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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Alessandro Bracci
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
INVALIDITA’: si riferisce all’atto amministrativo e ricorre in tutte le ipotesi in cui questo si presenti difforme dal modello delineato astrattamente dalla legge; ILLICEITA’: si riferisce al comportamento dell’amministrazione;
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
Con riguardo al regime delle invalidità nel diritto amministrativo il legislatore si era limitato a prevedere solo i tre tradizionali vizi di legittimità che determinano l’annullabilità di un atto amministrativo: Incompetenza Eccesso di potere Violazione di legge
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
Con la riforma della legge 241/1990 avvenuta ad opera della legge 15/2005 sono state introdotte importanti novità fra cui: la codificazione dell’istituto della nullità del provvedimento amm.vo (art. 21 septies); l’introduzione dei cd vizi non invalidanti del provv.to amm.vo (art. 21-octies).
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
Si tratta di disposizioni inserite nel nuovo capo IV-BIS della legge 241/1990 intitolato: “Efficacia ed invalidità del provv.to amministrativo. Revoca e recesso”.
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
DUE CATEGORIE DI INVALIDITA’: 1) Nullità; 2) Annullabilità;
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
Le norme che disciplinano l’azione amministrativa ed in particolare il provv.to amm.vo, sono tutte norme imperative giacché trovano fondamento nei principi costituzionali di buon andamento e di efficienza dell’azione amm.va.
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
Ma nel diritto amministrativo ogni violazione di legge (anche di disposizioni imperative) produce l’annullabilità dell’atto e non la nullità. Nel diritto amm.vo la nullità costituisce una forma speciale di invalidità che si ha nei soli casi espressamente sanciti dalla legge.
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO
Quindi nel diritto amministrativo l’ANNULLABILITA’ del provvedimento costituisce la regola generale di invalidità a differenza di quanto avviene nel diritto civile dove la regola generale è la NULLITA’.
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO: LA NULLITA’
l’art. 21-septies della l. 241/1990 (l. 15/2005), prevede che il provv.to amministrativo è nullo quando: manchi degli elementi essenziali (soggetto, oggetto, volontà, causa, forma) sia viziato da difetto assoluto di attribuzione sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato in tutti gli altri casi previsti dalla legge (cd nullità testuali)
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Nullità: La mancanza dei requisiti essenziali del provvedimento
NULLITA’ STRUTTURALE: L’art. 21-septies l. 241/90 stabilisce che è causa di nullità del provv.to amm.vo la mancanza dei requisiti essenziali (senza però indicarli tassativamente)
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Nullità: La mancanza dei requisiti essenziali del provvedimento
Sono riconducibili alla categoria della nullità strutturale: indeterminatezza, impossibilità ed illiceità del contenuto del provv.to; difetto ed illiceità della causa del provv.to; inesistenza o vizio di investitura del soggetto che ha adottato il provv.to; mancanza di volontà della PA (es. violenza fisica esercitata sul funzionario); difetto della forma essenziale del provv.to (es. difetto di sottoscrizione, mancanza di verbalizzazione delle deliberazioni degli organi collegiali; inesistenza dell’oggetto (es: provvedimento di esproprio di un bene mai esistito).
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Nullità: il difetto assoluto di attribuzione
Il legislatore ha positivizzato l’incompetenza assoluta: si ha quando un soggetto qualificabile formalmente come amministrazione, ha invaso settori attribuiti ad altri poteri dello Stato e del tutto estranei alle proprie attribuzioni. L’ incompetenza relativa determina invece l’annullabilità dell’atto: l’atto proviene da una amministrazione che rientra comunque in un settore amministrativo ordinato unitariamente nel quale due organi svolgono compiti ripartiti secondo un sistema proprio di ripartizione di competenze (es: Prefetto/Questore nell’ambito del Ministero dell’Interno). Si è infine nell’ambito della categoria dell’inesistenza dell’atto nei casi di usurpazione, cioè quando chi lo emana non è qualificabile come PA.
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Nullità: atti emanati in violazione o elusione del giudicato
Difformità dell’atto emanato dalla PA rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente a quanto stabilito in una sentenza da eseguire. In questo caso il nuovo art. 21-septies della legge 241/1990: stabilisce la nullità degli atti; sancisce, nel 2° comma, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l’accertamento e la dichiarazione della nullità in argomento.
