del fare”, modifica l’art. 22, comma 2, del D.P.R. 380/2001, dopo le parole “non alterano la sagoma dell’edificio” sono aggiunte le parole seguenti “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni”. La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” sostituisce la D.I.A. con la S.C.I.A.. La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” sostituisce la D.I.A. con la S.C.I.A.. L’art. 30 comma 1 lettera e) della legge n° 98/2013 “legge del fare”, modifica l’art. 22, comma 2, del D.P.R. 380/2001, dopo le parole “non alterano la sagoma dell’edificio” sono aggiunte le parole seguenti “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni”. L’art. 30 comma 1 lettera e) della legge n° 98/2013 “legge del fare”, modifica l’art. 22, comma 2, del D.P.R. 380/2001, dopo le parole “non alterano la sagoma dell’edificio” sono aggiunte le parole seguenti “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni”. La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” sostituisce la D.I.A. con la S.C.I.A.. La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” sostituisce la D.I.A. con la S.C.I.A.. Il testo dell’art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, novellato è il seguente indicato in sovrapposto, dove in rosso si indicano le novità della L. 98/2013 (legge del fare) ed in verde della L. 164/2014 (sblocca-italia) ed in giallo le parti eliminate: “D.P.R. 380/2001 - Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività Segnalazione d’Inizio attività. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante D.I.A. S.C.I.A. le varianti a P.d.C. che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali D.I.A. S.C.I.A. costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori”. Il testo dell’art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, novellato è il seguente indicato in sovrapposto, dove in rosso si indicano le novità della L. 98/2013 (legge del fare) ed in verde della L. 164/2014 (sblocca-italia) ed in giallo le parti eliminate: “D.P.R. 380/2001 - Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività Segnalazione d’Inizio attività. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante D.I.A. S.C.I.A. le varianti a P.d.C. che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali D.I.A. S.C.I.A. costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori”. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

