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Istituzioni economiche dell’Unione europea

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Presentazione sul tema: "Istituzioni economiche dell’Unione europea"— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni economiche dell’Unione europea
Introduzione all’Unione Europea Prof. Domenico Cersosimo

2 “Gli Stati nazionali sono ormai troppo grandi per risolvere i piccoli problemi, ma anche troppo piccoli per risolvere quelli grandi.” Daniel Bell

3 Sommario 1 L’evoluzione in sintesi
2 Le fasi dello sviluppo istituzionale 3 I Trattati fondamentali 4 Gli stadi di integrazione fra stadi 5 L’assetto istituzionale 6 Le competenze dell’Unione Europea 7 I processi legislativi 8 Gli atti giuridici dell’Unione Europea 9 Il bilancio dell’Unione

4 1.1 L’evoluzione in sintesi: direttrici dell’integrazione
Due direttrici evolutive: Approfondimento – Progressivo ampliamento del livello o dell’ambito delle competenze riservate agli organismi comunitari, in via esclusiva o concorrente rispetto agli Stati nazionali Allargamento – Progressivo aumento del numero di Paesi aderenti alla Comunità e poi all’Unione Europea Due modelli di riferimento: Integrazione – Si registra una delega di sovranità a un ordinamento sovranazionale integrato in quelli nazionali Cooperazione intergovernativa – Impegno formalizzato e di lungo periodo ad operare in modo condiviso in determinati settori per la tutela di interessi comuni

5 1.2 L’evoluzione in sintesi: le principali tappe evolutive
1948 firma della convenzione per la creazione dell’Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE) per la gestione degli aiuti del Piano Marshall (16 paesi + 2 in seguito) 1948 Unione occidentale come alleanza militare (diventa nel 1954 Unione dell’Europa Occidentale composta da 7 paesi) 1949 istituito il Consiglio d’Europa ad opera di 10 paesi (aumentati progressivamente fino a 46) per la cooperazione su temi di interesse comune, in particolare diritti civili 1950 dichiarazione di Schuman che esprime la volontà di un’Europa Unita e che porterà all’istituzione della CECA 1951 I 6 stati fondatori firmano il Trattato di Parigi, che istituisce uffialmente la CECA 1952 entra in vigore la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) a carattere sovranazionale tra 6 paesi 1957 I Trattati di Roma istituiscono la CEE 1958 nascono la Comunità economica europea (CEE) e l’Euratom in attuazione dei Trattati di Roma

6 1.2 L’evoluzione in sintesi: le principali tappe evolutive
1968 entra in vigore l’unione doganale 1973 aderiscono alla CEE Regno Unito, Irlanda, Danimarca 1978 creato il Sistema monetario europeo (SME) 1979 Prime elezioni del Parlamento Europeo a suffragio universale 1981 aderisce alla CEE la Grecia 1986 aderiscono alla CEE Portogallo e Spagna 1987 entra in vigore l’Atto unico europeo e la Comunità Europea 1990 L’unificazione tedesca comporta l’adesione automatica alla CEE della ex Repubblica Democratica Tedesca 1992 i 12 stati CEE firmano il Trattato di Maastricht, che istituisce l’Unione Europea 1993 entra in vigore il Trattato di Maastricht 1995 aderiscono all’UE Austria, Finlandia e Svezia

7 1.2 L’evoluzione in sintesi: le principali tappe evolutive
1997 firma del Trattato di Amsterdam 1999 avvio della terza fase della UEM ed entra in vigore l’Euro come moneta scritturale 2001 firma del Trattato di Nizza 2002 introduzione dell’Euro come moneta corrente di 12 paesi 2002 si insedia la Convenzione sul futuro dell’Europa per la stesura di una Costituzione europea 2003 la Grecia adotta l’euro 2004 aderiscono all’UE Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (UE a 25) 2004 firma a Roma del Trattato che adotta una Costituzione Europea, successivamente respinta da Francia e Olanda

8 1.2 L’evoluzione in sintesi: le principali tappe evolutive
2007 Aderiscono all’EU Bulgaria e Romania (UE a 27); la Slovenia adotta l’Euro; firma a Lisbona del Trattato di riforma che sostituisce la Costituzione, successivamente respinto dall’Irlanda 2008 Cipro e Malta adottano l’Euro (15 paesi) 2008 La Slovacchia adotta l’Euro (16 paesi) 2009 Il Trattato di Lisbona entra in vigore dopo un nuovo referendum favorevole in Irlanda 2011 l’Estonia adotterà l’Euro (17 paesi)

9 L’Unione Europea oggi – EU 27

10 L’Europa nel 1957

11 1952: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi 1973: Danimarca, Irlanda, Regno Unito 1981: Grecia 1986: Spagna, Portogallo 1995: Austria, Finlandia, Svezia (EU a 15) 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (UE a 25) 2007: Bulgaria, Romania (EU a 27)

12 Stati candidati all’adesione: Croazia, Islanda, Macedonia, Turchia Stati potenziali candidati: Montenegro, Serbia, Bosnia-Ergegovina, Albania, Kosovo Altri stati europei: Bielorussia, Moldavia, Norvegia, Russia, Svizzera, Ucrania

13 2 Le fasi dello sviluppo istituzionale
2.1 La fondazione (Anni 50) 2.2 Il consolidamento (anni 60) 2.3 Lo sblocco dell’impasse (anni 70) 2.4 Il grande rilancio (anni 80) 2.5 L’Unione Europea (anni 90) 2.6 Verso l’allargamento e la moneta unica. Il Trattato di Amsterdam (anni 90) 2.7 Gli anni 2000: la strategia di Lisbona, il Trattato di Nizza, l’allargamento, la moneta unica, il Trattato di Riforma 2.8 I fattori di cambiamento

14 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50)
Si scontrano nell’immediato dopoguerra due orientamenti: Un orientamento federalista di chi vorrebbe da subito costruire una Europa federale economica e politica sulla base di un progetto compiuto Un orientamento funzionalista che punta a costruire un ordine istituzionale sovranazionale attraverso un processo graduale, di integrazione, area per area, a partire dall’unificazione dei mercati

15 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50)
Vari tentativi d’ispirazione federalista: Benelux (Unione economica fra Belgio, Olanda e Lussemburgo, 1944) Oece (organizzazione europea per la cooperazione economica, (1948)) Consiglio d’Europa per la difesa dello stato di diritto e dei diritti umani (1949) Unione europea dei pagamenti per facilitare i pagamenti tra paesi europei (1950) Progetto della comunità europea per la difesa (CED) fallito nel 1954 per l’opposizione della Francia che non accettava il riarmo tedesco

16 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50)
Altri organismi creati nel dopoguerra a livello internazionale GATT NATO BRETTON WOODS PATTO DI VARSAVIA COMECON

17 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50)
Prevale l’approccio funzionalista: non si cerca di imporre da subito il federalismo ma si persegue un allargamento progressivo settore per settore: dichiarazione di Schuman (1950) e Creazione della Comunità del carbone e dell’acciaio a 6 (1952)

18 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50)
Organi della CECA: Alta Autorità (esperti nominati dagli stati membri con forte autonomia nelle decisioni) Consiglio dei Ministri (rappresentanti degli Stati nazionali) Assemblea (rappresentanti dei parlamenti nazionali) Corte di Giustizia (organo giuridico per dirimere le controversie) Comitato consultivo (rappresentanti delle parti sociali)

