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La recente evoluzione del quadro normativo di riferimento della navigazione aerea con particolare riguardo ai profili della responsabilità civile Prof.

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Presentazione sul tema: "La recente evoluzione del quadro normativo di riferimento della navigazione aerea con particolare riguardo ai profili della responsabilità civile Prof."— Transcript della presentazione:

1 La recente evoluzione del quadro normativo di riferimento della navigazione aerea con particolare riguardo ai profili della responsabilità civile Prof. Avv. Anna Masutti Università di Bologna

2 Le novità della riforma
Nuove norme per i contratti di utilizzazione dell’aeromobile: locazione e noleggio e nuovi contratti (dry e wet lease, code-sharing) Adeguamento della disciplina del contratto di trasporto di persone e bagagli alla disciplina comunitaria ed internazionale, e delle merci alla disciplina internazionale. Nuovo regime delle assicurazioni aeronautiche, per effetto di recenti interventi comunitari e del cod. nav.

3 Responsabilità del vettore per trasporti di persone (e bagagli) alla luce della riforma
Art. 941, I comma, cod. nav.: il trasporto aereo di persone e bagagli compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero – è regolato da norme comunitarie ed internazionali (Novità) Art. 941, III comma: la nuova disciplina si applica: anche ai trasporti eseguiti da “vettore non munito di licenza d’esercizio”.

4 Effetti della riforma del cod. nav
Estensione della disciplina, per le fattispecie di danno indicate, a tutti i trasporti aerei di persone e bagagli effettuati da: Vettori comunitari muniti di licenza comunitaria (per tutti i trasporti extra o infra comunitari ed anche nazionali) indipendentemente dal luogo di partenza del volo; Vettori non muniti di licenza (per effetto dell’art. 941, comma III, cod. nav.): - vettore non comunitari - aeromobili non motorizzati o motorizzati ultraleggeri (art reg. 2407/92) - vettore contrattuale, privo di licenza in un’ipotesi di trasporto gratuito (ad es. il datore di lavoro nei voli aziendali).

5 Le fattispecie di responsabilità per le quali si applica la nuova disciplina comunitaria /internazionale : Danno derivante dalla morte o dalla lesione personale del passeggero Distruzione, perdita, deterioramento del bagaglio e delle merci Danni derivanti da ritardo (art. 19 Conv. Montreal)

6 Ampliamento delle fattispecie di responsabilità
del cod. nav. Art. 949 bis ed art. 952: Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto: danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio e mancata esecuzione del trasporto di merci. Meccanismo esonerativo della responsabilità del vettore: analogo a quanto disciplinato dall’art. 19 Conv. Montreal per il ritardo. Il vettore deve semplicemente dare la prova di avere adottato le misure necessarie secondo la “normale diligenza” per evitare il danno.

7 Le novità introdotte dalla nuova normativa per morte e lesione personale del passeggero
Meccanismo della two-tier liability: oggettiva sino alla soglia di 100 mila dsp, soggettiva ed illimitata oltre tale soglia. Responsabilità solidale tra contracting carrier e actual carrier: artt. 41 e 45 Conv. Montreal (ciò incide anche nel sistema di ripartizione della responsabilità nei contratti di noleggio/wet lease) (art. 940 quater cod. nav., comma 1).

8 Decorrenza della responsabilità
La responsabilità sussiste per il fatto stesso che l’evento si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco e sbarco: dall’inizio delle operazioni di imbarco: ovvero dal momento in cui il passeggero entra nella sfera di controllo del vettore –assunzione dell’obbligo di protezione a suo favore: dunque con il ritiro della carta di imbarco; al termine di quelle di sbarco: ovvero dal momento in cui il passeggero non è più nella sfera di controllo del vettore, con il suo ingresso in aerostazione.

9 Contenuto della responsabilità del vettore per il danno ai passeggeri
(responsabilità oggettiva) Responsabilità oggettiva - Per le medesime fattispecie di danno (morte – lesione personale) e per la medesima persona: la responsabilità è oggettiva (ma non assoluta) e limitata sino alla soglia di dsp. (Carattere indennitaro dell’obbligazione in questione: la somma è dovuta in ogni caso). (Non è una responsabilità assoluta) Il vettore può esonerarsi (in tutto o in parte) dalla responsabilità se prova che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito, omissione (cd. contributory negligence) (art. 20 Conv.) (Non è una responsabilità canalizzata): azione di regresso del vettore verso l’effettivo responsabile del danno (art. 37 Conv.).

