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Corso di diritto tributario
Prof.ssa Buccico C. IVA 23/25 novembre 2011
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IVA L’IVA è un tributo indiretto che non colpisce direttamente la capacità contributiva del soggetto nelle forme tipiche (patrimonio o reddito), bensì una manifestazione che indirettamente rivela l’esistenza di ricchezza: vale a dire IL CONSUMO L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea, ed è stata introdotta successivamente negli Stati membri dell’Unione attraverso due Direttive (n. 67/227 e n. 67/228).
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IVA Le due Direttive (67/227 e 67/228) inaugurano il primo periodo transitorio caratterizzato, nel momento del recepimento nelle legislazioni nazionali, da un significativo margine di libertà nella determinazione delle aliquote, dall’individuare il fatto generatore dell’imposta e nell’effettuazione dell’operazione. L’Italia avviò l’iter legislativo di recepimento delle Direttive attraverso la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971 n. 825) che portò all’emanazione del D.P.R. n. 633/1972 norma che contiene la disciplina dell’iva
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IVA Nel processo di omogeneizzazione delle norme IVA tra gli Stati comunitari, viene emanata la fondamentale Direttiva 77/388 in data 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva) che nell’ottica di armonizzazione delle legislazioni ottica nazionali, riduce enormemente il margine di libertà precedentemente riconosciuto agli Stati membri nella fase di recepimento dei provvedimenti comunitari. La disciplina comunitaria del tributo è ora racchiusa nella Direttiva 2006/112/CE e nelle Direttive 2008/8/CE del , 2008/9/CE del e 2008/117/CE del (cd. Vat- Package) In sede di interpretazione e applicazione della normativa IVA va fatto sempre riferimento all'orientamento che si è formato in sede comunitaria Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE e la interpretazione della Corte di Giustizia CE prevalgono sul diritto nazionale e costituiscono strumenti vincolanti nell'interpretazione delle disposizioni interne
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IVA L’IVA E’ UN’IMPOSTA PLURIFASE (applicata non una sola volta ma a più fasi del processo produttivo) NON CUMULATIVA (il tributo dovuto in ciascuna fase non si somma agli altri) Tra i diversi metodi adottabili per tassare il valore aggiunto, fu scelto il meccanismo della detrazione “imposta da imposta” L’IGE, (l’imposta che si applicava prima dell’introduzione dell’IVA) viceversa, gravava su ogni entrata di denaro realizzata per effetto della cessione di beni o prestazione di servizi, e si traduceva perciò in un’imposizione definita plurifase cumulativa a cascata: e ciò perché ad ogni passaggio veniva colpito l’intero valore del bene o servizio scambiato, senza consentire la detrazione dell’imposta pagata sui passaggi precedenti.
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IVA L’IVA è così denominata non perché il valore aggiunto costituisca la base imponibile, ma perché, per effetto della detrazione, il tributo, ha come oggetto economico il valore aggiunto che ogni soggetto del processo economico e produttivo aggiunge al prezzo del bene o servizio L’altro fondamentale principio dell’IVA oltre il meccanismo della detrazione “imposta da imposta”, è quello della neutralità del tributo rispetto il numero dei passaggi. L’ imposta per i soggetti passivi è neutrale, perchè recuperano l imposta sugli acquisti acquisendo un credito d imposta verso lo Stato, e recuperano l’ imposta dovuta allo Stato grazie al diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi.