19 2.1 La fondazione: fra federalismo e funzionalismo (anni 50)
Nascono la Comunità economica europea e l’Euratom (Trattati di Roma: TCE che istituisce la CEE e TCEEA (COMUNITA’ EUROPEA ENERGIA ATOMICA) che istituisce l’EURATOM 1957)

20 2.1 La fondazione: i principi del TCE
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI UNIONE DOGANALE (ELIMINAZIONE DAZI DOGANALI INTERNI E RESTRIZIONI QUANTITATIVE AL COMMERCIO, TARIFFA DOGANALE COMUNE ESTERNA) LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E CAPITALI POLITICA AGRICOLA COMUNE POLITICA COMUNE SUI TRASPORTI POLITICA COMMMERCIALE COMUNE REGOLE DELLA CONCORRENZA DISPOSIZIONI FISCALI

21 2.1 La fondazione: i principi del TCE (1957)
RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI CHE ABBIANO INCIDENZA SUL MERCATO UNICO COORDINAMENTO POLITICHE MACROECONOMICHE LA CREAZIONE DI UN FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) SOSTEGNO AI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE (Francia)

22 2.1 La fondazione: le istituzioni della CEE
COMMISSIONE CONSIGLIO ASSEMBLEA (DIVENTA PARLAMENTO SOLO NEL 1962) CORTE DI GIUSTIZIA COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

23 2.2 Il consolidamento (anni 60)
Gli anni ’60 sono caratterizzati da uno scontro continuo fra fautori ed oppositori del sovranazionalismo. La Francia di De Gaulle si oppone ad ogni tentativo di rafforzare i poteri della Comunità, all’adozione di procedure decisionali a maggioranza qualificata e all’ingresso della Gran Bretagna nella Comunità. I Piani Fouchet (1961) per ridimensionare i poteri della Comunità sono però respinti. Lo scontro con la Francia porta alla cosiddetta crisi della sedia vuota (1967) che si risolve con il compromesso di Lussemburgo che sanziona una tregua fra opposti orientamenti Negli anni ’60 non vi sono pertanto cambiamenti né nella dimensione territoriale né nell’ambito e nel livello di autorità della Comunità

24 2.2 Il consolidamento (anni 60)
I poteri di fatto della Comunità tuttavia aumentano grazie al ruolo svolto dalla Corte di Giustizia Due sentenze della Corte di giustizia portano all’introduzione di due importanti principi che rafforzano il potere della Comunità: quello dell’effetto diretto e quello della supremazia della legislazione comunitaria su quella nazionale (vedi oltre)

25 2.2 Il consolidamento (anni 60)
Il trattato di Bruxelles del 1965 (di fusione) fonde le tre Comunità semplificando la struttura istituzionale attraverso l’unificazione dei suoi organi: un unico Consiglio ed una unica Commissione In questi anni inoltre viene creato il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) che prepara i lavori del Consiglio Il decennio si conclude con la Conferenza dell’Aia del 1969 che prospetta importanti cambiamenti per gli anni settanta. Nello stesso tempo Pompidou, che ha una posizione meno antieuropeista del generale, sostituisce De Gaulle in Francia.

26 2.3 Lo sblocco dell’impasse (Anni ’70)
Gli anni ’70 rappresentano un periodo di grande instabilità economica mondiale. La fine del regime di Bretton Woods prima e i due shock petroliferi dopo provocano una crisi economica mondiale. I riflessi di questa crisi in Europa rallentano i cambiamenti progettati nella Conferenza dell’Aia. L’esperimento del serpente monetario fallisce Tuttavia l’impasse creata dall’opposizione francese viene superata e nel decennio settanta si verificano importanti cambiamenti sia nella dimensione territoriale della Comunità che nei suoi ambiti di competenza

27 2.3 Lo sblocco dell’impasse (Anni ’70)
Ambito territoriale: Superata l’opposizione francese, entrano nella Comunità Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca (1973) Ambito istituzionale: Il Trattato del 1970 cambia il sistema di finanziamento della Comunità. che viene dotata di risorse proprie attraverso una percentuale Iva nazionali Il Trattato del 1975 aumenta il potere del Parlamento nella definizione del bilancio e istituisce la Corte dei Conti Prima elezione diretta del Parlamento nel 1979 Si decide di regolarizzare le riunioni del Consiglio europeo

28 2.3 Lo sblocco dell’impasse (Anni ’70)
Ambito delle politiche: La Comunità europea allarga il suo ambito di competenza in nuovi campi (piccoli passi su ambiente, energia, sociale, protezione consumatori, regionale, politica estera) Si rilancia la politica regionale con la creazione del FESR (1975) Si crea il sistema monetario europeo e l’ECU(1979): lo SME è un sistema di cambi quasi fisso in cui il valore delle valute che ne fanno parte hanno un margine di oscillazione limitato rispetto alla moneta di riferimento che è l’ECU. Il valore dell’ECU è dato dalla media ponderata del valore delle diverse valute del sistema

29 2.4 Il grande rilancio: l’Atto Unico ed il mercato unico (Anni ’80)
Il contesto degli anni ’80 è caratterizzato sul piano internazionale dalla crisi dell’Unione sovietica e nel mondo occidentale dal prevalere di ideologie liberiste incarnate da Ronald Reagan negli Stati Uniti e da Margaret Thatcher in Gran Bretagna. In Europa si stringe una forte alleanza fra il premier tedesco Kohl ed il presidente francese Mitterand in senso fortemente europeista. La Tatcher, benchè gelosa delle prerogative nazionali, è favorevole ad una maggiore integrazione economica. La Commissione e la lobby della grande industria premono nella stessa direzione del completamento e approfondimento del mercato unico

30 2.4 Il grande rilancio: l’Atto Unico ed il mercato unico (Anni ’80)
Ma accanto, e come contrappeso, ad una maggiore integrazione dei mercati, si ha un rilancio di altre politiche volte al raggiungimento di una maggiore coesione sociale e territoriale e un rafforzamento dei poteri della Comunità Gli anni ottanta vedranno dunque grandi cambiamenti nella Comunità europea che saranno sanciti in un nuovo Trattato (l’Atto Unico, 1987)

31 2.4 Il grande rilancio: l’Atto Unico ed il mercato unico (Anni ’80)
L’Atto Unico Europeo (unico perché mette in un solo testo le modifiche dei trattati delle tre Comunità e le disposizioni sulla politica estera) prevede in ambito istituzionale le seguenti riforme: Il Consiglio europeo è menzionato nel Trattato ma non ancora come organo istituzionale della Comunità Introduzione del voto a maggioranza qualificata nel Consiglio per alcune materie Rafforzamento del potere del Parlamento: introduzione della procedura di cooperazione e del parere conforme (il Parlamento non ha più solo un potere consultivo) (vedi oltre) Creazione del Tribunale del primo grado a sostegno della C.di G.