61 61 L. 98-2013 - SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NELLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI L’art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, disciplina le varianti in corso d’opera, da sottoporre al titolo semplificato della S.C.I.A., ed in perfetta coerenza con la sovracitata norma, che modifica il concetto di ristrutturazione, ammette la modifica di sagoma, anche per le varianti in corso d’opera da realizzare mediante S.C.I.A.. L’art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, disciplina le varianti in corso d’opera, da sottoporre al titolo semplificato della S.C.I.A., ed in perfetta coerenza con la sovracitata norma, che modifica il concetto di ristrutturazione, ammette la modifica di sagoma, anche per le varianti in corso d’opera da realizzare mediante S.C.I.A.. Infatti si inserisce la possibilità di effettuare varianti ai titoli edilizi mediante il titolo della S.C.I.A., anche nel caso di variazioni di sagoma, rimanendo l’obbligo del rispetto della sagoma nel caso di interventi da realizzare in area sottoposta al rispetto del vincolo del d.lgs. n° 42/2004 (codice dei Beni Culturali e Paesaggistici). Infatti si inserisce la possibilità di effettuare varianti ai titoli edilizi mediante il titolo della S.C.I.A., anche nel caso di variazioni di sagoma, rimanendo l’obbligo del rispetto della sagoma nel caso di interventi da realizzare in area sottoposta al rispetto del vincolo del d.lgs. n° 42/2004 (codice dei Beni Culturali e Paesaggistici). L’art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, disciplina le varianti in corso d’opera, da sottoporre al titolo semplificato della S.C.I.A., ed in perfetta coerenza con la sovracitata norma, che modifica il concetto di ristrutturazione, ammette la modifica di sagoma, anche per le varianti in corso d’opera da realizzare mediante S.C.I.A.. L’art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, disciplina le varianti in corso d’opera, da sottoporre al titolo semplificato della S.C.I.A., ed in perfetta coerenza con la sovracitata norma, che modifica il concetto di ristrutturazione, ammette la modifica di sagoma, anche per le varianti in corso d’opera da realizzare mediante S.C.I.A.. Infatti si inserisce la possibilità di effettuare varianti ai titoli edilizi mediante il titolo della S.C.I.A., anche nel caso di variazioni di sagoma, rimanendo l’obbligo del rispetto della sagoma nel caso di interventi da realizzare in area sottoposta al rispetto del vincolo del d.lgs. n° 42/2004 (codice dei Beni Culturali e Paesaggistici). Infatti si inserisce la possibilità di effettuare varianti ai titoli edilizi mediante il titolo della S.C.I.A., anche nel caso di variazioni di sagoma, rimanendo l’obbligo del rispetto della sagoma nel caso di interventi da realizzare in area sottoposta al rispetto del vincolo del d.lgs. n° 42/2004 (codice dei Beni Culturali e Paesaggistici). La legge “del fare”, consente di effettuare varianti in corso d’opera, fuori dalle aree vincolate con variazione di sagoma, da assoggettarsi al titolo auto-dichiarato, con il solo obbligo di segnalazione prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mediante SCIA. La legge “del fare”, consente di effettuare varianti in corso d’opera, fuori dalle aree vincolate con variazione di sagoma, da assoggettarsi al titolo auto-dichiarato, con il solo obbligo di segnalazione prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mediante SCIA. Ciò significa che non c’è più l’obbligo della sospensione lavori e presentazione di titolo edilizio auto-dichiarato (SCIA), per varianti in corso d’opera con variazioni di sagoma, in aree non sottoposte a vincolo. Ciò significa che non c’è più l’obbligo della sospensione lavori e presentazione di titolo edilizio auto-dichiarato (SCIA), per varianti in corso d’opera con variazioni di sagoma, in aree non sottoposte a vincolo. La legge “del fare”, consente di effettuare varianti in corso d’opera, fuori dalle aree vincolate con variazione di sagoma, da assoggettarsi al titolo auto-dichiarato, con il solo obbligo di segnalazione prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mediante SCIA. La legge “del fare”, consente di effettuare varianti in corso d’opera, fuori dalle aree vincolate con variazione di sagoma, da assoggettarsi al titolo auto-dichiarato, con il solo obbligo di segnalazione prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mediante SCIA. Ciò significa che non c’è più l’obbligo della sospensione lavori e presentazione di titolo edilizio auto-dichiarato (SCIA), per varianti in corso d’opera con variazioni di sagoma, in aree non sottoposte a vincolo. Ciò significa che non c’è più l’obbligo della sospensione lavori e presentazione di titolo edilizio auto-dichiarato (SCIA), per varianti in corso d’opera con variazioni di sagoma, in aree non sottoposte a vincolo. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

62 62 LEGGE “sblocca Italia” - SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NELLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” modifica il D.P.R. 380/2001 art. 22 (L) con la seguente aggiunta: La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” modifica il D.P.R. 380/2001 art. 22 (L) con la seguente aggiunta: “2 bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.” “2 bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.” La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” modifica il D.P.R. 380/2001 art. 22 (L) con la seguente aggiunta: La L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” modifica il D.P.R. 380/2001 art. 22 (L) con la seguente aggiunta: “2 bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.” “2 bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.” Con l’introduzione della suddetta disposizione dela legge “sblocca italia”, relativa al comma 2 bis, si stabilisce un ulteriore forma di snellimento procedurale, consentendo di poter presentare a fine lavori una S.C.I.A. per segnalare varianti realizzate in corso d’opera per le quali sussistano le seguenti condizioni: Con l’introduzione della suddetta disposizione dela legge “sblocca italia”, relativa al comma 2 bis, si stabilisce un ulteriore forma di snellimento procedurale, consentendo di poter presentare a fine lavori una S.C.I.A. per segnalare varianti realizzate in corso d’opera per le quali sussistano le seguenti condizioni:  siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;  siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e dalle altre normative di settore;  non configurino variazione essenziale. Con l’introduzione della suddetta disposizione dela legge “sblocca italia”, relativa al comma 2 bis, si stabilisce un ulteriore forma di snellimento procedurale, consentendo di poter presentare a fine lavori una S.C.I.A. per segnalare varianti realizzate in corso d’opera per le quali sussistano le seguenti condizioni: Con l’introduzione della suddetta disposizione dela legge “sblocca italia”, relativa al comma 2 bis, si stabilisce un ulteriore forma di snellimento procedurale, consentendo di poter presentare a fine lavori una S.C.I.A. per segnalare varianti realizzate in corso d’opera per le quali sussistano le seguenti condizioni:  siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;  siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e dalle altre normative di settore;  non configurino variazione essenziale. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