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IVA L’IVA è una imposta indiretta sui consumi che presenta le seguenti caratteristiche: È plurifase: nel senso che si applica a più fasi del processo produttivo distributivo; E’ neutrale: ossia indifferente al numero dei passaggi. Questo meccanismo si realizza perché ad ogni passaggio l’imposta si applica sul corrispettivo del bene o servizio, ma dall’imposta applicata alla massa dei corrispettivi si detrae l’imposta dovuta sugli acquisti. Ecco perché l’imposta colpisce, in definitiva, il valore aggiunto. E’ trasparente: in quanto in qualsiasi fase del ciclo produttivo è noto il carico fiscale; È proporzionale con aliquote differenziate: in quanto viene applicata in proporzione al valore aggiunto ed in base alle diverse aliquote che hanno lo scopo di differenziare l’onere fiscale secondo il carattere di più stretta necessità dei beni colpiti; Gravante sul consumatore finale che risulta essere pertanto il soggetto inciso, in quanto questi, a differenza di ogni esercente arte o professione, non potrà detrarre l’imposta pagata sugli acquisti.
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IVA Art. 1 D.P.R. N. 633/1972 L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti o professioni e sulle importazioni d a chiunque effettuate
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MECCANISMO APPLICATIVO:
IVA MECCANISMO APPLICATIVO: • Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale, e a sua volta deve versarlo all'erario, al netto del tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori; l'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, può infatti essere detratta dall'IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze.
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IVA Contribuenti di fatto: chi sopporta economicamente il tributo (CONSUMATORI FINALI). Contribuenti di diritto (IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI): non subiscono in via di principio alcun onere ma la legge affida loro il compito di procedere all’applicazione ed alla riscossione del tributo.
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IVA I presupposti dell’IVA :
Presupposto oggettivo: Cessione di beni (art. 2) Prestazione di servizi (art. 3) Presupposto soggettivo: Esercizio di imprese (art. 4) - Esercizio di arti e professioni (art. 5) Presupposto territoriale: Operazioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 e ss.)
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Presupposto oggettivo
IVA Presupposto oggettivo Cessione di beni (art.2 D.P.R. 633/1972) Costituiscono cessione di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere. DUE SONO LE CARATTERISTICHE CHE CONTRADDISTINGUONO LE CESSIONI DEI BENI: UN ATTO AVENTE EFFETTO TRASLATIVO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI; L’ONEROSITA’ DELL’ATTO MEDESIMO. TALE REQUISITO PRESSUPONE L’ESISTENZA DI UN CONTROPRESTAZIONE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA.
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Le cessioni di beni assimilate e quelle escluse
IVA Le cessioni di beni assimilate e quelle escluse In deroga alle regole generali vi sono operazioni che non presentano uno dei requisiti delle cessioni, ma sono assimilate alle cessioni, ed operazioni che, pur presentando i requisiti delle cessioni non sono considerate tali (cessioni escluse). Sono operazioni assimilate alle cessioni: Vendite con riserva di proprietà; Le cessioni a titolo gratuito di beni la cui produzione rientri nell’attività propria dell’impresa, (esclusi i casi in cui il bene ceduto ha un valore inferiore a 25,82 Euro e non è oggetto dell’attività di impresa) L’autoconsumo Assegnazioni delle società ai soci. Sono invece operazioni escluse dalle cessioni quelle operazioni che non si collocano nella gestione ordinaria dell’impresa, ma nell’ambito di quella straordinaria, come ad es. i conferimenti d’azienda;
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Le prestazioni di servizio, quelle assimilate e quelle escluse
IVA Le prestazioni di servizio, quelle assimilate e quelle escluse • AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DPR 633 DEL ‘72, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: Le concessioni di beni in fitto o noleggio e simili, Le cessioni di contratti in genere Le cessioni, concessioni, licenze relative ai diritti d’autore, marchi, ecc. Prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa se di valore superiore a 25,82 Euro Le somministrazioni di alimenti e bevande I prestiti in denaro
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IVA Le prestazioni di servizio escluse Ipotesi di prestazioni escluse:
Prestiti obbligazionari; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari; 3. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari 4. Cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta ( es. denaro).
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Presupposto soggettivo
IVA Presupposto soggettivo Esercizio di impresa (art. 4 d.p.r 633/1972) Per esercizio di impresa si intende l’esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt e 2195 c.c. anche se non organizzate in forma di impresa nonché le attività che, pur non rientranti in quelle individuate dall’art c.c., sono comunque organizzate in forma di impresa. Ai fini IVA sono considerate in ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da società ed enti commerciali.
