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Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Aspetti previdenziali

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Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per lequità e la crescita sostenibili Aspetti previdenziali DIPARTIMENTO.

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Presentazione sul tema: "Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Aspetti previdenziali"— Transcript della presentazione:

1 Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Aspetti previdenziali
“Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” Aspetti previdenziali

2 Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
Come si arriva all’accordo: DPEF (Luglio 2006) Memorandum d’intesa tra Governo e Cgil, Cisl Uil “obiettivi e linee di una revisione del sistema previdenziale (27 settembre 2006) Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296) Piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil (5 febbraio 2007) Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili (23 luglio 2007)

3 Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
Il giudizio complessivo delle Confederazioni Cgil-Cisl- Uil sull’intera trattativa è positivo. Giudizio sulla parte previdenziale Si tratta di un accordo acquisitivo di nuovi diritti e opportunità per tutti. L’accordo va valutato nella sua interezza Siamo riusciti a tenere insieme gli obiettivi prioritari dei diritti e delle tutele dei giovani, delle donne e degli anziani

4 Accordo con il Governo: aspetti previdenziali
I contenuti dell’accordo Incremento delle pensioni basse Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità Razionalizzazione degli Enti previdenziali Finestre per la pensione di vecchiaia Coefficienti di trasformazione Diritti e tutele per i giovani Donne Interventi per i lavoratori immigrati extracomunitari Cumulo tra redditi da lavoro e pensione Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali Sospensione dell’indicizzazione sulle pensioni superiori ad 8 volte il minimo

5 Incremento delle pensioni basse

6 Incremento delle pensioni basse
Con l’intesa del 10 luglio 2007, confluita nell’accordo Governo Sindacati del 23 luglio 2007 in materia di pensioni e tradotta in provvedimento normativo con la legge 3 agosto 2007 (legge di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n.81) si sono previste le seguenti misure: potenziamento del sistema di perequazione automatica delle pensioni incremento delle maggiorazioni sociali somma aggiuntiva È prevista l’istituzione di un tavolo permanente di confronto governo e organizzazioni sindacali dei pensionati per formulare proposte per ulteriori aumenti rispetto a quelli già definiti dalla perequazione automatica

7 Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni
Dal 1° gennaio 2008 l’importo di pensione compreso da tre a cinque volte il minimo (per il 2008 corrispondente alla fascia di pensione, in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,42 a 2.180,70 euro lordi al mese) sarà rivalutato al 100% Perequazione prima dell’accordo Perequazione dopo l’accordo 100% Sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo 90% Sulla quota di pensione compresa tra tre e cinque volte il minimo 75% Sulla quota di pensione oltre cinque volte il minimo 100% Sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo Sulla quota di pensione compresa tra tre e cinque volte il minimo 75% Sulla quota di pensione oltre cinque volte il minimo

8 Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni
Essendo legato il meccanismo della perequazione automatica alla fascia di reddito, l’aumento porterà un vantaggio sia alle pensioni comprese fra 3 e 5 volte il minimo sia a tutte le pensioni di importo superiore Quindi beneficeranno della nuova rivalutazione: totalmente pensionate e pensionati parzialmente pensionate e pensionati

9 Incremento delle maggiorazioni sociali
Dal 1° gennaio 2008 l’importo dei trattamenti di tipo assistenziale (pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti) è incrementato fino a garantire un reddito individuale mensile complessivo di 580 euro (per il 2007 è invece 559,91) Beneficeranno dell’incremento: pensionate e pensionati che già percepiscono tali prestazioni nuovi beneficiari: grazie all’aumento del limite di reddito corrispondente per il 2008 a euro. Importo che negli anni successivi sarà riadeguato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo

10 Scaglioni di anzianità contributiva
Somma aggiuntiva A decorrere dall’anno 2007, nella rata di ottobre, e dall’anno 2008 in aggiunta alla rata di luglio sarà corrisposto un importo pari a: Scaglioni di anzianità contributiva Importo aggiuntivo annuo in euro Lavoratrici e lavoratori dipendenti Lavoratrici e Lavoratori autonomi Nel 2007 Dal 2008 Fino a 15 anni Fino a 18 anni 262 336 Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 18 fini a 28 anni 327 420 Oltre 25 anni Oltre 28 anni 392 504 Come si nota dalla tabella l’importo varia a seconda dell’anzianità contributiva della pensione o delle pensioni percepite dalla pensionata/pensionato