63 63 REGIME SANZIONATORIO: QUANDO NON SONO CONTESTABILI LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA GIA’ REALIZZATE IN TOSCANA  Art. 142 L.R. 1/2005 ora art. 211 della L.R. 65/2014- Varianti in corso d'opera. 1.Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 143 commi 1 e 2 della L.R. 65/2014 1.Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 143 commi 1 e 2 della L.R. 65/2014 (varianti stato finale)  Art. 142 L.R. 1/2005 ora art. 211 della L.R. 65/2014- Varianti in corso d'opera. 1.Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 143 commi 1 e 2 della L.R. 65/2014 1.Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 143 commi 1 e 2 della L.R. 65/2014 (varianti stato finale) Non son contestabili come abuso edilizio, se pur accertate dagli organi di vigilanza, le varianti in corso d’opera rientranti nella fattispecie di cui all’art. 83 bis, comma 1 della L.R. 1/2005 ora art. 143 commi 1 e 2 della L.R. 65/2014 LEGGE 98/2013 “del fare” - Non sono contestabili come abuso edilizio, se pur accertate dagli organi di vigilanza, le varianti in corso d’opera fuori dalle aree a vincolo comportanti modifiche di sagoma. LEGGE 164/2014 “sblocca-Italia” – Non sono contestabili unicamente le opere realizzate in corso d’opera che non costituiscono varianti essenziali. LEGGE 164/2014 “sblocca-Italia” – Non sono contestabili unicamente le opere realizzate in corso d’opera che non costituiscono varianti essenziali. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

64 Art. 143 – Varianti in corso d’opera (ex-art. 83bis L.R.1/2005) Art. 143 – Varianti in corso d’opera (ex-art. 83bis L.R.1/2005) La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova …..Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) dette varianti siano conformi atti di governo del territorio… agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio urbanistici generali vigenti ai regolamenti edilizi vigenti e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; b) non comportino modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard; c) Non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio; d c) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelati ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’art. 149 del Codice medesimo dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 2. Art. 143 – Varianti in corso d’opera (ex-art. 83bis L.R.1/2005) Art. 143 – Varianti in corso d’opera (ex-art. 83bis L.R.1/2005) La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova …..Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) dette varianti siano conformi atti di governo del territorio… agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio urbanistici generali vigenti ai regolamenti edilizi vigenti e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; b) non comportino modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard; c) Non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio; d c) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelati ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’art. 149 del Codice medesimo dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 2.

65 65 LE NOVITA’ DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE n° 65 del 10.11.2014 Art. 143 – Varianti in corso d’opera Art. 143 – Varianti in corso d’opera La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova 2. Oltre a quelle di cui al comma 1, non comportano la sospensione dei relativi lavori le varianti in corso d’opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e che: a) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; b) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 3. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 183, determinato con riferimento alla data titolo abilitativo del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149, comma 1, e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo P.d.C. o della SCIA. Art. 143 – Varianti in corso d’opera Art. 143 – Varianti in corso d’opera La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova 2. Oltre a quelle di cui al comma 1, non comportano la sospensione dei relativi lavori le varianti in corso d’opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e che: a) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; b) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 3. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 183, determinato con riferimento alla data titolo abilitativo del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149, comma 1, e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo P.d.C. o della SCIA. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

66 66 LE NOVITA’ DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE n° 65 del 10.11.2014 L’art. 143 della L.R. 65/2014 avente ad oggetto “varianti in corso d’opera” afferma “non comportano la sospensione dei lavori le varianti in corso d’opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall’art. 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi…” Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali (ex art. 133 L.R.1/2005) Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali (ex art. 133 L.R.1/2005) La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 132196e134 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 132 196 e 134 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198 (Tolleranze 2%), costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale ovvero dagli atti di governo del territorio dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 5898 a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale ovvero dagli atti di governo del territorio oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 58 98; b) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore: 1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati; 2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati per la parte eccedente 300 metri quadrati; Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali (ex art. 133 L.R.1/2005) Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali (ex art. 133 L.R.1/2005) La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 132196e134 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 132 196 e 134 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198 (Tolleranze 2%), costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale ovvero dagli atti di governo del territorio dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 5898 a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale ovvero dagli atti di governo del territorio oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 58 98; b) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore: 1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati; 2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati per la parte eccedente 300 metri quadrati; La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