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Presupposto soggettivo
IVA Presupposto soggettivo Esercizio di impresa (art. 4 d.p.r 633/1972) Per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di imprese commerciali o agricole. Gli enti pubblici sono soggetti passivi d’imposta quando pongono in essere attività economiche di tipo commerciale, non lo sono per le attività che esercitano in quanto pubbliche autorità.
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Presupposto soggettivo
IVA Presupposto soggettivo Esercizio di arte o professione (art. 5 d.p.r 633/1972) Per esercizio di arte o professione si intende l’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto da persone fisiche. Ciò che si richiede è che l’attività sia svolta in modo autonomo (cioè senza il vincolo di subordinazione che connota il lavoro dipendente) e che non vi siano i connotati dell’imprenditorialità
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Presupposto soggettivo
IVA Presupposto soggettivo Sono escluse: • Operazioni occasionali effettuate da persone fisiche e enti non commerciali (per le società e gli enti commerciali sussiste una presunzione assoluta di svolgimento di attività di impresa) • Prestazioni di lavoro autonomo occasionale Attività di mero godimento/detenzione beni •Attività non autonome (lavoro dipendente) •Collaborazioni coordinate e continuative
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Presupposto territoriale
IVA Presupposto territoriale La condizione essenziale perché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano considerate imponibili è che le stesse siano effettuate nel territorio dello Stato. Per le cessioni di beni si ha riguardo al luogo dove è ubicato il bene (non rientrano ad es. le cessioni di beni che si trovano in Stati esteri); Per le prestazioni di servizi si ha riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che riceve la prestazione (soggetto committente). Tale principio si applica a partire dal 1/1/2010 seguito della riforma operata dalla direttiva CE n. 8/2008. Precedentemente si aveva riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che effettuava la prestazione di servizio (prestatore)
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Campo di applicazione ed operazioni escluse
IVA Campo di applicazione ed operazioni escluse L’espressione campo di applicazione dell’IVA designa non solo l’area delle operazioni imponibili ma anche l’area delle operazioni comunque rilevanti: è quindi importante individuare l’area delle operazioni incluse ed operazioni escluse dal campo di applicazione dell’iva. Le operazioni ESCLUSE sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta: non solo non comportano il sorgere del debito d’imposta, ma non determinano neppure obblighi formali (fatturazioni, annotazioni), non incidono sul diritto di detrazione, non rilevano ai fini del calcolo del volume di affari. Le operazioni che invece rientrano nel campo di applicazione dell’iva si distinguono in: Operazioni imponibili; Operazioni non imponibili; Operazioni esenti
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Campo di applicazione ed operazioni escluse
IVA Campo di applicazione ed operazioni escluse Le operazioni imponibili comportano il sorgere del debito d’imposta e l’applicazione di tutto l’apparato di regole che disciplinano il tributo. Le operazioni non imponibili e quelle esenti non fanno sorgere il debito d’imposta, ma comportano gli stessi adempimento formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate, devono essere incluse nel calcolo del volume d’affari, etc.) Le operazioni esenti, a differenza delle operazioni non imponibili, limitano il diritto alla detrazione.
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Operazioni imponibili
IVA Operazioni imponibili In tale categoria sono comprese quattro operazioni: Cessioni di beni (all’interno del territorio nazionale); Prestazioni di servizi; Acquisti intracomunitari; Importazioni da paese extraUE Sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione. Esse concorrono alla determinazione del volume di affari del contribuente e pertanto: devono essere fatturate, annotate nei registri IVA, dichiarate nella dichiarazione annuale. Permettono un esercizio pieno del diritto di detrazione sull’IVA assolta sugli acquisti.
