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PubblicatoRachele Ventura Modificato 11 anni fa
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Diritto del lavoro Fondamento costituzionale e struttura organizzativa del soggetto sindacale Diritto del lavoro Prof. Antonio Lo Faro
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Con quali tecniche normative si tutelano i soggetti deboli di un rapporto contrattuale?
L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico: l’art cod.civ. Un passo indietro…
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Sul versante individuale …e su quello collettivo
Il disegno costituzionale di riequilibrio della situazione di disparità Sul versante individuale …e su quello collettivo La norma Inderogabile “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalla legge e dal contratto collettivo non sono valide” (art cod. civ.) Art. 39 Cost.
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Il principio costituzionale di libertà sindacale
“L’organizzazione sindacale è libera” (art. 39 Cost.) E’ difficile dire di più con meno parole (U. Romagnoli)
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La destrutturazione concettuale del principio di libertà sindacale
Libertà sindacale: una nozione con molti possibili significati La destrutturazione concettuale del principio di libertà sindacale
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La libertà sindacale come diritto pubblico di libertà: che significa?
lo stato non può compiere atti che risultino lesivi di tale libertà (non può scegliere i fini o le forme organizzative del sistema sindacale) lo stato non può imporre la rilevanza della categoria di azione del sindacato (l’es. dei comparti nel p.i.). lo stato non può imporre il vincolo associativo come modello unico dell’organizzazione sindacale (eccezione nel p.i.) Sistema di immunità nei confronti dell’organizzazione
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La libertà sindacale garantita anche nei rapporti intersoggettivi di carattere privato : profili positivi e negativi Il diritto a svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro Il diritto a partecipare liberamente alle azioni di autotutela (il diritto di sciopero) Il diritto ad usufruire dei diritti sindacali di natura collettiva diritto a non essere discriminati per aver aderito o non aver aderito ad una organizzazione sindacale (la libertà sindacale negativa, art. 15 statuto dei lavoratori).
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Profilo positivo e negativo della libertà sindacale
LA LIBERTA’ SINDACALE POSITIVA LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA Libertà per i singoli lavoratori di aderire ad una associazione sindacale Libertà per i singoli lavoratori di non aderire ad una associazione sindacale
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Rilievo internazionale del principio di tutela della libertà sindacale
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Carta sociale europea Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali Di recente: la Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza (art. 28).
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Titolari dei diritti connessi alla libertà sindacale
le organizzazioni sindacali Come si definiscono le organizzazioni sindacali?
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DIRITTO DEL LAVORO A/L 2001-2002
a) Il soggetto . Le formule organizzatorie tipiche: associazione e organizzazione. Organizzazione: concetto più ampio di associazione. Consente di ampliare la tutela alle forme di sindacalismo spontaneo, fluido, transeunte. I Cobas. Perché la tutela dell’organizzazione e non dell’associazione (art. 18 Cost.) Prof. S. Bruno Caruso
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La concezione riduttiva del principio di libertà sindacale
L’art. 39 come equivalente concettuale dell’art. 18 Art. 18 Art. 39 Il principio di libertà sindacale come mera espressione particolare del principio generale di libertà d’associazione Perché questa impostazione è riduttiva?
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…segue: il diritto di associazione nella concezione liberale classica
Libertà associativa come sinonimo di assenza formale di divieti di associazione Cosa implica un principio di libertà associativa inteso in questo senso? Garantisce solo una tutela nei confronti di ingerenze esterne volte ad impedire l’esercizio del diritto di associazione Tutto ciò che non è proibito è permesso
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La concezione “attiva” del principio di libertà sindacale
Art. 39 e art. 3.2 Cost: l’esigenza di effettività “Per quanto garantita, l’inviolabilità della libertà sindacale non è sufficiente a sottrarla al rischio della ineffettività” (Romagnoli) Una concezione attiva del principio implica non solo la garanzia di non ingerenza, ma anche un intervento promozionale e di sostegno promozionale e di sostegno
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Le concretizzazioni del principio di libertà sindacale
B) SUL PIANO “ATTIVO” DELLA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE) L’attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato SUL PIANO CLASSICO DELLE GARANZIE DI NON INGERENZA (CIÒ CHE NON SI PUÒ FARE) Lo stato non può compiere atti che risultino lesivi di tale libertà (non può scegliere i fini o le forme organizzative del sistema sindacale)
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Il sindacato nella dimensione di soggetto giuridico
La soggettività nella costituzione formale. La personalità giuridica speciale (art. 39 comma 2°) “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge” La soluzione in chiave di costituzione materiale: l’associazione senza personalità giuridica. Il sindacato ricondotto alla formula associazione non riconosciuta La nozione civilistica di associazione Associazione riconosciuta La personalità giuridica ed i controlli Associazione non riconosciuta Debolissima regolazione giuridico-normativa.
