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Federalismo fiscale (relazioni intergovernative finanziarie)

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Presentazione sul tema: "Federalismo fiscale (relazioni intergovernative finanziarie)"— Transcript della presentazione:

1 Federalismo fiscale (relazioni intergovernative finanziarie)

2 Difficoltà di individuare dei modelli di relazioni intergovernative finanziarie Scarto tra costituzione formale e sostanziale nei rapporti finanziari (è massima negli Stati federali più risalenti del tempo: Stati Uniti e Canada); Esigenze belliche e trasformazione in senso sociale dello stato liberale hanno aumentato le potestà impositive della Federazione (a scapito di quella sub-statale) ma anche il potere di spesa delle constituent units; Evoluzione degli assetti federali: da competitivi a cooperativi; Perequazione: meccanismi compensativi degli eccessi della competizione fiscale. Stempera ulteriormente la distinzione tra federalismi competitivi e cooperativi. Intrastate federalism (seconde camere) e interstate federalism (accordi di cooperazione tra Federazione e constituent units): efficaci argini al rafforzamento della potestà impositiva della Federazione?

3 La crisi del principio di connessione In forza del quale ciascun livello di governo deve poter reperire le entrate necessarie allassolvimento delle funzioni – anchesse costituzionalmente stabilite – per la cura degli interessi delle comunità di riferimento.

4 USA Modello neutrale: poche disposizioni sulla potestà impositiva e sulla redistribuzione del gettito. La costituzione disciplina la potestà impositiva e di spesa di entrambi i livelli di governo (non degli enti locali: la potestà ordinamentale è degli stati). Lenta evoluzione verso modelli di integrazione e cooperazione anche in materia finanziaria (superamento del dual federalism) Principio del pareggio del bilancio (principio di derivazione inglese).

5 Svizzera Tipico modello duale: la potestà impositiva spetta ai cantoni a titolo originario; le imposte federali sono enumerate. In ogni caso: si deve tener conto degli oneri derivanti dallesercizio delle competenze federali e provvedere ad adeguata perequazione; Equilibrio di bilancio con previsione di accantonamenti in fasi di espansione economica per poter poi avviare misure anticicliche in caso di recessione

6 Canada Principi della costituzione finanziaria sono in costituzione già dal 1867; Modello duale (competenze federali e provinciali) evoluto poi in un modello altamente cooperativo (mediante intese che hanno, nella sostanza, svuotato il modello costituzionale); Competenze perequative della Federazione (costituzionalizzate nel 1982).

7 Germania Art. 104a GG: principio di connessione. Bund e Länder sopportano separatamente le spese connesse alle competenze di cui sono titolari. Regola: Correlazione tra potestà impositiva, competenze e potestà di spesa. … con molte eccezioni: è molto rara la effettiva corrispondenza soggettiva tra detentori della potestà impositiva e della potestà di spesa: spesso, un Land titolare di determinate funzioni non ha margini per manovrare le fonti di entrata corrispondenti, perché spettanti al Bund

8 Austria Art. 13 B-VG rinvia a una legge costituzionale per la disciplina dei rapporti finanziari. È la Finanzverfassungsgesetz (FVG) del 1848: 1)La disciplina delle relazioni finanziarie è rimessa alla Federazione; 2)La FVG disegna un riparto delle attribuzioni in materia finanziaria che non coincide, se non in parte, con quello ricavabile dal B-VG

9 Potestà impositiva: USA Dalla logica della separazione a quella della prevalenza della Federazione. Originario art. I, s. 8, c. 1, Cost.: limita la potestà impositiva federale. Sembra escludere limposizione diretta sulle persone fisiche. La potestà degli Stati era di tipo residuale (X em.) XVII em. (1913): alla Federazione spetta limposizione diretta sui redditi. Eliminato ogni vincolo alla potestà legislativa federale. Helvering v Davis 1937: la determinazione di unimposta federale su una determinata fonte di reddito preclude allo stato membro di esercitare la propria potestà impositiva sulla stessa fonte (preemption).

10 Potestà impositiva: Svizzera Federazione: imposte enumerate (una parte delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche; imposta sul patrimonio e sul valore aggiunto; beni di consumo, bollo e carburanti; dazi, ecc.). Cantoni: 1) limiti (divieto di doppia imposizione e rispetto dei principi di armonizzazione fiscale stabiliti da leggi federali); 2) nel rispetto di detti limiti, libertà nello stabilire aliquote, tariffe e agevolazioni fiscali (purché non ingiustificate).

11 Potestà impositiva: Canada Federazione: reperimento fondi mediante ogni forma di imposizione (art. 91, c. 3) CA 1867) Province: tra le altre, anche imposte dirette, per le finalità perseguite dalle Province (sez. 92, c. 2, CA 1867): principio di connessione. Quattro fasi: applicazione dei principi costituzionali; esigenze belliche che spingono a incremento imposizione federale (mediante clausola pace, ordine, buon governo); attrazione delle competenze impositive alla Federazione (tax rental agreements); territorialità del gettito dimposta (tax collection agreements).

12 Germania Primato dellimposizione federale (anche per conseguire finalità sociali: art. 105 GG); Minuziosa ripartizione delle entrate e della aree di prelievo (art. 106 GG): entrate in tutto o in parte federali; in tutto o in parte dei Länder (secondo quanto dispone la legge federale o regionale); ripartite direttamente dal GG, che stabilisce le quote spettanti ai vari enti.

13 Potestà impositiva: Austria Art. 3 FVG rinvia a una legge federale (Finanzausgleichgesetz – FAG legge sulla perequazione finanziaria); La FAG classifica le imposte secondo le tipologie indicate allart. 6 FVG: imposte federali esclusive; imposte federali ripartite (comuni, addizionali, per il medesimo bene imponibile); provinciali esclusive; provinciali ripartite (comuni, addizionali, per il medesimo bene imponibile)

14 Perequazione (1) USA: assenza di disposizioni in materia di distribuzione delle risorse ed elevata concorrenza fiscale; ma cooperazione mediante sovvenzioni federali (conditional and unconditional grants, adottati in base alla welfare clause di cui allart. I, s. 8, n. 1, Cost.); limitativi dellautonomia finanziaria ma a garanzia dei diritti sociali; Svizzera (revisione cost. del 2003 in vigore dal 2008): riduzione differenze di capacità finanziaria, assicurare risorse finanziarie minime. Perequazione orizzontale e verticale per pervenire ad avere risorse pari all85% della media.

15 Perequazione (2) Canada: equalization grants (sez. 36 CA 1982). Meccanismi di carattere premiale: equilibrata ripartizione del potere impositivo sulla base degli accordi intergovernativi, assecondando spinte competitive, che conseguono lautosufficienza economica; Conditional grants: a sostegno delle politiche sociali secondo standard stabiliti a livello federale.

16 Perequazione (3) Germania: coniugare responsabilità e autosufficienza finanziaria con la garanzia di assicurare a tutti i tedeschi condizioni di vita equivalenti. Perequazione verticale: art. 106, c. 3, GG (imposta sul reddito delle persone fisiche, sulle società e sul giro daffari: ripartite, le cui quote sono stabilite dal Bund con legge su assenso del Bundesrat). Orizzontale: 1) distribuzione delle imposte ripartite tra Länder; 2) quota Iva pari al massimo al 25% per Länder con minori capacità fiscali; 3) Geberländer e NehmerLänder. Fondi federali integrativi.


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