32 2.4 Il grande rilancio: l’Atto Unico ed il mercato unico (Anni ’80)
L’Atto unico prevede nell’ambito delle politiche: Completamento del mercato unico entro il 1992 (Libro bianco del 1985 sotto la presidenza di Delors): eliminazione delle barriere fisiche, fiscali e tecniche Politica di coesione economica e sociale (Titolo V) Politica per la ricerca e sviluppo tecnologico (Titolo VI) Politica dell’ambiente (Titolo VII) Politiche sociali (Titolo III) Istituzionalizzazione della cooperazione politica europea in politica estera La Carta dei diritti sociali dei lavoratori (non vincolante)

33 2.4 Il grande rilancio: l’Atto Unico ed il mercato unico (Anni ’80)
Infine gli anni ottanta vedono un importante aumento della dimensione territoriale della Comunità con l’ingresso della Grecia (1981), della Spagna e del Portogallo (1986); tre paesi che avevano fatto domanda negli anni settanta dopo la fine delle rispettive dittature L’allargamento a questi paesi comporta un aggravamento delle disparità regionali interne alla Comunità e una maggiore urgenza nel varo di una seria politica regionale che avrà luogo nel 1988

34 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
Il contesto degli anni ’90 è caratterizzato dal processo di dissoluzione dell’Unione sovietica e dalla riunificazione della Germania (1990)che segue la caduta del muro di Berlino(1989) La riunificazione della Germania accelera i processi d’integrazione monetaria, sociale e politica della Comunità europea che porteranno nel 1992 all’adozione del Trattato dell’Unione Europea e successivamente all’allargamento dell’Unione ai Paesi dell’ex-Unione sovietica.

35 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
In questo decennio dal mercato unico si passa alla moneta unica dall’integrazione economica si passa all’integrazione sociale (protocollo sociale, diritti di cittadinanza europea, altri settori di competenza non economici) dall’integrazione economica si passa all’integrazione politica (Giustizia e politica estera) dalla Comunità economica si passa all’Unione Europea Alcuni di questi grandi cambiamenti sono contenuti innanzitutto nel Trattato dell’Unione Europea, conosciuto anche come Trattato di Maastricht (1992)

36 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
Nel Trattato le parti contraenti istituiscono tra loro una Unione Europea. L’Unione Europea si fonda su tre pilastri Primo pilastro: le comunità europee (Ce) che comprendono la Ceca, la Cee e l’Euratom Secondo pilastro: politica estera e di sicurezza comune (PESC) Terzo pilastro: Giustizia ed affari interni (GAI) Il primo pilastro funziona con il metodo comunitario; il secondo ed il terzo con la cooperazione intergovernativa

37 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
Principali novità introdotte dal TUE in ambito istituzionale: Unione economica e monetaria con il Sistema europeo delle Banche Centrali e la Banca Centrale europea (1998) (già IME) Istituzione di una cittadinanza europea Sanzione del principio di sussidiarietà Aumento del potere del Parlamento con l’introduzione della procedura di codecisione in alcuni ambiti Il Consiglio europeo diventa una istituzione dell’Unione europea a tutti gli effetti Introduzione della figura del mediatore europeo

38 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
Principali novità introdotte dal TUE nell’ambito delle politiche del primo pilastro (CE). (Questo pilastro comprende tutte le materie elencate nei tre Trattati e l’acquis comunitario) Protocollo sulle politiche sociali (opt out di Gran Bretagna ed Irlanda, caduto nel 1992) Allargamento delle competenze (anche se limitate) nelle seguenti materie: istruzione, protezione dei consumatori, salute, reti transeuropee, industria, cultura, giovani generazioni Rafforzamento delle politiche di coesione con la creazione del Fondo di coesione

39 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
nell’ambito delle politiche del secondo pilastro (PESC): Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune. Obiettivi: difesa valori ed interessi comuni, mantenimento pace, sicurezza, cooperazione internazionale, rafforzamento democrazia e diritti umani. (Tipi di interventi militari previsti: missioni umanitarie, per mantenimento o ripristino pace. Accordo successivo al Trattato)

40 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
e nell’ambito delle politiche del terzo pilastro (GAI): Disposizioni sulla cooperazione giudiziaria e di politica in materia penale (asilo, controllo delle frontiere, immigrazione, droga, frodi internazionali, cooperazione giudiziaria in ambito civile e penale, cooperazione forze di polizia)

41 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
Nel Trattato si specificano le tre tappe per l’unificazione monetaria: libera circolazione dei capitali e coordinamento delle politiche macroeconomiche; convergenza; adozione della moneta unica Si specificano altresì i criteri di convergenza per i paesi candidati alla moneta unica relativi alla finanza pubblica, ai tassi d’inflazione e d’interesse

42 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
CITTADINANZA EUROPEA In base al Trattato sull’Unione Europea (1993) Libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione; Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali e del Parlamento europeo nello Stato di residenza; Protezione diplomatica e consolare delle autorità di ogni Stato membro allorquando lo Stato di cui l'individuo è cittadino non è rappresentato in uno Stato terzo (articolo 20 TCE); Diritto di petizione al Parlamento europeo e di ricorso al mediatore europeo.

43 2.5 Dalla Comunità economica all’Unione Europea (anni ’90)
In esito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), lo status di « cittadino europeo » conferisce del pari i seguenti diritti: Diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua; Diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in presenza di determinate condizioni (articolo 255 TCE) ; Diritto alla non discriminazione fra cittadini dell'Unione basata sulla cittadinanza (articolo 12 TCE) e il diritto di non discriminazione per motivi riguardanti genere, razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale; La parità di condizioni ai fini dell'accesso alla funzione pubblica comunitaria.

44 2.6 Verso l’allargamento, la moneta unica ed il Trattato di Amsterdam (anni ’90)
Gli anni novanta dopo il TUE sono caratterizzati dalla preparazione all’allargamento, dal processo di integrazione monetaria, dall’approvazione di un nuovo Trattato.

45 2.6 Verso l’allargamento (anni ’90)
La dimensione territoriale aumenta con l’ingresso di Svezia, Finlandia ed Austria (1995) Referendum negativi invece in Svizzera e Norvegia L’Unione decide di allargarsi verso est Vengono definiti i criteri di Copenaghen (1993) per i Paesi candidati: stato di diritto, democrazia, diritti umani, rispetto delle minoranze economia di mercato, regole della concorrenza e competitività accettazione dell’acquis comunitario

46 2.6 Verso l’allargamento (anni ’90)
Difficoltà dell’allargamento: Politiche: paesi in transizione verso la democrazia Economiche: paesi in transizione verso l’economia di mercato e paesi con un reddito pro-capite molto basso Istituzionali: l’accresciuta dimensione dell’acquis comunitario

47 2.6 Verso l’allargamento (anni ’90)
Agenda 2000: Analisi dei Paesi entranti Riforma della PAC: politiche di sostegno ai prezzi e sviluppo rurale Riforma della politica di coesione: concentrazione delle risorse e riduzione del numero degli obiettivi Strumenti finanziari per i Paesi candidati: Phare (istituzioni), Ispa (infrastrutture ed ambiente) e Sapard (agricoltura) Controversie sul bilancio fra paesi creditori e debitori

48 2.6 Verso la moneta unica (anni ’90)
Parte la terza fase dell’UEM con l’adesione di 12 stati su 15 (ne rimangono fuori Gran Bretagna, Danimarca e Svezia)

49 2.6 Il Trattato di Amsterdam (1997)
Nel 1997 viene approvato un nuovo Trattato che apporta altre importanti modifiche all’assetto istituzionale dell’Unione europea e alla distribuzione delle competenze Nell’ambito delle politiche: Vengono dichiarati i i principi su cui è basata l’Unione: libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto (a cui devono attenersi nuovi stati membri) Viene assegnato all’Unione il potere di agire contro varie forme di discriminazione (razza, orientamento sessuale, religione, età..)