11 Somma aggiuntiva Determinazione dell’anzianità contributiva
Titolare di pensione ai superstiti: la contribuzione viene considerata al 60%. Ad esempio nel caso in cui si abbia una pensione liquidata con un’anzianità pari a 25 anni di contributi: 25 al 60%= 15 anni Titolare di più pensioni: Dirette: si sommano tutti i contributi Diretta e ai superstiti: valgono solo i contributi della pensione diretta

12 Somma aggiuntiva Requisiti richiesti Un’età pari o superiore a 64 anni
Un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo vigente (per l’anno ,73 pari a 654,21 euro mensili). Ai fini della determinazione del reddito viene considerato il reddito di qualsiasi genere posseduto nell’anno stesso ad esclusione: del reddito derivante dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari, dall’indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati di qualsiasi genere) N.B. per le pensionate e i pensionati il cui reddito risulti superiore al limite previsto l’aumento verrà corrisposto per differenza: differenza tra il limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva meno il reddito individuale

13 Somma aggiuntiva Ente erogatore La somma aggiuntiva sarà corrisposta:
dall’Inps: se si percepisce almeno una prestazione Inps dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati: se nessuna prestazione è Inps N.B. la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali: integrazione al minimo o maggiorazione sociale.

14 condizioni età: 64 anni donne e uomini
Somma aggiuntiva condizioni età: 64 anni donne e uomini reddito (di qualsiasi genere): non superiore a 2007 2008 8.504,73 euro 8.675,03 euro (le somme corrispondono a una volta e mezza il trattamento minimo annuo)

15 condizioni Somma aggiuntiva conta solo il reddito personale
il reddito del coniuge non conta conta il reddito di qualsiasi genere, comprese: la pensione da aumentare le pensioni ai superstiti le pensioni estere (pro rata e autonome) esclusi: reddito della casa di abitazione redditi a tassazione separata (TFR e arretrati) trattamenti di famiglia indennità di accompagnamento

16 caratteristiche Somma aggiuntiva L’aumento non costituisce reddito:
né ai fini fiscali: non è imponibile, e non aumenta il reddito per essere a carico; né ai fini di prestazioni previdenziali e assistenziali: è cumulabile con l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale, ecc.

17 Somma aggiuntiva Platea interessata
beneficeranno della somma aggiuntiva circa pensionati

18 Per i 25.000 INPDAP: autocertificazione.
Somma aggiuntiva Per quanto riguarda i pensionati over 64 interessati all’aumento sono INPS e sono INPDAP. INPS: per l’aumento sarà pagato a ottobre perché i dati reddituali sono già conosciuti (verifica ulteriore nel 2008); per i restanti procedura “red” e aumento pagato successivamente). Per i INPDAP: autocertificazione.

19 Numero dei pensionati interessati: 1.650.000.
Somma aggiuntiva Ultimo aumento delle pensioni di particolare rilevanza al di fuori del meccanismo di perequazione automatica: da 01/01/2002 aumento al “milione” delle pensioni minime e sociali. Numero dei pensionati interessati:

20 l’accordo del luglio 2007 apre la strada per rivalutare anche le altre pensioni a partire da quelle tra 700 e € l’obiettivo è sempre il recupero del potere d’acquisto di tutte le pensioni il lavoro proseguirà al nuovo tavolo di confronto tra governo e sindacato

21 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

22 Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati
Anno Requisiti legge 243/2004 (Maroni) Requisiti accordo Governo Sindacati Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 60 +35 (quota 95) 2010 2011 61 +35 (quota 96) 2012 2013 verifica (quota 97) 2014

23 Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati
40 anni di contribuzione Legge 243/2004 (Maroni) Accordo Governo Sindacati Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza Entro il primo semestre 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti * Entro il secondo semestre dell’anno 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti** La decorrenza della pensione sarà legata a 4 finestre *Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Il requisito dell’età rileva solo per la decorrenza della pensione. **Con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica

24 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: salvaguardie
Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età + 35 anni di contribuzione): le lavoratrici e i lavoratori in mobilità (5.000 che si aggiungono ai già salvaguardati dalla precedente normativa*) le lavoratrici e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 * legge 243/2004; legge 296/2006

25 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti
La nuova disciplina sarà definita da una apposita Commissione costituita da governo e parti sociali (conclusione dei lavori entro settembre 2007) La platea* delle lavoratrici e dei lavoratori lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi): platea stimata lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 66/2003: platea stimata lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena: platea stimata conducenti di mezzi pubblici pesanti: platea stimata * Platea stimata dal Ministero del lavoro sul totale complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti

26 Razionalizzazione degli enti previdenziali

27 Razionalizzazione degli enti previdenziali
Entro il 31 dicembre 2007 il governo presenterà un piano industriale al fine di razionalizzare il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi: il piano dovrà essere oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali garantire un risparmio di 3,5 miliardi di euro nell’arco di un decennio attraverso l’individuazione di sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) Solo nel caso in cui non si conseguano i risparmi previsti (clausola di salvaguardia), a partire dal 2011, è previsto un aumento dello 0,09% dell’aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti, parasubordinati, e autonomi.

28 Razionalizzazione degli enti previdenziali
Ad integrazione dell’accordo è previsto il progetto di riordino, semplificazione e razionalizzazione dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali dell’Inps in attuazione dell’articolo 1, comma 469, della legge finanziaria Tale progetto: riconferma il ruolo e la presenza delle parti sociali alla vita degli istituti previdenziali; ridisegna complessivamente il ruolo dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali; riduce notevolmente i componenti dei Comitati; punta alla specializzazione ed alla qualità come criteri per la definizione e la composizione dei Comitati.

29 Finestre per la pensione di vecchiaia

30 Finestre per la pensione di vecchiaia
Entro settembre 2007 la stessa Commissione governo parti sociali per i lavori usuranti valuterà la possibilità di: Inserire le finestre di uscita per la pensione di vecchiaia

31 Coefficienti di trasformazione

32 Coefficienti di trasformazione
In materia di coefficienti di trasformazione – avendo bloccato l’applicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti indicati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (delibera n.9 del 26 luglio 2006) - è prevista la costituzione di una apposita Commissione, composta da esperti del governo e delle parti sociali, allo scopo di verificare e modificare i coefficienti. Nel far ciò la Commissione dovrà tener conto dei seguenti nuovi parametri: le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie l’incidenza che hanno i percorsi lavorativi discontinui sull’adeguatezza delle pensioni future per proporre meccanismi di solidarietà che garantiscano un tasso di sostituzione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione; le diverse aspettative di vita connesse al tipo di attività svolta.

33 Coefficienti di trasformazione
Tempi: La Commissione dovrà terminare i lavori entro la fine del 2008 al fine di evitare, a partire dal 1° gennaio 2010,l’applicazione automatica dei coefficienti individuati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale Dal 2010 i coefficienti saranno aggiornati ogni tre anni Tra dieci anni sarà effettuata una verifica al fine di valutare la sostenibilità finanziaria e sociale del sistema

34 Diritti e tutele per i giovani

35 Diritti e tutele per i giovani
Gli interventi previsti riguardano: la totalizzazione il riscatto del periodo di laurea le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati

36 Diritti e tutele per i giovani
La totalizzazione: interventi immediati Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: Eliminazione delle previsioni normative che limitano la possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Oggi è possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si è raggiunto il diritto a pensione in una gestione Quindi: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: Viene ridotto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per cumulare i contributi versati nelle varie gestioni: da 6 anni a 3 anni Sarà possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione

37 Diritti e tutele per i giovani
Il riscatto del periodo di laurea: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: Possibilità di riscattare i periodi di laurea anche se non si è svolta ancora nessuna attività lavorativa e quindi non si ha nessun contributo previdenziale versato. L’importo da pagare sarà definito per legge L’importo potrà essere pagato in 10 anni senza interessi Sarà deducibile ai fini fiscali. Potrà essere pagato anche dai genitori o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora non percepisca un reddito personale tassabile Il periodo sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione Il pagamento sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: Possibilità di pagare il riscatto in dieci anni senza interessi

