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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

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Presentazione sul tema: "I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI"— Transcript della presentazione:

1 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Ancona, 07 Aprile Rolando Dolciotti

2 IL SERVIZIO METRICO SI OCCUPA DI:
METROLOGIA LEGALE SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI TACHIGRAFI DIGITALI E CARTE TACHIGRAFICHE PRECONFEZIONATI CONFORMITA PRODOTTI VIGILANZA

3 METROLOGIA LEGALE La metrologia legale garantisce la fede pubblica attraverso l’esattezza della misura e si occupa di tutte le procedure legislative, tecniche ed amministrative riguardanti: Strumenti per pesare e misurare contemplati nel testo unico sulle leggi metriche (R.D. 7088/1890 e nel regolamento di fabbricazione (R.D. 226/1902 ) e definiti nel D.M. 182/2000 Tutti gli strumenti introdotti dalla Direttiva Mid (2007) quali: tassametri, analizzatori di gas e contatori di calore

4 METALLI PREZIOSI Tutti gli oggetti in metallo prezioso (oro, argento, platino e palladio) fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono essere a titolo legale e portare impresso (D.L. 251/1999 e DPR 150/2002): Il marchio di identificazione Il titolo

5 TACHIGRAFI DIGITALI I tachigrafi digitali sono apparecchi di controllo che equipaggiano gli autoveicoli adibiti al trasporto su strada di merci e passeggeri immatricolati in uno stato membro dell’Unione Europea (in Italia in vigore dal 15/01/2007). Le Camere di Commercio, sono individuate dalla normativa nazionale come autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche, che consentono l'utilizzo del nuovo sistema digitale e per la sorveglianza sulle officine autorizzate al montaggio e alla manutenzione dei T.D.

6 PRODOTTI PRECONFEZIONATI
Procedure e regole per il confezionamento  di prodotti  in assenza dell’acquirente, posti in vendita in involucri sigillati e in quantità prefissate di massa o di volume non modificabili senza alterare palesemente l’imballaggio stesso. Imballaggi tipo CEE (Legge n. 690/1978) Imballaggi Nazionali (D.P.R. n. 391/1980) D.Lgs 12/2010 – Reca disposizioni sulle quantità nominali (attuazione direttiva 2007/45/CE)

7 SICUREZZA E CONFORMITA DEI PRODOTTI
La Camera tutela la sicurezza dei prodotti e la loro corretta etichettatura nei seguenti settori: Sicurezza prodotti elettrici Sicurezza giocattoli Sicurezza dispositivi di protezione individuale (occhiali da sole) Etichettatura prodotti tessili Etichettatura calzature

8 SICUREZZA E CONFORMITA DEI PRODOTTI
I prodotti immessi sul mercato in condizioni di uso normale non devono presentare alcun rischio Oppure presentino solo rischi minimi accettabili e compatibili con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. Per immissione sul mercato si intende sia la vendita sia la distribuzione a titolo gratuito

9 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quei prodotti destinati ad essere indossati o tenuti da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza La direttiva 89/686/CEE è recepita in Italia dal D.Lgs 475/92; Modificata dalle direttive : 93/68/CEE - 93/95/CEE /58/CE recepite dal D.Lgs 10/97.

10 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Le direttive stabiliscono le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori

11 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Hanno la funzione di salvaguardare da: azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici (es. guanti da giardinaggio); azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate dai prodotti per la pulizia (guanti di protezione dalle soluzioni detergenti);

12 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C; ordinari fenomeni atmosferici non eccezionali né estremi nel corso di attività professionali (indumenti stagionali); urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente (guanti); azione lesiva dei raggi solari (occhiali da sole)

13 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI La direttiva 89/686/CEE stabilisce che l’occhiale da sole è: DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Dal 01Luglio 1995, come tutti i DPI GLI OCCHIALI DA SOLE devono essere marcati CE

14 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92: i dispositivi progettati e fabbricati per forze armate o polizia; i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione; i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche, calore, acqua – umidità; caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

15 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o altre manifestazioni pubbliche è consentita la presentazione di DPI non conformi, purché tale non conformità venga evidenziata con appositi cartelli, fermo restando l’impossibilità di proporre in vendita gli stessi senza la preventiva conformità.