67 67 Art. 197 Art. 197 Determinazione delle variazioni essenziali La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: 1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati; 2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati per la parte eccedente 400 metri quadrati; d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l’altezza dell’edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio fissate nel permesso di costruire dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’allineamento dell’edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 2. Le variazioni concernenti la superficie e l’altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari. 3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Art. 197 Art. 197 Determinazione delle variazioni essenziali La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: 1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati; 2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati per la parte eccedente 400 metri quadrati; d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l’altezza dell’edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio fissate nel permesso di costruire dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’allineamento dell’edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 2. Le variazioni concernenti la superficie e l’altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari. 3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

68 68 LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI I VARI TIPI DI PROCEDURE LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI I VARI TIPI DI PROCEDURE Titolo assentito: PERMESSO DI COSTRUIRE Titolo assentito: S.C.I.A. Varianti a pemesso di costruire rilasciato, con permesso di costruire art. 83 bis comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 134 comma 4 della L.R. 65/2014 art. 83 bis comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 134 comma 4 della L.R. 65/2014 Varianti a pemesso di costruire rilasciato con presentazione di s.c.i.a. art. 79 comma 3 L.R. 1/2005 ora art. 135 comma 3 della L.R. 65/2014 art. 79 comma 3 L.R. 1/2005 ora art. 135 comma 3 della L.R. 65/2014 Varianti a permesso di costruire rilasciato, con deposito elaborati stato finale art. 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 143 comma 1 e 2 della L.R. 65/2014 art. 83 bis, comma 1 L.R. 1/2005 ora art. 143 comma 1 e 2 della L.R. 65/2014 Varianti a s.c.i.a. assentita, con la presentazione di nuova s.c.i.a art. 79 comma 3 L.R. 1/2005 ora art. 145 comma 5 della L.R. 65/2014 art. 79 comma 3 L.R. 1/2005 ora art. 145 comma 5 della L.R. 65/2014 Varianti a s.c.i.a. assentito, con deposito elaborati stato finale art. 83 bis, comma 1 L.R.1/2005 ora art. 143 comma 1 e 2 della L.R. 65/2014 art. 83 bis, comma 1 L.R.1/2005 ora art. 143 comma 1 e 2 della L.R. 65/2014 Le uniche varianti al permesso di costruire da effettuarsi con permesso di costruire, sono quelle di tipo “essenziale” (art. 197 L.R. 65/2014),tali da non rientrare nelle tipologie di intervento consentite con S.C.I.A. (art. 135 comma 3) e in quelle sottoposte al deposito stato finale (art. 143 della L.R. 65/2014). Le uniche varianti al permesso di costruire da effettuarsi con permesso di costruire, sono quelle di tipo “essenziale” (art. 197 L.R. 65/2014), tali da non rientrare nelle tipologie di intervento consentite con S.C.I.A. (art. 135 comma 3) e in quelle sottoposte al deposito stato finale (art. 143 della L.R. 65/2014).

69 69 I DIVERSI EFFETTI DELLA VARIANTE “ESSENZIALE” AL PERMESSO DI COSTRUIRE DEFINITA DALL’ART. 197 DELLA L.R. N°65/2014 NON SI HA VARIANTE ESSENZIALE, AL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO NON SI HA VARIANTE ESSENZIALE, AL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO (ai sensi art. 197 L.R. 65/2014) SI HA VARIANTE ESSENZIALE,AL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO SI HA VARIANTE ESSENZIALE,AL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO (ai sensi art. 197 L.R. 65/2014) La variante non configura nuova istanza e non c’è bisogno di un nuovo titolo (permesso di costruire o S.C.I.A.) basta presentare deposito dello stato finale dell’opera La variante configura nuova istanza e c’è bisogno di un nuovo titolo edilizio Perm. di costruire art. 135 comma 3 L.R. 65/2014 S.C.I.A.S.C.I.A. art. 134 comma 4 della L.R. 65/2014 Non si deve sospendere i lavori, basta segnalarla prima della fine dei lavori Si deve sospendere i lavori ed ottenere un nuovo titolo (p.d.c. o S.C.I.A.) Non si incorre in nessuna sanzione nel caso di accertamento degli organi di vigilanza, prima della segnalazione prima della fine dei lavori Se eseguita in assenza di titolo (p.d.c. o S.C.I.A.) si incorre nelle procedure sanzionatorie. Nei casi ove ne ricorrano le condizioni si può ottenere un titolo edilizio in sanatoria