50 2.6 Il Trattato di Amsterdam (1997)
Vengono inseriti nel Trattato (primo pilastro) un capitolo sull’occupazione (Titolo VIII) ed un capitolo sociale (che prima era solo un protocollo) Passano dal terzo al primo pilastro alcuni temi relativi ai visti, ai diritti d’asilo, all’immigrazione, alla cooperazione giudiziaria… Viene inserito nel trattato il patto di stabilità e crescita Vengono incorporati nel Trattato (terzo pilastro) gli accordi di Schengen (opt out di Gran Bretagna ed Irlanda)

51 2.6 Il Trattato di Amsterdam (1997)
In ambito istituzionale le modifiche riguardano: Allargamento del ricorso alla maggioranza qualificata Allargamento dell’ambito di applicazione della procedura di codecisione che diventa la procedura standard Approvazione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento Formalizzazione e regolamentazione della cooperazione rafforzata possibile nel primo e terzo pilastro Istituzione dell’Alto Rappresentante per la politica estera

52 2.6 Il Trattato di Amsterdam (1997)
Vengono ridefiniti gli strumenti della PESC. Le strategie comuni sono di competenza del Consiglio europeo e richiedono l’unanimità. Le “azioni comuni” e le “posizioni comuni” sono di competenza del Consiglio e richiedono il voto a maggioranza qualificata Viene specificato l’ambito delle azioni militari dell’U.E.

53 2.6 Il Trattato di Amsterdam: gli accordi di Schengen
Obiettivi Abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen Collaborazione delle forze di polizia e possibilità di intervenire in alcuni casi oltre i propri confini Coordinamento degli stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza internazionale Integrazione delle banche dati delle forze di polizia Aderenti Ingresso graduale a partire dal primo accordo del 1985 Oggi vi fanno parte 28 Paesi europei , di cui tre, Islanda, Norvegia e Svizzera non fanno parte dell’Unione europea. Gli accordi di Schengen sono stati inseriti nel Trattato di Amsterdam e successivamente nel Trattato di Maastricht Il Regno Unito e l’Irlanda hanno esercitato l’opzione dell’opt out Tutti i nuovi stati membri devono aderire allo spazio Schengen

54 2.7 Gli anni 2000: i fatti principali
La Strategia di Lisbona per rilanciare la crescita e l’occupazione L’allargamento Il Trattato di Nizza La moneta unica Il Trattato di Riforma

55 2.7 Gli anni 2000: la strategia di Lisbona
Le preoccupazioni per la crescita lenta dell’Europa e per l’elevato tasso di disoccupazione erano presenti fin dagli anni novanta Nel corso degli anni novanta era stata per questo varata una politica europea per l’occupazione Nel 2000 viene lanciata la cosiddetta strategia di Lisbona con l’ambizioso obiettivo di fare dell’Unione la più competitiva e dinamica economia basata sulla conoscenza entro il Vengono fissati una serie di obiettivi in termini di crescita e di occupazione da raggiungere entro quella data. Si adotta come metodo di gestione il MAC (vedi oltre) Una valutazione insoddisfacente di metà percorso porta ad una revisione della strategia di Lisbona nel 2005

56 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di Nizza
La decisione di allargare l’Unione a 27 Paesi rende necessaria una revisione dei meccanismi decisionali sia per esigenze di semplificazione ed efficienza (non si può governare un’Unione a 27 come una Unione a 12) sia per contemperare logiche decisionali diverse. In particolare il meccanismo di voto deve tenere conto della dimensione degli stati, del numero degli stati, delle popolazioni rappresentate. (gli stati grandi devono avere maggior peso ma gli stati piccoli non possono scomparire, ogni decisione deve comunque essere condivisa da una frazione di popolazione significativa) Queste sfide vengono affrontate dal Trattato di Nizza (2001) che apporta i seguenti cambiamenti.

57 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di Nizza
In ambito istituzionale: Cambiamenti nel numero dei Commissari: da 20 a 27, transitoriamente, e poi ridotti dal 2014 adottando la rotazione egualitaria Una nuova ponderazione dei voti degli Stati nel Consiglio Rafforzamento dei poteri del Presidente che viene adesso eletto a maggioranza qualificata Nuovo metodo per raggiungere la maggioranza qualificata nel Consiglio con l’adozione di un criterio composito che tiene conto dei voti, del numero di stati e, su richiesta, della popolazione

58 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di Nizza
Un ulteriore allargamento degli ambiti di applicazione delle decisioni a maggioranza qualificata Ampliata e semplificata la possibilità di cooperazione rafforzata Ampliato il campo di applicazione della procedura di codecisione e del parere conforme Cambiamento nel numero (da 700 a 732) e nella composizione per Stato del Parlamento europeo Carta dei diritti fondamentali (natura di dichiarazione politica, non nel Trattato)

59 2.7 Gli anni 2000: l’allargamento
L’Europa passa da 15 stati membri a 27. Entrano nel 2004: Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia. Entrano nel 2007 Bulgaria e Romania I candidati sono Croazia, Turchia e Macedonia

60 2.7 Gli anni 2000: l’allargamento
La popolazione dell’Unione aumenta del 29% La superficie dell’Unione aumenta del 34% Il Pil dell’Unione aumenta del 9% Il Pil pro-capite diminuisce del 16%

61 2.7 Gli anni 2000: la moneta unica
Introduzione dell’Euro nel 2002 in 12 paesi (diventati 15 con Cipro, Malta e Slovenia, e16 con la Slovacchia; diventeranno 17 con l’Estonia) I nuovi Stati membri dovranno adottare l’euro quando avranno raggiunto i requisiti Gran Bretagna, Danimarca e Svezia non hanno adottato l’euro. Le prime due hanno ottenuto l’opt out

62 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
Negli anni 2000 si consuma anche il tentativo di far fare all’Unione Europea un salto di qualità politico attraverso l’adozione di una Costituzione europea La Costituzione aveva lo scopo di creare una Europa più democratica e trasparente era stata elaborata da una Convenzione composta da parlamentari nazionali ed europei, membri della Commissione, membri designati dagli stati nazionali approvata nel 2003 respinta tramite referendum da Francia ed Olanda e fatta successivamente cadere per essere sostituita dopo un lungo negoziato da un altro Trattato di riforma, detto di Lisbona, entrato in vigore nel 2009

63 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
IL TRATTATO DI RIFORMA MODIFICA IL TRATTATO DELL’UNIONE ED IL TRATTATO SULLA COMUNITA’ EUROPEA. IL TRATTATO SULLA COMUNITA’ EUROPEA VIENE DENOMINATO TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

64 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
IL TRATTATO MIRA AD UNA EUROPA PIU’ DEMOCRATICA ATTRAVERSO QUESTE MODIFICHE: RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO CON L’ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE. IL PARLAMENTO CONDIVIDE ADESSO CON IL CONSIGLIO IL POTERE LEGISLATIVO I PARLAMENTI NAZIONALI HANNO IL POTERE DI VERIFICARE ILRISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ ESAMINANDO PREVENTIVAMENTE I PROGETTI DI LEGGE COMUNITARI

65 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
L’INIZIATIVA DEI CITTADINI: LA POSSIBILITA’ PER UN GRUPPO DI ALMENO UN MILIONE DI CITTADINI DI DIVERSI STATI EUROPEI DI RICHIEDERE ALLA COMMISSIONE DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE UNA CHIARA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA COMPETENZE ESCLUSIVE, COMPETENZE CONCORRENTI E COMPETENZE PER SOSTENERE, COORDINARE E COMPLETARE L’AZIONE DEGLI STATI RICONOSCIMENTO DELLA POSSIBILITA’ DI RECESSO DALL’UNIONE

