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Formazione per docenti di sostegno non specializzati

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Presentazione sul tema: "Formazione per docenti di sostegno non specializzati"— Transcript della presentazione:

1 Formazione per docenti di sostegno non specializzati
Corso Salvagente a.s Formazione per docenti di sostegno non specializzati

2 1° Incontro-Mercoledì 9 novembre
Presentazione corso Perché sono qui? Presentazione corsisti e aspettative Le esperienze dei corsisti nei primi mesi di scuola, situazioni e problemi incontrati La normativa sull’integrazione…che cosa è importante conoscere I servizi territoriali dell’Ulss, le collaborazioni con la scuola per l’integrazione

3 C.T.I. Asolo-Castelfranco Formazione salvagente a.s. 2005-2006
La Normativa per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap che cosa è importante conoscere Che cosa sapete della normativa? Che cosa è importante conoscere? Quale può, deve essere, un approccio professionale alla normativa? La normativa è qualche cosa di più di un insieme di prescrizioni…obblighi… Fissa un insieme di significati socialmente definiti, condivisi. Incontro Normativa Sergio Betto

4 La normativa rappresenta la definizione di un quadro etico-valoriale
è il punto d’arrivo di esperienze-dibattito culturale-orientamenti..confronti tra soggetti…scuole di pensiero… Il punto di partenza per estendere idee, principi, comportamenti, procedure…

5 Il quadro etico valoriale di riferimento
La normativa mette al centro i bisogni degli alunni in situazione di handicap e delle loro famiglie Quali sono i bisogni? Chi li identifica-riconosce-definisce? Conoscete la prospettiva del costruzionismo sociale? A partire da questi definisce diritti Ne conseguono regole-comportamenti- procedure…

6 Principi fondamentali-1°
Gli alunni in situazione di handicap vanno inseriti nelle sezioni-classi comuni Perché? Benefici per alunni in situazione di handicap (non solo in termini di benessere e non marginalizzazione sociale) e per tutti gli altri Un vantaggio dell’integrazione dei disabili: si promuove l’idea delle diversità, dei bisogni speciali e dell’esigenza dell’individualizzazione (personalizzazione) dell’insegnamento per tutti

7 Principi fondamentali-2°
2. Per favorire l’integrazione scolastica serve l’intervento qualificato di diverse professionalità (Insegnanti, Operatori Servizi Specialistici, Operatori Sociali) la famiglia ha comunque un ruolo importante e non va lasciata da sola

8 Principi fondamentali-3°
3. L’integrazione della persona in situazione di handicap richiede integrazione tra il piano riabilitativo, educativo, didattico, sociale Alcuni strumenti dell’integrazione (Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato) richiedono concretamente questa integrazione dei diversi approcci

9 Principi fondamentali-4°
4. Per favorire l’integrazione scolastica sono indispensabili reti -rete tra scuola, famiglia, servizi specialistici, servizi sociali -rete tra tutte le persone della scuola che vengono a contatto con l’alunno: Insegnanti (di sostegno e non)-Dirigente…ma anche personale ATA -reti interistituzionali (accordo di programma) Una nuova realtà: i Centri Territoriali per l’Integrazione

10 Principi fondamentali-5°
5. Per una integrazione di qualità Servono verifiche-valutazioni…aggiornamenti del piano Valutazione della qualità dell’integrazione -livello singolo alunno -livello d’Istituto (qualità dell’offerta) Come? -Confronto con gli altri soggetti…ascoltare il punto di vista della famiglia -Autoanalisi e Autovalutazione d’Istituto -Autovalutazione del singolo insegnante

11 Alcune leggi fondamentali prima della L.104/92
" ... Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale .. " (dall'art. 38 della Costituzione, 1948) L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica (salvo i casi gravissimi) ... Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie ... (dall’art. 28 L. 118 del 30/3/1971). Nel 1975 Commissione Falcucci stende un rapporto per l’integrazione dei Soggetti disabili nelle classi comuni. La C.M. 227/75 facilita l’integrazione nelle classi comuni Le classi differenziali vengono abolite con la Legge 517/77 (legge importante per diversi motivi, per es. introduce la programmazione educativa e didattica, suggerisce flessibilità, l’individualizzazione dell’insegnamento, si assicurano forme di sostegno…)

12 Alcune leggi fondamentali prima della L.104/92
La Legge 270/82 prevede che gli insegnanti di sostegno siano in possesso di specifici requisiti Nel 1987 una sentenza della corte costituzionale stabilisce che la scuola secondaria superiore deve accogliere i soggetti in situazione di handicap La C.M. 1/88 prevede di poter utilizzare l’insegnante di sostegno del livello di scuola precedente, nel successivo, per creare continuità