70 70 VARIANTE NON ESSENZIALE (ai sensi art. 197 L.R. 65/2014) VARIANTE NON ESSENZIALE (ai sensi art. 197 L.R. 65/2014) VARIANTE ESSENZIALE (ai sensi art. 197 L.R. 65/2014) VARIANTE ESSENZIALE (ai sensi art. 197 L.R. 65/2014) L’istanza non dà luogo ad autonomo procedimento, ma si inserisce nell’ambito dell’originario titolo abilitativo A prescindere dalla presentazione dell’istanza, nell’ambito del procedimento “originario”, concretizzano nella sostanza nuova istanza di titolo; Il titolo in variante non sostituisce il pregresso che continua a disciplinare la fattispecie e ad esso si integra Il nuovo provvedimento, riguarda una diversa fattispecie e si sostituisce all’originario assenso; In considerazione della non autonomia del titolo in variante inessenziale, non opera il principio del tempus regit actum: la conformità o meno delle opere richieste in variante, deve valutarsi alla luce del solo contesto normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento principale (essendo quindi irrilevanti, le sopravvenute normative e/o regolamentari intervenute dopo l’adozione del primo permesso di costruire) Per il principio del tempus regit actum, l’assentibilità o meno dell’intervento in variante deve essere valutata alla luce del contesto normativo e regolamentare vigente al momento di adozione del titolo in variante L’eventuale ricorso giurisdizionale proposto avverso il solo titolo in variante non essenziale è inammissibile Il permesso di costruire rilasciato in variante è suscettibile di autonoma impugnazione giurisdizionale anzi, diviene improcedibile il ricorso proposto avverso l’originario titolo, ormai sostituito