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Operazioni non imponibili
IVA Operazioni non imponibili Ai sensi dell’art. 8, 8 bis, 9 del d.p.r. 633/1972 sono considerate operazioni non imponibili le esportazioni, le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali . Le operazioni non imponibili non fanno sorgere il debito d’imposta. Esse concorrono alla determinazione del volume di affari del contribuente e pertanto: devono essere fatturate, annotate nei registri IVA, dichiarate nella dichiarazione annuale. Permettono un esercizio pieno del diritto di detrazione sull’IVA assolta sugli acquisti.
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IVA Le operazioni esenti
Non comportano il sorgere del debito d’imposta ma sono operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, per cui comportano gli adempimenti formali richiesti per le operazioni imponibili ( fatturazione, annotazione nei registri); N.B. Non consentono la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Le ragioni che giustificano l’esenzione sono di vario genere: ragioni sociali (prestazioni sanitarie); ragioni di tecnica tributaria. Esempi di operazioni esenti: Operazioni relative alla riscossione dei tributi; Operazioni socialmente rilevanti (prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, alcuni servizi di pubblica utilità); Esercizio di giochi e scommesse
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IVA Momento impositivo
Data in cui si determina l’esigibilità dell’imposta: data che rappresenta il dies a quo entro il quale l’operazione deve essere fatturata e registrata. L’esigibilità non è da riferirsi all’imposta dovuta o da versare ma è da riferirsi al momento in cui un’operazione si considera effettuata, per cui per chi effettua operazioni attive fa decorrere il termine per gli adempimenti dovuti, per il compratore segna la nascita del diritto alla detrazione.
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IVA Momento impositivo
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione dell’atto di trasferimento se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o della spedizione se riguardano beni mobili. Le prestazioni di servizio si considerano effettuate nel momento in cui è pagato il corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei punti precedenti sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
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IVA La base imponibile E’ costituita di regola dall’ammontare dei corrispettivi contrattuali dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Se non vi è corrispettivo o è in natura si fa riferimento al valore normale. Sono compresi nell’imponibile oneri e spese inerenti l’esecuzione, non concorrono a formare la b.i. gli interessi moratori e le penalità in genere, il valore normale dei beni cedui a titolo di sconto, abbuono in base alle condizioni contrattuali, l’importo degli imballaggi che devono essere restituiti, le anticipazioni fatte in nome e per conto di altri es. i rimborsi di spese fatte dal professionista in nome e per conto del cliente.
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IVA Le aliquote Vi è un’aliquota normale (21%), una ridotta per i generi di largo consumo (10%) e una ridottissima per i generi di prima necessità (4%).
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IVA Il diritto di rivalsa
La neutralità dell’imposta per i soggetti passivi è garantita dall’esercizio congiunto del diritto di rivalsa e del diritto di detrazione. Il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile e che, perciò, è debitore d'imposta verso l'Erario, ha il diritto di rivalersi nei confronti del cessionario o del committente. Esercitare il diritto di rivalsa è obbligatorio. Il soggetto passivo deve esercitare la rivalsa, addebitando l'imposta al cessionario o al committente. L'effettuazione di una operazione imponibile determina, da un lato, un debito verso il Fisco del soggetto passivo d'imposta; al tempo stesso, sorge per il soggetto passivo il diritto di rivalersi nei confronti di chi acquista il bene o il servizio. La rivalsa è quindi, innanzitutto, un diritto di credito: un credito del soggetto passivo dell'IVA, nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunge, per effetto di legge, al corrispettivo pattuito. Il credito sorge, in concreto, dall'addebito dell'IVA nella fattura.
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La rivalsa: obbligo o diritto?
La rivalsa è sia un diritto, sia un obbligo. Il soggetto passivo IVA, quando effettua un’operazione imponibile deve emettere fattura addebitando la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o committente. L’obbligo ha per oggetto non la rivalsa (intesa come esercizio del diritto al credito) ma l’emissione della fattura con addebito dell’imposta, quindi il soggetto passivo IVA ha l’obbligo di costituirsi creditore, quindi l’obbligo riguarda non l’esercizio del credito di rivalsa ma la nascita di tale credito.