13 Legge 104 del 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." E’ il riferimento più importante tutt’oggi perchè definisce complessivamente i diritti della persona disabile e gli interventi necessari a garantire tali diritti, definisce il quadro istituzionale e le competenze dei diversi Enti: All’Ulss compete l’intervento clinico-riabilitativo All’Ente Locale (Comune-Provincia) l’assistenza Alla scuola educazione ed istruzione

14 Legge 104 del 1992 1. Finalità. –Art 1. La Repubblica: b)  previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia a)  garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia c)  persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione Art. 3. Soggetti aventi diritto (vedi pagina seguente) Art. 4. Accertamento dell'handicap (gli accertamenti sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche…) Art. 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata. Art. 6. Prevenzione e diagnosi precoce. Art. 7. Cura e riabilitazione (con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro) Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.

15 La 104/92 definisce che cosa si debba intendere per “Persona handicappata”
3. Soggetti aventi diritto. 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. … Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

16 Legge 104 del 1992 Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

17 Legge 104 del 1992 Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
…All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

18 Legge 104 del 1992 Art. 13. Integrazione scolastica.
L'integrazione scolastica …si realizza… anche attraverso: la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi…ausili tecnici Sperimentazione L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con handicap fisici o sensoriali Sono garantite attività di sostegnomediante l’assegnazione di docenti specializzati

19 Legge 104 del 1992 Art. 13. Integrazione scolastica.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse , dei consigli di classe e dei collegi dei docenti

20 Legge 104 del 1992 14. Modalità di attuazione dell'integrazione
Il Ministero della P.I. provvede alla formazione e all’aggiornamento dei docenti Attivazione di forme sistematiche di orientamento Organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata Garanzie per la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore

21 (gruppi provinciali-gruppi d’istituto/circolo)
Legge 104 del 1992 Artt Art. 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (gruppi provinciali-gruppi d’istituto/circolo) Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte…prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

22 Legge 104 del 1992 Art. 17. Formazione professionale
Le regioni… realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale… Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.

23 D.P.R. Febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. Art. 1. Le regioni … provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, … assicurino l’intervento medico cognitivo sull’alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione: a) di una diagnosi funzionale del soggetto; b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso; c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di H Art. 3 Diagnosi funzionale Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 …

24 DPR Febbraio 1994 Art. 4 Profilo dinamico funzionale
Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all’articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili. Si compila dopo la D.F., viene obbligatoriamente aggiornato alla fine della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, durante la secondaria di secondo grado (già previsto dalla 104/92) verifiche/valutazioni e aggiornamenti ogni 2 anni (fine seconda e quarta scuola primaria; fine seconda secondaria di 1° grado; fine secondo e quarto anno secondaria di 2° grado)

25 DPR Febbraio 1994 Art. 5 Piano educativo individualizzato
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992

26 DPR Febbraio 1994 Art. 6 Verifiche
1.Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992 , verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap. 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

27 Accordo di Programma Quadro (1998) per l’applicazione L 104/92
E’ un documento sottoscritto dai diversi soggetti Istituzionali (Scuola-Ulss-EELL) e ne chiarisce impegni, ruoli… Definisce strumenti, propone modelli per stendere la documentazione (DF, PDF, PEI) Fissa tempi e modalità di comunicazione tra i diversi soggetti Definisce gruppi di lavoro (G.L.I.P.-G.L.I.P.T.-G.L.I.S.-G.I.O.) Chiarisce chi fa cosa, come e quando E’ in via di definizione un nuovo accordo di programma

28 D.P.R , n   Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore Articolo 6 - Esami dei candidati con handicap 1. … la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. .

29 O.M. 21 maggio 2001, n. 90 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statale non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Scuola media 12. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico …il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato... Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati. 13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati .

30 Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo

31 Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe…valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali... I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte

32 Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Secondaria Secondo Grado Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

33 Decreto Ministeriale n.331/1998
Permette l’attivazione di progetti sperimentali da parte di singoli istituti scolastici. Nella fase di passaggio da un grado scolastico al successivo è consentitata “l’eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno del grado di scuola precedente…” Per l’innalzamento della qualità dell’integrazione è possibile progettare nuove forme di flessibilità dell’organizzazione educativo-didattica Possibilità di programmare attività didattiche per gruppi ristretti…gruppi ampi di diverse classi…progetti di ampliamento dell’offerta formativa…

34 Legge 10/03/2000 N. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. Articolo unico 3. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. 4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

35 DPR 275-99 Regolamento autonomia scolastica
Introduce nuove possibilità di autoregolazione delle scuole finalizzate anche ad una maggiore possibilità di individuare soluzioni organizzative e didattiche per favorire l’integrazione Nel Piano dell’Offerta Formativa è opportuno che ogni Istituto espliciti la propria offerta per l’integrazione

36 I servizi territoriali dell’Ulss
le collaborazioni con la scuola per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

37 L’Azienda ULSS (Unità Locale Socio Sanitaria)
L’Unità Locale Socio-Sanitaria è Azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (la nostra ULSS di riferimento è la N°8 del Veneto-Sede legale ad Asolo) Compito: soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla comunità attraverso interventi di prevenzione, cura e riabilitazione L’attuale assetto è delineato dalla Legge Regionale n.56 del 1994 Strutture fondamentali: Ospedali (Castelfranco e Montebelluna) Distretti socio-sanitari (Asolo-Castelfranco//Valdobbiadene-Montebelluna) Dipartimento prevenzione

38 Il Piano di zona dei Servizi Socio-Sanitari
E’ un documento di programmazione che definisce la rete dei servizi sociali e ad alta integrazione sociosanitaria (è previsto dalla legislazione regionale) E’ promosso dall’esecutivo della conferenza dei sindaci; viene elaborato dall’Ulss, deve essere condiviso dalla Conferenza dei Sindaci che lo approva Attualmente è in vigore il Piano Le Aree del piano di zona: Anziani-Disabili-Salute Mentale-Minori Dipendenze-Migranti-Giovani

39 Alcuni Servizi di particolare interesse per l’integrazione
Servizio di Neuropsichatria infantile Servizio integrazione scolastica e sociale disabili (aggregato al S.N.P.I. ) Consultorio familiare

40 Principali attività S.N.P.I. (dichiarate)
Individuazione-diagnosi e presa in carico riabilitativa soggetti con disturbi neuromotori-psichici; consulenza-supporto alla famiglia (opera in collegamento con reparto di Pediatria-Consultorio familiare-Pediatri di libera scelta) Presa in carico riabilitativa soggetti con patologie invalidanti S.N.C. e periferico, patologie genetiche Valutazione psicodiagnostica disturbi linguaggio e apprendimento con relativa terapia e consulenza alla famiglia e alla scuola Certificazioni di handicap e consulenze secondo accordo di programma Diagnosi Consultazioni terapeutiche e psicoterapiche disturbi psicopatologici e relazionali Prescrizioni di ausili e protesi per l’autonomia Avvio procedure per l’accoglimento in strutture “protette” per soggetti con patologie invalidanti e/o in situazione di grave inadeguatezza di cure familiari (collaborazione con consultorio familiare)

41 Come funziona Equipe composte da: neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogista, logopedista, psicomotricista, fisiokinesiterapista, assistente sociale, educatore, addetto all’assistenza, consulenti esterni (fisiatra-foniatra-ingegnere informatico) Collaborano con altri Servizi dell’Ulss e altre Istituzioni per favorire e salvaguardare il benessere dei minori

42 Collaborazioni con la scuola dichiarate
Come previsto dalla normativa i Servizi NPI provvedono alla certificazione di handicap, alla stesura della diagnosi funzionale, e collaborano nella stesura del P.D.F. e del P.E.I. Operatori dei servizi partecipano agli incontri G.I.O. (Gruppi Interprofessionali Operativi) Per gli alunni in difficoltà la scuola (Dirigente), con il consenso della famiglia può inviare ai Servizi una segnalazione (modello S); dopo le valutazioni del caso il Servizio invia alla scuola potrà arrivare certificazione o una relazione Come si interfaccia la scuola con i servizi Ulss? I diversi ruoli (Dirigente-Referente-Insegnanti)

43 Servizio Integrazione Scolastica e Sociale
Si rivolge ad alunni con disabità psico-fisico-sensoriale, disturbi relazionali e comportamentali Garantisce interventi assistenziali ed educativi finalizzati per assicurare il diritto all’istruzione e all’educazione Favorisce l’integrazione sociale (attività educative-aggregative-ricreative promosse da Comuni Parrocchie ed altre agenzie)