66 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
IL TRATTATO MIRA AD UNA EUROPA PIU’ EFFICIENTE ATTRAVERSO QUESTE MODIFICHE: ESTENSIONE DEL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA (55% DEGLI STATI MEMBRI E 65% DELLA POPOLAZIONE) DAL 2014 ISITUZIONE DELLA FIGURA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO IN CARICA PER DUE ANNI E MEZZO CON UNA SOLA POSSIBILITA’ DI RINNOVO RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMMISSARI A 2/3 DEL NUMERO DI STATI MEMBRI A ROTAZIONE DAL 2014

67 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
IL TRATTATO MIRA AD UNA EUROPA PIU’ LIBERA, SOLIDALE E SICURA SI PRECISANO E SI RAFFORZANO I VALORI E GLI OBIETTIVI SU CUI L’UNIONE SI FONDA SI INSERISCE NEL TRATTATO LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (CON L’OPT OUT DI REGNO UNITO E POLONIA) SI INSERISCE UNA CLAUSOLA DI SOLIDARIETA’ FRA GLI STATI MEMBRI NEL CASO DI ATTACCHI TERRORISTICI O DI CALAMITA’ NATURALI O DI CRISI ENERGETICHE SI INTRODUCE IL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA ANCHE IN MATERIA DI GIUSTIZIA INTERNA E DI SICUREZZA (CON L’OPT OUT DI REGNO UNITO ED IRLANDA)

68 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
IL TRATTATO MIRA A RAFFORZARE IL RUOLO INTERNAZIONALE DELL’EUROPA ATTRAVERSO: UN MAGGIORE POTERE ALL’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI CHE E’ ANCHE VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UN NUOVO SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA IL CONFERIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA ALL’UNIONE EUROPEA LA REGOLAMENTAZIONE E FLESSIBILIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA PER LA POLITICA ESTERA NON VIENE INTRODOTTO IL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA

69 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
La Carta dei diritti fondamentali comprende sei categorie di valori: Dignità Libertà Uguaglianza Solidarietà Cittadinanza Giustizia

70 2.7 Gli anni 2000: il Trattato di riforma
Le competenze dell’Unione sono raggruppate in 3 categorie: Competenze esclusive: unione doganale, regole della concorrenza, politica monetaria paesi euro, risorse biologiche del mare, politica commerciale Competenze concorrenti: mercato interno, alcune politiche sociali, coesione, agricoltura, pesca, ambiente, protezione consumatori, trasporti, reti trans-europee, energia, spazio libertà sicurezza e giustizia, sanità pubblica, ricerca Competenza per sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati: salute, industria, cultura, turismo, istruzione, gioventù, sport, formazione professionale, protezione civile, cooperazione amministrativa

71 2.8 I fattori di cambiamento
Il peso degli interessi: l’interesse degli stati nazionali ( atteggiamento negoziale) l’intento di mantenere il controllo del processo decisionale (non delegare sovranità) Il ruolo delle istituzioni la forza delle regole (le regole condizionano i processi) l’autonomia delle istituzioni europee (le istituzioni perseguono il proprio interesse) La forza delle idee Il peso delle ideologie: federalismo e funzionalismo Il condizionamento della cultura e delle tradizioni nazionali

72 3.1 I trattati fondamentali della costruzione europea
Trattato Contenuti essenziali Trattato CECA Garantire una gestione sovranazionale di due risorse strategiche per lo sviluppo dell’industria europea, all’interno di un’area di libero scambio Trattato di Roma (TCE) Istituzione della Comunità economica europea (mercato comune); introduzione politiche comuni (agricola, commerciale, trasporti, concorrenza) Trattato di Lussemburgo Dotare la Comunità economica europea di risorse proprie che sostituiscono i contributi degli Stati Atto Unico Europeo Completamento del mercato interno entro il 1992; introduzione politiche comunitarie (coesione economica e sociale, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente)

73 3.1 I trattati fondamentali della costruzione europea
Trattato Contenuti essenziali Trattato sull’Unione Europea Istituzione dell’Unione Europea (3 Comunità europee + PESC + GAI); realizzazione dell’Unione economica e monetaria entro 1999; introduzione ulteriori politiche comunitarie (competitività industriale, grandi reti transeuropee, cooperazione allo sviluppo) Trattato di Amsterdam Introduzione della politica dell’occupazione; creazione delle funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune Trattato di Nizza Riforme istituzionali funzionali alla “riunificazione dell’Europa” (composizione Commissione e Parlamento, ponderazione voti Consiglio, estensione voto a maggioranza, semplificazione cooperazioni rinforzate). Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

74 3.1 I trattati fondamentali della costruzione europea
Trattato di Lisbona Maggiore potere di controllo dei parlamenti nazionali; maggiore potere dei cittadini; rafforzamento del Parlamento europeo e del ruolo internazionale dell’U.E.; estensione voto a maggioranza qualificata; carta Diritti fondamentali; possibilità di recesso dall’Unione; istituzionalizzazione della figura del Presidente del Consiglio europeo; chiara distribuzione delle competenze

75 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
GRADI DI INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE Integrazione politica estera e affari interni; cittadinanza comune 200? Moneta unica e politica monetaria sovranazionale 2002 Integrazione negativa e positiva delle politiche Oggi aderiscono a pieno titolo solo 16 dei 27 Paesi dell’UE Libertà circolazione lavoratori, merci, servizi e capitali 1992 Il mercato unico è un obiettivo ancora non pienamente raggiunto Liberalizzazione merci in libera pratica e frontiera unica. 1968 Eliminazione dazi e restrizioni commerciali 1960 AREA LIBERO SCAMBIO UNIONE DOGANALE MERCATO UNICO UEM UNIONE POLITICA

76 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
Il primo gradino dell’integrazione economica è la creazione di una zona di libero scambio. Gli Stati membri eliminano le barriere tariffarie (tariffe) e quantitative (quote) al commercio delle merci tra gli Stati membri Il secondo gradino è quello dell’Unione doganale dove si aggiunge al libero scambio un regime comune di commercio esterno, come l’istituzione di tariffe doganali comuni verso l’esterno o una legislazione doganale comune. I primi due gradini sono stati raggiunti negli anni 50 e 60 Il terzo gradino è dato dalla creazione di un mercato interno delle merci attraverso l’eliminazione delle barriere non tariffarie. Le barriere non tariffarie possono essere

77 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
a) barriere fisiche (controlli alle frontiere) b) standard nazionali per i diversi prodotti; c)barriere fiscali (diversi regimi fiscali producono diversi prezzi e distorcono la concorrenza.) L’abbattimento delle barriere, tariffarie e non, può avvenire attraverso misure di integrazione positiva o di integrazione negativa. L’integrazione positiva consiste ad esempio nella definizione di requisiti minimi essenziali o nella fissazione di standard comuni per i diversi prodotti. L’integrazione negativa consiste nell’eliminazione di dazi tariffari o di aiuti di stato o nell’applicazione del principio del mutuo riconoscimento

78 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
Il principio del mutuo riconoscimento deriva da una senza della Corte di giustizia, nota come sentenza Cassis de Dijon

