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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO PREMESSA FILOSOFICO- GIURIDICA Corso ECPD sede Prizren 10-11.

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1 DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO PREMESSA FILOSOFICO- GIURIDICA Corso ECPD sede Prizren 10-11

2 Copyright Gian Luigi Cecchini gianluigi.cecchini@hotmai.it 2008 LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE Una chiave di lettura non ortodossa del diritto internazionale

3 IL CONCETTO DI SOCIETÀ INTERNAZIONALE L’aggettivo internazionale indica ciò che trascende o supera una determinata sfera statale. Di società o comunità internazionale si parla in due sensi: a. – nel senso di società universale. Gli individui non vivono isolati ma di relazioni reciproche, relazioni che si concretano in scambi materiali e spirituali attraverso i quali il genere umano si presenta come una società. b. – nel senso di internazionale. Il riferimento è a un altro tipo di società. L’umanità è divisa fra una pluralità di Stati portatori di interessi propri e distinti da quelli dei sudditi individualmente e talvolta anche collettivamente considerati.

4 Gli Stati si pongono, nei loro reciproci rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o supreme istanze giuridiche. Anch’essi vivono di scambievoli relazioni e costituiscono, quindi, una società o comunità. Gli Stati si pongono, nei loro reciproci rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o supreme istanze giuridiche. Anch’essi vivono di scambievoli relazioni e costituiscono, quindi, una società o comunità.

5 La società o comunità che ha la sua ragion d’essere e ritrae il suo modo d’essere dall’esistenza di enti indipendenti e sovrani è quella propriamente definita «COMUNITÀ INTERNAZIONALE» L’idea sottostante «si connette ad un particolare tipo di struttura politica dell’universo e è l’antitesi di “Stato mondiale”»

6 L’idea di «comunità giuridica internazionale» intesa come comunità interstatale non si trova quasi mai allo stato puro nella dottrina del diritto internazionale L’idea che solo gli Stati siano soggetti del d.in.le e facciano parte della Comunità internazionale contrasta con le tendenze universalistiche sorte dal d.naturale e per le quali i due concetti di società universale e internazionale, tenuti distinti, non potrebbero essere separati

7 In questa prospettiva anche l’individuo troverebbe posto nella comunità superiore che, di conseguenza, non potrebbe essere ricondotta ai soli rapporti tra Potenze sovrane (inter potestates). Per contro si evidenzia come altri enti godrebbero di un certo gradi di indipendenza, sicché l’idea di comunità internazionale dovrebbe essere estesa fino a ricomprendere strutture che non hanno carattere statale (Chiesa cattolica, alcune o.i. governative e o.n.g.)

8 Da quanto sopra, emerge la difficoltà di definire compiutamente la Comunità internazionale, tanto che qualunque sia la definizione cui si aderisce essa potrebbe apparire arbitraria o insufficiente a questa o quella corrente dottrinaria. Deve comunque essere chiaro che ai fini della scienza del d.int.le è necessario che universalismo e internazionalismo siano tenuti rigorosamente distinti, poiché rispondenti a due “fenomeni politici strutturalmente opposti”

9 IN QUESTO SCORCIO DI XXI SECOLO, NONOSTANTE IL PARERE CONTRARIO DI ALTRI STUDIOSI, NOI CREDIAMO CHE LA VITA MONDIALE SIA ANCORA ESSENZIALMENTE INTERNAZIONALE, SEPPURE NON MANCHINO,NEL GIOCO DELLE TENDENZE POLITICHE IN LOTTA, CERTI ELEMENTI UNIVERSALISTICI CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE TURBATIVA DEL SISTEMA, QUALUNQUE SIA IL LORO MERITO SUL PIANO DEL PROGRESSO UNIVERSALE.

10 A CIÒ AGGIUNGASI CHE ALCUNE FORZE C.D. SOVRANAZIONALI ESRECITANO UNA CERTA INFLUENZA SULLA VITA DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, MA, DANDO L’IMPRESSIONE DI VOLERSI AFFIANCARE AGLI STATI, CONTRIBUISCONO NON POCO A TURBARE GLI EQUILIBRI, A CREARE NUOVE DIFFICOLTÀ E A CONSOLIDARE “L’IMPASSE IN CUI SI TROVA ANCORA LA DOTTRINA DEL DI”.

11 IL SIGNIFICATO DELL’ESPRESSIONE «DIRITTO INTERNAZIONALE» Viene qualificata “internazionale” ogni norma giuridica che abbia riguardo alla vita internazionale intesa nella duplice accezione di Società universaleSocietà universale Comunità internazionaleComunità internazionale

12 Di tal guisa vengono a qualificarsi allo stesso modo norme della più diversa natura ed origine; norme con oggetti e funzioni diversi tra loro. Il che contribuisce non poco ad alimentare uno stato di confusione già di per sé ampio e ben articolato. Per evitare fraintendimenti riteniamo di dover fare delle precisazioni.

13 L’espressione d.int.le vale di per sé come contrapposta a quella di d.interno e di d. statale. Essa indica l’ordinamento internazionale, l’ordinamento della comunità internazionale propriamente intesa. Dunque, sono di d.int.le le norme che non appartengono agli ordinamenti interni degli stati o di altri enti (d. canonico) e che regolano i rapporti della comunità internazionale.


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