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La rivalsa: obbligo o diritto?
All’obbligo di far sorgere il credito di rivalsa corrisponde, dal lato del cessionario o del committente il diritto a ricevere la fattura con addebito dell’imposta: tale diritto è funzionale all’esercizio della detrazione. Per ciò la mancata emissione della fattura è sanzionata.
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Il diritto di detrazione
IVA Il diritto di detrazione Il diritto di detrazione è un diritto dei soggetti passivi, che deriva dall'imposta da essi assolta o dovuta o ad essi addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l’imposta a monte diventa esigibile ed è soggetto a decadenza: può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
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Il diritto di detrazione
IVA Il diritto di detrazione La detrazione dell’IVA sugli acquisti richiede che vi sia inerenza, intendendo per inerenza il rapporto tra l’acquisto di un bene o un servizio e lo svolgimento di attività che danno diritto alla detrazione, se l’acquisto si correla ad altre attività ( come le operazioni esenti) il diritto alla detrazione è escluso o limitato.
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Il diritto di rivalsa e il diritto di detrazione: esempio pratico
Supponiamo che un soggetto passivo abbia effettuato in un anno di imposta solo due operazioni commerciali: La prima di acquisto per cui ha pagato una determinata merce euro. Tale importo pagato al proprio fornitore è composto da 1000 e 210 che è l’imposta (21% su 1000) La seconda di vendita per cui ha ceduto lo stesso bene ad euro 1512,50 di cui 1250 è il valore della cessione e 262,50 (21% di 1250) è l’IVA che deve addebitare al proprio cliente per l’obbligo di rivalsa L’IVA da versare all’Erario sarà pari 52,50 che è determinata quale differenza tra l’IVA incassata sulla vendita (262,50) e l’IVA pagata sull’acquisto che può essere detratta in virtù del citato diritto alla detrazione (210).
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Indetraibilità specifica
IVA Indetraibilità specifica Il risvolto del requisito dell’inerenza è un complesso di regole che escludono o limitano il diritto alla detrazione in base alla relazione tra operazioni di acquisto ed operazioni attive non soggette ad imposta. In caso di acquisti ad uso promiscuo, cioè direttamente riferibili sia ad operazioni attive soggette ad imposta che ad operazioni non soggette è detraibile la quota di imposta direttamente riferibile all’impiego imponibile, non è detraibile la quota riferibile ad un utilizzo non soggetto ad imposta.
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IVA Pro-rata Quando non vi sono legami diretti tra acquisti e specifiche operazioni attive che non sono soggette ad imposta e il soggetto passivo ha effettuato sia operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili e non imponibili) che operazioni che non danno diritto alla detrazione (esenti/escluse) la detrazione avverrà secondo un calcolo forfettario che il legislatore ha denominato pro rata, che si applica quando il contribuente pone in essere operazioni esenti in modo sistematico • Tale calcolo determina una percentuale di detrazione che dovrà essere applicata sul totale dell’IVA pagata sugli acquisti. • La percentuale si determina ponendo al numeratore tutte le operazioni che danno diritto alla detrazione e al denominatore tutte le operazioni effettuate nell’anno. • Esempio op. imp. 100; op. non imp. 50; op. es. 30. • Il pro rata sarà: (150/180)*100= 83%. L’IVA complessivamente pagata sugli acquisti sarà, quindi, detraibile nella misura dell’83%.
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Indetraibilità oggettiva e soggettiva
Vi sono beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza o la loro utilizzazione nell’attività esercitata dal contribuente, per essi il legislatore esclude in tutto o in parte la detraibilità dell’IVA presumendo la non inerenza (imposta concernente aerei, moto, navi, spese di rappresentanza, spese per alberghi, locazione di fabbricati ad uso abitativo). Gli enti non commerciali possono detrarre soltanto l’iva relativa agli acquisti fatti nell’esercizio di attività agricole o commerciali gestite in contabilità separata, si presume che al di fuori di tali ipotesi tali enti figurano come consumatori finali.
