La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO"— Transcript della presentazione:

1 L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
1

2 L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Un contratto è invalido quando …
… al momento della sua conclusione, esso presenta uno o più "difetti" di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere.

3 CAUSE DI INVALIDITÀ DI UN CONTRATTO
NULLITA’ ANNULLABILITA’ RESCINDIBILITA’ 3

4 L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
I difetti che comportano l’invalidità riguardano la struttura del contratto. Ciò significa che essi devono verificarsi al momento della sua conclusione, quando cioè le parti raggiungono l'accordo, e non in un momento successivo. Le anomalie che interessano la fase successiva alla stipulazione, cioè la fase dell'esecuzione, determinano invece la risoluzione del contratto. 4

5 LA NULLITA’ 5 5

6 Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico.
La nullità è causata dai difetti più gravi, come la mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto. Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico. La nullità può essere totale o parziale. È parziale quando colpisce solo una delle clausole di un contratto. 6 6

7 MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
L’art prevede tre categorie di cause che determinano la nullità di un contratto: MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI E’ nullo il contratto in cui: le parti non hanno raggiunto un accordo; manca la causa o l'oggetto. Per quanto concerne la forma, il rispetto di una forma particolare è richiesto a pena di nullità solo per i contratti formali o solenni. ILLICEITÀ DELLA CAUSA, IMPOSSIBILITÀ, INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO ILLICEITÀ DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA, IMPOSSIBILITÀ DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA 7

8 L’ANNULLABILITA’

9 L'annullabilità è causata invece da vizi meno gravi (vizi del consenso, incapacità di uno dei soggetti ecc.), sanabili (cioè rimediabili) a determinate condizioni. A differenza del contratto nullo, quello annullabile produce i suoi effetti, fino a quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a seguito di un apposito giudizio richiesto dalla parte interessata a far valere tale invalidità.

10 L'annullabilità del contratto si distingue dalla nullità innanzitutto perché diverse sono le cause che la determinano. Vi sono due situazioni: VIZI DEL CONSENSO (O DELLA VOLONTÀ), IDENTIFICATI NELL'ERRORE, NEL DOLO E NELLA VIOLENZA (ART C.C.) INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE DI UNA DELLE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE (ART C.C.) 10

11 LA RESCINDIBILITA’

12 La rescissione è un rimedio che l'ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo o in stato di bisogno.

13 Si trova in stato di pericolo quel soggetto che assume obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona (art c.c.). Si parla, invece, di stato di bisogno quando vi è una sproporzione tra le prestazioni delle due parti, e questa sproporzione è dipesa dalla situazione di bisogno economico di una parte, di cui l'altra ha approfittato (art c.c.).


Scaricare ppt "L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO"

Presentazioni simili


Annunci Google