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LA CLAUSOLA GENERALE La clausola generale, da individuare nel secondo comma dell’art. 2423 c.c., fissa il principio che sta alla base della nuova regolamentazione.

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1 LA CLAUSOLA GENERALE La clausola generale, da individuare nel secondo comma dell’art c.c., fissa il principio che sta alla base della nuova regolamentazione del bilancio e lo individua: nella “chiarezza” con cui esso deve esser redatto, e nella “veridicità” e “correttezza” della rappresentazione: della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico d’esercizio. I principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta (clausola generale) costituiscono il punto centrale dell’intera normativa del bilancio e, al tempo stesso, l’obiettivo da realizzare in ogni caso. Il carattere di sovraordinazione della citata “clausola generale” si traduce nel dovere di rispettare in ogni caso la chiarezza, la correttezza e la veridicità dei valori espressi in bilancio affinché quest’ultimo possa assolvere alla sua principale funzione di fornire ai destinatari del documento un’obiettiva informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico dell’esercizio. Tale risultato si consegue applicando le norme relative ai principi di redazione (art. 2423/bis c.c.), alle strutture di stato patrimoniale e conto economico (artt. 2423/bis, 2424, 2424/bis, 2425 e 2425/bis), ai criteri di valutazione (art. 2426), ai criteri di redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione (2427 e 2428 cod. civ), ove sufficienti a fornire una visione chiara e corretta dei valori aziendali. In caso contrario, si dovranno fornire le “informazioni complementari necessarie allo scopo” e, in casi eccezionali, tali disposizioni dovranno essere derogate se la loro applicazione contrasta con la “clausola generale”. A tutela di tali principi, nel 3° e 4° comma dell’art c.c., il legislatore dispone: l’obbligo di fornire informazioni complementari quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale (3° c.) (vedi informativa supplementare); l’obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, con l’indicazione dei motivi nella Nota integrativa, quando queste siano incompatibili con le descritte finalità (4° c.).

2 Art c.c. “Redazione del bilancio - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire.” (comma aggiunto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526; a decorrere dal 1 gennaio art. 16 d. lgs 24 giugno 1998, n sarà così sostituito:) "Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.”

3 Situazione patrimoniale
Premesso che per patrimonio (o capitale) può essere definito come il complesso dei beni (investimenti) e delle fonti di finanziamento (finanziamenti) che rendono possibile lo svolgimento dell’attività produttiva, ricordiamo che: La composizione degli impieghi, è chiamata “struttura degli investimenti. La composizione delle fonti di finanziamento è definita “struttura dei finanziamenti”. Ovviamente la composizione qualitativa quantitativa delle fonti di finanziamento, cioè la struttura dei finanziamenti, deve essere correlata alla “struttura degli investimenti”. Assieme, la struttura degli investimenti e la struttura dei finanziamenti, costituiscono la cosiddetta “struttura finanziaria” dell’azienda. Il termine SITUAZIONE PATRIMONIALE è spesso usato come sinonimo di “Stato patrimoniale” ma può anche voler indicare la capacità dell’azienda di far fonte, sia nel breve che nel medio lungo periodo, ai propri impegni finanziari con l’impiego delle risorse a sua disposizione. Più in generale, situazione patrimoniale è espressione del rapporto tra: fonti ed impieghi, ovvero tra: capitale acquisito e capitale investito.

4 Situazione finanziaria
Il termine “SITUAZIONE FINANZIARIA” riguarda la capacità di un’azienda di raggiungere e conservare un costante equilibrio tra le entrate e le uscite, sia per quanto riguarda gli ammontari che per le scadenze. Tale equilibrio deve esistere sia nel lungo che nel breve termine. La “situazione finanziaria” di un’azienda, come richiesto dalla nuova normativa sul bilancio (art c. c.), senza la presentazione del RENDICONTO FINANZIARIO”, non si evince dai dati esposti in Bilancio (redatto secondo la normativa civilistica), il quale si riferisce da un dato istante e non evidenzia le diverse scadenze. N.B.: per la verità, procedendo ad una “riclassificazione” dello stato patrimoniale (con criteri finanziari), però, è possibile avere informazioni sulla “situazione finanziaria” anche se piuttosto sommarie: si possono, infatti, costruire dei rapporti (indici di bilancio) in base ai quali effettuare un’analisi della situazione finanziaria, ricavandone indicazioni sulla capacità dell’azienda di far fronte “mediamente” ai propri impegni (naturalmente prescindendo dalle singole scadenze delle entrate e uscite e dalla loro successione cronologica).

