INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (EX MATERNITÀ FACOLTATIVA) PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Aggiornato alla Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016
Il congedo parentale è regolato agli articoli 32 e ss. del D. Lgs. n. 151 del 2001.
Tale congedo spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Come specificato dalla pag. web dell’Inps https://www. inps Come specificato dalla pag. web dell’Inps https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50583 aggiornata al 3 aprile 2017, considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
«alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi; al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.”
FRUIZIONE SU BASE ORARIA si può fruire del congedo anche su base oraria come stabilito dalla contrattazione collettiva di settore. in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In quest’ultimo caso è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti nel Testo Unico maternità/paternità di cui al D. Lgs. n. 151 del 2001.
dalla Circ. INPS n. 152 del 18 agosto 2015. La modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria è regolamentata dalla Circ. INPS n. 152 del 18 agosto 2015.
salvo casi di oggettiva impossibilità, Preavviso Il genitore é tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso é pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
il congedo parentale non spetta: ai genitori disoccupati o sospesi, Come specificato dalla pag. web dell’Inps https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50583 aggiornata al 3 aprile 2017 il congedo parentale non spetta: ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.
Indennità Genitori naturali entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile; dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Indennità Genitori adottivi o affidatari Il congedo parentale può essere fruito qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. I genitori adottivi e affidatari: possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Il D. Lgs. n. 81 del 2015, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%.