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La nozione di associazione non riconosciuta: la debolezza regolativa
Art. 36: “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati” Il principio di autorganizzazione per la gestione degli affari interni. Si coniuga con una forte aspirazione politica dei sindacati.
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DIRITTO DEL LAVORO A/L 2001-2002
Inadeguatezza strutturale della nozione di associazione non riconosciuta ad inquadrare il fenomeno sindacale rispetto alle sue funzioni di fatto Prof. S. Bruno Caruso
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La libertà sindacale in astratto e la libertà in concreto
Il diritto a svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro Il diritto a partecipare liberamente alle azioni di autotutela Il diritto di usufruire dei diritti sindacali di natura collettiva IL TITOLO III DELLO STATUTO DEI LAVORATORI Legge di attuazione dei principi costituzionali
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Il catalogo dei diritti sindacali (Titolo III Statuto dei lavoratori)
Diritto di assemblea (art. 20) Diritto a svolgere referendum (art. 21) Diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali a fruire dei permessi sindacali retribuiti o non retribuiti (artt. 23 e 24) Diritto di affissione nella bacheca sindacale (art. 25) Diritto di svolgere proselitismo e raccogliere contributi sindacali (art. 26) Obbligo datoriale di predisposizione di locali idonei all’esercizio delle funzioni sindacali e per lo svolgimento delle riunioni (art. 27)
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Le due “anime” dello Statuto
I diritti di garanzia individuale Attribuiscono i diritti civili e politici costituzionali anche ai cittadini che svolgono la propria attività nell’ambito dell’impresa Le misure di sostegno al sindacato e alla contrattazione La legislazione “promozionale” del sindacato nell’impresa come attuazione del principio costituzionale di libertà sindacale Diritto del lavoro Prof. Antonio Lo Faro
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Il sindacato maggiormente rappresentativo
Concetto base per qualificare il soggetto sindacale nell’ordinamento italiano Strumento di selezione tra più sindacati nei sistemi pluralistici
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La partecipazione al processo negoziale (nel pubblico impiego)
Gli scopi della selezione attraverso la nozione di maggiore rappresentatività La partecipazione al processo negoziale (nel pubblico impiego) La partecipazione a funzioni pubbliche ed organi istituzionali La selezione allo scopo della promozione della attività sindacale e del godimento dei diritti sindacali Sotto il profilo giuridico e politico: la maggiore rappresentatività come strumento di riconoscimento da parte dell’ordinamento statuale di poteri e prerogative alle organizzazioni sindacali anche di carattere pubblico: poteri paralegislativi
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Criteri di misurazione della rappresentatività sindacale
Criteri di misurazione oggettivi (implicano un riconoscimento ex post, una attività di controllo amministrativo ed un possibile contenzioso giudiziario): Il criterio elettorale: il quantum di consenso elettorale acquisito in elezioni di tipo sindacale (rappresentanze aziendali, organismi pubblici ecc.) Il criterio associativo: la percentuali di associati rispetto in una determinata area di riferimento Criteri di valutazione lato sensu politici (implicano una valutazione ex ante normalmente di provenienza giudiziaria o amministrativa; es: la partecipazione alla lotta di resistenza e l’attività antinazista (in Francia) la partecipazione regolare all’attività negoziale la diffusione di strutture sul territorio nazionale ( l’impianto organizzativo); la partecipazione al CNEL
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La maggiore rappresentatività e le rappresentanze sindacali aziendali
La rappresentatività sindacale prevista dall’art. 19 statuto, formula originaria. La possibilità, su iniziativa dei lavoratori, di costituire, rappresentanze sindacali aziendali nell’ambito dei sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
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Il “nuovo” art. 19 sulle rappresentanze sindacali aziendali (dopo il referendum della metà degli anni ‘90) “RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva.” Risultato del referendum : la struttura associativa e la sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nelle unità produttive.