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Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione di inizio attività
IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione di inizio attività •Il primo adempimento imposto ai contribuenti è la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività: i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione devono farne dichiarazione al Fisco, il quale attribuisce al neo-contribuente un "numero di partita IVA"
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Gli obblighi del contribuente: la fattura
IVA Gli obblighi del contribuente: la fattura Per ciascuna operazione rientrante nel volume di affari IVA deve essere emessa fattura. La fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per il commercio al minuto e per le attività assimilate (dove è previsto l’obbligo della ricevuta fiscale/scontrino). La fattura deve essere datata e numerata in modo progressivo per anno solare e deve indicare: I soggetti dell’operazione con l’indicazione delle partite IVA; I corrispettivi e tutti gli altri elementi necessari per la determinazione della base imponibile; L’aliquota L’ammontare dell’imposta La fattura può essere emessa sia in forma cartacea, sia in forma elettronica; la fattura cartacea si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione; la fattura elettronica all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
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Gli obblighi del contribuente: la fattura
IVA Gli obblighi del contribuente: la fattura •La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione. La fattura in formato cartaceo è compilata in due esemplari di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto detto precedentemente, il comma 4, dell’art. 21 del d.p.r. 633/1972 dispone che la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
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Gli obblighi del contribuente: i registri e le liquidazioni.
IVA Gli obblighi del contribuente: i registri e le liquidazioni. Ogni soggetto passivo deve tenere, ai fini IVA, due registri: uno per le operazioni attive (registro fatture emesse), uno per le operazioni passive (registro acquisti). Le fatture attive devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro quindici giorni dalla loro emissione. Dal libro delle operazioni attive risulta l'IVA a debito, da quello delle operazioni passive l'IVA a credito: ogni mese/trimestre (a secondo del volume di ricavi o corrispettivi conseguiti) deve essere liquidata la differenza algebrica tra IVA a debito e IVA a credito. Ove risulti un debito il soggetto passivo prevede al versamento dell’imposta a favore dell’Erario.
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Gli obblighi del contribuente: i registri e le liquidazioni.
IVA Gli obblighi del contribuente: i registri e le liquidazioni. I commercianti al minuto in luogo del registro delle fatture emesse possono annotare in un apposito registro (detto registro dei corrispettivi), relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili e quello delle operazioni esenti. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo
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Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale
IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale Anche nell'IVA vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale: tale obbligo deve essere sempre adempiuto da parte di tutti i soggetti passivi del tributo, anche se nel corso dell'anno non siano state effettuate operazioni rilevanti. Nella dichiarazione devono essere riportati, sulla scorta delle registrazioni fatte: l'ammontare delle operazioni attive e delle operazioni passive; l'ammontare dell'imposta dovuta e delle detrazioni; i versamenti effettuati nel periodo d'imposta; l'imposta dovuta a conguaglio o la differenza a credito.
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Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale
IVA Gli obblighi del contribuente: la dichiarazione annuale L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA potrà: essere chiesto a rimborso compensato con debiti d’imposta diversi dall’IVA compensato con situazioni debitorie IVA degli anni successivi
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IVA Il Rimborso dell’IVA Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, risultante dalla dichiarazione annuale se tale credito è di importo superiore a lire cinque milioni (€ 2.582,00), e se si verificano una o più delle seguenti situazioni: esercizio esclusivamente o prevalentemente di attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) imposta a debito relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche e limitatamente per tali importi; e) Il contribuente si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17del d.p.r. 633/1972 (soggetto non residente).