44 Il Servizio garantisce
Assegnazione addetti all’assistenza Gestione-supervisione-aggiornamento addetti all’assistenza; monitoraggio interventi Assistenza alunni in sit. di handicap in attività extrascolastiche (in particolare nei Centri Estivi) Predisposizione di progetti per l’integrazione (per es. Integrazione nei Centri Estivi) Coordinamento iniziative finalizzate all’integrazione sociale-attivazione/partecipazione a gruppi di lavoro previsti dalla normativa Il Servizio Integrazione Scolastica collabora con il Centro Territoriale per l’Integrazione

45 Organizzazione Servizio Integrazione Scolastica
Dalla richiesta all’assegnazione La scuola invia la richiesta di addetto all’assistenza L’equipe NPI valuta la richiesta e fa la propria valutazione-proposta Il GLPT decide Se l’operatore non conosce l’allievo (primo anno) viene contattato dal S.N.P.I. per le informazioni necessarie…

46 Chi decide l’assegnazione degli addetti all’assistenza
Le decisioni sull’assegnazione degli addetti all’Assistenza spetta al G.L.P.T. (Gruppo di lavoro Programmazione Territoriale). Tutta l’Istruttoria è seguita dal Servizio Integrazione Scolastica Il gruppo è presieduto dal Direttore dei Sevizi Sociali dell’ULSS ed è composto da rappresentanti della scuola, degli Enti Locali (comuni e provincia) e delle Associazioni

47 Addetto all’assistenza
Chi è? E’ un operatore dell’Area Servizi sociali, interviene per l’autonomia personale, per problematiche di autosufficienza di base e per generalizzare le abilità apprese nei vari contesti di vita della person Che cosa fa? Dipende dalla disbilità dell’alunno, in generale favorisce l’autonomia personale, motoria e relazionale Collabora con l’insegnante per individuare i bisogni dell’alunno Partecipa a tutti gli incontri G.I.O. Garantisce l’assistenza durante le uscite didattiche Normalmente non interviene in classe in compresenza con l’ins. di sostegno (salvo autorizzazioni ref. Integrazione scolastica)

48 Quando viene assegnato l’Addetto all’assistenza
Disabili con gravi difficoltà motorie Deficit psichico grave e non autosufficienza nell’orientamento spazio-temporale e per eseguire compiti minimi Disabili con psicosi grave-autismo, con difficoltà comportamentali ed esigenza di supporto assistenziale costante Disabili incontinenti Disabili non autosufficienti accolti nelle scuole dell’infanzia non statali e negli asili nido Per ottimizzare le risorse nella determinazione delle ore di intervento dell’addetto si tiene conto della presenza delle altre figure (insegnanti di sostegno e del personale assegnato dalla Provincia per gli alunni con minorazioni sensoriali)

49 Risorse umane per l’integrazione scolastica
Scuola: Insegnanti curricolari e di sostegno Compagni di classe Collaboratori scolastici Azienda Ulss: addetti all’assistenza Amministrazione provinciale: per alunni con minorazione sensoriale è previsto personale specifico (di solito interviene in orario extra-scolastico ed è chiamato a rinforzare l’apprendimento)

50 Consultorio Familiare
E’ un servizio di assistenza, sostegno e consulenza alla persona e alla famiglia sotto il profilo medico, psicologico e sociale, in particolare per la salute della donna e del minore. Offre un servizio di consulenza-intervento e supporto per le famiglie che attraversano momenti di difficoltà relazionale ed educativa L’attività del Consultorio richiede il coinvolgimento del contesto sociale ed ambientale di riferimento (anche la scuola)

51 Consultorio Familiare
Aree di intervento: Informazione-sensibilizzazione ed educazione alla salute Formazione, sostegno e cura dei nuclei familiari Assistenza e presa in carico (singolo e famiglia) per problemi insorgenti dallo sviluppo psicosessuale, rapporti di convivenza, gravidanza o interruzione della stessa Collaborazione con organi giudiziari per adozioni, affidi, separazioni conflittuali, inserimento di minori in strutture sostitutive o integrative del nucleo familiare, devianza minorile, violenze che interessano i minori

52 Per avere informazioni, consulenze…
Colleghi esperti, Referenti d’Istituto/Psicopedagogisti, Dirigente Servizi promossi dal C.T.I. (disponibilità referente e altri tutor) Referente handicap provinciale (C.S.A.) Associazioni Genitori Siti WEB di particolare interesse

53 Formazione per docenti di sostegno non specializzati
Corso Salvagente a.s Formazione per docenti di sostegno non specializzati


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