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PERSONE GIURIDICHE
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Sono complessi organizzati di persone e beni rivolti al conseguimento di uno scopo ai quali la legge riconosce la qualifica di soggetti di diritto La possibilità della loro costituzione trova fondamento nell’art. 18 della Costituzione in collegamento con l’art. 2.
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Persone giuridiche e soggettività
TEORIA della FINZIONE: enti che non sono uomini vengono a questi equiparati sotto il profilo della capacità giuridica. TEORIA della REALTA’ SOGGETTIVA: esistono già come organismi di cui lo Stato si limita a prendere atto mediante il riconoscimento. (art. 12 c.c. come modificato dal d.p.r. 361/2000).
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Autonomia patrimoniale
PERFETTA: i creditori di una persona giuridica possono contare solo sui beni e sui crediti compresi nel patrimonio della stessa persona giuridica. IMPERFETTA: ad es. associazione non riconosciuta, i creditori possono rivolgersi anche a coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Anche se dotati di autonomia patrimoniale imperfetta, non è esclusa la soggettività giuridica perché sono comunque loro attribuite situazioni giuridiche soggettive.
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ENTI RICONOSCIUTI ed ENTI NON RICONOSCIUTI
Solo gli enti riconosciuti fruiscono di un sistema di registrazione (art. 1 d.p.r. 361/2000) che rende di pubblica conoscenza la loro configurazione concreta. Una volta iscritte nel registro, situazioni e vicende dell’ente acquistano giuridica certezza, avendo piena efficacia verso l’esterno, senza l’onere di dare alcuna prova della loro effettiva conoscenza da parte dei terzi e senza che questi possano provare di non avere avuto tale conoscenza.
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RICONOSCIMENTO Prima: era necessario un atto amministrativo costitutivo concesso dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto. Art. 1 d.p.r. 361/2000: le associazioni e le fondazioni di carattere privato “acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture”. L’iscrizione è disposta dal Prefetto o dal Presidente della Regione. E’ la prima manifestazione del controllo pubblico sulle persone giuridiche di diritto privato ed è costitutivo della loro personalità giuridica. Condizioni: scopo possibile e lecito /patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
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ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – ATTO COSTITUTIVO
Devono essere costituite con ATTO PUBBLICO. La fondazione anche con TESTAMENTO. ASSOCIAZIONI: è contratto plurilaterale aperto. FONDAZIONI: è atto unilaterale.
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ASSOCIAZIONI Le persone fisiche hanno un ruolo prevalente, tanto che gli associati possono influire sul rapporto tra patrimonio e scopo. CONTRATTO PLURILATERALE con COMUNIONE di SCOPO: stabilisce diritti ed obblighi degli associati e rimane aperto alle successive adesioni di nuovi associati secondo le condizioni della loro ammissione determinate dal medesimo contratto (art. 16 c.c.). La qualità di associato NON è trasmissibile, salvo che sia diversamente previsto dal contratto associativo.
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Organi delle associazioni
ASSEMBLEA: costituita da TUTTI gli associati. Per legge delibera su tutte le decisioni più importanti (artt ). AMMINISTRATORI: funzione esecutiva e di manifestazione esterna della volontà dell’associazione.
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Disciplina delle associazioni riconosciute
Facoltà di recesso ad nutum (art. 24 comma 2). Esclusione solo per gravi motivi previa delibera dell’assemblea e con facoltà di ricorso all’autorità giudiziaria (art. 24 comma 3). Previsione di quorum costitutivi e deliberativi (art. 21). Annullabilità delle deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto (art. 23 comma 1 c.c.). Divieto di ripetizione dei contributi versati (art. 31 c.c.).
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FONDAZIONI Prevalenza dell’elemento del patrimonio
Il fondatore destina in modo permanente dei beni alla realizzazione di uno scopo (assistenza, beneficienza, ecc.) che si traduce nel vantaggio di categorie più o meno ampie di beneficiari preventivamente non determinati (es. studiosi, persone colpite da determinate malattie, ecc.). Nell’atto di fondazione sono fissate le regole che gli amministratori dovranno seguire perché sia realizzato lo scopo mediante un’utilizzazione dei beni destinati che ne consenta la conservazione (art. 16 c.c.)
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ATTO di FONDAZIONE Atto INTER VIVOS o TESTAMENTO.
E’ ATTO UNILATERALE revocabile fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento che attribuisce la personalità giuridica, a meno che il fondatore non abbia già fatto iniziare l’opera (art. 15 c.c.).
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COMITATI E’ caratterizzato dalla richiesta all’esterno di fondi (art. 42 c.c.), la cui raccolta è programmata per il raggiungimento di scopi generalmente di pubblica utilità (es. organizzazione di gare sportive, soccorso e assistenza alle vittime di pubbliche calamità). La responsabilità per la conservazione e per la destinazione allo scopo annunciato ricade sugli organizzatori e su coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti. Delle obbligazioni assunte rispondono solidalmente tutti i componenti del comitato, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse (art. 41 c.c.).
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