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IVA Il Rimborso dell’IVA Il contribuente anche fuori dai casi precedentemente visti puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze In alcune specifiche situazioni è prevista anche la possibilità di chiedere il rimborso delle eccedenze IVA infrannuali
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La compensazione dell’IVA
La compensazione dei crediti IVA con altre imposte(compensazione orizzontale) di importo superiore a euro, può avvenire: solo successivamente alla presentazione della dichiarazione; per i crediti IVA superiori ai € solo se nella dichiarazione annuale in cui emerge il credito viene apposto il visto di conformità di cui all’art. 35 commi 1, lett. a) del D.lgs 241/1997
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Presupposto territoriale
IVA APPROFONDIMENTO Presupposto territoriale La condizione essenziale perché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano considerate imponibili è che le stesse siano effettuate nel territorio dello Stato. Per le cessioni di beni si ha riguardo al luogo dove è ubicato il bene (non rientrano ad es. le cessioni di beni che si trovano in Stati esteri); Per le prestazioni di servizi si ha riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che riceve la prestazione (soggetto committente). Tale principio si applica a partire dal 1/1/2010 seguito della riforma operata dalla direttiva CE n. 8/2008. Precedentemente si aveva riguardo alla residenza o al domicilio del soggetto che effettuava la prestazione di servizio (prestatore)
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Operazioni non imponibili
IVA ESPORTAZIONI di beni Operazioni non imponibili Le esportazioni in paesi extracomunitari, regolate dall'art. 8 DPR 633/72, sono considerate operazioni non imponibili e devono quindi essere fatturate senza applicazione dell'imposta. Gli articoli 8-bis e 9 prevedono che le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, riguardanti ad esempio mezzi di trasporto commerciale aereo o marittimo, trasporti internazionali, servizi portuali e aereoportuali, etc., beneficiano, della non imponibilità per espressa previsione di legge
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Operazioni non imponibili
IVA ESPORTAZIONI di beni Operazioni non imponibili I soggetti che effettuano operazioni non imponibili : avranno l'integrale detrazione dell'IVA sugli acquisti non avranno una corrispondente IVA a debito sulle vendite NE DERIVA CHE chi effettua esportazioni di beni prodotti con acquisti gravati da IVA, tende ad essere in credito verso lo stato Per evitare i tempi burocratici richiesti per il rimborso dei crediti IVA, l'art. 8 del d.p.r. 633/1972 , lett. c) consente all’ESPORTATORE ABITUALE di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta fino a concorrenza delle esportazioni dirette (quelle indicate dalle lettere a) e b) dell'articolo 8) effettuate nell'anno precedente.
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Operazioni triangolari
IVA Operazioni triangolari Si parla di esportazione triangolare quando un bene è ceduto ad un soggetto residente che lo esporta, per cui su incarico del cessionario i beni vengono inviati all’estero direttamente dal soggetto cedente. In questo caso il cedente (soggetto residente) emette fattura “non imponibile” nei confronti del cessionario (soggetto residente) ed invia direttamente i beni all’estero; il cessionario emette la fattura “non imponibile” nei confronti dell’acquirente estero (soggetto non residente ne in Italia ne nella Comunità europea)
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Importazione di beni da paesi extracomunitari
IVA Importazione di beni da paesi extracomunitari L’IVA sugli acquisiti di beni provenienti da paesi extracomunitari viene assolta IN DOGANA e si applicano le norme doganali in tema di accertamento, riscossione, e applicazioni di sanzioni
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Le operazioni intracomunitarie
IVA Le operazioni intracomunitarie Gli scambi di beni all’interno della Comunità europea non sono importazioni ed esportazioni in senso tecnico ma acquisti e cessioni intracomunitarie Il regime IVA delle operazioni intracomunitarie attualmente in vigore prevede la tassazione nel paese di destinazione del bene. Il regime è a carattere transitorio e verrà presumibilmente sostituito da un diverso regime definitivo nel quale sarà data piena attuazione al principio di tassazione nel paese d'origine del bene.