5 Art. 2423-ter: struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
“Salve le diverse disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato, le voci previste negli artt e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondete; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondete dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono esser adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.”

6 Postulato della “chiarezza”
La chiarezza della rappresentazione fa riferimento all’organizzazione della nota integrativa e alla corretta collocazione e non equivocità della denominazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Il bilancio è chiaro quando sono rigorosamente osservate le disposizioni del codice civile che ne disciplinano la “struttura e il contenuto”, seguendo l’ordine della classificazione delle voci. Attributi della chiarezza sono: sistematicità, topicità, neutralità. La chiarezza è strumentale alla rappresentazione veritiera e corretta. Il postulato della chiarezza (enunciato nell’art. 2423, 2° comma, c.c., trova poi conferma nell’art ter c.c.) viene inteso nel modo seguente: Obbligo di rispettare gli schemi di bilancio previsti dai successivi articoli 2424 e 2425 c.c. (art ter, 1°comma); Divieto di raggruppamento di voci (art ter, 1°e 2° comma); che possono danneggiare la chiarezza e la comprensibilità del bilancio; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio. In quest’ultimo caso la Nota integrativa deve indicare le voci oggetto del raggruppamento; Divieto di compensi di partite (art ter, 6°comma), nel senso che non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto, a meno che ciò non sia espressamente consentito dalle disposizioni di legge. Esempio: i crediti verso imprese controllate e collegate devono essere esposti nell’attivo dello Stato patrimoniale, mentre i debiti verso le medesime società devono essere indicati nel passivo dello stesso Stato patrimoniale, non è possibile quindi, indicare la differenza tra tali poste di bilancio poiché un’eventualità del genere pregiudicherebbe la “chiarezza” e la capacità informativa del documento. INDIETRO

7 topicità La topicità riguarda la collocazione delle singole informazioni. Le informazioni che il bilancio fornisce devono apparire nel “luogo” (parti del bilancio) che la legge prevede; nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte nell’ordine indicato: ciò consente la comparabilità dei dati. Pertanto, nell’attuale bilancio, le voci devono essere tassativamente indicate secondo le classificazioni e le denominazioni previste: in sintesi, lo schema di rappresentazione previsto è obbligatorio.

8 neutralità La neutralità riguarda il fatto che nessun soggetto, a cui il bilancio è destinato, deve esser favorito dalle informazioni contenute nello stesso: cioè nella redazione del bilancio non vanno inserite indicazioni che interessano maggiormente una tipologia di soggetti a discapito di altre.

9 sistematicità La sistematicità riguarda l’informativa complessiva, nel senso che il bilancio deve essere redatto in modo adeguato in ogni sua parte: ciò lascia intendere che la capacità informativa di un bilancio (e quindi la sua chiarezza) non va più limitata essenzialmente allo Stato patrimoniale e al Conto economico, ma deve essere valutata in relazione al suo insieme: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Informativa supplementare, Ecc.

10 Clausola della rappresentazione veritiera
La clausola della rappresentazione veritiera e corretta rappresenta la traduzione letterale dell’espressione anglosassone “true and fair view” contenuta nella normativa comunitaria. L’uso dell’aggettivo veritiero, riferito alla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, non significa pretendere dal redattore del bilancio, né promettere a chi lo legge, una verità oggettiva e assoluta che non si può raggiungere quando si tratta di valori stimati e congetturati. Significa, invece, richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato: cioè che i dati espressi in Bilancio siano coerenti con ipotesi ragionevoli e verosimili. In sostanza, rappresentazione veritiera impone a redattori di applicare regole di valutazione uniformi nel tempo e coerenti con i criteri stabiliti dal codice civile, interpretati, quando necessario, alla luce del “principi contabili” di generale accettazione Il legislatore intende offrire agli interessati un “trasparente strumento di informazione e di interpretazione” sull’andamento della gestione aziendale, ciò è possibile utilizzando correttamente le indicazioni del legislatore stesso e, più in generale, i “principi contabili” che riguardano la redazione del bilancio. Su questa problematica, la dottrina, afferma che “l’aspetto di relatività - o soggettività – delle valutazioni dipendente dalla diversa sensibilità economica e dalla diversa capacità prognostica dei redattori trova il proprio limite nel dovere di diligente, accurata e neutrale ricerca del valore “più coerente” al fine del bilancio ed ai criteri legalmente imposti: sì che quando oggettivamente si esca dai limiti del “coerente” con quel fine e con quei criteri, non si avrà più una rappresentazione “veritiera”, quale che sia al riguardo il convincimento soggettivo del redattore del bilancio”. INDIETRO