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO: L’ANNULLABILITA’
ANNULLABILITA’: si ha quando l’atto, pur avendo tutti gli elementi per la sua giuridica esistenza, presenta un vizio in uno dei suoi requisiti di legittimità: a) violazione di legge b) eccesso di potere c) incompetenza (relativa)
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VIZI NON INVALIDANTI DEL PROVV.TO AMM.VO
La prima parte del 2° comma dell’art. 21-octies della legge 241/1990, introdotto dalla legge 15/2005, sancisce l’ importante novità dei vizi non invalidanti del provv.to amm.vo prevedendone la non annullabilità qualora ricorrano necessariamente tutti i seguenti elementi: Violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti; Natura vincolata del provvedimento; Essere palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
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VIZI NON INVALIDANTI DEL PROVV.TO AMM.VO
La seconda parte del medesimo 2° comma art. 21-octies legge 241/1990, è relativa al tipico vizio procedimentale previsto dall’art. 7 l. 241/90: la violazione dell’obbligo di avvio del procedimento. In questo caso è previsto che il provvedimento non sia annullabile qualora l’amm.ne dimostri in giudizio che il contenuto del provv.to (sia esso vincolato o discrezionale) non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’onere della prova è a carico della PA.
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VIZI NON INVALIDANTI DEL PROVV.TO AMM.VO
I vizi non invalidanti il provv.to rientrano nella categoria della “IRREGOLARITA’ DELL’ATTO AMM.VO”. L’irregolarità costituisce una sorta di inosservanza di legge ma di minor conto e perciò innocua e quindi non produttiva della invalidità dell’atto. L’utilizzo della categoria della irregolarità è stato motivato con il fine di evitare che vizi meramente formali potessero condurre all’annullamento di atti amministrativi in un’ottica eccessivamente formale della giustizia amministrativa.
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VIZI NON INVALIDANTI DEL PROVV.TO AMM.VO
Esempio di mera “IRREGOLARITA’ DELL’ATTO AMM.VO”: La mancata indicazione nell’atto impugnato del termine e dell’Autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 l. 241/1990) costituisce IRREGOLARITA’ che non rende l’atto illegittimo, ma che consente, al limite, il ricorso del privato oltre i termini di decadenza avvalendosi dell’errore scusabile determinato dall’omissione compiuta dall’Amministrazione.
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO: CONSEGUENZE DELLA NULLITA’
1) può essere fatta valere da chiunque e in qualsiasi tempo; 2) non è suscettibile di convalida; 3) l’atto nullo è emanato in carenza di potere e la competenza è del g.o. 4) la sentenza del giudice che accerta la nullità ha solo carattere dichiarativo.
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INVALIDITA’ DELL’ATTO AMM.VO: CONSEGUENZE DELL’ANNULLABILITA’
1) può essere fatta valere solo dal soggetto interessato ed entro il breve termine di decadenza per poter proporre ricorso; 2) è suscettibile di sanatoria; 3) la competenza per l’annullamento è del g.a.
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IRREGOLARITA’ DELL’ATTO AMM.V0 CONSEGUENZE
E’ SEMPRE SANABILE
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L’ ANNULLABILITA’ I VIZI DI LEGGITTIMITA’: 1) VIOLAZIONE DI LEGGE
Consiste in un rapporto di contradditorietà fra l’atto e una norma di legge relativa alla forma, al procedimento o al contenuto dell’atto stesso.
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L’ANNULLABILITA’ DUE SPECIE DI CONTRADDORIETA’:
1) mancata applicazione di una norma; 2) falsa applicazione di una norma (quando una norma è applicata per un’ipotesi da essa non prevista).
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L’ANNULLABILITA’ LA PAROLA “LEGGE” (NORMA DI LEGGE) VA INTESA IN SENSO AMPIO: 1) legge formale (parlamento); 2) legge materiale (D.L., D.Leg.vo); 3) regolamento, statuto, consuetudine; 4) principi generali dell’ordinamento; 5) norme comunitarie.
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L’ANNULLABILITA’ 2) INCOMPETENZA:
- Si ha quando l’atto è emanato da un organo amministrativo diverso da quello che per legge ha la potestà di provvedere; - Deve trattarsi però di organo appartenente allo stesso settore di amministrazione (incompetenza relativa);
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L’ANNULLABILITA’ 2) INCOMPETENZA:
Se invece l’atto è emanato da un organo appartenente ad un settore della pubblica amministrazione del tutto diverso da quello realmente competente si avrebbe una incompetenza assoluta e quindi “NULLITA’” dell’atto.
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L’ANNULLABILITA’ 2) INCOMPETENZA:
a)per materia (es. provv.to di competenza della giunta emanato dal consiglio); b) per grado (provv.to adottato da un’autorità inferiore - es. dal Prefetto invece che dal Ministro);
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L’ANNULLABILITA’ 2) INCOMPETENZA:
c) per territorio (provv.to del sindaco di Roma invece che del Sindaco di Monterotondo; d) per valore (provv.to emanato da un funzionario oltre i limiti di importo imposti alla sua qualifica).
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE:
- La discrezionalità è la potestà di scelta della p.a.; - L’eccesso di potere è il vizio che colpisce il c.d. eccesso di discrezionalità della p.a.; - Ricomprende tutte le violazioni di quei limiti interni della discrezionalità che sono imposti al potere di scelta della p.a.