16 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Tutti i dispositivi in ogni caso devono: essere progettati in modo tale da consentire all’utilizzatore di svolgere normalmente le attività che lo espongono ai rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata. essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi ed altri fattori di disturbo. essere composti di materiali privi di effetti nocivi per l’igiene o per la salute dell’utilizzatore.

17 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
essere il più possibile leggeri senza pregiudicare la solidità di costruzione e la loro efficacia. devono essere resistenti ai fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego prevedibili. non devono avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc al fine di non provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

18 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
Conformità CE I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria il costruttore, o un suo rappresentante residente nella comunità europea, deve preparare la documentazione tecnica anche al fine di esibirla, a richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.

19 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
MARCATURA CE La marcatura CE  deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Può essere apposta sull’imballaggio, qualora, stante le caratteristiche del prodotto, non fosse possibile apporla in modo chiaro; può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE. (art. 12 d.lgs. 475/92)

20 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
COMPETENZE: La vigilanza sulla sicurezza dei DPI spetta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Vigilanza e Normativa Tecnica - che si avvale della G. di F., delle Dogane, delle Camere di Commercio e di altri organi di polizia e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il protocollo d’intesa (10/09/2009 ) tra il Ministero Sviluppo Economico e Unioncamere ha rafforzato la vigilanza sui prodotti a tutela dei Consumatori

21 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Il Servizio Metrico nel rispetto della filosofia dell’Ente Camerale ha posto da sempre la massima attenzione ad una preventiva informazione sulle regole da rispettare . L’informazione preventiva ed l’effettiva presenza sul territorio svolgono un ruolo primario per la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato almeno per quelle ditte rispettose delle regole poste dal legislatore.

22 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA I controlli ispettivi possono essere eseguiti d’iniziativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981; Essere richiesti dal MSE; Su segnalazione delle associazione dei consumatori, ecc. In collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e la G.di F.

23 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA L’obiettivo dei controlli è quello di accertare che i prodotti immessi in commercio siano conformi ai requisiti essenziali attraverso un controllo : di tipo visivo e formale, di tipo documentale, materiale con l’esecuzione di analisi presso laboratori accreditati.

24 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti: Verifica della presenza della marcatura CE; Verificare che la marcatura sia conforme al simbolo grafico di cui all’allegato IV del D.Lgs. 475/92

25 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti: Verificare che sui DPI non sia riportata ogni altra marcatura che possa ingenerare errori circa il significato della marcatura CE; Verificare che sul DPI o sull’imballaggio non sia riportato ogni altro marchio che possa limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura;

26 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti: Verificare che sia stata preparata e rilasciata la nota informativa redatta nella lingua ufficiale dello stato membro destinatario; Verificare che la dichiarazione di conformità CE, le istruzioni e le avvertenze dei DPI siano redatti in lingua italiana o anche in lingua italiana

27 Verificare la presenza del fascicolo tecnico,
DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI FUNZIONI DI VIGILANZA Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti: Verificare la presenza del fascicolo tecnico, la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati; Richiedere la dichiarazione di conformità; La dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica devono essere conservate per dieci anni

28 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Controlli presso fabbricanti e loro rappresentanti: Richiedere la documentazione sui controlli, a campione, effettuati obbligatoriamente o facoltativamente in base ai prodotti commercializzati; L’informazione data ai distributori in merito a tale sorveglianza; verificare che non siano commercializzati DPI soggetti a provvedimenti restrittivi del MSE

29 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Controlli presso importatori: Verificare che tutte le informazioni destinate ai consumatori siano in lingua italiana con caratteri di visibilità non inferiore a quelli usati per le altre lingue; Verificare, in base al prodotto o al suo imballaggio, l’indicazione dell’identità del produttore e dei suoi estremi.

