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L’Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

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Presentazione sul tema: "L’Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)"— Transcript della presentazione:

1 L’Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
di Marika Vistarini 5C Pacle

2 Indice: IVA in generale Caratteristiche dell’IVA Presupposti dell’IVA
Meccanismo di liquidazione dell’IVA Classificazione delle operazioni ai fini IVA La base imponibile IVA I registri IVA Liquidazioni e versamenti IVA L’acconto e le dichiarazioni IVA

3 L'IVA è un'imposta indiretta sui consumi, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea e la cui sigla significa “imposta sul valore aggiunto”. Questa imposta si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate, come stabilito dall’articolo 1 del D.P.R. 633/72 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

4 Caratteristiche dell'IVA
L’IVA è un’imposta: indiretta, poiché colpisce gli scambi di beni e le prestazioni di servizi; proporzionale, perché si calcola applicando aliquote costanti sulla base imponibile, per cui aumenta proporzionalmente all’aumentare della base imponibile; neutra, perché il suo importo non dipende dal numero di passaggi che la merce deve compiere dal produttore al consumatore finale; generale, perché riguarda tutti i contribuenti; sui consumi, perché grava sui consumatori finali.

5 Presupposti dell'IVA Le condizioni per l’applicazione dell’IVA sono:
il presupposto soggettivo: le operazioni devono essere compiute nell’esercizio di imprese, arti e professioni (soggetti passivi IVA). Questo presupposto non è richiesto per le importazioni in quanto sono sempre assoggettate a IVA, indipendentemente da chi le effettua; il presupposto oggettivo: le operazioni devono consistere in cessioni di beni e prestazioni di servizi; il presupposto territoriale: l’imposta viene applicata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

6 Meccanismo di liquidazione dell'IVA
L’IVA da versare periodicamente viene determinata con il meccanismo della detrazione di imposta da imposta. Questo meccanismo, che costituisce il procedimento per il calcolo e per la liquidazione periodica dell’imposta, opera come segue: sugli acquisti di beni e servizi si paga l’IVA ai fornitori (IVA a credito); sulle vendite di beni e servizi si incassa l’IVA (IVA a debito); la differenza tra l’IVA sulle vendite e l’IVA sugli acquisti si versa periodicamente all’Amministrazione Finanziaria dello Stato.

7 Classificazione delle operazioni ai fini IVA
Le norme sull’IVA distinguono le operazioni in due categorie: operazioni soggette a IVA, che sono considerate fiscalmente cessioni di beni o prestazioni di servizi; operazioni non soggette a IVA (escluse), che la normativa considera estranee al campo di applicazione dell’imposta. Le operazioni soggette a IVA si dividono a loro volta in: operazioni imponibili, assoggettate all’imposta. Si tratta di cessioni di beni a titolo oneroso, prestazioni di servizi verso corrispettivo, cessioni gratuite di beni, prelievi per autoconsumo…;  art. 1 D.P.R. 633/72 operazioni non imponibili, non soggette a IVA, per evitare una doppia tassazione rispetto al Paese di destinazione (esportazioni, servizi internazionali…);  art. 10 D.P.R. 633/72 Operazioni esenti, non soggette a IVA per motivazioni economico-sociali (prestazioni mediche ed educative, servizi postali, di credito, finanziamento e dilazioni di pagamento…).

8 prezzo merce – sconti incondizionati + spese non documentate
La base imponibile IVA La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. L’aliquota è attualmente stabilita nella misura del 21% (aliquota ordinaria) della base imponibile dell’operazioni ed è ridotta al 10% e al 4% per le operazioni che hanno a oggetto particolari tipologie di beni e servizi. Concorrono a formare la base imponibile: prezzo merce – sconti incondizionati + spese non documentate base imponibile base imponibile + IVA + spese documentate + cauzioni per imballaggi a rendere + interessi di dilazione totale fattura

9 I registri IVA La tenuta dei registri IVA rientra tra gli adempimenti dei soggetti passivi d’imposta. Ai fini della determinazione dell’imposta da versare periodicamente, infatti, tutti i contribuenti (imprese, artisti e professionisti) devono compilare: il registro delle fatture di acquisto; il registro delle fatture emesse.