11 Clausola della rappresentazione corretta
L’aggettivo “corretto” indica, invece, l’assenza di arbitrio e impone agli amministratori l’applicazione delle regole con lealtà e buona fede. Una rappresentazione è corretta: da un lato, quando si fa riferimento a criteri tecnicamente corretti; dall’altro, quando la comunicazione dei dati (soprattutto laddove si richiedono comunicazioni “discorsive”, come in nota integrativa) non è ingannevole o deviante: si ritiene, in questo senso, che la correttezza costituisca un’esplicazione del principio di buona fede in senso giuridico e si riconnetta al principio di chiarezza. INDIETRO

12 Art bis c.c. “Art bis Principi di redazione del bilancio - Nella redazione del bilancio devono esser osservati i seguenti principi: La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutatati separatamente; I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”

13 L’INFORMATIVA SUPPLEMENTARE
Affinché il bilancio possa essere un vero “strumento di informazione sulla: situazione patrimoniale, situazione finanziaria situazione economica dell’impresa in funzionamento è necessario che esso fornisca adeguati elementi informativi supplementari. In proposito, il Documento n° 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantile, industriali e di servizi ” elaborato dall’apposita commissione dei CNDC (Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti) ha stabilito i seguenti principi: è necessario che la Nota integrativa contenga il “PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO”; è opportuno, almeno per le imprese di maggior dimensioni, che le informazioni richieste ai punti 2) e 4) dell’art c.c. (contenuto della nota integrativa) si traducano nella compilazione di un documento che prende il nome di “RENDICONTO FINANZIARIO”. INDIETRO

14 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI “PATRIMONIO NETTO”
Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto ha la funzione di spiegare le cause che hanno determinato, da un esercizio all’altro, un aumento o una diminuzione dei “mezzi propri” della società. In particolare, esso consente al lettore del bilancio – e specialmente all’analista finanziario – di distinguere, fra le variazioni delle parti ideali del netto, quelle che costituiscono o possono esse assimilare a ulteriori investimenti diretti e indiretti degli azionisti da quelle che tali non sono , come – ad esempio – gli incrementi del patrimonio derivanti da rivalutazione monetarie. Il prospetto partendo dai saldi iniziali dei conti alle parti ideali del netto (capitale sociale, Riserve legali, Utili portati a nuovo, Utile dell’esercizio, ecc.), mette dettagliatamente in evidenza i movimenti che esse hanno subito nel corso dell’esercizio. esempio INDIETRO

15 Esempio di PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI “PATRIMONIO NETTO”

16 IL RENDICONTO FINANZIARIO
L’esame delle Stato patrimoniale e del Conto economico non permette di cogliere alcuni aspetti importanti dell’attività d’impresa. Più precisamente, non consente di cogliere adeguatamente gli importi concernenti la “dinamica finanziaria” e le scelte compiute dal “management” aziendale nel ripartire fra i vari impieghi le risorse generate internamente o attinte all’esterno. Lo stato patrimoniale, infatti, lascia percepire, attraverso il confronto con la situazione composta al termine dell’esercizio precedente, le modificazioni complessive intervenute nella struttura patrimoniale e finanziaria, ma non mette in luce le “operazioni” che le ha prodotte: cioè non ci da informazione sui movimenti della situazione finanziaria. L’elemento di raccordo tra l’aspetto economico e l’aspetto finanziario della gestione è costituito dal “flusso di capitale circolante netto”, cioè dell’incremento o decremento della differenza tra il totale delle attività correnti e il totale delle passività correnti. Per fare solo qualche esempio: se i ricavi delle vendite non sono interamente incassati, ne deriverà un incremento dei crediti verso clienti; se i costi connessi ai beni e ai servizi acquisitati non sono interamente regolati, ne conseguirà un aumento dei debiti verso fornitori, e così via. Il “flusso di capitale circolante netto” (o prospetto delle variazioni avvenute nella situazione patrimoniale-finanziaria) è un prospetto delle fonti e degli impieghi delle risorse finanziarie, intese come attività nette correnti (di solito tale rendiconto si divide in sezione I e sezione II : vedi esemplificazione). Il rendiconto finanziario ha lo scopo di sintetizzare: L’attività finanziaria dell’impresa durante l’esercizio (autofinanziamento in senso lato e finanziamento esterno), evidenziata attraverso le variazioni delle risorse finanziarie; L’attività di investimento (impiego delle risorse) durante l’esercizio; Le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria avvenute nell’esercizio; Le correlazioni esistenti tra fonti di finanziamento e investimenti attuati. INDIETRO

17 Esempio di RENDICONTO FINANZIARIO (working capital)

18 Esempio di RENDICONTO FINANZIARIO (working capital)


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