10 Contenuto della responsabilità del vettore per il danno ai passeggeri
(Responsabilità soggettiva) Responsabilità soggettiva: Per i danni eccedenti al limite indicato: la responsabilità è presunta, soggettiva ed illimitata: ciò significa che il vettore è chiamato all’indennizzo dell’effettivo danno arrecato.       (Esonero) Può esonerarsi dalla responsabilità solamente se prova che: - il danno non consegue a negligenza, atto illecito, omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati, o         - il danno è ascrivibile alla sola negligenza, atto illecito o omissione di terzi, o   - se vi è la prova che il passeggero ha provocato il danno o ha contribuito per negligenza, atto illecito, omissione (cd. contributory negligence). Il vettore è quindi chiamato ad individuare la causa del danno, per dimostrare la mancanza di colpa: su di lui ricadono i danni da causa ignota.

11 I danni alla persona (accident)
Art.17 Conv. Montreal: morte o lesione personale (death or bodily injury of a passenger) per un evento (accident) verificatosi nell’aeromobile o nelle operazioni di imbarco/sbarco. Nozione di accident (eventi inaspettati, inusuali ed esterni al passeggero: esclusione di eventi legati a condizioni preesistenti del passeggero o ad atti di pirateria, molestie sessuali). Necessità del nesso di occasionalità tra attività del vettore ed evento dannoso.

12 Bodily injury/danno fisico
Nozione di bodily injury (danno fisico: il danno psicologico è indennizzabile solo se è conseguente al primo). Indennizzo dei danni psicologici nella disciplina internazionale (stress, stato d’ansia, paura: privi di rilievo clinico): sono indennizzabili solo se conseguono ad una alterazione o deterioramento di uno stato neurologico e dunque se conseguenti ad un danno fisico. (Novità): l’art. 941, comma 1 cod. nav. adotta la nozione di “lesione personale” (comprensiva del danno psicologico): Limiti di applicazione la nuova norma.

13 Fondamento della richiesta risarcitoria
L’azione di risarcimento: soggiace alle regole della convenzione di Montreal e del cod. nav. come attualmente riformato: Risarcimento del danno materiale (danno emergente e lucro cessante), del danno biologico e del danno morale. Determinazione delle persone legittimate e loro rispettivi diritti: passeggeri, suoi eredi ed aventi causa.

14 Responsabilità per il bagaglio (consegnato e non)
Decorre: dal momento della presa in custodia degli stessi, indipendentemente dal fatto che siano a bordo dell’aeromobile Responsabilità limitata: 1000 dsp per passeggero, salva dichiarazione speciale alla riconsegna Esonero: se il danno deriva dalla natura del bagaglio, da difetto o vizio intrinseco Decadenza del beneficio del limite: atto/omissione vettore suoi dipend/incaricati compiuti temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.

15 Responsabilità per ritardo
Responsabilità per i danni da ritardo: nel trasporto di persone, bagagli: responsabilità limitata a 4150 dsp per passeggero (1000 dsp per i bagagli e 17 dsp per kg. per le merci). Meccanismo di esonero: prova della diligenza del vettore Decadenza dal beneficio del limite: per comportamento intenzionale o temerario e consapevole del verificarsi del danno.

16 I nuovi obblighi assicurativi (1)
- Gli obblighi assicurativi imposti dalla riforma del cod. nav. (art. 942 cod. nav.): rinvio alla normativa comunitaria: reg. 785 / 2004 che impone l’assicurazione della responsabilità per passeggeri, bagagli, merci e terzi (previsione di livelli minimi di copertura). - I rischi includono atti di guerra, terrorismo, pirateria ecc.

17 I nuovi obblighi assicurativi (2)
E’ venuta meno l’assicurazione infortuni del passeggero (ma: l’obbligo del vettore di pagare sino alla soglia del dsp ha funzione sostitutiva). I meccanismi di disciplina dell’assicurazione (art. 942, III comma): azione diretta del passeggero; divieto dell’assicuratore ad opporre al passeggero eccezioni derivanti dal contratto con l’assicurato; diritto di rivalsa verso l’assicurato. Problematiche in merito alla coincidenza tra i vettori assoggettati al regime di responsabilità secondo Montreal e i vettori assoggetti all’obbligo assicurativo secondo il regolamento n. 785/2004, al quale l’art. 942 rinvia: l’estensione dell’art. 941, III comma risponde perfettamente alla logica adottata dall’art. 4.2 del reg. 785/2004, che impone un obbligo assicurativo all’esercente ed al vettore aereo, anche in regime di noleggio, franchising, code-sharing.

18 Noleggio e locazione Noleggio (wet lease): art. 940 quater, I° Comma (Responsabilità): estensione al contratto del regime di responsabilità della Conv. di Montreal: solidarietà del vettore di fatto e del vettore contrattuale e relativa solidarietà Locazione (dry lease): regime di solidarietà per tutti i rischi della navigazione verso terzi (es. aeroclub) (939-ter, comma II)


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