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Acquisti intracomunitari
IVA Acquisti intracomunitari Per acquisti intracomunitari si intendono le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. Nel caso di acquisti effettuati da soggetti passivi italiani la fattura ricevuta dal cedente comunitario sarà integrata con l’imposta dovuta e sarà registrata nel registro delle fatture emesse. La stessa fattura sarà registrata anche nel registro delle fatture passive al fine di portare in detrazione l’iva pagata insieme agli altri acquisti nazionali. (MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE).
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IVA REVERSE CHARGE PER EFFETTO DÌ QUESTA MECCANISMO IL CEDENTE EMETTE FATTURA SENZA ADDEBITARE L'IMPOSTA MENTRE IL DESTINATARIO DELLA CESSIONE DÌ BENI DEVE INTEGRARE LA FATTURA RICEVUTA CON L'INDICAZIONE DELL'ALIQUOTA PROPRIA DELLA OPERAZIONE MESSA IN ESSERE DAL CEDENTE, DELLA RELATIVA IMPOSTA. INOLTRE IL DESTINATARIO FINALE DEVE REGISTRARE IL DOCUMENTO SIA NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE, CHE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI. IN QUESTO MODO RENDE NEUTRALE L'EFFETTO DELLA IMPOSTA. .
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Cessioni intracomunitarie
IVA Cessioni intracomunitarie Le cessioni intracomunitarie pur non potendo configurarsi come esportazioni sono allo stesso modo considerate operazioni non imponibili. • Si tratta di cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi soggetti all'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati. • Ad esse pertanto non sarà applicata imposta, l’imposta sarà applicata dall’acquirente residente nell’altro Stato membro. • Devono essere comunque fatturate, registrate nel registro delle fatture emesse e dichiarate nella dichiarazione annuale.
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Prestazioni di servizi
IVA Prestazioni di servizi NEL NOSTRO ORDINAMENTO FINO AL DICEMBRE 2009, LA REGOLA GENERALE CHE VIGEVA IN TEMA DÌ TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AI FINI IVA ERA DETTATA DALL’ART. 7 DEL DPR 633/72, E PREVEDEVA L’APPLICAZIONE DEL C.D. CRITERIO “ DEL PAESE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO”, OSSIA IL LUOGO IN CUI IL PRESTATORE HA STABILITO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ECONOMICA O DISPONE DÌ UNA STABILE ORGANIZZAZIONE A PARTIRE DALLA QUALE LA PRESTAZIONE DÌ SERVIZI VIENE RESA O, IN MANCANZA DÌ TALE SEDE O DÌ TALE STABILE ORGANIZZAZIONE, IL LUOGO DEL SUO DOMICILIO O DELLA SUA RESIDENZA ABITUALE».
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Prestazioni di servizi intracomunitarie
IVA Prestazioni di servizi intracomunitarie DUE DIRETTIVE EUROPEE (2008/8 E LA 2008/117) HANNO MODIFICATO, SIA LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI SULLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CHE I RIMBORSI DESTINATI AI SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI MEMBRI. TALI DIRETTIVE SONO STATE RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO CON IL D. LGS N. 18/2010 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART. 7 TER DEL DPR. 633/1972 COME MODIFICATO, LE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE IN ITALIA QUANDO SONO RESE A SOGGETTI PASSIVI IVA ( C.D. OPERAZIONI BUSINESS TO BUSSINESS O B2B) STABILITI NEL TERRITORIO DELLA STATO (CRITERIO DEL PAESE DEL COMMITTENTE DEL SERVIZIO) …..segue
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Prestazioni di servizi intracomunitarie
IVA Prestazioni di servizi intracomunitarie ……segue LE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE IN ITALIA ANCHE QUANDO SONO RESE A CONSUMATORI FINALI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLA STATO (le c.d. operazioni business to consumer o b2c). VA OSSERVATO CHE I SERVIZI RESI A SOGGETTI PASSIVI IVA (B2B) NON RESIDENTI SONO QUALIFICABILI COME OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE
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