38 Diritti e tutele per i giovani
Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati Aumento della aliquota contributiva al fine di garantire una maggiore copertura pensionistica Aumento del 3% (dal 23,50% al 26,50%) per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: un punto all’anno a partire dal 1° gennaio 2008 Si prevede inoltre l’aumento dell’aliquota contributiva dal 1° gennaio 2008 di un punto percentuale per le pensionate e i pensionati iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici e i lavoratori che oltre ad essere iscritti alla gestione separata sono iscritti anche presso altre gestioni pensionistiche: dal 16% al 17%

39 Donne

40 Donne Si è evitato l’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile di vecchiaia delle donne. Misura questa presa in considerazione dal governo tra le varie ipotesi per finanziare il superamento dello scalone Da ricordare che le donne che percepiscono la pensione di anzianità sono una percentuale minima: 6% Sono inoltre previsti interventi al fine di incentivare l’occupazione femminile attraverso il potenziamento e l’ammodernamento del welfare (politiche di incentivi, sgravi contributivi, potenziamento degli strumenti previsti dall’articolo 9 della legge 53 del 2000, rafforzamento dei servizi all’infanzia e agli anziani non autosufficienti). Gli interventi saranno definiti con le parti sociali

41 Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari

42 Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari
Il governo è impegnato: ad ampliare il ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza a rivedere l’assetto dell’attuale normativa

43 Cumulo tra redditi da lavoro e pensione

44 Cumulo tra redditi da lavoro e pensione
Il governo è impegnato: a riesaminare gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensione al fine di incentivare la permanenza a lavoro e contrastare le forme di lavoro sommerso ed irregolare delle pensionate e dei pensionati

45 Applicazione di un contributo di solidarietà
per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali

46 Applicazione di un contributo di solidarietà
per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali Per le gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondi speciali e INPDAI) a causa della situazione economica e patrimoniale deficitaria è previsto, a carico sia dei dipendenti che dei pensionati, un contributo di solidarietà I criteri del contributo di solidarietà saranno definiti dalla Commissione governo parti sociali istituita in materia di lavori usuranti Il contributo non ha carattere permanente

47 Sospensione dell’indicizzazione sulle
pensioni superiori ad 8 volte il minimo

48 Sospensione dell’indicizzazione sulle
pensioni superiori a 8 volte il minimo Rientra tra gli interventi legati alla solidarietà e redistribuzione del reddito la sospensione dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo (436,14 *8= 3.489,92 lordo mensile). Misura prevista solo per il 2008

49 Pensionabilità delle retribuzioni
erogate a titolo di premio e sgravi contributivi

50 Pensionabilità delle retribuzioni
erogate a titolo di premio e sgravi contributivi Nel capitolo competitività è prevista - sulle retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato dalla contrattazione di secondo livello - l’emanazione di norme al fine di prevedere: la pensionabilità dell’intera retribuzione di risultato; sgravi contributivi, per il triennio 2008 – 2010, per le lavoratrici e i lavoratori pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso all’agevolazione con conguaglio immediato in busta paga

51 Le risorse per finanziare gli interventi

52 Le risorse per finanziare gli interventi
Gli interventi previsti dall’accordo sono finanziati: Dall’extragettito legge 3 agosto 2007 n. 127 (legge di conversione del decreto legge 81/2007): incremento delle pensioni basse: 900 milioni di euro nel 2007; milioni di euro nel 2008; milioni di euro nel 2009 e milioni di euro a partire dal 2010. totalizzazione e riscatto laurea: 267 milioni di euro per l’anno 2008, 234 milioni di euro per l’anno 2009, 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. All’interno del sistema previdenziale: modifica requisiti pensione di anzianità e lavori usuranti: 10 miliardi di euro in 10 anni ( ) finestre di uscita 40 anni di contributi e salvaguardie lavoratrici e lavoratori in mobilità e autorizzati alla prosecuzione volontaria: 4 miliardi di euro in 10 anni (2008 – 2017)


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