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Rischi del nuovo assetto (vedi caso FIAT)
Aziendalismo visione di corto respiro delle relazioni contrattuali Il datore di lavoro di lavoro “gestisce i dati”; decide chi è e chi non è rappresentativo
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Lo strumento di “effettività” della libertà sindacale: la repressione del comportamento antisindacale La predisposizione, da parte del legislatore statutario, di una specifica azione processuale: l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori
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L’azione ex art. 28 st. lav. Il presupposto: la lesione di un interesse sindacale (di natura collettiva quindi), eventualmente in concorrenza con la lesione di un interesse individuale La legittimazione ad agire: spetta all’ “organismo locale del sindacato nazionale”
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e la rimozione degli effetti
L’azione ex art. 28 st. lav. Procedimento sommario il tribunale, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistere la condotta antisindacale, emette un decreto motivato ordinando al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti
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L’EDIFICIO DEL DIRITTO DEL LAVORO ITALIANO
g a b i l t à L i b e r t à s n d a c l Art cod.civ: legge e contratto collettivo come fonte di diritti inderogabili Art. 3.2 e 39.1 Costituzione: istanze di “eguagliamento” individuali e collettive
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sul sistema delle fonti
La costituzionalizzazione dell’autonomia collettiva come secondo pilastro del diritto del lavoro… …e i suoi riflessi sul sistema delle fonti
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La diversa incidenza e interferenza delle fonti nei vari settori del diritto del lavoro
LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO È INVECE IN BUONA PARTE AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI la legge nazionale ha storicamente avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nel campo del diritto previdenziale e nel settore del pubblico impiego, soprattutto prima della cd. “contrattualizzazione”
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Come si inquadrava la contrattazione collettiva nel sistema delle fonti?
Art. 1 disp. prel. cod. civ.: Sono fonti del diritto: le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi nel sistema corporativo il contratto collettivo entra, a pieno titolo, nel sistema delle fonti
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Il contratto collettivo è un ibrido con il corpo del contratto
Come si inquadra, oggi, la contrattazione collettiva di diritto comune nel sistema delle fonti? Il contratto collettivo è un ibrido con il corpo del contratto e l’anima della legge (Carnelutti)
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La struttura dell’organizzazione sindacale
DIritto del lavoro Prof. Antonio Lo Faro
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Dall’azione al soggetto sindacale
Premessa Per parlare della articolazione organizzativa del sindacato bisogna prima parlare della struttura del sistema di contrattazione Dall’azione al soggetto sindacale
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Il contratto collettivo come atto La contrattazione collettiva come attività
Strumento per definire bilateralmente le condizioni economico normative della prestazione lavorativa Procedimento di produzione di regole normative (soggetti, competenze, materie, regole procedurali) DIritto del lavoro Prof. Antonio Lo Faro
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La struttura della contrattazione collettiva in Italia
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I livelli del contratto collettivo di diritto comune
Il contratto collettivo nazionale di categoria Gli accordi interconfederali Il contratto collettivo territoriale (commercio, edilizia, agricoltura) Il contratto collettivo aziendale
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Il soggetto sindacale: organizzazione e natura giuridica
Una domanda preliminare rispetto all’analisi giuridica della fonte contrattuale Chi stipula i C.C.N.L? Vari modelli possibili, derivanti dalla combinazione di DUE varianti Sindacalismo di mestiere/di industria Organizzazione orizzontale/verticale del sindacato
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Aggrega lavoratori sulla base della loro professione
La prima variante SINDACALISMO DI MESTIERE Aggrega lavoratori sulla base della loro professione Es. Sindacato nel quale si organizzano gli elettricisti, quale che sia l’attività svolta nella impresa presso la quale sono occupati. SINDACALISMO DI INDUSTRIA Aggrega lavoratori sulla base del settore produttivo nel quale operano, a prescindere dalla loro professione Es. Sindacato nel quale si organizzano tutti i dipendenti delle imprese tessili (addetti alla produzione, elettricisti, autisti, contabili)
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Strutture sindacali orizzontali Strutture sindacali verticali
Seconda variante Strutture sindacali orizzontali Strutture sindacali verticali
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I sindacati nazionali di categoria (federazioni)
FILCEA CGIL FEMCA CISL UILCEM UIL FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA FIOM CGIL FIM CISL UILM UIL E LE CONFEDERAZIONI CISL FEMCA CISL-UNIV. FIM UIL UILCEM UIL-UNIV. UILM
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La federazione nazionale di categoria
Il soggetto che stipula i C.C.N.L. (il tipo di contratto collettivo di cui principalmente ci occuperemo) La federazione nazionale di categoria (espressione verticale di un sindacalismo di industria)
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L’associazionismo sindacale degli imprenditori
Le federazioni Le confederazioni FEDERCHIMICA FEDERMECCANICA FEDERTURISMO ANCE FEDERTRASPORTO FEDERALIMENTARE … CONFINDUSTRIA SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai SNAI - Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi FIAVET - Federazione Italiana Imprese Viaggio e Turismo FEDERCARNI - Federazione Nazionale Macellai … CONFCOMMERCIO FIBA - Federazione Italiana Imprese Balneari FEDERNOLEGGIO - Federazione delle imprese di noleggio auto ASSOMACELLAI - Associazione Nazionale dei Macellai … CONFESERCENTI
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Tassi di sindacalizzazione, 2000 (% lavoratori attivi)
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