71 71 L.R. 65/2014 - art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia Una delle novità più rilevanti e significative della L.R. 65/2014 è quella di aver dato uno specifico riconoscimento a tante opere di limitata consistenza che non hanno rilevanza edilizia. Una delle novità più rilevanti e significative della L.R. 65/2014 è quella di aver dato uno specifico riconoscimento a tante opere di limitata consistenza che non hanno rilevanza edilizia. Il legislatore regionale con la disposizione del presente articolo, intende recepire nella legge la giurisprudenza in materia, che ha ritenuto irrilevanti alcune opere minime che non hanno rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. Il legislatore regionale con la disposizione del presente articolo, intende recepire nella legge la giurisprudenza in materia, che ha ritenuto irrilevanti alcune opere minime che non hanno rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. Infatti ci sono interventi e manufatti in grado di non incidere in modo significativo, apprezzabile o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione. Infatti ci sono interventi e manufatti in grado di non incidere in modo significativo, apprezzabile o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione. Queste opere essendo considerate irrilevanti giuridicamente sotto il profilo edilizio, non devono essere oggetto di rappresentazione grafica da parte del professionista negli elaborati progettuali. Queste opere essendo considerate irrilevanti giuridicamente sotto il profilo edilizio, non devono essere oggetto di rappresentazione grafica da parte del professionista negli elaborati progettuali. Per l’installazione di queste opere non occorre, alcun adempimento e nessun titolo edilizio e nemmeno una comunicazione; sono opere propriamente liberalizzate ma unicamente sotto il profilo edilizio. Infatti, queste opere possono avere invece una rilevanza sotto altri profili, relativi a specifica normativa di settore caratterizzata da specialità, ad esempio la normativa di cui al codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. n° 42/20014 o ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. L.gs. 30.12.1923, n. 3267. Per l’installazione di queste opere non occorre, alcun adempimento e nessun titolo edilizio e nemmeno una comunicazione; sono opere propriamente liberalizzate ma unicamente sotto il profilo edilizio. Infatti, queste opere possono avere invece una rilevanza sotto altri profili, relativi a specifica normativa di settore caratterizzata da specialità, ad esempio la normativa di cui al codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. n° 42/20014 o ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. L.gs. 30.12.1923, n. 3267. Una delle novità più rilevanti e significative della L.R. 65/2014 è quella di aver dato uno specifico riconoscimento a tante opere di limitata consistenza che non hanno rilevanza edilizia. Una delle novità più rilevanti e significative della L.R. 65/2014 è quella di aver dato uno specifico riconoscimento a tante opere di limitata consistenza che non hanno rilevanza edilizia. Il legislatore regionale con la disposizione del presente articolo, intende recepire nella legge la giurisprudenza in materia, che ha ritenuto irrilevanti alcune opere minime che non hanno rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. Il legislatore regionale con la disposizione del presente articolo, intende recepire nella legge la giurisprudenza in materia, che ha ritenuto irrilevanti alcune opere minime che non hanno rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. Infatti ci sono interventi e manufatti in grado di non incidere in modo significativo, apprezzabile o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione. Infatti ci sono interventi e manufatti in grado di non incidere in modo significativo, apprezzabile o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione. Queste opere essendo considerate irrilevanti giuridicamente sotto il profilo edilizio, non devono essere oggetto di rappresentazione grafica da parte del professionista negli elaborati progettuali. Queste opere essendo considerate irrilevanti giuridicamente sotto il profilo edilizio, non devono essere oggetto di rappresentazione grafica da parte del professionista negli elaborati progettuali. Per l’installazione di queste opere non occorre, alcun adempimento e nessun titolo edilizio e nemmeno una comunicazione; sono opere propriamente liberalizzate ma unicamente sotto il profilo edilizio. Infatti, queste opere possono avere invece una rilevanza sotto altri profili, relativi a specifica normativa di settore caratterizzata da specialità, ad esempio la normativa di cui al codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. n° 42/20014 o ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. L.gs. 30.12.1923, n. 3267. Per l’installazione di queste opere non occorre, alcun adempimento e nessun titolo edilizio e nemmeno una comunicazione; sono opere propriamente liberalizzate ma unicamente sotto il profilo edilizio. Infatti, queste opere possono avere invece una rilevanza sotto altri profili, relativi a specifica normativa di settore caratterizzata da specialità, ad esempio la normativa di cui al codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. n° 42/20014 o ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. L.gs. 30.12.1923, n. 3267. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