30 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA La dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante o dal suo rappresentante deve contenere: Nome e indirizzo del fabbricante Descrizione del DPI Riferimento alla Direttiva CE Riferimento alle norme armonizzate applicate (en uni) Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante

31 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA La nota informativa rilasciata dal fabbricante in lingua italiana deve contenere: Nome e indirizzo del fabbricante o suo rappresentante le istruzioni di impiego, pulizia, manutenzione; gli accessori utilizzabili ed i pezzi di ricambio appropriati; le classi di protezione dei DPI; le date o il termine di scadenza dei DPI; i limiti di utilizzazione; Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;

32 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Nel richiedere la documentazione tecnica occorre verificare la presenza del: Fascicolo tecnico che a sua volta deve contenere: Disegni di progettazione e fabbricazione ; Elenco dei requisiti essenziali per la salute e la sicurezza; Norme armonizzate o specifiche tecniche adottate al momento della progettazione del modello;

33 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA della descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento della nota informativa del fabbricate redatta nella lingua ufficiale dello stato membro destinatario.

34 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Mancanza marcatura CE Verbale di contestazione al fabbricante Sequestro cautelativo dei prodotti privi di marcatura CE Si informa il MSE

35 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Mancata esibizione della dichiarazione di conformità e/o della documentazione tecnica. In questo caso si ritiene che i prodotti non siano conformi, pertanto: Viene elevato verbale di contestazione al fabbricante Si informa il MSE il quale può disporre il temporaneo divieto alla commercializzazione del prodotto fino alla presentazione della documentazione.

36 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Nei controlli presso i commercianti al dettaglio si procede alla verifica: della presenza della marcatura CE; della presenza della nota informativa in lingua italiana; Si esegue un esame tecnico delle caratteristiche dei prodotti valutandone i rischi in confronto con quanto riportato nelle avvertenze, (per gli occhiali mancanza dell’avvertenza che non sono idonei alla guida).

37 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Se nulla viene riscontrato si procede alla redazione del VAS (Verbale delle attività svolte) Se permangono dubbi: Si richiede la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica al fabbricante o al responsabile dell’immissione sul mercato; Si procede al prelievo (acquisto) del prodotto da sottoporre ad analisi

38 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Mancanza marcatura CE: Verbale di contestazione nei confronti del rivenditore; Verbale di contestazione agli altri rivenditori compreso l’importatore e il fabbricante a cui si può risalire tramite documentazione commerciale; Sequestro cautelativo dei prodotti privi di marcatura CE Si informa il MSE

39 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
FUNZIONI DI VIGILANZA Mancanza nota informativa: Verbale di contestazione nei confronti del fabbricante; Richiesta dichiarazione di conformità e relativa documentazione tecnica; Sequestro cautelativo dei prodotti privi di indicazioni; Si informa il MSE per la conformazione del prodotto.

40 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI SISTEMA RAPEX
è il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari che consente, una rapida circolazione delle informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentano seri rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Lo Stato membro, che riceve informazione su un prodotto che presenta rischi, è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri stati membri.

41 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI : (DPI prima categoria) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Immissione in commercio di DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza Art. 3, co. 1 Art. 14 lett. a) da 7.747,00 € a 46.484,00 € Camera Commercio competente MSE

42 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque inizia la produzione omettendo di effettuare la dichiarazione di conformità CE Art. 11 Art. 14 co. 3 da 5.165,00 € a 30.987,00 € Camera Commercio Competente MSE

43 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque inizia la produzione omettendo di apporre la marcatura CE Art. 12 Art. 14 co. 3 da 5.165,00 € a 30.987,00 € Camera Commercio Competente MSE

44 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE Art. 12 co. 3 Art. 14 co. 4 da 2.582,00 € a 15.494,00 € Camera Commercio Competente MSE