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE: I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA’
a) interesse pubblico: ogni atto amministrativo che persegue un interesse (privato), diverso da quello pubblico è inficiato da eccesso di potere (sviamento dall’interesse pubblico.
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE: I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA’
b) causa del potere: l’atto amministrativo con cui l’amministrazione si avvale di un potere per raggiungere le finalità proprie di un diverso potere è inficiato da eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica (es: trasferimento disposto per esigenze di servizio che nasconde un provv.to disciplinare).
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE: I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA’
c) precetti di logica: l’atto amministrativo che è ispirato a criteri arbitrari, incoerenti e contraddittori (illogicità) è inficiato da eccesso di potere (es: l’ atto che esprime una scelta dell’amm.ne in contrasto con una scelta diversa fatta con un atto precedente è inficiato da eccesso di potere per contraddittorietà fra atti).
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE: I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA’
d) imparzialità: Il principio di imparzialità impone la parità di trattamento da parte della p.a. innanzi alle medesime fattispecie;
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE: I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA’
d) imparzialità: l’atto amministrativo che è ispirato a criteri di ineguaglianza e ingiustizia è inficiato da eccesso di potere per disparità di trattamento (es: l’ atto amministrativo ispirato a favoritismo nei confronti del destinatario a scapito di altri soggetti);
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE
E’ molto difficile stabilire, nel caso concreto, se l’amministrazione abbia agito in “eccesso di potere”; La giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcune figure tipiche di “eccesso di potere”.
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
1) Sviamento dall’interesse pubblico: si ha quando l’atto sia stato emanato per un interesse diverso da quello pubblico, (interesse privato, di un parente, di un amico, di un gruppo, di un partito ecc..).
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
2) Sviamento dalla causa tipica: si ha quando l’atto persegua un fine diverso da quello per il quale è stato conferito il potere ad un organo amministrativo (es: trasferimento disposto per esigenze di servizio che nasconde un provv.to disciplinare).
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
3) Contraddizione fra motivazione e dispositivo ovvero fra le varie parti di motivazione; 4) contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà (es: rapporti informativi);
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
4) Travisamento dei fatti: quando il provvedimento sia fondato sulla esistenza di fatti che dagli atti risultino incontrovertibilmente insussistenti o viceversa.
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
5) Disparità di trattamento: quando l’organo amministrativo, in presenza di situazioni analoghe, adotti, in violazione del principio di eguaglianza, provvedimenti discriminatori.
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
6) mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei benefici: debbono essere sempre determinati per prima di concederli per evitare abusi e favoritismi. Tale figura sintomatica trova espresso riferimento nella legge 241/1990 art. 12
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
7) Difetto di motivazione: quando la motivazione sia mancante o insufficiente; 8) Violazione di circolare: quando l’organo emana l’atto discostandosi dalle prescrizioni contenute nella circolare;
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L’ANNULLABILITA’ 3) ECCESSO DI POTERE FIGURE SINTOMATICHE:
9) Violenza morale o dolo: quando il funzionario agisca sotto la vis compulsiva o quando il provv.to sia stato adottato a seguito di raggiro;
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L’ANNULLABILITA’ VIZI DI MERITO
Il vizio di merito attiene al profilo della “opportunità” della “convenienza” e dell’ “adeguamento dell’atto”; L’illegittimità per vizi di merito si verifica nei casi in cui la scelta discrezionale confligge con i suddetti criteri.
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L’ANNULLABILITA’ VIZI DI MERITO
Con il termine merito si esprime la corrispondenza fra il contenuto dell’atto e il risultato a cui esso dovrebbe tendere. Tale raffronto si fa alla stregua delle c.d. regole di “buona amministrazione” che si sostanziano nell’opportunità nella convenienza e nell’adeguatezza dell’atto per ottenere un risultato.
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L’ANNULLABILITA’ VIZI DI MERITO
I mezzi riconosciuti dall’ordinamento per il c.d. “controllo di merito” sono: 1) l’annullamento dell’atto in autotutela; 2) i ricorsi amministrativi (gerarchici e in opposizione); 3) Il ricorso al g.a. nei soli casi previsti dalla legge (art. 7 legge 6/12/1971 n° 1034-legge Tar);
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L’ANNULLABILITA’ VIZI DI MERITO
Il g.a. giudica nel merito nelle materie: 1) contestazione di confini di comuni e province; 2) debito pubblico; 3) diniego dell’autorizzazione a stare in giudizio; 4) provv.ti relativi al ripristino dello stato di strade ed altre opere pubbliche;
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L’ANNULLABILITA’ VIZI DI MERITO
Il g.a. giudica nel merito nelle materie: 5) provvedimenti in materia di istituzioni di assistenza e beneficienza; 6) ordinanze in materia di industri insalubri e pericolose; 7) provv.to di diniego di nulla osta per i films (l. 21/4/1962 n° 161 art. 8); 8) giudizio di ottemperanza.
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