72 L.R. 65/2014, art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia In caso di vincoli, l’installazione di tali opere sarà preceduta, ad esempio dalla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica nel caso di area sottoposta al vincolo paesaggistico o dall’acquisizione del relativo nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di sussistenza di tale vincolo. In caso di vincoli, l’installazione di tali opere sarà preceduta, ad esempio dalla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica nel caso di area sottoposta al vincolo paesaggistico o dall’acquisizione del relativo nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di sussistenza di tale vincolo. Tali opere possono essere sottoposte al rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali, non quelle vigenti al momento dell’entrata in vigore della L.R. 65/2014, che risultano automaticamente superati dalla normativa regionale sovraordinata, ma da quelle che saranno eventualmente assunte dai comuni successivamente all’entrata in vigore della legge regionale. Tali opere possono essere sottoposte al rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali, non quelle vigenti al momento dell’entrata in vigore della L.R. 65/2014, che risultano automaticamente superati dalla normativa regionale sovraordinata, ma da quelle che saranno eventualmente assunte dai comuni successivamente all’entrata in vigore della legge regionale. Ad esempio il Comune può stabilire un vero e proprio motivato divieto di tali opere in determinati ambiti territoriali. Ad esempio il Comune può stabilire un vero e proprio motivato divieto di tali opere in determinati ambiti territoriali. A titolo esemplificativo, il Comune potrebbe stabilire con propria norma regolamentare che determinate opere non possono essere effettuate nelle zone omogenee “A”, centri storici o equipollenti. A titolo esemplificativo, il Comune potrebbe stabilire con propria norma regolamentare che determinate opere non possono essere effettuate nelle zone omogenee “A”, centri storici o equipollenti. Oppure l’amministrazione comunale potrebbe stabilire specifiche limitazioni dimensionali o dare specifiche sui materiali e/o sui colori in determinati ambiti territoriali. Oppure l’amministrazione comunale potrebbe stabilire specifiche limitazioni dimensionali o dare specifiche sui materiali e/o sui colori in determinati ambiti territoriali. Ad esempio potrebbe stabilire che le coperture pressostatiche stagionali, sono vietate nei centri storici e/o che nelle zone agricole devono essere di colore verde. Ad esempio potrebbe stabilire che le coperture pressostatiche stagionali, sono vietate nei centri storici e/o che nelle zone agricole devono essere di colore verde. E’ importante segnalare che queste opere, prive di rilevanza edilizia, diversamente da tutte le altre opere anche quelle rientranti nell’attività edilizia libera, nel caso siano realizzate in violazione di norme comunali, che le vietano o che le sottopongano a prescrizioni, non possono legittimamente essere sottoposte a procedure sanzionatorie amministrative ripristinatorie, cioè l’amministrazione comunale non può emettere una ordinanza di rimozione, ma può unicamente applicare una sanzione pecuniario amministrativa. In caso di vincoli, l’installazione di tali opere sarà preceduta, ad esempio dalla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica nel caso di area sottoposta al vincolo paesaggistico o dall’acquisizione del relativo nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di sussistenza di tale vincolo. In caso di vincoli, l’installazione di tali opere sarà preceduta, ad esempio dalla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica nel caso di area sottoposta al vincolo paesaggistico o dall’acquisizione del relativo nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di sussistenza di tale vincolo. Tali opere possono essere sottoposte al rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali, non quelle vigenti al momento dell’entrata in vigore della L.R. 65/2014, che risultano automaticamente superati dalla normativa regionale sovraordinata, ma da quelle che saranno eventualmente assunte dai comuni successivamente all’entrata in vigore della legge regionale. Tali opere possono essere sottoposte al rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali, non quelle vigenti al momento dell’entrata in vigore della L.R. 65/2014, che risultano automaticamente superati dalla normativa regionale sovraordinata, ma da quelle che saranno eventualmente assunte dai comuni successivamente all’entrata in vigore della legge regionale. Ad esempio il Comune può stabilire un vero e proprio motivato divieto di tali opere in determinati ambiti territoriali. Ad esempio il Comune può stabilire un vero e proprio motivato divieto di tali opere in determinati ambiti territoriali. A titolo esemplificativo, il Comune potrebbe stabilire con propria norma regolamentare che determinate opere non possono essere effettuate nelle zone omogenee “A”, centri storici o equipollenti. A titolo esemplificativo, il Comune potrebbe stabilire con propria norma regolamentare che determinate opere non possono essere effettuate nelle zone omogenee “A”, centri storici o equipollenti. Oppure l’amministrazione comunale potrebbe stabilire specifiche limitazioni dimensionali o dare specifiche sui materiali e/o sui colori in determinati ambiti territoriali. Oppure l’amministrazione comunale potrebbe stabilire specifiche limitazioni dimensionali o dare specifiche sui materiali e/o sui colori in determinati ambiti territoriali. Ad esempio potrebbe stabilire che le coperture pressostatiche stagionali, sono vietate nei centri storici e/o che nelle zone agricole devono essere di colore verde. Ad esempio potrebbe stabilire che le coperture pressostatiche stagionali, sono vietate nei centri storici e/o che nelle zone agricole devono essere di colore verde. E’ importante segnalare che queste opere, prive di rilevanza edilizia, diversamente da tutte le altre opere anche quelle rientranti nell’attività edilizia libera, nel caso siano realizzate in violazione di norme comunali, che le vietano o che le sottopongano a prescrizioni, non possono legittimamente essere sottoposte a procedure sanzionatorie amministrative ripristinatorie, cioè l’amministrazione comunale non può emettere una ordinanza di rimozione, ma può unicamente applicare una sanzione pecuniario amministrativa.