45 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque appone marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico CE Art. 12 co. 4 Art. 14 da 2.582,00 € a 15.494,00 € Camera Commercio Competente MSE

46 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque appone marchi che limitano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE Art. 12 co. 4 Art. 14 da 2.582,00 € a 15.494,00 € Camera Commercio Competente MSE

47 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi categoria) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque non esegue i provvedimenti adottati dal MSE Art. 13 co. 4 e co. 7 Art. 14 co. 5 da 7.747,00 € a 46.481,00 € Camera Commercio Competente MSE

48 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Prodotti pericolosi) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Immissione sul mercato di prodotti pericolosi Art. 104 co. 1 D.Lgs. 206/2005 Art. 112 co. 2 D.Lgs 206/2005 Arresto fino ad 1 anno + 10.000,00 a 50.000,00 A.G.

49 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: (Qualsiasi prodotto) Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Mancata apposizione sul prodotto, in lingua italiana, delle avvertenze sui rischi Art. 107 c. 2 l.b) D.Lgs. 206/2005 Art. 112 co. 3 D.Lgs 206/2005 da a A.G.

50 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Mancata assicurazione alla dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni Art. 107 c. 2 l.a D.Lgs 206/2005 Art. 112 co. 4 D.Lgs 206/2005 da 2.500,00 € a 40.000,00 € Camera Commercio Competente MSE

51 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Fabbricante/produttore, mandatario e importatore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Violazione alle disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs. 206/2005 Art. 104 co. 2,3,5,7, 8, 9 D.Lgs Art. 112 co. 5 D.Lgs 206/2005 da 1.500,00 € a 30.000,00 € Camera Commercio Competente MSE

52 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Distributore/venditore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE Art. 12 co. 3 Art. 14 co. 4 da 2.581,00 € a 15.494,00 Camera Commercio Competente MSE

53 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Distributore/venditore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque pone in commercio DPI con apposto ogni altra marcatura che limitano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE Art. 12 co. 4 Art. 14 da 2.582,00 € a 15.494,00 Camera Commercio Competente MSE

54 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Distributore/venditore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Chiunque non esegue i provvedimenti adottati dal MSE Art. 14 co. 4 e co. 7 co. 5 da 7.747,00 € a 46.481,00 € Camera Commercio Competente MSE

55 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Distributore/venditore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Commercializzazione di DPI privi delle informazioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 206/2005 (ind. lingua ital.) Art. 11 D.Lgs 206/2005 Art. 12 co.1 da 516,00 € a 25.823,00 € Camera Commercio Competente MSE

56 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Distributore/venditore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Mancata assicurazione alla dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni Art. 107 co. 2 l.a D.Lgs 206/2005 Art. 112 co. 4 d.Lgs 206/2005 da 2.500,00 € a 40.000,00 € Camera Commercio Competente MSE

57 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Distributore/venditore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Mancata apposizione sul DPI in lingua italiana delle adeguate avvertenze ai rischi Art. 107 co.2 l. b D.Lgs 206/2005 Art. 112 co. 3 da a A.G.

58 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI Distributore/venditore VIOLAZIONE SANZIONE Descrizione violazione Norma violata Norma Sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto/ammenda Trasmissione S.V. Violazione alle disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs 206/2005 Art. 104 co . 6,7,8,9 D.Lgs 206/2005 Art. 112 co.5 da 1.500,00 € a 30.000,00 € Camera Commercio Competente MSE

59 DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI
SANZIONI: Pagamento in misura ridotta L’art. 16 L. 689/81 disciplina il pagamento in misura ridotta negli illeciti amministrativi . Pari al doppio del minimo o al terzo del massimo oltre le spese del procedimento; Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione; E ammesso ricorso da presentare all’Ufficio sanzioni della C.C. entro 30 giorni dalla contestaz./notificazione; l’Ufficio emette O. A. o Ingiunzione di pagamento E Ammesso ricorso al provvedimento ingiuntivo.

60 grazie per l’attenzione
Rolando Dolciotti


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