79 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
La sentenza del 1979 nasce dalla causa intentata dalla Francia alla Germania che impediva l’importazione del liquore Cassis perché la sua gradazione alcolica era inferiore a quella obbligatoria secondo la normativa tedesca. La Corte di giustizia stabilì che tale divieto era contrario al principio della libera circolazione delle merci stabilito dal mercato unico. Enunciò pertanto il principio del mutuo riconoscimento secondo il quale se una merce circola liberamente in uno stato membro in quanto è stata prodotta in modo conforme agli standard di quel Paese, deve poterlo fare in ogni altro paese europeo. Ciò a meno che non esistano comprovate ragioni di interesse collettivo nazionale in senso contrario. Ragioni che non sussistevano nel caso Cassis de Dijon

80 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
Con il mercato unico europeo- il quarto gradino dell’integrazione- si estende la libera circolazione dalle merci ai servizi, al capitale e al lavoro. Sui servizi si cerca di eliminare le restrizioni sui servizi bancari e assicurativi, sui servizi di trasporto, di telecomunicazione, energia e radiodiffusione, sull’esercizio della libera professione, sugli appalti del settore pubblico. Si stabiliscono i diritti di fornire servizi all’estero e di stabilimento di un’impresa all’estero. Questo obiettivo è perseguito con le disposizioni dell’AUE sul completamento del mercato unico entro il 1992 ma anche successivamente Sui capitali si eliminano i controlli sui movimenti di capitale. Si possono tenere conti correnti estere, acquistare e vendere titoli e azioni estere, si possono acquistare proprietà immobiliari. Questo traguardo si raggiunge con Maastricht Sul lavoro si eliminano le restrizioni sulla circolazione dei lavoratori, si difendono i diritti dei lavoratori all’estero, si conciliano i diversi regimi di prestazioni sociali. L’obiettivo è raggiunto negli anni sessanta Sulle persone bisogna aspettare l’accordo di Schengen del 1997 (trattato di Amsterdam)

81 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
Il quinto gradino è l’Unione monetaria che viene perseguita prima con il serpente monetario, poi con il sistema monetario europeo ed infine con la creazione dell’area euro nel 2002 L’Unione monetaria implica politiche monetarie comuni gestite dalla Banca centrale europea che controllano il tasso di cambio, il tasso d’interesse ed il tasso d’inflazione

82 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
L’Unione economica è l’ultimo gradino dell’integrazione economica e comporta un coordinamento di tutte le politiche macroeconomiche diverse da quelle monetarie, a partire da quelle fiscali. Il coordinamento di queste politiche è ancora insufficiente.

83 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
L’integrazione politica è un processo in corso. In particolare la politica estera e la politica interna rimangono ancora prerogativa essenziale degli stati nazionali, nonostante i progressi sanciti dal Trattato di Lisbona

84 4.1 Gli stadi di integrazione fra Stati
Complementare alla politica di costruzione del mercato unico è la politica della concorrenza Due strumenti principali vengono usati per garantire la concorrenza dei mercati: Strumenti diretti alle imprese per evitare derive monopoliste: accordi collusivi, concentrazioni, abuso posizione dominante etc Strumenti diretti agli Stati: regolazione degli aiuti di stato

85 5.1 L’assetto istituzionale dell’UE
Denominazione Composizione Consiglio Europeo Capi di Stato e di governo e Presidente della Commissione assistiti dai Ministri degli Esteri e da un membro della Commissione Consiglio dei ministri 27 membri, con presidenza semestrale a turno Commissione 27 membri, uno per Stato, nominati per 5 anni dai governi nazionali e approvati dal Parlamento europeo Parlamento europeo 732 membri eletti a suffragio universale per 5 anni Corte di giustizia 25 giudici e 8 avvocati generali nominati dai governi per 6 anni con ricambio parziale triennale Corte dei conti 27 membri nominati dal Consiglio per 6 anni Banca centrale europea Istituzione indipendente con personalità giuridica. Consiglio direttivo= Comitato esecutivo di 6 membri + presidenti delle banche centrali dei Paesi euro Comitato economico e sociale; Comitato delle regioni 317 membri ciascuno nominati dal Consiglio per 4 anni

86 5.2 Il Consiglio Europeo Il Consiglio europeo è riconosciuto già nell’Atto unico del 1986 ma è incorporato nei Trattati solo con il Trattato di Maastricht È un organo decisionale in senso politico più che tecnico: non vota sui provvedimenti ma segue il metodo del “consenso” Fornisce all’Unione l’impulso per il suo sviluppo e definisce gli orientamenti politici generali attraverso le Conclusioni (si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno) È competente sia sulle questioni dell’integrazione europea sia su quelle di cooperazione tra Stati (es. politica estera) Risolve le controversie sui dossier più spinosi della vicenda europea. Il suo Presidente è eletto per 2 anni e mezzo a maggioranza qualificata ed è rieleggibile solo una volta

87 5.3 Il Consiglio dei ministri
Il Consiglio è il principale organo decisionale. E’ presieduto da ogni stato membro con un sistema di rotazione semestrale. Esercita sei responsabilità principali: approvare leggi, unitamente al Parlamento, in molti settori coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri concludere accordi internazionali tra l’UE e altri Stati o organizzazioni internazionali approvare il bilancio dell’UE insieme al Parlamento europeo elaborare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC), sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo coordinare la cooperazione fra i tribunali e forze di polizia nazionali in materia penale Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata tranne che in alcuni settori particolarmente delicati (es. l’imposizione fiscale, la PESC o le politiche in materia di asilo e immigrazione) per i quali è richiesta l’unanimità

88 5.4 La Commissione europea
La Commissione è l’organo esecutivo, indipendente dai governi nazionali. Composto da un membro per ogni stato nazionale. -Assolve quattro funzioni fondamentali: Propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio (“diritto di iniziativa” esclusivo) nel rispetto del principio di sussidiarietà Dirige ed esegue le strategie politiche e gestisce il bilancio dell’Unione (ma la maggior parte della spesa viene fatta dalle autorità nazionali o locali). Gestisce le politiche comuni e una serie di programmi comunitari di diretta emanazione (es. Life +, Cultura 2007, Media Plus, ecc.) Vigila sull’applicazione del diritto europeo (insieme alla Corte di giustizia). Opera come “custode dei trattati” avendo il potere di avviare il procedimento di infrazione e di deferire alla Corte di giustizia che ha facoltà di infliggere sanzioni pecuniarie Rappresenta l’Unione europea a livello internazionale come portavoce dell’Unione ed è competente a negoziare accordi internazionali per conto dell’UE

89 5.4 La Commissione europea
Il Presidente della Commissione è scelto dal Consiglio europeo e approvato dal parlamento. Vicepresidente della Commissione è l’Alto rappresentante per la politica estera La commissione europea dispone di un apparato amministrativo articolato in ventotto direzioni generali e dodici servizi

90 5.5 Il Parlamento europeo Il Parlamento, composto da 736 membri, ha tre funzioni principali: condivide con il Consiglio il potere legislativo in molti settori d’intervento, in sede di consultazione, codecisione o di parere conforme. Può chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni dell’UE e in particolare sulla Commissione. Ha il potere di approvare o respingere la nomina dei commissari e ha diritto di censura sulla Commissione nel suo insieme. Esamina le relazioni della Commissione; ha potere di interrogazione sia della Commissione che del Consiglio e di istituire commissioni d’inchiesta condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell’UE e può quindi incidere sulle spese comunitarie. Alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso

91 5.5 Il Parlamento europeo Consultazione: il Consiglio consulta il Parlamento, il CESE e il CDR. Il Parlamento può approvare la proposta della Commissione, respingerla oppure chiedere degli emendamenti (in questo la Commissione può accettarli e ritrasmettere al Consiglio la proposta modificata) Parere conforme: il Consiglio deve ottenere il consenso (a maggioranza assoluta) del Parlamento europeo affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono particolare importanza. Non è prevista la possibilità di emendare la proposta Codecisione: si tratta della procedura utilizzata di prevalenza nel quadro dell’attuale iter legislativo. Il Parlamento condivide equamente il potere legislativo con il Consiglio. Se il Consiglio e il Parlamento non raggiungono un accordo su parte del testo legislativo proposto, questo viene sottoposto ad un comitato di conciliazione, costituito da rappresentanti del Consiglio e del Parlamento in numero uguale.