73 Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia 1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare: Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia 1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare: a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali: 1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; 2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto; 3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; 4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati; 5) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive; 6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo; 7) le recinzioni realizzate in rete e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo; 8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili. 1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; 2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto; 3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; 4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati; 5) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive; 6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo; 7) le recinzioni realizzate in rete e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo; 8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili.

74 74 Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia b) le installazioni temporanee o stagionali, quali: 1)le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura, purché non insistano su marciapiedi o altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; 2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi; 3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi; 4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; 5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali. 1)le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura, purché non insistano su marciapiedi o altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; 2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi; 3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi; 4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; 5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

75 75 Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali: 1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; 2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione. 1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; 2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione. d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali: 1)le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico- ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; 2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione. 1)le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico- ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; 2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

76 Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali: 1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili; 2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici; 3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni di carico scarico merci; 4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore; 5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri; 6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata; 7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali; 8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma. 1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili; 2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici; 3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni di carico scarico merci; 4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore; 5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri; 6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata; 7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali; 8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma. 3. È comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo; c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo 3. È comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo; c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo

77 77 NOVITA’ L.R. 65/2014 - Art. 149 L.R. 65/2014. Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità […] 2. La certificazione di agibilità delle unità immobiliari attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche: a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali; b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d’uso; d ) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari. […] La mancata presentazione dell’attestazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. 4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. […] 2. La certificazione di agibilità delle unità immobiliari attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche: a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali; b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d’uso; d ) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari. […] La mancata presentazione dell’attestazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. 4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

78 78 NOVITA’ L.R. 65/2014 - Art. 149 L.R. 65/2014. Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità - FOCUS sull’art. 149 comma “d” L.R. 65/2014 […] d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari. Disposizione normativa regionale che lascia spazio interpretativo, da effettuare ricercandone una sostenibilità giuridica secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il primo indirizzo interpretativo lo dobbiamo ricercare nella lettura della legge statale D.P.R. 380/2001, dove troviamo la normativa di principio D.P.R. 380/2001 - Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a)nuove costruzioni; b)ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c)interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. D.P.R. 380/2001 - Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a)nuove costruzioni; b)ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c)interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

79 79 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 Art. 182 L.R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità La corte costituzionale con sentenza n°101 del 22.05.2013 aveva dichiarato l’illegittimità della L.R.T. del 31.01.2012 n° 4 art. 5 commi 1,2,3,6 e 7 (art. 118 commi 1,2 e 3) della L.R.T. n° 1/2005 […] 3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

80 80 LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 Art. 182 L.R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità 4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria. 5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati. 4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria. 5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati. La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI

81 IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER OTTENERE LA CONFORMITA’ SISMICA PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA Viene presentata l’istanza di sanatoria con la rappresentazione grafica: Viene presentata l’istanza di sanatoria con la rappresentazione grafica:  dello stato legittimato;  dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento  dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento (non conforme);  dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie  dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie (stato conforme). Viene presentata l’istanza di sanatoria con la rappresentazione grafica: Viene presentata l’istanza di sanatoria con la rappresentazione grafica:  dello stato legittimato;  dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento  dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento (non conforme);  dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie  dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie (stato conforme). Viene effettuata e completata l’istruttoriae verificata la conformità urbanistico- edilizia, viene comunicato l’accoglimento dell’istanza, con l’intimazione ad eseguire le opere edilizie di adeguamentoentro un congruo termine assegnato. Viene effettuata e completata l’istruttoria e verificata la conformità urbanistico- edilizia, viene comunicato l’accoglimento dell’istanza, con l’intimazione ad eseguire le opere edilizie di adeguamento, entro un congruo termine assegnato. L’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Il professionista assevera’avvenuta esecuzione in conformità dell’elaborato grafico e trasmette apposita comunicazione, corredata di documentazione fotografica. L’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Il professionista assevera l’avvenuta esecuzione in conformità dell’elaborato grafico e trasmette apposita comunicazione, corredata di documentazione fotografica. IL COMUNE RILASCIA IL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA (p.d.c. o attestazione di conformità).

82 82 Grazie dell’attenzione Claudio BELCARI La L.R.T. n. 65/2014 Novità in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI


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