10 Registo delle fatture di acquisto
Nel registro delle fatture di acquisto vengono annotate tutte le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa. Le fatture di acquisto devono essere numerate in ordine progressivo e annotate anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta. Il diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti può essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Nel registro delle fatture di acquisto è necessario indicare la data di effettuazione dell’operazione, perché il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui la stessa diviene esigibile. Non tutti i soggetti IVA sono obbligati alla tenuta del registro delle fatture di acquisto. I contribuenti minori possono annotare le fatture di acquisto in un apposito prospetto riepilogativo conforme al modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

11 Registro delle fatture emesse
Nel registro delle fatture emesse devono essere annotate tutte le fatture relative ai beni ceduti e ai servizi prestati nell’esercizio dell’impresa. Le fatture immediate devono essere registrate dall’impresa venditrice entro quindici giorni dalla data di emissione. Le fatture differite devono essere annotate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce. Nel registro delle fatture emesse è necessario indicare la data di effettuazione dell’operazione perché da essa dipende l’esigibilità dell’imposta. Il debito per IVA sulle fatture emesse sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile per l’Amministrazione Finanziaria. Le società e gli imprenditori commerciali, che sono obbligati a compilare il libro giornale e il libro degli inventari, hanno la facoltà di non tenere i registri IVA, ma di effettuare le registrazioni IVA direttamente sul libro giornale.

12 Liquidazioni e versamenti IVA
La liquidazione periodica dell’IVA è l’operazione con cui viene determinato, per il periodo di riferimento, l’ammontare dell’imposta da versare o di quella a credito. L’importo, da versare o a credito, si determina come differenza tra: l’IVA a debito esigibile nel periodo precedente, risultante dalle annotazioni effettuate o da effettuare nei registri delle fatture emesse; l’IVA a credito detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro delle fatture di acquisto. La periodicità della liquidazione e dell’eventuale versamento è: mensile, per le imprese in regime IVA ordinario; trimestrale, per le imprese in regime IVA semplificato (contribuenti che non hanno superato il volume d’affari di euro se imprese di servizi e di euro se aventi per oggetto altre attività).

13 Termini di liquidazione e versamento IVA
Il termine per la liquidazione e l’eventuale successivo versamento è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento se la liquidazione è mensile e al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento se la liquidazione è trimestrale.

14 L'acconto e le dichiarazioni IVA
I contribuenti IVA sono soggetti con cadenza annuale a tre adempimenti: il versamento dell’acconto; la comunicazione dati IVA; la dichiarazione annuale. Il versamento dell’acconto IVA deve essere effettuato annualmente, entro il 27 dicembre, sulla liquidazione dell’imposta relativa al mese di dicembre. L’acconto può essere calcolato con uno di questi tre metodi: storico, versando l’88% dell’importo versato per il mese di dicembre dell’anno precedente; previsionale, versando l’88% dell’importo che si prevede di versare per il mese di dicembre dell’anno corrente; delle operazioni effettuate, versando il 100% dell’imposta dovuta sulle operazioni effettuate tra il 1° e il 20 dicembre nell’anno corrente.

15 La maggior parte dei contribuenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, deve presentare all’Amministrazione Finanziaria, per via telematica, una comunicazione dati IVA. Il documento deve contenere l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto di IVA, le operazioni esenti e non imponibili, l’imposta esigibile e l’imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche dell’anno solare precedente. I soggetti IVA hanno anche l’obbligo di presentare in duplice esemplare la dichiarazione annuale IVA che, nella maggior parte dei casi, costituisce una sezione della dichiarazione unificata annuale (modello UNICO).


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