92 5.5 Il Parlamento europeo I parlamentari europei si aggregano in gruppi politici omogenei per orientamento politico e non per nazionalità Il parlamento europeo lavora attraverso commissioni parlamentari

93 5.6 La Corte di giustizia La Corte garantisce che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione; vigila affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge e ha il potere di giudicare le controversie tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini. La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti: Procedimenti pregiudiziali. In caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, un tribunale nazionale può, e in taluni casi deve, rivolgersi alla Corte per un parere Ricorsi per inadempimento, inoltrati dalla Commissione o da un altro Stato membro in caso di mancato rispetto da parte degli Stati nazionali di norme del diritto comunitario Ricorsi di annullamento, presentati dagli Stati membri, di atti giuridici adottati dal Parlamento europeo o dal Consiglio Ricorsi per carenza, in caso di non ottemperanza degli obblighi di decisione stabiliti dai trattati a carico del Parlamento, del Consiglio e della Commissione La Corte è stata affiancata nel 1989 dal Tribunale di primo grado e dal Tribunale europeo della funzione pubblica

94 5.7 La Corte dei conti europea
La Corte dei conti ha il compito di controllare che i fondi UE vengano riscossi regolarmente e verificare la legittimità, l’opportunità e la corretta destinazione delle spese. OBIETTIVO: garantire che i contribuenti traggano massimo vantaggio possibile dalla spesa del loro denaro Verifica la corretta esecuzione del bilancio secondo efficienza e trasparenza Ha diritto di sottoporre a controllo qualsiasi persona fisica od organizzazione che gestisca i fondi dell’UE Assiste il Parlamento europeo e il Consiglio tramite la presentazione di una relazione annuale di audit sull’esercizio finanziario precedente e rilascia una dichiarazione di affidabilità del bilancio Esprime pareri sulle proposte di legislazione finanziaria in ambito comunitario e sull’operato dell’UE in relazione alla lotta antifrode

95 5.8 Gli organi finanziari Banca centrale europea. E’ un organo indipendente dalla politica. Gestisce l’euro, definisce e attua la politica economica e monetaria dell’UE. Opera nell’ambito del “Sistema europeo delle banche centrali” (SEBC), che comprende tutti i 27 paesi dell’UE. Una delle funzioni principali della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro (inflazione entro il 2%). I suoi organi sono il Comitato esecutivo (presidente, vicepresidente e 4 altri membri), Consiglio direttivo (banche centrali dei paesi euro), Consiglio generale (banche centrali di tutti i paesi dell’U.E.). Il presidente e i membri del comitato esecutivo sono designati dai governi nazionali. Banca per gli investimenti. Concede prestiti destinati al finanziamento di progetti d’interesse europeo, quali raccordi ferroviari e stradali, aeroporti o programmi ambientali, con particolare attenzione alle regioni economicamente svantaggiate, ai paesi candidati e ai paesi in via di sviluppo. Eroga fondi per il finanziamento di piccole imprese

96 5.8 Gli organi finanziari Fondo per gli investimenti. Fornisce capitali di rischio alle piccole e medie imprese (PMI), in particolare alle aziende di nuova costituzione e alle attività orientate alla tecnologia. Offre inoltre garanzie a istituzioni finanziarie, per esempio le banche, a copertura dei loro prestiti alle PMI

97 5.9 Gli organi consultivi Comitato economico e sociale europeo. Rappresenta datori di lavoro, sindacati, agricoltori, consumatori e altri gruppi d’interesse che costituiscono collettivamente la “società civile organizzata”. Tre sono i suoi compiti fondamentali: formulare pareri destinati al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, sia su loro richiesta che di sua iniziativa; permettere una maggiore adesione e partecipazione della società civile organizzata al processo decisionale dell’UE; rafforzare il ruolo della società civile nei paesi terzi e promuovere l’istituzione di strutture consultive ispirate al suo modello. Comitato delle regioni. Rappresenta gli enti locali e regionali d’Europa. Deve essere consultato su questioni di politica regionale, ambiente, istruzione e trasporti, e su tutti i settori di cui sono competenti i governi locali e regionali. Di sua iniziativa può presentare pareri alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.

98 6 Le competenze dell’UE LE QUATTRO LIBERTA’ LE POLITICHE
Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle persone Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi Libertà di circolazione dei capitali LE POLITICHE Pilastro comunitario Politica commerciale comune, PAC, politica della pesca comune, politica dei trasporti comune, politica della concorrenza, politica di coesione, politica sociale, politica dell’ambiente, politica di R&S, politica di competitività industriale, politica delle grandi reti transeuropee, politica di cooperazione allo sviluppo, politica dell’occupazione, contributi in materia di competenza nazionale (salute, istruzione e formazione professionale, cultura, protezione dei consumatori, energia, protezione civile, turismo) Pilastri intergovernativi Politica estera della sicurezza comune Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale La politica monetaria è una competenza comunitaria esercitata dalla BCE e dal Sistema europeo delle banche centrali (modello federale)

99 7 I processi legislativi
I processi legislativi dell’Unione Europea sono molto complessi e differiscono a seconda della materie trattate Gli attori principali del processo legislativo sono, Consiglio, Commissione e parlamento europeo Nelle materie in cui prevale il ruolo dei Consigli, le politiche hanno un carattere intergovernativo Nelle materie in cui il ruolo della Commissione e del parlamento europeo sono più rilevanti, le politiche hanno un carattere sovranazionale Questo equilibrio varia in funzione delle materie

100 7 I processi legislativi
Per le politiche del primo pilastro prevale il cosiddetto metodo comunitario. Esso si articola in queste fasi: La commissione ha il monopolio dell’iniziativa legislativa. Gli atti legislativi devono essere approvati sia dal Consiglio che dal parlamento europeo, altrimenti l’atto non viene adottato. Il consiglio vota a maggioranza qualificata La commissione è responsabile dell’esecuzione della politica La corte di giustizia garantisce il rispetto della legalità

101 7 I processi legislativi
Nel metodo comunitario viene adottata dunque la procedura di codecisione fra Parlamento e Consiglio. Il Parlamento ha il potere di chiedere emendamenti ad un atto approvato dal consiglio. Il consiglio può accettare gli emendamenti, nel qual caso l’atto viene approvato. Oppure può respingerli nel qual caso l’atto torna in parlamento in seconda lettura Il parlamento può approvare. Oppure no. Se no, si va in camera di conciliazione. Se si trova un accordo l’atto passa, altrimenti non viene adottato

102 7 I processi legislativi
Nel secondo e terzo pilastro, i poteri del Parlamento e della commissione sono molto inferiori. Le decisioni vengono prese in genere dal Consiglio. Il Consiglio nelle materie più delicate decide all’unanimità

103 7 I processi legislativi
Processi decisionali specifici si hanno poi in una serie di materie particolari come ad esempio: nella revisione dei trattati nelle decisioni sull’allargamento nell’approvazione del bilancio nella gestione della politica monetaria nel coordinamento delle altre politiche economiche….

104 8.1 Gli atti giuridici dell’UE
Il diritto comunitario primario (o originario) è costituito dai 2 trattati fondamentali: TCE e TUE e dalle loro modifiche. Il diritto secondario (o derivato) è quello prodotto dalle Istituzione comunitarie. La norma comunitaria prevale sulla norma nazionale con essa contrastante (principio di “primazia”) Fonti vincolanti (hard law): Regolamenti Direttive Decisioni Fonti non vincolanti (soft law): Raccomandazioni Pareri Dichiarazioni Guidelines

105 8.2 Gli atti giuridici dell’UE: gli strumenti giuridici vincolanti
Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri La Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo. Essa richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale, con la parziale eccezione delle direttive cosiddette self-enforcing La Decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola solo i destinatari da essa espressamente designati. La decisione corrisponde, in sostanza, all’atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali e rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando si vuole applicare il diritto comunitario a fattispecie concrete

106 8.3 Gli atti giuridici dell’UE: gli strumenti giuridici non vincolanti
La Raccomandazione e il Parere non sono strumenti vincolanti ed hanno carattere semplicemente declamatorio La pratica ha condotto allo sviluppo di tutta una serie di atti atipici non vincolanti, non enunciati dall’articolo 249 del trattato CE: accordi interistituzionali, risoluzioni, conclusioni, comunicazioni, libri verdi e libri bianchi Inoltre, nel quadro del secondo e terzo pilastro, sono utilizzati strumenti giuridici specifici come le strategie, le azioni e le posizioni comuni in materia di PESC e le decisioni, le decisioni quadro, le posizioni comuni e le convenzioni in materia di GAI

107 8.4 Gli atti giuridici dell’UE: il principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni siano adottate dal livello più vicino possibile al cittadino. E’ un criterio per ripartire le funzioni fra diversi livelli di governo ma non implica necessariamente il decentramento In base all’art. 5 (3b) del TUE la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dai trattati nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (principio di proporzionalità) e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione essere realizzati meglio a livello comunitario l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato (principio di necessità)

108 8.5 Gli atti giuridici dell’UE: il metodo aperto del coordinamento
Una forma di governance basata sulla soft law ( orientamenti, linee guida..) cooperazione fra diversi livelli istituzionali peer review benchmarking apprendimento continuo e reciproco Perché si adotta? La sua adozione consente all’Unione Europea di intervenire dove non ha precise competenze senza che gli Stati nazionali deleghino sovranità dove si formano dei blocchi nei processi decisionali europei con maggiore efficienza in un sistema di governance multilivello

109 8.6 Gli atti giuridici dell’UE: la dottrina
Principio della solidarietà: gli stati membri devono prendere tutte le misure appropriate per l’adempimento degli obblighi previsti dal Trattato….ed astenersi da misure che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dei Trattati (da art. 10 del Trattato sulle comunità europee) Principi tratti da diverse sentenze della Corte di giustizia Principio della primazia del diritto comunitario: in caso di conflitto le norme del diritto comunitario prevalgono sulle norme del diritto nazionale

110 8.6 Gli atti giuridici dell’UE: la dottrina
Principio dell’effetto diretto: stabilisce che la legislazione comunitaria conferisce diritti individuali ai cittadini europei che possono essere fatti valere davanti ai giudici nazionali (sentenza Van Gend en Loos del 1963) Il principio dell’effetto diretto si applica agli articoli dei Trattati e ai Regolamenti oppure alle Direttive quando hanno caratteristiche di applicabilità diretta (sufficiente precisione ed incondizionatezza) ma soltanto in senso verticale, cioè nei rapporti fra cittadini e Stato e non fra cittadini ed altri cittadini. L’applicazione del principio si riduce nel fatto che il giudice nazionale disapplica qualunque norma nazionale contrastante con il diritto comunitario

111 8.6 Gli atti giuridici dell’UE: la dottrina
Il principio dell’effetto indiretto: si applica nei casi in cui le direttive non hanno una diretta applicabilità e per regolare le relazioni orizzontali fra cittadini. Il principio stabilisce che nei casi di contrasto fra direttive comunitarie e norme nazionali, il giudice è tenuto ad interpretare le norme nazionali nel modo più conforme alla direttiva comunitaria. (in altri termini, il giudice non potendo applicare direttamente la direttiva nei rapporti orizzontali, applica la norma nazionale nel modo più conforme possibile alla norma comunitaria) Principio della responsabilità dello stato: lo stato è responsabile del mancato rispetto della legislazione comunitaria e dunque passibile di sanzioni

112 9.1 Il bilancio dell’Unione
“Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie” Art. 201 TCE In base alla decisione del Consiglio del 1970 le risorse proprie derivano “per natura” da quattro capitoli: Dazi doganali, percepiti sulle importazioni alle frontiere esterne in base alla tariffa doganale comune applicata dal 1968 Prelievi sul settore dello zucchero pagati dai produttori di zucchero a fronte di sussidi all’esportazione Imposta sul valore aggiunto (IVA), in una percentuale massima dello 0,5% calcolata su una base imponibile armonizzata e livellata Reddito nazionale lordo (RNL), calcolato secondo un’aliquota decisa annualmente in funzione dello scarto tra le spese e tutte le altre entrate di cui sopra (entro il tetto massimo complessivo dell’1,24% del reddito dell’U.E.) (rappresenta oggi più del 70% delle entrate)

113 9.2 Il bilancio Per garantire la stabilità del bilancio un accordo interistituzionale definisce le prospettive finanziarie pluriennali, articolate in rubriche, che fissano i limiti massimi alle diverse spese comunitarie Stanziamenti d'impegno (in milioni di €, prezzi 2004) % tot Crescita sostenibile 44,2 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione 74 098 8,6 1b. Coesione per la crescita e l'occupazione 35,6 Conservazione e gestione delle risorse naturali 43 di cui: spese relative al mercato e pagamenti diretti 33,9 Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia 10 770 1,2 L'UE quale attore globale 49 463 5,7 Amministrazione 49 800 5,8 Compensazioni 800 0,1 Totale stanziamenti d'impegno 100 in % del RNL 1,048 % Totale stanziamenti di pagamento 1,00 % Margine disponibile 0,24 % Massimale delle risorse proprie in % dell'RNL 1,24 %

114 Riferimenti bibliografici
Fulvio Attinà e Giorgio Natalicchi L’Unione Europea- Governo, istituzioni, politiche Il Mulino, 2010 Francesco Mastronardi Storia dell’integrazione europea, 2006 Edizioni Simone Bino Olivi- Roberto Santaniello Storia dell’integrazione europea, Il Mulino, 2005 John Peterson e Michael Shackleton The Institutions of the European Union, Oxford University Press, 2006 Compendio di Diritto dell’Unione europea, VI edizione, Edizioni Simone, 2006 Erika Szyszczak e Adam Cygan, Understanding EU Law, London, 2005 Jacques Pelkmans, European Integration- Methods and Economic Analysis, Prentice Hall, 2006 Ali M. El-Agraa, The European Union, Prentice Hall, 2004 Sito dell’Unione europea Susan Senior Nello, The European Union- Economics, policies and history, Mac Graw Hill, 2005 Marco Brunazzo, Come funziona l’Unione Europea- Le istituzioni, i processi decisionali, le politiche, Laterza, 2009


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